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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/11/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n.
Registro generale Appello Lavoro n. 466/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Susanna Mantovani Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere
Dott.ssa Daniela Macaluso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n.490/2024 del Tribunale di
DI ( est. DI) , e promossa da
A FAVORE DEI Parte_1
(C.F. ), in persona del Parte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Arturo
RE e RC NT ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Alessandro Bigoni sito in Milano, Via Gustavo Modena, n. 3/A,
APPELLANTE
CONTRO
,(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._1
Avv.ti Gianfrancesco Garattoni e Filippo Tomassoli ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Rimini, Corso D'Augusto n.° 134
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le conclusioni
PER L'APPELLANTE
Accogliere il ricorso in appello promosso dalla
[...]
avverso la sentenza n. Parte_3
490/2024 del 7.11.2024, pubblicata in pari data e non notificata, emessa dal Tribunale
Civile di DI nel giudizio inter partes recante n. R.G. 573/2024, per tutte le ragioni
1 esposte nel presente atto e per quelle che saranno chiarite nel corso dell'udienza di discussione e, per l'effetto, Voglia riformare la stessa e conseguentemente rigettare le domande formulate nel ricorso introduttivo dal dott. Controparte_1
In subordine, riformare la sentenza impugnata dichiarando in ogni caso accolta l'eccezione di prescrizione nel termine quinquennale (dal 3.10.2019) ovvero, in subordine nel termine decennale (dal 3.10.2014) a decorrere dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (3.10.2024).
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
PER L' APPELLATO respingere l'appello formulato dalla e confermare in toto la sentenza del Pt_2
Tribunale di DI n.490/2024 pubblicata il 07.11.2024 – R.G. 573-2024 non notificata , sempre nel rispetto della prescrizione decennale dei ratei in restituzione, così come richiesta ed ottenuta in primo grado, con vittoria di spese di lite e di giudizio di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza n. 490/2024, il Tribunale di DI, pronunciando sul ricorso promosso da nei confronti della a Controparte_1 Controparte_2
favore dei dottori commercialisti, ha dichiarato illegittime le trattenute operate dalla resistente sul trattamento pensionistico del ricorrente a titolo di contributo di Pt_1 solidarietà e, per l'effetto, ha condannato la Parte_1
a favore dei Dottori a restituire alla stessa le ritenute operate
[...] Parte_2
a tale titolo.
deduceva di essere titolare di pensione di vecchiaia a far tempo dal Controparte_1 mese di aprile 2001 e lamentando di avere subito la trattenuta del “Contributo di solidarietà” sulle rate di pensione , chiedeva al Tribunale di dichiarare l'illegittimità delle dette trattenute perché disposte in violazione dell'articolo 3 della legge n. 335 del
1995 - come modificato dalla legge n. 296 del 2006, dal decreto legge n. 98 del 2011 convertita in legge n. 111 del 2011 e interpretato dalla legge n. 147 del 2013 con particolare riferimento all'art. 22 del regolamento della C.N.P.A.D.C. approvato con
Decreto Ministeriale del 14.07.2004, alla delibera della n. 4 approvata nella Parte_2 riunione del 28 ottobre 2008 dall'Assemblea del delegati della alla Delibera Pt_2 dell'Assemblea dei Delegati 27.06.2013 approvata dai Ministri Vigilanti il 21.10.2013 e alla deliberazione dell'Assemblea dei Delegati n. 10/17 del 29 novembre 2017 con cui la Pt_1 ha prorogato tale prelievo anche per il quinquennio 2019-2023.
2 Il Tribunale di DI ha ritenuto fondato il ricorso all'uopo richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione formatasi in materia che ha ripetutamente chiarito, con riguardo alla questione della possibilità, per la di imporre un contributo di solidarietà, che: “ Pt_1
gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la
[...]
non possono adottare, sia pure in funzione Parte_4
dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, da ult., Cass. nn. 27340, 28055, 28054 del
2020)” (Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 14-02-2023, n. 4604; v. prima ancora, Cass. civ., Sez. lavoro, Sent. 10/01/2019, n. 423; Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. 23/11/2022, n.
34541; Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 02/03/2022, n. 6897).
Il Tribunale di DI ha dunque dichiarato l'illegittimità delle delibere con cui ha istituito il contributo di solidarietà, da ultimo per il quinquennio 2019 – Parte_2
2023 e ha condannato la resistente alla restituzione in favore del ricorrente Pt_1 dell'importo oggetto di ritenuta sui cedolini pensione per il periodo non prescritto.
Avverso detta decisione ha interposto appello la censurando la sentenza per avere Pt_1
erroneamente sostenuto che non sussistevano in capo alla i poteri normativi per Pt_1
l'introduzione del contributo di solidarietà con le delibere contestate.
L'appellante sostiene che la normativa della , emanata Parte_3
sulla base della legge attributiva dei relativi poteri ed in un sistema dove si è determinata una sostanziale delegificazione della materia essendo finalizzata al raggiungimento dell'equilibrio di bilancio e tenendo conto dei principi di gradualità , equità intergenerazionale e del pro rata e non oltrepassando il limite della ragionevolezza , può incidere anche sul trattamento pensionistico in corso di erogazione.
Osserva inoltre che l'art. 3 , comma 12 l. 335/1995, così come modificato dall'art. 1, comma 763 l. n.296/2006 , attribuisce alle Casse previdenziali privatizzate il potere di adottare tutti i provvedimenti necessari all'equilibrio di bilancio;
ritiene che , dopo la modifica operata dall'art. 1 , comma 763 l. n. 296/2006 i provvedimenti previsti dall'art. 3 , comma 12 l. 335 /1995 non costituiscono più un numero chiuso , essendo adottabili tutti i provvedimenti necessari a salvaguardare l'equilibrio di bilancio a lungo termine.
3 L'appellante sostiene ancora che il Tribunale e le sentenze della Corte di Cassazione citate nella sentenza impugnata, non hanno in alcun modo preso in considerazione , ai fini della sussistenza dei poteri normativi in capo agli enti previdenziali privatizzati in generale di prevedere il contributo di solidarietà , la portata dell'art. 24 , comma 24 D.L.
n. 201 /2011 ; osserva , richiamando il tenore della norma che se la previsione del contributo di solidarietà non fosse un provvedimento adottabile dagli enti privatizzati nell'esercizio della loro autonomia normativa , non si comprende per quale motivo la sua introduzione sarebbe imposta automaticamente ex lege nel caso di assenza dell'adozione di una normativa propria di tali enti idonea al perseguimento dell'equilibrio finanziario .
Sempre con riferimento al contributo di solidarietà parte appellante evidenzia che nella sentenza impugnata non vi è alcun riferimento concreto alla documentazione versata in atti dalla Pt_1
La proiezione del bilancio tecnico di lungo periodo - predisposto tenendo conto delle erogazioni delle prestazioni previdenziali con il metodo retributivo - dimostrava che il patrimonio della sarebbe stato azzerato nel 2031 con conseguente Pt_2
impossibilità di erogare le prestazioni previdenziali. impugna inoltre la sentenza del Tribunale di DI nella parte in cui ha Pt_2 omesso di pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione formulata, ritenendosi applicabile nel caso di specie il termine di prescrizione quinquennale.
All'interposto appello ha resistito con memoria del 24.09.2025 . Controparte_1
All'udienza del 28 ottobre 2025, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
^^^^
L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
Le argomentazioni sostenute dall'appellante non appaiono invero innovative né modificative rispetto a quelle già esaminate da questa Corte, e da questo stesso Collegio, nei numerosi precedenti cui lo stesso appellante fa riferimento.
Al contrario, sono state compiutamente esaminate con numerosi precedenti, da cui questo Collegio non vede motivo di discostarsi.
Si riporta di seguito la sentenza n 879/2022, anche ai sensi dell'art. 118 disp att. Cpc.
“La presente vertenza fa parte di un contenzioso che si potrebbe definire seriale, nell'ambito del quale questa Corte si è già pronunciata numerose volte, in applicazione di pacifica giurisprudenza di Corte di Cassazione.
4 Non si ravvisano motivi per discostarsi dal consolidato orientamento assunto, ed anzi si richiamano i precedenti ( n. 845/2020, n. 1135/2021, n 900/2021;n. 1300/2021).
In particolare, si rimanda a quanto statuito, dalla sentenza n. 879/2022, emessa proprio a carico di , che si riporta ai sensi dell'art. 118 disp att cpc.”“Il Pt_2 nucleo del ragionamento dell'appellante si basa sulle necessità della e sulla Pt_1 generosità del trattamento in godimento da parte dell'appellato, in relazione alla modestia del sacrificio che gli viene imposto. Come è palese, si tratta di argomentazioni prive di valore giuridico. In relazione, invece, al fondamento normativo su cui l'appellante sviluppa il proprio ragionamento, la Corte , nella citata sentenza 945/2020, si è così espressa:
“Occorre in primo luogo focalizzare l'attenzione sulle questioni effettivamente rilevanti e cioè 1) se la sia, ovvero no, dotata del potere che ha esercitato con il contestato Pt_1
art 22 del Regolamento e 2) se, posto che ne sia titolare, se lo abbia esercitato secondo i parametri previsti dalle varie fonti normative richiamate dall'appellante…...
Ugualmente irrilevante ( entro determinati limiti) l'ammontare della pensione percepita dal pensionato. Su questi specifici punti questa Corte, uniformandosi ai pacifici precedenti di Cassazione, si è già espressa ripetute volte.... Con sentenza n. 1875/2018 ha infatti stabilito “ La tesi della cassa, premesso che nel nostro sistema non sia vigente un principio di intangibilità del trattamento pensionistico, si fonda sulla considerazione che l'art.22 del regolamento, approvato con D.I. 14 luglio 2004 e prorogato con delibera 28 ottobre 2008, e ritenuto illegittimo dal tribunale, non sarebbe un mero provvedimento amministrativo unilaterale dell'ente previdenziale, bensì una norma giuridica, idonea a derogare e ad abrogare disposizioni di rango legislativo, essendo stata emanata dopo la sostanziale delegificazione di cui al D.Lgs.509/94. Nella prospettazione dell'appellante incidentale ( ndr la nel caso specifico ), il limite Pt_1 imposto dal legislatore all'autonomia degli enti previdenziali privatizzati sarebbe l'equilibrio finanziario degli stessi, in relazione al quale il contributo di solidarietà di cui si controverte sarebbe legittimo in quanto proporzionale e ragionevole. … Inoltre la difesa della invoca, ai fini della modifica dell'orientamento giurisprudenziale Pt_1
seguito dal tribunale - e da questa corte - due ordinanze interlocutorie della Corte di
Cassazione da cui si ricaverebbe la necessità di rimeditare la natura del contributo di solidarietà, alla luce della decisione della Corte Costituzionale n.173/16.
Si tratta di argomentazioni non condivisibili : come rilevato in particolare dalle più recenti decisioni della Corte di Cassazione, in relazione al processo di delegificazione e
5 dei conseguenti poteri regolamentari della cassa, le disposizioni del D.Lgs.30 giugno
2004 n. 509 - e precisamente in particolare l'art. 1 IV comma in combinato disposto con l'art.2 II comma e l'art.3 II comma - non hanno attribuito ai regolamenti delle Casse la configurazione di regolamenti di delegificazione di cui all'art.17 II comma L.400/88 - che indica i regolamenti di delegificazione come quelli destinati a sostituire, in materie non coperte da riserva assoluta di legge, preesistenti disposizioni legislative statali, in conformità a nuove norme generali regolatrici della materia stabilite con legge, e con effetto di abrogazione differita delle disposizioni legislative sostitutive - sicchè ad essi non è stato consentito di derogare a disposizioni collocate a livello primario, quali sono quelle dettate proprio per le Casse privatizzate, prima tra tutte l'art.3 XII comma
L.335/95 che ha natura di norma imperativa inderogabile. Non solo: l'autonomia di questi enti - e quindi dell'odierno appellante incidentale - in relazione allo scopo fondamentale di assicurare l'equilibrio di bilancio, incontra altresì “un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto
D.Lgs. n.509 del 1994 n.2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto (...). Esula, tuttavia, dal novero
(una sorta di numerus clausus) degli stessi provvedimenti (...) qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale nella specie l'art.22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal 'criterio di determinazione del trattamento di solidarietà'- la previsione di una trattenuta a titolo di
'contributo di solidarietà' sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti. Ed invero sul punto deve evidenziarsi che la imposizione di un “contributo di solidarietà” sui trattamenti pensionistici già in atto non integra, all'evidenza, né una 'variazione delle aliquote contributive' né una 'riparametrazione dei coefficienti di rendimento'. Ma alla stessa conclusione deve pervenirsi (...) con riferimento ad 'ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico che - al pari di quelli specificamente identificati nominativamente (...) - incidano su 'ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico'. Ne esula, quindi qualsiasi provvedimento che - lungi dall'incidere sui criteri di determinazione (...) e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge - imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura.
Né a diverse conclusioni e dunque alla legittimità della trattenuta, si può giungere attraverso il richiamo alla L. n.296 del 2006 di modifica della L.335 del 1995, art.3
6 comma 12, in quanto detta norma incide sul sistema del pro rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà. La citata sopravvenuta norma non può, pertanto essere intesa nel senso preteso dalla cassa di fonte del potere di introdurre prestazioni patrimoniali a carico dei pensionati, quale è il contributo di solidarietà. Quanto alla disposizione di cui alla L.n.147 del 2013, art.1, comma 488, qualificata di interpretazione autentica (...) quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in questione pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo (...). .296, art.1, comma 763, non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla e non già la materia che esula dai poteri delle , Pt_1 Pt_5 quale quella in esame. Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n.173/16 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L.n.147 del 2013, art. 1 comma 486, ha affermato che si è in presenza di un ' prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art.23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n.178 del 2000; ordinanza n.22 del
2003)'. Sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può pagina essere ricondotto ad un 'criterio di determinazione del trattamento pensionistico', ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore.
Le ragioni che hanno indotto questa corte a ritenere che tra i poteri della non vi Pt_1
sia anche quello di applicare ai pensionati un contributo di solidarietà consente di escludere che la citata e recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha concluso per la legittimità costituzionale dell'art.1 comma 486 della legge finanziaria del 2014 possa incidere sulle conclusioni qui assunte”(così: Cass. 10 dicembre 2018 n.31875 cit.).”La stessa decisione, per motivazioni pressochè identiche, è stata assunta con sentenza n. 506 del 6. 5. 2019 e, con sentenza n. 361 del 13 maggio 2020, su questione analoga ( contributo di solidarietà operato con trattenute su trattamenti pensionistici
7 già in essere, in virtù di regolamenti dell'Istituto previdenziale, da parte della
[...]
previdenza a favore dei ragionieri e periti commerciali .( Cfr Parte_1 Parte_1
anche sentenza n. 382/2019; ed ancora n. 801/2015 e 11/2018) In effetti, le questioni relative alla legittimità dei contributi di solidarietà imposti dalle Casse private è stata oggetto di precedenti anche di Corte di Cassazione, come si ricordava dianzi.
Precedenti che appaiono perfettamente applicabili alla fattispecie oggi in esame, nonostante le poco convincenti argomentazioni di parte appellante. La Corte di
Cassazione, infatti ( cfr sentenza n. 53/2015; sentenza n. 12388/2016) muove dal principio per cui gli enti previdenziali non possono adottare atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, modificano l'importo di quelli già concessi. Nessuna norma di legge può essere invocata per difendere l'esistenza di questo potere;
in particolare, nessuna norma di legge ha “ delegificato” la materia, consentendo interventi autonomi dei singoli istituti previdenziali. La più recente sentenza (n. 20 del 3. 1 2019) ha confermato esulare dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di previdenza di imporre contributi di solidarietà che costituiscono un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore . Né varrebbe invocare alcun principio di “ autonomia” della . In Pt_1
disparte quanto già osservato, la gerarchia delle fonti non consente certamente l'equiparazione tra un atto amministrativo, la cui legittimità dipende dall'osservanza della legge che lo disciplina, ad una fonte di rango legislativo;
né certamente elide il fondamentale principio per cui qualsiasi provvedimento amministrativo ( quale il regolamento di una Cassa privata) debba appunto rispettare i principi fondamentali della legge;
là dove il concetto di “ autos nomos” implica solo che all'ente viene concesso di autorganizzarsi e autodeterminarsi, ma, appunto, mediante disposizioni coerenti con la legge, non in contrasto. Si ribadisce quindi il principio espresso da tutta la giurisprudenza suindicata:il contributo in questione rientra tra le materie riservate dalla Costituzione, art. 23, alla competenza del legislatore. Né, infine, può darsi credito alla tesi secondo cui il contributo imposto dall'art. 22 più volte citato sia conforme ai parametri di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016. Ribadito che il problema, come diffusamente illustrato, è a monte, cioè nella insussistenza del relativo potere impositivo in capo all'Ente, neanche questa posizione può essere condivisa. Il
Giudice delle Leggi ha, sì, dichiarato inammissibili e/o infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in ordine alla L 147/2013, art 1, commi 483, 486 e
487. Però, nel farlo, ha chiarito quali sono i parametri cui un prelievo forzoso sulle
8 pensioni, comunque denominato, deve rispettare, per essere ritenuto legittimo ( da parte del legislatore).Tra questi, che non può essere ripetitivo e che non deve tradursi in un meccanismo di alimentazione del sistema previdenziale ( cfr punti 11.1 terz'ultimo e ultimo capoverso della sentenza in esame). Concetti ribaditi anche dalla recente sentenza n 234 del 9. 11. 2020 , che infatti ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 261, della l 145/2018, nella parte in cui estendeva le riduzioni dei trattamenti pensionistici da questa previsti ad un periodo di 5 anni anziché di 3. Nel caso di specie, come si legge praticamente nell'appello, e come allegato anche dall'appellato ( il quale lamenta che il regime sia stato oggetto di ulteriore proroga fino al 2023, tanto che vi sono altri contenziosi in corso) , la trattenuta contestata, lungi dall'essere una tantum, è al contrario divenuta parte integrante ed ordinaria del sistema.”
Anche la questione della prescrizione è stata più volte affrontata da questo Collegio, da ultimo con recente sentenza n. 838/2023, il cui contenuto anche si riporta “Come si legge nella citata sentenza della Corte n. 1300/2021 “Occorre infatti distinguere tra due diverse fattispecie: quella rappresentata dalla esistenza di rate di pensione poste a disposizione del creditore , ma non riscosse, e quella afferente rate di cui è contestato l'ammontare , i cui ratei non liquidi ( quindi non ancora esigibili) rappresentano un quid che non è ancora a disposizione del creditore.
Alla prima fattispecie è applicabile la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cc, in quanto somma da pagarsi periodicamente ad anno o in termine più breve;
la seconda ricade nella prescrizione ordinaria, che appunto è decennale. “
Sul punto, la Suprema Corte con l'ordinanza n. 689 /2023 ha ribadito che” A tale riguardo, la Corte non intende mettere in discussione il consolidato orientamento, confermato anche da recentissime decisioni (fra tante, Cass. n. 603 e 982 del 2019; n.
28054 del 2020, n. 6897 del 2022, n. 31642/22), in base al quale si è chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la ) non possono adottare, sia pure in Pt_1
funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23
Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, da ult.,Cass. nn. 27340, 28055,
9 28054 del 2020) ed in merito all' l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2984
c.c., formulata dalla ha ribadito che “ “Questa Corte di legittimità (Cass. n.41320 Pt_1
del 2021 e n.31642/22) ha già avuto modo di confermare, in fattispecie analoga alla presente, l'orientamento accolto dalla sentenza impugnata ed ancor prima dalle Sezioni unite di questa Corte n. 17742 del 2015, secondo cui in materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs.
n.509 del 1994 la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 cod.civ. - così come dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere «pagabile», ovvero messo a disposizione del creditore, il quale deve essere posto nella condizione di poterlo riscuotere, sicché, ove vi sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod.civ.
Se, dunque, il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi
«pagabile» e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale, ma quella decennale ordinaria.”
Alla luce dei suindicati principi il diritto azionato dall'odierno appellato deve, dunque, ritenersi assoggettato alla prescrizione decennale, con conseguente rigetto del motivo di appello esaminato.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la sentenza di primo grado merita integrale conferma.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza e, considerato il valore della causa e rilevata l'assenza di attività istruttoria, le stesse si liquidano come da dispositivo, con distrazione delle stesse a favore degli avvocati antistatari.
Atteso l'integrale rigetto dell'appello, si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, giusta il disposto dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n.490/2024 del Tribunale di DI;
10 Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, liquidate n €.
2.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre a favore degli avvocati antistatari
Dichiara la sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del
DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
Milano,28.10.2025
Il giudice ausiliario relatore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Macaluso Dott.ssa Susanna Mantovani
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