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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 14/04/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto
N. R.G. 1775/2015
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 13.03.2025 - fissata con le modalità ex art. 127 ter c.p.c. – depositate: dall'Avv. Gaetano Franchina, nell'interesse dell'opponente dall'Avv. Andrea Fioretti, nell'interesse di Parte_1 CP_1
- letto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
[...]
SENTENZA DEFINITIVA
Nel procedimento civile iscritto al n. 1775/2015 R.G. avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo per saldo debitore conto corrente in relazione alla posizione del fideiussore promosso da
(C.F. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall' Avv. Gaetano Franchina, giusta procura in atti.
- Opponente -
CONTRO
(C.F. e P. IVA n. nell'interesse di Controparte_2 P.IVA_1
(C.F. e P. IVA n. ) quale mandataria con Controparte_3 P.IVA_2
rappresentanza di (C.F. e P. Controparte_4
IVA n. quest'ultima, a propria volta, mandataria con P.IVA_3
rappresentanza di elettivamente domiciliata in indirizzo CP_3 telematico, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Fioretti, giusta procura in atti.
- opposta–
(C.F. e P. IVA n. nell'interesse di Controparte_2 P.IVA_1
(C.F. e P. IVA n. ) quale Controparte_1 P.IVA_4
mandataria con rappresentanza di Controparte_4
(C.F. e P. IVA ) quest'ultima, a propria volta,
[...] P.IVA_3
mandataria con rappresentanza di elettivamente domiciliata CP_1
in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Fioretti, giusta procura in atti.
- cessionaria intervenuta –
In fatto e in diritto sentenza redatta ex artt. 118 disp. att. c.p.c. e 132 n. 4) c.p.c.
ha interposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 91/2015 Parte_1
(procedimento monitorio R.G. n. 305/2015) notificatogli - in qualità di fideiussore della società J&D S.r.l. - ad istanza del Banco Popolare Società
Cooperativa, recante ingiunzione di pagamento della complessiva somma pari a € 226.456,68 a titolo di saldo debitore del conto corrente ordinario di corrispondenza n. 1937 (già n. 506) intrattenuto dalla società garantita presso l'Agenzia di Milazzo del Banco, oltre interessi come da domanda, spese ed onorari, chiedendone la revoca, in uno alla declaratoria di invalidità della garanzia fideiussoria.
pag. 2/23 Tra i motivi di opposizione – a fondamento della richiesta di revoca del titolo monitorio e di accertamento della insussistenza di obbligazione alcuna di pagamento in relazione al rapporto di conto corrente n. 1937 ed al rapporto di affidamento del 25.10.2010–l'opponente ha eccepito: a) la inefficacia del decreto ingiuntivo, siccome notificato (30.7.2015) oltre il termine, previsto dall'art. 644 c.p.c., di sessanta giorni dalla pronuncia
(9.3.2015) senza richiesta di rimessione in termini a seguito di integrazione richiesta (per la correzione della ingiunzione nei riguardi del fideiussore
) in quanto emessa nei riguardi della società garantita) con Parte_1
istanza del 20.3.2015, disposta con decreto del 7.7.2015; b) la carenza di prova del credito, stante il deposito, in sede monitoria, della sola copia (non dell'originale) del contratto di conto corrente n. 1937 e del contratto di apertura di credito di € 250.000,00 del 25.10.2010, determinativa della inosservanza delle prescrizioni dettate dall'art. 117 del d. lgs. 385/93; c)
l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria rilasciata a garanzia delle obbligazioni contratte dalla J&D S.r.l., ai sensi degli artt. 1955 e 1956 c.c., stante la presenza, in atti, della sola fideiussione rilasciata in data
20.10.2010 senza ulteriori atti di autorizzazione nonostante la conoscenza, da parte dell'Istituto di credito della situazione economica (aggravamento) della debitrice J&D Srl;
d) la nullità del contratto di fideiussione recante clausole in contrasto con il divieto di cui all'art. 2 della legge n. 287/90
(quelle di cui agli artt. 6, 7 e 9); e) la presenza di clausole nulle/prassi illegittime rispetto ai rapporti di c/c n. 1937 e rapporto di affidamento del
25.10.2010 oggetto del decreto ingiuntivo, in quanto contratti monofirma
(unicamente la sottoscrizione della correntista) nonché viziati da illegittima applicazione capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori in assenza pag. 3/23 di valida pattuizione (calcolata dal CTP nella misura pari a € 7.529,32), da usura soggettiva (calcolata dal CTP nella misura pari a € 34.605,01) e da costi non pattuiti (spese, commissioni di massimo scoperto o messa a disposizione fondi illegittimamente addebitate (pari ad € 54.073,60).
Il procedimento si è svolto nella resistenza della – CP_3
costituitasi quale cessionaria del credito vantato dal Controparte_5
in virtù di cessione ex artt. 58 T.U.B. 1 e 4 L. 130/99 oggetto
[...]
di avviso sulla G.U. Parte Seconda n. 119 del 15.10.15 – la quale, contestando la fondatezza degli assunti attorei – rilevando, tra le altre, la natura della fideiussione (contratto autonomo di garanzia) con conseguente preclusione della proposizione di eccezioni relative al rapporto negoziale - ha concluso per la conferma del decreto ingiuntivo emesso su ricorso della cedente e, in via gradata, in caso di revoca del decreto opposto, per la condanna dell'opponente, al pagamento della complessiva somma pari, alla data del 27.06.2014, a € 226.456,68 quale saldo passivo in linea capitale del saldo del conto corrente n. 506 (ora conto a sofferenza n.1937) stipulato in data 22.09.2010 oltre interessi successivi al tasso convenzionale e comunque entro i limiti del tasso soglia di cui alla L. 108/96 fino all'effettivo soddisfo.
Respinta l'istanza ex art. 648 c.p.c., concessi i termini ex art. 183 co. VI
c.p.c., la causa è stata istruita anche a mezzo CTU contabile.
Con comparsa depositata il 20.4.2020 si è costituita la CP_1
[... e per essa chiedendo la estromissione della Controparte_2 CP_3
e richiamando le istanze, richieste, difese, deduzioni e conclusioni già
[...]
formulata dalla cedente.
pag. 4/23 La causa, transitata sul ruolo della scrivente in virtù del decreto n. 12/2024,
a seguito di redistribuzione del ruolo XII, viene decisa secondo il modello di cui all'art. 281 sexies c.p.c. facultate le parti di termine per deposito di scritti conclusivi (di cui solo la difesa di ha Controparte_1
usufruito).
Benché dalla consultazione degli atti del fascicolo monitorio – già prodotti dalla difesa dell'opponente (cfr. docc. n. 1, n. 2 fascicolo opponente) –
emerga che la notifica del titolo esecutivo (decreto ingiuntivo n. 91/2015)
formatosi ai sensi degli artt. 638, 641, 287 c.p.c. sia avvenuta (30.7.2015 –
CAD del 3.8.2015) entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data (7.7.2015) di pubblicazione del decreto di accoglimento dell'istanza di correzione/integrazione del decreto pubblicato il 9.3.2015, datata 20.3.2015
(proposta dalla ricorrente in monitorio entro il termine di cui all'art. 644
c.p.c. decorrente dal 9.3.15) in ogni caso – così prendendo posizione, respingendole, in ordine alle difese esposte sul punto dall'opponente secondo cui l'inefficacia del decreto monitorio preclude “la disamina nel merito della vicenda” (cfr. pag. 6 memoria ex art. 183, co. VI, c.p.c. n. 1) –
la notificazione del decreto ingiuntivo oltre i termini di legge, fonte di inefficacia del provvedimento, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., non esclude «la
qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
su di
essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa
della parte convenuta, che eccepisce l'inefficacia e si difende al contempo
nel merito, ed è, in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in
pag. 5/23 sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio» (cfr. Cassazione civile sez. I,
13/06/2013, n.14910).
Sicché, quand'anche non si condividesse il superiore assunto, in forza del quale la notifica effettuata dopo l'emissione del decreto di integrazione
del comando giudiziale steso in calce al ricorso monitorio, pur dopo lo spirare del termine di sessanta giorni decorrenti dalla data della originaria pronuncia incompleta (per difetto di corrispondenza tra il debitore legittimato passivo dell'ingiunzione richiesta, ovvero quale Parte_1
fideiussore della J&D S.r.l. e l'ingiunto con il decreto pubblicato il
9.3.2015) non può ritenersi tardiva ai fini della applicazione del meccanismo sanzionatorio processuale atto a colpire l'inerzia dell'ingiungente - invero preferibile giacché l'ingiunzione contenuta nel provvedimento emendato sostituisce integralmente l'originaria ingiunzione contenente l'errore materiale e, pertanto, la data di decorrenza del termine di sessanta giorni previsto dall' art. 644 c.p.c. per la notifica del provvedimento ingiuntivo è quella di emissione del secondo monitorio,
ossia quello rettificato, sì da rendere superflua la proposizione di istanza specifica ex art. 153 c.p.c. – l'inosservanza, da parte dell'intimante, del termine di cui all'art. 644 c.p.c. potrebbe, in linea generale, influire unicamente in caso di rigetto dell'opposizione, ai fini del provvedimento sulle spese processuali consentendo la non ripetibilità nei confronti pag. 6/23 dell'opponente di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace (cfr. ex multis, Cassazione civile sez. lav., 13/01/1992, n.287).
Sicché, esclusa la configurabilità della eccepita inefficacia, può senz'altro procedersi allo scrutinio degli ulteriori motivi di opposizione.
L'opposizione – come risulta dall'atto introduttivo - viene affidata a due categorie di motivi tra loro osmoticamente connessi.
Da un lato quelli diretti a censurare la validità del negozio fideiussorio
(motivi sub n. III e sub n. IV) dall'altro quelli diretti a censurare la validità
del rapporto intercorrente tra la debitrice principale (la correntista J&D
S.r.l.) e il Banco Popolare Società Cooperativa (oggetto di cessione da ultimo in favore della di conto corrente ordinario Controparte_1
di corrispondenza n. 1937 (già n. 506) e di affidamento (motivi sub n. V).
Va, in rito, premessa – così prendendo posizione, respingendolo, in ordine al secondo motivo di opposizione che intercetta i residui motivi raggruppati nelle due categorie sopra individuate - la inidoneità del disconoscimento operato dall'opponente ai sensi dell'art. 2719 c.c. sì da non poter determinare l'effetto della violazione dell'art. 117 T.U.B. per il requisito della forma scritta ad substantiam e, quindi, di vulnerare la determinatezza
- quantomeno sub specie di osservanza della forma scritta ai sensi dell'art. 1284 c.c. per la determinazione dei tassi e delle condizioni del rapporto principale cui accede la fideiussione oltreché della fideiussione stessa (per ciò che maggiormente rileva venendo in questione una garanzia autonoma con conseguente improponibilità tout court delle eccezioni relative al pag. 7/23 rapporto di provvista salve le esclusioni di cui infra) - delle condizioni contrattuali cristallizzate nel contratto di c/c n. 1937, nel contratto di affidamento del 25.10.2010, nonché della lettera di fideiussione.
Dagli atti di causa, infatti, consta la sua estrema genericità – apprezzabile sia dalla lettura della citazione, sia dalla lettura della prima memoria istruttoria – limitandosi, l'opponente, a dedurre: “ai sensi dell'art. 2719
c.c., l'opponente disconosce la conformità all'originale della copia del
contratto di c/c n. 1937 e del contratto di affidamento del 25.10.2010
(docc. n. 3 e 4 depositati dalla a corredo del fascicolo monitorio) CP_6
nonché della lettera di fideiussione (cfr. doc. n. 5 depositato dalla a CP_6
corredo del fascicolo monitorio). I suddetti contratti depositati in copia,
allo stato, non possono essere considerati prova dei fatti in essi rappresentati né prova dell'esistenza delle scritture riprodotte”.
Sicché, risultando, il disconoscimento ex art. 2719 c.c., non compiuto in modo specifico – ovvero con indicazione chiara e inequivoca degli elementi di differenza tra la copia e l'originale – ma, piuttosto, frutto di esposizione di mera formula di stile, «la contestazione generica o non
dettagliata della copia non è sufficiente per ridimensionarne l'efficacia
probatoria» (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 07/02/2025, n. 3171).
Ne segue, allora, con riferimento alla posizione dell'opponente – ingiunto quale fideiussore e non anche quale Presidente del Consiglio di amministrazione della società debitrice principale, come risulta dal decreto di correzione (pubblicato il 7.7.2015) del decreto monitorio (pubblicato il pag. 8/23 9.3.2015) – che la contestazione non è in grado di condurre all'esito anelato, ovvero alla esclusione, nei contratti depositati in copia, del valore di prova.
Né, d'altra parte, anche considerando la circostanza relativa alla mancanza di sottoscrizione di entrambe le parti, la contestazione proposta ex art. 2719
c.c. può attingere ad esiti di accoglibilità.
Vi osta, infatti, non solo l'insegnamento divenuto costante in tema di contratti monofirma – secondo cui i contratti bancari (ai quali è affine il negozio fideiussorio con cui il garante si costituisce fideiussore per garantire l'esposizione debitoria di una società correntista, titolare di scoperture/anticipazioni bancarie o altri affidamenti concessi dalla medesima banca che richiede la garanzia) in caso mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, non sono nulli per difetto della forma scritta, trattandosi, infatti, di «un requisito che va inteso non in
senso strutturale, ma funzionale, sicché è sufficiente che il contratto sia
redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la
sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti» (cfr. Cassazione civile sez. I,
30/06/2023, n.18590) – ma, a monte, l'evidenza, dall'esame della lettera contratto del 21.10.2010, della non configurabilità, nella fattispecie, del presupposto del contratto monofirma, ovvero la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca emergendo, al contrario, la presenza di apposita sigla all'interno del riquadro recante la dicitura “visto
pag. 9/23 per l'autenticità delle firme” (cfr. allegato accluso sub doc. n. 2 fascicolo opposta).
Ciò chiarito, quanto ai motivi di opposizione proposti avverso il negozio fideiussorio, l'opponente eccepisce: i) l'estinzione della fideiussione ex
artt. 1955, 1956 e 1375 c.c. in virtù dei sistematici sconfinamenti dell'importo affidato consentiti alla correntista, società debitrice principale, durante la vigenza dei rapporti, “all'insaputa del fideiussore e
senza una sua preventiva autorizzazione, il quale ha continuato a mantenere ferme la fideiussione prestata nonostante lo sconfinamento”
nonostante la consapevolezza del peggioramento delle condizioni
economiche della Società correntista, in virtù dello stato di crisi dichiarato
(i.e. manifestato) con il deposito, in data 11.10.2013, di ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;
ii) la nullità della fideiussione prestata in quanto contenente le clausole dello schema predisposto dall'ABI in contrasto con le norme imperative di cui all'art. 2 l.
n. 287/1990 che comporta un illecito concorrenziale e pertanto nullo e/o comunque annullabile.
Prima di procedere allo scrutinio del motivo di opposizione con cui si deduce la decadenza ex artt. 1955 e 1956 c.c. occorre (e ciò anche con riferimento ai motivi di opposizione sollevati rispetto al rapporto bancario intrattenuto dalla correntista/debitrice principale, costituente rapporto di provvista) verificare la ricorrenza di una delle ipotesi in cui al garante pag. 10/23 autonomo è consentito sollevare eccezioni e non procedere al pagamento
“illico et immediate” al creditore.
Ricordato, infatti, che la causa del contratto autonomo di garanzia è
innervata dalla logica indennitaria, apprezzabile nel trasferimento del rischio dell'inadempimento del debitore principale in capo ad un altro soggetto, il garante autonomo – realizzabile attraverso la rottura del nesso
di accessorietà tra rapporto principale ed obbligazione di garanzia - tipico della fideiussione – e, dunque, realizzando la c.d. “autonomia”
della garanzia rispetto al rapporto garantito sottostante (cfr. Cassazione
civile sez. un., 18/02/2010, n.3947) – rintracciabile attraverso la convenzione della clausola con cui il garante si impegna al pagamento di quanto richiesto “a prima richiesta”, “a semplice richiesta” o “senza eccezioni”, dagli atti di causa trova riscontro la natura della fideiussione concessa da in termini di contratto autonomo di garanzia. Parte_1
Militano, in particolare, verso tale qualificazione giuridica – dalla quale discende, come detto, la ammissibilità, tra le censure proposte coi motivi di opposizione, delle sole eccezioni di nullità del rapporto di provvista
(contratto di conto corrente di corrispondenza e affidamento) per contrarietà a norme imperative, inesistenza del rapporto garantito, nullità
del contratto di garanzia stesso (come, in tesi, per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali) e la c.d. "exceptio doli generalis", per il caso in cui vi sia un'escussione dolosa e fraudolenta della garanzia da parte del creditore (in tesi ai sensi dell'art. 1956 c.c. non derogato) - già le pag. 11/23 allegazioni delle parti, riguardabili, in questa sede, ai sensi degli artt. 115
c.p.c. e 1362 co. II c.c., oltreché il chiaro tenore testuale della lettera fideiussione del 21.10.2010.
Al riguardo, a fronte della deduzione, riferibile alla difesa della parte formalmente convenuta, di preclusione della proponibilità di eccezioni relative al rapporto negoziale (i.e. di provvista) – essendo, le clausole di cui agli artt. 6 e 7 “un evidente indice rilevatore della natura autonoma del contratto di garanzia stipulato” (cfr. pagg.
6-7 comparsa di risposta) - dalle difese in replica svolte dall'opponente non consta proposizione di obiezione alcuna in ordine alla qualificazione del negozio come contratto autonomo di garanzia - recante, tra le altre, l'impegno a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta (i.e. a prima richiesta) tutto quanto dovutole per capitale, interessi spese, tasse e ogni altro accessorio – limitandosi, infatti, a richiamare i limiti al divieto di proponibilità di eccezioni di merito in capo al garante autonomo (cfr. pagg.
7-8-9 memoria ex art. 183 co. VI n. 1) c.p.c.).
Anche la lettura delle clausole della fideiussione omnibus del 21.10.2010
corrobora la qualificazione giuridica in termini di garanzia autonoma, avuto riguardo alle clausole ex artt. 6 (in deroga all'art. 1957 c.c. giacché prevede
“i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore”)7 (in deroga all'art. 1945
c.c. giacché prevede “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca”) e 9 (in deroga all'art. 1939 c.c. giacché prevede “qualora le
pag. 12/23 obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”).
Nella specie, premesso che con riferimento all'art. 1955 c.c. consta esplicita deroga pattuita nella clausola di cui all'art. 6 co. II della lettera contratto – risultando testualmente previsto “il fideiussore rinuncia ad avvalersi delle eccezioni eventualmente spettantigli ai sensi dell'art. 1955
c.c. qualora, per fatto della BA, non potesse aver luogo la surrogazione
a suo favore nei diritti ed in tutte le altre garanzie della BA verso il debitore principale” (cfr. doc. n. 5 sub fascicolo monitorio riprodotto sub doc. n. 2 fascicolo opposta) – la violazione di tale norma intanto può essere scrutinata in quanto refluisca in una violazione del principio della buona fede tale da legittimare la proposizione di cd. exceptio doli generalis seu
presentis.
Ove, dunque, si ammetta la cedevolezza dello schermo della deroga al cospetto della exceptio doli generalis, è sufficiente riscontrare la mancanza di allegazione specifica in ordine alla concreta ed effettiva perdita del diritto di surroga correlativamente ad una condotta della azienda di credito,
tenuta durante la vigenza dei rapporti bancari intrattenuti con la debitrice principale, tale da porsi in rapporto di causalità con la specifica perdita
(come detto non dedotta in termini analitici) onde pervenire alla reiezione della relativa contestazione.
pag. 13/23 Quanto alla dedotta violazione dell'art. 1956 c.c. - di cui non risulta pattuita convenzione in deroga la quale, comunque, ove presente, si scontrerebbe con il regime di cui al secondo comma dell'art. 1956 c.c. che rende invalida la rinuncia preventiva-in diritto, vale anzitutto ricordare la necessaria coesistenza del requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia e di quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto.
In particolare, quanto al secondo aspetto, merita osservare che « Il
fideiussore, il quale intenda far valere l'esclusione della propria
responsabilità, ai sensi dell' articolo 1956 del codice civile , deve provare
la sussistenza delle condizioni ivi indicate, cioè, deve dimostrare che,
successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future,
il creditore abbia fatto credito al terzo, senza la sua autorizzazione, pur
essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni
economiche; l'onere di richiedere quell'autorizzazione non sussista se la
conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale
è comune o può presumersi tale»(cfr. Cassazione civile sez. I, 02/03/2016,
n.4112).
Nella specie, dalla coincidenza soggettiva tra la persona fisica che riveste la posizione di garante ) e la persona fisica alla quale è Parte_1
pag. 14/23 riconducibile la amministrazione e rappresentanza della società debitrice presidente del Consiglio di Amministrazione) – coincidenza Parte_1
riscontrabile dalla stessa disamina dei contratti bancari recanti sottoscrizione apposta in qualità di presidente del Consiglio di
Amministrazione da - può ben desumersi la natura comune Parte_1
della conoscenza delle condizioni di difficoltà economica della debitrice correntista.
In quanto presidente del Consiglio di amministrazione – a capo, quindi, dell'organo di rappresentanza e di gestione, deputato a prendere le decisioni di maggior rilievo per la vita societaria – è verosimile non solo che conoscendo la situazione economica della società, avrebbe potuto intervenire per impedire eventi pregiudizievoli (tra cui proprio la contrazione di ulteriori finanziamenti ai danni della società correntista tenuta all'obbligazione restitutoria con pagamento di tasso di interesse) ma,
altresì, è contrario al divieto di venire contra factum proprium, invocare la violazione della buona fede da parte della banca allorché gli ipotetici finanziamenti – requisito oggettivo di cui è superfluo lo scrutinio stante la rilevanza assorbente delle superiori considerazioni – siano stati oggetto di decisione assunta dal medesimo fideiussore.
Il motivo di opposizione, dunque, è respinto.
Quanto ai motivi di opposizione diretti contro il rapporto di provvista (i.e.
il rapporto bancario) inammissibili, in virtù della qualificazione giuridica della fideiussione prestata (Garantievertrag) sono – in stretta coerenza pag. 15/23 con la logica indennitaria – tutte le censure diverse dalla dedotta nullità per violazione di norme imperative quali quelle in tema di divieto anatocismo
(1283 c.c.) e divieto di applicazione/pattuizione di interessi usurai (art. 644
c.p. e 1815 co. II c.c.).
Sono, segnatamente, inammissibili le censure relative alla illegittima applicazione dei giorni valuta e spese non concordate ovvero commissioni di massimo scoperto o messa a disposizione fondi illegittimamente addebitate.
Quanto, dunque, alle censure di nullità per violazione di norme imperative affliggenti, in tesi, il rapporto di provvista – le uniche, come detto,
deducibili dal garante autonomo (esclusa, quindi, la proponibilità anche della eccezione di illegittima applicazione dell'art. 118 T.U.B. meglio articolata nella prima memoria istruttoria, sub specie di mancanza di comunicazione con “indicazione dettagliata del giustificato motivo”
giacché non relativa a norma imperativa) – alla luce del quadro assertivo e documentale acquisto, le stesse si rivelano infondate.
Dalla relazione di CTU – attendibile perché completa nel fornire risposte al mandato, nonché redatta nel rispetto del contraddittorio tra le parti (cfr.
pagg.
6-7 relazione di CTU a firma dott. ) - “è emerso che il Per_1
Tasso Effettivo Globale praticato dalla BA, non ha superato i “tassi soglia usura” dei rispettivi periodi” (cfr. pag. 21 relazione di CTU).
pag. 16/23 Sicché, acclarata la insussistenza di usura oggettiva – rilevabile anche d'ufficio – non può predicarsi nemmeno la ricorrenza della invocata usura soggettiva.
L'usura soggettiva prevista dall'art. 644 c.p. è, infatti, configurabile al cospetto di due presupposti: 1) la sproporzione tra gli interessi corrisposti ed il denaro ricevuto, tenendo conto del tasso medio praticato per operazioni similari (anche se il tasso di interesse non superi il tasso soglia);
2) le condizioni di difficoltà economica e finanziaria del soggetto che ha dato o promesso gli interessi.
Sicché, mirando, la disposizione, a sanzionare condotte di sfruttamento delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria, attraverso l'induzione ad accettare condizioni contrattuali sproporzionate rispetto a quelle che caratterizzano il libero mercato, la prova dell'usura soggettiva investe gli elementi della sproporzione tra gli interessi corrisposti e la prestazione di denaro ricevuta e le concrete condizioni di difficoltà economica e finanziaria della correntista.
Nella specie, già ponendo mente al contributo assertivo fornito dall'opponente, non si ricava evidenza dei presupposti integrativi della usura soggettiva, limitandosi, l'opponente, a lamentare le “gravose condizioni applicate al rapporto di conto corrente” (cfr. atto di citazione).
Né, del resto, anche ponendo mente alle integrazioni contenute nella prima memoria istruttoria emerge l'indice rivelatore dell'elemento della sproporzione ovvero impossibilità di ottenere, pur fuori dallo stato di pag. 17/23 bisogno, condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede tale situazione mancando, al riguardo, ogni riferimento di natura comparativa anche in ordine all'entità dei tassi convenuti ed applicati nonché al complessivo ammontare del fido (con indicazione del relativo periodo).
Ad esito differente non si perviene nemmeno ponendo mente alla relazione di CTP – riguardata nella sua veste di allegazione tecnico difensiva –
limitandosi, le conclusioni del perito di parte incaricato, alla mera affermazione relativa all'utilizzo di un “TEG superiore al TEGM ma non al tasso soglia nei periodi IV trimestre 2012, I, III e IV 2013, I e II 2014” (cfr.
pag. 15 sub doc. n. 5 fascicolo opponente).
Anche dalla relazione di CTU non si traggono elementi utili avendo, il perito, accertato, in via generale, “che i tassi di interessi debitori applicati dalla banca non hanno superato i “tassi soglia” ex legge n.108/1996”(cfr.
pag. 26 relazione di CTU a firma dott. ). Persona_2
Anche la dedotta violazione dell'art. 1283 c.c. è infondata avendo, il CTU,
accertato la legittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori stante la presenza nel contratto di conto corrente n. 506 - stipulato dalla società J&D S.r.l. con la BA Popolare di
Lodi Spa, Agenzia di Milazzo in data 22.09.2010(data successiva alla delibera del CICR del 9.2.2000) - di clausola dotata della medesima periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi in conformità a quanto stabilito dall'art. 120 del T.U.B e dalla delibera pag. 18/23 del CICR del 9.2.2000 (cfr. pagg. 25 e 32 relazione di CTU a firma dott.
). Persona_2
Resta, a questo punto, da esaminare il motivo di opposizione avente ad oggetto la nullità della garanzia autonoma per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/90 (“Le fideiussioni rilasciate dagli opponenti sono nulle in
quanto redatte in violazione della normativa prevista dal codice civile e della normativa antitrust”).
Ai fini della declaratoria della nullità parziale – ovvero ai sensi dell'art. 1419 c.c. giacché operante solo in relazione alle clausole contrastanti con l'art. 2 comma 2 lett. a della l. n. 287 del 1990, ossia solo in relazione alle clausole riproduttive dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata (clausole del modello ABI 2003) perché restrittiva della libera concorrenza (segnatamente clausole di reviviscenza, di rinuncia del fideiussore ai termini previsti dall'art. 1957 c.c.e di sopravvivenza) a meno che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti provata, una diversa volontà delle parti, con onere a carico della parte che invoca la nullità totale
(cfr. Cassazione civile sez. III, 04/07/2023, n.18794) - della fideiussione stipulata a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'autorità garante,
in relazione alle sole clausole contrastanti con la l. n. 287 del 1990 art. 2
comma 2 lett. a) occorre allegare e dimostrare che le clausole presenti nel contratto coincidono con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva non essendo sufficiente il richiamo ai soli princìpi giuridici.
pag. 19/23 Elemento imprescindibile per la prova è la produzione dell'accertamento effettuato in sede amministrativa, ovvero il provvedimento n. 55/2005 di
BA d'LI (cfr. Cassazione civile sez. III, 13/01/2025, n.863 nella cui parte motiva si afferma, confermando la centralità della produzione del
provvedimento n. 55/2005 della BA d'LI: « La nullità del contratto
di fideiussione stipulato a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza,
posta in essere in violazione della l. n. 287 del 1990, può essere rilevata
d'ufficio in ogni stato e grado del processo, purché sia stato prodotto il
provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi
e per gli effetti dell' art. 115, comma 2, c.p.c.»).
Nella specie, ove la prospettazione dell'opponente sia intesa a veicolare la tesi della nullità integrale della fideiussione omnibus – inquadramento suggerito dalle allegazioni contenute in atti, avuto riguardo al riferimento generico alla nullità del contratto per violazione di norme imperative,
considerato nella sua interezza (cfr. paragrafo n. IV atto di citazione e paragrafo n. IV memoria ex art. 183 co. VI n. 1) c.p.c.) – la pretesa non è
idonea ad attingere ad esiti di accoglibilità.
Non emerge, infatti, allegazione specifica circa il fatto che il contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità, come richiesto dall'art. 1419, comma 1 c.c. incentrandosi, le difese articolate sul punto, a corposi richiami giurisprudenziali senza riferimenti circostanziati alla fattispecie.
pag. 20/23 La nullità non può essere pronunciata nemmeno ove inquadrata ai sensi dell'art 1419 c.c.
Alla omessa produzione del provvedimento della BA d'LI –
circostanza, questa, pure dedotta dalla difesa della opposta (cfr., da ultimo,
note conclusive autorizzate) – si giustappone l'ulteriore dato relativo alla omessa produzione di altri modelli di fideiussione relativi al periodo successivo a quello in cui è stato sottoscritto il modulo ABI colpito dal provvedimento n. 55/2005 della BA d'LI (Autorità Garante pro-
tempore).
Sicché, poiché la fideiussione omnibus oggetto di causa risulta
sottoscritta (ottobre 2010) a distanza di ragionevole lasso di tempo dalla adozione del provvedimento della BA d'LI n. 55/2005 – peraltro non prodotto in atti limitandosi, l'opponente, alla produzione del parere n.
12400/2003 e n. 14251 resi dall'autorità garante della concorrenza e del mercato (cfr. docc. n. 3, n. 4 fascicolo opponente) – relativo alle norme contenute nel modello ABI del 2003, ad essa non può riferirsi l'accertamento compiuto nel 2005.
Inoltre, poiché non risulta dimostrato – tramite produzione, il cui onere,
come detto, incombe sulla parte che eccepisce la nullità, di testi fideiussori analoghi a quello oggetto di contestazione, provenienti da diversi istituti bancari e coevi, nel tempo, a quello sottoscritto dall'opponente – non può
– a fronte, peraltro, di specifica difesa riconducibile alla opposta laddove ha invocato la circoscrivibilità della efficacia del provvedimento della BA
pag. 21/23 d'LI, il quale “non può certo essere utilizzato “all'infinito” e quindi anche in relazione a periodi di tempo di gran lunga successivi alla sua emanazione” come nell'ipotesi della fideiussione dell'ottobre 2010 (cfr.
pag. 17 note conclusive autorizzate) - predicarsi alcun effetto estensivo dell'accertamento della natura anticoncorrenziale alla fideiussione stipulata in un momento successivo a quello preso in considerazione (2003-2005).
In definitiva, anche tale motivo di opposizione va respinto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il rigetto integrale dell'opposizione conduce alla regolazione delle spese secondo soccombenza ai valori tabellari medi data la evidente complessità
della vicenda, secondo il valore dichiarato (corrispondente al valore della pretesa monitoria: scaglione fino a euro 260.000,00) ed inclusa la voce
“istruttoria/trattazione” stante il deposito delle memorie ex art. 183 co. VI
c.p.c.
Anche le spese di CTU liquidate con separato decreto in atti seguono lo stesso regime e si pongono definitivamente a carico dell'opponente soccombente.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 1775/2015, così provvede:
RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 91/2015
(procedimento monitorio R.G. n. 305/2015) proposta da per le Parte_1
causali e nei limiti spiegati in motivazione così confermando il citato pag. 22/23 decreto monitorio n. 91/2015 (pubblicato il 9.3.2015 e oggetto di decreto di correzione pubblicato il 7.7.15);
CONDANNA l'opponente soccombente alla refusione delle spese di lite sostenute dalla – cessionaria del credito Controparte_1
oggetto di causa costituita a ministero dello stesso difensore della
[...]
- che si liquidano in complessivi euro 14.103,00 (di cui euro CP_3
2.552,00 per fase studio;
euro 1.628,00 per fase introduttiva;
euro 5.670,00
per fase istruttoria;
euro 4.253,00 per fase decisoria) per compensi professionali oltre rimborso generale al 15%, IVA, CPA come per legge.
Barcellona P.G. 13.4.2025
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 23/23
N. R.G. 1775/2015
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 13.03.2025 - fissata con le modalità ex art. 127 ter c.p.c. – depositate: dall'Avv. Gaetano Franchina, nell'interesse dell'opponente dall'Avv. Andrea Fioretti, nell'interesse di Parte_1 CP_1
- letto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
[...]
SENTENZA DEFINITIVA
Nel procedimento civile iscritto al n. 1775/2015 R.G. avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo per saldo debitore conto corrente in relazione alla posizione del fideiussore promosso da
(C.F. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall' Avv. Gaetano Franchina, giusta procura in atti.
- Opponente -
CONTRO
(C.F. e P. IVA n. nell'interesse di Controparte_2 P.IVA_1
(C.F. e P. IVA n. ) quale mandataria con Controparte_3 P.IVA_2
rappresentanza di (C.F. e P. Controparte_4
IVA n. quest'ultima, a propria volta, mandataria con P.IVA_3
rappresentanza di elettivamente domiciliata in indirizzo CP_3 telematico, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Fioretti, giusta procura in atti.
- opposta–
(C.F. e P. IVA n. nell'interesse di Controparte_2 P.IVA_1
(C.F. e P. IVA n. ) quale Controparte_1 P.IVA_4
mandataria con rappresentanza di Controparte_4
(C.F. e P. IVA ) quest'ultima, a propria volta,
[...] P.IVA_3
mandataria con rappresentanza di elettivamente domiciliata CP_1
in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Fioretti, giusta procura in atti.
- cessionaria intervenuta –
In fatto e in diritto sentenza redatta ex artt. 118 disp. att. c.p.c. e 132 n. 4) c.p.c.
ha interposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 91/2015 Parte_1
(procedimento monitorio R.G. n. 305/2015) notificatogli - in qualità di fideiussore della società J&D S.r.l. - ad istanza del Banco Popolare Società
Cooperativa, recante ingiunzione di pagamento della complessiva somma pari a € 226.456,68 a titolo di saldo debitore del conto corrente ordinario di corrispondenza n. 1937 (già n. 506) intrattenuto dalla società garantita presso l'Agenzia di Milazzo del Banco, oltre interessi come da domanda, spese ed onorari, chiedendone la revoca, in uno alla declaratoria di invalidità della garanzia fideiussoria.
pag. 2/23 Tra i motivi di opposizione – a fondamento della richiesta di revoca del titolo monitorio e di accertamento della insussistenza di obbligazione alcuna di pagamento in relazione al rapporto di conto corrente n. 1937 ed al rapporto di affidamento del 25.10.2010–l'opponente ha eccepito: a) la inefficacia del decreto ingiuntivo, siccome notificato (30.7.2015) oltre il termine, previsto dall'art. 644 c.p.c., di sessanta giorni dalla pronuncia
(9.3.2015) senza richiesta di rimessione in termini a seguito di integrazione richiesta (per la correzione della ingiunzione nei riguardi del fideiussore
) in quanto emessa nei riguardi della società garantita) con Parte_1
istanza del 20.3.2015, disposta con decreto del 7.7.2015; b) la carenza di prova del credito, stante il deposito, in sede monitoria, della sola copia (non dell'originale) del contratto di conto corrente n. 1937 e del contratto di apertura di credito di € 250.000,00 del 25.10.2010, determinativa della inosservanza delle prescrizioni dettate dall'art. 117 del d. lgs. 385/93; c)
l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria rilasciata a garanzia delle obbligazioni contratte dalla J&D S.r.l., ai sensi degli artt. 1955 e 1956 c.c., stante la presenza, in atti, della sola fideiussione rilasciata in data
20.10.2010 senza ulteriori atti di autorizzazione nonostante la conoscenza, da parte dell'Istituto di credito della situazione economica (aggravamento) della debitrice J&D Srl;
d) la nullità del contratto di fideiussione recante clausole in contrasto con il divieto di cui all'art. 2 della legge n. 287/90
(quelle di cui agli artt. 6, 7 e 9); e) la presenza di clausole nulle/prassi illegittime rispetto ai rapporti di c/c n. 1937 e rapporto di affidamento del
25.10.2010 oggetto del decreto ingiuntivo, in quanto contratti monofirma
(unicamente la sottoscrizione della correntista) nonché viziati da illegittima applicazione capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori in assenza pag. 3/23 di valida pattuizione (calcolata dal CTP nella misura pari a € 7.529,32), da usura soggettiva (calcolata dal CTP nella misura pari a € 34.605,01) e da costi non pattuiti (spese, commissioni di massimo scoperto o messa a disposizione fondi illegittimamente addebitate (pari ad € 54.073,60).
Il procedimento si è svolto nella resistenza della – CP_3
costituitasi quale cessionaria del credito vantato dal Controparte_5
in virtù di cessione ex artt. 58 T.U.B. 1 e 4 L. 130/99 oggetto
[...]
di avviso sulla G.U. Parte Seconda n. 119 del 15.10.15 – la quale, contestando la fondatezza degli assunti attorei – rilevando, tra le altre, la natura della fideiussione (contratto autonomo di garanzia) con conseguente preclusione della proposizione di eccezioni relative al rapporto negoziale - ha concluso per la conferma del decreto ingiuntivo emesso su ricorso della cedente e, in via gradata, in caso di revoca del decreto opposto, per la condanna dell'opponente, al pagamento della complessiva somma pari, alla data del 27.06.2014, a € 226.456,68 quale saldo passivo in linea capitale del saldo del conto corrente n. 506 (ora conto a sofferenza n.1937) stipulato in data 22.09.2010 oltre interessi successivi al tasso convenzionale e comunque entro i limiti del tasso soglia di cui alla L. 108/96 fino all'effettivo soddisfo.
Respinta l'istanza ex art. 648 c.p.c., concessi i termini ex art. 183 co. VI
c.p.c., la causa è stata istruita anche a mezzo CTU contabile.
Con comparsa depositata il 20.4.2020 si è costituita la CP_1
[... e per essa chiedendo la estromissione della Controparte_2 CP_3
e richiamando le istanze, richieste, difese, deduzioni e conclusioni già
[...]
formulata dalla cedente.
pag. 4/23 La causa, transitata sul ruolo della scrivente in virtù del decreto n. 12/2024,
a seguito di redistribuzione del ruolo XII, viene decisa secondo il modello di cui all'art. 281 sexies c.p.c. facultate le parti di termine per deposito di scritti conclusivi (di cui solo la difesa di ha Controparte_1
usufruito).
Benché dalla consultazione degli atti del fascicolo monitorio – già prodotti dalla difesa dell'opponente (cfr. docc. n. 1, n. 2 fascicolo opponente) –
emerga che la notifica del titolo esecutivo (decreto ingiuntivo n. 91/2015)
formatosi ai sensi degli artt. 638, 641, 287 c.p.c. sia avvenuta (30.7.2015 –
CAD del 3.8.2015) entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data (7.7.2015) di pubblicazione del decreto di accoglimento dell'istanza di correzione/integrazione del decreto pubblicato il 9.3.2015, datata 20.3.2015
(proposta dalla ricorrente in monitorio entro il termine di cui all'art. 644
c.p.c. decorrente dal 9.3.15) in ogni caso – così prendendo posizione, respingendole, in ordine alle difese esposte sul punto dall'opponente secondo cui l'inefficacia del decreto monitorio preclude “la disamina nel merito della vicenda” (cfr. pag. 6 memoria ex art. 183, co. VI, c.p.c. n. 1) –
la notificazione del decreto ingiuntivo oltre i termini di legge, fonte di inefficacia del provvedimento, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., non esclude «la
qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
su di
essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa
della parte convenuta, che eccepisce l'inefficacia e si difende al contempo
nel merito, ed è, in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in
pag. 5/23 sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio» (cfr. Cassazione civile sez. I,
13/06/2013, n.14910).
Sicché, quand'anche non si condividesse il superiore assunto, in forza del quale la notifica effettuata dopo l'emissione del decreto di integrazione
del comando giudiziale steso in calce al ricorso monitorio, pur dopo lo spirare del termine di sessanta giorni decorrenti dalla data della originaria pronuncia incompleta (per difetto di corrispondenza tra il debitore legittimato passivo dell'ingiunzione richiesta, ovvero quale Parte_1
fideiussore della J&D S.r.l. e l'ingiunto con il decreto pubblicato il
9.3.2015) non può ritenersi tardiva ai fini della applicazione del meccanismo sanzionatorio processuale atto a colpire l'inerzia dell'ingiungente - invero preferibile giacché l'ingiunzione contenuta nel provvedimento emendato sostituisce integralmente l'originaria ingiunzione contenente l'errore materiale e, pertanto, la data di decorrenza del termine di sessanta giorni previsto dall' art. 644 c.p.c. per la notifica del provvedimento ingiuntivo è quella di emissione del secondo monitorio,
ossia quello rettificato, sì da rendere superflua la proposizione di istanza specifica ex art. 153 c.p.c. – l'inosservanza, da parte dell'intimante, del termine di cui all'art. 644 c.p.c. potrebbe, in linea generale, influire unicamente in caso di rigetto dell'opposizione, ai fini del provvedimento sulle spese processuali consentendo la non ripetibilità nei confronti pag. 6/23 dell'opponente di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace (cfr. ex multis, Cassazione civile sez. lav., 13/01/1992, n.287).
Sicché, esclusa la configurabilità della eccepita inefficacia, può senz'altro procedersi allo scrutinio degli ulteriori motivi di opposizione.
L'opposizione – come risulta dall'atto introduttivo - viene affidata a due categorie di motivi tra loro osmoticamente connessi.
Da un lato quelli diretti a censurare la validità del negozio fideiussorio
(motivi sub n. III e sub n. IV) dall'altro quelli diretti a censurare la validità
del rapporto intercorrente tra la debitrice principale (la correntista J&D
S.r.l.) e il Banco Popolare Società Cooperativa (oggetto di cessione da ultimo in favore della di conto corrente ordinario Controparte_1
di corrispondenza n. 1937 (già n. 506) e di affidamento (motivi sub n. V).
Va, in rito, premessa – così prendendo posizione, respingendolo, in ordine al secondo motivo di opposizione che intercetta i residui motivi raggruppati nelle due categorie sopra individuate - la inidoneità del disconoscimento operato dall'opponente ai sensi dell'art. 2719 c.c. sì da non poter determinare l'effetto della violazione dell'art. 117 T.U.B. per il requisito della forma scritta ad substantiam e, quindi, di vulnerare la determinatezza
- quantomeno sub specie di osservanza della forma scritta ai sensi dell'art. 1284 c.c. per la determinazione dei tassi e delle condizioni del rapporto principale cui accede la fideiussione oltreché della fideiussione stessa (per ciò che maggiormente rileva venendo in questione una garanzia autonoma con conseguente improponibilità tout court delle eccezioni relative al pag. 7/23 rapporto di provvista salve le esclusioni di cui infra) - delle condizioni contrattuali cristallizzate nel contratto di c/c n. 1937, nel contratto di affidamento del 25.10.2010, nonché della lettera di fideiussione.
Dagli atti di causa, infatti, consta la sua estrema genericità – apprezzabile sia dalla lettura della citazione, sia dalla lettura della prima memoria istruttoria – limitandosi, l'opponente, a dedurre: “ai sensi dell'art. 2719
c.c., l'opponente disconosce la conformità all'originale della copia del
contratto di c/c n. 1937 e del contratto di affidamento del 25.10.2010
(docc. n. 3 e 4 depositati dalla a corredo del fascicolo monitorio) CP_6
nonché della lettera di fideiussione (cfr. doc. n. 5 depositato dalla a CP_6
corredo del fascicolo monitorio). I suddetti contratti depositati in copia,
allo stato, non possono essere considerati prova dei fatti in essi rappresentati né prova dell'esistenza delle scritture riprodotte”.
Sicché, risultando, il disconoscimento ex art. 2719 c.c., non compiuto in modo specifico – ovvero con indicazione chiara e inequivoca degli elementi di differenza tra la copia e l'originale – ma, piuttosto, frutto di esposizione di mera formula di stile, «la contestazione generica o non
dettagliata della copia non è sufficiente per ridimensionarne l'efficacia
probatoria» (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 07/02/2025, n. 3171).
Ne segue, allora, con riferimento alla posizione dell'opponente – ingiunto quale fideiussore e non anche quale Presidente del Consiglio di amministrazione della società debitrice principale, come risulta dal decreto di correzione (pubblicato il 7.7.2015) del decreto monitorio (pubblicato il pag. 8/23 9.3.2015) – che la contestazione non è in grado di condurre all'esito anelato, ovvero alla esclusione, nei contratti depositati in copia, del valore di prova.
Né, d'altra parte, anche considerando la circostanza relativa alla mancanza di sottoscrizione di entrambe le parti, la contestazione proposta ex art. 2719
c.c. può attingere ad esiti di accoglibilità.
Vi osta, infatti, non solo l'insegnamento divenuto costante in tema di contratti monofirma – secondo cui i contratti bancari (ai quali è affine il negozio fideiussorio con cui il garante si costituisce fideiussore per garantire l'esposizione debitoria di una società correntista, titolare di scoperture/anticipazioni bancarie o altri affidamenti concessi dalla medesima banca che richiede la garanzia) in caso mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, non sono nulli per difetto della forma scritta, trattandosi, infatti, di «un requisito che va inteso non in
senso strutturale, ma funzionale, sicché è sufficiente che il contratto sia
redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la
sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti» (cfr. Cassazione civile sez. I,
30/06/2023, n.18590) – ma, a monte, l'evidenza, dall'esame della lettera contratto del 21.10.2010, della non configurabilità, nella fattispecie, del presupposto del contratto monofirma, ovvero la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca emergendo, al contrario, la presenza di apposita sigla all'interno del riquadro recante la dicitura “visto
pag. 9/23 per l'autenticità delle firme” (cfr. allegato accluso sub doc. n. 2 fascicolo opposta).
Ciò chiarito, quanto ai motivi di opposizione proposti avverso il negozio fideiussorio, l'opponente eccepisce: i) l'estinzione della fideiussione ex
artt. 1955, 1956 e 1375 c.c. in virtù dei sistematici sconfinamenti dell'importo affidato consentiti alla correntista, società debitrice principale, durante la vigenza dei rapporti, “all'insaputa del fideiussore e
senza una sua preventiva autorizzazione, il quale ha continuato a mantenere ferme la fideiussione prestata nonostante lo sconfinamento”
nonostante la consapevolezza del peggioramento delle condizioni
economiche della Società correntista, in virtù dello stato di crisi dichiarato
(i.e. manifestato) con il deposito, in data 11.10.2013, di ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;
ii) la nullità della fideiussione prestata in quanto contenente le clausole dello schema predisposto dall'ABI in contrasto con le norme imperative di cui all'art. 2 l.
n. 287/1990 che comporta un illecito concorrenziale e pertanto nullo e/o comunque annullabile.
Prima di procedere allo scrutinio del motivo di opposizione con cui si deduce la decadenza ex artt. 1955 e 1956 c.c. occorre (e ciò anche con riferimento ai motivi di opposizione sollevati rispetto al rapporto bancario intrattenuto dalla correntista/debitrice principale, costituente rapporto di provvista) verificare la ricorrenza di una delle ipotesi in cui al garante pag. 10/23 autonomo è consentito sollevare eccezioni e non procedere al pagamento
“illico et immediate” al creditore.
Ricordato, infatti, che la causa del contratto autonomo di garanzia è
innervata dalla logica indennitaria, apprezzabile nel trasferimento del rischio dell'inadempimento del debitore principale in capo ad un altro soggetto, il garante autonomo – realizzabile attraverso la rottura del nesso
di accessorietà tra rapporto principale ed obbligazione di garanzia - tipico della fideiussione – e, dunque, realizzando la c.d. “autonomia”
della garanzia rispetto al rapporto garantito sottostante (cfr. Cassazione
civile sez. un., 18/02/2010, n.3947) – rintracciabile attraverso la convenzione della clausola con cui il garante si impegna al pagamento di quanto richiesto “a prima richiesta”, “a semplice richiesta” o “senza eccezioni”, dagli atti di causa trova riscontro la natura della fideiussione concessa da in termini di contratto autonomo di garanzia. Parte_1
Militano, in particolare, verso tale qualificazione giuridica – dalla quale discende, come detto, la ammissibilità, tra le censure proposte coi motivi di opposizione, delle sole eccezioni di nullità del rapporto di provvista
(contratto di conto corrente di corrispondenza e affidamento) per contrarietà a norme imperative, inesistenza del rapporto garantito, nullità
del contratto di garanzia stesso (come, in tesi, per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali) e la c.d. "exceptio doli generalis", per il caso in cui vi sia un'escussione dolosa e fraudolenta della garanzia da parte del creditore (in tesi ai sensi dell'art. 1956 c.c. non derogato) - già le pag. 11/23 allegazioni delle parti, riguardabili, in questa sede, ai sensi degli artt. 115
c.p.c. e 1362 co. II c.c., oltreché il chiaro tenore testuale della lettera fideiussione del 21.10.2010.
Al riguardo, a fronte della deduzione, riferibile alla difesa della parte formalmente convenuta, di preclusione della proponibilità di eccezioni relative al rapporto negoziale (i.e. di provvista) – essendo, le clausole di cui agli artt. 6 e 7 “un evidente indice rilevatore della natura autonoma del contratto di garanzia stipulato” (cfr. pagg.
6-7 comparsa di risposta) - dalle difese in replica svolte dall'opponente non consta proposizione di obiezione alcuna in ordine alla qualificazione del negozio come contratto autonomo di garanzia - recante, tra le altre, l'impegno a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta (i.e. a prima richiesta) tutto quanto dovutole per capitale, interessi spese, tasse e ogni altro accessorio – limitandosi, infatti, a richiamare i limiti al divieto di proponibilità di eccezioni di merito in capo al garante autonomo (cfr. pagg.
7-8-9 memoria ex art. 183 co. VI n. 1) c.p.c.).
Anche la lettura delle clausole della fideiussione omnibus del 21.10.2010
corrobora la qualificazione giuridica in termini di garanzia autonoma, avuto riguardo alle clausole ex artt. 6 (in deroga all'art. 1957 c.c. giacché prevede
“i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore”)7 (in deroga all'art. 1945
c.c. giacché prevede “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca”) e 9 (in deroga all'art. 1939 c.c. giacché prevede “qualora le
pag. 12/23 obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”).
Nella specie, premesso che con riferimento all'art. 1955 c.c. consta esplicita deroga pattuita nella clausola di cui all'art. 6 co. II della lettera contratto – risultando testualmente previsto “il fideiussore rinuncia ad avvalersi delle eccezioni eventualmente spettantigli ai sensi dell'art. 1955
c.c. qualora, per fatto della BA, non potesse aver luogo la surrogazione
a suo favore nei diritti ed in tutte le altre garanzie della BA verso il debitore principale” (cfr. doc. n. 5 sub fascicolo monitorio riprodotto sub doc. n. 2 fascicolo opposta) – la violazione di tale norma intanto può essere scrutinata in quanto refluisca in una violazione del principio della buona fede tale da legittimare la proposizione di cd. exceptio doli generalis seu
presentis.
Ove, dunque, si ammetta la cedevolezza dello schermo della deroga al cospetto della exceptio doli generalis, è sufficiente riscontrare la mancanza di allegazione specifica in ordine alla concreta ed effettiva perdita del diritto di surroga correlativamente ad una condotta della azienda di credito,
tenuta durante la vigenza dei rapporti bancari intrattenuti con la debitrice principale, tale da porsi in rapporto di causalità con la specifica perdita
(come detto non dedotta in termini analitici) onde pervenire alla reiezione della relativa contestazione.
pag. 13/23 Quanto alla dedotta violazione dell'art. 1956 c.c. - di cui non risulta pattuita convenzione in deroga la quale, comunque, ove presente, si scontrerebbe con il regime di cui al secondo comma dell'art. 1956 c.c. che rende invalida la rinuncia preventiva-in diritto, vale anzitutto ricordare la necessaria coesistenza del requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia e di quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto.
In particolare, quanto al secondo aspetto, merita osservare che « Il
fideiussore, il quale intenda far valere l'esclusione della propria
responsabilità, ai sensi dell' articolo 1956 del codice civile , deve provare
la sussistenza delle condizioni ivi indicate, cioè, deve dimostrare che,
successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future,
il creditore abbia fatto credito al terzo, senza la sua autorizzazione, pur
essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni
economiche; l'onere di richiedere quell'autorizzazione non sussista se la
conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale
è comune o può presumersi tale»(cfr. Cassazione civile sez. I, 02/03/2016,
n.4112).
Nella specie, dalla coincidenza soggettiva tra la persona fisica che riveste la posizione di garante ) e la persona fisica alla quale è Parte_1
pag. 14/23 riconducibile la amministrazione e rappresentanza della società debitrice presidente del Consiglio di Amministrazione) – coincidenza Parte_1
riscontrabile dalla stessa disamina dei contratti bancari recanti sottoscrizione apposta in qualità di presidente del Consiglio di
Amministrazione da - può ben desumersi la natura comune Parte_1
della conoscenza delle condizioni di difficoltà economica della debitrice correntista.
In quanto presidente del Consiglio di amministrazione – a capo, quindi, dell'organo di rappresentanza e di gestione, deputato a prendere le decisioni di maggior rilievo per la vita societaria – è verosimile non solo che conoscendo la situazione economica della società, avrebbe potuto intervenire per impedire eventi pregiudizievoli (tra cui proprio la contrazione di ulteriori finanziamenti ai danni della società correntista tenuta all'obbligazione restitutoria con pagamento di tasso di interesse) ma,
altresì, è contrario al divieto di venire contra factum proprium, invocare la violazione della buona fede da parte della banca allorché gli ipotetici finanziamenti – requisito oggettivo di cui è superfluo lo scrutinio stante la rilevanza assorbente delle superiori considerazioni – siano stati oggetto di decisione assunta dal medesimo fideiussore.
Il motivo di opposizione, dunque, è respinto.
Quanto ai motivi di opposizione diretti contro il rapporto di provvista (i.e.
il rapporto bancario) inammissibili, in virtù della qualificazione giuridica della fideiussione prestata (Garantievertrag) sono – in stretta coerenza pag. 15/23 con la logica indennitaria – tutte le censure diverse dalla dedotta nullità per violazione di norme imperative quali quelle in tema di divieto anatocismo
(1283 c.c.) e divieto di applicazione/pattuizione di interessi usurai (art. 644
c.p. e 1815 co. II c.c.).
Sono, segnatamente, inammissibili le censure relative alla illegittima applicazione dei giorni valuta e spese non concordate ovvero commissioni di massimo scoperto o messa a disposizione fondi illegittimamente addebitate.
Quanto, dunque, alle censure di nullità per violazione di norme imperative affliggenti, in tesi, il rapporto di provvista – le uniche, come detto,
deducibili dal garante autonomo (esclusa, quindi, la proponibilità anche della eccezione di illegittima applicazione dell'art. 118 T.U.B. meglio articolata nella prima memoria istruttoria, sub specie di mancanza di comunicazione con “indicazione dettagliata del giustificato motivo”
giacché non relativa a norma imperativa) – alla luce del quadro assertivo e documentale acquisto, le stesse si rivelano infondate.
Dalla relazione di CTU – attendibile perché completa nel fornire risposte al mandato, nonché redatta nel rispetto del contraddittorio tra le parti (cfr.
pagg.
6-7 relazione di CTU a firma dott. ) - “è emerso che il Per_1
Tasso Effettivo Globale praticato dalla BA, non ha superato i “tassi soglia usura” dei rispettivi periodi” (cfr. pag. 21 relazione di CTU).
pag. 16/23 Sicché, acclarata la insussistenza di usura oggettiva – rilevabile anche d'ufficio – non può predicarsi nemmeno la ricorrenza della invocata usura soggettiva.
L'usura soggettiva prevista dall'art. 644 c.p. è, infatti, configurabile al cospetto di due presupposti: 1) la sproporzione tra gli interessi corrisposti ed il denaro ricevuto, tenendo conto del tasso medio praticato per operazioni similari (anche se il tasso di interesse non superi il tasso soglia);
2) le condizioni di difficoltà economica e finanziaria del soggetto che ha dato o promesso gli interessi.
Sicché, mirando, la disposizione, a sanzionare condotte di sfruttamento delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria, attraverso l'induzione ad accettare condizioni contrattuali sproporzionate rispetto a quelle che caratterizzano il libero mercato, la prova dell'usura soggettiva investe gli elementi della sproporzione tra gli interessi corrisposti e la prestazione di denaro ricevuta e le concrete condizioni di difficoltà economica e finanziaria della correntista.
Nella specie, già ponendo mente al contributo assertivo fornito dall'opponente, non si ricava evidenza dei presupposti integrativi della usura soggettiva, limitandosi, l'opponente, a lamentare le “gravose condizioni applicate al rapporto di conto corrente” (cfr. atto di citazione).
Né, del resto, anche ponendo mente alle integrazioni contenute nella prima memoria istruttoria emerge l'indice rivelatore dell'elemento della sproporzione ovvero impossibilità di ottenere, pur fuori dallo stato di pag. 17/23 bisogno, condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede tale situazione mancando, al riguardo, ogni riferimento di natura comparativa anche in ordine all'entità dei tassi convenuti ed applicati nonché al complessivo ammontare del fido (con indicazione del relativo periodo).
Ad esito differente non si perviene nemmeno ponendo mente alla relazione di CTP – riguardata nella sua veste di allegazione tecnico difensiva –
limitandosi, le conclusioni del perito di parte incaricato, alla mera affermazione relativa all'utilizzo di un “TEG superiore al TEGM ma non al tasso soglia nei periodi IV trimestre 2012, I, III e IV 2013, I e II 2014” (cfr.
pag. 15 sub doc. n. 5 fascicolo opponente).
Anche dalla relazione di CTU non si traggono elementi utili avendo, il perito, accertato, in via generale, “che i tassi di interessi debitori applicati dalla banca non hanno superato i “tassi soglia” ex legge n.108/1996”(cfr.
pag. 26 relazione di CTU a firma dott. ). Persona_2
Anche la dedotta violazione dell'art. 1283 c.c. è infondata avendo, il CTU,
accertato la legittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori stante la presenza nel contratto di conto corrente n. 506 - stipulato dalla società J&D S.r.l. con la BA Popolare di
Lodi Spa, Agenzia di Milazzo in data 22.09.2010(data successiva alla delibera del CICR del 9.2.2000) - di clausola dotata della medesima periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi in conformità a quanto stabilito dall'art. 120 del T.U.B e dalla delibera pag. 18/23 del CICR del 9.2.2000 (cfr. pagg. 25 e 32 relazione di CTU a firma dott.
). Persona_2
Resta, a questo punto, da esaminare il motivo di opposizione avente ad oggetto la nullità della garanzia autonoma per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/90 (“Le fideiussioni rilasciate dagli opponenti sono nulle in
quanto redatte in violazione della normativa prevista dal codice civile e della normativa antitrust”).
Ai fini della declaratoria della nullità parziale – ovvero ai sensi dell'art. 1419 c.c. giacché operante solo in relazione alle clausole contrastanti con l'art. 2 comma 2 lett. a della l. n. 287 del 1990, ossia solo in relazione alle clausole riproduttive dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata (clausole del modello ABI 2003) perché restrittiva della libera concorrenza (segnatamente clausole di reviviscenza, di rinuncia del fideiussore ai termini previsti dall'art. 1957 c.c.e di sopravvivenza) a meno che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti provata, una diversa volontà delle parti, con onere a carico della parte che invoca la nullità totale
(cfr. Cassazione civile sez. III, 04/07/2023, n.18794) - della fideiussione stipulata a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'autorità garante,
in relazione alle sole clausole contrastanti con la l. n. 287 del 1990 art. 2
comma 2 lett. a) occorre allegare e dimostrare che le clausole presenti nel contratto coincidono con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva non essendo sufficiente il richiamo ai soli princìpi giuridici.
pag. 19/23 Elemento imprescindibile per la prova è la produzione dell'accertamento effettuato in sede amministrativa, ovvero il provvedimento n. 55/2005 di
BA d'LI (cfr. Cassazione civile sez. III, 13/01/2025, n.863 nella cui parte motiva si afferma, confermando la centralità della produzione del
provvedimento n. 55/2005 della BA d'LI: « La nullità del contratto
di fideiussione stipulato a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza,
posta in essere in violazione della l. n. 287 del 1990, può essere rilevata
d'ufficio in ogni stato e grado del processo, purché sia stato prodotto il
provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi
e per gli effetti dell' art. 115, comma 2, c.p.c.»).
Nella specie, ove la prospettazione dell'opponente sia intesa a veicolare la tesi della nullità integrale della fideiussione omnibus – inquadramento suggerito dalle allegazioni contenute in atti, avuto riguardo al riferimento generico alla nullità del contratto per violazione di norme imperative,
considerato nella sua interezza (cfr. paragrafo n. IV atto di citazione e paragrafo n. IV memoria ex art. 183 co. VI n. 1) c.p.c.) – la pretesa non è
idonea ad attingere ad esiti di accoglibilità.
Non emerge, infatti, allegazione specifica circa il fatto che il contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità, come richiesto dall'art. 1419, comma 1 c.c. incentrandosi, le difese articolate sul punto, a corposi richiami giurisprudenziali senza riferimenti circostanziati alla fattispecie.
pag. 20/23 La nullità non può essere pronunciata nemmeno ove inquadrata ai sensi dell'art 1419 c.c.
Alla omessa produzione del provvedimento della BA d'LI –
circostanza, questa, pure dedotta dalla difesa della opposta (cfr., da ultimo,
note conclusive autorizzate) – si giustappone l'ulteriore dato relativo alla omessa produzione di altri modelli di fideiussione relativi al periodo successivo a quello in cui è stato sottoscritto il modulo ABI colpito dal provvedimento n. 55/2005 della BA d'LI (Autorità Garante pro-
tempore).
Sicché, poiché la fideiussione omnibus oggetto di causa risulta
sottoscritta (ottobre 2010) a distanza di ragionevole lasso di tempo dalla adozione del provvedimento della BA d'LI n. 55/2005 – peraltro non prodotto in atti limitandosi, l'opponente, alla produzione del parere n.
12400/2003 e n. 14251 resi dall'autorità garante della concorrenza e del mercato (cfr. docc. n. 3, n. 4 fascicolo opponente) – relativo alle norme contenute nel modello ABI del 2003, ad essa non può riferirsi l'accertamento compiuto nel 2005.
Inoltre, poiché non risulta dimostrato – tramite produzione, il cui onere,
come detto, incombe sulla parte che eccepisce la nullità, di testi fideiussori analoghi a quello oggetto di contestazione, provenienti da diversi istituti bancari e coevi, nel tempo, a quello sottoscritto dall'opponente – non può
– a fronte, peraltro, di specifica difesa riconducibile alla opposta laddove ha invocato la circoscrivibilità della efficacia del provvedimento della BA
pag. 21/23 d'LI, il quale “non può certo essere utilizzato “all'infinito” e quindi anche in relazione a periodi di tempo di gran lunga successivi alla sua emanazione” come nell'ipotesi della fideiussione dell'ottobre 2010 (cfr.
pag. 17 note conclusive autorizzate) - predicarsi alcun effetto estensivo dell'accertamento della natura anticoncorrenziale alla fideiussione stipulata in un momento successivo a quello preso in considerazione (2003-2005).
In definitiva, anche tale motivo di opposizione va respinto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il rigetto integrale dell'opposizione conduce alla regolazione delle spese secondo soccombenza ai valori tabellari medi data la evidente complessità
della vicenda, secondo il valore dichiarato (corrispondente al valore della pretesa monitoria: scaglione fino a euro 260.000,00) ed inclusa la voce
“istruttoria/trattazione” stante il deposito delle memorie ex art. 183 co. VI
c.p.c.
Anche le spese di CTU liquidate con separato decreto in atti seguono lo stesso regime e si pongono definitivamente a carico dell'opponente soccombente.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 1775/2015, così provvede:
RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 91/2015
(procedimento monitorio R.G. n. 305/2015) proposta da per le Parte_1
causali e nei limiti spiegati in motivazione così confermando il citato pag. 22/23 decreto monitorio n. 91/2015 (pubblicato il 9.3.2015 e oggetto di decreto di correzione pubblicato il 7.7.15);
CONDANNA l'opponente soccombente alla refusione delle spese di lite sostenute dalla – cessionaria del credito Controparte_1
oggetto di causa costituita a ministero dello stesso difensore della
[...]
- che si liquidano in complessivi euro 14.103,00 (di cui euro CP_3
2.552,00 per fase studio;
euro 1.628,00 per fase introduttiva;
euro 5.670,00
per fase istruttoria;
euro 4.253,00 per fase decisoria) per compensi professionali oltre rimborso generale al 15%, IVA, CPA come per legge.
Barcellona P.G. 13.4.2025
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 23/23