Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/03/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1358/2019 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
7782/2018 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 11.09.2018, vertente
TRA
C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Eufrasia Cannolicchio
APPELLANTE
E
P.VA , rappresentata dalla mandataria Controparte_1 P.IVA_1
a sua volta rappresentata dalla mandataria Controparte_2
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., Controparte_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Silvestri
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Pagina 1
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27.12.2016, Parte_2
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7402/2016 depositato in data 24.10.2016, con il quale il Tribunale di Napoli, su richiesta della ingiungeva al predetto il pagamento Controparte_1
dell'importo di € 6.257,52, oltre interessi e spese processuali, per il mancato pagamento di alcune rate di rimborso del finanziamento effettuato con contratto di prestito personale sottoscritto in data 14.4.2008 dall con la finanziaria “ per l'importo Pt_1 Pt_3 CP_4
complessivo di € 7.946,64; credito oggetto di cessioni pro soluto effettuate da ultimo in favore della Controparte_1
L'opponente eccepiva che il contratto di prestito personale suddetto era affetto da usurarietà ed era nullo perché il TAEG indicato non corrispondeva a quello effettivamente praticato, con conseguente applicabilità del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 comma VII comma
TUB per indeterminatezza dell'oggetto del contratto. L'opponente chiedeva, quindi, di revocare il decreto ingiuntivo perché emesso su contratto di prestito affetto da illiceità e, in ogni caso, di rigettare la richiesta di pagamento della somma di € 6.257,51, condannando l'opponente al pagamento delle spese del giudizio, con attribuzione all'avvocato anticipatario.
Si costituiva in giudizio la società opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione perché inammissibile ed infondata, con vittoria delle spese di lite.
Pagina 2 Nel corso dell'istruttoria veniva espletata una c.t.u. contabile, dopodiché il giudice emetteva la sentenza suindicata con la quale rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, condannando l'opponente al rimborso delle spese del giudizio.
Avverso detta sentenza proponeva appello con atto di Parte_4
citazione notificato a mezzo p.e.c. l'11.03.2019, deducendo che la clausola relativa al TAEG era nulla per violazione dell'art. 124 TUB, applicabile ratione temporis, e chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
In data 04.07.2019 si costituiva l'appellata chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'avverso appello in quanto inammissibile ed, in ogni caso, del tutto infondato nel merito, con vittoria di spese e competenze processuali
Esaurita l'attività prevista nell'art. 350 c.p.c., la Corte, dopo alcuni rinvii d'ufficio per esigenze di ruolo, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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L'appello risulta infondato e deve, pertanto, essere respinto.
1. Non vi sono dubbi, anzitutto, sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte
Pagina 3 dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(pt. Cass. 28/07/2023, n.23100; 03/03/2022, n.7081).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, parte appellante ha indicato, con assoluta chiarezza e puntualità, le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere il rigetto della domanda che il giudice ha accolto.
Ne deriva che l'atto introduttivo del presente giudizio soddisfa sicuramente i requisiti richiesti dal citato art. 342 del codice di rito e va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste da tale disposizione per la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
2. Con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la Corte di Cassazione ha più volte ritenuto che, qualora il
Pagina 4 giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali. La scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1,
c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (Cass. 29/11/2021,
n.37272).
3. Nel merito, va rilevato che la pretesa azionata dalla Controparte_1
riguarda il mancato pagamento di alcune rate di rimborso del finanziamento conseguente al contratto di prestito personale sottoscritto in data 14.4.2008 dall con la finanziaria “Consum. per Pt_1 CP_4
l'importo complessivo di € 7.946,64; credito poi oggetto di cessioni pro soluto effettuate da ultimo in favore della Controparte_1
Nell'atto di opposizione, l aveva eccepito l'usurarietà dei tassi di Pt_1
mutuo applicati ma l'eccezione è stata respinta dal primo giudice e non più riproposta in appello, di talché deve ritenersi formato il giudicato su tale questione.
Pagina 5 In secondo luogo, l'odierno appellante aveva dedotto che il TAEG indicato in contratto del 9,88% era inferiore a quello effettivo, pari a 10,955%, ed ha quindi chiesto di ricalcolare il saldo del rapporto applicando il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB. Al riguardo, il Tribunale ha osservato che il
TAEG del rapporto, come accertato dal c.t.u., era di 10,390%, perciò superiore a quello dichiarato in contratto, ma, poiché all'epoca non vigeva ancora l'art. 125 bis TUB, non poteva configurarsi la nullità della relativa clausola. Applicandosi l'art. 124 TUB, l'unica conseguenza che deriverebbe dalla indicazione di un TAEG inferiore a quello effettivo, sarebbe lo sviamento della volontà dell di contrarre il mutuo, in Pt_1
quanto indotto a stipularlo dalla rappresentazione in contratto di un costo complessivo inferiore a quello effettivo, ma tale vizio non era stato in alcun modo dedotto.
Parte appellante rileva che il citato art. 124, applicabile ratione temporis, prevedeva al quinto comma che Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal
Ministero del Tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto..>.
Assume la difesa dell' richiamando un orientamento del Collegio Pt_1
di Coordinamento ABF, che tra le ipotesi di nullità contemplate dalla norma deve farsi rientrare anche la non corretta indicazione dei dati poiché anche quest'ultima, come la mancanza del TAEG, impedisce al consumatore di accedere alle informazioni per lui essenziali ai fini della valutazione della portata dell'impegno e della convenienza dell'accordo. E poiché nella fattispecie il c.t.u. ha accertato che il TAEG indicato in
Pagina 6 contratto (9,88%) era inferiore a quello praticato (10,390%), il TAEG sarebbe nullo ed indeterminato, con conseguente applicazione del tasso legale sostitutivo.
La questione dirimente, allora, è quella di verificare se tra i casi di “assenza
o nullità” della clausola contrattuale, sanzionati dall'art. 124 con l'applicazione di un TAEG equivalente al tasso nominale minimo dei BOT annuali, rientri anche l'ipotesi di indicazione del TAEG inferiore a quello effettivamente poi praticato.
Non può, anzitutto, dubitarsi del fatto che la precisa indicazione del TAEG contenuta in contratto nella misura del 9,88% escluda la possibilità di ritenere che tale clausola sia “assente” o “indeterminata”. Anche la tesi dell'assimilazione dell'ipotesi di difformità tra il TAEG pattuito e TAEG applicato, a quella della nullità della clausola non risulta meritevole di adesione.
Osserva, al riguardo, il Collegio che il TAEG costituisce una informativa precontrattuale relativa al costo complessivo dell'operazione, non è un tasso di interesse né, quindi, di per sé un elemento essenziale del contratto di mutuo, a differenza dell'indicazione del tasso di interesse e degli altri costi e condizioni (in tal senso, cfr. Cassazione 03/07/2024, n.18235).
Tale conclusione è avvalorata dalla collocazione sistematica della disciplina del TAEG nell'ambito delle relative Circolari della Banca
d'Italia sotto la Sezione II concernente la “Pubblicità e l'informazione precontrattuale” e non nella Sezione III, disciplinante la forma ed il contenuto minimo dei contratti banca.
In altri termini, il TAEG non costituisce una specifica condizione economica da applicare al finanziamento, ma, esprimendo in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento, svolge una funzione
Pagina 7 meramente informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.
Pertanto, l'erronea indicazione del TAEG non comporta una maggiore onerosità del finanziamento quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo che non inficia la validità delle pattuizioni del contratto.
Del resto, sulla base dei principi generali, esclusivamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto (ossia quelle che riguardano la sua struttura e natura) determina la nullità, mentre la violazione di norme, sia pure imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti è fonte soltanto di responsabilità. Si è, quindi, precisato che, con riferimento ai contratti di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati di informare correttamente il cliente e eseguire le operazioni può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipula del contratto c.d. "quadro", laddove dà vita, invece,
a responsabilità contrattuale - ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto - solo ove la violazione riguarda le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto quadro. In ogni caso, cioè, va escluso che, in assenza di una precisa disposizione normativa, la violazione dei doveri di informazione e condotta possa determinare la nullità del c.d. 'contratto quadro' o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso (pt. Cassazione civile sez. III,
31/05/2021, n.15099).
La disciplina normativa precedente all'art. 125 bis TUB è, dunque, assimilabile a quella attualmente vigente per i contratti diversi da quelli al consumo, rispetto ai quali la costante giurisprudenza afferma che,
Pagina 8 mancando una specifica previsione normativa di nullità come quella dell'art. 125 bis TUB, la erronea indicazione del TAEG non può determinare la nullità della clausola contrattuale, avuto riguardo alla sua funzione meramente informativa ed alla sua irrilevanza ai fini della completezza e della determinazione del contenuto contrattuale (cfr. Cass.
09/12/2021, n.39169; Corte appello Napoli 18/09/2023, n.3910).
Peraltro, proprio la necessità di introdurre una espressa previsione di nullità attraverso l'art. 125-bis, comma 6 TUB per l'ipotesi qui esaminata, conforta la conclusione che, in precedenza, la conseguenza sanzionatoria non era quella della nullità ma la stessa dei contratti di credito diversi da quelli al consumo.
E ciò a prescindere dall'ulteriore rilievo che, nel caso di specie, la differenza accertata dal c.t.u. tra TAEG indicato in contratto e quello poi applicato, risulta alquanto modesta (poco più dell'0,50%), di talché, alla luce anche del criterio di necessaria proporzionalità tra gravità della violazione riscontrata e sanzione da applicare, non appare ragionevolmente giustificabile l'applicazione del rigoroso rimedio della nullità della clausola con l'applicazione del tasso sostitutivo previsto dalla normativa di settore.
In conclusione, deve ritenersi pienamente condivisibile la decisione del primo giudice di ricondurre gli effetti della violazione dell'obbligo informativo costituito della denunciata divergenza tra TAEG concordato e
TAEG applicato, nell'ambito non della nullità della clausola ma di eventuali vizi della volontà o, al più, quale fonte di responsabilità contrattuale a fini risarcitori, profili in alcun modo dedotti dall'appellante.
Il che esime dall'affrontare le altre eccezioni sollevate dall'appellata che risultano assorbite da quella sopra esaminata.
Pagina 9 Il gravame, dunque, non risulta meritevole di accoglimento e deve, perciò, confermarsi integralmente la sentenza impugnata.
Essendovi una piena soccombenza dell'appellante, si giustifica la condanna di quest'ultimo al pagamento anche delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in dispositivo, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.201 ad € 26.000) dei parametri del D.M. n.
55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, ad esclusione della fase istruttoria che non si è concretamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 7782/2018 del
Tribunale di Napoli pubblicata in data 11.09.2018, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento delle spese del presente Parte_4
giudizio in favore della che liquida in € 3.966,00 per Controparte_1
compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali al 15%, VA e
Cpa come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 06/02//2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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