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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 15/07/2025, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 4797/2024 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 15 luglio 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 27/02/2025 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. GIANSANTI SIMONA ha concluso come da nota depositata in Parte_1 data 14/07/2025 per il l'avv. EGEO ANNA CATERINA ha concluso come da nota depositata Controparte_1 in data 8/07/2025 per l l'avv. GUANCI MICAELA ha concluso come da nota depositata in data 9/07/2025 CP_2
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 12:37 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 4797/2024 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4797/2024 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. GIANSANTI Parte_1 C.F._1
SIMONA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito Fondi (LT), Via Cesare Battisti n. 6, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
attore contro
(c.f. ), in persona del pro-tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 CP_3 difeso dall'avv. EGEO ANNA CATERINA ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
Comunale sita in Latina (LT), Viale IV Novembre n. 25, in virtù di procura speciale allegata al fascicolo telematico;
convenuto nonché contro
Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] rappresentata e difesa dall'avv. GUANCI MICAELA ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura del predetto Ente, sita in Latina (LT), Via Curtatone n. 2, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
convenuta
OGGETTO: impugnazione decreto di decadenza alloggio E.R.P.;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha convenuto in giudizio Parte_1
– innanzi all'intestato Tribunale – il e l' al fine di sentire accogliere le Controparte_1 CP_2 seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: In via principale e nel merito accertare e dichiarare l'illegittimità del Decreto di decadenza n. 0156981 del 02.09.2024 ed il consequenziale provvedimento di rilascio dell'immobile
e per l'effetto annullare/disapplicare il medesimo provvedimento. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio ai sensi del D.M. 55 del 2014.”.
L'attore, a fondamento della propria pretesa, ha dedotto: - di essere assegnatario di alloggio CP_2 sito in Latina (LT), Via G.B. Grassi n.3, Scala M, int. 5 e di ivi abitarvi con tutta la propria famiglia;
- che, con nota prot. n. 9036 del 15/07/2024 (all. 1), acquisita dal con prot. n. 133805 del CP_1
16/07/2024, l' aveva richiesto l'avvio del procedimento finalizzato all'emissione del CP_4 decreto di decadenza dello stesso dall'assegnazione dell'alloggio di cui sopra, a seguito degli esiti degli accertamenti eseguiti da parte dalla P.G. di attività illecite perpetrate all'interno dell'immobile
(segnatamente, dall'ordinanza di applicazione di misure cautelari n. 29567/2021 RGNR - 16195/2022
RG G.I.P., emessa in data 10/06/2024 dal G.I.P. del Tribunale di Roma, era emerso che l'alloggio
E.R.P. assegnato era stato utilizzato come casa/piazza di spaccio); - che, con nota prot. n. 140533 del
25/07/2024, il gli aveva comunicato l'avvio del Controparte_5 procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, finalizzato alla decadenza dall'assegnazione del summenzionato alloggio, con termine di 10 giorni dalla ricezione per la presentazione tramite PEC di eventuali controdeduzioni;
- che, presentate tramite il proprio difensore delle deduzioni difensive (all. 3), inaspettatamente, con decreto dirigenziale prot. n. 148868 del
09/08/2024, veniva disposta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1, lett. d), della L.R.
Lazio n. 12/1999, la decadenza automatica dall'assegnazione del suddetto alloggio e la consequenziale risoluzione di diritto del contratto di locazione per i motivi sopra riportati;
- che l'Amministrazione, avvedutasi delle memorie partecipative, aveva emanato un nuovo decreto di decadenza n. 0156981 del 02.09.2024, rilevando quanto segue: “ESAMINATA la memoria partecipativa presentata, la quale evidenzia che: “l'ordinanza, nella parte in cui si sosteneva che il
Sig. adibiva l'abitazione in oggetto a presunto luogo di spaccio, è stata Parte_1 parzialmente annullata dal Tribunale del Riesame;
specificatamente, il Tribunale del Riesame ha annullato il capo 1 dell'ordinanza applicativa delle misure cautelari;
VALUTATO che le argomentazioni presentate nella memoria partecipativa, sebbene prese in considerazione, risultano ininfluenti ai fini del procedimento per le seguenti ragioni: l'annullamento del capo 1 dell'ordinanza applicativa delle misure cautelari da parte del Tribunale del Riesame non inficia l'accertamento pervenuto, posto dall'Amministrazione comunale a sostegno del decreto di decadenza: ad ogni modo, non si è provveduto a rendere note le motivazioni poste a base della decisione del Tribunale del riesame” (all. 4).
Tanto premesso, l'attore, premettendo la giurisdizione dell'A.G.O. sulla materia de qua, ha impugnato il provvedimento di decadenza in commento, lamentando la violazione dell'art. 13, comma
1, lett. d), della L.R. Lazio n. 12/1999 per avere l'Amministrazione Civica decretato l'avvio del procedimento di decadenza sulla sola scorta di un'ordinanza applicativa di misure cautelari, successivamente annullata dal Tribunale del Riesame, nonché per la violazione di tutte le garanzie partecipative previste dalla L. 241/1990, posto che il provvedimento del Tribunale della Libertà, oltre a non essere sufficiente a decretare la decadenza dall'assegnazione dall'alloggio in parola, avrebbe sicuramente dovuto determinare l'archiviazione del procedente procedimento e giustificarne l'apertura di un nuovo, con la possibilità per il ricorrente di presentare memorie ed osservazioni.
Il , in persona del suo Sindaco pro-tempore, tempestivamente costituitosi in Controparte_1 giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 10/12/2024, ha chiesto, in via preliminare, dichiararsi il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. per essere, invero, competente il TAR
Lazio – Sez. distaccata di Latina e, nel merito, la reiezione della domanda attorea, deducendone l'infondatezza della stessa.
L , tempestivamente costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata CP_2 il 16/12/2024, ha eccepito, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, posto che il provvedimento impugnato era stato emesso dal e, nel merito, ha chiesto la Controparte_1 reiezione della domanda attorea, con conferma della legittimità e validità del Decreto di decadenza n. 0156981 del 02.09.2024 del e ordinando altresì il rilascio immediato Controparte_1 dell'immobile.
La causa, istruita in via esclusivamente documentale e l'esibizione ex art. 210 c.p.c. dell'ordinanza cautelare del Tribunale del Riesame nella sua integralità, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in favore dell' ollevata dal CP_6 Controparte_1
Ed invero, come anche recentemente statuito dall'indirizzo nomofilattico della Suprema Corte di
Cassazione (vd. da ultimo, Cassazione civile sez. un., 20/10/2022, n.30964), sulla scia di una consolidata giurisprudenza, la controversia avente ad oggetto la decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica a canone agevolato disposta dal rientra nella CP_1 giurisdizione del giudice ordinario, giacché rispetto al provvedimento di decadenza per tal motivo la posizione dell'assegnatario è di diritto soggettivo, riguardando il provvedimento un aspetto dello svolgimento del rapporto nel quale la P.A. non è chiamata ad effettuare valutazioni di carattere discrezionale, bensì solo a verificare la ricorrenza di una causa sopravvenuta di decadenza dall'assegnazione.
Nel caso di specie, l'odierno attore è stato attinto da un provvedimento amministrativo di decadenza dall'assegnazione per il venir meno dei presupposti di legge, sicché risulta evidente come il provvedimento di decadenza si collochi non nella prima fase, pubblicistica, di assegnazione dell'alloggio, ma, nella seconda fase, di eventuale estinzione del diritto, a seguito di verifica con esito negativo sulla permanenza dei requisiti, ove la posizione del privato è ormai di diritto soggettivo rispetto alla stipulazione del contratto di locazione a condizioni agevolate ed alla conservazione dell'alloggio.
Sussiste, dunque, la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria adita.
Va, invece, accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva tempestivamente sollevata dall' , posto che, ai sensi dell'art. 4, L.R. Lazio n. 12/1999, è espressamente stabilito che le CP_2 funzioni concernenti l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) destinati all'assistenza abitativa, ivi compresi l'elaborazione e l'emanazione dei bandi di concorso, l'istituzione delle commissioni per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi, nonché la declaratoria di decadenza dall'assegnazione, sono tutti compiti attribuiti al Comune competente per territorio.
Tale circostanza trova ulteriore conferma nel fatto che il provvedimento oggi impugnato è stato emanato dal (all. 11, comparsa), sicché va dichiarato il difetto di legittimazione Controparte_1 passiva di . CP_2
Nel merito, la domanda attorea è infondata e andrà, pertanto, rigettata.
Nel caso di specie, il decreto di decadenza n. 0156981 del 02.09.2024 adottato dal Comune di CP_1
(all. 11, comparsa Comune) ed il consequenziale provvedimento di rilascio dell'alloggio originariamente assegnato all'attore è da ritenersi legittimo, in quanto rispettoso delle norme di legge dettate in materia.
Ed invero, l'art. 13 L.R. Lazio n. 12/99 prevede espressamente che «L'assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa decade automaticamente dall'assegnazione ed il contratto di locazione è risolto di diritto al momento dell'accertamento da parte dell'ente gestore di una delle seguenti condizioni:(…) d) svolgere nell'alloggio attività illecite, accertate sulla base delle risultanze dell'autorità giudiziaria competente;
».
Nello specifico, risulta documentalmente provato che il provvedimento amministrativo di decadenza dall'alloggio assegnato all'attore sia stato adottato sulla scorta di un'ordinanza cautelare del G.I.P. di Roma del 10/6/2024 e, dunque, un provvedimento dell'autorità giudiziaria competente, a seguito degli esiti degli accertamenti eseguiti da parte dalla P.G. di attività illecite perpetrate all'interno dell'alloggio E.R.P. assegnato al , in quanto utilizzato da quest'ultimo come casa/piazza di Parte_1 spaccio.
L'ordinanza cautelare in parola costituisce un chiaro accertamento dell'Autorità Giudiziaria circa l'utilizzo da parte dell'attore, assegnatario dell'alloggio popolare, quale casa/piazza di spaccio e, in quanto tale, idoneo a costituire il fondamento del presupposto applicativo del disposto normativo sopra indicato ex art. 13, lett. d), L.R. Lazio n. 12/1999.
Tale provvedimento, a dispetto di quanto asserito dal patrocinio attoreo, non risulta essere stato annullato integralmente dal Tribunale della Libertà, quanto piuttosto modificato solo con riferimento al capo 1, afferente al reato ex art. 74 D.P.R. 309/1990 (vd. dispositivo ord. «
PQM
Visto l'art. 309
c.p.p., il provvedimento impugnato nei confronti di detto , classe Pt_2 Parte_1 Per_1
1966, in relazione al capo 1, e nel resto»), rimanendo in piedi per i capi d'imputazione Per_2 nn. 2) e 3) afferenti alle cessioni di sostanze stupefacenti.
Dalle motivazioni dell'ordinanza del Tribunale del Riesame (vd. punto 4), pagg. 11 e 12, all. attoreo dep. 30.4.25) si legge che «In merito ai due reati fine contestati all'indagato, i capi 2 e 3, relativi a cessioni di cocaina del 20.01.2022 e del 02.02.2022, il passaggio di stupefacente è avvenuto dalla finestra, parzialmente occultata da un tendaggio esterno, sottomesso giretto degli operanti appostati delle telecamere di sorveglianza;
», il che, dunque, corrobora le motivazioni adottate dall'Amministrazione Comunale in ordine alla sussistenza dei requisiti di decadenza dall'alloggio per essere lo stesso stato utilizzato come casa/piazza di spaccio.
Risulta altresì priva di fondamento la doglianza attorea in merito ad un'asserita violazione delle garanzie partecipative previste dalla L. 241/1990, posto che risulta ampiamente documentato in atti lo scrutinio da parte dell'Amministrazione Comunale delle memorie partecipative inoltrate dall'attore tramite il proprio difensore (vd. all. 11, comparsa “ESAMINATA la memoria partecipativa presentata, la quale evidenzia che: l'ordinanza, nella parte in cui si sosteneva che il Sig. adibiva Parte_1
l'abitazione in oggetto a presunto luogo di spaccio, è stata parzialmente annullata dal Tribunale del
Riesame; specificatamente, il Tribunale del Riesame ha annullato il capo 1 dell'ordinanza applicativa delle misure cautelari;
VALUTATO che le argomentazioni presentate nella memoria partecipativa, sebbene prese in considerazione, risultano ininfluenti ai fini del procedimento per le seguenti ragioni: l'annullamento del capo 1 dell'ordinanza applicativa delle misure cautelari da parte del Tribunale del Riesame non inficia l'accertamento pervenuto, posto dall'Amministrazione comunale a sostegno del decreto di decadenza;
ad ogni modo, non si è provveduto a rendere note le motivazioni poste a base della decisione del Tribunale del riesame;
”). Conclusivamente, alla luce dei principi ermeneutici sopra richiamati, la domanda attorea va integralmente rigettata e, per l'effetto, va confermato il provvedimento impugnato.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 1.100,01 ad euro
5.200,00), tenuto conto della natura strettamente documentale e della bassa complessità della causa, caratterizzata dalla trattazione di questioni di mero diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) in via preliminare, accerta e dichiara il difetto di legittimazione passiva della convenuta
CP_2
b) rigetta integralmente la domanda attorea e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
c) condanna altresì l'attore a rimborsare in favore di ciascuna parte convenuta le spese di lite, che si liquidano, in favore di ciascuna predetta parte, in euro 1.278,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 15/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 15/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini