Articolo 40 della Legge 28 luglio 1967, n. 641
Articolo 39Articolo 41
Versione
9 agosto 1967
Art. 40. (Approvazione dei progetti)

L'approvazione dei progetti delle opere ha luogo in conformita' delle disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche di conto dello Stato, previo accertamento di conformita' al programma di cui al precedente articolo 33.
L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.
Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 .
Entrata in vigore il 9 agosto 1967
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