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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 10/06/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa
Francesca La Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1947/2024 R.G.L., promossa da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti EMANUELE IMPROTA Parte_1
e RAFFAELE DI MONDA ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, per procura in atti ricorrente contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia Guerra per procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Persona_1
Notaio in Fiumicino, in data 22 marzo 2024, rep. 37875 e domiciliato in Varese, via Volta n. 3/5, per procura in atti
resistente
Oggetto: causa previdenziale - pensione anticipata di vecchiaia
1 Conclusioni delle parti: come in atti.
Fatto e diritto
La ricorrente, con ricorso telematico ex art. 442 c.p.c. iscritto a ruolo generale in data 13.12.2024, ha convenuto in giudizio l' per ottenerne la condanna al CP_1
pagamento della pensione anticipata di vecchiaia ex art. 1, comma 8, del
D.Lgs. n. 503/1992, il cui diritto è stato accertato in via generale dalla sentenza della Corte di Appello di Milano n. 974/2022 del 08.11.2022, pubb. in data
9.12.2022 e passata in giudicato.
Ha chiesto, pertanto, la condanna dell' al versamento, in suo favore, a titolo CP_1
di pensione di vecchiaia ex D.lgs. n. 503/1992, dell'importo complessivo di €
39.405,16, come specificato nella nota integrativa depositata il 10.02.2025, oltre all'importo dovuto a titolo di ratei maturandi in corso di causa ed agli interessi legali e/o alla rivalutazione monetaria a decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza, oltre al pagamento delle spese e dei compensi professionali di causa.
L' si è costituito in giudizio eccependo la carenza dei requisiti costitutivi per CP_1
l'ottenimento della prestazione richiesta e ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso e la refusione delle spese di lite.
All'udienza del 11.02.2025, svoltasi con collegamento da remoto, preso atto della richiesta avanzata da parte resistente di sospensione del procedimento in attesa del giudizio di revocatoria della sentenza della Corte d'Appello di Milano
n. 974/2024, la causa è stata rinviata all'udienza del 10.06.2025 per verificare la possibilità di una conciliazione o per il proseguo.
All'udienza odierna, stante la dichiarazione delle parti di avvenuto pagamento spontaneo da parte dell della pensione per cui è causa, all'esito della CP_1
discussione delle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
2 Spettano alla ricorrente gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sui ratei pensionistici arretrati.
In applicazione del principio della soccombenza virtuale, in considerazione dell'avvenuta liquidazione, in corso di causa, da parte dell' , della pensione CP_1
richiesta dalla ricorrente e del riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico successivamente al deposito del ricorso e allo svolgimento della prima udienza, atteso che la ricorrente ha dovuto promuovere il giudizio per ottenere quanto dovutole, le spese di lite vanno poste a carico dell' nella CP_1
misura di 2/3, potendo essere compensate per 1/3 considerata comunque la liquidazione avvenuta in sede di autotutela in corso di causa, e si liquidano come da dispositivo, in tale misura, con maggiorazione ex art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014 per i collegamenti ipertestuali, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Così provvede tra le parti:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento degli interessi e della rivalutazione sui ratei CP_1
pensionistici arretrati;
- compensa, tra le parti, per un terzo, le spese di lite e condanna l' al CP_1
pagamento dei restanti due terzi delle spese di lite, in favore della ricorrente, che si liquidano, in tale misura, in complessivi euro 3.640,86 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Busto Arsizio, 10.06.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La Russa
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa
Francesca La Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1947/2024 R.G.L., promossa da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti EMANUELE IMPROTA Parte_1
e RAFFAELE DI MONDA ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, per procura in atti ricorrente contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia Guerra per procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Persona_1
Notaio in Fiumicino, in data 22 marzo 2024, rep. 37875 e domiciliato in Varese, via Volta n. 3/5, per procura in atti
resistente
Oggetto: causa previdenziale - pensione anticipata di vecchiaia
1 Conclusioni delle parti: come in atti.
Fatto e diritto
La ricorrente, con ricorso telematico ex art. 442 c.p.c. iscritto a ruolo generale in data 13.12.2024, ha convenuto in giudizio l' per ottenerne la condanna al CP_1
pagamento della pensione anticipata di vecchiaia ex art. 1, comma 8, del
D.Lgs. n. 503/1992, il cui diritto è stato accertato in via generale dalla sentenza della Corte di Appello di Milano n. 974/2022 del 08.11.2022, pubb. in data
9.12.2022 e passata in giudicato.
Ha chiesto, pertanto, la condanna dell' al versamento, in suo favore, a titolo CP_1
di pensione di vecchiaia ex D.lgs. n. 503/1992, dell'importo complessivo di €
39.405,16, come specificato nella nota integrativa depositata il 10.02.2025, oltre all'importo dovuto a titolo di ratei maturandi in corso di causa ed agli interessi legali e/o alla rivalutazione monetaria a decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza, oltre al pagamento delle spese e dei compensi professionali di causa.
L' si è costituito in giudizio eccependo la carenza dei requisiti costitutivi per CP_1
l'ottenimento della prestazione richiesta e ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso e la refusione delle spese di lite.
All'udienza del 11.02.2025, svoltasi con collegamento da remoto, preso atto della richiesta avanzata da parte resistente di sospensione del procedimento in attesa del giudizio di revocatoria della sentenza della Corte d'Appello di Milano
n. 974/2024, la causa è stata rinviata all'udienza del 10.06.2025 per verificare la possibilità di una conciliazione o per il proseguo.
All'udienza odierna, stante la dichiarazione delle parti di avvenuto pagamento spontaneo da parte dell della pensione per cui è causa, all'esito della CP_1
discussione delle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
2 Spettano alla ricorrente gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sui ratei pensionistici arretrati.
In applicazione del principio della soccombenza virtuale, in considerazione dell'avvenuta liquidazione, in corso di causa, da parte dell' , della pensione CP_1
richiesta dalla ricorrente e del riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico successivamente al deposito del ricorso e allo svolgimento della prima udienza, atteso che la ricorrente ha dovuto promuovere il giudizio per ottenere quanto dovutole, le spese di lite vanno poste a carico dell' nella CP_1
misura di 2/3, potendo essere compensate per 1/3 considerata comunque la liquidazione avvenuta in sede di autotutela in corso di causa, e si liquidano come da dispositivo, in tale misura, con maggiorazione ex art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014 per i collegamenti ipertestuali, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Così provvede tra le parti:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento degli interessi e della rivalutazione sui ratei CP_1
pensionistici arretrati;
- compensa, tra le parti, per un terzo, le spese di lite e condanna l' al CP_1
pagamento dei restanti due terzi delle spese di lite, in favore della ricorrente, che si liquidano, in tale misura, in complessivi euro 3.640,86 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Busto Arsizio, 10.06.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La Russa
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