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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26597/2024
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281-sexies, co. III c.p.c. nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 26597/2024 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 9/1/2025 ex art. 281-sexies, co. III c.p.c., sostituita dal deposito telematico di note scritte, promosso da:
nata il [...] a [...], residente in [...]di Parte_1
Roma, Via Toscana n. 6, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea C.F._1
Ruocco, domiciliatario con studio in Foggia, Via Lustro n. 29, per mandato depositato telematicamente in allegato al ricorso
RICORRENTE contro in personale del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
con sede legale in Roma, Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 15, numero di iscrizione nel
Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e P.IVA n. in persona della propria P.IVA_1
procuratrice speciale Dott.ssa munita dei necessari poteri e della rappresentanza Parte_2
processuale, in virtù di procura speciale del 25/9/2024 autenticata dal notaio Persona_1
rep. n. 107762 – racc. n. 22166, registrata a Roma 3 il 30/9/2024 al n. 19104 serie 1T, rappresentata e difesa, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta, dagli Avv.ti Marco Rizzo, (C.F. ) e Francesca Andrea Cantone, C.F._2
(C.F. ), del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso il loro C.F._3
studio sito in Milano, Via Dante n. 9
1 RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies e ss. c.p.c. proposto in data 19/6/2024 agiva in Parte_1
giudizio avverso l in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, chiedendo dichiararsi la nullità della clausola del contratto di credito revolving inter partes relativa alla determinazione del tasso d'interesse, di cui chiedeva, dunque, la sostituzione ai sensi dell'art. 117, co. 7 del D.Lgs. n. 385/1993.
La ricorrente esponeva di aver stipulato in data 14/6/2016 con la resistente un contratto con cui le era stata concessa una linea di credito con carta, c.d. carta revolving, come da estratto conto storico versato in atti, ma che non era mai stata pattuita in forma scritta la clausola di determinazione del tasso d'interesse, in violazione degli artt. 1346 c.c. e 117, co. 2 e 4 del D.Lgs.
n. 385/1993, con conseguente applicabilità del tasso d'interesse previsto dal citato art. 117, co. 7 del D.Lgs. n. 385/1993.
deduceva, inoltre, che non era applicabile al caso di specie la condizione di Parte_1
procedibilità di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, non venendo in rilievo un contratto finanziario o bancario.
2. Con comparsa del 23/12/2024 si costituiva in giudizio l in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto del ricorso.
La resistente contestava ogni avversa pretesa, deducendo:
- che il 14/6/2016, la aveva sottoscritto il “Modulo di richiesta carta di credito ad Pt_1 opzione Explora American Express” e, nella medesima circostanza, aveva sottoscritto, altresì, la seguente dichiarazione: “Dichiaro di aver ricevuto e mi impegno a conservare, insieme al presente modulo di richiesta carta, copia del regolamento generale delle carte di credito ad opzione Carta Platinum Credit;
Carta Gold Credit;
Carta Explora e Blu American Express
(11REGREV0715), del documento standard denominato “Informazioni Europee di Base sul
Credito ai Consumatori”;
- che il 28/12/2023 l aveva dato riscontro all'avversa istanza ex art. Controparte_2
119 del D.Lgs. n. 385/1993, aveva trasmesso alla controparte il contratto, con l'invito a
“consultare sul sito www.americanexpress.it – nella sezione Termini e Condizioni – il
Regolamento attualmente vigente per la specifica tipologia di Carta”, nonché gli estratti conto emessi negli ultimi dieci anni, informando la che, se si fosse iscritta nell'apposita “area Pt_1 riservata” del sito, avrebbe potuto “recuperare gli estratti conto in formato elettronico degli
2 ultimi 7 anni o comunque ricevere assistenza in proposito dal Servizio Clienti”.
- che il 17/1/2024, la le aveva chiesto di trasmetterle, ad integrazione della Pt_1 documentazione ricevuta, il contratto “riportante tutte le condizioni della CARTA” e, in risposta a tale ulteriore richiesta, il 15/4/2024, l aveva trasmesso copia, fra Controparte_2
l'altro, delle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori Carta Explora American
Express (c.d. “SECCI”) vigenti al momento della sottoscrizione della e contenenti le Pt_3
“condizioni applicabili alla generalità della clientela”, precisando che negli estratti conto trasmessi con la precedente comunicazione e inviati periodicamente all'odierna ricorrente durante il periodo di validità della carta, l'odierna ricorrente avrebbe potuto reperire ogni informazione utile sulle condizioni economiche applicate alla stessa.
Tanto premesso, la resistente rappresentava che le condizioni economiche del contratto inter partes erano state analiticamente indicate in forma scritta, quindi chiedeva il rigetto di ogni avversa domanda.
Intervenuto il deposito delle note scritte per l'udienza del 9/1/2025 sostituita ex art. 127-ter
c.p.c., la causa era decisa ex art. 281-sexies, co. III c.p.c..
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è infondato.
Si rileva in via pregiudiziale che, come osservato dalla ricorrente, non vengono in rilievo i presupposti di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010.
Il riferimento della citata norma è, appunto, ai contratti bancari e non, più generalmente, stipulati con un istituto di credito;
così come ai contratti finanziari e non, più generalmente, a contratti con finalità di finanziamento anche in chiave mista. Nella relazione illustrativa al decreto legislativo in parola si legge che la volontà del legislatore è quella di riferirsi ai rapporti bancari ovvero ai contratti di servizi quali quelli finanziari. Nella medesima prospettiva, nella stessa relazione, si menzionano le esperienze conciliative del D.Lgs. 8/9/2007, n. 179 e quella del procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-bis del D.Lgs. n. 385/1993.
È quindi sufficientemente chiaro il richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel TUB, nonché alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al D.Lgs. 24/2/1998 n. 58 (TUF), in specie all'art. 1 (cfr. Cass. civ. n.
15200 del 12/06/2018; Cass. civ. n. 30520 del 22/11/2019).
Nel caso in esame viene in rilievo un contratto di credito al consumo, che non necessariamente è stipulato con istituti bancari e che non può, dunque, essere annoverato tra i contratti bancari, né è
3 sussumibile tra i contratti di investimento di ci al D.Lgs. n. 98/1998, quindi non soggiace alla condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria.
Nel merito, è documentale che il 14/6/2016 ha stipulato con l Parte_1 Controparte_1
il contratto di credito revolving con rilascio della carta di credito opzione Explora
[...]
American Express, in esecuzione del quale l'ente finanziatore ha consegnato alla cliente la carta di credito portante gli ultimi numeri 51007, come emerge, in particolare, dall'estratto conto prodotto dalla ricorrente, da cui emerge la pattuizione delle seguenti condizioni contrattuali: fido concesso: € 1.500,00, modalità di pagamento: importo fisso di € 50,00, rata minima di € 40,00 e
TAN per prelievo in contanti e per l'acquisto di beni e servizi pari al 14%, con il TAEG indicato nel 23,69%.
Ciò posto, si rileva che, ai sensi dell'art. 125-bis del TUB, “I contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR. Una copia del contratto è consegnata ai clienti. Ai contratti di credito si applicano l'articolo 117, commi 2, 3 e 6”.
L'art. 117, co. 3 del TUB sanziona con la nullità l'inosservanza della forma prescritta il contratto ed il successivo comma 6 prevede, in caso di inosservanza dell'obbligo di indicazione dei tassi di interesse, l'applicazione del tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.
Nel caso di specie, il contratto inter partes è in linea con i rigori formali previsti dagli artt. 125- bis e 117 del TUB, pertanto si sottrae alle censure mosse dalla ricorrente.
Ed invero, l'accordo controverso richiama espressamente il Regolamento generale carte di credito ad opzione carta platinum credit, carta gold credit, carta explora e blu American Express, che l'odierna ricorrente ha dichiarato di aver letto ed accettato e che si è impegnata a conservare unitamente alla carta di credito ed al documento standard denominato “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, il quale regola le condizioni generali di contratto e, con particolare riferimento al tasso d'interesse corrispettivo, rinvia al documento denominato
“Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, che prevede espressamente il TAN del 14%, corrispondente a quello indicato negli estratti conto periodicamente inviati alla
4 ricorrente, ed il TAEG del 23,69%, corrispondente a quello indicato negli estratti conto periodicamente inviati alla ricorrente fino a luglio 2019, poi ridotto al 20,10% da agosto 2019.
La inoltre, contestualmente alla stipulazione del contratto su cui si controverte, ha Pt_1
dichiarato di aver letto ed accettato il suddetto documento informativo, obbligandosi a conservarlo insieme alla carta di credito ed al citato regolamento.
Giova al riguardo richiamare l'orientamento consolidato della Suprema Corte, secondo cui quando i contraenti fanno riferimento alla disciplina fissata in un distinto documento al fine dell'integrazione della regolamentazione negoziale, le previsioni di quella disciplina si intendono conosciute e approvate per "relationem", assumendo pertanto il valore di clausole concordate senza necessità di una specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. (cfr.
Cass. civ. n. 23194 del 23/10/2020; Cass. civ. n. 18041 del 19/10/2012).
Nessun deficit informativo sulle condizioni contrattuali è, dunque, ascrivibile all'odierna resistente, che non può, quindi, dolersi delle condizioni economiche applicate dalla controparte al rapporto inter partes. Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 281-terdecies e 281-sexies, co. III c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data
19/6/2024 da avverso l' in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, contrariis reiectis:
RIGETTA il ricorso;
CONDANNA la ricorrente a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in € 2.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 11/1/2025.
Il Giudice
Tommaso Martucci
5
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281-sexies, co. III c.p.c. nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 26597/2024 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 9/1/2025 ex art. 281-sexies, co. III c.p.c., sostituita dal deposito telematico di note scritte, promosso da:
nata il [...] a [...], residente in [...]di Parte_1
Roma, Via Toscana n. 6, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea C.F._1
Ruocco, domiciliatario con studio in Foggia, Via Lustro n. 29, per mandato depositato telematicamente in allegato al ricorso
RICORRENTE contro in personale del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
con sede legale in Roma, Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 15, numero di iscrizione nel
Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e P.IVA n. in persona della propria P.IVA_1
procuratrice speciale Dott.ssa munita dei necessari poteri e della rappresentanza Parte_2
processuale, in virtù di procura speciale del 25/9/2024 autenticata dal notaio Persona_1
rep. n. 107762 – racc. n. 22166, registrata a Roma 3 il 30/9/2024 al n. 19104 serie 1T, rappresentata e difesa, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta, dagli Avv.ti Marco Rizzo, (C.F. ) e Francesca Andrea Cantone, C.F._2
(C.F. ), del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso il loro C.F._3
studio sito in Milano, Via Dante n. 9
1 RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies e ss. c.p.c. proposto in data 19/6/2024 agiva in Parte_1
giudizio avverso l in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, chiedendo dichiararsi la nullità della clausola del contratto di credito revolving inter partes relativa alla determinazione del tasso d'interesse, di cui chiedeva, dunque, la sostituzione ai sensi dell'art. 117, co. 7 del D.Lgs. n. 385/1993.
La ricorrente esponeva di aver stipulato in data 14/6/2016 con la resistente un contratto con cui le era stata concessa una linea di credito con carta, c.d. carta revolving, come da estratto conto storico versato in atti, ma che non era mai stata pattuita in forma scritta la clausola di determinazione del tasso d'interesse, in violazione degli artt. 1346 c.c. e 117, co. 2 e 4 del D.Lgs.
n. 385/1993, con conseguente applicabilità del tasso d'interesse previsto dal citato art. 117, co. 7 del D.Lgs. n. 385/1993.
deduceva, inoltre, che non era applicabile al caso di specie la condizione di Parte_1
procedibilità di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, non venendo in rilievo un contratto finanziario o bancario.
2. Con comparsa del 23/12/2024 si costituiva in giudizio l in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto del ricorso.
La resistente contestava ogni avversa pretesa, deducendo:
- che il 14/6/2016, la aveva sottoscritto il “Modulo di richiesta carta di credito ad Pt_1 opzione Explora American Express” e, nella medesima circostanza, aveva sottoscritto, altresì, la seguente dichiarazione: “Dichiaro di aver ricevuto e mi impegno a conservare, insieme al presente modulo di richiesta carta, copia del regolamento generale delle carte di credito ad opzione Carta Platinum Credit;
Carta Gold Credit;
Carta Explora e Blu American Express
(11REGREV0715), del documento standard denominato “Informazioni Europee di Base sul
Credito ai Consumatori”;
- che il 28/12/2023 l aveva dato riscontro all'avversa istanza ex art. Controparte_2
119 del D.Lgs. n. 385/1993, aveva trasmesso alla controparte il contratto, con l'invito a
“consultare sul sito www.americanexpress.it – nella sezione Termini e Condizioni – il
Regolamento attualmente vigente per la specifica tipologia di Carta”, nonché gli estratti conto emessi negli ultimi dieci anni, informando la che, se si fosse iscritta nell'apposita “area Pt_1 riservata” del sito, avrebbe potuto “recuperare gli estratti conto in formato elettronico degli
2 ultimi 7 anni o comunque ricevere assistenza in proposito dal Servizio Clienti”.
- che il 17/1/2024, la le aveva chiesto di trasmetterle, ad integrazione della Pt_1 documentazione ricevuta, il contratto “riportante tutte le condizioni della CARTA” e, in risposta a tale ulteriore richiesta, il 15/4/2024, l aveva trasmesso copia, fra Controparte_2
l'altro, delle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori Carta Explora American
Express (c.d. “SECCI”) vigenti al momento della sottoscrizione della e contenenti le Pt_3
“condizioni applicabili alla generalità della clientela”, precisando che negli estratti conto trasmessi con la precedente comunicazione e inviati periodicamente all'odierna ricorrente durante il periodo di validità della carta, l'odierna ricorrente avrebbe potuto reperire ogni informazione utile sulle condizioni economiche applicate alla stessa.
Tanto premesso, la resistente rappresentava che le condizioni economiche del contratto inter partes erano state analiticamente indicate in forma scritta, quindi chiedeva il rigetto di ogni avversa domanda.
Intervenuto il deposito delle note scritte per l'udienza del 9/1/2025 sostituita ex art. 127-ter
c.p.c., la causa era decisa ex art. 281-sexies, co. III c.p.c..
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è infondato.
Si rileva in via pregiudiziale che, come osservato dalla ricorrente, non vengono in rilievo i presupposti di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010.
Il riferimento della citata norma è, appunto, ai contratti bancari e non, più generalmente, stipulati con un istituto di credito;
così come ai contratti finanziari e non, più generalmente, a contratti con finalità di finanziamento anche in chiave mista. Nella relazione illustrativa al decreto legislativo in parola si legge che la volontà del legislatore è quella di riferirsi ai rapporti bancari ovvero ai contratti di servizi quali quelli finanziari. Nella medesima prospettiva, nella stessa relazione, si menzionano le esperienze conciliative del D.Lgs. 8/9/2007, n. 179 e quella del procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-bis del D.Lgs. n. 385/1993.
È quindi sufficientemente chiaro il richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel TUB, nonché alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al D.Lgs. 24/2/1998 n. 58 (TUF), in specie all'art. 1 (cfr. Cass. civ. n.
15200 del 12/06/2018; Cass. civ. n. 30520 del 22/11/2019).
Nel caso in esame viene in rilievo un contratto di credito al consumo, che non necessariamente è stipulato con istituti bancari e che non può, dunque, essere annoverato tra i contratti bancari, né è
3 sussumibile tra i contratti di investimento di ci al D.Lgs. n. 98/1998, quindi non soggiace alla condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria.
Nel merito, è documentale che il 14/6/2016 ha stipulato con l Parte_1 Controparte_1
il contratto di credito revolving con rilascio della carta di credito opzione Explora
[...]
American Express, in esecuzione del quale l'ente finanziatore ha consegnato alla cliente la carta di credito portante gli ultimi numeri 51007, come emerge, in particolare, dall'estratto conto prodotto dalla ricorrente, da cui emerge la pattuizione delle seguenti condizioni contrattuali: fido concesso: € 1.500,00, modalità di pagamento: importo fisso di € 50,00, rata minima di € 40,00 e
TAN per prelievo in contanti e per l'acquisto di beni e servizi pari al 14%, con il TAEG indicato nel 23,69%.
Ciò posto, si rileva che, ai sensi dell'art. 125-bis del TUB, “I contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR. Una copia del contratto è consegnata ai clienti. Ai contratti di credito si applicano l'articolo 117, commi 2, 3 e 6”.
L'art. 117, co. 3 del TUB sanziona con la nullità l'inosservanza della forma prescritta il contratto ed il successivo comma 6 prevede, in caso di inosservanza dell'obbligo di indicazione dei tassi di interesse, l'applicazione del tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.
Nel caso di specie, il contratto inter partes è in linea con i rigori formali previsti dagli artt. 125- bis e 117 del TUB, pertanto si sottrae alle censure mosse dalla ricorrente.
Ed invero, l'accordo controverso richiama espressamente il Regolamento generale carte di credito ad opzione carta platinum credit, carta gold credit, carta explora e blu American Express, che l'odierna ricorrente ha dichiarato di aver letto ed accettato e che si è impegnata a conservare unitamente alla carta di credito ed al documento standard denominato “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, il quale regola le condizioni generali di contratto e, con particolare riferimento al tasso d'interesse corrispettivo, rinvia al documento denominato
“Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, che prevede espressamente il TAN del 14%, corrispondente a quello indicato negli estratti conto periodicamente inviati alla
4 ricorrente, ed il TAEG del 23,69%, corrispondente a quello indicato negli estratti conto periodicamente inviati alla ricorrente fino a luglio 2019, poi ridotto al 20,10% da agosto 2019.
La inoltre, contestualmente alla stipulazione del contratto su cui si controverte, ha Pt_1
dichiarato di aver letto ed accettato il suddetto documento informativo, obbligandosi a conservarlo insieme alla carta di credito ed al citato regolamento.
Giova al riguardo richiamare l'orientamento consolidato della Suprema Corte, secondo cui quando i contraenti fanno riferimento alla disciplina fissata in un distinto documento al fine dell'integrazione della regolamentazione negoziale, le previsioni di quella disciplina si intendono conosciute e approvate per "relationem", assumendo pertanto il valore di clausole concordate senza necessità di una specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. (cfr.
Cass. civ. n. 23194 del 23/10/2020; Cass. civ. n. 18041 del 19/10/2012).
Nessun deficit informativo sulle condizioni contrattuali è, dunque, ascrivibile all'odierna resistente, che non può, quindi, dolersi delle condizioni economiche applicate dalla controparte al rapporto inter partes. Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 281-terdecies e 281-sexies, co. III c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data
19/6/2024 da avverso l' in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, contrariis reiectis:
RIGETTA il ricorso;
CONDANNA la ricorrente a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in € 2.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 11/1/2025.
Il Giudice
Tommaso Martucci
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