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14 ottobre 1990
14 ottobre 1990
Art. 7. Controllo 1. Ai fini del presente titolo si ha controllo nei casi contemplati dall' articolo 2359 del codice civile ed inoltre in presenza di diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto, la possibilita' di esercitare un'influenza determinante sulle attivita' di un'impresa, anche attraverso:
a) diritti di proprieta' o di godimento sulla totalita' o su parti del patrimonio di un'impresa;
b) diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa.
2. Il controllo e' acquisito dalla persona o dalla impresa o dal gruppo di persone o di imprese:
a) che siano titolari dei diritti o beneficiari dei contratti o soggetti degli altri rapporti giuridici suddetti;
b) che, pur non essendo titolari di tali diritti o beneficiari di tali contratti o soggetti di tali rapporti giuridici, abbiano il potere di esercitare i diritti che ne derivano.
Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell' art. 2359 del codice civile :
"Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
- Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa', in virtu' delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;
2) le societa' che sono sotto l'influenza dominante di un'altra societa' in virtu' delle azioni o quote da questa possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa;
3) le societa' controllate da un'altra societa' mediante le azioni o quote possedute da societa' controllate da questa.
Sono considerate collegate le societa' nelle quali si partecipa in misura superiore al decimo del loro capitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di societa' con azioni quotate in borsa".
a) diritti di proprieta' o di godimento sulla totalita' o su parti del patrimonio di un'impresa;
b) diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa.
2. Il controllo e' acquisito dalla persona o dalla impresa o dal gruppo di persone o di imprese:
a) che siano titolari dei diritti o beneficiari dei contratti o soggetti degli altri rapporti giuridici suddetti;
b) che, pur non essendo titolari di tali diritti o beneficiari di tali contratti o soggetti di tali rapporti giuridici, abbiano il potere di esercitare i diritti che ne derivano.
Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell' art. 2359 del codice civile :
"Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
- Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa', in virtu' delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;
2) le societa' che sono sotto l'influenza dominante di un'altra societa' in virtu' delle azioni o quote da questa possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa;
3) le societa' controllate da un'altra societa' mediante le azioni o quote possedute da societa' controllate da questa.
Sono considerate collegate le societa' nelle quali si partecipa in misura superiore al decimo del loro capitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di societa' con azioni quotate in borsa".
Commentari • 20
- 1. Rivista di Diritto SocietarioGiappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage · 11.464687
[…] Anche a seguito di una (tutto sommato molto breve) stagione degli anni Novanta del XX secolo che ha visto l'emanazione di alcune disposizioni esplicitamente concernenti ipotesi di controllo congiunto (una tra tutte: l'art. 7 della legge n. 287/1990, di cui si è già avuto modo di descrivere alcuni tratti salienti [[55]]), appare tuttora controverso se – con riguardo a tale specifica fenomenologia del controllo – sia effettivamente [continua ..] 5. […]
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Giurisprudenza • 82
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 02/08/2002, n. 11591Provvedimento: […] c) la stessa disposizione regolamentare definisce, infine, la nozione di "controllo" mediante rinvio all'art. 7 della legge n. 287 del 1990, che espressamente prevede che il controllo possa essere esercitato non solo da enti societari, ma anche da "persone o imprese o gruppi di persone o imprese. […] Alla stregua di tali premesse la Fondazione dovrebbe considerarsi "soggetto capogruppo" perché, come già rilevato, l'art. 7 della legge n. 287/1990, ritiene sufficiente che tale soggetto sia unaLeggi di più...
- natura di "controllante" della prima·
- condizioni·
- sussistenza·
- insussistenza·
- violazione dell'obbligo di informativa al pubblico nelle operazioni in valori mobiliari·
- a carico della fondazione·
- fondazione bancaria e società bancaria emittente valori mobiliari·
- errore scusabile in capo ai consiglieri di amministrazione·
- erroneo parere fornito al consiglio di amministrazione della fondazione da tecnici esterni·
- fattispecie·
- conseguenze·
- configurabilità, "ex" art. 7 legge n. 287 del 1990·
- "ex" legge n. 157 del 1991 e regolamento consob n. 5553 del 1991 e succ. modif·
- fondamento·
- gravante sulla fondazione bancaria controllante la società bancaria