Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/04/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N.r.g. 2390/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 2390/2024, avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso” e vertente TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Riccardo Rodelli, procuratore domiciliatario;
-ricorrente-
CONTRO (c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Rocco Cosentino, procuratore domiciliatario;
-resistente- Conclusioni: Come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 03.12.2024. Con la partecipazione del P.M. Fatto e diritto Preso atto del matrimonio celebrato da e Parte_1 Controparte_1
il 22.09.2015, ritiene il Tribunale che la domanda di cessazione degli effetti civili
[...] del matrimonio, in questa sede proposta, risulti fondata e vada pertanto accolta, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) L. n. 898/1970. Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi in Carmiano, è intervenuta separazione personale omologata con decreto del Tribunale di Lecce depositato in data 07.02.2020. Dal giorno della comparizione delle parti innanzi al Presidente delegato nel giudizio di separazione sono trascorsi più di sei mesi durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta. Attese le risultanze degli atti di causa, deve, quindi, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno. Va, quindi, pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000. Le parti, all'udienza del 03.12.2024, svolta in modalità cartolare, chiedevano definirsi la controversia con la sola dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio e revoca dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione in favore di
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(08.04.2024, data di presentazione del ricorso). Tenuto conto dell'esito del giudizio e dei rapporti tra le parti, appare opportuno compensare integralmente le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni avversa domanda, eccezione o deduzione disattendendo, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Carmiano in data 22.09.2015 da nato a [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1
, nata a [...] l'[...] (Atto di matrimonio n. 20, Parte II, Serie A, Anno
[...]
2015), con revoca dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione in favore di parte resistente a far data dall'introduzione del presente giudizio;
- spese del presente procedimento tutte compensate. Manda alla Cancelleria affinché comunichi la presente sentenza alle parti e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carmiano. Lecce, 28.03.2025
Il giudice estensore La presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Cinzia MONDATORE
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