2. L'accordo dei coniugi sul diritto applicabile e' valido se e' considerato tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l'accordo e' stato stipulato.
3. Il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da una legge straniera e' opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa. Relativamente ai diritti reali su beni immobili, l'opponibilita' e' limitata ai casi in cui siano state rispettate le forme di pubblicita' prescritte dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.