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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/10/2025, n. 2336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2336 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico RI TO ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6799/2024 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Messina Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Gaetano Sorbello, che lo rappresenta e difende con l'avv. Salvatore
Sorbello per procura in atti, ricorrente
e
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata a Messina presso l'avv. Raffaella Mastroeni, recapito professionale dell'avv. Pierluigi Rizzo che la rappresenta e difende per procura in atti, resistente oggetto: impugnativa di licenziamento con richiesta di reintegra.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso ex art. 441 bis c.p.c. depositato il 18 dicembre 2024 Parte_1 premesso di essere stato assunto dalla in data 1 giugno 2022, con mansioni di CP_1 ausiliario alla vendita livello V del CCNL Terziario distribuzione e servizi, presso il punto vendita “Alcott Messina”, in virtù di un contratto a tempo determinato rinnovato più volte e trasformato il 1 giugno 2023 a tempo indeterminato, con inquadramento nel IV livello come impiegato addetto alla vendita nel gennaio 2024, deduceva di aver ricevuto il 27 marzo 2024 la comunicazione del proprio trasferimento presso la sede di Milazzo con decorrenza dal 2 aprile 2024; di essersi quindi assentato per malattia a causa del forte stress subito;
di aver impugnato il relativo atto mediante ricorso cautelare e di merito depositato il 30 maggio 2024; di essere stato, nelle more della definizione della fase urgente di tale procedimento, licenziato per giusta causa con pec del 7 ottobre 2024. Ha chiesto, pertanto, di accertare la nullità di tale licenziamento perché ritorsivo e comunque la illegittimità dello stesso per mancanza di giustificazione o in subordine per omessa affissione del codice disciplinare, con condanna della convenuta alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno mediante il pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Nella resistenza della esperito con esito negativo il tentativo di CP_1 conciliazione, è stata espletata la prova testimoniale con tre testi per parte, l'assenza di uno dei quali ha determinato ripetuti rinvii. Quindi, sostituita l'udienza del 14 ottobre 2025 dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- E' infondata l'eccezione preliminare di decadenza ex art. 6 della L. n. 604/1966 sollevata dalla convenuta, atteso che dagli atti si evince che il ricorrente ha tempestivamente impugnato il recesso mediante lettera trasmessa via pec alla società il 15 novembre 2024 (v. relative ricevute di accettazione e consegna prodotte in data 20 gennaio 2025).
3.- Nel merito si premette in fatto che la società datrice di lavoro ha contestato al dipendente con nota del 23 settembre 2024 l'assenza ingiustificata dal 16 settembre 2024 (“…
Lei era attesa in turno per i giorni sopraindicati, ma, si assentava dal lavoro e non si preoccupava di far pervenire all'azienda alcuna giustificazione scritta secondo le modalità previste dal CCNL applicato e da regolamento aziendale”) e con nota del 27 settembre 2024
l'allontanamento dal domicilio durante le c.d. “fasce di reperibilità” nel periodo di malattia dal
6 all'8 settembre 2024 e l'assunzione di comportamenti potenzialmente suscettibili di attestare la simulazione dello stato morboso ovvero, in via subordinata, di determinare la potenziale esposizione al colpevole ritardo nella guarigione (“… Il giorno 6.9.2024: - alle ore 11.00 circa,
Lei ha lasciato l'abitazione sita in Messina alla via Bartolomeo Ferraro n. 14, si è posto alla guida della Sua auto Alfa Romeo Giulietta tg. FF651YY ed ha effettuato diverse tappe rispettivamente al negozio di elettronica “Melaggiusti” in via Santa Cecilia, angolo via
Risorgimento, centro scommesse “Eurobet” in viale S. IN e la filiale “Intesa San Paolo” in via Catania, per poi rientrare presso l'abitazione della Sua compagna in via Bartolomeo
Ferraro n. 14 alle ore 13.00 circa;
- alle ore 17.00 è nuovamente uscito dall'abitazione sita in
Messina alla via Bartolomeo Ferraro n. 14, si è posto alla guida della Sua auto Alfa Romeo
Giulietta tg. FF651YY ed ha raggiunto dapprima il centro scommesse “Eurobet” in viale S.
2 IN e l'angolo tra via Centonze e via Santa Lucia, per poi rientrare presso l'abitazione della Sua compagna in via Bartolomeo Ferraro n. 14 alle ore 19.30 circa. Il giorno 7.9.2024, alle ore 10.35, Lei ha lasciato l'abitazione sita in Messina alla via Bartolomeo Ferraro n. 14, si è posto alla guida della Sua auto Alfa Romeo Giulietta tg. FF651YY ed ha raggiunto via
Palermo n. 481, nel cui stabile è acceduto ed è rimasto sino alle ore 21.00, per poi rientrare presso l'abitazione di via Bartolomeo Ferraro n. 14. In data 8.9.2024, alle ore 11.30 circa, Lei ha lasciato l'abitazione sita in Messina alla via Bartolomeo Ferraro n. 14, si è posto alla guida della Sua auto Alfa Romeo Giulietta tg. FF651YY e, dopo aver effettuato una sosta presso il centro scommesse “Eurobet” in via S. IN, ha raggiunto il comune di Terme (ME), contrada Franchina, compiendo un viaggio di oltre 50 km, ove si è trattenuto sino alle ore
18.50, per poi riporsi alla guida ed effettuare il viaggio di ritorno per altri 50 km.”).
In mancanza di giustificazioni, con pec del 7 ottobre 2024 gli ha quindi comunicato “in considerazione della irrimediabile lesione del vincolo fiduciario, ai sensi dell'art. 2119 c.c., la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa, con effetto alla data di ricezione della contestazione notificatole il 29.09.2024”.
Il lavoratore ha eccepito quanto al primo addebito che in realtà in data 6 settembre 2024 tramite il proprio legale aveva inviato a mezzo pec alla società una richiesta di ferie per 21 giorni a decorrere dal 9, onde evitare di superare il termine di comporto - richiesta rimasta priva di riscontro;
che inoltre in data 17 settembre 2024, tramite patronato aveva avanzato all'INPS domanda di congedo parentale per la figlia accolta dal 23 settembre al 22 dicembre Per_1
2024, dandone tempestiva comunicazione alla datrice di lavoro. Pertanto la contestazione dell'assenza ingiustificata dal 16 al 23 settembre sarebbe pretestuosa e priva di fondamento.
La convenuta ha ribadito che per questo periodo egli non ha prodotto alcun attestato telematico di malattia;
che la menzionata richiesta di ferie non è stata accolta, tenuto conto della necessità dell'apporto lavorativo presso la sede di Milazzo;
che il ricorrente non aveva neppure maturato 23 giorni di ferie. Ha quindi rilevato che l'art. 238 del c.c.n.l. prevede il licenziamento in caso di assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare.
La tesi della società non merita accoglimento.
Invero, la Corte di Cassazione ha statuito (v. ord. n. 26697/2023) che il datore di lavoro può negare le ferie richieste dal lavoratore al fine di evitare il superamento del comporto solo nell'ipotesi in cui sussistano concrete ed effettive ragioni ostative, nella specie non provate.
3 E' pur vero che il lavoratore assente per malattia non ha incondizionata facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie, maturate e non godute, quale titolo della sua assenza, allo scopo di interrompere il decorso del periodo di comporto, ma il datore di lavoro, di fronte ad una richiesta del lavoratore di conversione dell'assenza per malattia in ferie, e nell'esercitare il potere, conferitogli dalla legge (art. 2109, comma 2, c.c.), di stabilire la collocazione temporale delle ferie nell'ambito annuale armonizzando le esigenze dell'impresa con gli interessi del lavoratore, è tenuto ad una considerazione e ad una valutazione adeguata alla posizione del lavoratore in quanto esposto, appunto, alla perdita del posto di lavoro con la scadenza del comporto (cfr. Cass. n. 1373/2025).
La peraltro non ha adottato un provvedimento espresso di rigetto della richiesta CP_1 avanzata dal il 6 settembre 2024, quando si trovava in malattia, con l'espressa Parte_1 motivazione di evitare la maturazione del periodo di comporto (si è assentato dal 26 marzo per un lungo periodo continuativo fino all'8 settembre 2024, come confermato dalla stessa società in memoria e dai certificati allegati da entrambe le parti ).
Va quindi richiamato il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui è illegittimo il licenziamento disciplinare intimato per assenza ingiustificata del dipendente per un periodo superiore a tre giorni laddove dalle circostanze della vicenda si desuma che il datore di lavoro ha tenuto un comportamento contrario ai principi di buona fede e correttezza, non avendo in particolare fornito alcun riscontro alla richiesta del dipendente di fruire di un periodo di ferie rivelatosi poi coincidente con quello in cui quest'ultimo si è assentato dal lavoro (v.
Cass. n. 9339/2018).
Pertanto la condotta assunta dal lavoratore non può configurare l'ipotesi di assenza ingiustificata e risulta in concreto priva di rilievo disciplinare.
4.- Quanto al secondo addebito il ha asserito che: Parte_1
- da quasi un anno ha il domicilio in via Bartolomeo Ferraro 14 presso l'abitazione della compagna comunicato nei protocolli dei certificati medici;
Persona_2
- il proprio medico, dr. nel compilare il certificato medico in data 1 Persona_3 settembre con prognosi fino all'8 ha indicato la sua residenza di via Marche n. 9, dimenticando di specificare il domicilio suddetto, riportato nei precedenti certificati, e a causa di ciò il medico dell'INPS in data 3 settembre 2024 in sede di visita domiciliare non ha trovato il ricorrente nella residenza per cui ha ritenuto l'assenza ingiustificata, ma egli ha proposto ricorso amministrativo, corredato dalla dichiarazione del dr. circa la predetta dimenticanza;
Per_3
4 tant'è che in data 2 giugno 2024 aveva ricevuto regolarmente la visita fiscale INPS presso il domicilio di via Bartolomeo Ferraro 14;
- l'allontanamento dal domicilio durante le fasce di reperibilità non poteva causare alcun ritardo della guarigione perché egli, fin dal 26 marzo 2024 era affetto non da una qualsiasi malattia bensì da uno stato d'ansia reattivo causato proprio dalla condotta vessatoria dell'azienda, come diagnosticato dal dr. in pari data a seguito di visita Persona_4 psichiatrica effettuata presso il Policlinico di Messina ove gli veniva consigliata psicoterapia supportiva;
- dovendo fare fronte agli impegni scaturenti dalla responsabilità genitoriale (doveva prendere dalla madre e portarla un giorno a casa propria e un altro giorno a casa dei Per_1 nonni), aveva chiesto ai medici curanti se durante le fasce di reperibilità fosse tenuto a rimanere a casa ma tutti gli specialisti hanno affermato che non erano previste fasce di reperibilità obbligatorie proprio perché soffriva di stati d'ansia. Ciononostante, ha sempre evitato di essere assente nelle fasce di reperibilità;
- la contestazione disciplinare è fondata sulla relazione fatta da un investigatore privato;
- gli spostamenti dal domicilio nelle giornate del 6, 7 e 8 settembre 2024 si sono resi necessari per prendere e accompagnare la figlia da parenti e sistemare il proprio cellulare Per_1
– necessario per rispettare gli accordi genitoriali –, chiedendone nel frattempo altro in prestito ad un amico;
e tali spostamenti non erano idonei a impedire la guarigione;
- in tali giorni non è stato sottoposto a visita fiscale dall'INPS.
La società ha evidenziato che nel corso del procedimento disciplinare il lavoratore non ha presentato alcuna giustificazione né ha negato gli addebiti mossigli. E che l'art. 185 del c.c.n.l. prevede che “Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti la permanenza presso il proprio domicilio. Il lavoratore è altresì tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, al fine di consentire l'effettuazione delle visite di controllo, richieste dal datore di lavoro ... Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni, gli accertamenti specialistici e le visite ambulatoriali di controllo e salvo i casi di forza maggiore, dei quali ultimi il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia all'azienda da cui dipende, il mancato rispetto da parte del lavoratore dell'obbligo di cui al secondo comma del presente articolo comporta comunque l'applicazione delle sanzioni previste dal quattordicesimo comma dell'art. 5 del D.L. n. 463/83, conv. dalla Legge n.
5 638/1983, nonché l'obbligo dell'immediato rientro in azienda. In caso di mancato rientro,
l'assenza sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste agli artt. 235 e 238, del presente contratto”.
Orbene, pur volendo considerare quale effettivo domicilio del ricorrente l'abitazione della compagna sita in via B. Ferraro n. 14, è pacifico che nelle tre giornate considerate egli si sia ripetutamente allontanato da esso negli orari ivi indicati (10-12 e 17-19), senza darne comunicazione all'azienda. Le ragioni addotte in giudizio a giustificazione dei rilevati spostamenti, seppur confermate dai testi escussi, non rientrano in alcuna delle ipotesi tipizzate dalla superiore disposizione collettiva, né assurgono a casi di forza maggiore.
Tuttavia, ai sensi del richiamato art. 238 del c.c.n.l. la sanzione del licenziamento disciplinare si applica esclusivamente per l'assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare, mentre qui tale numero non è stato superato, considerato quanto precisato al paragrafo precedente.
Non è stata inoltre dimostrata dalla la denunciata simulazione dello stato CP_1 morboso (peraltro non ricollegata espressamente ad una specifica violazione del codice disciplinare), tenuto conto che esso, per la sua natura, non richiedeva allettamento o astensione dalle normali attività della vita quotidiana, sicchè i riscontri delle indagini effettuate dalla
[...] incaricata dalla società non sono a tal fine rilevanti. Parte_2
Di conseguenza il recesso risulta illegittimo, dovendosi escludere la giusta causa indicata.
5.- Quanto alle conseguenze di tale accertamento, va evidenziato che il rapporto di lavoro in questione è sorto in epoca successiva all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 23/2015, quindi applicabile ratione temporis.
L'art. 3 di tale decreto prevede che “
1. Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.
2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale
6 contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali
e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all'articolo 2, comma 3.”.
La norma è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale sia (n. 194/2018) al comma 1 nella parte relativa alla determinazione fissa dell'indennità in due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio;
sia al comma 2 (n. 128/2024) nella parte in cui non prevede che si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore.
La S.C. ha inoltre precisato che in tema di licenziamento disciplinare, l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, ai fini della pronuncia reintegratoria di cui all'art. 3, comma 2, cit., rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare (cfr. così Cass. n. 12174/2019; in senso conforme Cass. n. 30469/2023).
Il caso qui delibato può farsi rientrare in tale previsione non essendo emersa la sussistenza di condotte sussumibili nella previsione collettiva e comunque di fatti idonei a determinare una lesione del vincolo fiduciario così grave e irrimediabile da non consentire l'ulteriore prosecuzione del rapporto.
7 Quindi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, il licenziamento intimato al va annullato Parte_1
e la società condannata alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Non risulta che dopo il recesso egli abbia percepito compensi per lo svolgimento di altre attività lavorative (nessuna prova è stata fornita della circostanza, genericamente dedotta in memoria, che il ricorrente sia stato assunto da un'altra azienda), ma neppure è provato che si sia attivato per rinvenire altre offerte di lavoro. Pertanto, detta indennità va ridotta di tre mensilità.
La convenuta va pure condannata al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva.
6.- Quanto alle ulteriori doglianze, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'istituto del licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta - assimilabile a quello discriminatorio, vietato dagli artt. 4 della legge n. 604/1966, 15 della legge n. 300/1970 e 3 della legge n. 108/1990 - mira a sanzionare con la nullità l'ingiusta e arbitraria reazione del datore di lavoro ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito (o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione), e ricorre quando il motivo ritorsivo è stato l'unico determinante ex art. 1345 c.c., anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso (Cass. n.
17087/2011, n. 14816/2005).
Invero, il motivo illecito può concorrere con un motivo lecito, ma solo nel senso che quest'ultimo sia stato formalmente addotto, ma non sussistente nel riscontro giudiziale, sicchè, una volta accertato che il datore di lavoro non ha assolto gli oneri su di lui gravanti e riguardanti la dimostrazione della giusta causa o del giustificato motivo oggettivo, il giudice procede alla verifica delle allegazioni poste a fondamento della domanda del lavoratore di accertamento della nullità per motivo ritorsivo, il cui positivo riscontro giudiziale dà luogo all'applicazione della tutela reale (v. Cass. n. 23583/2019).
L'onere della prova del carattere ritorsivo del recesso grava, dunque, sul lavoratore e può essere assolto con la dimostrazione di elementi specifici tali da far ritenere con sufficiente certezza l'intento di rappresaglia (v. Cass. n. 20742/2018, n. 18283/2010), con la precisazione però che spetta anzitutto al datore di lavoro dimostrare, ai sensi dell'art. 5 della legge n.
604/1966, l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del licenziamento, e solo ove
8 tale prova sia stata almeno apparentemente fornita, è onere del lavoratore provare, anche per presunzioni, l'intento ritorsivo e, dunque, l'illiceità del motivo unico e determinante (v. Cass.
n. n. 9468/2019, n. 26035/2018, n. 6501/2013).
Nel caso di specie non sono stati forniti elementi che consentano di ritenere che “il licenziamento adottato nei confronti del ricorrente è soltanto un atto di ritorsione per avere il ricorrente impugnato davanti al Tribunale di Messina – giudice del lavoro – l'illegittimo trasferimento da Messina a Milazzo”, come sostenuto in ricorso, non risultando a tal fine sufficiente la mera cronologia degli eventi e la sottoposizione del lavoratore a indagini investigative durante il periodo di malattia, di per sé legittime.
Ogni altra questione resta assorbita, unitamente alla terza doglianza, il cui accoglimento implicherebbe l'applicazione di una tutela meno satisfattiva.
7.- La controvertibilità delle questioni, il contegno della convenuta e l'esito della lite giustificano la compensazione per un terzo delle spese del giudizio, che per il resto seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto del valore, della natura e dell'attività svolta, in 3.086 euro, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta:
1) annulla il licenziamento impugnato;
2) condanna la società resistente: - a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a pagargli un'indennità risarcitoria commisurata a nove mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr;
- a versare i contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento (7.10.2024) fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni;
- a pagare due terzi delle spese del giudizio, liquidati in 3.086 euro, oltre spese generali, iva e cpa, che distrae in favore dei procuratori antistatari in epigrafe indicati, compensandole per il resto.
Messina, 15.10.2025
Il giudice del lavoro
RI TO
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