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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/07/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 701/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 701/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSSO Parte_1 P.IVA_1
LUIGI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SPADARI N. 21 FERRARApresso il difensore avv. RUSSO LUIGI
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. SORGATO DANIELA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in GALLERIA DEI
BORROMEO, 3 35137 PADOVApresso il difensore avv. SORGATO DANIELA
APPELLATO
In punto a: appello avverso la Sentenza n. 757/2019 pubblicata in data 05.12.2019 del Tribunale di
Ferrara.
Le parti hanno concluso come da note depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. (d'ora in avanti anche solo ) conveniva con atto di Parte_1 Pt_1 citazione, notificato nell'anno 2017, innanzi al Tribunale di Ferrara, la Controparte_1 [...]
, al fine di ottenere la ripetizione di somme indebitamente versate sul contratto di conto CP_1 corrente n. 16015.92 (già 16015 T già 17550 B) e in relazione al contratto di mutuo chirografario n.
065 00004060825, quantificate, rispettivamente, in euro 1.412.510,58 e in euro 27.580,68.
pagina 1 di 18 2. In particolare, in riferimento al contratto di conto corrente (n. 16015.92 già 16015 T) - che Pt_1 reputava in posizione di continuità con il conto corrente precedentemente estinto (n. 17550 B) - parte attrice eccepiva:
1) la violazione dei doveri di correttezza, ai sensi degli artt. 1175, 1337, 1366 e 1375 c.c., per il
“comportamento decisamente proditorio operato dalla banca”, manifestato sia in fase di formazione del contratto, sia nelle successive fasi di esecuzione ed attuazione;
2) la illegittima applicazione di tassi d'interesse debitori;
3) la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
4) la illegittimità della commissione di massimo scoperto, poiché “mera ed arbitraria integrazione del tasso d'interesse, senza ratio alcuna”;
5) la illegittimità della modificazione delle condizioni contrattuali in assenza di previsione di una clausola legittimante lo jus variandi;
6) la illegittimità del sistema di determinazione delle valute;
7) la illegittimità del sistema di determinazione delle spese trimestrali e spese varie e commissioni, poiché attuato in assenza di alcuna pattuizione inter partes;
8) la illegittimità, nullità ed inefficacia degli addebiti delle operazioni e delle competenze relative ad altri rapporti, che, non solo non sarebbero stati previsti dalle parti in sede di negoziazione, ma avrebbero, al tempo stesso, generato ulteriori interessi anatocistici;
9) la illiceità dei tassi debitori applicati, poiché contrari alla norma di cui all'art. 644 c.p.;
10) la violazione degli obblighi di buona fede contrattuale e rispetto delle norme sulla trasparenza bancaria, considerato che l'attrice non sarebbe stata informata sulle spese e sui costi gravanti sul rapporto di conto corrente in essere.
3. In riferimento al contratto di mutuo chirografario n. 06500004060825, stipulato il 5 aprile 2006 con parte attrice asseriva la nullità del tasso Euribor, poiché in contrasto con il disposto Controparte_2 dell'art. 2 della L. 287/1990.
4. Si costituiva , che eccepiva l'intervenuta prescrizione Controparte_1 dei presunti crediti relativi ai contratti di conto corrente stipulati tra le parti:
- in relazione al conto n. 17550 B perché rapporto negoziale chiuso da oltre dieci anni;
- in relazione al conto n. 16015 T, prospettando la decorrenza del termine di prescrizione dalla data dei singoli versamenti, avendo le rimesse natura solutoria.
La nel merito, deduceva che: CP_1
A) i predetti rapporti contrattuali dovevano considerarsi autonomi;
B) il tasso di interesse (concretamente applicato) sarebbe stato oggetto di pattuizione tra le parti in sede di apertura del conto corrente;
C) era stata applicata legittimamente la capitalizzazione trimestrale degli interessi (secondo le previsioni della Delibera CICR del 9 febbraio 2000); pagina 2 di 18 D) la applicazione della commissione di massimo scoperto era legittima, avendo assunto la cms la funzione di “accessorio che si aggiunge agli interessi passivi sulle somme utilizzate dal cliente accreditato, ovvero remunerazione dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una determina somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo”;
E) la parte attrice era decaduta, ai sensi dell'art. 119, comma 3, TUB, dalla possibilità di formulare censure relativamente all'applicazione di date di valuta (data la decorrenza del termine di sessanta giorni dalla ricezione degli estratti conto);
F) non vi sarebbe stato alcun superamento del tasso soglia usura.
Con riferimento al contratto di mutuo chirografario n. 065 00004060825, Controparte_1 asseriva la validità della pattuizione del tasso, mediante applicazione del parametro
[...]
Euribor.
5. Il Tribunale di Ferrara decideva come segue.
6. In primo luogo, il Tribunale riteneva che l'attrice non avesse dimostrato la dedotta continuità di rapporto tra il conto corrente n. 17550B (estinto in data 12.08.2022) e il conto corrente n. 16
(aperto in data 30.07.2002 ed estinto in data 30.06.2011). Il Tribunale osservava che, la circostanza che i due conti fossero coesistiti per un certo lasso di tempo (e non avessero numerazione progressiva), fosse di per sé rilevante indice di un'assenza di successione dei rapporti contrattuali. In ogni caso, poi, vi era diversa regolamentazione delle condizioni contrattuali e ciò doveva considerarsi prova inequivocabile della nascita di un diverso rapporto negoziale. L'attrice aveva dedotto, a sostegno della propria tesi della continuità tra i due conti, la circostanza dell'accredito del saldo attivo del conto
17550B nel conto 16. A riguardo il Tribunale osservava che il versamento dell'importo attivo presente sul diverso conto corrente era unicamente una modalità di adempimento dell'obbligo gravante sull'istituto di credito, in assenza di diversa modalità richiesta dal cliente. Inoltre, l'attrice non aveva provato di essere stata costretta alla sottoscrizione di un diverso rapporto contrattuale, con difformi pattuizioni, tale da spiegare in modo alternativo la manifestazione di consenso all'interruzione di un rapporto e la nascita di uno nuovo.
7. In secondo luogo, il Tribunale affermava che risultava assente la prova dell'esistenza di affidamenti contrattuali antecedenti il 24 maggio 2005.
Il Tribunale osservava che l'art. 117 TUB imponeva la forma scritta ad substantiam per i contratti bancari e che la prova dell'esistenza del contratto gravava sul cliente che invocava l'esistenza.
Sul piano probatorio, l'attrice deduceva di aver fornito la prova dell'esistenza del contratto mediante presunzioni. Il Tribunale riteneva che l'esistenza del contratto non potesse desumersi dagli elementi indiziari indicati, ossia l'avvenuta applicazione di cms, l'applicazione di tassi debitori con riguardo a specifiche soglie oggetto di affidamento e l'applicazione di spese di istruttoria per l'esame pratica di affidamento. L'applicazione della cms o di altri accessori inerenti il rapporto negoziale non dimostrava, secondo il Tribunale, l'esistenza di un contratto scritto, ma comportava la non debenza degli importi pagina 3 di 18 pagati per tali costi non pattiziamente previsti.
Il Tribunale osservava, dunque, che il correntista poteva ripetere dalla i costi o gli oneri CP_1 illegittimamente imputati, ma l'azione di ripetizione soggiaceva al termine di prescrizione di dieci anni.
Tali costi, secondo il Tribunale, non rappresentavano una concessione di credito, bensì costi accessori alla stessa concessione. Pertanto, l'illegittimo pagamento si configurava come versamento solutorio, soggetto al termine prescrizionale ordinario con decorrenza dal versamento dell'importo non dovuto.
Il Tribunale osservava, dunque, che, fondatamente, l'attività peritale si era concentrata su eventuali addebiti illegittimi per il periodo successivo al 21 febbraio 2007 (rispetto alle rimesse solutorie) nonché al 24 maggio 2005 (per le rimesse ripristinatorie) e il Ctu aveva accertato costi illegittimamente addebitati al cliente per € 2.215,92.
8. Il CTU aveva, poi, accertato l'illegittimità del pagamento di euro 38.392,94 a seguito del superamento originario del tasso soglia della pattuizione di interessi usurari indicati nel solo contratto di apertura di credito.
Il Tribunale osservava che tale valutazione era condivisibile ma doveva essere corretta nel quantum debeatur, in quanto il Ctu aveva operata un'errata sommatoria della Cms agli interessi corrispettivi nel calcolo del TEG, in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte.
Il Giudice di prime cure affermava che doveva tenersi in debito conto, nel calcolo del TEG, della sola percentuale di esubero della Cms applicata rispetto al tasso soglia. Applicando tale assunto, il
Tribunale rinveniva che, nel caso dell'apertura di credito (per il rapporto di conto corrente il Ctu aveva escluso il superamento del tasso soglia), era stato applicato un tasso superiore al tasso soglia. Ne derivava, pertanto, la nullità della clausola e la non debenza degli importi pagati. Poiché la nullità della clausola non incideva, però, sulla prescrizione del termine di esercizio dell'azione di ripetizione dell'indebito, l'importo dovuto era pari ad € 16.349,81.
9. Infine, il Tribunale ribadiva quanto già rilevato in corso di causa:
- la legittima applicazione della capitalizzazione trimestrale consentita dalla previsione contrattuale
(art. 7, II);
- la validità della commissione di massimo scoperto, giustificata causalmente dalla messa a disposizione di somme di denaro a favore del cliente;
- la legittimità del contratto di mutuo e, in particolare, della clausola negoziale che determinava il tasso di interesse applicato attraverso una percentuale da aggiungersi all'indice Euribor.
10. Il Tribunale di Ferrara così provvedeva:
“Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr. Mauro Martinelli, ogni diversa domanda, eccezione, istanza o deduzione disattesa definitivamente pronunciando nella causa n. 3212/2017 R.G., così provvede: 1) Accertata la pattuizione di interessi usurari nel (solo) contratto di apertura di credito del 24 maggio 2005 intercorso tra la “ e la “ e Pt_1 Parte_1 Controparte_1 valorizzata l'eccezione di prescrizione formulata dalla parte convenuta, CONDANNA la “
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione Controparte_1
pagina 4 di 18 alla “ di € 16.349,81, oltre interessi ai sensi del d.lgs 231/2002 dalla Parte_1 domanda giudiziale al saldo;
2) Accertata la non debenza di importi illegittimamente applicati, CONDANNA la “
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento alla Controparte_1
“ di € 2.215,93, oltre interessi ai sensi del d.lgs 231/2002 dalla domanda Parte_1 giudiziale al saldo;
3)CONDANNA la “ alla rifusione delle spese di lite sostenute Controparte_1 dalla “ , quantificate in € 1.713,00 per esborsi, € 4.835,00 per compensi, Parte_1 oltre spese generali al 15%, IVA (se dovuta) e CPA come per legge;
4) PONE le spese di consulenza tecnica d'ufficio –liquidate con decreto del 2 gennaio 2019 – definitivamente a carico della “ , con obbligo di rifusione di quanto Controparte_1 anticipato dalla parte attrice;
5) RESPINGE nel resto.”
11. Avverso la Sentenza resa dal Tribunale di Ferrara proponeva appello Parte_1
[...]
12. Con il primo motivo di appello, l'appellante impugnava la Sentenza nella parte in cui aveva ritenuto la non continuità del rapporto di conto corrente.
Il Tribunale non aveva attribuito rilevanza a una circostanza decisiva, ossia il fatto che la successione nei rapporti di c/c era intervenuta tra filiali appartenenti alla stessa banca ma ubicate in città diverse e a distanza di diciassette anni dall'apertura del primo c/c. La circostanza della presenza di contestualità delle due posizioni per un certo periodo di tempo era, dunque, da imputarsi all'impossibilità di un passaggio contestuale tra due filiali ubicate in città diverse. L'appellante spiegava che in data
12.08.2002 il conto n. 17550B (quello della filiale di Padova) era stato estinto con un accredito di €
17.433,56 per “giroconto estinzione rapporto” e il medesimo importo veniva addebitato in data
14.08.2002 sul conto 16 (quello della filiale di ) con descrizione dell'operazione Pt_1
“giroconto da Padova sede per estinzione c.c. 17550B”. Ulteriore dato che confermava la tesi della continuità del rapporto era la circostanza che il “nuovo” contratto di conto corrente n. 16 veniva sottoscritto solamente in data 07.10.2002, a distanza di due mesi dall'operazione di giroconto. La prova inconfutabile della prosecuzione del rapporto era data, poi, dall'estratto conto del primo trimestre 2003 nel quale, alla data del 31.03.2003, veniva registrata un'operazione di addebito con valuta 01.07.2002, ossia in data anteriore all'apertura del conto corrente n. 16 (la quale era avvenuta in data
30.07.2002).
Non assumeva, invece, rilevanza alcuna che le condizioni contrattuali del c/c acceso a fossero Pt_1 diverse da quelle del c/c acceso a Padova, poiché ciò era dovuto al fatto che il c/c originario era stato concluso nel 1985 e dovevano, pertanto, venire aggiornate le condizioni alla luce dei mutamenti normativi intervenuti negli anni.
La Sentenza andava riformata, pertanto, con l'accertamento dell'unitarietà sostanziale dei rapporti intercorsi tra le parti dal 1985 fino al 2011 senza soluzione di continuità. Andava altresì disposta una nuova consulenza tecnica d'ufficio che accertasse e quantificasse l'ammontare del credito restitutorio della società odierna appellante con riguardo all'intero periodo di durata dei rapporti contrattuali pagina 5 di 18 intercorsi tra le parti e così a far tempo dal 04.04.1985 fino al 2011.
13. Con il secondo motivo di appello, l'appellante deduceva che, per effetto dell'unitarietà del conto n.
17550B con il conto n. 16, veniva meno l'eccezione di PRESCRIZIONE decennale sollevata dalla banca convenuta e accolta nella Sentenza impugnata: “Acclarata l'unitarietà e la prosecuzione naturale del conto n. 17550 B con il conto n. 16015 T, viene meno l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dalla banca convenuta, e accolta nella sentenza gravata, per quanto concerne le domande relative alle movimentazioni eseguite sul c/c n. 17550B, formalmente estinto nel 2002”.
14. Con il terzo motivo di appello, l'appellante impugnava la Sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto mancante la prova di affidamenti in epoca antecedente a quello del 2005.
Il Tribunale aveva ritenuto, infatti, che l'unico affidamento provato fosse quello del 24.05.2005 e aveva, conseguentemente, disposto gli accertamenti peritali a partire da tale data, ritenendo prescritti tutti i pagamenti eseguiti in precedenza, ritenendoli di natura solutoria e avvenuti oltre i dieci anni dalla notifica della domanda di mediazione.
In primo luogo, il Tribunale aveva errato laddove aveva ritenuto che l'onere di produzione dei contratti bancari ricadesse sul correntista anziché sulla banca convenuta. Contr In secondo luogo, l'odierna appellante aveva dedotto, in primo grado, di avere inoltrato a lettera di messa in mora nel 2016 con la quale aveva domandato la consegna di tutta la documentazione contrattuale e che tale richiesta era rimasta inevasa. La richiesta era stata, altresì, rinnovata con atto di citazione ed era stato domandato al Giudice di ordinare l'esibizione di tali documenti alla banca. La carenza di produzione dei contratti scritti non poteva andare a discapito del cliente, facendone discendere conseguenze sfavorevoli per il cliente.
L'appellante osservava che il Legislatore aveva avuto cura di prevedere specifici rimedi a favore del cliente per il caso di assenza di contrattazione scritta e, pertanto, era possibile accertare la natura indebita di pagamenti avvenuti nel corso del rapporto pur in assenza di un documento contrattuale.
Nel caso di specie, non poteva, poi, dirsi che la potesse andare esonerata dall'obbligo della CP_1 conservazione della documentazione contrattuale risalente ad oltre dieci anni, in quanto il termine valeva solo per la documentazione contabile. L'obbligo di conservazione della documentazione contrattuale si prescriveva con il decorso del termine prescrizionale ordinario decorrente non dal momento della stipulazione del contratto ma dal momento di chiusura del rapporto.
Poiché era stato dedotto un inadempimento contrattuale della sarebbe stato onere gravante sulla CP_1 quello di dimostrare di aver correttamente adempiuto, ma il Tribunale non aveva attribuito CP_1 alcuna rilevanza al dedotto inadempimento.
15. Con il quarto motivo di appello, l'appellante deduceva che, nel caso di ritenuta unitarietà del rapporto di conto corrente (come dedotto con il primo motivo di gravame), non poteva venire in rilievo la disciplina normativa in tema di forma dei contratti bancari, in quanto entrata in vigore dopo il 1985.
Il contratto di conto corrente concluso tra le parti era stato, infatti, stipulato nel 1985, quando non pagina 6 di 18 esisteva un obbligo di forma scritta per i contratti bancari.
Essendo, dunque, possibile, all'epoca, un'apertura di credito per facta concludentia, dagli estratti conto prodotti in giudizio era possibile desumere la sussistenza di affidamenti in favore del correntista. Dagli estratti conto risultava il pagamento da parte del correntista di cms, che i tassi debitori erano applicati con riguardo a specifiche soglie oggetto di affidamento e che esistevano saldi negativi con carattere di continuità.
A tali elementi il Giudice di primo grado non aveva dato rilievo, così come non aveva dato rilievo alle Contr visure della Centrale Rischi da cui risultava la sussistenza dei fidi accordati a da Pt_1
In conclusione, in caso di accoglimento della tesi prospettata dall'appellante dell'unitarietà del rapporto intercorso tra le parti, sarebbe venuta meno la fondatezza di quanto dedotto nella sentenza impugnata in ordine alla ritenuta necessità di prova scritta dei contratti bancari su cui la domanda di ripetizione trovava titolo.
In ogni caso, anche la forma scritta richiesta dalla disciplina entrata in vigore nel 1992 non doveva intendersi come necessità della sottoscrizione di un documento contrattuale, in quanto la nullità posta a presidio del rispetto dell'obbligo di forma scritta dei contratti bancari non era una nullità ordinaria, ma di protezione e, pertanto, poteva essere invocata solo dal cliente.
16. Con il quinto motivo di appello, l'appellante impugnava la Sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto nulla la clausola di riferimento all'Euribor nel contratto di mutuo chirografario del
05.04.2006. Il Tribunale non aveva colto i profili di illegittimità della clausola denunciati in primo grado dall'odierna appellante. Questa aveva contestato il riferimento all'Euribor quale parametro per la determinazione del tasso di interesse del mutuo chirografario non a causa di una sua indeterminatezza o incertezza, bensì nella sua dedotta illiceità, essendo frutto di un'intesa nulla contrastante con le norme e i principi posti dall'ordinamento europeo e nazionale a tutela della concorrenza. L'odierna appellante aveva dedotto in primo grado che la Commissione CE, Direzione generale della concorrenza, con le proprie decisioni C (2013) 8512/1 del 4.12.2013, a parziale definizione del caso AT/39914, e
2019/C130/05 del 7.12.20161, nel medesimo caso, aveva accertato l'avvenuta costituzione di un cartello anticoncorrenziale tra alcuni istituti di credito europei, volto alla indebita maggiorazione del tasso ufficiale “Euribor” nel periodo da settembre 2005 fino al maggio 2008, “attraverso contratti bilaterali, soprattutto chat online, e-mail e messaggi online o telefonici” (così la decisione 2019/C130, punto 2.2.). Tale intesa illecita era stata ritenuta violativa dell'art. 101 TFUE e, pertanto, andava considerata nulla. L'art. 101 TFUE, peraltro, era norma di diretta applicazione nei rapporti tra i singoli e attribuiva ad essi diritti soggettivi.
Perché un'intesa anticoncorrenziale illecita potesse essere giudizialmente accertata non occorreva che sulla stessa vi fosse stata una conforme decisione dell'Autorità competente e l'illeceità dell'intesa veniva in rilievo nei giudizi instaurati davanti ai giudici nazionali che avessero ad oggetto contratti con clausole il cui contenuto fosse influenzato dall'accordo illecito a monte. Tali clausole dovevano essere pagina 7 di 18 dichiarate nulle o, se possibile, rimodulate al fine di ricondurle nei parametri di legalità.
Tanto avveniva nel caso di specie, in cui il contratto di mutuo chirografario concluso nel 2006 ed estinto nel 2011 prevedeva che la determinazione dell'interesse dovuto alla fosse parametrato CP_1 all'Euribor, il quale, a sua volta, era risultato frutto di un'intesa illecita nel periodo 2005-2009.
La nullità della clausola relativa al tasso Euribor aveva come diretta conseguenza l'applicazione, in sostituzione di tale tasso, di quello legale vigente per tutto il periodo oggetto dell'intesa collusiva
(settembre 2005 – maggio 2008) ex artt. 1346 e 1284, 3° co., c.c., con conseguente necessità del ricalcolo della misura degli interessi pagati dal mutuatario alla banca mutuante e con la conseguente condanna di quest'ultima alla restituzione di quanto indebitamente riscosso.
17. Con il sesto motivo di appello, l'appellante impugnava la Sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto legittima l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi e della cms.
Sul punto il Tribunale si era limitato ad affermare tali legittimità senza motivare, rinviando a “quanto già rilevato in corso di causa”.
In ogni caso, la cms era illegittima perché non era stata pattuita nel contratto originario del 1985. Alla stessa conclusione si sarebbe pervenuti anche considerando il contratto stipulato nel 2002, in quanto, in esso, era genericamente previsto “cms 0,625” (cfr. doc. 7).
La capitalizzazione trimestrale degli interessi era prevista nel contratto del 2002 e la sua applicazione era indebita con riferimento al periodo antecedente, in quanto avvenuta in assenza di pattuizione.
18. Con il settimo motivo di appello, l'appellante domandava, in via subordinata, il ricalcolo del credito riconosciuto in suo favore prendendo come dies a quo non il giorno di attivazione del procedimento di mediazione ma quello di avvenuta costituzione in mora.
19. L'appellante così formulava le proprie conclusioni:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte, in parziale riforma della sentenza n. 757/19 del Tribunale di Ferrara del 5 dicembre 2019, non notificata,
1) Dichiarare e riconoscere che la ha applicato al conto corrente n. 16015.92 Controparte_1 (già 16015 T già 17550 B) intestato a tassi non dovuti e comunque oltre la soglia di cui alla Parte_1 L. 108/96 che è il limite a qualsivoglia convenzione tra le parti, anche in considerazione della operata capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e dell'addebito sul conto di spese, competenze e commissioni anch'esse non dovute;
2) Riconoscere, accertare e dichiarare l'invalidità, quanto meno a titolo di nullità parziale, ovvero l'inefficacia, del rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 16015.92 (già 16015 T già 17550 B) e degli altri conti ad esso Con connessi (quale il conto ed anticipazioni contraddistinti dai nn. 88043/A, 80025/Y, 100047.76, 351105.07 e 100018.73) in relazione alla determinazione e applicazione degli interessi debitori ultralegali ovvero di tassi d'interesse diversi e maggiori di quelli convenuti - ove mai legittimamente pattuiti - nonché in relazione alla previsione ed applicazione dell'interesse anatocistico per la chiusura trimestrale dei saldi debitori, all'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, degli interessi per i c.d. giorni valuta, dei costi, competenze, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
così come la nullità della previsione dello jus variandi a favore dell'Istituto di credito tanto per le condizioni normative che per quelle economiche in quanto arbitrariamente riconosciutosi dalla seppur mai correttamente e legittimamente convenute e pattuite;
CP_1
3) accertare e dichiarare che quindi il saldo del conto corrente n. 16015.92 (già 16015 T già 17550 B) come risultante dagli estratti conto bancari alla data di chiusura del conto, era apparente e non reale in quanto risultato – erroneo - di illegittime operazioni bancarie, dovendo lo stesso essere rideterminato alla stregua delle previsioni normative in materia via via applicabili ratione temporis, e comunque depurato dei costi non dovuti quali, le C.m.s., le spese, gli interessi per valuta, ed ogni altra competenza o diritto arbitrariamente riconosciutosi dalla in CP_1 quanto mai convenuti e pattuiti;
4) quindi riconoscere e dichiarare che l'effettivo credito della verso la Parte_1 [...]
alla data di chiusura del conto corrente n. 16015.92 (già 16015 T già 17550 B) era ed è pari a Controparte_1
pagina 8 di 18 complessivi € 1.412.510,58 per sorte capitale ed interessi a credito che la banca avrebbe dovuto corrispondere per il denaro depositato fino alla data di chiusura del conto, ed emettere le conseguenti pronunzie restitutorie, e pertanto condannare la in riferimento al predetto conto corrente n. 16015.92 (già Controparte_1 16015 T già 17550 B) a restituire all'attore la somma di € 1.412.510,58 per sorte capitale ed interessi attivi via via maturati nel corso del rapporto ovvero di quell'altra somma maggiore e/o inferiore che dovesse risultare in esito all'espletanda CTU contabile così come richiesta anche con il presente atto. Il tutto oltre agli interessi a far data dalla domanda giudiziale e fino all'effettivo soddisfo, e in ogni caso al netto di quanto già ha costituito oggetto di condanna con la sentenza impugnata;
5) per l'effetto condannare la al rispetto delle norme vigenti in subiecta materia e perciò stesso alla CP_1 rivisitazione ab imis del rapporto e quindi alla corretta determinazione del saldo finale;
6) con riferimento al contratto di mutuo chirografario n. 065 00004060825 concluso inter partes e datato 5.4.2006, accertare e dichiarare la illiceità ex art. 1346 c.c. e dunque la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse parametrato all'indice Euribor del predetto contratto di mutuo nonché la nullità della predetta clausola per violazione della L. 287/90 e/o dell'art. 101 TFUE e pertanto condannare alla Controparte_1 restituzione delle maggiori somme illegittimamente pretese dall'Istituto ed a questo indebitamente corrisposte dalla
quantificate nella misura di € 27.580,68 (applicando il tasso legale sul contratto di mutuo) Parte_1 ovvero di quell'altra maggiore e/o minore somma che risulterà dovuta dalla banca alla stregua delle risultanze della disponenda CTU;
7) con vittoria di spese, anche generali, e competenze di lite anche del presente grado del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatario.
20. Si costituiva nel presente giudizio di appello che Controparte_1 formulava appello incidentale.
21. L'appellata eccepiva l'inammissibilità dell'appello principale ex art. 342 c.p.c. .
22. Sulla pretesa unitarietà dei rapporti di conto corrente, la osservava che la circostanza che i due CP_1 rapporti di conto corrente fossero stati aperti in due filiali diverse provava la volontà dell'appellante di voler chiudere un rapporto e riaprirne uno diverso. Il cambiamento della filiale non era stato imposto dalla CP_1
L'operazione di giroconto del saldo del conto corrente 17550B sul conto 16 era stata espressamente presa in esame dal Tribunale, che sul punto aveva ritenuto che questa rappresentasse una modalità di adempimento dell'obbligo gravante sulla data l'assenza di diverse modalità CP_1 richieste dal cliente.
Irrilevante era altresì la circostanza che in data 31.03.2003 fosse stata registrata sul rapporto n. 16 un'operazione recante data valuta antecedente alla data di apertura. L'operazione de qua non conteneva riferimenti al precedente rapporto, ma era stata registrata a titolo di “COMMISSIONI SU
FIDEJUSSIONE NR. 201 -0002205808”.
Nel caso di specie, ricorrevano tutti gli elementi già individuati da altra giurisprudenza di merito al fine di escludere la continuità tra i due conti:
- il conto n. 17550B era stato estinto e aveva restituito gli assegni collegati al conto;
Pt_1
- il conto n. 16015B era stato acceso con autonomo contratto;
- i due conti erano stati contemporaneamente operativi per quindici giorni, presso due filiali diverse.
23. Con riferimento all'asserita presenza di affidamenti diversi e ulteriori rispetto a quello del
24.05.2005, l'appellata osservava che l'appellante non aveva individuato né l'ammontare né il periodo di operatività degli affidamenti di cui deduceva l'esistenza.
In merito alla mancata produzione dei documenti contrattuali, la osservava che non poteva CP_1 considerarsi suo onere quello di produrre i contratti di affidamento, in quanto essa aveva sempre negato pagina 9 di 18 la loro esistenza. Al contrario, era onere ricadente sul correntista quello di produrre tali contratti al fine di paralizzare gli effetti dell'eccezione di prescrizione elevata dalla CP_1
In merito alla conclusione del contratto di affidamento per facta concludentia, la osservava che CP_1 la tesi prospettata dall'appellante contrastava con le risultanze del giudizio, in quanto il rapporto di conto corrente n. 16 era stato aperto nell'anno 2002, in periodo, dunque, pacificamente successivo all'entrata in vigore della L. n. 154/1992. Anche a voler aderire alla tesi dell'unitarietà dei rapporti di conto corrente, l'appellante non aveva offerto alcuna prova della circostanza secondo la quale l'affidamento si fosse concluso in data antecedente all'entrata in vigore dell'obbligo di forma scritta.
Il Tribunale aveva correttamente applicato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in assenza della produzione di un contratto di apertura di credito, il conto corrente non poteva che considerarsi come non affidato ai fini dell'individuazione delle rimesse solutorie.
24. In merito alla domanda di individuare il dies a quo del termine di prescrizione nella data di messa in mora, la osservava che tale eccezione era nuova, in quanto mai formulata in primo grado. CP_1
25. In merito alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, la affermava che tale previsione CP_1 negoziale era pienamente conforme a quanto previsto dalla Delibera CICR del 09.02.2000.
Con riferimento alla cms, la osservava che la commissione era stata espressamente pattuita tra le CP_1 parti, come risultava dal doc. 7.
26. In merito alla dedotta nullità delle clausole che individuavano il tasso di interesse facendo riferimento all'indice Euribor nel contratto di mutuo chirografario, la affermava che non risultava provata la CP_1 conclusione di una effettiva intesa anticoncorrenziale né che l'appellata avesse in concreto concertato per la manipolazione del tasso di riferimento.
27. Con il primo motivo di appello incidentale, la impugnava la Sentenza di primo grado nella CP_1 parte in cui aveva accertato il superamento del tasso soglia ex L. 108/1996.
La Banca deduceva che controparte, in primo grado, si era limitata a un'allegazione generica del superamento del tasso soglia e che la CTU espletata aveva indebitamente sopperito alle mancanze in cui era incorsa controparte.
Nel merito, la deduceva che il Giudice di primo grado era incorso in errore laddove aveva posto CP_1
a raffronto il tasso annuo effettivo (TAE) previsto in contratto con il tasso-soglia (trimestrale) di riferimento. I valori raffrontati erano tra loro eterogenei.
Per operare un valido raffronto il Giudice avrebbe dovuto comparare il tasso contrattuale puro e semplice con il tasso soglia oppure il TAE contrattuale con il tasso soglia rideterminato per effetto della capitalizzazione infrannuale.
L'adeguamento mediante capitalizzazione del tasso soglia avrebbe portato a escludere qualsivoglia superamento del tasso soglia.
Il consulente della aveva provveduto alla capitalizzazione del tasso soglia di riferimento, che per CP_1
l'effetto dal 14,25% diventava pari al 15,03%. Il confronto tra tasso soglia capitalizzato su base pagina 10 di 18 infrannuale (15,03%) e il tasso degli interessi applicati in concreto (14,144%) portava ad evidenziare un margine dello 0,88%.
La capitalizzazione del tasso soglia avrebbe escluso qualsivoglia superamento, in quanto l'eccedenza della CMS (0,61%) sarebbe risultata ampiamente contenuta nel c.d. “margine”, quantificato nella misura dello 0,88%, pari alla differenza tra tasso soglia capitalizzato su base infrannuale (15,03% anziché 14,25%) e tasso di interesse applicato (14,144%).
28. Con il secondo motivo di appello incidentale, la domandava la riforma della Sentenza di CP_1 primo grado nella parte in cui l'aveva condannata alla rifusione delle spese asseritamente non pattuite in relazione al rapporto n. 16.
Tale capo della Sentenza, secondo l'appellante, si poneva in insanabile contrasto con la parte della motivazione che affermava la legittimità degli addebiti registrati sul rapporto n. 16 a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e cms.
29. Con il terzo motivo di appello incidentale, la impugnava la statuizione resa in punto di spese CP_1 del giudizio. La deduceva che le spese del primo grado di giudizio e le spese di CTU dovevano CP_1 essere poste a carico di . Pt_1
30. La così formulava le proprie conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita: IN VIA PRINCIPALE 1) rigettare l'appello ex adverso promosso in quanto inammissibile e infondato per tutti i motivi e le eccezioni indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 757/2019 del Tribunale di Ferrara, pubblicata in data 5.12.2019 ; IN VIA INCIDENTALE
2) in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ferrara n. 757/2019, pubblicata in data 5.12.2019, rigettare tutte le domande formulate da nel giudizio di primo grado in relazione all ' asserita Parte_1 applicazione da parte di di interessi usurari e di oneri non pattuiti, in Controparte_1 quanto infondate per i motivi esposti in narrativa;
3) in ragione della riforma della sentenza gravata in accoglimento dell'appello incidentale, porre le spese legali del giudizio di primo grado e le spese di CTU a carico di o, in subordine, disporne la Parte_1 compensazione quanto meno parziale;
4) condannare a rifondere a in tutto o nella Parte_1 Controparte_5 misura che sarà ritenuta di giustizia, l'importo di € 34.974,58 corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado. IN OGNI CASO
5) con vittoria di spese e competenze.”
31. Una volta trattenuta la causa in decisione, essa veniva rimessa sul ruolo al fine dell'espletamento di ctu, col seguente quesito:
“ritenuto che occorra procedere ad un nuovo ricalcolo dell'eventuale credito restitutorio di parte appellante, tenendo conto dei seguenti parametri:
- Esclusione della CMS pattuita nel contratto di affidamento del 24 maggio 2005, in quanto nulla per indeterminatezza;
- Esclusione delle commissioni ed altri oneri, ove non pattuiti per iscritto in detto contratto;
- Esclusione di interessi e cms, di cui emerga la natura usuraria, in applicazione dei criteri sanciti da cassazione sezioni unite n. 16303/2018;
- Applicazione della prescrizione con riferimento alla data del 27 settembre 2006, quale compimento del periodo decennale di prescrizione, decorrente dalla messa in mora in data 27 settembre 2016, avuto riguardo alla distinzione tra rimesse di natura solutoria e di natura ripristinatoria. (…)”
pagina 11 di 18 32. Espletata la ctu, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione.
33. L'appello principale è solo fondato nei termini che seguono.
34. Il primo motivo di appello è infondato.
Questa Corte condivide le argomentazioni poste dal tribunale a sostegno della statuizione di accertamento di una soluzione di continuità tra i due rapporti di conto corrente succedutisi nel tempo, cioè il conto corrente n. 17550B (estinto in data 12.08.2022) e il conto corrente n. 16 (aperto in data 30.07.2002 ed estinto in data 30.06.2011).
Il tribunale ha addotto in tal senso:
- La coesistenza per un certo periodo di tempo dei due rapporti di conto corrente;
- La diversa regolamentazione delle condizioni contrattuali;
- Il versamento dell'importo attivo presente sul diverso conto corrente, costituente, secondo il
Tribunale, unicamente una modalità di adempimento dell'obbligo gravante sull'istituto di credito, in assenza di diversa modalità richiesta dal cliente.
35. Tali considerazioni vengono fatte proprie dalla Corte che le condivide pienamente.
Irrilevanti, al fine di provare la unicità del rapporto, sono le deduzioni di parte appellante.
a) La successione nei rapporti di c/c intervenuta tra filiali appartenenti alla stessa banca ma ubicate in città diverse (Padova e ) costituisce, semmai, al contrario, indice sintomatico della estinzione Pt_1 del primo rapporto e di apertura di un nuovo rapporto, diverso e distinto dal primo.
b) Non è indicativa la registrazione contabile, alla data del 31.03.2003, di un'operazione di addebito con valuta 01.07.2002, ossia in data anteriore all'apertura del conto corrente n. 16 (la quale era avvenuta in data 30.07.2002).
L'operazione de qua, infatti, non conteneva riferimenti al precedente rapporto, ma era stata registrata a titolo di “COMMISSIONI SU FIDEJUSSIONE NR. 201 -0002205808”.
c) La distanza cronologica di diciassette anni dall'apertura del primo c/c è elemento probatorio in sè non univoco e non indicativo della unicità del rapporto.
d) La sottoscrizione del nuovo contratto di conto corrente n. 16 solamente in data 07.10.2002, a distanza di due mesi dall'operazione di giroconto [in data 12.08.2002 il conto n. 17550B, quello della filiale di Padova, era stato estinto con un accredito di € 17.433,56 per “giroconto estinzione rapporto” e il medesimo importo veniva addebitato in data 14.08.2002 sul conto 16, quello della filiale di
, con descrizione dell'operazione “giroconto da Padova sede per estinzione c.c. 17550B”], non Pt_1
è di per sé indicativa della continuità del rapporto, potendo giustificarsi con il fatto che l'annotazione contabile delle movimentazioni di quel conto corrente è cominciata prima della sottoscrizione del documento contrattuale, come si evince dagli estratti conto in atti, che presentano anche annotazioni diverse da quella de qua, nello stesso trimestre di riferimento.
36. Il rigetto del primo motivo di gravame implica il rigetto anche del secondo motivo di gravame.
pagina 12 di 18 Infatti, l'estinzione del primo rapporto di conto corrente in data 12.08.2002 implica la prescrizione di qualunque pretesa da esso scaturente, tenuto conto che la prescrizione è stata interrotta da parte appellante principale soltanto con messa in mora in data 27 settembre 2016, con effetti dunque dal 27 settembre 2006, quale compimento del periodo decennale di prescrizione.
Deve evidenziarsi la rilevabilità d'ufficio e dunque anche in appello della sussistenza dell'atto interruttivo del corso della prescrizione, fatto che legittima la proposizione del gravame sul punto.
37. Col terzo e quarto motivo viene dedotta la sussistenza di rapporti di affidamento di fatto.
Tale allegazione è infondata.
Deve escludersi la rilevanza del c.d. fido di fatto, diverso da quelli formalmente sottoscritti dalle parti ed evidenziati dal c.t.u..
Questa corte condivide quell'orientamento seguito dalla suprema corte esemplificato da sez. 1,
Ordinanza n. 13063 del 12/05/2023, secondo cui “In tema di conto corrente con apertura di credito,
l'affidamento è assoggettato al requisito formale "pieno" richiesto dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del
1993 (c.d. TUB), sicché va provato mediante la produzione della relativa scrittura, non essendo sufficiente che risulti dal libro fidi o che il suo contenuto possa essere eventualmente ricostruito attraverso la menzione nel report della Centrale Rischi. (Fattispecie in tema di azione revocatoria fallimentare di rimesse bancarie).
Ancora, secondo Sez. 1 - , Ordinanza n. 926 del 13/01/2022, “In tema di contratti bancari, l'apertura di credito deve essere stipulata per iscritto a pena di nullità - a meno che non sia già prevista e disciplinata nel contratto di conto corrente, stipulato per iscritto, come stabilito dalla delibera
C.I.C.R. del 4 marzo 2003, in applicazione dell'art. 117, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993 - non essendo pertanto sufficiente a provarne l'esistenza la circostanza che l'affidamento risulti dal "libro fidi", né che il suo contenuto possa essere ricostruito attraverso l'esame del "regolamento di portafoglio", destinato solo a raccogliere l'insieme delle procedure tecnico operative per la gestione dei titoli”.
Manca il requisito di forma scritta in relazione ad affidamenti diversi da quelli formalizzati nel corso del rapporto.
Nella relazione di ctu viene evidenziata una risultanza della visura della centrale rischi del dicembre
2002, che comproverebbe un'apertura di credito di 25000 euro.
Alla luce dell'orientamento seguito da questa Corte, tale elemento è di per sé solo irrilevante.
Tale valutazione di irrilevanza non muta, anche tenendo conto della pattuizione della sola c.m.s. nel contratto di conto corrente del 7 ottobre 2002, elemento troppo isolato per formulare un giudizio di concludenza nel senso della pattuizione di un'apertura di credito
Tali due elementi di fatto, sono, inidonei a comprovare l'esistenza del fido, quand'anche si tenga conto delle eventuali risultanze degli estratti conto.
pagina 13 di 18 In tale contesto probatorio, infatti, può al più ravvisarsi una inerzia o mera tolleranza inidonee, come tali, ad esprimere una volontà negoziale della banca, anche tenuto conto della mancanza di prova di un accordo sulla durata dell'eventuale affidamento e sull'importo del medesimo.
In tal senso anche Cass. Civ., Sez. VI, 4 aprile 2022, n. 10776: “questa Corte ha già recentemente affermato che l'inerzia della banca di fronte ai ripetuti sconfinamenti non può essere intesa come implicita autorizzazione all'innalzamento del limite dell'apertura di credito, costituendo piuttosto un atteggiamento di mera tolleranza, in attesa del corretto adempimento da parte del correntista dell'obbligo di rientrare dall'esposizione non autorizzata (vedi Cass. n. 29317/2020)”.
38. Sempre nell'ambito del terzo motivo di gravame, parte appellante ha dedotto la violazione da parte della banca dell'obbligo di conservazione della documentazione contrattuale.
Il motivo è infondato.
Secondo la Corte di cassazione, l'obbligo di conservazione copre soltanto il decennio antecedente rispetto alla data della messa in mora relativa all'obbligo medesimo.
Nel caso di specie, la messa in mora è avvenuta in data 23 settembre 2016 e a quella data il rapporto di apertura di credito era già consacrato documentalmente (24 maggio 2005), controvertendosi soltanto in ordine a rapporti di affidamento di fatto già esistenti alla data del 24 maggio 2005.
Non vi è alcun obbligo della banca di conservazione di documenti negoziali antecedenti alla data del
23 settembre 2006.
In tal senso si veda sez. 1 - , Ordinanza n. 35039 del 29/11/2022, “In tema di rapporti bancari, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede "in executivis". Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. cit. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti.
39. Infondato è il quinto motivo incentrato sulla nullità del tasso del mutuo chirografario del 5.4.2006, correlato al tasso euribor, “frutto di una intesa nulla perché in contrasto con le norme ed i principi posti dall'ordinamento europeo e nazionale a tutela della concorrenza”.
Secondo la corte di cassazione (si veda sez. 3 - , Sentenza n. 12007 del 03/05/2024, da cui è tratta la massima che precede), “ I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di
pagina 14 di 18 almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del
TFUE”.
La Suprema Corte, dunque, esclude la nullità delle clausole riferite all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 297 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE, nell'ipotesi in cui difetti la prova “della conoscenza di queste ultime” (cioè di eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice) “da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche”.
Nel caso di specie, non è stato dedotto in modo adeguato e compiuto e comunque non sono stati provati né il requisito di conoscenza da parte di almeno uno dei contraenti né l'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche.
Al riguardo, deve evidenziarsi che la banca stipulante era la banca (certamente parte CP_2 estranea ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza) e non già rilevando, CP_3 dunque, lo stato soggettivo della banca stipulante e non di quella che sarebbe poi subentrata nei rapporti bancari con parte appellante.
40. Il sesto motivo di gravame è fondato, quanto alla allegazione di indeterminatezza della c.m.s pattuita nel contratto di apertura di credito del 24 maggio 2005 (avvenuta mediante la sola indicazione del tasso percentuale).
Secondo sez. 1 - , Ordinanza n. 19825 del 20/06/2022, “In tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata.
41. Non è invece fondato il motivo, quanto alla allegazione di illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
Secondo Sez. 1 - , Ordinanza n. 11014 del 24/04/2024, “In tema di conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto lecitamente pattuita la capitalizzazione trimestrale, pur in presenza di un'asimmetrica pattuizione dei tassi di interesse, pari al 6,25% per i saldi debitori ed allo 0,01% per quelli creditori).
pagina 15 di 18 Il caso risolto dalla pronuncia appena citata è speculare a quello di specie.
Deve, quindi, escludersi che difetti, nella specie, il requisito della reciprocità, quale conseguenza della simmetria delle percentuali dei tassi e dalla entità minima del tasso creditore.
42. Il settimo motivo di appello è fondato.
Secondo sez. U - , Sentenza n. 15895 del 13/06/2019, “In tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della
"domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.
Rileva dunque la messa in mora già citata, inviata in data 23 settembre 2016 d a parte appellante alla banca.
43. Infondatezza dell'appello incidentale.
44. Gli esiti della CTU hanno dimostrato l'infondatezza dei motivi di gravame incidentale.
45. Dalla relazione di ctu emerge quanto segue, in sede di risposta al quesito posto dalla Corte:
““Esclusione della CMS pattuita nel contratto di affidamento del 24 maggio 2005, in quanto nulla per indeterminatezza”
L'importo complessivamente addebitato dall'Istituto di credito convenuto a titolo di CMS successivamente all'apertura di credito per scoperto di c/c di cui al contratto del 24 maggio 2005 è pari ad € 20.493,66, di cui € 19,20 a titolo di “Corrispettivo su accordato”, come evidenziato nella tabella di cui all'ALLEGATO 2. In osservanza al quesito, tale importo va a far parte del credito restitutorio di parte appellante.
“Esclusione delle commissioni ed altri oneri, ove non pattuiti per iscritto in detto contratto”
Sul rapporto in esame (contratto di affidamento del 24 maggio 2005) sono stati altresì addebitati i seguenti oneri, per i quali non c'è pattuizione:
− Competenze SBF € 836,25
− Interessi SBF € 47.335,17
− Commissioni su fidejussione € 1.561,57 Con
− Commissioni € 63,00
− Spese istruttoria fido € 2.352,00
− Commissioni ritiro effetti € 26,04
− Competenze di sconto € 10.195,28 L'importo complessivo di tali addebiti è pari ad € 62.369,31, così come analiticamente indicato nella tabella di cui all'ALLEGATO 3; anche tale somma costituisce credito restitutorio di parte appellante.
“Esclusione di interessi e CMS di cui emerga la natura usuraria, in applicazione dei criteri sanciti da Cassazione Sezioni Unite n. 16303/2018”
In osservanza a quanto indicato nel quesito si è provveduto ad effettuare la separata comparazione fra il tasso effettivo globale d'interesse praticato e della CMS applicata rispettivamente con il tasso soglia e con la CMS soglia, individuati ai sensi di legge, compensando poi l'eventuale eccedenza della CMS applicata con il “margine” degli interessi eventualmente residuo. Il Tasso effettivo globale è stato quindi determinato in base alla seguente formula indicata dalla Banca d'Italia nelle Istruzioni del 2006 e quindi: TEG = (INTERESSI + ECCEDENZA C.M.S.) x 36.500 NUMERI DEBITORI + ONERI x 100 ACCORDATO Mentre non è stata ravvisata usura originaria in relazione alle pattuizioni del contratto del 07/10/2002 relativo al conto corrente di corrispondenza n. 16, è stata invece rilevata la pattuizione di interessi e condizioni oltre il tasso soglia d'usura per il contratto di apertura di credito per scoperto di conto corrente del 24/05/2005. Si espongono di seguito i dati relativi al conteggio effettuato: (…) Ad esito della verifica effettuata sono pertanto da considerare NON DOVUTI tutti gli interessi e le CMS addebitati dalla banca convenuta a partire dall'apertura del contratto del 24/05/2005. Come già sopra pagina 16 di 18 indicato, l'importo delle CMS addebitate è stato di € 20.493,66 mentre l'importo degli interessi addebitati è stato pari ad € 14.251,79 e così per complessivi € 34.745,45; la sua composizione è analiticamente determinata nella Tabella di cui all'ALLEGATO 2. (…)
“Applicazione della prescrizione con riferimento alla data del 27 settembre 2006, quale compimento del periodo decennale di prescrizione, decorrente dalla messa in mora in data 27 settembre 2016, avuto riguardo alla distinzione tra rimesse di natura solutoria e di natura ripristinatoria”
Il primo passaggio svolto ai fini dell'individuazione delle rimesse, in osservanza alle previsioni delle più recenti orientamenti della Corte di Cassazione (Ordinanza Cassazione Civile n. 3858/2021), è stato quello di depurare il saldo del conto corrente in esame dalle poste indebitamente addebitate, come sopra individuate.
6 Decreto M.E.F. del 17 Marzo 2005 - G.U. Serie Generale n. 74 del 31-03-2005
7 “Spesa int. deb/penale non aff.: € 20,47”; “Spese di istruttoria pratica di fido: € 680,00” (cfr. estratto conto trimestrale al 31/12/2004). Una volta effettuata l'espunzione, si è provveduto al ricalcolo del saldo (nella considerazione dell'usura originaria/pattizia riscontrata) reinserendo gli importi non ripetibili ed utilizzando, conformemente alle considerazioni esposte nella Relazione CTU depositata nell'ambito del primo grado di giudizio, ed alla quale si rinvia per ogni necessario chiarimento, il metodo del saldo disponibile. Questo nella considerazione che le pattuizioni contrattuali non contengono alcuna previsione circa le valute da applicarsi. In questo modo si è giunti alla rideterminazione del saldo reale del conto (c.d. “saldo rettificato”), che costituisce il punto di partenza per procedere con la valutazione di ogni singola rimessa al fine di individuarne il carattere ripristinatorio o solutorio. (…)
Il CREDITO RESTITUTORIO ricalcolato risulta così costituito:
ONERI ELIMINATI IN QUANTO NON PATTUITI O ADDEBITATI IN MISURA DIFFERENTE DAL PATTUITO:
• CMS complessivamente addebitata, nulla per indeterminatezza € 20.493,66
• Commissioni ed altri oneri non dovuti in quanto non pattuiti € 62.369,31
• Interessi ed altri oneri di cui emerge natura usuraria € 14.251,79
TOTALE € 97.114,76
A seguito del ricalcolo del saldo effettuato in base ai criteri sopra esposti, tenuto conto delle rimesse solutorie, risulta ripetibile il complessivo importo di € 90.024,42, come evidenziato nella seguente tabella riepilogativa
(cfr pag. 19 ALLEGATO 6A):
Situazione al 30/06/2011 Euro
Saldo ricalcolato 90.413,28
Spese da e/c finale -24,39
Saldo finale e/c ricalcolato 90.388,89
Saldo Banca da e/c finale 364,47
Importo da ripetere 90.024,42
46. Il ctu ha evidenziato la sussistenza di tassi di natura usuraria, pattuiti nell'esercizio dello ius variandi.
Tale questione non può essere oggetto di rituale delibazione nella presente sede.
Infatti, il Tribunale ha così statuito in tema di usura: “L'ausiliario del Giudice ha altresì accertato
l'illegittimità del pagamento di € 38.392,94 a seguito del superamento originario del tasso soglia della pattuizione di interessi usurari indicati nel solo contratto di apertura di credito (doc. 8 del fascicolo di parte convenuta;
mentre è stato escluso il superamento del tasso soglia in relazione al rapporto di conto corrente)”.
Con tale statuizione si esclude implicitamente l'usura derivante dall'esercizio dello ius variandi.
Tale statuizione avrebbe dovuto essere impugnata in sede di gravame principale da . Parte_1
pagina 17 di 18 In mancanza di ciò, la questione non può essere più esaminata.
47. Gli esiti della CTU evidenziano l'infondatezza dei motivi di gravame incidentale.
48. Sussistono, infatti, pattuizioni usurarie e applicazioni di commissioni e spese non pattuite.
49. L'importo oggetto di ripetizione viene rideterminato nella presente sede in euro 90.024,42, oltre interessi moratori ex art. 1284, 4° co., c.c., dalla data della domanda giudiziale (2.11.2017) al saldo.
Parte appellata deve dunque essere condannata al pagamento suddetto.
50. Spese.
L'esito dell'appello giustifica la condanna di parte appellata al rimborso delle spese del grado liquidate come da dispositivo, in relazione all'importo liquidato in sentenza.
Ciò implica che anche le spese di primo grado debbano essere riliquidate e rapportate a tale importo.
Spese per compensi di ctu di entrambi i gradi a carico di parte appellata.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono, per la appellante incidentale, i presupposti per il raddoppio del CP_1 versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
– in accoglimento dell'appello principale e in riforma della sentenza appellata;
I –condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della somma di euro 90.024,42, così rideterminata la somma liquidata dal Parte_1
Tribunale, oltre interessi moratori ex art. 1284, 4° co., c.c., dalla data della domanda giudiziale
(2.11.2017) al saldo;
II – condanna alla refusione in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € Parte_1
14.000,00 per compenso, oltre C.U., oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge e, quanto al grado di appello, in € 12.500,00 per compenso, oltre C.U., oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge;
III - pone definitivamente a carico di le spese delle Controparte_1
CC.TT.UU. espletate nei due gradi di giudizio;
IV - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono, per la appellante incidentale, i presupposti per il raddoppio del CP_1 versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 15 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 701/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSSO Parte_1 P.IVA_1
LUIGI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SPADARI N. 21 FERRARApresso il difensore avv. RUSSO LUIGI
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. SORGATO DANIELA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in GALLERIA DEI
BORROMEO, 3 35137 PADOVApresso il difensore avv. SORGATO DANIELA
APPELLATO
In punto a: appello avverso la Sentenza n. 757/2019 pubblicata in data 05.12.2019 del Tribunale di
Ferrara.
Le parti hanno concluso come da note depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. (d'ora in avanti anche solo ) conveniva con atto di Parte_1 Pt_1 citazione, notificato nell'anno 2017, innanzi al Tribunale di Ferrara, la Controparte_1 [...]
, al fine di ottenere la ripetizione di somme indebitamente versate sul contratto di conto CP_1 corrente n. 16015.92 (già 16015 T già 17550 B) e in relazione al contratto di mutuo chirografario n.
065 00004060825, quantificate, rispettivamente, in euro 1.412.510,58 e in euro 27.580,68.
pagina 1 di 18 2. In particolare, in riferimento al contratto di conto corrente (n. 16015.92 già 16015 T) - che Pt_1 reputava in posizione di continuità con il conto corrente precedentemente estinto (n. 17550 B) - parte attrice eccepiva:
1) la violazione dei doveri di correttezza, ai sensi degli artt. 1175, 1337, 1366 e 1375 c.c., per il
“comportamento decisamente proditorio operato dalla banca”, manifestato sia in fase di formazione del contratto, sia nelle successive fasi di esecuzione ed attuazione;
2) la illegittima applicazione di tassi d'interesse debitori;
3) la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
4) la illegittimità della commissione di massimo scoperto, poiché “mera ed arbitraria integrazione del tasso d'interesse, senza ratio alcuna”;
5) la illegittimità della modificazione delle condizioni contrattuali in assenza di previsione di una clausola legittimante lo jus variandi;
6) la illegittimità del sistema di determinazione delle valute;
7) la illegittimità del sistema di determinazione delle spese trimestrali e spese varie e commissioni, poiché attuato in assenza di alcuna pattuizione inter partes;
8) la illegittimità, nullità ed inefficacia degli addebiti delle operazioni e delle competenze relative ad altri rapporti, che, non solo non sarebbero stati previsti dalle parti in sede di negoziazione, ma avrebbero, al tempo stesso, generato ulteriori interessi anatocistici;
9) la illiceità dei tassi debitori applicati, poiché contrari alla norma di cui all'art. 644 c.p.;
10) la violazione degli obblighi di buona fede contrattuale e rispetto delle norme sulla trasparenza bancaria, considerato che l'attrice non sarebbe stata informata sulle spese e sui costi gravanti sul rapporto di conto corrente in essere.
3. In riferimento al contratto di mutuo chirografario n. 06500004060825, stipulato il 5 aprile 2006 con parte attrice asseriva la nullità del tasso Euribor, poiché in contrasto con il disposto Controparte_2 dell'art. 2 della L. 287/1990.
4. Si costituiva , che eccepiva l'intervenuta prescrizione Controparte_1 dei presunti crediti relativi ai contratti di conto corrente stipulati tra le parti:
- in relazione al conto n. 17550 B perché rapporto negoziale chiuso da oltre dieci anni;
- in relazione al conto n. 16015 T, prospettando la decorrenza del termine di prescrizione dalla data dei singoli versamenti, avendo le rimesse natura solutoria.
La nel merito, deduceva che: CP_1
A) i predetti rapporti contrattuali dovevano considerarsi autonomi;
B) il tasso di interesse (concretamente applicato) sarebbe stato oggetto di pattuizione tra le parti in sede di apertura del conto corrente;
C) era stata applicata legittimamente la capitalizzazione trimestrale degli interessi (secondo le previsioni della Delibera CICR del 9 febbraio 2000); pagina 2 di 18 D) la applicazione della commissione di massimo scoperto era legittima, avendo assunto la cms la funzione di “accessorio che si aggiunge agli interessi passivi sulle somme utilizzate dal cliente accreditato, ovvero remunerazione dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una determina somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo”;
E) la parte attrice era decaduta, ai sensi dell'art. 119, comma 3, TUB, dalla possibilità di formulare censure relativamente all'applicazione di date di valuta (data la decorrenza del termine di sessanta giorni dalla ricezione degli estratti conto);
F) non vi sarebbe stato alcun superamento del tasso soglia usura.
Con riferimento al contratto di mutuo chirografario n. 065 00004060825, Controparte_1 asseriva la validità della pattuizione del tasso, mediante applicazione del parametro
[...]
Euribor.
5. Il Tribunale di Ferrara decideva come segue.
6. In primo luogo, il Tribunale riteneva che l'attrice non avesse dimostrato la dedotta continuità di rapporto tra il conto corrente n. 17550B (estinto in data 12.08.2022) e il conto corrente n. 16
(aperto in data 30.07.2002 ed estinto in data 30.06.2011). Il Tribunale osservava che, la circostanza che i due conti fossero coesistiti per un certo lasso di tempo (e non avessero numerazione progressiva), fosse di per sé rilevante indice di un'assenza di successione dei rapporti contrattuali. In ogni caso, poi, vi era diversa regolamentazione delle condizioni contrattuali e ciò doveva considerarsi prova inequivocabile della nascita di un diverso rapporto negoziale. L'attrice aveva dedotto, a sostegno della propria tesi della continuità tra i due conti, la circostanza dell'accredito del saldo attivo del conto
17550B nel conto 16. A riguardo il Tribunale osservava che il versamento dell'importo attivo presente sul diverso conto corrente era unicamente una modalità di adempimento dell'obbligo gravante sull'istituto di credito, in assenza di diversa modalità richiesta dal cliente. Inoltre, l'attrice non aveva provato di essere stata costretta alla sottoscrizione di un diverso rapporto contrattuale, con difformi pattuizioni, tale da spiegare in modo alternativo la manifestazione di consenso all'interruzione di un rapporto e la nascita di uno nuovo.
7. In secondo luogo, il Tribunale affermava che risultava assente la prova dell'esistenza di affidamenti contrattuali antecedenti il 24 maggio 2005.
Il Tribunale osservava che l'art. 117 TUB imponeva la forma scritta ad substantiam per i contratti bancari e che la prova dell'esistenza del contratto gravava sul cliente che invocava l'esistenza.
Sul piano probatorio, l'attrice deduceva di aver fornito la prova dell'esistenza del contratto mediante presunzioni. Il Tribunale riteneva che l'esistenza del contratto non potesse desumersi dagli elementi indiziari indicati, ossia l'avvenuta applicazione di cms, l'applicazione di tassi debitori con riguardo a specifiche soglie oggetto di affidamento e l'applicazione di spese di istruttoria per l'esame pratica di affidamento. L'applicazione della cms o di altri accessori inerenti il rapporto negoziale non dimostrava, secondo il Tribunale, l'esistenza di un contratto scritto, ma comportava la non debenza degli importi pagina 3 di 18 pagati per tali costi non pattiziamente previsti.
Il Tribunale osservava, dunque, che il correntista poteva ripetere dalla i costi o gli oneri CP_1 illegittimamente imputati, ma l'azione di ripetizione soggiaceva al termine di prescrizione di dieci anni.
Tali costi, secondo il Tribunale, non rappresentavano una concessione di credito, bensì costi accessori alla stessa concessione. Pertanto, l'illegittimo pagamento si configurava come versamento solutorio, soggetto al termine prescrizionale ordinario con decorrenza dal versamento dell'importo non dovuto.
Il Tribunale osservava, dunque, che, fondatamente, l'attività peritale si era concentrata su eventuali addebiti illegittimi per il periodo successivo al 21 febbraio 2007 (rispetto alle rimesse solutorie) nonché al 24 maggio 2005 (per le rimesse ripristinatorie) e il Ctu aveva accertato costi illegittimamente addebitati al cliente per € 2.215,92.
8. Il CTU aveva, poi, accertato l'illegittimità del pagamento di euro 38.392,94 a seguito del superamento originario del tasso soglia della pattuizione di interessi usurari indicati nel solo contratto di apertura di credito.
Il Tribunale osservava che tale valutazione era condivisibile ma doveva essere corretta nel quantum debeatur, in quanto il Ctu aveva operata un'errata sommatoria della Cms agli interessi corrispettivi nel calcolo del TEG, in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte.
Il Giudice di prime cure affermava che doveva tenersi in debito conto, nel calcolo del TEG, della sola percentuale di esubero della Cms applicata rispetto al tasso soglia. Applicando tale assunto, il
Tribunale rinveniva che, nel caso dell'apertura di credito (per il rapporto di conto corrente il Ctu aveva escluso il superamento del tasso soglia), era stato applicato un tasso superiore al tasso soglia. Ne derivava, pertanto, la nullità della clausola e la non debenza degli importi pagati. Poiché la nullità della clausola non incideva, però, sulla prescrizione del termine di esercizio dell'azione di ripetizione dell'indebito, l'importo dovuto era pari ad € 16.349,81.
9. Infine, il Tribunale ribadiva quanto già rilevato in corso di causa:
- la legittima applicazione della capitalizzazione trimestrale consentita dalla previsione contrattuale
(art. 7, II);
- la validità della commissione di massimo scoperto, giustificata causalmente dalla messa a disposizione di somme di denaro a favore del cliente;
- la legittimità del contratto di mutuo e, in particolare, della clausola negoziale che determinava il tasso di interesse applicato attraverso una percentuale da aggiungersi all'indice Euribor.
10. Il Tribunale di Ferrara così provvedeva:
“Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr. Mauro Martinelli, ogni diversa domanda, eccezione, istanza o deduzione disattesa definitivamente pronunciando nella causa n. 3212/2017 R.G., così provvede: 1) Accertata la pattuizione di interessi usurari nel (solo) contratto di apertura di credito del 24 maggio 2005 intercorso tra la “ e la “ e Pt_1 Parte_1 Controparte_1 valorizzata l'eccezione di prescrizione formulata dalla parte convenuta, CONDANNA la “
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione Controparte_1
pagina 4 di 18 alla “ di € 16.349,81, oltre interessi ai sensi del d.lgs 231/2002 dalla Parte_1 domanda giudiziale al saldo;
2) Accertata la non debenza di importi illegittimamente applicati, CONDANNA la “
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento alla Controparte_1
“ di € 2.215,93, oltre interessi ai sensi del d.lgs 231/2002 dalla domanda Parte_1 giudiziale al saldo;
3)CONDANNA la “ alla rifusione delle spese di lite sostenute Controparte_1 dalla “ , quantificate in € 1.713,00 per esborsi, € 4.835,00 per compensi, Parte_1 oltre spese generali al 15%, IVA (se dovuta) e CPA come per legge;
4) PONE le spese di consulenza tecnica d'ufficio –liquidate con decreto del 2 gennaio 2019 – definitivamente a carico della “ , con obbligo di rifusione di quanto Controparte_1 anticipato dalla parte attrice;
5) RESPINGE nel resto.”
11. Avverso la Sentenza resa dal Tribunale di Ferrara proponeva appello Parte_1
[...]
12. Con il primo motivo di appello, l'appellante impugnava la Sentenza nella parte in cui aveva ritenuto la non continuità del rapporto di conto corrente.
Il Tribunale non aveva attribuito rilevanza a una circostanza decisiva, ossia il fatto che la successione nei rapporti di c/c era intervenuta tra filiali appartenenti alla stessa banca ma ubicate in città diverse e a distanza di diciassette anni dall'apertura del primo c/c. La circostanza della presenza di contestualità delle due posizioni per un certo periodo di tempo era, dunque, da imputarsi all'impossibilità di un passaggio contestuale tra due filiali ubicate in città diverse. L'appellante spiegava che in data
12.08.2002 il conto n. 17550B (quello della filiale di Padova) era stato estinto con un accredito di €
17.433,56 per “giroconto estinzione rapporto” e il medesimo importo veniva addebitato in data
14.08.2002 sul conto 16 (quello della filiale di ) con descrizione dell'operazione Pt_1
“giroconto da Padova sede per estinzione c.c. 17550B”. Ulteriore dato che confermava la tesi della continuità del rapporto era la circostanza che il “nuovo” contratto di conto corrente n. 16 veniva sottoscritto solamente in data 07.10.2002, a distanza di due mesi dall'operazione di giroconto. La prova inconfutabile della prosecuzione del rapporto era data, poi, dall'estratto conto del primo trimestre 2003 nel quale, alla data del 31.03.2003, veniva registrata un'operazione di addebito con valuta 01.07.2002, ossia in data anteriore all'apertura del conto corrente n. 16 (la quale era avvenuta in data
30.07.2002).
Non assumeva, invece, rilevanza alcuna che le condizioni contrattuali del c/c acceso a fossero Pt_1 diverse da quelle del c/c acceso a Padova, poiché ciò era dovuto al fatto che il c/c originario era stato concluso nel 1985 e dovevano, pertanto, venire aggiornate le condizioni alla luce dei mutamenti normativi intervenuti negli anni.
La Sentenza andava riformata, pertanto, con l'accertamento dell'unitarietà sostanziale dei rapporti intercorsi tra le parti dal 1985 fino al 2011 senza soluzione di continuità. Andava altresì disposta una nuova consulenza tecnica d'ufficio che accertasse e quantificasse l'ammontare del credito restitutorio della società odierna appellante con riguardo all'intero periodo di durata dei rapporti contrattuali pagina 5 di 18 intercorsi tra le parti e così a far tempo dal 04.04.1985 fino al 2011.
13. Con il secondo motivo di appello, l'appellante deduceva che, per effetto dell'unitarietà del conto n.
17550B con il conto n. 16, veniva meno l'eccezione di PRESCRIZIONE decennale sollevata dalla banca convenuta e accolta nella Sentenza impugnata: “Acclarata l'unitarietà e la prosecuzione naturale del conto n. 17550 B con il conto n. 16015 T, viene meno l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dalla banca convenuta, e accolta nella sentenza gravata, per quanto concerne le domande relative alle movimentazioni eseguite sul c/c n. 17550B, formalmente estinto nel 2002”.
14. Con il terzo motivo di appello, l'appellante impugnava la Sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto mancante la prova di affidamenti in epoca antecedente a quello del 2005.
Il Tribunale aveva ritenuto, infatti, che l'unico affidamento provato fosse quello del 24.05.2005 e aveva, conseguentemente, disposto gli accertamenti peritali a partire da tale data, ritenendo prescritti tutti i pagamenti eseguiti in precedenza, ritenendoli di natura solutoria e avvenuti oltre i dieci anni dalla notifica della domanda di mediazione.
In primo luogo, il Tribunale aveva errato laddove aveva ritenuto che l'onere di produzione dei contratti bancari ricadesse sul correntista anziché sulla banca convenuta. Contr In secondo luogo, l'odierna appellante aveva dedotto, in primo grado, di avere inoltrato a lettera di messa in mora nel 2016 con la quale aveva domandato la consegna di tutta la documentazione contrattuale e che tale richiesta era rimasta inevasa. La richiesta era stata, altresì, rinnovata con atto di citazione ed era stato domandato al Giudice di ordinare l'esibizione di tali documenti alla banca. La carenza di produzione dei contratti scritti non poteva andare a discapito del cliente, facendone discendere conseguenze sfavorevoli per il cliente.
L'appellante osservava che il Legislatore aveva avuto cura di prevedere specifici rimedi a favore del cliente per il caso di assenza di contrattazione scritta e, pertanto, era possibile accertare la natura indebita di pagamenti avvenuti nel corso del rapporto pur in assenza di un documento contrattuale.
Nel caso di specie, non poteva, poi, dirsi che la potesse andare esonerata dall'obbligo della CP_1 conservazione della documentazione contrattuale risalente ad oltre dieci anni, in quanto il termine valeva solo per la documentazione contabile. L'obbligo di conservazione della documentazione contrattuale si prescriveva con il decorso del termine prescrizionale ordinario decorrente non dal momento della stipulazione del contratto ma dal momento di chiusura del rapporto.
Poiché era stato dedotto un inadempimento contrattuale della sarebbe stato onere gravante sulla CP_1 quello di dimostrare di aver correttamente adempiuto, ma il Tribunale non aveva attribuito CP_1 alcuna rilevanza al dedotto inadempimento.
15. Con il quarto motivo di appello, l'appellante deduceva che, nel caso di ritenuta unitarietà del rapporto di conto corrente (come dedotto con il primo motivo di gravame), non poteva venire in rilievo la disciplina normativa in tema di forma dei contratti bancari, in quanto entrata in vigore dopo il 1985.
Il contratto di conto corrente concluso tra le parti era stato, infatti, stipulato nel 1985, quando non pagina 6 di 18 esisteva un obbligo di forma scritta per i contratti bancari.
Essendo, dunque, possibile, all'epoca, un'apertura di credito per facta concludentia, dagli estratti conto prodotti in giudizio era possibile desumere la sussistenza di affidamenti in favore del correntista. Dagli estratti conto risultava il pagamento da parte del correntista di cms, che i tassi debitori erano applicati con riguardo a specifiche soglie oggetto di affidamento e che esistevano saldi negativi con carattere di continuità.
A tali elementi il Giudice di primo grado non aveva dato rilievo, così come non aveva dato rilievo alle Contr visure della Centrale Rischi da cui risultava la sussistenza dei fidi accordati a da Pt_1
In conclusione, in caso di accoglimento della tesi prospettata dall'appellante dell'unitarietà del rapporto intercorso tra le parti, sarebbe venuta meno la fondatezza di quanto dedotto nella sentenza impugnata in ordine alla ritenuta necessità di prova scritta dei contratti bancari su cui la domanda di ripetizione trovava titolo.
In ogni caso, anche la forma scritta richiesta dalla disciplina entrata in vigore nel 1992 non doveva intendersi come necessità della sottoscrizione di un documento contrattuale, in quanto la nullità posta a presidio del rispetto dell'obbligo di forma scritta dei contratti bancari non era una nullità ordinaria, ma di protezione e, pertanto, poteva essere invocata solo dal cliente.
16. Con il quinto motivo di appello, l'appellante impugnava la Sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto nulla la clausola di riferimento all'Euribor nel contratto di mutuo chirografario del
05.04.2006. Il Tribunale non aveva colto i profili di illegittimità della clausola denunciati in primo grado dall'odierna appellante. Questa aveva contestato il riferimento all'Euribor quale parametro per la determinazione del tasso di interesse del mutuo chirografario non a causa di una sua indeterminatezza o incertezza, bensì nella sua dedotta illiceità, essendo frutto di un'intesa nulla contrastante con le norme e i principi posti dall'ordinamento europeo e nazionale a tutela della concorrenza. L'odierna appellante aveva dedotto in primo grado che la Commissione CE, Direzione generale della concorrenza, con le proprie decisioni C (2013) 8512/1 del 4.12.2013, a parziale definizione del caso AT/39914, e
2019/C130/05 del 7.12.20161, nel medesimo caso, aveva accertato l'avvenuta costituzione di un cartello anticoncorrenziale tra alcuni istituti di credito europei, volto alla indebita maggiorazione del tasso ufficiale “Euribor” nel periodo da settembre 2005 fino al maggio 2008, “attraverso contratti bilaterali, soprattutto chat online, e-mail e messaggi online o telefonici” (così la decisione 2019/C130, punto 2.2.). Tale intesa illecita era stata ritenuta violativa dell'art. 101 TFUE e, pertanto, andava considerata nulla. L'art. 101 TFUE, peraltro, era norma di diretta applicazione nei rapporti tra i singoli e attribuiva ad essi diritti soggettivi.
Perché un'intesa anticoncorrenziale illecita potesse essere giudizialmente accertata non occorreva che sulla stessa vi fosse stata una conforme decisione dell'Autorità competente e l'illeceità dell'intesa veniva in rilievo nei giudizi instaurati davanti ai giudici nazionali che avessero ad oggetto contratti con clausole il cui contenuto fosse influenzato dall'accordo illecito a monte. Tali clausole dovevano essere pagina 7 di 18 dichiarate nulle o, se possibile, rimodulate al fine di ricondurle nei parametri di legalità.
Tanto avveniva nel caso di specie, in cui il contratto di mutuo chirografario concluso nel 2006 ed estinto nel 2011 prevedeva che la determinazione dell'interesse dovuto alla fosse parametrato CP_1 all'Euribor, il quale, a sua volta, era risultato frutto di un'intesa illecita nel periodo 2005-2009.
La nullità della clausola relativa al tasso Euribor aveva come diretta conseguenza l'applicazione, in sostituzione di tale tasso, di quello legale vigente per tutto il periodo oggetto dell'intesa collusiva
(settembre 2005 – maggio 2008) ex artt. 1346 e 1284, 3° co., c.c., con conseguente necessità del ricalcolo della misura degli interessi pagati dal mutuatario alla banca mutuante e con la conseguente condanna di quest'ultima alla restituzione di quanto indebitamente riscosso.
17. Con il sesto motivo di appello, l'appellante impugnava la Sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto legittima l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi e della cms.
Sul punto il Tribunale si era limitato ad affermare tali legittimità senza motivare, rinviando a “quanto già rilevato in corso di causa”.
In ogni caso, la cms era illegittima perché non era stata pattuita nel contratto originario del 1985. Alla stessa conclusione si sarebbe pervenuti anche considerando il contratto stipulato nel 2002, in quanto, in esso, era genericamente previsto “cms 0,625” (cfr. doc. 7).
La capitalizzazione trimestrale degli interessi era prevista nel contratto del 2002 e la sua applicazione era indebita con riferimento al periodo antecedente, in quanto avvenuta in assenza di pattuizione.
18. Con il settimo motivo di appello, l'appellante domandava, in via subordinata, il ricalcolo del credito riconosciuto in suo favore prendendo come dies a quo non il giorno di attivazione del procedimento di mediazione ma quello di avvenuta costituzione in mora.
19. L'appellante così formulava le proprie conclusioni:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte, in parziale riforma della sentenza n. 757/19 del Tribunale di Ferrara del 5 dicembre 2019, non notificata,
1) Dichiarare e riconoscere che la ha applicato al conto corrente n. 16015.92 Controparte_1 (già 16015 T già 17550 B) intestato a tassi non dovuti e comunque oltre la soglia di cui alla Parte_1 L. 108/96 che è il limite a qualsivoglia convenzione tra le parti, anche in considerazione della operata capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e dell'addebito sul conto di spese, competenze e commissioni anch'esse non dovute;
2) Riconoscere, accertare e dichiarare l'invalidità, quanto meno a titolo di nullità parziale, ovvero l'inefficacia, del rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 16015.92 (già 16015 T già 17550 B) e degli altri conti ad esso Con connessi (quale il conto ed anticipazioni contraddistinti dai nn. 88043/A, 80025/Y, 100047.76, 351105.07 e 100018.73) in relazione alla determinazione e applicazione degli interessi debitori ultralegali ovvero di tassi d'interesse diversi e maggiori di quelli convenuti - ove mai legittimamente pattuiti - nonché in relazione alla previsione ed applicazione dell'interesse anatocistico per la chiusura trimestrale dei saldi debitori, all'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, degli interessi per i c.d. giorni valuta, dei costi, competenze, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
così come la nullità della previsione dello jus variandi a favore dell'Istituto di credito tanto per le condizioni normative che per quelle economiche in quanto arbitrariamente riconosciutosi dalla seppur mai correttamente e legittimamente convenute e pattuite;
CP_1
3) accertare e dichiarare che quindi il saldo del conto corrente n. 16015.92 (già 16015 T già 17550 B) come risultante dagli estratti conto bancari alla data di chiusura del conto, era apparente e non reale in quanto risultato – erroneo - di illegittime operazioni bancarie, dovendo lo stesso essere rideterminato alla stregua delle previsioni normative in materia via via applicabili ratione temporis, e comunque depurato dei costi non dovuti quali, le C.m.s., le spese, gli interessi per valuta, ed ogni altra competenza o diritto arbitrariamente riconosciutosi dalla in CP_1 quanto mai convenuti e pattuiti;
4) quindi riconoscere e dichiarare che l'effettivo credito della verso la Parte_1 [...]
alla data di chiusura del conto corrente n. 16015.92 (già 16015 T già 17550 B) era ed è pari a Controparte_1
pagina 8 di 18 complessivi € 1.412.510,58 per sorte capitale ed interessi a credito che la banca avrebbe dovuto corrispondere per il denaro depositato fino alla data di chiusura del conto, ed emettere le conseguenti pronunzie restitutorie, e pertanto condannare la in riferimento al predetto conto corrente n. 16015.92 (già Controparte_1 16015 T già 17550 B) a restituire all'attore la somma di € 1.412.510,58 per sorte capitale ed interessi attivi via via maturati nel corso del rapporto ovvero di quell'altra somma maggiore e/o inferiore che dovesse risultare in esito all'espletanda CTU contabile così come richiesta anche con il presente atto. Il tutto oltre agli interessi a far data dalla domanda giudiziale e fino all'effettivo soddisfo, e in ogni caso al netto di quanto già ha costituito oggetto di condanna con la sentenza impugnata;
5) per l'effetto condannare la al rispetto delle norme vigenti in subiecta materia e perciò stesso alla CP_1 rivisitazione ab imis del rapporto e quindi alla corretta determinazione del saldo finale;
6) con riferimento al contratto di mutuo chirografario n. 065 00004060825 concluso inter partes e datato 5.4.2006, accertare e dichiarare la illiceità ex art. 1346 c.c. e dunque la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse parametrato all'indice Euribor del predetto contratto di mutuo nonché la nullità della predetta clausola per violazione della L. 287/90 e/o dell'art. 101 TFUE e pertanto condannare alla Controparte_1 restituzione delle maggiori somme illegittimamente pretese dall'Istituto ed a questo indebitamente corrisposte dalla
quantificate nella misura di € 27.580,68 (applicando il tasso legale sul contratto di mutuo) Parte_1 ovvero di quell'altra maggiore e/o minore somma che risulterà dovuta dalla banca alla stregua delle risultanze della disponenda CTU;
7) con vittoria di spese, anche generali, e competenze di lite anche del presente grado del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatario.
20. Si costituiva nel presente giudizio di appello che Controparte_1 formulava appello incidentale.
21. L'appellata eccepiva l'inammissibilità dell'appello principale ex art. 342 c.p.c. .
22. Sulla pretesa unitarietà dei rapporti di conto corrente, la osservava che la circostanza che i due CP_1 rapporti di conto corrente fossero stati aperti in due filiali diverse provava la volontà dell'appellante di voler chiudere un rapporto e riaprirne uno diverso. Il cambiamento della filiale non era stato imposto dalla CP_1
L'operazione di giroconto del saldo del conto corrente 17550B sul conto 16 era stata espressamente presa in esame dal Tribunale, che sul punto aveva ritenuto che questa rappresentasse una modalità di adempimento dell'obbligo gravante sulla data l'assenza di diverse modalità CP_1 richieste dal cliente.
Irrilevante era altresì la circostanza che in data 31.03.2003 fosse stata registrata sul rapporto n. 16 un'operazione recante data valuta antecedente alla data di apertura. L'operazione de qua non conteneva riferimenti al precedente rapporto, ma era stata registrata a titolo di “COMMISSIONI SU
FIDEJUSSIONE NR. 201 -0002205808”.
Nel caso di specie, ricorrevano tutti gli elementi già individuati da altra giurisprudenza di merito al fine di escludere la continuità tra i due conti:
- il conto n. 17550B era stato estinto e aveva restituito gli assegni collegati al conto;
Pt_1
- il conto n. 16015B era stato acceso con autonomo contratto;
- i due conti erano stati contemporaneamente operativi per quindici giorni, presso due filiali diverse.
23. Con riferimento all'asserita presenza di affidamenti diversi e ulteriori rispetto a quello del
24.05.2005, l'appellata osservava che l'appellante non aveva individuato né l'ammontare né il periodo di operatività degli affidamenti di cui deduceva l'esistenza.
In merito alla mancata produzione dei documenti contrattuali, la osservava che non poteva CP_1 considerarsi suo onere quello di produrre i contratti di affidamento, in quanto essa aveva sempre negato pagina 9 di 18 la loro esistenza. Al contrario, era onere ricadente sul correntista quello di produrre tali contratti al fine di paralizzare gli effetti dell'eccezione di prescrizione elevata dalla CP_1
In merito alla conclusione del contratto di affidamento per facta concludentia, la osservava che CP_1 la tesi prospettata dall'appellante contrastava con le risultanze del giudizio, in quanto il rapporto di conto corrente n. 16 era stato aperto nell'anno 2002, in periodo, dunque, pacificamente successivo all'entrata in vigore della L. n. 154/1992. Anche a voler aderire alla tesi dell'unitarietà dei rapporti di conto corrente, l'appellante non aveva offerto alcuna prova della circostanza secondo la quale l'affidamento si fosse concluso in data antecedente all'entrata in vigore dell'obbligo di forma scritta.
Il Tribunale aveva correttamente applicato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in assenza della produzione di un contratto di apertura di credito, il conto corrente non poteva che considerarsi come non affidato ai fini dell'individuazione delle rimesse solutorie.
24. In merito alla domanda di individuare il dies a quo del termine di prescrizione nella data di messa in mora, la osservava che tale eccezione era nuova, in quanto mai formulata in primo grado. CP_1
25. In merito alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, la affermava che tale previsione CP_1 negoziale era pienamente conforme a quanto previsto dalla Delibera CICR del 09.02.2000.
Con riferimento alla cms, la osservava che la commissione era stata espressamente pattuita tra le CP_1 parti, come risultava dal doc. 7.
26. In merito alla dedotta nullità delle clausole che individuavano il tasso di interesse facendo riferimento all'indice Euribor nel contratto di mutuo chirografario, la affermava che non risultava provata la CP_1 conclusione di una effettiva intesa anticoncorrenziale né che l'appellata avesse in concreto concertato per la manipolazione del tasso di riferimento.
27. Con il primo motivo di appello incidentale, la impugnava la Sentenza di primo grado nella CP_1 parte in cui aveva accertato il superamento del tasso soglia ex L. 108/1996.
La Banca deduceva che controparte, in primo grado, si era limitata a un'allegazione generica del superamento del tasso soglia e che la CTU espletata aveva indebitamente sopperito alle mancanze in cui era incorsa controparte.
Nel merito, la deduceva che il Giudice di primo grado era incorso in errore laddove aveva posto CP_1
a raffronto il tasso annuo effettivo (TAE) previsto in contratto con il tasso-soglia (trimestrale) di riferimento. I valori raffrontati erano tra loro eterogenei.
Per operare un valido raffronto il Giudice avrebbe dovuto comparare il tasso contrattuale puro e semplice con il tasso soglia oppure il TAE contrattuale con il tasso soglia rideterminato per effetto della capitalizzazione infrannuale.
L'adeguamento mediante capitalizzazione del tasso soglia avrebbe portato a escludere qualsivoglia superamento del tasso soglia.
Il consulente della aveva provveduto alla capitalizzazione del tasso soglia di riferimento, che per CP_1
l'effetto dal 14,25% diventava pari al 15,03%. Il confronto tra tasso soglia capitalizzato su base pagina 10 di 18 infrannuale (15,03%) e il tasso degli interessi applicati in concreto (14,144%) portava ad evidenziare un margine dello 0,88%.
La capitalizzazione del tasso soglia avrebbe escluso qualsivoglia superamento, in quanto l'eccedenza della CMS (0,61%) sarebbe risultata ampiamente contenuta nel c.d. “margine”, quantificato nella misura dello 0,88%, pari alla differenza tra tasso soglia capitalizzato su base infrannuale (15,03% anziché 14,25%) e tasso di interesse applicato (14,144%).
28. Con il secondo motivo di appello incidentale, la domandava la riforma della Sentenza di CP_1 primo grado nella parte in cui l'aveva condannata alla rifusione delle spese asseritamente non pattuite in relazione al rapporto n. 16.
Tale capo della Sentenza, secondo l'appellante, si poneva in insanabile contrasto con la parte della motivazione che affermava la legittimità degli addebiti registrati sul rapporto n. 16 a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e cms.
29. Con il terzo motivo di appello incidentale, la impugnava la statuizione resa in punto di spese CP_1 del giudizio. La deduceva che le spese del primo grado di giudizio e le spese di CTU dovevano CP_1 essere poste a carico di . Pt_1
30. La così formulava le proprie conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita: IN VIA PRINCIPALE 1) rigettare l'appello ex adverso promosso in quanto inammissibile e infondato per tutti i motivi e le eccezioni indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 757/2019 del Tribunale di Ferrara, pubblicata in data 5.12.2019 ; IN VIA INCIDENTALE
2) in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ferrara n. 757/2019, pubblicata in data 5.12.2019, rigettare tutte le domande formulate da nel giudizio di primo grado in relazione all ' asserita Parte_1 applicazione da parte di di interessi usurari e di oneri non pattuiti, in Controparte_1 quanto infondate per i motivi esposti in narrativa;
3) in ragione della riforma della sentenza gravata in accoglimento dell'appello incidentale, porre le spese legali del giudizio di primo grado e le spese di CTU a carico di o, in subordine, disporne la Parte_1 compensazione quanto meno parziale;
4) condannare a rifondere a in tutto o nella Parte_1 Controparte_5 misura che sarà ritenuta di giustizia, l'importo di € 34.974,58 corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado. IN OGNI CASO
5) con vittoria di spese e competenze.”
31. Una volta trattenuta la causa in decisione, essa veniva rimessa sul ruolo al fine dell'espletamento di ctu, col seguente quesito:
“ritenuto che occorra procedere ad un nuovo ricalcolo dell'eventuale credito restitutorio di parte appellante, tenendo conto dei seguenti parametri:
- Esclusione della CMS pattuita nel contratto di affidamento del 24 maggio 2005, in quanto nulla per indeterminatezza;
- Esclusione delle commissioni ed altri oneri, ove non pattuiti per iscritto in detto contratto;
- Esclusione di interessi e cms, di cui emerga la natura usuraria, in applicazione dei criteri sanciti da cassazione sezioni unite n. 16303/2018;
- Applicazione della prescrizione con riferimento alla data del 27 settembre 2006, quale compimento del periodo decennale di prescrizione, decorrente dalla messa in mora in data 27 settembre 2016, avuto riguardo alla distinzione tra rimesse di natura solutoria e di natura ripristinatoria. (…)”
pagina 11 di 18 32. Espletata la ctu, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione.
33. L'appello principale è solo fondato nei termini che seguono.
34. Il primo motivo di appello è infondato.
Questa Corte condivide le argomentazioni poste dal tribunale a sostegno della statuizione di accertamento di una soluzione di continuità tra i due rapporti di conto corrente succedutisi nel tempo, cioè il conto corrente n. 17550B (estinto in data 12.08.2022) e il conto corrente n. 16 (aperto in data 30.07.2002 ed estinto in data 30.06.2011).
Il tribunale ha addotto in tal senso:
- La coesistenza per un certo periodo di tempo dei due rapporti di conto corrente;
- La diversa regolamentazione delle condizioni contrattuali;
- Il versamento dell'importo attivo presente sul diverso conto corrente, costituente, secondo il
Tribunale, unicamente una modalità di adempimento dell'obbligo gravante sull'istituto di credito, in assenza di diversa modalità richiesta dal cliente.
35. Tali considerazioni vengono fatte proprie dalla Corte che le condivide pienamente.
Irrilevanti, al fine di provare la unicità del rapporto, sono le deduzioni di parte appellante.
a) La successione nei rapporti di c/c intervenuta tra filiali appartenenti alla stessa banca ma ubicate in città diverse (Padova e ) costituisce, semmai, al contrario, indice sintomatico della estinzione Pt_1 del primo rapporto e di apertura di un nuovo rapporto, diverso e distinto dal primo.
b) Non è indicativa la registrazione contabile, alla data del 31.03.2003, di un'operazione di addebito con valuta 01.07.2002, ossia in data anteriore all'apertura del conto corrente n. 16 (la quale era avvenuta in data 30.07.2002).
L'operazione de qua, infatti, non conteneva riferimenti al precedente rapporto, ma era stata registrata a titolo di “COMMISSIONI SU FIDEJUSSIONE NR. 201 -0002205808”.
c) La distanza cronologica di diciassette anni dall'apertura del primo c/c è elemento probatorio in sè non univoco e non indicativo della unicità del rapporto.
d) La sottoscrizione del nuovo contratto di conto corrente n. 16 solamente in data 07.10.2002, a distanza di due mesi dall'operazione di giroconto [in data 12.08.2002 il conto n. 17550B, quello della filiale di Padova, era stato estinto con un accredito di € 17.433,56 per “giroconto estinzione rapporto” e il medesimo importo veniva addebitato in data 14.08.2002 sul conto 16, quello della filiale di
, con descrizione dell'operazione “giroconto da Padova sede per estinzione c.c. 17550B”], non Pt_1
è di per sé indicativa della continuità del rapporto, potendo giustificarsi con il fatto che l'annotazione contabile delle movimentazioni di quel conto corrente è cominciata prima della sottoscrizione del documento contrattuale, come si evince dagli estratti conto in atti, che presentano anche annotazioni diverse da quella de qua, nello stesso trimestre di riferimento.
36. Il rigetto del primo motivo di gravame implica il rigetto anche del secondo motivo di gravame.
pagina 12 di 18 Infatti, l'estinzione del primo rapporto di conto corrente in data 12.08.2002 implica la prescrizione di qualunque pretesa da esso scaturente, tenuto conto che la prescrizione è stata interrotta da parte appellante principale soltanto con messa in mora in data 27 settembre 2016, con effetti dunque dal 27 settembre 2006, quale compimento del periodo decennale di prescrizione.
Deve evidenziarsi la rilevabilità d'ufficio e dunque anche in appello della sussistenza dell'atto interruttivo del corso della prescrizione, fatto che legittima la proposizione del gravame sul punto.
37. Col terzo e quarto motivo viene dedotta la sussistenza di rapporti di affidamento di fatto.
Tale allegazione è infondata.
Deve escludersi la rilevanza del c.d. fido di fatto, diverso da quelli formalmente sottoscritti dalle parti ed evidenziati dal c.t.u..
Questa corte condivide quell'orientamento seguito dalla suprema corte esemplificato da sez. 1,
Ordinanza n. 13063 del 12/05/2023, secondo cui “In tema di conto corrente con apertura di credito,
l'affidamento è assoggettato al requisito formale "pieno" richiesto dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del
1993 (c.d. TUB), sicché va provato mediante la produzione della relativa scrittura, non essendo sufficiente che risulti dal libro fidi o che il suo contenuto possa essere eventualmente ricostruito attraverso la menzione nel report della Centrale Rischi. (Fattispecie in tema di azione revocatoria fallimentare di rimesse bancarie).
Ancora, secondo Sez. 1 - , Ordinanza n. 926 del 13/01/2022, “In tema di contratti bancari, l'apertura di credito deve essere stipulata per iscritto a pena di nullità - a meno che non sia già prevista e disciplinata nel contratto di conto corrente, stipulato per iscritto, come stabilito dalla delibera
C.I.C.R. del 4 marzo 2003, in applicazione dell'art. 117, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993 - non essendo pertanto sufficiente a provarne l'esistenza la circostanza che l'affidamento risulti dal "libro fidi", né che il suo contenuto possa essere ricostruito attraverso l'esame del "regolamento di portafoglio", destinato solo a raccogliere l'insieme delle procedure tecnico operative per la gestione dei titoli”.
Manca il requisito di forma scritta in relazione ad affidamenti diversi da quelli formalizzati nel corso del rapporto.
Nella relazione di ctu viene evidenziata una risultanza della visura della centrale rischi del dicembre
2002, che comproverebbe un'apertura di credito di 25000 euro.
Alla luce dell'orientamento seguito da questa Corte, tale elemento è di per sé solo irrilevante.
Tale valutazione di irrilevanza non muta, anche tenendo conto della pattuizione della sola c.m.s. nel contratto di conto corrente del 7 ottobre 2002, elemento troppo isolato per formulare un giudizio di concludenza nel senso della pattuizione di un'apertura di credito
Tali due elementi di fatto, sono, inidonei a comprovare l'esistenza del fido, quand'anche si tenga conto delle eventuali risultanze degli estratti conto.
pagina 13 di 18 In tale contesto probatorio, infatti, può al più ravvisarsi una inerzia o mera tolleranza inidonee, come tali, ad esprimere una volontà negoziale della banca, anche tenuto conto della mancanza di prova di un accordo sulla durata dell'eventuale affidamento e sull'importo del medesimo.
In tal senso anche Cass. Civ., Sez. VI, 4 aprile 2022, n. 10776: “questa Corte ha già recentemente affermato che l'inerzia della banca di fronte ai ripetuti sconfinamenti non può essere intesa come implicita autorizzazione all'innalzamento del limite dell'apertura di credito, costituendo piuttosto un atteggiamento di mera tolleranza, in attesa del corretto adempimento da parte del correntista dell'obbligo di rientrare dall'esposizione non autorizzata (vedi Cass. n. 29317/2020)”.
38. Sempre nell'ambito del terzo motivo di gravame, parte appellante ha dedotto la violazione da parte della banca dell'obbligo di conservazione della documentazione contrattuale.
Il motivo è infondato.
Secondo la Corte di cassazione, l'obbligo di conservazione copre soltanto il decennio antecedente rispetto alla data della messa in mora relativa all'obbligo medesimo.
Nel caso di specie, la messa in mora è avvenuta in data 23 settembre 2016 e a quella data il rapporto di apertura di credito era già consacrato documentalmente (24 maggio 2005), controvertendosi soltanto in ordine a rapporti di affidamento di fatto già esistenti alla data del 24 maggio 2005.
Non vi è alcun obbligo della banca di conservazione di documenti negoziali antecedenti alla data del
23 settembre 2006.
In tal senso si veda sez. 1 - , Ordinanza n. 35039 del 29/11/2022, “In tema di rapporti bancari, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede "in executivis". Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. cit. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti.
39. Infondato è il quinto motivo incentrato sulla nullità del tasso del mutuo chirografario del 5.4.2006, correlato al tasso euribor, “frutto di una intesa nulla perché in contrasto con le norme ed i principi posti dall'ordinamento europeo e nazionale a tutela della concorrenza”.
Secondo la corte di cassazione (si veda sez. 3 - , Sentenza n. 12007 del 03/05/2024, da cui è tratta la massima che precede), “ I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di
pagina 14 di 18 almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del
TFUE”.
La Suprema Corte, dunque, esclude la nullità delle clausole riferite all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 297 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE, nell'ipotesi in cui difetti la prova “della conoscenza di queste ultime” (cioè di eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice) “da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche”.
Nel caso di specie, non è stato dedotto in modo adeguato e compiuto e comunque non sono stati provati né il requisito di conoscenza da parte di almeno uno dei contraenti né l'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche.
Al riguardo, deve evidenziarsi che la banca stipulante era la banca (certamente parte CP_2 estranea ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza) e non già rilevando, CP_3 dunque, lo stato soggettivo della banca stipulante e non di quella che sarebbe poi subentrata nei rapporti bancari con parte appellante.
40. Il sesto motivo di gravame è fondato, quanto alla allegazione di indeterminatezza della c.m.s pattuita nel contratto di apertura di credito del 24 maggio 2005 (avvenuta mediante la sola indicazione del tasso percentuale).
Secondo sez. 1 - , Ordinanza n. 19825 del 20/06/2022, “In tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata.
41. Non è invece fondato il motivo, quanto alla allegazione di illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
Secondo Sez. 1 - , Ordinanza n. 11014 del 24/04/2024, “In tema di conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto lecitamente pattuita la capitalizzazione trimestrale, pur in presenza di un'asimmetrica pattuizione dei tassi di interesse, pari al 6,25% per i saldi debitori ed allo 0,01% per quelli creditori).
pagina 15 di 18 Il caso risolto dalla pronuncia appena citata è speculare a quello di specie.
Deve, quindi, escludersi che difetti, nella specie, il requisito della reciprocità, quale conseguenza della simmetria delle percentuali dei tassi e dalla entità minima del tasso creditore.
42. Il settimo motivo di appello è fondato.
Secondo sez. U - , Sentenza n. 15895 del 13/06/2019, “In tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della
"domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.
Rileva dunque la messa in mora già citata, inviata in data 23 settembre 2016 d a parte appellante alla banca.
43. Infondatezza dell'appello incidentale.
44. Gli esiti della CTU hanno dimostrato l'infondatezza dei motivi di gravame incidentale.
45. Dalla relazione di ctu emerge quanto segue, in sede di risposta al quesito posto dalla Corte:
““Esclusione della CMS pattuita nel contratto di affidamento del 24 maggio 2005, in quanto nulla per indeterminatezza”
L'importo complessivamente addebitato dall'Istituto di credito convenuto a titolo di CMS successivamente all'apertura di credito per scoperto di c/c di cui al contratto del 24 maggio 2005 è pari ad € 20.493,66, di cui € 19,20 a titolo di “Corrispettivo su accordato”, come evidenziato nella tabella di cui all'ALLEGATO 2. In osservanza al quesito, tale importo va a far parte del credito restitutorio di parte appellante.
“Esclusione delle commissioni ed altri oneri, ove non pattuiti per iscritto in detto contratto”
Sul rapporto in esame (contratto di affidamento del 24 maggio 2005) sono stati altresì addebitati i seguenti oneri, per i quali non c'è pattuizione:
− Competenze SBF € 836,25
− Interessi SBF € 47.335,17
− Commissioni su fidejussione € 1.561,57 Con
− Commissioni € 63,00
− Spese istruttoria fido € 2.352,00
− Commissioni ritiro effetti € 26,04
− Competenze di sconto € 10.195,28 L'importo complessivo di tali addebiti è pari ad € 62.369,31, così come analiticamente indicato nella tabella di cui all'ALLEGATO 3; anche tale somma costituisce credito restitutorio di parte appellante.
“Esclusione di interessi e CMS di cui emerga la natura usuraria, in applicazione dei criteri sanciti da Cassazione Sezioni Unite n. 16303/2018”
In osservanza a quanto indicato nel quesito si è provveduto ad effettuare la separata comparazione fra il tasso effettivo globale d'interesse praticato e della CMS applicata rispettivamente con il tasso soglia e con la CMS soglia, individuati ai sensi di legge, compensando poi l'eventuale eccedenza della CMS applicata con il “margine” degli interessi eventualmente residuo. Il Tasso effettivo globale è stato quindi determinato in base alla seguente formula indicata dalla Banca d'Italia nelle Istruzioni del 2006 e quindi: TEG = (INTERESSI + ECCEDENZA C.M.S.) x 36.500 NUMERI DEBITORI + ONERI x 100 ACCORDATO Mentre non è stata ravvisata usura originaria in relazione alle pattuizioni del contratto del 07/10/2002 relativo al conto corrente di corrispondenza n. 16, è stata invece rilevata la pattuizione di interessi e condizioni oltre il tasso soglia d'usura per il contratto di apertura di credito per scoperto di conto corrente del 24/05/2005. Si espongono di seguito i dati relativi al conteggio effettuato: (…) Ad esito della verifica effettuata sono pertanto da considerare NON DOVUTI tutti gli interessi e le CMS addebitati dalla banca convenuta a partire dall'apertura del contratto del 24/05/2005. Come già sopra pagina 16 di 18 indicato, l'importo delle CMS addebitate è stato di € 20.493,66 mentre l'importo degli interessi addebitati è stato pari ad € 14.251,79 e così per complessivi € 34.745,45; la sua composizione è analiticamente determinata nella Tabella di cui all'ALLEGATO 2. (…)
“Applicazione della prescrizione con riferimento alla data del 27 settembre 2006, quale compimento del periodo decennale di prescrizione, decorrente dalla messa in mora in data 27 settembre 2016, avuto riguardo alla distinzione tra rimesse di natura solutoria e di natura ripristinatoria”
Il primo passaggio svolto ai fini dell'individuazione delle rimesse, in osservanza alle previsioni delle più recenti orientamenti della Corte di Cassazione (Ordinanza Cassazione Civile n. 3858/2021), è stato quello di depurare il saldo del conto corrente in esame dalle poste indebitamente addebitate, come sopra individuate.
6 Decreto M.E.F. del 17 Marzo 2005 - G.U. Serie Generale n. 74 del 31-03-2005
7 “Spesa int. deb/penale non aff.: € 20,47”; “Spese di istruttoria pratica di fido: € 680,00” (cfr. estratto conto trimestrale al 31/12/2004). Una volta effettuata l'espunzione, si è provveduto al ricalcolo del saldo (nella considerazione dell'usura originaria/pattizia riscontrata) reinserendo gli importi non ripetibili ed utilizzando, conformemente alle considerazioni esposte nella Relazione CTU depositata nell'ambito del primo grado di giudizio, ed alla quale si rinvia per ogni necessario chiarimento, il metodo del saldo disponibile. Questo nella considerazione che le pattuizioni contrattuali non contengono alcuna previsione circa le valute da applicarsi. In questo modo si è giunti alla rideterminazione del saldo reale del conto (c.d. “saldo rettificato”), che costituisce il punto di partenza per procedere con la valutazione di ogni singola rimessa al fine di individuarne il carattere ripristinatorio o solutorio. (…)
Il CREDITO RESTITUTORIO ricalcolato risulta così costituito:
ONERI ELIMINATI IN QUANTO NON PATTUITI O ADDEBITATI IN MISURA DIFFERENTE DAL PATTUITO:
• CMS complessivamente addebitata, nulla per indeterminatezza € 20.493,66
• Commissioni ed altri oneri non dovuti in quanto non pattuiti € 62.369,31
• Interessi ed altri oneri di cui emerge natura usuraria € 14.251,79
TOTALE € 97.114,76
A seguito del ricalcolo del saldo effettuato in base ai criteri sopra esposti, tenuto conto delle rimesse solutorie, risulta ripetibile il complessivo importo di € 90.024,42, come evidenziato nella seguente tabella riepilogativa
(cfr pag. 19 ALLEGATO 6A):
Situazione al 30/06/2011 Euro
Saldo ricalcolato 90.413,28
Spese da e/c finale -24,39
Saldo finale e/c ricalcolato 90.388,89
Saldo Banca da e/c finale 364,47
Importo da ripetere 90.024,42
46. Il ctu ha evidenziato la sussistenza di tassi di natura usuraria, pattuiti nell'esercizio dello ius variandi.
Tale questione non può essere oggetto di rituale delibazione nella presente sede.
Infatti, il Tribunale ha così statuito in tema di usura: “L'ausiliario del Giudice ha altresì accertato
l'illegittimità del pagamento di € 38.392,94 a seguito del superamento originario del tasso soglia della pattuizione di interessi usurari indicati nel solo contratto di apertura di credito (doc. 8 del fascicolo di parte convenuta;
mentre è stato escluso il superamento del tasso soglia in relazione al rapporto di conto corrente)”.
Con tale statuizione si esclude implicitamente l'usura derivante dall'esercizio dello ius variandi.
Tale statuizione avrebbe dovuto essere impugnata in sede di gravame principale da . Parte_1
pagina 17 di 18 In mancanza di ciò, la questione non può essere più esaminata.
47. Gli esiti della CTU evidenziano l'infondatezza dei motivi di gravame incidentale.
48. Sussistono, infatti, pattuizioni usurarie e applicazioni di commissioni e spese non pattuite.
49. L'importo oggetto di ripetizione viene rideterminato nella presente sede in euro 90.024,42, oltre interessi moratori ex art. 1284, 4° co., c.c., dalla data della domanda giudiziale (2.11.2017) al saldo.
Parte appellata deve dunque essere condannata al pagamento suddetto.
50. Spese.
L'esito dell'appello giustifica la condanna di parte appellata al rimborso delle spese del grado liquidate come da dispositivo, in relazione all'importo liquidato in sentenza.
Ciò implica che anche le spese di primo grado debbano essere riliquidate e rapportate a tale importo.
Spese per compensi di ctu di entrambi i gradi a carico di parte appellata.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono, per la appellante incidentale, i presupposti per il raddoppio del CP_1 versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
– in accoglimento dell'appello principale e in riforma della sentenza appellata;
I –condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della somma di euro 90.024,42, così rideterminata la somma liquidata dal Parte_1
Tribunale, oltre interessi moratori ex art. 1284, 4° co., c.c., dalla data della domanda giudiziale
(2.11.2017) al saldo;
II – condanna alla refusione in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € Parte_1
14.000,00 per compenso, oltre C.U., oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge e, quanto al grado di appello, in € 12.500,00 per compenso, oltre C.U., oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge;
III - pone definitivamente a carico di le spese delle Controparte_1
CC.TT.UU. espletate nei due gradi di giudizio;
IV - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono, per la appellante incidentale, i presupposti per il raddoppio del CP_1 versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 15 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
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