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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/11/2025, n. 11588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11588 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Quarta Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott.sa Antonella CASOLI all'udienza del 13/11/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 8938 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2025, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. NADIA CANDELORO, giusta Parte_1
delega in calce al ricorso
RICORRENTE
E rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Teti per procura generale alle liti CP_1
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione ad atp.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso ex art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., depositato il 10/03/2025, Parte_1
, premesso di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo del
[...]
requisito sanitario necessario al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché della condizione ex art. 3 comma 3 legge n. 104/1992 e di aver depositato in data
04/03/2025 dichiarazione di contestazione alla CTU espletata nel corso del detto procedimento con la quale non era stata riconosciuta bisognosa di assistenza continua, ha convenuto in giudizio l' , affinché sia dichiarato il requisito sanitario per il CP_1
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con vittoria di spese.
L' , costituitosi, sollevate eccezioni preliminari, ha contestato nel merito la CP_1
fondatezza della domanda chiedendone il rigetto. 1 Espletata CTU medico-legale, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è parzialmente fondata e, pertanto, merita accoglimento per quanto di ragione.
2. Preliminarmente l'opposizione è ammissibile, risultando in atti che il deposito della contestazione alla CTU è avvenuto in data 04/03/2025, e, pertanto, entro il termine di dieci giorni assegnato dal giudice e decorrente dal 03/03/2025. Tempestivo appare d'altronde anche il deposito del ricorso avvenuto in data 10/03/2025 e, pertanto, entro l'ulteriore termine di 30 gg. decorrente dalla formulazione delle contestazioni.
3. Nel merito, il Ctu medico-legale, dott. a seguito di visita e di compiuta Persona_1
disamina degli atti, con argomentazioni sufficientemente ampie, analitiche e prive di contraddizioni, ha rilevato che il ricorrente è affetto dalle patologie tutte nella relazione medesima indicate e descritte, ponendo la seguente diagnosi: “Cardiopatia ipertensiva.
Encefalopatia vascolare cronica con iniziale decadimento cognitivo. Spondilodiscoartrosi con stenosi del canale vertebrale e deficit della dorsiflessione del piede sinistro per deficit dello SPE, in trombosi venosa profonda destra, a severo impegno funzionale. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale. BPCO. Ipertrofia prostatica in esiti di TURP. Incontinenza urinaria”.
Il CTU ha quindi accertato che “A causa del suddetto complesso di infermità il soggetto
è apparso in precarie condizioni. Rispetto a marzo 2025 è subentrato un quadro di
Parkinsonismo che, sebbene ancora inquadrato in un grado 2.5 della scala di Hoen e Yahr aggrava grandemente la condizione menomativa preesistente, a causa dei tremori diffusi che incidono sulla capacità statica e dinamica del soggetto, rendendo di fatto impossibile
l'autonomia nell'esecuzione degli atti della vita, oltre a non trascurare il deficit cognitivo che ne rende in parte non comprensibile il significato e la portata.”.
Ad avviso del CTU, quindi, le patologie che affliggono il ricorrente comportano la necessità di assistenza continua a decorrere dal mese di maggio 2025, epoca nella quale al 2 periziato è stato diagnosticato un quadro di Parkinsonismo che ha aggravato le condizioni di salute.
Le risultanze della CTU medica appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, neppure evidenziati dalle parti.
4. Pertanto, deve certamente dichiararsi, ad ogni effetto di legge, che il ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di maggio 2025 nonché nella condizione ex art. 3 comma 3 legge n.
104/1992 a decorrere dalla domanda amministrativa, come già accertato in fase sommaria.
5. Le spese di lite della fase di opposizione, tenuto conto dell'accoglimento della domanda con decorrenza successiva al deposito dell'opposizione, ben possono essere integralmente compensate.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, debbono essere poste interamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, con ricorso in opposizione depositato il 10/03/2025, disattesa ogni contraria
[...]
istanza ed eccezione, così provvede:
1. - dichiara che il ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal maggio 2025 nonché nella condizione ex art. 3 comma 3 legge n. 104/1992 a decorrere dalla domanda amministrativa, già accertata in fase sommaria;
2. – dichiara interamente compensate le spese di lite della fase di opposizione;
4. - pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, interamente a carico dell' . CP_1
Roma, 13/11/2025
Il Giudice
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