Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 03/06/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott. ssa Oriana Calvo Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. R.G. 398 2024 avente ad oggetto: modifica condizioni affidamento
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...], , Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. D'AGOSTINO DANIELA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTE
CONTRO
nato in [...] il [...] CF Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MARGHERITA DI PASQUALE che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 14.4.2025 sulle conclusioni precisate come in epigrafe la causa veniva posta in decisione.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
modifica delle condizioni relative alla regolamentazione della potestà genitoriale del figlio minore nato in data [...] dalla sua relazione more uxorio con Persona_1 CP_1
interrottasi già nel 2020 , stabilite con provvedimento di questo RI emesso in data
[...]
22/03/2022, che aveva disposto l'affido del minore al Servizio Sociale di Monte Persona_1
San Savino, ove la ricorrente già a far data dalla separazione dal padre aveva trasferito la sua residenza
, mantenendolo collocato presso la madre, regolamentando il diritto di visita del padre e dando mandato al detto servizio sociale di proseguire il monitoraggio sulle condizioni di vita del minore nonché sulla qualità della relazione con il padre, per la durata di anni 2 dalla pubblicazione del provvedimento, segnalando eventuali situazioni pregiudizievoli alle Autorità competenti, ponendo infine a carico dello l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore CP_1 Per_1
versando direttamente alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro Parte_1
100,00.
La ricorrente chiedeva, in particolare, che a modifica di detto provvedimento venisse disposto l'affidamento esclusivo del minore ad essa ricorrente, disciplinato il diritto di visita del padre con modalità tali da non creare pregiudizio al minore ed aumentato il contributo del mantenimento a suo carico.
A sostegno di tale domanda la ricorrente esponeva che aveva stabilito in modo definitivo la sua residenza in Monte San Savino, ove il minore frequentava la scuola regolarmente e che lo stesso era stato seguito con molta attenzione da essa ricorrente con il monitoraggio continuo dei servizi sociali affidatari temporaneamente del bambino che, già in data 07/04/2023, avevano depositato una relazione di aggiornamento sulla situazione del piccolo in cui avevano attestato la reale Per_1
situazione familiare del minore , alla quale aveva fatto seguito la relazione conclusiva redatta nel
2024 dalla quale risultava la piena idoneità della ricorrente ad occuparsi del minore che appariva sereno e perfettamente integrato nel contesto socio familiare;
che ,per contro, il padre non vedeva il bambino sin dal gennaio del 2022, mese in cui si era recato a vedere suo figlio, sol perchè era “di passaggio” al rientro da un viaggio di piacere in Germania e che i rapporti padre-figlio erano da sempre limitati a sporadiche video-chiamate, in cui il bambino riceveva promesse che non venivano poi mantenute dal padre con il conseguente insorgere nel piccolo di sentimenti di rabbia, di frustrazione, di abbandono e delusione . Per_1
Rilevava al riguardo che il resistente non aveva neanche mantenuto stabili e adeguati rapporti con il sevizio sociale, attuale affidatario del figlio, venendo meno a tutti gli impegni presi;
e ciò ad ulteriore conferma dello scarso interesse del padre nei confronti del piccolo non partecipando agli Per_1 incontri organizzati , adducendo scuse poco credibili e interrompendo infine ogni rapporto con i detti servizi.
Rilevando che nel caso di specie l'affidamento esclusivo del minore appariva la soluzione meglio rispondente all'interesse dello stesso, chiedeva all'adito RI di adottare la relativa statuizione con i conseguenti provvedimenti sulla disciplina del diritto di visita meglio rispondenti alle esigenze del figlio.
Chiedeva altresì disporsi un aumento del contributo per il mantenimento del figlio, posto che l'esiguità della somma stabilita con il primo decreto era stata giustificata dalla circostanza che il padre avrebbe dovuto affrontare costi per esercitare il suo diritto di visita, che in realtà il padre non aveva mai esercitato.
Costituitosi in giudizio contestava il ricorso di cui chiedeva il rigetto, eccependo Controparte_1
in primo luogo la non rispondenza al vero della ricostruzione dei fatti che avevano generato l'interruzione della convivenza tra le parti , all'uopo deducendo le precarie condizioni psicologiche della resistente e la forte ingerenza che nelle sue scelte aveva avuto il proprio nucleo familiare di origine e in particolare il padre, che aveva infine indotto la figlia a trasferire la residenza propria e del minore in Toscana senza che lo stesso avesse mai prestato il suo consenso .
Rilevava in particolare che proprio le condizioni psicologiche dalla avevano indotto il Pt_1 tribunale a mantenere l'affidamento dello stesso ai Servizi sociali, lamentando, tuttavia che gli stessi nelle loro conclusioni avevano acriticamente recepito le narrazioni della ricorrente in ordine ad un preteso disinteresse del padre, rilevando , al contrario, che si era sempre interessato al figlio cercando di incontrarlo ogni qual volta le sue condizioni economiche glielo consentissero e effettuando giornalmente le video chiamate previste nel provvedimento che, tuttavia, venivano ostacolate dalla famiglia della . Pt_1
Tanto premesso chiedeva che venisse disposto l'affidamento condiviso del minore con collocamento paritario presso entrambi i genitori.
Disattesa la richiesta di emissione di provvedimenti urgenti ed indifferibili e rigettate le richieste istruttorie la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione ai sensi dell'art 473 bis 28 c.p.c. e rimessa al Collegio previo parere del PM che veniva reso in senso favorevole all'accoglimento del ricorso in data 28.4.2025.
Osserva il RI come occorra nella specie prendere le mosse dagli atti del procedimento n.
215/2020 introdotto, presso questo RI, dalla odierna ricorrente per ottenere la regolamentazione della potestà genitoriale sul figlio minore della coppia, dal quale risulta accertata per un verso l'esistenza di una forte conflittualità tra le parti e per altro verso la dedotta situazione di fragilità anche psicologica della ricorrente al momento dell'adozione del provvedimento cha ha indotto, a quella data , il RI a non procedere ad un affidamento condiviso del minore . Con il provvedimento conclusivo del detto procedimento, infatti, il RI , preso atto del collocamento in fatto del minore presso la madre ha disposto l'affidamento ai servizi sociali del comune di residenza della stessa , con lo specifico incarico di effettuare un monitoraggio “sulle condizioni di vita del minore nonché sulla qualità della relazione con il padre, per la durata di anni 2 dalla pubblicazione del presente provvedimento, segnalando eventuali situazioni pregiudizievoli alle
Autorità competenti”
E' a dire , al riguardo, che il procedimento finalizzato alla regolamentazione della potestà genitoriale sul piccolo , è durato circa due anni nel corso del quale il RI ha seguito Persona_1 costantemente l'evoluzione del rapporto tra i genitori ed i figlio e tra i genitori tra di loro giungendo ad una prognosi positiva sia in ordine alle capacità genitoriali della madre che in ordine alla ripresa dei rapporti tra il padre ed il figlio, ragione per la quale ha mantenuto il collocamento del minore presso la madre ritenendo tale soluzione quella più consona all'interesse del minore , e regolamentato il diritto di visita del padre in maniera più ampia rispetto a quanto disciplinato con l'emissione dei provvedimenti urgenti.
Tanto premesso ritiene il Collegio irrilevanti ai fini della decisione le contrapposte ricostruzioni delle parti in ordine alle cause della crisi familiare , al fondamento delle reciproche querele proposte dalle pari in ordine ad ipotesi di reato reciprocamente attribuitesi (in parte definite e in parte ancora pendenti) apparendo in questa sede necessario solo accertare quale sia attualmente il regime di affidamento del minore meglio rispondente all'interesse dello stesso , tenendo conto dei fatti nuovi rappresentati dalla ricorrente e segnatamente , secondo quanto dalla stessa rilevato in ricorso il positivo vaglio dei servizi sociali uopo incaricati di effettuare un monitoraggio sulle sua capacità di accudimento e, per contro il disinteresse mostrato dal padre nei confronti del figlio minore concretizzatosi in alcuni specifici elementi di cui si dirà.
E' all'uopo in via preliminare da rilevare che il resistente, nell'opporsi all'accoglimento del ricorso nella parte in cui la ricorrente ha chiesto procedersi all'affidamento esclusivo ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso del minore con collocamento paritario dello stesso presso entrambi i genitori, domanda , quest'ultima che, opportunamente, è stata poi rinunciata .
Orbene, prendendo come detto le mosse dal provvedimento emesso da questo RI in data
25.2.2022 va rilevato che con lo stesso è stato così disposto :
CONFERMA l'affido del minore al Servizio Sociale di Monte San Savino, Persona_1
mantenendolo collocato presso la madre;
2. DISPONE che le visite tra il padre e il figlio avvengano nelle modalità specificate in parte motiva;
3. DA' MANDATO al Servizio Sociale di Monte San Savino di proseguire il monitoraggio sulle condizioni di vita del minore nonché sulla qualità della relazione con il padre, per la durata di anni
2 dalla pubblicazione del presente provvedimento, segnalando eventuali situazioni pregiudizievoli alle Autorità competenti;
4. PONE A CARICO del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1
minore versando direttamente alla madre , entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1 Parte_1
la somma di euro 100,00;
Risulta pacifico dagli atti di causa che nell'arco di tempo decorso dall'emissione del provvedimento il minore ha vissuto stabilmente in Monte Savino con la madre inizialmente presso l'abitazione die genitori della stessa e successivamente in altra abitazione presa in locazione dalla;
Pt_1
ha frequentato abitualmente la scuola ed è stato seguito in modo continuativo dai servizi sociali che hanno depositato agli atti del procedimento conclusosi con il provvedimento sopra ricordato due relazioni dalle quali si evince la rispondenza all'interesse del minore del collocamento presso la madre ritenuto genitore pienamente idoneo.
Con la relazione conclusiva i Servizi sociali, hanno compiutamente descritto le condizioni di vita del minore e della madre , dando atto che il bambino appare sereno, ben inserito nel contesto scolastico e che la madre “si è dedicata con impegno alla crescita ed all' educazione del figlio, con il supporto dei propri genitori e seguendo in modo collaborativo le indicazioni del Servizio Sociale, che è sempre stato per lei un punto di riferimento positivo.”, rilevando, per contro che “il sig.
non è più venuto a trovare il figlio e l'unico incontro da quando e la madre CP_1 Per_1
si sono trasferiti a Monte San Savino è stato nei giorni 20/21/22 dicembre 2021 e 10/12 Pt_1
gennaio 2022. Dal monitoraggio è emerso che i rapporti tra padre e figlio sono mantenuti solamente tramite videochiamate con frequenze sempre meno regolari e non sempre è disponibile a Per_1
restare al telefono. Anche con il Servizio Sociale affidatario, il sig. non ha mantenuto CP_1
contatti e non ha seguito le indicazioni consigliate, come indicato nella relazione di aggiornamento inviata il 07/04/2023; gli unici momenti in cui ha contattato il servizio è stato per lamentarsi che la propria madre non poteva partecipare alle videochiamate, senza preoccuparsi di capire che il figlio necessitava di un momento esclusivo con lui. L'operatrice scrivente in questi due anni ha fatto incontri periodici con la madre i nonni e la zia . è sempre stato Per_1 Pt_1 Per_2 Per_1 disponibile ed aperto con la scrivente ed appare un bambino molto sveglio ed acuto. Nell'ultimo incontro del 05/03/2024 riferisce alla scrivente di non voler stare al telefono con il padre Per_1 dicendo “non sono contento di sentirlo perché tanto mi racconta sempre delle bugie dice che mi compra una cosa e non lo fa, dice che viene e non lo fa, dice che mi porta in campagna a guidare il trattore e non lo fa… è nato così… ma io mi sento offeso, prima dice che mi compra la playstation e poi dice che non la compra più perché non c'è internet, mi prende pure in giro.” Concludono infine i Servizi sociali in teli termini: Alla luce del monitoraggio effettuato in questi due anni si chiede a questo RI di revocare l'affidamento al Servizio Sociale in quanto strumento temporaneo e non adeguato a questa situazione poiché al momento non sono emersi elementi di pregiudizio per il minore che appare un bambino sereno ed accudito in modo adeguato dalla madre con il supporto dei nonni materni.
In considerazione di quanto sopra ritiene il RI che non sussistano più le condizioni per mantenere l'affidamento del minore ai Servizi sociali, apparendo pienamente superate le criticità riscontrate da questo RI nel corso del precedente procedimento tra le odierne parti.
Occorre pertanto stabilire quale sia , attualmente, il regime di affidamento meglio rispondente all'interesse del minore. Al riguardo la ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo del minore adducendo che il padre nel corso di questi anni avrebbe manifestato un sostanziale disinteresse sia morale che materiale nei confronti del minore .
Va sul punto osservato che risulta incontestata agli atti di causa la circostanza che lo stesso non vede il figlio minore dal 2022 e che lo stesso non ha più avuto alcun contatto con i servizi sociali, incaricati di dare adeguato sostegno anche al padre .
Né lo che pur ha addotto genericamente delle difficoltà nella gestione del rapporto con CP_1
il figlio riconducibili alla volontà della ricorrente e della sua famiglia di origine ha specificato , e quindi chiesto di provare, fatti ed episodi specifici a causa dei quali, nell'arco del periodo intercorrente tra l'emissione del provvedimento ed il deposito del nuovo ricorso gli sarebbe stato di fatto impedito l'esercizio del diritto di visita come regolamentato .
Sul punto va rilevato che l'unica richiesta istruttoria tempestivamente formulata dal resistente è consistita nella richiesta di sottoporre il minore ad accertamenti di tipo neuropsichiatrico , non risultando alcuna formulazione di prova testimoniale (come dedotto in sede di precisazione delle conclusioni), mentre per quanto attiene lo scambio di mail tra difensori effettuata nel gennaio del
2025 lo stesso appare poco rilevante ai dini della decisione essendo intervenute le reciproche istanze nel pieno svolgimento di un procedimento di revisione delle condizioni dell'affidamento.
Altrettanto incontestata è la circostanza che il ricorrente abbia nascosto al bambino la nascita di un fratellino di cui lo stesso sarebbe venuto a conoscenza solo recentemente a seguito di un breve incontro con il padre che avrebbe condotto con sé il piccolo, fatto questo certamente sintomatico per un verso di una carenza di attenzione del resistente verso le esigenze del piccolo Persona_1
non avendo lo stesso in alcun modo considerato le possibili reazioni dello stesso ed al contempo dell'intenzione dello di mantenere il figlio del tutto estraneo alla sua attuale condizione CP_1
familiare. Tali elementi, uniti al fatto , anch'esso non contestato , che lo non versa con regolarità il CP_1 pur esiguo contributo per il mantenimento del minore (€ 100.00 mensili) inducono questo Collegio
a ritenere che la soluzione in tema di affidamento meglio rispondente, nella fattispecie in esame, all'interesse del minore, sia l'affidamento esclusivo alla madre, ritenendosi che nell'attuale situazione l'affidamento condiviso si rivela contrario all'interesse del minore giacché impedirebbe alla madre l'assunzione tempestiva delle decisioni più importanti per la sua educazione, istruzione, salute e cura.
Tale scelta si impone, infatti quando uno dei genitori risulti manifestamente carente o inidoneo dal punto di vista educativo o comunque versi in una condizione tale da rendere, appunto, quell'affidamento in concreto pregiudizievole (cfr. Cass. civ., Sez. I, 18/06/2008, n.16593; Cass. 2 dicembre 2010, n. 24526; Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593); ciò perché, in tali casi, è logicamente prevedibile che il genitore che non abbia instaurato rapporti significativi con la prole, al punto da non conoscerne le effettive esigenze, si inserirebbe in maniera incongrua, e quindi potenzialmente dannosa, nei processi decisionali che l'esercizio della responsabilità parentale comporta.
Come insegna la S.C., l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. civ. 7 dicembre 2010, n.
24841).
. Ciò detto, mentre l'attrice appare senza dubbio il genitore più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità della minorenne, che finora ha accudito sostanzialmente da sola, non altrettanto può dirsi per il padre dato che le modalità con cui quest'ultimo ha svolto il proprio ruolo dopo la separazione rivelano carenze genitoriali evidenti (v. Cass. Civ., Sez. I, 27/06/2006, n. 14840 e Cass. Civ., Sez. VI,
23/9/2015, n. 18817), rappresentate non solo dall'esercizio discontinuo del diritto di visita ma anche dall' inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore del figlio minore (cfr. Cass. 17/12/2009 n. 26587 e, più di recente, Cass. civ. Sez. I, Sent. 17-01-2017 n. 977).
In definitiva, il permanente disinteresse anche economico del convenuto e la sua prolungata assenza nella gestione del figlio nonché la difficoltà di instaurare con lui una valida relazione, in particolare sul piano affettivo, sono tutti fattori che gli impediscono la possibilità di elaborare insieme alla sua ex moglie un progetto educativo comune.
Il ricorso , sul punto, va pertanto accolto, dovendosi confermare , in mancanza di diversi accordi che possano intercorrere tra le parti, il diritto di visita come regolamentato in seno al già ricordato provvedimento emesso da questo RI
Va anche accolto il capo di domanda relativo all'aumento del contributo per il mantenimento, atteso che l'entità del contributo fissato nell'anno 2022 in soli € 100.00 mensili sia oggi, sia in ragione del tempo decorso che delle accresciute esigenze del minore, del tutto insufficiente garantire il rispetto del principio generale per cui entrambi i genitori devono contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito o , in generale, alla propria capacità reddituale.
In mancanza di elementi istruttori idonei alla corretta quantificazione del reddito delle parti, tale contributo va fissato in € 200.00 mensili a decorrere dalla domanda .
In considerazione della natura del procedimento , ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il RI di Caltagirone definitivamente pronunciando nella controversia n. 398/24 a modifica il provvedimento reso da questo RI in data 22.3.2022 e dispone l'affidamento esclusivo del minore alla madre , confermando il provvedimento Persona_1 Parte_1
quanto al regime del diritto di visita, salvi diversi accordi tra le parti;
pone a carico dello l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante CP_1 versamento della somma mensile di € 200.00 ( a far data dalla domanda ) e di contribuire alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore nella misura del 50%; compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 29/05/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo