Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 980
TAR
Sentenza 13 settembre 2022
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CS
Rigetto
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omesso esame del motivo sub 1 di ricorso (Errore in procedendo – Sviamento – Eccesso di potere per presupposto erroneo) – Deficit motivazionale – Violazione del principio di proporzionalità e del canone di interpretazione conforme

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il TAR non abbia omesso la valutazione del motivo, avendolo confutato. Nel merito, ha confermato che l'art. 167, comma 4, del d.lgs. 42/2004 vieta la sanatoria in presenza di nuovi volumi o superfici utili. Ha inoltre precisato che le censure al parere della Soprintendenza sono inammissibili nella parte in cui impingono il merito delle valutazioni discrezionali dell'autorità competente. Ha altresì chiarito che la valutazione di impatto ambientale e il nulla osta dell'Ente Parco non sono pertinenti alla valutazione di compatibilità paesaggistica, che ha presupposti e finalità differenti. Infine, ha escluso la violazione del principio di proporzionalità e del diritto comunitario.

  • Rigettato
    Errata valutazione del motivo sub 2 del ricorso (Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione – Violazione di legge sotto il profilo della mancata e/o falsa applicazione dell’art. 167, comma 4, D. Lgs. 22.1.2004 n. 42, erroneamente interpretato. – Contraddittorietà) – Deficit motivazionale – Erroneità della decisione

    Il Consiglio di Stato ha confermato la corretta applicazione dell'art. 167, comma 4, del d.lgs. 42/2004 da parte del TAR, ribadendo che l'aumento di superficie utile e volume è ostativo alla sanatoria, indipendentemente dal fatto che l'opera sia pubblica o finanziata con fondi pubblici.

  • Rigettato
    Error in iudicando – Errata applicazione dell’art. 17 bis L. 241/1990

    Il Consiglio di Stato ha respinto la censura, affermando che non vi era alcun parere positivo della Soprintendenza formatosi dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 167, comma 5, del d.lgs. 42/2004. Ha inoltre chiarito che il decorso del termine non fa venir meno il potere della Soprintendenza di emettere un parere, seppur non più obbligatorio. Ha altresì escluso la rilevanza della circostanza che si trattasse di opera pubblica e che l'affidamento del Comune non potesse essere legittimo in presenza di opere non coerenti con la disciplina urbanistica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 980
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 980
    Data del deposito : 6 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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