Sentenza 13 settembre 2022
Rigetto
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00980/2026REG.PROV.COLL.
N. 02058/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2058 del 2023, proposto da Comune di San Martino d’Agri, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Adelina Cervino e Anna Lucia Cipriano, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
il Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
la Regione Basilicata, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata n. 601 del 13 settembre 2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della cultura;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025, il consigliere ES FR e udito, per l’appellante, l’avvocato Enrico Campagnano per delega dell’avvocato Adelina Cervino;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
a) dalla determinazione dirigenziale della Regione Basilicata, dipartimento ambiente ed energia, n. 23AD.2021/D.00213 del 4 marzo 2021, recante il diniego di compatibilità paesaggistica in sanatoria in relazione all’istanza del Comune di San Martino d’Agri prot. 5096 del 6 dicembre 2019;
b) dal provvedimento della Soprintendenza belle arti e paesaggio della Basilicata prot. CL 34.28.07/1.10.3/2019 del 7 ottobre 2020, recante il preavviso di diniego del rilascio della compatibilità paesaggistica delle opere di cui alla richiesta di sanatoria del 6 dicembre 2019.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) con nota n. 155406/23A0 del 10 agosto 2020, la Regione Basilicata, dipartimento ambiente ed energia, ufficio urbanistica, chiese alla Soprintendenza belle arti e paesaggio della Basilicata il parere relativo alla realizzazione di un impianto polivalente eseguito (a seguito dell’assegnazione di risorse finanziarie da parte della Regione Basilicata, di cui al Programma Operativo Val d’Agri, Melandro, Sauro e Camastra, previo parere favorevole regionale prot. n. 151735/75 AF del 29 luglio 2008 e dopo una variante allo strumento urbanistico) senza parere paesaggistico dal Comune di San Martino d’Agri in località San Pietro, ma con positivo parere di valutazione di impatto ambientale dalla Regione prot. 366 del 23 gennaio 2018 e nulla osta dell’Ente parco nazionale Appennino Lucano, Val d’Agri, Lagonegrese e Marsiconuovo, prot. 3330 del 9 agosto 2019;
b) con nota n. 8811-P del 7 ottobre 2020, la Soprintendenza comunicò al Comune e alla Regione il preavviso di parere contrario ai sensi degli articoli 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, concedendo all’amministrazione comunale il termine di 10 giorni per presentare osservazioni e altri dati;
c) con nota n. 4530 del 16 ottobre 2020 il Comune rappresentò alla Soprintendenza e per conoscenza alla Regione di riservarsi di produrre osservazioni « previa acquisizione gli atti relativi al “parere contrario” espresso dalla Commissione Regionale per la Tutela del Paesaggio nella seduta del 05/08/2020 al fine di determinare quali siano oggettivamente i volumi e superfici utili contestate »;
d) in pari data, con nota prot. n. 4531, il Comune inviò alla Regione (e per conoscenza alla Soprintendenza) una richiesta di accesso agli atti relativi al suddetto verbale del 5 agosto 2020;
e) con nota del 4 marzo 2021, la Regione Basilicata comunicò al Comune di San Martino d’Agri il diniego dell’accertamento della compatibilità paesaggistica relativo all’impianto in questione, in quanto « le opere e gli interventi realizzati finalizzati all’infrastrutturazione dell’area ludico-ricreativa, hanno determinato la creazione di superfici utili e volumi, non sanabili in base a quanto disposto dall’art. 167, comma quater del d.lgs. 42/2004, come anche chiarito dalla circolare del MIBAC n. 33 del 2009 ».
3. Gli atti indicati al paragrafo 1 sono stati impugnati dal Comune di San Martino d’Agri con il ricorso n. 259 del 2021 proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata e affidato a tre motivi, compendiati in: « Errore in procedendo – Sviamento – Eccesso di potere per presupposto erroneo », « Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione – Violazione di legge sotto il profilo della mancata e/o falsa applicazione dell’art. 167, comma 4, D. Lgs. 22.1.2004 n. 42, erroneamente interpretato. – Contraddittorietà » e « Eccesso di potere - Violazione di legge sotto il profilo della mancata e/o falsa applicazione dell’art. 167, comma 4, D. Lgs. 22.1.2004 n. 42, in correlazione all’art. 17 bis L.241/90, come introdotto dalla legge 124/15 ».
4. Il Ministero della cultura si è costituito nel giudizio di primo grado, chiedendo il rigetto del ricorso, mentre la Regione Basilicata non si è costituita.
5. Con l’impugnata sentenza n. 601 del 13 settembre 2022, il T.a.r. per la Basilicata ha respinto il ricorso e ha compensato tra le parti le spese processuali.
6. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 24 febbraio 2023 e in data 2 marzo 2023 – il Comune di San Martino d’Agri ha proposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando tre motivi.
7. Il Ministero della cultura si è costituito in giudizio in resistenza.
8. La Regione Basilicata, per ritualmente evocata, non si è costituita.
9. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 16 dicembre 2025.
10. L’appello è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni.
11. Tramite il primo motivo d’impugnazione – esteso da pagina 8 a pagina 13 del gravame – l’appellante ha lamentato « OMESSO ESAME DEL MOTIVO SUB 1 DI RICORSO [ Errore in procedendo - Sviamento - Eccesso di potere per presupposto erroneo ] DEFICIT MOTIVAZIONALE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’ E DEL CANONE DI INTERPRETAZIONE CONFORME ».
12. Siffatta doglianza è infondata.
12.1. Con il primo motivo del ricorso proposto dinanzi al T.a.r. (richiamato sopra al paragrafo 3), l’amministrazione comunale ha, in sintesi, sostenuto che la Soprintendenza e la Regione avrebbero dovuto rendere il parere soltanto con riferimento alla compatibilità paesaggistica delle opere oggetto dell’istanza di sanatoria, senza esprimere valutazioni circa l’aumento di volume e di superficie utile.
Ciò posto, il T.a.r. non ha affatto omesso la valutazione di tale censura, avendola riportata in sentenza (paragrafo 4.2) e subito dopo confutata insieme ad altre obiezioni (paragrafo 4.2.1.), rilevando la sussistenza, di fatto in via assorbente, del divieto di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche in sanatoria ai sensi dell’art. 167, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 in presenza di nuovi volumi.
12.2. Ad ogni modo, la censura è infondata nel merito.
12.3. In proposito va premesso che l’art. 167, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 42/2004 (recante il codice dei beni culturali e del paesaggio) prevede l’accertamento della compatibilità paesaggistica « per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati », sicché sono negativamente rilevanti sia le nuove superfici utili, sia i nuovi volumi, anche singolarmente considerati (stante l’utilizzo da parte del legislatore della congiunzione “o”).
A fronte di una disposizione legislativa chiara e univoca sono irrimediabilmente fuori dall’area della sanabilità in area vincolata gli interventi comportanti aumenti di superficie utile o volumetrici.
Inoltre, come puntualmente evidenziato dal T.a.r., « il divieto d’incremento dei volumi esistenti, imposto a tutela del paesaggio, rende impossibile realizzare ogni nuova fabbrica che dia luogo a volumi, senza che sia possibile distinguere tra un volume tecnico ed un altro tipo di volume, donde, in tal caso, il divieto di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche in sanatoria ai sensi dell'art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004 (ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 28 marzo 2019, 2056; Id., sez.VI, 19 settembre 2018 n. 5463; Id., sez. VI, 12 giugno 2019 n. 3925; Id., sez. VI, 11 giugno 2019 n. 3916; Id., sez. VI, 3 giugno 2019 n. 3732; Id., sez. VI, 23 aprile 2019 n. 2577) », atteso che l’aumento di carico urbanistico in materia paesaggistica non rileva sotto l’aspetto funzionale, bensì sotto quello estetico.
12.4. Nel caso di specie l’intervento edilizio ha generato pacificamente aumenti di superficie utile e di volume, sicché un simile intervento non può essere sanato in zona paesaggisticamente vincolata.
12.5. Le censure al parere della Soprintendenza « sono inammissibili nella parte in cui - nell’affermare l’erroneità della valutazione di incompatibilità paesaggistica dell’intervento realizzato e della soluzione progettuale proposta - impingono il merito delle valutazioni altamente discrezionali rimesse all’autorità competente alla tutela del paesaggio ex art. 9 Cost., la cui salvaguardia costituisce un limite legittimo all’esercizio dell’attività di iniziativa economica ai sensi dell’art. 41, comma 2, Cost. (…) La preminenza che, nell’ambito dei valori a rilevanza costituzionale, riveste quello paesaggistico-ambientale, anche nell’interesse delle future generazioni, è stata da ultimo ribadita dalla Corte Costituzionale con la sentenza 7 maggio 2024 n. 105 (…) Da quanto appena osservato discende l’inammissibilità dei motivi di ricorso anche nella parte in cui sollecitano il G.A. ad un sindacato sostitutivo al di fuori dei tassativi casi di giurisdizione di merito previsti dall’art. 134 c.p.a. ( ex plurimis , nella specifica materia dei dinieghi di autorizzazioni paesaggistiche, Cons. Stato sez. IV, n. 3892 del 2023, sez. IV, n. 2836 del 2023) » (Cons. Stato, sez. II, 19 novembre 2024, n. 9263).
12.6. Ad ogni modo e ferme restando le su esposte assorbenti considerazioni, il parere negativo della Soprintendenza è coerente con la situazione fattuale e conforme al quadro ordinamentale; esso, ancorché in modo sintetico, è sufficientemente motivato – tramite il richiamo al normativo divieto di sanatoria di cui all’art. 167, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 42/2004 nei casi di aumenti di superficie utile o di volume (verificatisi nel caso de quo ), mentre, in presenza di disposizione legislativa univoca, è ultroneo il contestato richiamo della Soprintendenza a circolare ministeriale (in quanto non fonte del diritto) – e non è viziato da palese travisamento dei fatti, da manifesta contraddittorietà o da abnormità (anzi, ha fatto ragionevole e comunque non irragionevole applicazione di una disposizione normativa chiaramente preclusiva alla sanatoria) cosicché sfugge al sindacato del giudice amministrativo (cfr., ex aliis , Cons. Stato, sez. II, 15 settembre 2020, n. 5451; sez. VI, 2 gennaio 2018, n. 14).
12.7. In tale quadro sono non pertinenti e non idonee a modificare l’esito del giudizio il richiamo alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 28 febbraio 2018, emessa nella causa C-117/17, in tema di valutazione dell’impatto ambientale delle opere e con riferimento all’art. 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 (“ concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ”), nonché il richiamo dell’appellante all’art. 2, paragrafo 1, della medesima direttiva, poiché si tratta di statuizione e disposizioni inerenti alla materia ambientale e non a quella, differente, della tutela paesaggistica.
Al riguardo va precisato che il decreto legislativo n. 42/2004 reca il codice dei beni culturali e del paesaggio, mentre la direttiva 2011/92/UE attiene alla valutazione d’impatto ambientale.
Il caso di specie è inerente a un impianto sportivo polivalente in area sottoposta a vincolo paesaggistico e non a impianti di produzione di energia “verde”, come il caso su cui si è pronunciata la Corte di giustizia nella sentenza citata dall’appellante (relativa, infatti, a un impianto per la produzione di energia da biomasse).
Il parere della Soprintendenza belle arti e paesaggio è esclusivamente – e non potrebbe essere diversamente stante lo specifico e connaturale ambito di competenza di tale organo tecnico – diretto a vagliare la compatibilità dell’opera con il pregio paesaggistico del territorio (oggetto di vincolo volto a tutelare proprio tale aspetto), che non deve essere alterato da nuovi fabbricati eterogenei rispetto al suo contesto.
Ne deriva, altresì, l’assenza di contraddizione e di difetto di istruttoria o comunque di alcun vizio sintomatico di eccesso di potere nel non aver la Soprintendenza considerata la valutazione di impatto ambientale previamente rilasciata dalla Regione.
Conseguentemente del tutto inconferente è la tesi dell’appellante secondo cui « La Soprintendenza avrebbe dovuto rendere, dunque, il parere limitatamente alla compatibilità paesaggistica delle opere oggetto dell’istanza di sanatoria e non esprimere valutazioni in ordine all’aumento di volume e superficie utile, così come ha fatto la stessa Regione Basilicata. Sotto tale aspetto il parere della Soprintendenza sarebbe addirittura nullo e tale nullità si sarebbe riverberata sul provvedimento reso dalla Regione Basilicata che ha acriticamente recepito detto parere », poiché l’aumento di superficie utile e soprattutto di volume ha una sicura incidenza paesaggistica, non essendo possibile svolgere un’effettiva valutazione di compatibilità paesaggistica senza considerare tali rilevanti aspetti, che hanno senz’altro ricadute visive idonee ad alterare la bellezza e la peculiarità del paesaggio interessato.
12.8. Parimenti inconferente è la deduzione con cui l’amministrazione comunale ha stigmatizzato che « Il TAR di Basilicata non ha valutato che trattasi di opera pubblica, ricadente su immobile in proprietà pubblica, che ha permesso il recupero di un’area in totale stato di degrado ambientale (cfr. relazione allegata ai progetti), area individuata a seguito della conferenza di localizzazione intervenuta ex art. 27 L. R. 23/1999. Il TAR non ha valutato che la stessa Regione Basilicata aveva non soltanto concesso parere favorevole a seguito della conferenza di localizzazione (e tanto con nota del 29-7-2008) ma anche rilasciato parere di Valutazione di Incidenza Ambientale (cfr. nota prot. n. 366 del 23-1-2018) in cui richiamava il parere dell’Ufficio Dipartimento Ambiente ed Energia – Ufficio Compatibilità Ambientale – e di cui alla nota del 22-1-2018 prot. n. 0011797 ».
Anche in tale caso, invero, l’appellante sovrappone piani totalmente differenti: l’ambientale e il paesaggistico. Il superamento di esami di natura ambientale non ha alcuna influenza sul vaglio di compatibilità paesaggistica, non rinvenendosi alcuna contraddizione tra una previa valutazione positiva dell’opera sotto il profilo ambientale e una successiva valutazione negativa sul versante paesaggistico.
12.9. Inoltre, la deduzione del Comune secondo cui, siccome « Anche l’Ente Parco nel rilasciare il nulla osta (cfr. nota prot. n. 330 del 9-8-2019) in seguito a richiesta da parte del Comune, aveva confermato che il nulla osta non riveste “ un ruolo abilitativo ovvero autorizzatorio, trattandosi di opera di pubblica utilità rientrante nelle funzioni tipiche della gestione del territorio comunale ” dunque ritenendo di poter procedere con regolarizzazione postuma », si sarebbe « ingenerato nel Comune un legittimo affidamento sia sulla legittimità che sulla fattibilità » è fuori fuoco, giacché, da un lato, l’Ente parco regionale non può in alcun modo vincolare il futuro agire della Soprintendenza (organo statale) e, dall’altro, e in modo dirimente, in presenza di opere realizzate in modo non coerente con la disciplina urbanistica e di governo e assetto del territorio non è predicabile, neanche in astratto, alcun affidamento di tipo legittimo, in grado di per sé di “condonare” precedenti azioni materiali prive della necessaria copertura amministrativa sotto tutti i profili di rilievo, tantoché nella vicenda in esame è stata chiesta una sanatoria, sul cui positivo esito l’ente locale non poteva riporre un affidamento tutelato dall’ordinamento.
12.10. Pertanto, a differenza di quanto affermato dall’appellante, va escluso radicalmente che « il parere della Soprintendenza e il provvedimento della Regione Basilicata che quel parere ha recepito non revocando neanche in maniera indiretta i pregressi provvedimenti autorizzatori, sono illegittimi e finanche adottati in aperto contrasto al diritto comunitario », poiché, come ampiamente illustrato, si tratta di provvedimenti riguardanti tutt’altri profili e non impingenti in alcun modo sulla valutazione di compatibilità paesaggistica, la quale ha presupposti, finalità, oggetto e regole tecniche proprie e differenti da quelle attinenti alla tutela ambientale, sicché nulla doveva essere revocato, non essendovi contraddittorietà tra atti oggetto di procedure connesse soltanto in relazione all’oggetto delle loro analisi (l’opera edilizia), ma non sul piano logico e teleologico, con conseguente insussistenza di violazioni del diritto europeo riguardante la tutela ambientale e di qualsivoglia legittimo affidamento sull’incidenza paesaggistica, mai in precedenza vagliata dall’organo tecnico a ciò deputato, ovverosia la Soprintendenza belle arti e paesaggio della Basilicata.
12.11. Infine, non vi è stata alcuna violazione del principio di proporzionalità, né alcuna ingerenza dello Stato senza una base legale (che comunque deve tendere a uno scopo legittimo da perseguirsi in maniera necessaria e proporzionale), con conseguente insussistenza del lamentato contrasto dell’azione amministrativa con l’art. 1 del primo protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. In particolare, la base legale è costituita dall’art. 167, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004, che persegue la primaria finalità di tutela del paesaggio (garantita dall’art. 9, comma 2, della Costituzione) con un assetto che non mostra profili di sproporzionalità; d’altra parte, come più volte evidenziato, nel caso de quo l’esito della domanda di sanatoria non poteva che essere negativo in presenza di nuove superfici utili e di nuovi volumi, configurandosi, per tal via, come decisione vincolata e necessitata, con conseguente impossibilità per l’amministrazione di bilanciamento d’interessi dedotto dall’appellante.
13. Mediante la seconda doglianza – estesa da pagina 13 a pagina 15 del gravame – l’interessato ha dedotto « ERRATA VALUTAZIONE DEL MOTIVO SUB 2 DEL RICORSO [ Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione – Violazione di legge sotto il profilo della mancata e/o falsa applicazione dell’art. 167, comma 4, D. Lgs. 22.1.2004 n. 42, erroneamente interpretato. – Contraddittorietà ]. DEFICIT MOTIVAZIONALE – ERRONEITA’ DELLA DECISIONE ».
14. Il motivo è infondato.
Il T.a.r., per quanto già illustrato ai paragrafi 12.2 e seguenti, ha fatto buon governo della disposizione di cui all’art. 167, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004 e del relativo e consolidato orientamento giurisprudenziale.
Le già sopra citate coordinate ermeneutiche hanno carattere decisivo nel caso di specie, dove non è contestato l’aumento di superficie utile e di volume, il che ha valenza assorbente ogni ulteriore considerazione, non potendo la Soprintendenza, in presenza di tale aumento impeditivo, vagliare altri fattori, comprese le circostanze (su cui ha insistito l’appellante) che l’opera è pubblica (impianto sportivo polivalente), la sua edificazione è supportata da risorse finanziarie della Regione Basilicata erogate sulla base di un programma approvato e operativo ed è stata già oggetto di precedenti autorizzazioni amministrative. In proposito, fermo restando l’efficacia preclusiva degli aumenti di superfici utili e volumi, per completezza va ribadito che le altre autorizzazioni o pareri riguardano profili differenti da quello paesaggistico e va rimarcato che la tutela del paesaggio, in assenza di differenti e specifiche disposizioni ordinamentali, non subisce compressioni o limitazioni in presenza di opere pubbliche ovvero finanziate con risorse pubbliche.
15. Attraverso il terzo motivo – esteso da pagina 16 a pagina 18 del gravame – l’appellante ha lamentato « ERROR IN IUDICANDO – ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 17 BIS L. 241/1990 ».
16. Tale censura è infondata.
Al riguardo si rileva che non vi era alcun parere positivo della Soprintendenza formatosi dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004, mediante il meccanismo del silenzio assenso di cui all’art. 17- bis della legge n. 241/1990.
Il decorso del suddetto termine non fa venir meno il potere della Soprintendenza di emettere il parere, che, tuttavia, da obbligatorio e vincolante diventa non più obbligatorio e non più vincolante per l’amministrazione procedente.
Sul punto il Collegio non intende discostarsi dall’ormai consolidato orientamento di questo Consiglio secondo cui l’inutile decorrenza del termine perentorio di novanta giorni di cui all’art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004, determina, anziché la formazione di un atto di assenso tacito, la mera decadenza dello specifico potere assegnato dal legislatore alla Soprintendenza di vincolare l’amministrazione procedente nella decisione finale, ma non impedisce all’organo tecnico statale di intervenire nel procedimento per fornire il proprio contribuito partecipativo, emanando un atto non obbligatorio e non vincolante (cfr., ex aliis , Cons. Stato, sez. II, 21 aprile 2023, n. 4032; sez. I, parere 22 novembre 2024, n. 1437; sez. IV, 18 novembre 2024, n. 9239, 3 luglio 2023, n. 6446 e 21 marzo 2023, n. 2836; sez. VI,19 agosto 2022, n. 7293, 21 aprile 2022, n. 3026, 18 dicembre 2019, n. 8538 e 6 febbraio 2019, n. 895), difettando una norma che, in via generale, faccia conseguire dal mancato rispetto del termine la perdita in capo alla Soprintendenza del potere di svolgere la propria fisiologica funzione consultiva (Cons. Stato, sez. IV, 7 aprile 2022, n. 2584).
16.1. Va sottolineato, altresì, che, ferma restando l’autonomia di giudizio dei collegi, il precedente giurisprudenziale citato dall’appellante (sentenza Cons. Stato, sez. VI, 24 maggio 2022, n. 4098) si esprime soltanto in modo ipotetico sulla formazione di un silenzio assenso tra amministrazioni (« si potrebbe ammettere che nell’ambito del sub-procedimento avente ad oggetto l’espressione dell’autorizzazione paesaggistica possa formarsi un silenzio assenso ai sensi dell’art. 17 bis, il quale avrà effetto solo nei confronti dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, alla quale spetta l’adozione del provvedimento finale, espresso »), per poi, dopo aver delineato tale ipotesi, dare, in ogni caso, continuità all’orientamento seguito dal T.a.r. nella sentenza gravata, mentre altri precedenti sono maggiormente risalenti e non del tutto pertinenti.
16.2. Non rilevante è la circostanza, valorizzata dall’appellante, che « richiedente il parere fosse il Comune di San Martino D’Agri – Pubblica Amministrazione, nel proprio interesse e non di un privato e per la realizzazione di una infrastruttura e non di un’opera privata », non sussistendo a livello normativo una disciplina diversificata dell’efficacia del parere della Soprintendenza in relazione a opere pubbliche.
16.3. Infine, si evidenzia che, nel provvedimento di diniego della Regione, questa ha richiamato puntualmente e diffusamente i fatti rilevanti e l’ iter procedimentale, aderendo al parere della Soprintendenza (da cui, per quanto sopra illustrato, si sarebbe anche potuta discostare), senza necessità, diversamente da quanto dedotto dall’appellante, di un’autonoma motivazione (a differenza dell’ipotesi di dissenso), stante l’assenso agli esiti a cui è pervenuto l’organo tecnico specificamente preposto alla tutela del vincolo, né di approfondimenti istruttori, essendo la pratica già ampiamente istruita con la chiara emersione di tutti gli elementi fattuali rilevanti (aumenti di superficie utile e di volume). In ogni caso, come sopra puntualizzato, l’intervenuto certo aumento di superficie e di volume rende vincolato e necessitato il diniego e indebita ogni ulteriore valutazione degli interessi coinvolti, non essendo integrato, invero, l’indefettibile requisito di cui all’art. 167, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 42/2004.
17. In conclusione l’appello deve essere respinto.
18. La peculiarità, anche in fatto, della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello n. 2058 del 2023, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
BE LE, Presidente
ES FR, Consigliere, Estensore
ES Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES FR | BE LE |
IL SEGRETARIO