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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 586 R.G.A. 2022, promossa in grado di appello D A
Parte_1 appellante (resistente in riassunzione) CONTRO rappresentato e difeso dall'Avv.to Salvatore Rizzo Controparte_1 appellato (ricorrente in riassunzione) all'udienza del 12 giugno 2025, il procuratore di parte ricorrente in riassunzione ha concluso come da verbale FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 21.5.2022, la ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n.172/2022 con la quale il Tribunale G.L. di Trapani ha rigettato l'opposizione spiegata dalla stessa avverso il D.I. n.194/2021 emesso in favore di per l'importo di euro 10.233,16 a titolo di saldo retribuzione per il Controparte_1 mbre 2020 nonché di TFR. Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 16.5.2024 questa Corte dichiarava l'interruzione del processo per l'intervenuta apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della disposta con sentenza del Tribunale di Trapani datata Parte_1 17.1.2024. In data 27.1.2025 ha riassunto il giudizio chiedendone la Controparte_1 dichiarazione di estinzione La sebbene regolarmente citata, non si è costituito Controparte_2 nel giudiz All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da dispositivo. Tanto premesso, rileva la Corte che il processo non è stato riassunto nel termine di tre mesi indicato dall'art. 305 c.p.c. con la conseguenza che ne va dichiarata l'estinzione. Le spese di questo grado del giudizio vanno lasciate a carico delle parti che le hanno anticipate, ex art. 310 c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio d'appello n.586/2022 R.G., promosso dalla avverso la sentenza n.172/2022 emessa dal Parte_1
Tribunale G.L. di Trapani, interrotto con ordinanza del 16.5.2024. Spese del grado a carico delle parti che le hanno anticipate. Palermo 12 giugno 2025
il Consigliere estensore
Carmelo Ioppolo il Presidente Maria G. Di Marco Pag.1