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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/05/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 727/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 727/2022 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. SILVA GLORIA e dall'avv. BALDO ALBERTO, elettivamente domiciliata come in atti,
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. PIAZZA Controparte_1 P.IVA_2
ALOMA, elettivamente domiciliata come in atti,
(C.F./P.I. ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_3 difesa dall'avv. MOLTENI FABIO, elettivamente domiciliata come in atti
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. GIGLIO LARA, CP_3 P.IVA_4 elettivamente domiciliata come in atti
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per Parte_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare che l'incendio del giorno 02/10/2017 per cui è causa si è verificato durante il possesso dell'immobile in capo a in forza del contratto di locazione in CP_3 atti;
1 accertare e dichiarare che l'incendio ha cagionato danni all'Attrice per l'importo capitale di € 416.552,16 meglio dettagliato nelle voci di cui in atti;
ovvero nella diversa misura che il Tribunale riterrà di determinare;
accertare e dichiarare la validità ed efficacia della Polizza/Convenzione N. 253/10/107000 nella copertura dei danni conseguenza dell'incendio in favore della Controparte_2 contraente-beneficiaria Parte_1
accertare e dichiarare la validità ed efficacia della polizza N. Controparte_1 402678086 nella copertura dei danni conseguenza dell'incendio in favore dell'Attrice a seguito dell'intervenuta cessione del credito e dei diritti nascenti dalla stessa polizza e di cui in atti (cedente ; CP_3 conseguentemente,
condannare ex art. 1588 c.c. nonché ex art. 8 del contratto di locazione in atti l'ex conduttore in persona del lrpt a risarcire il danno in favore dell'Attrice nella misura di € CP_3 416.552,16 a titolo di danno emergente ed € 105.000,00 a titolo di lucro cessante, per tutte le ragioni esposte in atti;
condannare nei limiti di Polizza in atti, al Controparte_2 risarcimento del danno in favore dell'Attrice fino alla concorrenza dell'importo di € 369.108,36, così come liquidato nella perizia contrattuale di cui in atti, per tutte le ragioni esposte in atti;
condannare , secondo Polizza in atti, al risarcimento del danno in Controparte_1 favore dell'Attrice nella misura di € 395.636,16 così come meglio dettagliato in atti e per tutte le ragioni esposte in atti;
in ogni caso,
nel rispetto dell'art. 1910 co. 3° c.c. e comunque eventualmente in solido tra le Parti convenute, sino alla concorrenza dei rispettivi importi dettagliati in atti a cui ciascuna e' tenuta e comunque senza duplicazione di somme;
ogni somma richiesta e' da intendersi salvo diversa maggiore o minor misura che il Tribunale dovesse ritenere di giustizia;
con condanna ad interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria delle spese e competenze di lite incluse le spese di mediazione, quelle sostenute per la perizia contrattuale in atti nonché per la CTU svolta in corso di causa;
IN VIA ISTRUTTORIA: I. Senza alcuna inversione dell'onere della prova, ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che le fotografie di cui al Doc. 27 che mi vengono rammostrate si riferiscono all'immobile per cui è causa nei giorni: a) immediatamente successivi all'incendio del 2.10.17, b) durante le fasi delle lavorazioni di ripristino e c) ad opere ultimate
2) Vero che le fatture ed i preventivi che mi vengono rammostrati con il Doc. 28 si riferiscono ad opere e lavorazioni realizzate e preventivate per il ripristino dei danni causati dall'incendio del
2.10.17 all'immobile per cui è causa
3) Vero che in forza del contratto di leasing immobiliare con CO di SI n. 03/043282/00 per l'importo di € 1.200.000,00 oltre iva ed interessi, versava in sede di stipula del Parte_1 contratto un acconto per € 300.000,00, ulteriori canoni di leasing mensili al 02/10/2017 per € 305.732,63 e quindi per complessi € 605.732,63 ed un saldo per l'acquisto dell'immobile al 25/01/2018 di € 604.268,58 ( cfr Doc. 13, 13bis, 13 ter e 13 quater da mostrare al teste )
2 4) Vero che in data 13/12/2017 le compagnie assicuratrici e , nominati i CP_4 CP_2 Con loro periti ( - Ing. per e Ing per ), iniziavano le Testimone_1 Tes_2 Per_1 CP_2 operazioni per la stima del danno e nominava il suo perito, anche per CO di SI Parte_1
( cfr Doc. 15, 15bis, 15ter 16, 17, 28, 18 da mostrare al teste )
5) Vero che le opere di messa in sicurezza/ripristini con i confinanti, venivano monitorate da tutti i Con periti ( Ing. per lo studio per Ing per e Pi Benin per la Tes_2 Tes_1 Per_1 CP_2 proprieta' ) sino a novembre/dicembre 2018, quando gli stessi periti giungevano ad una prima loro quantificazione del danno ( cfr Doc. 31 pag. 12 + 47 e 47bis da mostrare al teste )
6) Vero che l'Ing per ha monitorato le opere di rispristino dell'immobile Per_1 CP_2 eseguite nel 2019 fino alla loro conclusione
7) Vero che nell'aprile 2021 sia CO SI che Assiteca broker assicurativo di
[...]
condividevano che quanto contenuto nella Appendice n. 17 in variazione della Controparte_5 Polizza per cui e' causa, doveva intendersi applicabile solo ai contratti stipulati in data CP_2 successiva al 01/06/2017 e dunque con esclusione del contratto per cui e' causa ( cfr Doc. 48 da mostrare al teste )
8) Vero che ho redatto la perizia giurata per il danno all'immobile in Cinisello Via Palazzi n. 10 del 05/02/2019 di cui al Doc. 52 che mi viene mostrato e ne confermo il contenuto;
9) Vero che ho redatto il processo verbale di perizia del 28/04/2021 per il danno all'immobile in Cinisello Via Palazzi n. 10 di cui al Doc. 31 che mi viene mostrato e ne confermo il contenuto.
Sui predetti capitoli di prova orale, si indicano i seguenti testimoni:
P.I. Sig. , con studio in Sesto San Giovanni, Viale Rimembranze n. 93 sui capitoli di Testimone_3 prova nn. 1,2,4,5 e 6
Ing. con studio in Lecco, Via Leonardo da Vinci n. 32 sui capitoli di prova nn. Testimone_4
1,2,4,5,6 e 8
Arch. , Studio Re-Built Srls, Via Lecco n. 15, Milano sui capitoli di prova nn. 1,2,4,5 e Testimone_5
6; Dott.ssa c/o Assiteca spa, Via Lattuada 25, Milano, sul capitolo di prova n. 7 Testimone_6
Dott. domiciliato in Besana ZA, via Donizetti n. 10 sui capitoli di prova da n. 1 Testimone_7
a n. 7 ;
Ing. con studio in Via Stoppani n. 31, Seregno (MB), sul capitolo di prova n.
9. Testimone_8
Il legale rappresentante pro tempore di CO di SI e della ZA con sede in SI sul capitolo di prova n. 3
Sig. c/o CO di SI - Filiale di Besana in ZA, Via V. Emanuele II n. 5, Testimone_9
Besana in ZA (MB) - sui capitoli di prova n. 3 e 7 II. Ci si oppone all'ammissione delle istanze di prova testimoniale ex adverso dedotte da CP_2
e per le ragioni dedotte in atti, e si chiede, in caso di loro ammissione, di essere
[...] CP_3 ammessi a prova contraria con i testi già indicati con la memoria ex art. 183 6° c. N. 2 c.p.c.
Ove fosse ammesso il capitolo n. 16 formulato da si chiede ammettersi il CAPITOLO A CP_3
PROVA CONTRARIA:
“Vero che le opere di ripristino dell'immobile oggetto di causa si sono protratte sino all'agosto 2020 e che il Comune di Cinisello BA ha rilasciato la conseguente dichiarazione di agibilita' dell'immobile nello stesso mese di agosto 2020”. Si indicano quali testi i Sigg.ri , Ing Testimone_7 e Arch agli indirizzi gia' indicati nella memoria ex art. 183 6° c. Testimone_4 Testimone_5
N. 2 c.p.c.
3 III. Ci si oppone alle richieste di svolte in atti sia di ordine di esibizione di documentazione ex CP_4 art. 210 c.p.c. che di produzione documentale (doc 35 e 36, non prodottii) perche' documenti non sopravvenuti e quindi tardivi, come in atti;
richieste peraltro già respinte dal Giudice con ordinanza del 31.3.23 e 1.7.24.
Per Controparte_1
Nel merito in via principale: rigettarsi le domande tutte, da chiunque svolte nella presente lite, nei confronti di in quanto infondate rispetto ad una cessione di un credito avvenuta Controparte_1 in assenza dei presupposti ex lege, trattandosi di un asserito credito che la non poteva CP_3 definire né certo, né liquido né esigibile alla data della “cessione”. Spese di lite rifuse. Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuta valida l'intervenuta cessione e che l' fosse realmente subentrata alla nella posizione di cui Parte_1 CP_3 alla polizza n. 402678086, rigettarsi la domanda attorea e di parte convenuta nei CP_3 confronti di per assenza di operatività della polizza assicurativa succitata per Controparte_1 dichiarazioni inesatti e reticenti rese dalla al momento della stipula del contratto CP_3 assicurativo in parola. Nel merito in via subordinata B): nella denegata e non creduta ipotesi di sussistenza di operatività della polizza n. 402678086 , rigettare la domanda attorea e della convenuta nei CP_3 confronti di per perdita del diritto all'indennizzo ex art. 17 delle condizioni Controparte_1 generali di assicurazione e/o Nel merito in via principale: rigettarsi le domande tutte, da chiunque svolte nella presente lite, nei confronti di in quanto infondate rispetto ad una Controparte_1 cessione di un credito avvenuta in assenza dei presupposti ex lege, trattandosi di un asserito credito che la non poteva definire né certo, né liquido né esigibile alla data della “cessione”. CP_3
Spese di lite rifuse. Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuta valida l'intervenuta cessione e che l' fosse realmente subentrata alla nella posizione di cui Parte_1 CP_3 alla polizza n. 402678086, rigettarsi la domanda attorea e di parte convenuta nei CP_3 confronti di per assenza di operatività della polizza assicurativa succitata per Controparte_1 dichiarazioni inesatti e reticenti rese dalla al momento della stipula del contratto CP_3 assicurativo in parola.
Nel merito in via subordinata B): nella denegata e non creduta ipotesi di sussistenza di operatività della polizza n. 402678086 , rigettare la domanda attorea e della convenuta nei CP_3 confronti di per perdita del diritto all'indennizzo ex art. 17 delle condizioni Controparte_1 generali di assicurazione e/o - (la richiesta autorizzazione alla produzione documentale non risulta tardiva in quanto la Suprema Corte con la sentenza n. 25631/20183 ha viceversa statuito la legittimità della produzione documentale di formazione successiva allo spirare dei termini ex art. 183 comma VI
c.p.c.
e "ciò in virtù del principio secondo cui la circostanza che un documento o qualsiasi altra fonte di prova) sia venuto ad esistenza dopo il maturare delle preclusioni processuali (tanto nel rito ordinario, quanto in quello locatizio), legittima la rimessione in termini della parte che non abbia potuto produrlo precedentemente, e il solo fatto di allegare quel documento agli atti costituisce di per se una implicita richiesta di rimessione in termini (cfr., ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 5465 del 14/03/2006, Rv.
588293 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 11922 del 22/05/2006, Rv. 589231 - 01)”.
4 - si formula istanza di acquisizione degli atti del fascicolo penale n. 605/2018 RG a carico di
quale legale rappresentante della innanzi alla Procura di Parte_2 CP_3 Monza riguardante le contravvenzioni ricevute per violazione dell'art. 20 del D.Lgs 8.4.2006 n. 139 con conseguente procedimento penale succitato a carico del succitato legale rappresentante tenuto sottaciuto dalla richiesta rilevante in ordine all'evento per cui è lite ed alla rilevanza di CP_3 dette circostanze, tenute sottaciute da parte convenuta al CTU ed apprese in occasione CP_3 dell'accesso presso i Vigili del Fuoco nel pomeriggio del 26.6.2024 (circostanze che il CTU allora nominato avrebbe appreso se avesse effettuato l'accesso che dapprima aveva sostenuto a verbale che avrebbe effettuato e pii andava a disattendere);
- in riforma dell'ordinanza di data 31.3.2023, si formula istanza di acquisizione copia degli atti relativi al contenzioso n. 4124/2019 o quantomeno della sentenza n. 472 del 2023 relativa al contenzioso n. 4124/2019 del Tribunale di Monza fra e per evitare duplicazione di Parte_1 CP_3 richieste risarcitorie rilevanti ai sensi dell'art. 17 delle CGA ed a fronte di detta rilevanza;
-si formula istanza di acquisizione di copia integrale del fascicolo penale n. 2915/20 RG N.R., disattesa dall'allora CTU.
Per Controparte_2
Piaccia al Tribunale ill.mo:
Nel merito:
In via principale: respingere nel modo migliore ogni domanda proposta nei confronti della CP_2
dandosi atto della mancanza, dell'inoperatività e comunque dell'invalidità della garanzia
[...] assicurativa azionata nei suoi confronti;
In via subordinata: in denegata ipotesi di ritenuta operatività e vigenza della garanzia assicurativa azionata nei confronti della limitare l'esposizione della deducente a quanto i patti di CP_2 polizza prevedono, con esclusione di qualsiasi vincolo di solidarietà passiva.
Spese rifuse. In via istruttoria: si insiste nelle istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 183, sesto comma nn. 2 e
3 cpc e nelle istanze di cui al verbale di udienza del 26.6.2024.
Per CP_3
IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare la validità e l'efficacia dell'atto di cessione dei crediti e dei diritti di cui alla Cont polizza assicurativa n. 402678086, stipulata dalla con la AG , in favore di CP_3
Parte_1
NEL MERITO:
1. accertare e dichiarare la validità e l'operatività della polizza assicurativa n. 402678086 stipulata dalla con la AG Assicurativa Axa a copertura dei danni da incendio;
CP_3
2. conseguentemente condannare a risarcire a parte attrice, a condizioni di polizza Controparte_1
n. 402678086, i danni subiti nell'incendio del 02.12.2017, a seguito dell'intervenuta cessione dalla
[...]
in favore dell'attrice, dei diritti nascenti da detta polizza;
CP_3 3. per l'effetto, dichiarare che la nulla deve ad per i danni occorsi CP_3 Parte_1
a seguito del sinistro, dichiarandola così indenne dal risarcimento dei danni;
5
4. rigettare la richiesta avanzata da alla della somma di € Parte_1 CP_3
105.000,00 a titolo di lucro cessante, in quanto non dovuta, oltre che infondata in fatto e diritto per i motivi esposti;
5. rigettare ogni pretesa e/o domanda formulata dalla nei confronti della Parte_1
a qualsiasi titolo, perché infondata in fatto e diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
CP_3
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della
[...]
[...]
e per testi sulle seguenti circostante e capitoli di seguito specificatamente Controparte_6 dedotti e preceduti dalla formula “è vero che”
1) in data 30.08.2016, veniva dalle parti sottoscritto contratto di locazione commerciale avente ad oggetto un capannone industriale sito in Cinisello BA (MI), via Aldo Palazzi 10, e relativa pertinenza (cortile ed area esterna), ed in forza del quale alla parte conduttrice veniva CP_3 concesso l'espletamento della propria attività lavorativa di smaltimento e stoccaggio rifiuti;
2) in data 02.10.2017 il detto immobile veniva interessato da un significativo incendio, le cui cause risultano ancora da accertarsi;
3) nel gennaio 2018, manifestava all'odierna convenuta opposta la propria Parte_1 intenzione di risolvere il contratto di locazione in essere;
4) in data 19/01/2018 le parti sottoscrivevano atto di consensuale risoluzione del contratto di locazione;
5) con la suddetta scrittura le parti davano atto della contestuale riconsegna dell'immobile, formalmente avvenuta nel gennaio 2018;
6) la non ha potuto beneficiare del capannone sin dall'ottobre 2017 stante il verificarsi CP_3 dell'incendio del 02/10/2017;
7) le parti davano atto dell'avvenuto pagamento della somma di € 10.980,00 quali canoni di locazione pregressi da parte della;
CP_3
8) in data 19/01/2018, veniva altresì raggiunta anche una cessione dei crediti di cui alla polizza Con assicurativa n. 402678086 dalla in favore di CP_3 Parte_1
9) la manteneva la proprietà e titolarità dei diritti riferibili “al contenuto” e di cui al CP_3 paragrafo della sola partita n.2 nella polizza menzionata, come indicato nella stessa scrittura del
19.01.2018; 10) in data 14.11.2018, la ed raggiungevano accordo transattivo a mezzo CP_3 Parte_1 del quale si disponeva che la avrebbe proceduto alle dovute attività di pulizia e smaltimento CP_3 dei materiali entro il 31.12.2018;
11) In data 19/11/2018, la avviava le attività di sgombero e pulizia, e cioè entro giorni 7 CP_3 dalla sottoscrizione dell'accordo, così come appunto previsto al punto n.2 del medesimo;
12) in data 21/11/2018 la inviava nuova ed ulteriore comunicazione di prosecuzione lavori CP_3 di sgombero e pulizia (indicazione di ingresso al forno inceneritore per il giorno 22/11/2018, nonché della pianificazione settimanale degli stessi ingressi);
13) in data 18/12/2018, veniva sottoscritta seconda scrittura privata tra e la Parte_1
a modificazione di alcune pattuizioni di cui alla precedente scrittura del 14.11.2018; CP_3 14) in data 04.10.2017 veniva emessa l'ordinanza sindacale n. 161 dal Comune di Cinisello BA, con la quale si richiedeva la presentazione di un piano di indagine al fine di verificare che l'incendio del 02/10/2017 non avesse passività ambientali;
6 15) la scrittura del 14.11.2018, menzionava e richiamava detta ordinanza;
16) nel gennaio 2019, rientrava nel capannone sito in Cinisello BA, via Aldo Parte_1
Palazzi, 10.
Si indicano quali testi:
1) sig.ra , su tutti i capitoli di prova;
Testimone_10
2) Dott. c/o New Consult Ambiente Srl, via 8 Marzo 21/23, 25022 Borgo San Giacomo (BS), Tes_11 su tutti i capitoli di prova. Ci si oppone sin d'ora all'ammissione delle istanze di prova testimoniale ex adverso eventualmente dedotte e si chiede in caso di loro ammissione di essere ammessi a prova contraria con i medesimi testi indicati e con riserva di indicarne altri.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove ex adverso formulate.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi professionali di causa da distrarsi in favore dell'avv. Lara Giglio che rende la dichiarazione ex art. 93 c.p.c..
7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato, la conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_7 e per ottenere il pagamento dell'indennizzo assicurativo e il Controparte_8 CP_3 risarcimento del danno in tesi dovuto a seguito dell'incendio occorso il 2.10.2017 sul capannone industriale di sua proprietà sito in Cinisello BA, Via Palazzi n. 10. Il danno lamentato da parte attrice veniva quantificato quanto a in € 369.108,36, in virtu' della polizza con questa CP_2 stipulata, quanto a in € 416.552,16 a titolo di danno emergente oltre ad € 105.000,00 a CP_3 Cont titolo di lucro cessante, in qualità di conduttore dell'immobile e quanto ad in € 395.636,16 in virtu' della polizza stipulata da i cui diritti di credito erano stati ceduti in favore dell'attrice, CP_3 ovvero per i diversi importi accertati in corso di causa, nei limiti previsti da ciascuna delle polizze, in via eventualmente solidale tra i convenuti e comunque senza duplicazioni di somme. Nel costituirsi in giudizio, contestava il quantum del risarcimento del danno richiesto e la CP_3 Cont sua debenza, chiedendo fosse dichiarata, invece, la operatività della polizza stipulata con a copertura dei danni da incendio e la efficacia dell'atto di cessione dei crediti e dei diritti di cui alla detta Cont polizza in favore della attrice, con conseguente condanna della sola compagnia assicuratrice alla rifusione dell'indennizzo in favore della attrice ed il rigetto di ogni pretesa nei suoi confronti. Anche si costituiva in giudizio, evocando l'esistenza di un altro incendio, antecedente di CP_8 pochi mesi, su altro immobile in uso alla sostenendo la non opponibilità nei suoi Controparte_3 confronti della quantificazione operata in sede di perizia contrattuale con e chiedendo il CP_2 rigetto di ogni domanda attorea nei propri confronti e di dichiararsi inefficace la intervenuta cessione del credito da in favore della attrice in quanto non certo, né liquido né esigibile alla data Controparte_3 della “cessione” e in via subordinata, qualora fosse stata ritenuta valida l'intervenuta cessione, chiedeva rigettarsi la domanda attorea per assenza di operatività della polizza assicurativa a seguito di asserite Pt_ dichiarazioni inesatte e reticenti che avrebbe al momento della stipula del contratto Controparte_3 assicurativo e, comunque ancora, nella ipotesi di riconosciuta operatività della polizza n. 402678086, Cont rigettare la domanda attorea nei confronti di per perdita del diritto all'indennizzo a fronte della condotta tenuta dalla Controparte_3
Infine, nel costituirsi in giudizio quale compagnia assicurativa della attrice CP_2 Parte_1
contestava anch'essa il quantum richiesto, indicando, invece, come somma indennizzabile in
[...] ipotesi della operatività della garanzia la minor somma di € 291.387,48 a fronte del maggiore importo richiesto e chiedendo anch'essa comunque di respingere nel modo migliore ogni domanda proposta nei confronti della dandosi atto dell'inoperatività e comunque dell'invalidità della garanzia CP_2 assicurativa azionata nei suoi confronti e in via subordinata, in denegata ipotesi di ritenuta operatività e vigenza della garanzia assicurativa azionata nei confronti della chiedeva limitare CP_2 l'esposizione a quanto i patti di polizza prevedono, con esclusione di qualsiasi vincolo di solidarietà passiva.
Assegnati i termini ex art. 183 VI c. c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio affidata all'Ing. ed infine rinviata per la precisazione delle conclusioni e Per_2 quindi trattenuta a sentenza, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive conclusionali.
⃰ ⃰ ⃰
8 La pluralità delle parti in causa e la diversità delle domande svolte rende opportuno suddividere la trattazione in sotto capitoli e procedere partitamente all'esame di ognuna di esse.
1. I fatti di causa e l'oggetto del giudizio
È pacifico e documentalmente provato che il giorno 2.10.2017 divampava un grosso incendio all'interno del capannone industriale ubicato in Cinisello BA Via A. Palazzi 10 attualmente di proprietà della attrice il suddetto fabbricato, all'epoca Parte_1 del sinistro, era oggetto di locazione finanziaria di cui al contratto n° 03/043282/001 tra il CO di
SI e della ZA e l' (Doc. 2 parte attrice) in base alla quale venne stipulata, Parte_1 tramite la Società Willis Italia Spa di Torino, la polizza convenzione assicurativa n° 253/10/107000 con (Doc. 3 parte attrice); il fabbricato, all'epoca del sinistro, era sub condotto Controparte_2 in locazione dalla convenuta in forza del contratto di locazione del 30.08.2016 (Doc. 3 Controparte_3 parte attrice); la così come previsto dal contratto di locazione, stipulava con Controparte_3 [...] in data 24.02.2017 la polizza assicurativa a garanzia del fabbricato e RC Terzi n° CP_1
402678086.
È, inoltre, emerso in via documentale il verificarsi di un altro incendio in data 24.07.2017 su un capannone sito in Milano via Senigallia 55 all'epoca del sinistro di proprietà della Controparte_9 società partecipata al 50% dalla e il cui legale rapp.te era , attuale CP_3 Parte_2 legale rapp.te della Anche l'immobile di via Senigallia n. 55 al momento dell'incendio CP_3 era condotto in locazione dalla I rapporti tra la e sono ben CP_3 CP_3 CP_9 delineati nella sentenza n. 12091/2023 rg. trib. 2160/2021 rgnr 20808/2018 con cui il Tribunale di Milano sez. X penale ha dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 61,n.2 cp e Parte_2
423 cp e 642 cp e 652 bis c.p., per l'incendio occorso al capannone di Via Senigallia 55.
Dalla richiamata sentenza (prodotta da sub doc. 34, pag. 6) si evince che il c.d. CP_8 CP_10
(inteso in senso a-tecnico, come gruppo di società facenti capo al ), da CP_3 Parte_2 sempre attivo nel campo dello stoccaggio dei rifiuti, era composto da diversi soggetti giuridici, tra cui società con cui materialmente il svolgeva l'attività di impresa, la CP_11 CP_3 CP_9 sostanzialmente una “società a scopo di godimento” “le cui uniche entrate, formalmente, derivavano dai canoni di affitto pagati dalla ” e la che era appunto la società che CP_3 Controparte_3 conduceva in locazione il capannone di via Senigallia 55.
Dalla sentenza emerge anche che il capannone di via Senigallia 55 in Milano era stato in precedenza interessato da un altro incendio il 10 maggio 2013, a seguito del quale aveva corrisposto CP_8 una indennità assicurativa per € 548.000,00 in favore di salvo poi recedere dal contratto CP_9 assicurativo e identificare come contraente sgradito. CP_9
Va anche la pena di evidenziare come inizialmente i due roghi del 24.07.2017 e del 2.10.2017 erano stati oggetto di indagini unitarie da parte della Procura di Milano. Tuttavia, mentre le indagini sul primo incendio sono esitate nella richiesta di rinvio a giudizio per l'unico indagato , Parte_2
i risultati delle indagini sul secondo incendio del 2.10.2017, per il quale è causa, hanno condotto la
Procura a chiedere e ottenere l'archiviazione per insussistenza di elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio, tanto con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 423 c.p. (incendio doloso) che con riguardo all'art. 642 c.p. (frode assicurativa a danno di . CP_12
Venendo alle domande di causa, l'attrice in forza dei danni arrecati al capannone di Parte_1
Cinisello a seguito dell'incendio occorso il 2.10.2017, ha svolto, da un lato, domanda di risarcimento dei danni nei confronti della ai sensi degli artt. 1587 e 1588 c.c. e dell'art. 8 del contratto CP_3
9 di locazione stipulato inter-partes e dall'altro lato ha rivolto ad e a domanda CP_8 CP_2 di adempimento in relazione ai contratti di assicurazione in vigore con richiesta di pagamento dell'indennizzo secondo i termini di polizza.
2. Gli esiti della CTU in ordine alla dinamica del sinistro
Il carattere squisitamente tecnico delle valutazioni da compiere in ordine alle cause generatrici dell'incendio del 2.10.2017, indagabili solo a mezzo di idonea c.t.u., ha reso irrilevanti le prove orali chieste dalle parti.
Ai fini del decidere, si deve tenere conto dell'indagine e delle conclusioni esposte all'esito della disposta CTU, posto che la relazione resa dall'ing. la quale è stata peraltro compiutamente Tes_8 esaminata dal nominato CTU, non era stata assunta nel contraddittorio con e non era quindi CP_8 ad essa opponibile.
Va subito precisato che il Tribunale condivide in maniera pressoché integrale le conclusioni a cui è giunto il nominato consulente, Ing. all'esito delle indagini condotte con rigoroso metodo Per_2 scientifico.
Fin dai primi accertamenti, è risultato che sarebbe stato molto difficile, se non impossibile, ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'incendio e soprattutto indagarne le cause, considerato che il CTU “è stato chiamato ad esprimersi in merito ad un incendio avvenuto il 02/10/2017, quindi ben oltre 6 anni dopo l'evento e con scenario completamente ripristinato”. L'indagine del consulente si è quindi basata essenzialmente sulla documentazione prodotta dalle parti e sugli atti di causa, esaminata la quale l'ausiliario non ha ritenuto necessario acquisirne altra, se non le tavole grafiche costituenti le pratiche edilizie protocollate presso il comune di Cinisello BA per la ricostruzione delle parti danneggiate del capannone industriale.
Il quesito sottoposto al CTU è stato il seguente:
“Provveda il C.T.U., esaminati gli atti e i documenti di causa, ivi compresa la perizia redatta dall'Ing. in data 28.04.2022, sentite le Parti ed i loro consulenti, visionato il luogo oggetto di Testimone_8 causa, acquisita ogni informazione e documentazione occorrente, anche presso le pubbliche amministrazioni, ex art. 213 c.p.c. ed effettuato ogni altro accertamento necessario, a svolgere le seguenti attività:
I. verificare le cause dell'incendio per cui si procede, individuando, ove possibile, la natura dolosa o meno dello stesso;
II. indicare tutte le circostanze che possono avere influito in concreto sulla propagazione dell'incendio
e sulle relative conseguenze;
III. quantificare i danni provocati dall'incendio, specificando separatamente quelli coperti dalle polizze assicurative prodotte in atti, da liquidarsi secondo i criteri stabiliti nelle polizze stesse;
per quanto riguarda i danni non coperti dai contratti di assicurazione, indicare gli interventi di ripristino necessari, ovvero, in caso di non emendabilità, il minor valore dei beni o il loro deprezzamento;
IV. indicare ogni altra circostanza utile ai fini degli accertamenti di cui sopra.” In risposta al riportato quesito, il c.t.u., dando preliminarmente atto delle riscontrate difficoltà di indagine, dovute al mutato stato dei luoghi e al lungo lasso di tempo trascorso, ha concluso accertando che non è possibile “esprimersi con un sufficiente grado di attendibilità tecnico scientifica sulle cause che hanno dato origine all'incendio”. Richiamando le risultanze della relazione di consulenza tecnica redatta dal perito nominato dalla
Procura Presso il Tribunale di Milano nel Procedimento Penale n° 7754/2017 (Doc. 22 , CP_12
10 Ing. che ha portato alla archiviazione della posizione dell'indagato Persona_3
, il CTU Ing, ha concluso accertando che “non è escludibile né improbabile che, in un CP_3 Per_2 ammasso indistinto, come i cumuli presenti nel fabbricato di cui trattasi, composti da una mescolanza di sostanze combustibili, la presenza di uno o più di questi ossidanti (per esempio quale fondo residuo in un recipiente buttato nell'immondizia), possa avere originato l'incendio per effetto del raggiungimento della temperatura di auto ignizione causata dalla reazione esotermica (cessione di calore) in ambiente adiabatico (che non scambia calore) dovuta all'azione della sostanza ossidante. L'innesco nelle immediate vicinanze del cosiddetto “punto caldo” è praticamente immediato, con propagazione dell'incendio spazialmente in tutte le direzioni. Come detto, l'innesco (e quindi l'origine dell'incendio) potrebbe derivare anche da azione volontaria (natura dolosa), difatti l'introduzione di una sostanza usata, per esempio, nell'accensione delle stufe a legna, in un cumulo di rifiuti quali quelli presenti nel capannone, produrrebbe il medesimo effetto di cui si è detto per le sostanze ossidanti.”. Il CTU, quindi, non ha potuto né accertare, né escludere la possibilità che l'origine dell'incendio sia di tipo doloso/volontario.
In merito al fatto che la convenuta si sia trovata coinvolta in un altro incendio avvenuto Controparte_3 in data 24/07/2017 che ha interessato il fabbricato industriale sito in Milano, Via Senigallia n° 55, analogamente destinato a riciclaggio dei rifiuti, oggetto, assieme al rogo di Cinisello di un procedimento penale unificato da parte della Procura della Repubblica, il CTU non ha potuto che richiamare le conclusioni rese dal perito nominato dalla Procura, Ing. nella relazione di Per_3 consulenza tecnica espletata ove si affermava che: “Certo che se un fatto si ripete nelle stesse identiche condizioni, con la stessa tipologia di materiali in uno stesso ambiente di lavoro a distanza di 70 giorni, ragionevolezza vuole che il rapporto paritario accidentale / volontario, si sposti decisamente verso l'atto volontario. Per essere più chiari l'ipotesi di incendio causato da un atto volontario deve essere preso in seria considerazione.” Va però ribadito che le indagini condotte relativamente all'incendio del 2/10/2017 non hanno fatto emergere riscontri attendibili sulla natura dolosa dello stesso, a differenza di quello del 24/07/2017, ove la pluralità di fonti di innesco, la velocità di propagazione, la potenza e l'estensione del fronte di fuoco hanno consentito di giungere ad un giudizio di non accidentalità, tant'è che per l'incendio oggetto di causa è stata disposta l'archiviazione su richiesta dello stesso PM.
In particolare:
· non è stato possibile collocare sulla scena del delitto l'indagato, , a differenza del Parte_2 primo episodio incendiario;
· non si sono rilevate particolari singolarità, dal punto di vista contrattuale, con la polizza n°
402678086 stipulata con Controparte_1
· non sono state rilevate anomalie nell'impianto di videosorveglianza, seppur predisposto per la sola visione diretta e non per la registrazione, né all'impianto antincendio. In ragione di tali considerazioni, vagliate dal CTU e condivise da questo giudicante, non è possibile propendere, nemmeno in termini puramente probabilistici, verso la natura dolosa dell'incendio de quo rispetto a quello di innesco dovuto ad evento accidentale (autocombustione dei rifiuti).
Acclarata, quindi, l'assenza di certezza e/o probabilità ponderante in merito alle cause dell'incendio, non riscontrata nemmeno la sussistenza di circostanze particolari che possano aver concretamente influito sulla propagazione dell'incendio e sulle relative conseguenze, il CTU è passato ad esaminare le conseguenze dannose dell'evento incendiario, affermando quanto segue.
11 I danni provocati dall'incendio, desumibili dall'esame delle diverse riprese fotografiche agli atti, sono descritti nella perizia tecnica asseverata redatta dall'Ingegner (Doc. 52 parte Testimone_4 attrice) che così di seguito si riassumono:
danni strutturali ai pilastri in c.a. di sostegno delle capriate in cls lungo il lato più lungo del capannone;
deterioramenti significativi del doppio manto di copertura (in lastre di fibrocemento e lamiera grecata) con danneggiamento del rivestimento perimetrale in lamiera grecata, delle scossaline di sommità dei pannelli (in gran parte sconnesse e rimosse) e dei lucernari;
spostamenti significativi di alcuni pannelli di rivestimento;
danni alla struttura in acciaio costituente il portale di accesso al capannone danni al corpo uffici e servizi;
cedimento con distacchi della parete di separazione con la proprietà confinante MDB 2010
Immobiliare S.r.l. (parete a nord/est);
deterioramento della muratura di separazione, sul lato lungo del capannone, con la proprietà confinante RIRIFIN di IO & C. con distacchi di materiale;
danneggiamento completo dell'impianto elettrico presente sia nel capannone che all'interno degli uffici;
deterioramento delle condotte interne di smaltimento delle acque dalla copertura.
A ciò, secondo il CTU, vanno aggiunte le conseguenze derivanti dalla necessità di smaltire i rifiuti rimasti all'interno del capannone e relativa area esterna in conseguenza dello “smassamento” operato dai Vigili del Fuoco. Le opere necessarie per il completo ripristino dello stato dei luoghi sono puntualmente descritte nel computo metrico estimativo allegato alla perizia redatta dall'Ingegner in data Testimone_8
28/04/2022. All'epoca del sopralluogo sul posto compiuto dal CTU in data 15/06/2023, le opere di ripristino del fabbricato risultavano completate nella loro interezza come rilevabile dalle fotografie seguenti, scattate in tale occasione. L'immobile appariva allora completamente ripristinato e completamente locato. Sulla base di tali riscontri documentali, il CTU, ritenendo completo il computo metrico estimativo redatto dall'Ing. verificata la correttezza dei prezzi unitari esposti in riferimento al Prezziario Tes_8 delle Opere Edili sulla piazza di Milano (edito della Camera di Commercio) allora vigente e ritenuti altresì congrui i “Nuovi Prezzi” indicati in virtù di quanto desumibile dal mercato dell'epoca, verificata altresì la correttezza delle quantità esposte prese come riferimento le tavole grafiche n° 2 e 3 (stato di CP_1 fatto) allegate alla per la manutenzione straordinaria del capannone depositata presso il Comune di Cinisello BA (cfr. allegato 2 della relazione di CTU), ha quindi stimato l'ammontare dei costi relativi ai lavori di ripristino dei danni provocati dall'incendio in questione in complessivi euro 408.416,16, di cui € 328.973,58 quali OPERE DI RIPRISTINO (tutte eseguite) ed € 79.442,58, quali SPESE DI DEMOLIZIONE e SGOMBERO. A tale cifra, il ctu ha poi aggiunto € 40.841,60 per le spese tecniche, quantificabili nella percentuale forfettaria del 10% dell'importo dei lavori, il tutto oltre IVA di Legge e contributo previdenziale.
3. La domanda attorea nei confronti di CP_3
12 Come gi accennato, l'attrice ha svolto, nei confronti della convenuta all'epoca dei fatti Controparte_3 conduttrice del capannone interessato dall'incendio, una domanda di risarcimento dei danni, ai sensi degli artt. 1587 e 1588 c.c. e dell'art. 8 del contratto di locazione stipulato inter-partes, il quale espressamente prevedeva l'assunzione in capo al conduttore di “ogni rischio (anche per caso fortuito e forza maggiore) e responsabilità relativi alla manutenzione, custodia e uso dell'immobile”. Avendo quindi la sottoscritto regolare contratto di locazione in data 30/08/2016 (doc. 3 Controparte_3 fasc. att.), questa ha conseguentemente assunto a proprio carico di tutte le obbligazioni e le responsabilità derivanti da tale contratto, compresa la responsabilità ex art. 1588 e ss. c.c. per la perdita del bene locato. L'art. 1587 c.c., come è noto, prevede che “Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile”. È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa”. Nel merito, va osservato che, a norma degli artt. 1177, 1587, n. 1, e 1590, comma 1, c.c., il conduttore ha l'obbligo di custodire la cosa locata con la diligenza del buon padre di famiglia e di restituirla nello stato medesimo in cui l'aveva ricevuta, e che il primo comma dell'art. 1588 c.c. pone a carico del medesimo l'onere di provare che la perdita (o il deterioramento) della cosa, anche se derivanti da incendio, siano avvenuti per causa a lui non imputabile. La Suprema Corte ha affermato che l'art. 1588 c.c., in base al quale il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata anche se derivante da incendio, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile soltanto con la dimostrazione che la causa dell'evento, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile, onde in difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico (Cass. civ. Sez. III, ord. n.
22823/2016). Ancora con riferimento all'art. 1588 c.c. la Suprema Corte ha precisato che “la norma – la quale sostanzialmente riproduce la disposizione generale di cui all'art. 1218 c.c. (in motivazione, Cass.
5.4.1995 n. 3999) – importa che il conduttore, per vincere tale presunzione, deve dare la prova, piena e completa, non solo del dato obiettivo della perdita (o del deterioramento), ma altresì dell'assenza di colpa (Cass. 18.11.1991 n. 12346 e 19.8.1996 n. 7604): che, cioè, non vi sia nesso causale tra l'obbligo di custodia (e la correlativa propria condotta, commissiva od omissiva), e la perdita (o il deterioramento), e che dunque tali eventi si siano verificati per caso fortuito, forza maggiore o factum principis, mentre, a norma del secondo comma dello stesso art. 1588, non è sufficiente a vincere la presunzione in questione la colpa di terzi cui il conduttore, anche temporaneamente, abbia affidato l'uso o il godimento della cosa e, dunque, anche la sua custodia” (Cass. 02/08/2000 n. 10126); ha inoltre affermato che “in tema di responsabilità del conduttore per perdita e deterioramento della cosa locata verificatasi nel tempo in cui lo stesso ha ammesso il terzo al godimento della cosa, l'art. 1588 c.c. va interpretato nel senso che il conduttore non è più responsabile quando detti eventi si configurano rispetto al terzo medesimo – tenuto ad osservare nel suo godimento lo stesso grado di diligenza del conduttore – come non dipendenti da causa a lui imputabile” (Cass. 05/04/1995 n. 3999). In forza di tali principi, il Tribunale ritiene provata la responsabilità ex art. 1588 c.c. in capo alla conduttrice non avendo la stessa offerta alcuna prova per dimostrare che l'incendio si Controparte_3
13 sia verificato per causa a sé non imputabile e quindi nonostante la piena e completa osservanza del proprio obbligo di custodia.
Non risulta, infatti, sufficiente per andare esente da responsabilità affermare che nel caso di specie la ctu non ha fatto emergere elementi da cui trarre “la natura dolosa dell'evento, né malfunzionamenti all'impianto di videosorveglianza e dell'antincendio, accertando anche come l'area fosse fornita di regolare rete idrica certificata e collaudata”. Il fatto che la ctu non abbia potuto confermare, né escludere la sussistenza di un atto volontario ovvero doloso, così come il fatto che in sede penale le indagini sulla persona del siano state CP_3 archiviate, non vale certo ad escludere una responsabilità del conduttore ai sensi dell'art. 1588 cc. In altre parole, l'esclusione del doloso non determina in automatico la prova del fortuito. D'altra parte, l'incendio non è, per sua natura, necessariamente un fortuito, ma spesso - anzi quasi sempre - è causato dall'imprudenza o dalla mancanza di vigilanza da parte del conduttore o delle persone di cui egli risponde. Il conduttore che a norma dell'art. 1587, n. 1 deve osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsi della cosa locata per l'uso determinato, deve provare che ha custodito la cosa con la comune diligenza, per cui l'evento dannoso o fu dovuto a caso fortuito o ebbe origine dal fatto di un terzo di cui il conduttore non risponde. Solo in questa prima e seconda ipotesi il conduttore è esonerato da responsabilità.
Il conduttore deve quindi provare la causa positiva dell'incendio o in genere della perdita o del deterioramento. Prova che, nel caso di specie, non è stata data. Cont Nemmeno rileva l'intervenuta cessione dei diritti dalla polizza all'attrice, il cui effetto è quello di determinare il trasferimento delle azioni derivanti dal contratto di assicurazione, ma non certo di elidere la responsabilità del conduttore per le conseguenze dell'evento dannoso. Va poi considerato che l'art. 8 del contratto di locazione prevede espressamente che sia a carico del conduttore “ogni rischio (anche per caso fortuito o forza maggiore) e responsabilità relativi alla custodia dell'immobile”. Inoltre, mediante la scrittura di risoluzione del suddetto contratto di locazione del 19.1.2018, la conduttrice ulteriormente riconosceva l'obbligo di risarcire tutti i danni conseguenti all'incendio del 2.10.2017, eventualmente non coperti dalla polizza assicurativa sottoscritta con
[...]
(cfr. doc. 11 punto 7). CP_8
In relazione al quantum dovuto a titolo risarcitorio, va infine considerato che, a norma dell'art. 1589
c.c. comma 1 “Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.”. Occorre quindi a questo punto passare ad esaminare le domande rivolte alla società di assicurazione.
4. La domanda nei confronti di CP_8
Venendo ad esaminare la domanda svolta nei confronti di in forza del contratto di CP_8 assicurazione n. 402678086 sottoscritto da e i cui diritti sono stati successivamente CP_3 oggetto di cessione all'odierna attrice, si osserva quanto segue. L'evento incendio rientra pacificamente nell'ambito del sinistro assicurato, tuttavia ha CP_8 svolto alcune eccezioni inerenti all'inoperatività della garanzia. La prima eccezione concerne il comportamento tenuto dall'assicurato che, dopo l'apertura CP_3 del sinistro, ha avanzato nei confronti dell'assicuratore reiterate richieste di anticipo di indennizzo. La censura mossa da attiene al fatto che tali richieste furono inviate nonostante la CP_8
14 consapevolezza in capo all'assicurato di non rivestire più la posizione di persona offesa del reato, quanto, invece, di persona indagata nel proc. Pen. 20808/2018.
La seconda eccezione attiene, invece, all'inoperatività della polizza per dichiarazioni mendaci e reticenti al momento assuntivo.
Le due eccezioni possono essere delibate congiuntamente, attenendo entrambe al profilo della mala fede contrattuale in capo all'assicurato. La prima attiene al momento esecutivo del contratto e, in specie, al momento della richiesta di liquidazione del sinistro.
La seconda si inquadra precisamente nell'ambito di cui all'art. 1892 c.c.
Tale norma, come è noto, disciplina l'ipotesi in cui il contraente, al momento della conclusione del contratto, abbia reso all'assicuratore, con dolo o colpa grave, dichiarazioni inesatte o reticenti su circostanze influenti sulla manifestazione del consenso da parte di quest'ultimo, non consentendogli di avere una chiara percezione del rischio da assicurare. Secondo la giurisprudenza, le dichiarazioni dell'assicurato costituiscono causa di annullamento del contratto quando si verificano, simultaneamente, le seguenti condizioni: che la dichiarazione sia inesatta o reticente, che la reticenza sia stata determinante ai fini della formazione del consenso dell'assicuratore, che l'assicurato abbia reso la dichiarazione con dolo o colpa grave. Ordinariamente, l'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa, è a carico dell'assicuratore (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 11115 del 10/06/2020), il quale, qualora il sinistro si verifichi prima che sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, può limitarsi a rifiutare il pagamento dell'indennità invocando la violazione di un onere che la legge pone a carico dell'assicurato (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 1166 del 21/01/2020). Cont Con riferimento all'oggetto della dichiarazione resa o omessa dallo stipulante, ha dedotto che ha omesso in sede di stipula di contratto di riferire di aver già subito in precedenza CP_3 analogo sinistro incendiario nel mese di maggio 2013 sull'immobile di via Senigallia Milano, oltre che un “principio di incendio” nei primi mesi del 2017.
Se di tale “principio di incendio” non vi è prova o specifico riferimento in atti, la sussistenza dell'incendio del maggio 2013 sull'immobile di Via Senigallia 55 in Milano all'epoca assicurato dalla proprietaria con scaturisce dai documenti di causa ed comunque non CP_9 CP_8 contestata tra le parti e ammessa dalla stessa attrice, la quale però ne deduce la totale inconferenza ai fini di causa.
Inoltre, si duole del fatto che con grave male fede l'assicurato aveva omesso CP_8 CP_3 di chiarire in sede di stipula contrattuale i rapporti giuridici sottesi alle due società, e CP_3 [...]
di fatto riferibili alla stessa persona fisica, . CP_9 Parte_2
Al fine di verificare se tali reticenze assumano rilievo ai fini dell'annullabilità del contratto ai sensi dell'art. 1892 c.c. occorre avere riguardo al modulo di proposta contrattuale, dove è espressamente richiesto all'assicurato di riferire se “negli ultimi cinque anni, avesse avuto sinistri per i rischi di cui alla presente sezione, salvo già conosciuti dalla Società”; se avesse “polizze in corso per i rischi previsti nella presente sezione” e se avesse “avuto polizze per sinistri analoghi risolte per sinistro”.
A tutte queste tre domande il contraente ha dato risposta negativa, barrando la casella NO (cfr. doc. 4 fasc. attrice). Alla luce di tale impegno contrattuale, espressamente assunto dall'assicurato a norma dell'art. 1892 c.c., 1893 e 1910 c.c., il Tribunale non può che ritenere che, nel caso di specie, l'omessa dichiarazione,
15 riguardo alla sinistrosità pregressa dell'assicurato, di un precedente danno da incendio, seppur in altro immobile comunque in uso alla medesima configuri una dichiarazione Controparte_3 mendace rilevante ex art. 1892 c.c. ai fini della validità della polizza.
In un caso analogo al presente, la Suprema Corte di Cassazione (ord. n. 25457/2022) ha ritenuto corretto ritenere tale omessa dichiarazione rilevante quale vera e propria reticenza negoziale ex art. 1892 c.c., posto che anche in quel caso nel modulo di proposta contrattuale all'assicurato era stato espressamente richiesto dall'assicuratore di riferire di sinistrosità pregresse (in quel caso, l'assicurato aveva omesso di dichiarare all'assicuratore, al momento della compilazione del preliminare questionario informativo, di aver già subìto due anni e mezzo prima un sinistro analogo di danno da incendio su altro immobile di proprietà dell'assicurato attribuito alla propagazione delle fiamme fuoriuscite da un mezzo d'opera parcheggiato in adiacenza allo stesso). Secondo l'orientamento della Suprema Corte, tale reticenza risulta rilevante rispetto alla conclusione del contratto, posto che detta sinistrosità aveva stretta attinenza col rischio assicurato (polizza multirischi comprendente l'incendio doloso), dovendosi ritenere circostanza indispensabile per dare all'assicuratore un quadro completo sulla consistenza del rischio. Non appare, invece, conforme alla ratio legis dell'art. 1892 c.c. un'interpretazione che legittimi un comportamento dell'assicurato il quale, a propria discrezione, scelga quali episodi pregressi denunciare e quali non denunciare all'assicuratore sulla base di una discutibile autovalutazione della propria sinistrosità pregressa, la quale è pur sempre suscettibile di determinare l'operatività della copertura assicurativa.
Invero, in considerazione dell'oggetto della polizza in questione, la quale comprendeva anche le ipotesi di incendio doloso, deve, invece, ritenersi obiettivamente rilevante qualunque specifico precedente episodio di incendio, anche su immobili diversi, proprio al fine di porre l'assicuratore in condizione di valutare, tra gli altri, il fattore di rilevanza contrattuale rappresentato dalla pregressa condotta e
“sinistrosità” dell'assicurato. Quanto all'elemento soggettivo, pur escludendosi il dolo, non essendo emersa alcuna prova inequivoca in tal senso, non può d'altra parte che ritenersi la sussistenza in capo al contraente della colpa grave, che deve essere valutata alla stregua dell'obbligo di fornire con diligenza e lealtà le informazioni inerenti all'identificazione del rischio assicurativo: l'aver taciuto i precedenti sinistri da incendio integra senza ombra di dubbio una condotta di grave negligenza nella rappresentazione del rischio idonea a invalidare la copertura di polizza. Nemmeno può ritenersi che la reticenza non sia stata determinante ai fini della formazione del consenso dell'assicuratore. È, invece, evidente che, proprio per la rilevanza dei precedenti, ove gli stessi fossero stati conosciuti da Cont
la società avrebbe negato la stipulazione della polizza o l'avrebbe resa a condizioni diverse. Assume dirimente rilievo in tal senso il fatto che dopo l'indennizzo del sinistro del 2013 in favore di la compagnia aveva inoltrato disdetta al contratto, al fine di non essere più vincolata da CP_9 un rapporto di polizza con quel soggetto.
Non può, infine, omettersi di considerare come sia emerso documentalmente che, per lo meno dal
13.11.2018 (data di rilascio del certificato di iscrizione ex art 335 cpp), la contraente assicurata avesse avuto contezza ufficiale dell'iscrizione nel registro degli indagati del proprio CP_3 legale rapp.te in relazione a responsabilità per i due incendi del luglio e ottobre Parte_2
2017 e che, ciò nonostante, la stessa avesse reiterato (da ultimo con pec del 10.12.2018) la richiesta di
16 anticipazione di indennizzo ad sostenendo che il fosse persona offesa (cfr. doc. CP_12 CP_3 Cont 15 e 20 fasc. .
Tutto ciò premesso, il Tribunale ritiene che la domanda di parte attrice così come le richieste di Contr verso non possano essere accolte, risultando fondata l'eccezione di violazione CP_3 colposa ex art. 1892 c.c. sollevata dalla compagnia d'assicurazione.
Trattandosi di eccezione di invalidità/annullamento del contratto, essa è opponibile al cessionario odierno attore, atteso che per giurisprudenza costanza in tema di cessione del credito, il debitore è legittimato ad opporre al cessionario (quindi tutte le eccezioni che avrebbe potuto Parte_1 sollevare nei confronti dell'originario creditore (cedente), salvo quelle fondate su situazione giuridiche soggettive venute ad esistenza successivamente alla cessione (cfr. Cass. sentenza n. 5998/2007).
5. La domanda attorea nei confronti di Parte_4
L'attrice è legittimata ad agire per chiedere il pagamento dell'indennizzo assicurativo spettante in conseguenza della polizza n. 25310, stante l'intervenuto subentro nei diritti già spettanti a
[...]
. Controparte_14 Tuttavia, rispetto all'operatività di tale polizza, ha sollevato diverse eccezioni. CP_2
La convenuta ha, nel dettaglio, eccepito, fin dalla comparsa di costituzione:
1.l'inoperatività della polizza ai sensi degli artt. 11 e 12 cond. generali di assicurazione i quali stabiliscono che la società non è obbligata per i danni “causati da atti dolosi” e per i danni “causati con dolo del Conduttore o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali e dei soci a responsabilità illimitata”;
2. la coesistenza dell'assicurazione sottoscritta con sullo stesso fabbricato e per gli stessi CP_8 rischi;
3.la previsione con appendice di variazione n. 17 regolante i rapporti contrattuali per il periodo
9.5.2017- 31.12.2017 secondo la quale a far data dal 9.5.2017 erano in ogni caso esclusi dalla convenzioni i fabbricati adibiti a attività di cernita, riciclo, trasformazione, smassamento, smaltimento e deposito di rifiuti di qualunque genere, peraltro corrispondente alla originaria previsione contrattuale secondo cui tra i beni assicurati non erano previsti quelli in cui era svolta attività di stoccaggio e riciclo rifiuti.
Con riguardo al primo gruppo di eccezioni, occorre, innanzitutto, considerare che, trattandosi di eccezioni in senso stretto, la relativa prova grava in capo al convenuto che le ha sollevate. Si è già detto, nel paragrafo dedicato, che le cause dell'incendio, all'esito della intensa attività istruttoria anche a mezzo di ctu, sono rimaste ignote e non c'è modo di attribuire rilevanza causale ad alcuna condotta nemmeno astrattamente riconducibile alla conduttrice o al suo legale CP_3 rapp.te . Parte_2
In tale quadro, le eccezioni sollevate dalla convenuta di cui al sopra indicato gruppo 1 non CP_2 possono quindi che essere disattese. Quanto alla coesistenza della garanzia sottoscritta con la stessa non rileva in CP_12 considerazione dell'accoglimento dell'eccezione da quest'ultima sollevata ex art 1892 c.c. Infine, con riferimento alla terza eccezione si osserva quanto segue. L'appendice di variazione di polizza in vigore dal 9.5.2017 recita testualmente.
17 La previsione è chiara nell'escludere la copertura assicurativa per gli immobili adibiti ad attività di cernita, riciclo, trasformazione, smassamento, smaltimento e deposito di rifiuti di qualunque genere. La variazione ha effetto “dalle ore 24 del 09.05.2017, ferma ogni altra condizione e pattuizione di polizza”. Il riferimento all'effetto “per i contratti emessi al far tempo dal 01.06.2017” pare, invece, riferirsi alla sola variazione della estensione territoriale di cui alla prima parte del testo, mentre l'esclusione per i fabbricati destinati a deposito di rifiuti è prevista “in ogni caso”. Il fatto che nel documento non sia presente la firma del contraente CO SI non è dirimente e non può privare il documento di efficacia contrattuale, posto che risulta dagli atti di causa, e non è contestato dalle parti, che il contenuto della variazione di polizza era stato concordato con il broker che gestiva il contratto per conto del CO di SI e della ZA (cfr. doc. n. 5 memoria ex art. 183, sesto comma n. 2 cpc di . Peraltro, la circostanza che la contraente originaria, CO di CP_2
SI e della ZA spa, conoscesse ed avesse accettato il contenuto di detta appendice emerge dal contenuto del doc. n. 48 prodotto dalla stessa parte attrice, riportante lo scambio di mail intercorso tra l'attrice e il CO di SI e della ZA. Deve quindi ritenersi che la citata variazione contrattuale escluda espressamente a far data dal
09.5.2017, l'operatività della copertura di garanzia per i sinistri verificatisi su fabbricati adibiti ad attività inerenti al deposito, riciclo, trasformazione e smaltimento di rifiuti di qualunque genere, quale è quella della CP_3
Sulla base delle conclusioni, va accolta l'eccezione di inoperatività della polizza sollevata da CP_2
e conseguentemente respinta la domanda attorea svolta nei confronti di quest'ultima.
[...]
6. La misura del risarcimento del danno dovuto da CP_3
In considerazione dell'accoglimento delle eccezioni di inoperatività della copertura assicurativa svolte da entrambe le assicurazioni, del danno cagionato per l'incendio del 2.10.2017 deve rispondere unicamente, secondo quanto indicato nel par. 3, la convenuta CP_3
La misura del danno è quantificata, in ossequio alle indicazioni svolte dal CTU nella relazione in atti, in euro 408.416,16 per danno emergente e comprende tutte le spese già sostenute dall'attrice per la rimessa in pristino del fabbricato (doc. 27 e 28 fasc. attrice). Nel dettaglio il ctu ha stimato corretto l'importo di € 328.973,58 per le opere di ripristino già eseguite ed € 79.442,58 per le spese di demolizione e sgombero. A tale importo di € 408.416,16 va aggiunta l'iva di legge. Non si ritiene di poter riconoscere il ristoro di ulteriori somme indicate forfettariamente dal ctu (spese tecniche 10%) in assenza di precisa determinazione e prova a carico dell'attrice.
All'attrice spetta inoltre il risarcimento del danno da lucro cessante corrispondente al mancato introito dei canoni di locazione a seguito dell'evento incendiario che ha costituito causa risolutiva della locazione non voluta né altrimenti determinata dal locatore (cfr. Cass. n. 11972/2010).
L'attrice ha documentato che il contratto di locazione (doc. 3) prevedeva un canone mensile di € 3.000,00 all'epoca dell'incendio (doc. 43). È pertanto dovuto il risarcimento del danno pari al mancato incasso dei canoni di locazione per 35 mensilità e cioè dal giorno dell'incendio (2.10.2017) all'agosto
2020, epoca in cui venne concessa nuovamente l'agibilità all'immobile (doc. 29), così complessivamente per euro 105.000,00. Seguono gli interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo.
7. Sul riparto delle spese di lite
18 Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e di causalità e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, che tiene conto del valore effettivo della controversia e dei parametri previsti dallo scaglione applicabile ex D.M. 55/2014. Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, considerati gli esiti a cui è pervenuta e l'utilità dell'accertamento per le domande e le difese svolte in giudizio, vengono poste in solido a carico di tutte le parti, così come restano a carico di ciascuno le spese di c.t.p.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Sez. I civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) accogliendo parzialmente la domanda attorea di risarcimento dei danni verso Controparte_3 condanna quest'ultima in persona del legale rapp.te pro tempore al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 408.416,16 oltre iva di legge a titolo di danni conseguenti alla distruzione dell'immobile di cui è causa ed alla sua ricostruzione, e al pagamento della somma di € 105.000,00 a titolo di danni derivanti dalla perdita dei diritti di locazione, oltre sui suddetti importi, interessi nella misura legale dalla data della domanda giudiziale al saldo.; b) rigetta le domande attoree rivolte a e a CP_8 Controparte_15
c) condanna al pagamento, in favore di Controparte_3 Parte_1 Parte_5 delle spese processuali, che liquida in € 1.797,24 per esborsi ed € 20.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA nella misura di legge;
d) condanna a rifondere a e a Parte_1 Parte_1 CP_8 [...] le spese di lite, che si liquidano in € 10.000,00 per compensi e spese per Controparte_15 ciascuna parte, oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie nella misura del 15%;
e) pone le spese sostenute per la C.T.U. e di ctp definitivamente a carico delle parti in solido e in misura paritaria.
Con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Monza il 27.05.2025
Il Giudice
Chiara Binetti
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 727/2022 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. SILVA GLORIA e dall'avv. BALDO ALBERTO, elettivamente domiciliata come in atti,
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. PIAZZA Controparte_1 P.IVA_2
ALOMA, elettivamente domiciliata come in atti,
(C.F./P.I. ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_3 difesa dall'avv. MOLTENI FABIO, elettivamente domiciliata come in atti
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. GIGLIO LARA, CP_3 P.IVA_4 elettivamente domiciliata come in atti
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per Parte_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare che l'incendio del giorno 02/10/2017 per cui è causa si è verificato durante il possesso dell'immobile in capo a in forza del contratto di locazione in CP_3 atti;
1 accertare e dichiarare che l'incendio ha cagionato danni all'Attrice per l'importo capitale di € 416.552,16 meglio dettagliato nelle voci di cui in atti;
ovvero nella diversa misura che il Tribunale riterrà di determinare;
accertare e dichiarare la validità ed efficacia della Polizza/Convenzione N. 253/10/107000 nella copertura dei danni conseguenza dell'incendio in favore della Controparte_2 contraente-beneficiaria Parte_1
accertare e dichiarare la validità ed efficacia della polizza N. Controparte_1 402678086 nella copertura dei danni conseguenza dell'incendio in favore dell'Attrice a seguito dell'intervenuta cessione del credito e dei diritti nascenti dalla stessa polizza e di cui in atti (cedente ; CP_3 conseguentemente,
condannare ex art. 1588 c.c. nonché ex art. 8 del contratto di locazione in atti l'ex conduttore in persona del lrpt a risarcire il danno in favore dell'Attrice nella misura di € CP_3 416.552,16 a titolo di danno emergente ed € 105.000,00 a titolo di lucro cessante, per tutte le ragioni esposte in atti;
condannare nei limiti di Polizza in atti, al Controparte_2 risarcimento del danno in favore dell'Attrice fino alla concorrenza dell'importo di € 369.108,36, così come liquidato nella perizia contrattuale di cui in atti, per tutte le ragioni esposte in atti;
condannare , secondo Polizza in atti, al risarcimento del danno in Controparte_1 favore dell'Attrice nella misura di € 395.636,16 così come meglio dettagliato in atti e per tutte le ragioni esposte in atti;
in ogni caso,
nel rispetto dell'art. 1910 co. 3° c.c. e comunque eventualmente in solido tra le Parti convenute, sino alla concorrenza dei rispettivi importi dettagliati in atti a cui ciascuna e' tenuta e comunque senza duplicazione di somme;
ogni somma richiesta e' da intendersi salvo diversa maggiore o minor misura che il Tribunale dovesse ritenere di giustizia;
con condanna ad interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria delle spese e competenze di lite incluse le spese di mediazione, quelle sostenute per la perizia contrattuale in atti nonché per la CTU svolta in corso di causa;
IN VIA ISTRUTTORIA: I. Senza alcuna inversione dell'onere della prova, ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che le fotografie di cui al Doc. 27 che mi vengono rammostrate si riferiscono all'immobile per cui è causa nei giorni: a) immediatamente successivi all'incendio del 2.10.17, b) durante le fasi delle lavorazioni di ripristino e c) ad opere ultimate
2) Vero che le fatture ed i preventivi che mi vengono rammostrati con il Doc. 28 si riferiscono ad opere e lavorazioni realizzate e preventivate per il ripristino dei danni causati dall'incendio del
2.10.17 all'immobile per cui è causa
3) Vero che in forza del contratto di leasing immobiliare con CO di SI n. 03/043282/00 per l'importo di € 1.200.000,00 oltre iva ed interessi, versava in sede di stipula del Parte_1 contratto un acconto per € 300.000,00, ulteriori canoni di leasing mensili al 02/10/2017 per € 305.732,63 e quindi per complessi € 605.732,63 ed un saldo per l'acquisto dell'immobile al 25/01/2018 di € 604.268,58 ( cfr Doc. 13, 13bis, 13 ter e 13 quater da mostrare al teste )
2 4) Vero che in data 13/12/2017 le compagnie assicuratrici e , nominati i CP_4 CP_2 Con loro periti ( - Ing. per e Ing per ), iniziavano le Testimone_1 Tes_2 Per_1 CP_2 operazioni per la stima del danno e nominava il suo perito, anche per CO di SI Parte_1
( cfr Doc. 15, 15bis, 15ter 16, 17, 28, 18 da mostrare al teste )
5) Vero che le opere di messa in sicurezza/ripristini con i confinanti, venivano monitorate da tutti i Con periti ( Ing. per lo studio per Ing per e Pi Benin per la Tes_2 Tes_1 Per_1 CP_2 proprieta' ) sino a novembre/dicembre 2018, quando gli stessi periti giungevano ad una prima loro quantificazione del danno ( cfr Doc. 31 pag. 12 + 47 e 47bis da mostrare al teste )
6) Vero che l'Ing per ha monitorato le opere di rispristino dell'immobile Per_1 CP_2 eseguite nel 2019 fino alla loro conclusione
7) Vero che nell'aprile 2021 sia CO SI che Assiteca broker assicurativo di
[...]
condividevano che quanto contenuto nella Appendice n. 17 in variazione della Controparte_5 Polizza per cui e' causa, doveva intendersi applicabile solo ai contratti stipulati in data CP_2 successiva al 01/06/2017 e dunque con esclusione del contratto per cui e' causa ( cfr Doc. 48 da mostrare al teste )
8) Vero che ho redatto la perizia giurata per il danno all'immobile in Cinisello Via Palazzi n. 10 del 05/02/2019 di cui al Doc. 52 che mi viene mostrato e ne confermo il contenuto;
9) Vero che ho redatto il processo verbale di perizia del 28/04/2021 per il danno all'immobile in Cinisello Via Palazzi n. 10 di cui al Doc. 31 che mi viene mostrato e ne confermo il contenuto.
Sui predetti capitoli di prova orale, si indicano i seguenti testimoni:
P.I. Sig. , con studio in Sesto San Giovanni, Viale Rimembranze n. 93 sui capitoli di Testimone_3 prova nn. 1,2,4,5 e 6
Ing. con studio in Lecco, Via Leonardo da Vinci n. 32 sui capitoli di prova nn. Testimone_4
1,2,4,5,6 e 8
Arch. , Studio Re-Built Srls, Via Lecco n. 15, Milano sui capitoli di prova nn. 1,2,4,5 e Testimone_5
6; Dott.ssa c/o Assiteca spa, Via Lattuada 25, Milano, sul capitolo di prova n. 7 Testimone_6
Dott. domiciliato in Besana ZA, via Donizetti n. 10 sui capitoli di prova da n. 1 Testimone_7
a n. 7 ;
Ing. con studio in Via Stoppani n. 31, Seregno (MB), sul capitolo di prova n.
9. Testimone_8
Il legale rappresentante pro tempore di CO di SI e della ZA con sede in SI sul capitolo di prova n. 3
Sig. c/o CO di SI - Filiale di Besana in ZA, Via V. Emanuele II n. 5, Testimone_9
Besana in ZA (MB) - sui capitoli di prova n. 3 e 7 II. Ci si oppone all'ammissione delle istanze di prova testimoniale ex adverso dedotte da CP_2
e per le ragioni dedotte in atti, e si chiede, in caso di loro ammissione, di essere
[...] CP_3 ammessi a prova contraria con i testi già indicati con la memoria ex art. 183 6° c. N. 2 c.p.c.
Ove fosse ammesso il capitolo n. 16 formulato da si chiede ammettersi il CAPITOLO A CP_3
PROVA CONTRARIA:
“Vero che le opere di ripristino dell'immobile oggetto di causa si sono protratte sino all'agosto 2020 e che il Comune di Cinisello BA ha rilasciato la conseguente dichiarazione di agibilita' dell'immobile nello stesso mese di agosto 2020”. Si indicano quali testi i Sigg.ri , Ing Testimone_7 e Arch agli indirizzi gia' indicati nella memoria ex art. 183 6° c. Testimone_4 Testimone_5
N. 2 c.p.c.
3 III. Ci si oppone alle richieste di svolte in atti sia di ordine di esibizione di documentazione ex CP_4 art. 210 c.p.c. che di produzione documentale (doc 35 e 36, non prodottii) perche' documenti non sopravvenuti e quindi tardivi, come in atti;
richieste peraltro già respinte dal Giudice con ordinanza del 31.3.23 e 1.7.24.
Per Controparte_1
Nel merito in via principale: rigettarsi le domande tutte, da chiunque svolte nella presente lite, nei confronti di in quanto infondate rispetto ad una cessione di un credito avvenuta Controparte_1 in assenza dei presupposti ex lege, trattandosi di un asserito credito che la non poteva CP_3 definire né certo, né liquido né esigibile alla data della “cessione”. Spese di lite rifuse. Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuta valida l'intervenuta cessione e che l' fosse realmente subentrata alla nella posizione di cui Parte_1 CP_3 alla polizza n. 402678086, rigettarsi la domanda attorea e di parte convenuta nei CP_3 confronti di per assenza di operatività della polizza assicurativa succitata per Controparte_1 dichiarazioni inesatti e reticenti rese dalla al momento della stipula del contratto CP_3 assicurativo in parola. Nel merito in via subordinata B): nella denegata e non creduta ipotesi di sussistenza di operatività della polizza n. 402678086 , rigettare la domanda attorea e della convenuta nei CP_3 confronti di per perdita del diritto all'indennizzo ex art. 17 delle condizioni Controparte_1 generali di assicurazione e/o Nel merito in via principale: rigettarsi le domande tutte, da chiunque svolte nella presente lite, nei confronti di in quanto infondate rispetto ad una Controparte_1 cessione di un credito avvenuta in assenza dei presupposti ex lege, trattandosi di un asserito credito che la non poteva definire né certo, né liquido né esigibile alla data della “cessione”. CP_3
Spese di lite rifuse. Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuta valida l'intervenuta cessione e che l' fosse realmente subentrata alla nella posizione di cui Parte_1 CP_3 alla polizza n. 402678086, rigettarsi la domanda attorea e di parte convenuta nei CP_3 confronti di per assenza di operatività della polizza assicurativa succitata per Controparte_1 dichiarazioni inesatti e reticenti rese dalla al momento della stipula del contratto CP_3 assicurativo in parola.
Nel merito in via subordinata B): nella denegata e non creduta ipotesi di sussistenza di operatività della polizza n. 402678086 , rigettare la domanda attorea e della convenuta nei CP_3 confronti di per perdita del diritto all'indennizzo ex art. 17 delle condizioni Controparte_1 generali di assicurazione e/o - (la richiesta autorizzazione alla produzione documentale non risulta tardiva in quanto la Suprema Corte con la sentenza n. 25631/20183 ha viceversa statuito la legittimità della produzione documentale di formazione successiva allo spirare dei termini ex art. 183 comma VI
c.p.c.
e "ciò in virtù del principio secondo cui la circostanza che un documento o qualsiasi altra fonte di prova) sia venuto ad esistenza dopo il maturare delle preclusioni processuali (tanto nel rito ordinario, quanto in quello locatizio), legittima la rimessione in termini della parte che non abbia potuto produrlo precedentemente, e il solo fatto di allegare quel documento agli atti costituisce di per se una implicita richiesta di rimessione in termini (cfr., ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 5465 del 14/03/2006, Rv.
588293 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 11922 del 22/05/2006, Rv. 589231 - 01)”.
4 - si formula istanza di acquisizione degli atti del fascicolo penale n. 605/2018 RG a carico di
quale legale rappresentante della innanzi alla Procura di Parte_2 CP_3 Monza riguardante le contravvenzioni ricevute per violazione dell'art. 20 del D.Lgs 8.4.2006 n. 139 con conseguente procedimento penale succitato a carico del succitato legale rappresentante tenuto sottaciuto dalla richiesta rilevante in ordine all'evento per cui è lite ed alla rilevanza di CP_3 dette circostanze, tenute sottaciute da parte convenuta al CTU ed apprese in occasione CP_3 dell'accesso presso i Vigili del Fuoco nel pomeriggio del 26.6.2024 (circostanze che il CTU allora nominato avrebbe appreso se avesse effettuato l'accesso che dapprima aveva sostenuto a verbale che avrebbe effettuato e pii andava a disattendere);
- in riforma dell'ordinanza di data 31.3.2023, si formula istanza di acquisizione copia degli atti relativi al contenzioso n. 4124/2019 o quantomeno della sentenza n. 472 del 2023 relativa al contenzioso n. 4124/2019 del Tribunale di Monza fra e per evitare duplicazione di Parte_1 CP_3 richieste risarcitorie rilevanti ai sensi dell'art. 17 delle CGA ed a fronte di detta rilevanza;
-si formula istanza di acquisizione di copia integrale del fascicolo penale n. 2915/20 RG N.R., disattesa dall'allora CTU.
Per Controparte_2
Piaccia al Tribunale ill.mo:
Nel merito:
In via principale: respingere nel modo migliore ogni domanda proposta nei confronti della CP_2
dandosi atto della mancanza, dell'inoperatività e comunque dell'invalidità della garanzia
[...] assicurativa azionata nei suoi confronti;
In via subordinata: in denegata ipotesi di ritenuta operatività e vigenza della garanzia assicurativa azionata nei confronti della limitare l'esposizione della deducente a quanto i patti di CP_2 polizza prevedono, con esclusione di qualsiasi vincolo di solidarietà passiva.
Spese rifuse. In via istruttoria: si insiste nelle istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 183, sesto comma nn. 2 e
3 cpc e nelle istanze di cui al verbale di udienza del 26.6.2024.
Per CP_3
IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare la validità e l'efficacia dell'atto di cessione dei crediti e dei diritti di cui alla Cont polizza assicurativa n. 402678086, stipulata dalla con la AG , in favore di CP_3
Parte_1
NEL MERITO:
1. accertare e dichiarare la validità e l'operatività della polizza assicurativa n. 402678086 stipulata dalla con la AG Assicurativa Axa a copertura dei danni da incendio;
CP_3
2. conseguentemente condannare a risarcire a parte attrice, a condizioni di polizza Controparte_1
n. 402678086, i danni subiti nell'incendio del 02.12.2017, a seguito dell'intervenuta cessione dalla
[...]
in favore dell'attrice, dei diritti nascenti da detta polizza;
CP_3 3. per l'effetto, dichiarare che la nulla deve ad per i danni occorsi CP_3 Parte_1
a seguito del sinistro, dichiarandola così indenne dal risarcimento dei danni;
5
4. rigettare la richiesta avanzata da alla della somma di € Parte_1 CP_3
105.000,00 a titolo di lucro cessante, in quanto non dovuta, oltre che infondata in fatto e diritto per i motivi esposti;
5. rigettare ogni pretesa e/o domanda formulata dalla nei confronti della Parte_1
a qualsiasi titolo, perché infondata in fatto e diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
CP_3
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della
[...]
[...]
e per testi sulle seguenti circostante e capitoli di seguito specificatamente Controparte_6 dedotti e preceduti dalla formula “è vero che”
1) in data 30.08.2016, veniva dalle parti sottoscritto contratto di locazione commerciale avente ad oggetto un capannone industriale sito in Cinisello BA (MI), via Aldo Palazzi 10, e relativa pertinenza (cortile ed area esterna), ed in forza del quale alla parte conduttrice veniva CP_3 concesso l'espletamento della propria attività lavorativa di smaltimento e stoccaggio rifiuti;
2) in data 02.10.2017 il detto immobile veniva interessato da un significativo incendio, le cui cause risultano ancora da accertarsi;
3) nel gennaio 2018, manifestava all'odierna convenuta opposta la propria Parte_1 intenzione di risolvere il contratto di locazione in essere;
4) in data 19/01/2018 le parti sottoscrivevano atto di consensuale risoluzione del contratto di locazione;
5) con la suddetta scrittura le parti davano atto della contestuale riconsegna dell'immobile, formalmente avvenuta nel gennaio 2018;
6) la non ha potuto beneficiare del capannone sin dall'ottobre 2017 stante il verificarsi CP_3 dell'incendio del 02/10/2017;
7) le parti davano atto dell'avvenuto pagamento della somma di € 10.980,00 quali canoni di locazione pregressi da parte della;
CP_3
8) in data 19/01/2018, veniva altresì raggiunta anche una cessione dei crediti di cui alla polizza Con assicurativa n. 402678086 dalla in favore di CP_3 Parte_1
9) la manteneva la proprietà e titolarità dei diritti riferibili “al contenuto” e di cui al CP_3 paragrafo della sola partita n.2 nella polizza menzionata, come indicato nella stessa scrittura del
19.01.2018; 10) in data 14.11.2018, la ed raggiungevano accordo transattivo a mezzo CP_3 Parte_1 del quale si disponeva che la avrebbe proceduto alle dovute attività di pulizia e smaltimento CP_3 dei materiali entro il 31.12.2018;
11) In data 19/11/2018, la avviava le attività di sgombero e pulizia, e cioè entro giorni 7 CP_3 dalla sottoscrizione dell'accordo, così come appunto previsto al punto n.2 del medesimo;
12) in data 21/11/2018 la inviava nuova ed ulteriore comunicazione di prosecuzione lavori CP_3 di sgombero e pulizia (indicazione di ingresso al forno inceneritore per il giorno 22/11/2018, nonché della pianificazione settimanale degli stessi ingressi);
13) in data 18/12/2018, veniva sottoscritta seconda scrittura privata tra e la Parte_1
a modificazione di alcune pattuizioni di cui alla precedente scrittura del 14.11.2018; CP_3 14) in data 04.10.2017 veniva emessa l'ordinanza sindacale n. 161 dal Comune di Cinisello BA, con la quale si richiedeva la presentazione di un piano di indagine al fine di verificare che l'incendio del 02/10/2017 non avesse passività ambientali;
6 15) la scrittura del 14.11.2018, menzionava e richiamava detta ordinanza;
16) nel gennaio 2019, rientrava nel capannone sito in Cinisello BA, via Aldo Parte_1
Palazzi, 10.
Si indicano quali testi:
1) sig.ra , su tutti i capitoli di prova;
Testimone_10
2) Dott. c/o New Consult Ambiente Srl, via 8 Marzo 21/23, 25022 Borgo San Giacomo (BS), Tes_11 su tutti i capitoli di prova. Ci si oppone sin d'ora all'ammissione delle istanze di prova testimoniale ex adverso eventualmente dedotte e si chiede in caso di loro ammissione di essere ammessi a prova contraria con i medesimi testi indicati e con riserva di indicarne altri.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove ex adverso formulate.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi professionali di causa da distrarsi in favore dell'avv. Lara Giglio che rende la dichiarazione ex art. 93 c.p.c..
7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato, la conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_7 e per ottenere il pagamento dell'indennizzo assicurativo e il Controparte_8 CP_3 risarcimento del danno in tesi dovuto a seguito dell'incendio occorso il 2.10.2017 sul capannone industriale di sua proprietà sito in Cinisello BA, Via Palazzi n. 10. Il danno lamentato da parte attrice veniva quantificato quanto a in € 369.108,36, in virtu' della polizza con questa CP_2 stipulata, quanto a in € 416.552,16 a titolo di danno emergente oltre ad € 105.000,00 a CP_3 Cont titolo di lucro cessante, in qualità di conduttore dell'immobile e quanto ad in € 395.636,16 in virtu' della polizza stipulata da i cui diritti di credito erano stati ceduti in favore dell'attrice, CP_3 ovvero per i diversi importi accertati in corso di causa, nei limiti previsti da ciascuna delle polizze, in via eventualmente solidale tra i convenuti e comunque senza duplicazioni di somme. Nel costituirsi in giudizio, contestava il quantum del risarcimento del danno richiesto e la CP_3 Cont sua debenza, chiedendo fosse dichiarata, invece, la operatività della polizza stipulata con a copertura dei danni da incendio e la efficacia dell'atto di cessione dei crediti e dei diritti di cui alla detta Cont polizza in favore della attrice, con conseguente condanna della sola compagnia assicuratrice alla rifusione dell'indennizzo in favore della attrice ed il rigetto di ogni pretesa nei suoi confronti. Anche si costituiva in giudizio, evocando l'esistenza di un altro incendio, antecedente di CP_8 pochi mesi, su altro immobile in uso alla sostenendo la non opponibilità nei suoi Controparte_3 confronti della quantificazione operata in sede di perizia contrattuale con e chiedendo il CP_2 rigetto di ogni domanda attorea nei propri confronti e di dichiararsi inefficace la intervenuta cessione del credito da in favore della attrice in quanto non certo, né liquido né esigibile alla data Controparte_3 della “cessione” e in via subordinata, qualora fosse stata ritenuta valida l'intervenuta cessione, chiedeva rigettarsi la domanda attorea per assenza di operatività della polizza assicurativa a seguito di asserite Pt_ dichiarazioni inesatte e reticenti che avrebbe al momento della stipula del contratto Controparte_3 assicurativo e, comunque ancora, nella ipotesi di riconosciuta operatività della polizza n. 402678086, Cont rigettare la domanda attorea nei confronti di per perdita del diritto all'indennizzo a fronte della condotta tenuta dalla Controparte_3
Infine, nel costituirsi in giudizio quale compagnia assicurativa della attrice CP_2 Parte_1
contestava anch'essa il quantum richiesto, indicando, invece, come somma indennizzabile in
[...] ipotesi della operatività della garanzia la minor somma di € 291.387,48 a fronte del maggiore importo richiesto e chiedendo anch'essa comunque di respingere nel modo migliore ogni domanda proposta nei confronti della dandosi atto dell'inoperatività e comunque dell'invalidità della garanzia CP_2 assicurativa azionata nei suoi confronti e in via subordinata, in denegata ipotesi di ritenuta operatività e vigenza della garanzia assicurativa azionata nei confronti della chiedeva limitare CP_2 l'esposizione a quanto i patti di polizza prevedono, con esclusione di qualsiasi vincolo di solidarietà passiva.
Assegnati i termini ex art. 183 VI c. c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio affidata all'Ing. ed infine rinviata per la precisazione delle conclusioni e Per_2 quindi trattenuta a sentenza, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive conclusionali.
⃰ ⃰ ⃰
8 La pluralità delle parti in causa e la diversità delle domande svolte rende opportuno suddividere la trattazione in sotto capitoli e procedere partitamente all'esame di ognuna di esse.
1. I fatti di causa e l'oggetto del giudizio
È pacifico e documentalmente provato che il giorno 2.10.2017 divampava un grosso incendio all'interno del capannone industriale ubicato in Cinisello BA Via A. Palazzi 10 attualmente di proprietà della attrice il suddetto fabbricato, all'epoca Parte_1 del sinistro, era oggetto di locazione finanziaria di cui al contratto n° 03/043282/001 tra il CO di
SI e della ZA e l' (Doc. 2 parte attrice) in base alla quale venne stipulata, Parte_1 tramite la Società Willis Italia Spa di Torino, la polizza convenzione assicurativa n° 253/10/107000 con (Doc. 3 parte attrice); il fabbricato, all'epoca del sinistro, era sub condotto Controparte_2 in locazione dalla convenuta in forza del contratto di locazione del 30.08.2016 (Doc. 3 Controparte_3 parte attrice); la così come previsto dal contratto di locazione, stipulava con Controparte_3 [...] in data 24.02.2017 la polizza assicurativa a garanzia del fabbricato e RC Terzi n° CP_1
402678086.
È, inoltre, emerso in via documentale il verificarsi di un altro incendio in data 24.07.2017 su un capannone sito in Milano via Senigallia 55 all'epoca del sinistro di proprietà della Controparte_9 società partecipata al 50% dalla e il cui legale rapp.te era , attuale CP_3 Parte_2 legale rapp.te della Anche l'immobile di via Senigallia n. 55 al momento dell'incendio CP_3 era condotto in locazione dalla I rapporti tra la e sono ben CP_3 CP_3 CP_9 delineati nella sentenza n. 12091/2023 rg. trib. 2160/2021 rgnr 20808/2018 con cui il Tribunale di Milano sez. X penale ha dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 61,n.2 cp e Parte_2
423 cp e 642 cp e 652 bis c.p., per l'incendio occorso al capannone di Via Senigallia 55.
Dalla richiamata sentenza (prodotta da sub doc. 34, pag. 6) si evince che il c.d. CP_8 CP_10
(inteso in senso a-tecnico, come gruppo di società facenti capo al ), da CP_3 Parte_2 sempre attivo nel campo dello stoccaggio dei rifiuti, era composto da diversi soggetti giuridici, tra cui società con cui materialmente il svolgeva l'attività di impresa, la CP_11 CP_3 CP_9 sostanzialmente una “società a scopo di godimento” “le cui uniche entrate, formalmente, derivavano dai canoni di affitto pagati dalla ” e la che era appunto la società che CP_3 Controparte_3 conduceva in locazione il capannone di via Senigallia 55.
Dalla sentenza emerge anche che il capannone di via Senigallia 55 in Milano era stato in precedenza interessato da un altro incendio il 10 maggio 2013, a seguito del quale aveva corrisposto CP_8 una indennità assicurativa per € 548.000,00 in favore di salvo poi recedere dal contratto CP_9 assicurativo e identificare come contraente sgradito. CP_9
Va anche la pena di evidenziare come inizialmente i due roghi del 24.07.2017 e del 2.10.2017 erano stati oggetto di indagini unitarie da parte della Procura di Milano. Tuttavia, mentre le indagini sul primo incendio sono esitate nella richiesta di rinvio a giudizio per l'unico indagato , Parte_2
i risultati delle indagini sul secondo incendio del 2.10.2017, per il quale è causa, hanno condotto la
Procura a chiedere e ottenere l'archiviazione per insussistenza di elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio, tanto con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 423 c.p. (incendio doloso) che con riguardo all'art. 642 c.p. (frode assicurativa a danno di . CP_12
Venendo alle domande di causa, l'attrice in forza dei danni arrecati al capannone di Parte_1
Cinisello a seguito dell'incendio occorso il 2.10.2017, ha svolto, da un lato, domanda di risarcimento dei danni nei confronti della ai sensi degli artt. 1587 e 1588 c.c. e dell'art. 8 del contratto CP_3
9 di locazione stipulato inter-partes e dall'altro lato ha rivolto ad e a domanda CP_8 CP_2 di adempimento in relazione ai contratti di assicurazione in vigore con richiesta di pagamento dell'indennizzo secondo i termini di polizza.
2. Gli esiti della CTU in ordine alla dinamica del sinistro
Il carattere squisitamente tecnico delle valutazioni da compiere in ordine alle cause generatrici dell'incendio del 2.10.2017, indagabili solo a mezzo di idonea c.t.u., ha reso irrilevanti le prove orali chieste dalle parti.
Ai fini del decidere, si deve tenere conto dell'indagine e delle conclusioni esposte all'esito della disposta CTU, posto che la relazione resa dall'ing. la quale è stata peraltro compiutamente Tes_8 esaminata dal nominato CTU, non era stata assunta nel contraddittorio con e non era quindi CP_8 ad essa opponibile.
Va subito precisato che il Tribunale condivide in maniera pressoché integrale le conclusioni a cui è giunto il nominato consulente, Ing. all'esito delle indagini condotte con rigoroso metodo Per_2 scientifico.
Fin dai primi accertamenti, è risultato che sarebbe stato molto difficile, se non impossibile, ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'incendio e soprattutto indagarne le cause, considerato che il CTU “è stato chiamato ad esprimersi in merito ad un incendio avvenuto il 02/10/2017, quindi ben oltre 6 anni dopo l'evento e con scenario completamente ripristinato”. L'indagine del consulente si è quindi basata essenzialmente sulla documentazione prodotta dalle parti e sugli atti di causa, esaminata la quale l'ausiliario non ha ritenuto necessario acquisirne altra, se non le tavole grafiche costituenti le pratiche edilizie protocollate presso il comune di Cinisello BA per la ricostruzione delle parti danneggiate del capannone industriale.
Il quesito sottoposto al CTU è stato il seguente:
“Provveda il C.T.U., esaminati gli atti e i documenti di causa, ivi compresa la perizia redatta dall'Ing. in data 28.04.2022, sentite le Parti ed i loro consulenti, visionato il luogo oggetto di Testimone_8 causa, acquisita ogni informazione e documentazione occorrente, anche presso le pubbliche amministrazioni, ex art. 213 c.p.c. ed effettuato ogni altro accertamento necessario, a svolgere le seguenti attività:
I. verificare le cause dell'incendio per cui si procede, individuando, ove possibile, la natura dolosa o meno dello stesso;
II. indicare tutte le circostanze che possono avere influito in concreto sulla propagazione dell'incendio
e sulle relative conseguenze;
III. quantificare i danni provocati dall'incendio, specificando separatamente quelli coperti dalle polizze assicurative prodotte in atti, da liquidarsi secondo i criteri stabiliti nelle polizze stesse;
per quanto riguarda i danni non coperti dai contratti di assicurazione, indicare gli interventi di ripristino necessari, ovvero, in caso di non emendabilità, il minor valore dei beni o il loro deprezzamento;
IV. indicare ogni altra circostanza utile ai fini degli accertamenti di cui sopra.” In risposta al riportato quesito, il c.t.u., dando preliminarmente atto delle riscontrate difficoltà di indagine, dovute al mutato stato dei luoghi e al lungo lasso di tempo trascorso, ha concluso accertando che non è possibile “esprimersi con un sufficiente grado di attendibilità tecnico scientifica sulle cause che hanno dato origine all'incendio”. Richiamando le risultanze della relazione di consulenza tecnica redatta dal perito nominato dalla
Procura Presso il Tribunale di Milano nel Procedimento Penale n° 7754/2017 (Doc. 22 , CP_12
10 Ing. che ha portato alla archiviazione della posizione dell'indagato Persona_3
, il CTU Ing, ha concluso accertando che “non è escludibile né improbabile che, in un CP_3 Per_2 ammasso indistinto, come i cumuli presenti nel fabbricato di cui trattasi, composti da una mescolanza di sostanze combustibili, la presenza di uno o più di questi ossidanti (per esempio quale fondo residuo in un recipiente buttato nell'immondizia), possa avere originato l'incendio per effetto del raggiungimento della temperatura di auto ignizione causata dalla reazione esotermica (cessione di calore) in ambiente adiabatico (che non scambia calore) dovuta all'azione della sostanza ossidante. L'innesco nelle immediate vicinanze del cosiddetto “punto caldo” è praticamente immediato, con propagazione dell'incendio spazialmente in tutte le direzioni. Come detto, l'innesco (e quindi l'origine dell'incendio) potrebbe derivare anche da azione volontaria (natura dolosa), difatti l'introduzione di una sostanza usata, per esempio, nell'accensione delle stufe a legna, in un cumulo di rifiuti quali quelli presenti nel capannone, produrrebbe il medesimo effetto di cui si è detto per le sostanze ossidanti.”. Il CTU, quindi, non ha potuto né accertare, né escludere la possibilità che l'origine dell'incendio sia di tipo doloso/volontario.
In merito al fatto che la convenuta si sia trovata coinvolta in un altro incendio avvenuto Controparte_3 in data 24/07/2017 che ha interessato il fabbricato industriale sito in Milano, Via Senigallia n° 55, analogamente destinato a riciclaggio dei rifiuti, oggetto, assieme al rogo di Cinisello di un procedimento penale unificato da parte della Procura della Repubblica, il CTU non ha potuto che richiamare le conclusioni rese dal perito nominato dalla Procura, Ing. nella relazione di Per_3 consulenza tecnica espletata ove si affermava che: “Certo che se un fatto si ripete nelle stesse identiche condizioni, con la stessa tipologia di materiali in uno stesso ambiente di lavoro a distanza di 70 giorni, ragionevolezza vuole che il rapporto paritario accidentale / volontario, si sposti decisamente verso l'atto volontario. Per essere più chiari l'ipotesi di incendio causato da un atto volontario deve essere preso in seria considerazione.” Va però ribadito che le indagini condotte relativamente all'incendio del 2/10/2017 non hanno fatto emergere riscontri attendibili sulla natura dolosa dello stesso, a differenza di quello del 24/07/2017, ove la pluralità di fonti di innesco, la velocità di propagazione, la potenza e l'estensione del fronte di fuoco hanno consentito di giungere ad un giudizio di non accidentalità, tant'è che per l'incendio oggetto di causa è stata disposta l'archiviazione su richiesta dello stesso PM.
In particolare:
· non è stato possibile collocare sulla scena del delitto l'indagato, , a differenza del Parte_2 primo episodio incendiario;
· non si sono rilevate particolari singolarità, dal punto di vista contrattuale, con la polizza n°
402678086 stipulata con Controparte_1
· non sono state rilevate anomalie nell'impianto di videosorveglianza, seppur predisposto per la sola visione diretta e non per la registrazione, né all'impianto antincendio. In ragione di tali considerazioni, vagliate dal CTU e condivise da questo giudicante, non è possibile propendere, nemmeno in termini puramente probabilistici, verso la natura dolosa dell'incendio de quo rispetto a quello di innesco dovuto ad evento accidentale (autocombustione dei rifiuti).
Acclarata, quindi, l'assenza di certezza e/o probabilità ponderante in merito alle cause dell'incendio, non riscontrata nemmeno la sussistenza di circostanze particolari che possano aver concretamente influito sulla propagazione dell'incendio e sulle relative conseguenze, il CTU è passato ad esaminare le conseguenze dannose dell'evento incendiario, affermando quanto segue.
11 I danni provocati dall'incendio, desumibili dall'esame delle diverse riprese fotografiche agli atti, sono descritti nella perizia tecnica asseverata redatta dall'Ingegner (Doc. 52 parte Testimone_4 attrice) che così di seguito si riassumono:
danni strutturali ai pilastri in c.a. di sostegno delle capriate in cls lungo il lato più lungo del capannone;
deterioramenti significativi del doppio manto di copertura (in lastre di fibrocemento e lamiera grecata) con danneggiamento del rivestimento perimetrale in lamiera grecata, delle scossaline di sommità dei pannelli (in gran parte sconnesse e rimosse) e dei lucernari;
spostamenti significativi di alcuni pannelli di rivestimento;
danni alla struttura in acciaio costituente il portale di accesso al capannone danni al corpo uffici e servizi;
cedimento con distacchi della parete di separazione con la proprietà confinante MDB 2010
Immobiliare S.r.l. (parete a nord/est);
deterioramento della muratura di separazione, sul lato lungo del capannone, con la proprietà confinante RIRIFIN di IO & C. con distacchi di materiale;
danneggiamento completo dell'impianto elettrico presente sia nel capannone che all'interno degli uffici;
deterioramento delle condotte interne di smaltimento delle acque dalla copertura.
A ciò, secondo il CTU, vanno aggiunte le conseguenze derivanti dalla necessità di smaltire i rifiuti rimasti all'interno del capannone e relativa area esterna in conseguenza dello “smassamento” operato dai Vigili del Fuoco. Le opere necessarie per il completo ripristino dello stato dei luoghi sono puntualmente descritte nel computo metrico estimativo allegato alla perizia redatta dall'Ingegner in data Testimone_8
28/04/2022. All'epoca del sopralluogo sul posto compiuto dal CTU in data 15/06/2023, le opere di ripristino del fabbricato risultavano completate nella loro interezza come rilevabile dalle fotografie seguenti, scattate in tale occasione. L'immobile appariva allora completamente ripristinato e completamente locato. Sulla base di tali riscontri documentali, il CTU, ritenendo completo il computo metrico estimativo redatto dall'Ing. verificata la correttezza dei prezzi unitari esposti in riferimento al Prezziario Tes_8 delle Opere Edili sulla piazza di Milano (edito della Camera di Commercio) allora vigente e ritenuti altresì congrui i “Nuovi Prezzi” indicati in virtù di quanto desumibile dal mercato dell'epoca, verificata altresì la correttezza delle quantità esposte prese come riferimento le tavole grafiche n° 2 e 3 (stato di CP_1 fatto) allegate alla per la manutenzione straordinaria del capannone depositata presso il Comune di Cinisello BA (cfr. allegato 2 della relazione di CTU), ha quindi stimato l'ammontare dei costi relativi ai lavori di ripristino dei danni provocati dall'incendio in questione in complessivi euro 408.416,16, di cui € 328.973,58 quali OPERE DI RIPRISTINO (tutte eseguite) ed € 79.442,58, quali SPESE DI DEMOLIZIONE e SGOMBERO. A tale cifra, il ctu ha poi aggiunto € 40.841,60 per le spese tecniche, quantificabili nella percentuale forfettaria del 10% dell'importo dei lavori, il tutto oltre IVA di Legge e contributo previdenziale.
3. La domanda attorea nei confronti di CP_3
12 Come gi accennato, l'attrice ha svolto, nei confronti della convenuta all'epoca dei fatti Controparte_3 conduttrice del capannone interessato dall'incendio, una domanda di risarcimento dei danni, ai sensi degli artt. 1587 e 1588 c.c. e dell'art. 8 del contratto di locazione stipulato inter-partes, il quale espressamente prevedeva l'assunzione in capo al conduttore di “ogni rischio (anche per caso fortuito e forza maggiore) e responsabilità relativi alla manutenzione, custodia e uso dell'immobile”. Avendo quindi la sottoscritto regolare contratto di locazione in data 30/08/2016 (doc. 3 Controparte_3 fasc. att.), questa ha conseguentemente assunto a proprio carico di tutte le obbligazioni e le responsabilità derivanti da tale contratto, compresa la responsabilità ex art. 1588 e ss. c.c. per la perdita del bene locato. L'art. 1587 c.c., come è noto, prevede che “Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile”. È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa”. Nel merito, va osservato che, a norma degli artt. 1177, 1587, n. 1, e 1590, comma 1, c.c., il conduttore ha l'obbligo di custodire la cosa locata con la diligenza del buon padre di famiglia e di restituirla nello stato medesimo in cui l'aveva ricevuta, e che il primo comma dell'art. 1588 c.c. pone a carico del medesimo l'onere di provare che la perdita (o il deterioramento) della cosa, anche se derivanti da incendio, siano avvenuti per causa a lui non imputabile. La Suprema Corte ha affermato che l'art. 1588 c.c., in base al quale il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata anche se derivante da incendio, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile soltanto con la dimostrazione che la causa dell'evento, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile, onde in difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico (Cass. civ. Sez. III, ord. n.
22823/2016). Ancora con riferimento all'art. 1588 c.c. la Suprema Corte ha precisato che “la norma – la quale sostanzialmente riproduce la disposizione generale di cui all'art. 1218 c.c. (in motivazione, Cass.
5.4.1995 n. 3999) – importa che il conduttore, per vincere tale presunzione, deve dare la prova, piena e completa, non solo del dato obiettivo della perdita (o del deterioramento), ma altresì dell'assenza di colpa (Cass. 18.11.1991 n. 12346 e 19.8.1996 n. 7604): che, cioè, non vi sia nesso causale tra l'obbligo di custodia (e la correlativa propria condotta, commissiva od omissiva), e la perdita (o il deterioramento), e che dunque tali eventi si siano verificati per caso fortuito, forza maggiore o factum principis, mentre, a norma del secondo comma dello stesso art. 1588, non è sufficiente a vincere la presunzione in questione la colpa di terzi cui il conduttore, anche temporaneamente, abbia affidato l'uso o il godimento della cosa e, dunque, anche la sua custodia” (Cass. 02/08/2000 n. 10126); ha inoltre affermato che “in tema di responsabilità del conduttore per perdita e deterioramento della cosa locata verificatasi nel tempo in cui lo stesso ha ammesso il terzo al godimento della cosa, l'art. 1588 c.c. va interpretato nel senso che il conduttore non è più responsabile quando detti eventi si configurano rispetto al terzo medesimo – tenuto ad osservare nel suo godimento lo stesso grado di diligenza del conduttore – come non dipendenti da causa a lui imputabile” (Cass. 05/04/1995 n. 3999). In forza di tali principi, il Tribunale ritiene provata la responsabilità ex art. 1588 c.c. in capo alla conduttrice non avendo la stessa offerta alcuna prova per dimostrare che l'incendio si Controparte_3
13 sia verificato per causa a sé non imputabile e quindi nonostante la piena e completa osservanza del proprio obbligo di custodia.
Non risulta, infatti, sufficiente per andare esente da responsabilità affermare che nel caso di specie la ctu non ha fatto emergere elementi da cui trarre “la natura dolosa dell'evento, né malfunzionamenti all'impianto di videosorveglianza e dell'antincendio, accertando anche come l'area fosse fornita di regolare rete idrica certificata e collaudata”. Il fatto che la ctu non abbia potuto confermare, né escludere la sussistenza di un atto volontario ovvero doloso, così come il fatto che in sede penale le indagini sulla persona del siano state CP_3 archiviate, non vale certo ad escludere una responsabilità del conduttore ai sensi dell'art. 1588 cc. In altre parole, l'esclusione del doloso non determina in automatico la prova del fortuito. D'altra parte, l'incendio non è, per sua natura, necessariamente un fortuito, ma spesso - anzi quasi sempre - è causato dall'imprudenza o dalla mancanza di vigilanza da parte del conduttore o delle persone di cui egli risponde. Il conduttore che a norma dell'art. 1587, n. 1 deve osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsi della cosa locata per l'uso determinato, deve provare che ha custodito la cosa con la comune diligenza, per cui l'evento dannoso o fu dovuto a caso fortuito o ebbe origine dal fatto di un terzo di cui il conduttore non risponde. Solo in questa prima e seconda ipotesi il conduttore è esonerato da responsabilità.
Il conduttore deve quindi provare la causa positiva dell'incendio o in genere della perdita o del deterioramento. Prova che, nel caso di specie, non è stata data. Cont Nemmeno rileva l'intervenuta cessione dei diritti dalla polizza all'attrice, il cui effetto è quello di determinare il trasferimento delle azioni derivanti dal contratto di assicurazione, ma non certo di elidere la responsabilità del conduttore per le conseguenze dell'evento dannoso. Va poi considerato che l'art. 8 del contratto di locazione prevede espressamente che sia a carico del conduttore “ogni rischio (anche per caso fortuito o forza maggiore) e responsabilità relativi alla custodia dell'immobile”. Inoltre, mediante la scrittura di risoluzione del suddetto contratto di locazione del 19.1.2018, la conduttrice ulteriormente riconosceva l'obbligo di risarcire tutti i danni conseguenti all'incendio del 2.10.2017, eventualmente non coperti dalla polizza assicurativa sottoscritta con
[...]
(cfr. doc. 11 punto 7). CP_8
In relazione al quantum dovuto a titolo risarcitorio, va infine considerato che, a norma dell'art. 1589
c.c. comma 1 “Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.”. Occorre quindi a questo punto passare ad esaminare le domande rivolte alla società di assicurazione.
4. La domanda nei confronti di CP_8
Venendo ad esaminare la domanda svolta nei confronti di in forza del contratto di CP_8 assicurazione n. 402678086 sottoscritto da e i cui diritti sono stati successivamente CP_3 oggetto di cessione all'odierna attrice, si osserva quanto segue. L'evento incendio rientra pacificamente nell'ambito del sinistro assicurato, tuttavia ha CP_8 svolto alcune eccezioni inerenti all'inoperatività della garanzia. La prima eccezione concerne il comportamento tenuto dall'assicurato che, dopo l'apertura CP_3 del sinistro, ha avanzato nei confronti dell'assicuratore reiterate richieste di anticipo di indennizzo. La censura mossa da attiene al fatto che tali richieste furono inviate nonostante la CP_8
14 consapevolezza in capo all'assicurato di non rivestire più la posizione di persona offesa del reato, quanto, invece, di persona indagata nel proc. Pen. 20808/2018.
La seconda eccezione attiene, invece, all'inoperatività della polizza per dichiarazioni mendaci e reticenti al momento assuntivo.
Le due eccezioni possono essere delibate congiuntamente, attenendo entrambe al profilo della mala fede contrattuale in capo all'assicurato. La prima attiene al momento esecutivo del contratto e, in specie, al momento della richiesta di liquidazione del sinistro.
La seconda si inquadra precisamente nell'ambito di cui all'art. 1892 c.c.
Tale norma, come è noto, disciplina l'ipotesi in cui il contraente, al momento della conclusione del contratto, abbia reso all'assicuratore, con dolo o colpa grave, dichiarazioni inesatte o reticenti su circostanze influenti sulla manifestazione del consenso da parte di quest'ultimo, non consentendogli di avere una chiara percezione del rischio da assicurare. Secondo la giurisprudenza, le dichiarazioni dell'assicurato costituiscono causa di annullamento del contratto quando si verificano, simultaneamente, le seguenti condizioni: che la dichiarazione sia inesatta o reticente, che la reticenza sia stata determinante ai fini della formazione del consenso dell'assicuratore, che l'assicurato abbia reso la dichiarazione con dolo o colpa grave. Ordinariamente, l'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa, è a carico dell'assicuratore (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 11115 del 10/06/2020), il quale, qualora il sinistro si verifichi prima che sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, può limitarsi a rifiutare il pagamento dell'indennità invocando la violazione di un onere che la legge pone a carico dell'assicurato (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 1166 del 21/01/2020). Cont Con riferimento all'oggetto della dichiarazione resa o omessa dallo stipulante, ha dedotto che ha omesso in sede di stipula di contratto di riferire di aver già subito in precedenza CP_3 analogo sinistro incendiario nel mese di maggio 2013 sull'immobile di via Senigallia Milano, oltre che un “principio di incendio” nei primi mesi del 2017.
Se di tale “principio di incendio” non vi è prova o specifico riferimento in atti, la sussistenza dell'incendio del maggio 2013 sull'immobile di Via Senigallia 55 in Milano all'epoca assicurato dalla proprietaria con scaturisce dai documenti di causa ed comunque non CP_9 CP_8 contestata tra le parti e ammessa dalla stessa attrice, la quale però ne deduce la totale inconferenza ai fini di causa.
Inoltre, si duole del fatto che con grave male fede l'assicurato aveva omesso CP_8 CP_3 di chiarire in sede di stipula contrattuale i rapporti giuridici sottesi alle due società, e CP_3 [...]
di fatto riferibili alla stessa persona fisica, . CP_9 Parte_2
Al fine di verificare se tali reticenze assumano rilievo ai fini dell'annullabilità del contratto ai sensi dell'art. 1892 c.c. occorre avere riguardo al modulo di proposta contrattuale, dove è espressamente richiesto all'assicurato di riferire se “negli ultimi cinque anni, avesse avuto sinistri per i rischi di cui alla presente sezione, salvo già conosciuti dalla Società”; se avesse “polizze in corso per i rischi previsti nella presente sezione” e se avesse “avuto polizze per sinistri analoghi risolte per sinistro”.
A tutte queste tre domande il contraente ha dato risposta negativa, barrando la casella NO (cfr. doc. 4 fasc. attrice). Alla luce di tale impegno contrattuale, espressamente assunto dall'assicurato a norma dell'art. 1892 c.c., 1893 e 1910 c.c., il Tribunale non può che ritenere che, nel caso di specie, l'omessa dichiarazione,
15 riguardo alla sinistrosità pregressa dell'assicurato, di un precedente danno da incendio, seppur in altro immobile comunque in uso alla medesima configuri una dichiarazione Controparte_3 mendace rilevante ex art. 1892 c.c. ai fini della validità della polizza.
In un caso analogo al presente, la Suprema Corte di Cassazione (ord. n. 25457/2022) ha ritenuto corretto ritenere tale omessa dichiarazione rilevante quale vera e propria reticenza negoziale ex art. 1892 c.c., posto che anche in quel caso nel modulo di proposta contrattuale all'assicurato era stato espressamente richiesto dall'assicuratore di riferire di sinistrosità pregresse (in quel caso, l'assicurato aveva omesso di dichiarare all'assicuratore, al momento della compilazione del preliminare questionario informativo, di aver già subìto due anni e mezzo prima un sinistro analogo di danno da incendio su altro immobile di proprietà dell'assicurato attribuito alla propagazione delle fiamme fuoriuscite da un mezzo d'opera parcheggiato in adiacenza allo stesso). Secondo l'orientamento della Suprema Corte, tale reticenza risulta rilevante rispetto alla conclusione del contratto, posto che detta sinistrosità aveva stretta attinenza col rischio assicurato (polizza multirischi comprendente l'incendio doloso), dovendosi ritenere circostanza indispensabile per dare all'assicuratore un quadro completo sulla consistenza del rischio. Non appare, invece, conforme alla ratio legis dell'art. 1892 c.c. un'interpretazione che legittimi un comportamento dell'assicurato il quale, a propria discrezione, scelga quali episodi pregressi denunciare e quali non denunciare all'assicuratore sulla base di una discutibile autovalutazione della propria sinistrosità pregressa, la quale è pur sempre suscettibile di determinare l'operatività della copertura assicurativa.
Invero, in considerazione dell'oggetto della polizza in questione, la quale comprendeva anche le ipotesi di incendio doloso, deve, invece, ritenersi obiettivamente rilevante qualunque specifico precedente episodio di incendio, anche su immobili diversi, proprio al fine di porre l'assicuratore in condizione di valutare, tra gli altri, il fattore di rilevanza contrattuale rappresentato dalla pregressa condotta e
“sinistrosità” dell'assicurato. Quanto all'elemento soggettivo, pur escludendosi il dolo, non essendo emersa alcuna prova inequivoca in tal senso, non può d'altra parte che ritenersi la sussistenza in capo al contraente della colpa grave, che deve essere valutata alla stregua dell'obbligo di fornire con diligenza e lealtà le informazioni inerenti all'identificazione del rischio assicurativo: l'aver taciuto i precedenti sinistri da incendio integra senza ombra di dubbio una condotta di grave negligenza nella rappresentazione del rischio idonea a invalidare la copertura di polizza. Nemmeno può ritenersi che la reticenza non sia stata determinante ai fini della formazione del consenso dell'assicuratore. È, invece, evidente che, proprio per la rilevanza dei precedenti, ove gli stessi fossero stati conosciuti da Cont
la società avrebbe negato la stipulazione della polizza o l'avrebbe resa a condizioni diverse. Assume dirimente rilievo in tal senso il fatto che dopo l'indennizzo del sinistro del 2013 in favore di la compagnia aveva inoltrato disdetta al contratto, al fine di non essere più vincolata da CP_9 un rapporto di polizza con quel soggetto.
Non può, infine, omettersi di considerare come sia emerso documentalmente che, per lo meno dal
13.11.2018 (data di rilascio del certificato di iscrizione ex art 335 cpp), la contraente assicurata avesse avuto contezza ufficiale dell'iscrizione nel registro degli indagati del proprio CP_3 legale rapp.te in relazione a responsabilità per i due incendi del luglio e ottobre Parte_2
2017 e che, ciò nonostante, la stessa avesse reiterato (da ultimo con pec del 10.12.2018) la richiesta di
16 anticipazione di indennizzo ad sostenendo che il fosse persona offesa (cfr. doc. CP_12 CP_3 Cont 15 e 20 fasc. .
Tutto ciò premesso, il Tribunale ritiene che la domanda di parte attrice così come le richieste di Contr verso non possano essere accolte, risultando fondata l'eccezione di violazione CP_3 colposa ex art. 1892 c.c. sollevata dalla compagnia d'assicurazione.
Trattandosi di eccezione di invalidità/annullamento del contratto, essa è opponibile al cessionario odierno attore, atteso che per giurisprudenza costanza in tema di cessione del credito, il debitore è legittimato ad opporre al cessionario (quindi tutte le eccezioni che avrebbe potuto Parte_1 sollevare nei confronti dell'originario creditore (cedente), salvo quelle fondate su situazione giuridiche soggettive venute ad esistenza successivamente alla cessione (cfr. Cass. sentenza n. 5998/2007).
5. La domanda attorea nei confronti di Parte_4
L'attrice è legittimata ad agire per chiedere il pagamento dell'indennizzo assicurativo spettante in conseguenza della polizza n. 25310, stante l'intervenuto subentro nei diritti già spettanti a
[...]
. Controparte_14 Tuttavia, rispetto all'operatività di tale polizza, ha sollevato diverse eccezioni. CP_2
La convenuta ha, nel dettaglio, eccepito, fin dalla comparsa di costituzione:
1.l'inoperatività della polizza ai sensi degli artt. 11 e 12 cond. generali di assicurazione i quali stabiliscono che la società non è obbligata per i danni “causati da atti dolosi” e per i danni “causati con dolo del Conduttore o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali e dei soci a responsabilità illimitata”;
2. la coesistenza dell'assicurazione sottoscritta con sullo stesso fabbricato e per gli stessi CP_8 rischi;
3.la previsione con appendice di variazione n. 17 regolante i rapporti contrattuali per il periodo
9.5.2017- 31.12.2017 secondo la quale a far data dal 9.5.2017 erano in ogni caso esclusi dalla convenzioni i fabbricati adibiti a attività di cernita, riciclo, trasformazione, smassamento, smaltimento e deposito di rifiuti di qualunque genere, peraltro corrispondente alla originaria previsione contrattuale secondo cui tra i beni assicurati non erano previsti quelli in cui era svolta attività di stoccaggio e riciclo rifiuti.
Con riguardo al primo gruppo di eccezioni, occorre, innanzitutto, considerare che, trattandosi di eccezioni in senso stretto, la relativa prova grava in capo al convenuto che le ha sollevate. Si è già detto, nel paragrafo dedicato, che le cause dell'incendio, all'esito della intensa attività istruttoria anche a mezzo di ctu, sono rimaste ignote e non c'è modo di attribuire rilevanza causale ad alcuna condotta nemmeno astrattamente riconducibile alla conduttrice o al suo legale CP_3 rapp.te . Parte_2
In tale quadro, le eccezioni sollevate dalla convenuta di cui al sopra indicato gruppo 1 non CP_2 possono quindi che essere disattese. Quanto alla coesistenza della garanzia sottoscritta con la stessa non rileva in CP_12 considerazione dell'accoglimento dell'eccezione da quest'ultima sollevata ex art 1892 c.c. Infine, con riferimento alla terza eccezione si osserva quanto segue. L'appendice di variazione di polizza in vigore dal 9.5.2017 recita testualmente.
17 La previsione è chiara nell'escludere la copertura assicurativa per gli immobili adibiti ad attività di cernita, riciclo, trasformazione, smassamento, smaltimento e deposito di rifiuti di qualunque genere. La variazione ha effetto “dalle ore 24 del 09.05.2017, ferma ogni altra condizione e pattuizione di polizza”. Il riferimento all'effetto “per i contratti emessi al far tempo dal 01.06.2017” pare, invece, riferirsi alla sola variazione della estensione territoriale di cui alla prima parte del testo, mentre l'esclusione per i fabbricati destinati a deposito di rifiuti è prevista “in ogni caso”. Il fatto che nel documento non sia presente la firma del contraente CO SI non è dirimente e non può privare il documento di efficacia contrattuale, posto che risulta dagli atti di causa, e non è contestato dalle parti, che il contenuto della variazione di polizza era stato concordato con il broker che gestiva il contratto per conto del CO di SI e della ZA (cfr. doc. n. 5 memoria ex art. 183, sesto comma n. 2 cpc di . Peraltro, la circostanza che la contraente originaria, CO di CP_2
SI e della ZA spa, conoscesse ed avesse accettato il contenuto di detta appendice emerge dal contenuto del doc. n. 48 prodotto dalla stessa parte attrice, riportante lo scambio di mail intercorso tra l'attrice e il CO di SI e della ZA. Deve quindi ritenersi che la citata variazione contrattuale escluda espressamente a far data dal
09.5.2017, l'operatività della copertura di garanzia per i sinistri verificatisi su fabbricati adibiti ad attività inerenti al deposito, riciclo, trasformazione e smaltimento di rifiuti di qualunque genere, quale è quella della CP_3
Sulla base delle conclusioni, va accolta l'eccezione di inoperatività della polizza sollevata da CP_2
e conseguentemente respinta la domanda attorea svolta nei confronti di quest'ultima.
[...]
6. La misura del risarcimento del danno dovuto da CP_3
In considerazione dell'accoglimento delle eccezioni di inoperatività della copertura assicurativa svolte da entrambe le assicurazioni, del danno cagionato per l'incendio del 2.10.2017 deve rispondere unicamente, secondo quanto indicato nel par. 3, la convenuta CP_3
La misura del danno è quantificata, in ossequio alle indicazioni svolte dal CTU nella relazione in atti, in euro 408.416,16 per danno emergente e comprende tutte le spese già sostenute dall'attrice per la rimessa in pristino del fabbricato (doc. 27 e 28 fasc. attrice). Nel dettaglio il ctu ha stimato corretto l'importo di € 328.973,58 per le opere di ripristino già eseguite ed € 79.442,58 per le spese di demolizione e sgombero. A tale importo di € 408.416,16 va aggiunta l'iva di legge. Non si ritiene di poter riconoscere il ristoro di ulteriori somme indicate forfettariamente dal ctu (spese tecniche 10%) in assenza di precisa determinazione e prova a carico dell'attrice.
All'attrice spetta inoltre il risarcimento del danno da lucro cessante corrispondente al mancato introito dei canoni di locazione a seguito dell'evento incendiario che ha costituito causa risolutiva della locazione non voluta né altrimenti determinata dal locatore (cfr. Cass. n. 11972/2010).
L'attrice ha documentato che il contratto di locazione (doc. 3) prevedeva un canone mensile di € 3.000,00 all'epoca dell'incendio (doc. 43). È pertanto dovuto il risarcimento del danno pari al mancato incasso dei canoni di locazione per 35 mensilità e cioè dal giorno dell'incendio (2.10.2017) all'agosto
2020, epoca in cui venne concessa nuovamente l'agibilità all'immobile (doc. 29), così complessivamente per euro 105.000,00. Seguono gli interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo.
7. Sul riparto delle spese di lite
18 Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e di causalità e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, che tiene conto del valore effettivo della controversia e dei parametri previsti dallo scaglione applicabile ex D.M. 55/2014. Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, considerati gli esiti a cui è pervenuta e l'utilità dell'accertamento per le domande e le difese svolte in giudizio, vengono poste in solido a carico di tutte le parti, così come restano a carico di ciascuno le spese di c.t.p.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Sez. I civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) accogliendo parzialmente la domanda attorea di risarcimento dei danni verso Controparte_3 condanna quest'ultima in persona del legale rapp.te pro tempore al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 408.416,16 oltre iva di legge a titolo di danni conseguenti alla distruzione dell'immobile di cui è causa ed alla sua ricostruzione, e al pagamento della somma di € 105.000,00 a titolo di danni derivanti dalla perdita dei diritti di locazione, oltre sui suddetti importi, interessi nella misura legale dalla data della domanda giudiziale al saldo.; b) rigetta le domande attoree rivolte a e a CP_8 Controparte_15
c) condanna al pagamento, in favore di Controparte_3 Parte_1 Parte_5 delle spese processuali, che liquida in € 1.797,24 per esborsi ed € 20.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA nella misura di legge;
d) condanna a rifondere a e a Parte_1 Parte_1 CP_8 [...] le spese di lite, che si liquidano in € 10.000,00 per compensi e spese per Controparte_15 ciascuna parte, oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie nella misura del 15%;
e) pone le spese sostenute per la C.T.U. e di ctp definitivamente a carico delle parti in solido e in misura paritaria.
Con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Monza il 27.05.2025
Il Giudice
Chiara Binetti
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