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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 27/05/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DI UDIENZA svolta mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo TEAMS ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c. N.R.G. 911/2024 Oggi 27 maggio 2025, alle ore 12:06 innanzi al Dott. Francesco Manfredi, all'udienza svolta mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo Teams ai sensi degli artt. 35 commi 2 e 11 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, 127 terzo comma, 127 bis c.p.c., 196 duodecies disp. att. c.p.c., Sono presenti: È collegato da remoto per , l'avv. JACOBO SANCHEZ CODONI, la cui identità è Persona_1 verificata dal giudice sulla b zione/per conoscenza personale. Nessuno è collegato da remoto tramite indirizzo mail per M2 S.R.L. contumace. È collegato da remoto tramite indirizzo mail per l'avv. ALLAVELLI FEDERICO, la cui CP_1 identità è verificata dal giudice sulla base della dichiarazione/per conoscenza personale. È presente, collegato da remoto, ai fini della pratica forense il dott. . Per_2
È collegato da remoto tramite indirizzo mail per 'avv. PARIGI Controparte_2 FLAVIO, la cui identità è verificata dal giudice za personale. Sono collegati da remoto la dott.ssa e il dott. per la Persona_3 Persona_4 pratica forense Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. Il Giudice richiama l'art. 196duodecies disp. att. c.p.c. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Si riporta alle deposizioni testimoniali. Insiste per l'accoglimento della domanda. Parte resistente , nell'insistere sull'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale, discute la CP_1 causa riportando ivi atti ed alle risultanze testimoniali. Insiste per il rigetto della domanda. Parte resistente , nel contestare la responsabilità solidale evocata da controparte, evocando l'art. CP_2 1677bis c.c., ausa riportandosi ai rispettivi atti. In subordine, eccepisce la percezione dell'indennità di trasferta e la stipula dell'accordo di secondo livello ratificato dinanzi al . Insiste CP_3 per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti. Il Giudice Dott. Francesco Manfredi
Pag. 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 911/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. VRICELLA Persona_1 C.F._1
. SANC O ( , avv. GIUDICI MATTIA C.F._2
( ), presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce C.F._3
Parte ricorrente
contro
M2 S.R.L. (C.F. ), contumace;
P.IVA_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. ALLAVELLI FEDERICO, presso CP_1 P.IVA_2 il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_3
CAGNES GIADA MARIA e dall'Avv. MORESCO VITTORIO ( ); avv. PARIGI C.F._4
FLAVIO ( ) VIA SANTA MARIA ALLA P O, presso il cui C.F._5 studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 03/12/2024, ha adito il Tribunale di Persona_1
Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con le società in epigrafe indicate, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che la prestazione svolta dal ricorrente è priva del carattere di discontinuità di cui all'art. 11 quinquies CCNL logistica e/o art. 3 RDL 692/1923; accertare e dichiarare la nullità parziale e/o illegittimità parziale dell'art 11 quinquies, comma 2 lett b) del CCNL Logistica e Trasporto Merci, dell'art. 4 dell'Accordo Assoespressi del 23.11.21 sub doc.4, nella parte in cui qualifica come lavoratori discontinui gli “autisti alle dipendenze delle aziende aderenti ad che operano nella distribuzione ultimo miglio per CP_4 Controparte_2
[.. ; in ogni caso si chiede di accertare la nullità parziale e/o illegittimità parziale dell'applicazione del suddetto accordo al rapporto di lavoro del ricorrente, nonché, ancora, della relativa clausola inserita nei contratti di lavoro con M2 srl e CT srl con il quale il suddetto accordo è stato applicato al rapporto del ricorrente. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, per tutto il periodo di causa (dal 19.4.21 alla sentenza), a vedersi riconosciuto un orario di lavoro “ordinario” di 39 ore, come previsto dall'art.9, c.1, del CCNL;
b) al pagamento a titolo di lavoro straordinario di tutte le ore settimanali prestate oltre la
Pag. 1 di 14 39esima e sino alla 44esima; accertare e dichiarare, se del caso anche ex art. 36 Cost. il diritto del ricorrente a percepire, in relazione al rapporto intercorso, un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto, dal livello G1 del
CCNL logistica sub doc.7, per gli autisti “adibiti in attività di logistica distributiva e di corriere espresso che svolgono attività di guida e le operazioni accessorie ai trasporti” (in subordine qualsivoglia ulteriore CCNL ritenuto di giustizia, ovvero provvedendo con valutazione equitativa ex officio); condannare M2 srl al pagamento in favore del ricorrente della somma di €
8.579,45 per lavoro straordinario oltre la 39° ora settimanale, già comprensiva di incidenze su mensilità aggiuntive e TFR;
condannare al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1.407,63 per lavoro straordinario oltre la 39° CP_1 ora settimanale, già comprensiva di incidenze su mensilità aggiuntive e TFR;
oltre alle somme maturande fino alla sentenza, con riserva di integrare i relativi conteggi in corso di causa, o le diverse ritenute di Giustizia, se del caso anche con valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
accertare dichiarare che è Controparte_2 obbligata in solido, ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/03, alla corresponsione di tutti gli importi di cui sopra in favore del ricorrente (€ 9.987,08 ad oggi, con riserva di integrazione) e condannarla al pagamento di tutte le somme oggetto di condanna nei confronti di M2 srl e CT srl od alla somma minore, od anche maggiore, che dovesse risultare di Giustizia.
Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa. Con distrazione delle spese in favore dei procuratori antistatari”.
Il ricorrente ha dedotto: - dell'attività di lavoro come autista presso il magazzino sito a Castegnato CP_2
(BS), via Pianeta, con decorrenza dal 19.04.2021, alle dipendenze di M2 S.r.l. dal 19.04.2021 al 28.02.2024 e poi, dal 01.03.2024 fino all'attualità, alle dipendenze di - del lavoro a tempo pieno svolto, CP_1 delle mansioni analiticamente svolte per della non fruizione della pausa pranzo;
- dell'accordo di CP_2 secondo livello del 23.11.2021 che “verificava la sussistenza del carattere discontinuo della prestazione” e veniva applicato al ricorrente, considerato lavoratore discontinuo;
- del carattere a suo dire continuo ed effettivo della prestazione di lavoro nell'arco della giornata, in base alle attività predeterminate che era chiamato a svolgere come autista di furgone e come corriere, delle problematiche che insorgevano durante il lavoro, dell'assenza di soste e pause.
Ha domandato, pertanto, che venisse accertata la natura non discontinua della prestazione di fatto svolta e che la retribuzione per la prestazione di lavoro eccedente l'orario ordinario di lavoro di 39 ore settimanali venisse retribuita a titolo di lavoro straordinario ai sensi del CCNL Logistica applicato dalle datrici di lavoro e dalla committente, in base al principio di proporzionalità ex art. 36 Cost. (dalla 39° ora alla 44° ora settimanale), con condanna in solido delle resistenti, committente ed appaltatrici ciascuna per la sua quota, al pagamento dell'importo di complessivi € 9.987,08.
M2 S.R.L. non si è costituita nel presente giudizio nonostante la regolare notificazione nei suoi confronti ed
è stata dichiara contumace.
Si è ritualmente costituita in giudizio eccependo l'incompetenza per territorio dell'adito CP_1
Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro, contestando le avverse pretese, ripercorrendo le attività svolte dal ricorrente, affermando la natura discontinua della prestazione e l'irrilevanza delle
Pag. 2 di 14 problematiche sul lavoro addotte, eccependo l'Accordo di secondo livello del 23.11.2021, resistendo alla domanda e chiedendone l'integrale rigetto.
Si è ritualmente costituita in giudizio eccependo l'insussistenza Controparte_2 dell'invocata responsabilità solidale, contestando le pretese avversarie e così concludendo: “la
[...]
– come sopra rappresentata e difesa – chiede che Codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, Controparte_2 ragione od azione, voglia rigettare il ricorso proposto dal ricorrente in quanto privo di ogni e qualsiasi fondamento, sulla base delle considerazioni tutte svolte nella presente memoria difensiva. Con tutte le conseguenze di legge anche per spese, competenze ed onorari di giudizio”.
La causa è stata istruita tramite i documenti prodotti dalle parti, con l'acquisizione dei contratti di appalto e tramite escussione a prova diretta e contraria di due testimoni di parte ricorrente (udienza istruttoria del
02.04.2025).
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Occorre prendere posizione su ciascuna questione preliminare e di merito sollevate dalle resistenti.
a) questioni preliminari;
Non meritevole di accoglimento l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Lodi in favore del Tribunale di Brescia Sezione Lavoro, essendo circostanza emersa dai documenti e dalla successiva prova orale che il contratto con una delle resistenti, M2 S.R.L., è stato sottoscritto in San Giuliano
Milanese, comune compreso nel circondario dell'adito Tribunale (si veda, per ciò che emerge dagli atti, il doc. n. 1 ric. e, in aggiunta, la deposizione resa dal teste ); in San Giuliano Milanese il contratto è Tes_1 stato prorogato;
sempre in San Giuliano Milanese la società M2 S.R.L. risulta avere la sede legale, come da visura camerale aggiornata prodotta in data 10.02.2025 dal ricorrente e già comunque prodotta in atti sub doc. n. 1a del fascicolo di Controparte_2
Dunque, nell'ambito dei fori alternativi e concorrenti, avuto riguardo sia al c.d. forum contractus ex art. 413 comma 2 c.p.c. quale luogo dove il rapporto di lavoro è sorto, sia al luogo dove “si trova l'azienda” ex art. 413 cit., il ricorrente ben era facoltizzato ad instaurare il presente contenzioso avanti all'adito Tribunale di
Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro.
Assorbente, in ogni caso, è l'omessa presa di posizione di su tale specifica circostanza riferita a CP_1
San Giuliano Milanese emergente dai documenti prodotti dal ricorrente, così come da
[...]
Controparte_2
b) lavoro discontinuo.
La questione oggetto del presente giudizio non riguarda il criterio di riparto degli oneri di allegazione e prova in materia di accertamento dell'orario di lavoro straordinario svolto ai fini della condanna al
Pag. 3 di 14 pagamento delle differenze retributive. La questione riguarda il differente accertamento in concreto della natura continua o discontinua della prestazione di lavoro svolta ai fini della riparametrazione dell'orario di lavoro settimanale e dunque della qualificazione quale lavoro straordinario svolto delle residue ore settimanali lavorate rispetto all'orario di lavoro ordinario previsto dal CCNL di riferimento applicato dal datore di lavoro.
Coordinate normative e giurisprudenziali del lavoro discontinuo sono le seguenti:
a) l'art. 3 del Regio Decreto-Legge n. 692 del 15.03.1923, che prevede testualmente: “è considerato lavoro effettivo ai sensi del presente decreto ogni lavoro che richieda un'applicazione assidua e continuativa. Conseguentemente non sono compresi nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedano per la loro natura o nella specialità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia”; dalla definizione in negativo offerta dalla disposizione è desumibile che il lavoro c.d. “discontinuo” non richiede “un'applicazione assidua e continuativa”, connotandosi per essere quel lavoro tale da richiedere un impegno non continuo, comprensivo di momenti di “inoperosità” o di “attesa e custodia”;
b) gli artt. 5 e 6 del Regio Decreto n. 1955 del 10.09.1923, dai quali emerge che non sono considerati
“lavoro effettivo” “i riposi intermedi che siano presi sia all'interno che all'esterno dell'azienda” e che le occupazioni che richiedono una prestazione discontinua o di semplice attesa o custodia saranno indicate in apposita tabella emanata e modificabile con decreto;
c) la tabella allegata al Regio Decreto n. 2657 del 06.12.1923 contenente l'elenco – non suscettibile di estensione analogica- delle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario; al riguardo, si consideri che i punti 4 e 8 della tabella allegata al Regio Decreto, rispettivamente sui “fattorini” e sul “personale addetto ai trasporti di persone e di merci”, che sono le attività maggiormente assimilabili a quelle svolte dal ricorrente, comunque consentono l'accertamento della natura non discontinua dell'attività (es. l'inciso: “esclusi quelli che svolgono mansioni che richiedono una applicazione assidua e continuativa”);
d) l'art. 1 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 66 del 08.04.2003, che definisce “orario di lavoro”: “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”;
e) l'art. 16 comma 1 lett. d) del d.lgs. n. 66 del 08.04.2003, che esclude dall'ambito di applicazione della durata settimanale dell'orario di lavoro di cui all'art. 3 del medesimo d.lgs. “le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia elencate nella tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n.
2657, e successive modificazioni ed integrazioni, alle condizioni ivi previste”.
Come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza di legittimità, è quindi lavoratore discontinuo il prestatore d'opera la cui attività è caratterizzata da attese non lavorate durante le quali è possibile reintegrare con pause di riposo le energie psico-fisiche consumate (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza,
Pag. 4 di 14 26/02/2008, n. 5049; Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 02/03/2009, n. 5023; si veda, in generale, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Napoli, Sez. lavoro, Sentenza, 13/05/2011, n. 15035).
In buona sostanza, per qualificare un'attività come continua o discontinua, non si può partire dall'orario di lavoro, part time o a tempo pieno né dal fatto che il lavoratore resti o no a disposizione del datore di lavoro in eventuali intervalli di tempo, ma bisogna esaminare le mansioni svolte, per verificare se le stesse sono caratterizzate da attese non lavorate durante le quali è possibile reintegrare con pause di riposo le energie psico-fisiche consumate.
Dall'istruttoria orale è emerso che l'attività di lavoro dei c.d. corrieri per come il ricorrente, è CP_2 effettivamente di natura continua, priva di momenti atti al reintegro delle energie.
Le deposizioni dei testimoni sono attendibili ed univoche, riscontrabili tra di loro, esenti da contraddizioni logiche e aventi un riscontro estrinseco rilevante nel campionario di mansioni svolte nell'arco della giornata dal corriere (doc. n. 4 fasc. Vectum), di numero, rilevanza e specificità tali da impedire in concreto la sussistenza di tempi d'attesa o di pausa, specie considerando che sono sì attività propedeutiche e successive a quella del corriere, ma che si sommano all'attività di corriere che guida il furgone agli indirizzi prestabiliti per le fermate, dove effettua le consegne e risolve le numerose problematiche che possono emergere, e che sono, in sintesi: “- controllo iniziale dell'integrità dell'attrezzatura (tra cui Van e device) Lui affidata, segnalando eventuali danni o sporcizia presenti;
– controllo del rifornimento del Van, segnalando la necessità di un rifornimento di carburante nel corso della giornata;
- presentazione presso il piazzale di carico con indosso i DPI forniti;
- carico dei colli nel
Van; - collegamento del device e accesso all'app, entrambi necessari per il compimento delle consegne;
- caricamento dei colli sul
Van presso il piazzale di carico;
- segnalazione di eventuali colli mancanti;
- consegna dei colli ai clienti;
- rispetto delle procedure comunicate/aggiornate mediante app di messaggistica;
- rispetto della geolocalizzazione indicata dal device;
- tentativo di contatto (chiamata) ai clienti non disponibili;
- precisa indicazione dei tentativi di consegna;
- custodia dei pacchi;
- connessione/attivazione di rete dati, Bluetooth e geolocalizzazione del device;
- tempestiva ricezione e ottemperanza delle comunicazioni effettuate dai responsabili di turno;
- avviso di eventuale anticipata ultimazione delle consegne;
- controllo e pulizia del Van impiegato per le consegne giornaliere;
- scollegamento del device e logout dall'app al termine del turno;
- riconsegna dell'attrezzatura; - segnalazione di eventuali smarrimenti e/o danneggiamenti occorsi” (v. doc. n. 4 fasc.
Vectum, pag. 8 della memoria difensiva).
I testimoni hanno riferito concordemente: “(deposizione teste ) […] Esiste un programma sul Testimone_2 telefono, un App di in cui scansioniamo il codice e ci da il programma dei giri. Il programma ci da una consegna alla CP_2 volta. Finita una, ci compare la consegna successiva.
L'App di spesso ci fornisce 2, 3, 4 punti di consegna in contemporanea in una stessa via o in vie limitrofe, facendoci CP_2 però visualizzare una sola fermata, e noi dobbiamo fare tutte le consegne nella singola fermata. ci fa lavorare a ore, CP_2 ma preciso che ogni giorno il lavoro è sempre in aumento. […] confermo la circostanza. Preciso che non abbiamo nemmeno il
Pag. 5 di 14 tempo per fare pipì. Il programma, l'App di è programmato apposta per giocare con la mente dell'autista, nel senso CP_2 che se un giorno, ad esempio, finisco mezzora prima il giorno dopo devo fare il 30% in più.
Il programma fissa un raggio di consegne in una certa area e noi ci fermiamo in quell'area e facciamo tante consegne in quello spazio. […]
c'è una bag con un codice che noi scansioniamo e dentro la bag ci sono vari pacchi. Ogni giorno il lavoro aumenta. Preciso però che prima scansionavamo ogni singola bag, oggi scansioniamo il singolo carrello che contiene varie bags.
Il tempo per scansionare è prestabilito da sono 10-12 minuti. In realtà noi impieghiamo più tempo perché il lavoro è CP_2 tanto.
Se carichi prima il furgone puoi uscire prima, ma hai più lavoro. Ad esempio, ho 10 minuti per caricare il furgone, lo carico in
3 minuti, gli altri 7 minuti li mette per le consegne […] confermo la circostanza. Scorriamo sull'App che conferma CP_2
l'avvenuta consegna, così da poter procedere alla consegna successiva che visualizziamo subito dopo. Noi visualizziamo il percorso da fare ed il tempo occorrente per farlo. La durata del percorso dipende da quanto siamo veloci alla guida. […] è previsto un tempo per la pausa di 30 minuti obbligatorio e un tempo per la disconnessione di 36 minuti facoltativo, ma con tutto il lavoro giornaliero che abbiamo, parlo per me, non riesco a fare entrambe le pause. Il ricorrente mi diceva che qualche volte faceva la pausa e qualche volta no.
Preciso che il lavoro è tanto e se l'autista finisce prima, il giorno dopo ha più lavoro.
Non so dire di conseguenze disciplinari. Preciso che il lavoro è talmente tanto che non abbiamo il tempo di fare pranzo. Parlo per me, io mangio durante le consegne. Il ricorrente invece mi diceva che o mangiava durante le consegne oppure faceva una pausa breve variabile. L'orario della pausa pranzo viene deciso dal singolo corriere, ma preferisce che la pausa sia CP_2 fatta nella fascia oraria entro le 13.00 - 14.00.
Se noi facessimo la foto al pacco e lo consegnassimo al cliente, il lavoro aumenterebbe. Il 99% degli autisti ha solo il tempo di parcheggiare, “buttare” il pacco, fare la foto e andare. […]” e “(deposizione teste ) […] confermo la Testimone_3 circostanza.
Il testimone esibisce proprio cellulare da cui si vede che il numero di pacchi da consegnare di un collega è in numero di 277 giornaliero, con 162 soste, di cui 38 fermate in più posizioni. Il testimone precisa che sono tantissime consegne. […] ce una mappa nell'App di che ci fa vedere il giro da fare, facendoci vedere più CP_2 consegne in un'unica fermata a civici vicini. […] confermo la circostanza. Una fermata può comprendere più consegne in case vicine o anche distanti 100 metri. Parcheggiamo e consegniamo a piedi. […] confermo la circostanza, ma preciso che ciò richiede tempo, che in realtà non abbiamo. Una bag contiene 50 pacchi e occorre tempo per trovare il pacco giusto. […] abbiamo mezzora di pausa, ed è l'unica pausa che abbiamo. Parlo per me: questa mezzora non ci viene pagata da CP_2 ma è obbligatoria. Non abbiamo tempo per fare altre pause, siamo controllati nei nostri spostamenti e non abbiamo tempo nemmeno per andare in bagno.
Qualche volta mangiamo nel parcheggio perché non possiamo mangiare dentro il furgone.
Parlo per me, faccio pausa delle 13.00-13.30, mi è stato detto di farla quando volevo […]”.
Pag. 6 di 14 È dunque emersa una assenza in concreto di intervalli temporali di attesa o di custodia, dacché la prestazione di lavoro è in effetti procedimentalizzata nel dettaglio. Vi è una precisa elencazione di attività da compiersi e eventuali problematiche emergenti che non può lasciare spazio alle pause e dunque non può che essere di natura continua perché per sua natura richiede una applicazione di energie costante del dipendente. Né il corriere può godere di una libertà di scelta nel percorso da seguire, essendo le consegne visualizzabili non tutte insieme in contemporanea, ma una alla volta, in successione, nella zona di pertinenza.
Il che significa che il concreto estrinsecarsi senza intervalli della prestazione lavorativa è differente da quanto affermato dalle parti sociali nel verbale di accordo di secondo livello del 23.11.2021: “ferma restando
l'applicazione dell'art. 11 del vigente CCNL Logistica, Trasporto, Merci e Spedizione in tema di orario di lavoro, in attuazione all'art. 11 quinquies del CCNL vigente, le Parti, verificata la sussistenza del carattere discontinuo della prestazione lavorativa del personale viaggiante di cui sopra e riscontrata la positività dell'esito di tale verifica anche a livello aziendale dalle aziende firmatarie del presente Accordo, stabiliscono che il limite dell'orario ordinario di lavoro sarà di 44 ore settimanali (il limite dell'orario ordinario di lavoro sarà di 43h settimanali a partire dall'1 giugno 2022 e di 42h settimanali
a partire dall'1 giugno 2023). Tale disposizione non modifica in alcun modo il divisore orario definito al comma 5, Art. 73 del CCNL” (doc. n. 6 fasc. Vectum;
doc. n. 4 fasc. ric.).
Non può dunque aversi riguardo a quanto pattuito dalle parti sociali con riferimento alla verifica della sussistenza del carattere discontinuo della prestazione, laddove il contesto lavorativo concreto non partecipa delle effettive caratteristiche intrinseche della discontinuità.
Il quadro probatorio di assenza di momenti di inattività, pausa e riposo esclude l'applicazione dell'art. 11quinquies comma 2 del CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizione: “per il personale viaggiante inquadrato nel livello 4°, in deroga a quanto previsto dall'art. 11 comma 1, che prevede una durata dell'orario di lavoro ordinario di 39 ore settimanali, con accordi collettivi aziendali conclusi con le OO.SS. sottoscrittrici il presente CCNL, potranno essere definite, alternativamente, le seguenti intese: a. alla definizione di un'articolazione del nastro lavorativo giornaliero;
b. alla verifica della sussistenza della prestazione lavorativa in regime di discontinuità, a norma del R.D.L. 15.3.1923 n. 692,
R.D. 10.9.1923, n. 1953, R.D. 6.12.1923, n. 2657. Per tali lavoratori, il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti e la cui attività comporti l'alternanza tra periodi di lavoro, con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 44 ore settimanali”.
Infatti, il quadro probatorio muove nel senso della insussistenza di una prestazione lavorativa in regime di discontinuità e dunque per la carenza del presupposto applicativo dell'art. 11quinquies del CCNL di riferimento.
Il suddetto accordo c.d. Assoespressi del 23.11.2021 risulta pertanto in parte illegittimo.
Pag. 7 di 14 La prestazione del ricorrente ricade sotto l'applicazione degli artt. 9 comma 1 e 11 comma 1 del CCNL
Logistica Trasporto Merci e Spedizione, che fissano l'orario settimanale di lavoro ordinario in 39 ore e le ore rese oltre le 39 ore settimanali rappresentano lavoro straordinario da retribuirsi con tutte le maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva nazionale (v. art. 13 del CCNL, doc. n. 7 fasc. ric.; doc. all. A fasc. Vectum).
Ne consegue che ha diritto al pagamento quale lavoro straordinario – con tutte le relative Persona_1 maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva – delle cinque ore settimanali, oltre le 39 ore, previste quale orario di lavoro “ordinario” da entrambi i contratti di assunzione, in ragione dell'illegittima applicazione dell'art. 11 quinquies del CCNL Logistica, Trasporto, Merci e Spedizione: il tutto limitatamente al periodo dal 19.04.2021 alla data del deposito del ricorso (03.12.2024).
c) responsabilità solidale;
c.1.) In disparte l'art. 83-bis del d.l. n. 112/2008 di cui pur menzionandolo, Controparte_2 ne esclude l'applicazione, quanto argomentato sulla portata dell'art. 1677bis c.c. non è meritevole di condivisione.
La disposizione, introdotta con la L. n. 234/2021, art. 1, comma 819 e modificata dalla L. n. 79/2022, della quale si riporta il contenuto: “se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili”, in primo luogo, per tenore testuale ha un ambito applicativo circoscritto ai rapporti tra imprese parti dell'appalto e non contiene alcun riferimento al rapporto di lavoro, dunque, letteralmente, non contiene una deroga espressa, né tacita, all'art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 276/2003; in secondo luogo, la riserva di compatibilità (“in quanto compatibili”) consente di escludere, quantomeno nel caso di specie,
l'applicazione della normativa in materia di trasporto con tutte le conseguenze annesse, in quanto ciò arrecherebbe un non ragionevole vulnus di tutela ai diritti del lavoratore, derogando alla responsabilità solidale e determinando un arretramento della tutela, che è sicuramente incompatibile con la disciplina generale dell'appalto; in terzo luogo, la medesima espressa riserva di applicazione delle norme in materia di trasporto in quanto compatibili, in uno con la collocazione sistematica della disposizione sotto il Titolo III,
Capo VII, in materia di appalto, sono elementi che permettono, a parere del Giudice, di sussumere la figura nell'appalto di servizi.
c.2.) Con riferimento alla pretesa qualificazione dei contratti di con le Controparte_2 odierne resistenti quali di trasporto e non di appalto, ai fini dell'esclusione della responsabilità solidale ex art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 276/2003, tale eccezione è superabile per i motivi che seguono.
Il rapporto tra le società odierne resistenti deve qualificarsi come contratto di appalto di servizi di trasporto, soggetto al regime disciplinato dall'art. 29 comma 2 del d.lgs. 276 del 2003, comprensivo del
Pag. 8 di 14 meccanismo della responsabilità solidale, come emerge da molteplici indizi.
Giova rammentare i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità che trovano applicazione al caso in esame.
È configurabile un contratto di appalto di servizi di trasporto, e non un semplice contratto di trasporto allorché ci si trovi in presenza di un'apposita organizzazione di mezzi apprestata dal trasportatore per l'esecuzione del contratto, in relazione all'importanza ed alla durata dei trasporti da effettuare.
Connotati rivelatori di detta organizzazione sono, normalmente da individuarsi nella molteplicità e sistematicità dei trasporti, nella pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni, nell'assunzione dell'organizzazione e dei rischi da parte del trasportatore. In presenza di tali indizi sintomatici, non risulta invece dirimente l'eventuale assenza di ulteriori elementi di maggiore complessità caratterizzanti la prestazione principale di trasferimento di cose (così Cass. civ. Sez. lavoro, 29/07/2019, sent. n. 20413; ma v. da ultimo recente Cass. civ. sez. lav. Ord. n. 6449 del 6.3.2020; v. Cass. Civ. sez. lav. sent. n. 14670 del 14.7.2015; risalenti Cass., Sez. 1, 21 marzo 1980, n. 1902; Cass., 29 aprile 1981, n. 2620).
Il criterio distintivo tra il contratto di appalto ed il contratto di trasporto risiede nel fatto che il primo ha per oggetto il risultato di un facere il quale può concretarsi nel compimento di un'opera o di un servizio che l'appaltatore assume verso il committente dietro corrispettivo e dall'esistenza di un'organizzazione d'impresa presso l'appaltatore, nonché dal carico esclusivo del rischio economico nella persona del medesimo;
si ha invece contratto di trasporto quando un soggetto si obbliga nei confronti di un altro soggetto a trasferire persone o cose da un luogo all'altro, mediante una propria organizzazione di mezzi e di attività personali e con l'assunzione a suo carico del rischio del trasporto e della direzione tecnica dello stesso (in termini, Cass. civ. Sez. II, 17/10/1992, Sent. n. 11430).
Ai fini della configurabilità di un contratto di appalto nel servizio di trasporto, si attribuisce rilievo ad una serie di elementi presuntivi, emergenti dall'istruttoria, che integrano i requisiti dell'appalto e che sono i seguenti:
- pluralità di prestazioni continuative: i dipendenti escussi, la cui attendibilità, non può essere messa in discussione, in quanto le deposizioni appaiono precise e concordanti, anche nei dettagli, trovando un riscontro esterno nei documenti prodotti e non essendo sconfessate da altri elementi probatori, hanno riferito di lavorare (assieme al ricorrente) per le società resistenti, ogni giorno, rispettando la procedura prestabilita dalla “app” di per i giri delle consegne;
CP_2
- durata del rapporto, sistematicità, esclusività (Cass., 29 aprile 1981, n. 2620): non contestata da e dimostrata dalla prova orale nei termini anzidetti: i lavoratori escussi hanno Controparte_2 riferito di lavorare esclusivamente per le società resistenti, tutti i giorni, per tutta la durata del rapporto di lavoro e che il ricorrente ugualmente operava con identica sistematicità ed esclusività;
- autonomia organizzativa, di personale e strutturale delle società appaltatrici, circostanza riconosciuta da
Pag. 9 di 14 nella rispettiva memoria (a pag. 2) e risultante dalle visure camerali in atti Controparte_2
(docc. n. 1 fasc. doc. n. 1 fasc. Vectum;
documentazione prodotta da parte ricorrente in data CP_2
10.02.2025); è sufficiente l'esame delle unità locali-sedi secondarie e degli addetti di cui alle visure per discernere una autonomia di organizzazione;
- prestazioni ulteriori ed aggiuntive (Cass., 11 maggio 1982, n. 2926): i dipendenti auditi hanno riferito concordemente ed univocamente di svolgere prestazioni accessorie, ad es. di carico e scarico della merce. La circostanza trova un rilevante riscontro estrinseco nel mansionario prodotto da per il CP_1 livello G1 (di inquadramento del ricorrente) del CCNL Logistica e Trasporti (doc. n. 4 fasc. ), che CP_1 prevede attività accessorie ed ulteriori al mero trasporto, quali, a mero titolo di esempio, i controlli dell'autonomia di carburante del van, il carico dei colli da consegnare entro l'orario prestabilito con la segnalazione di eventuali “colli mancanti” (con autorizzazione all'uscita dal magazzino rilasciata dal responsabile di turno), la consegna del carico nel rispetto del cliente finale e delle sue preferenze in ordine ai luoghi di consegna;
- il rischio economico di impresa grava sulle società e M2 S.r.l., come peraltro si evince dalle CP_1 argomentazioni spese da nella rispettiva memoria, laddove deduce che Controparte_2 nessuna delle due società aveva la garanzia di ricevere gli ordini, il che implica che si assumessero il rischio di non riceverli;
- l'utilizzo chiaro e preciso della terminologia del cambio appalto, dei servizi e del subappalto nella lettera del 29.01.2024 indirizzata dalla committente alla società (doc. Controparte_2 CP_1
n. 2 fasc. , denominato “contratto d'appalto ”); CP_1 CP_2
- il tenore dei contratti prodotti su ordine del Giudice, che fanno riferimento ad una molteplicità di Servizi che l'appaltatore svolge per il committente, tali da esulare da un mero trasporto di merce (punto 2, pag. 4 di
22 del contratto con M2 S.r.l., doc. B e punto 4 pag. 2 di 8 del contratto con doc. C). CP_1
Si tratta di un quadro di elementi probatori univoco nel senso di inquadrare la fattispecie sotto l'appalto di servizi, con conseguente applicazione del regime di solidarietà per i crediti retributivi ex art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 276/2003.
d) quantum.
Nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al “quantum” - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (Cass. civ.
Pag. 10 di 14 Sez. lavoro, 19/01/2006, n. 945; Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 25/11/2022, n. 34845).
In merito al quantum preteso, occorre osservare che le resistenti non forniscono puntuale contestazione del conteggio prodotto assieme al ricorso (doc. n. 11 ric.), non contestando in particolare i dati ivi inseriti, né la retribuzione base oraria o la retribuzione oraria a titolo di straordinario, così come le differenze spettanti per le 5 ore di differenze rispetto alle 39 ore settimanali.
Né può essere detratto dall'ammontare quanto indicato in busta paga a titolo di indennità trasferta (voce
“Accordo II Livello”), in primo luogo perché – ai sensi dell'art. 2697 comma 2 c.c. trattandosi di fatto modificativo- sarebbe stato onere delle resistenti eccepirne il preciso ammontare senza limitarsi a fornire l'indicazione generica dell'importo “anche superiore ad € 400,00 mensili” (v. memoria di
[...]
, in secondo luogo perché le resistenti avrebbero avuto l'onere di dettagliare se trattasi di Controparte_2 una indennità pagata continuativamente o no al ricorrente, fornendo puntuale e non esemplificativa deduzione delle buste paga relative, in terzo luogo perché non adducono elementi per ritenere compensabile una voce avente natura indennitaria con una avente natura puramente retributiva, in quarto luogo perché non vi sono i presupposti per ritenere che tale fosse la modalità di retribuzione dell'orario di lavoro, all'occorrenza concordata tra le parti, prestato oltre la 39esima ora (nulla emerge in tal senso dai contratti prodotti dal ricorrente).
e) statuizioni.
Il ricorso, in conclusione, merita di essere integralmente accolto.
Le società resistenti, rispettivamente datrici di lavoro ed appaltatrici nonché committente, devono essere condannate, ciascuna secondo la propria responsabilità, al pagamento degli importi lordi a titolo di lavoro straordinario svolto oltre la 39esima ora fino alla 44esima ora.
La società deve essere condannata in solido rispetto alle appaltatrici al Controparte_2 pagamento dell'intero importo, avente natura di trattamento retributivo, ai sensi dell'art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 276/2003.
Infondata la pronuncia di condanna al pagamento degli importi “fino alla sentenza”, dacché non risulta allegazione né prova della effettuazione della prestazione fino alla data della pronuncia, ma solo fino alla data del deposito del ricorso.
Si osserva che non è possibile emettere pronuncia sulla manleva di in Controparte_2 conformità alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato prevista dall'art. 112 c.p.c. Infatti,
[...] omette di formulare apposita domanda nelle conclusioni del ricorso, mancando di Controparte_2 individuare all'atto della rispettiva costituzione in giudizio il titolo (legale o negoziale) atto a fondare la domanda stessa.
È agevole osservare che così conclude: “la – come Controparte_2 Controparte_2 sopra rappresentata e difesa – chiede che Codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, ragione od azione, voglia
Pag. 11 di 14 rigettare il ricorso proposto dal ricorrente in quanto privo di ogni e qualsiasi fondamento, sulla base delle considerazioni tutte svolte nella presente memoria difensiva. Con tutte le conseguenze di legge anche per spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Una eventuale pronuncia su una manleva, non corrispondente alle richieste della parte resistente, supererebbe il petitum azionato e ne risulterebbe viziata.
f) spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del
D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese di lite avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda in conformità all'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
la rilevante importanza, la natura e la media difficoltà dell'affare (sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio. Con distrazione dei compensi in favore degli avv. Jacobo Sanchez Codoni e avv. Matteo Vricella, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta la natura non discontinua della prestazione di lavoro del ricorrente e per l'effetto,
a. accerta e dichiara il diritto alla retribuzione, a titolo di straordinario, delle ore di lavoro successive alla 39esima, fino alla 44esima;
b. condanna M2 S.r.l. a pagare al ricorrente, a titolo di straordinario svolto oltre la 39esima ora in relazione al rapporto di lavoro, la somma di € 8.579,45, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
c. condanna a pagare al ricorrente, a titolo di straordinario svolto oltre la CP_1
39esima ora in relazione al rapporto di lavoro, la somma di € 1.407,63, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
d. condanna quale obbligato solidale ai sensi dell'art. 29 comma Controparte_2
2 del d.lgs. n. 276/2003 a pagare al ricorrente l'intero importo di € 9.987,08, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
2) condanna altresì in solido ai sensi dell'art. 97 c.p.c. ciascuna resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.300,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compensi distratti in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pag. 12 di 14 Così deciso in Lodi, il 27 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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