Articolo 1 della Legge 28 agosto 1989, n. 303
Articolo 2
Versione
17 settembre 1989
Art. 1. 1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla seconda ricostituzione delle risorse del Fondo speciale di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi, della quale l'Italia e' entrata a far parte in virtu' della legge 17 maggio 1988, n. 198 .
2. Il contributo di cui al comma 1 e' fissato nella misura di dollari USA 10.000.000, pari a L. 13.139.600.000, per il quadriennio 1988-1991.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all' art. 1:
La legge n. 198/1988 autorizza l'adesione dell'Italia all'accordo istitutivo della Banca di sviluppo dei Caraibi, adottato a Kingston, Giamaica, il 18 ottobre 1969, e successivi emendamenti e risoluzioni, e loro esecuzione.
Entrata in vigore il 17 settembre 1989