Art. 1. 1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla seconda ricostituzione delle risorse del Fondo speciale di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi, della quale l'Italia e' entrata a far parte in virtu' della legge 17 maggio 1988, n. 198 .
2. Il contributo di cui al comma 1 e' fissato nella misura di dollari USA 10.000.000, pari a L. 13.139.600.000, per il quadriennio 1988-1991.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all' art. 1:
La legge n. 198/1988 autorizza l'adesione dell'Italia all'accordo istitutivo della Banca di sviluppo dei Caraibi, adottato a Kingston, Giamaica, il 18 ottobre 1969, e successivi emendamenti e risoluzioni, e loro esecuzione.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' fissato nella misura di dollari USA 10.000.000, pari a L. 13.139.600.000, per il quadriennio 1988-1991.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all' art. 1:
La legge n. 198/1988 autorizza l'adesione dell'Italia all'accordo istitutivo della Banca di sviluppo dei Caraibi, adottato a Kingston, Giamaica, il 18 ottobre 1969, e successivi emendamenti e risoluzioni, e loro esecuzione.