Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1589.
(Incendio di cosa assicurata).
Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilita' del conduttore verso il locatore e' limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.
Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione e' stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilita' del conduttore in confronto del locatore, se questi e' indennizzato dall'assicuratore.
Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.
(Incendio di cosa assicurata).
Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilita' del conduttore verso il locatore e' limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.
Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione e' stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilita' del conduttore in confronto del locatore, se questi e' indennizzato dall'assicuratore.
Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.
Commentari • 20
- 1. Cassazione civile n. 10564/2002https://www.brocardi.it/ · 231.27635
(massima n. 1) La transazione produce i suoi effetti estintivi dell'obbligazione solidale nei limiti dell'obbligazione stessa e nei confronti di tutti i debitori solidali che dichiarano di volerne profittare, ma non si estende a quella parte dell'obbligazione non solidale perché dovuta esclusivamente da uno dei debitori per un diverso titolo. Pertanto la transazione stipulata dal locatore con l'assicuratore della cosa locata non si estende all'obbligazione risarcitoria del conduttore, ai sensi dell'art. 1589 c.c., per la parte eccedente l'indennizzo assicurativo per la perdita o il deterioramento della cosa derivante da incendio.
Leggi di più…
Giurisprudenza • 104
- 1. Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/04/2024, n. 1703Provvedimento: […] Ne consegue che responsabile ex art 1589 c.c. dei danni arrecati all'attore è il conduttore, […] A tale inadempimento segue l'applicazione della norma speciale sulla responsabilità del conduttore dell'art. 1589 c.c. che disciplina la responsabilità per perdita e deterioramento della cosa locata, riproducendo sostanzialmente il disposto dell'art. 1218Leggi di più...
- presunzione di colpa·
- responsabilità contrattuale·
- art. 1589 c.c.·
- compensazione spese·
- prova liberatoria·
- noleggio a freddo·
- liquidazione equitativa del danno·
- legittimazione passiva·
- art. 2043 c.c.·
- onere della prova