(Obbligazione di custodire).
L'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna.
[…] ivi compreso lo sforzo particolare richiesto per soddisfare l'interesse creditorio richiesto dalle circostanze concrete del caso di cui esso sia o debba essere avvertito, con valutazione rimessa al giudice del merito. (massima n. 2) Il mandato (o la commissione) a vendere, con deposito della cosa presso il mandatario (o il commissionario), comporta per quest'ultimo l'obbligo della custodia ai sensi dell'art. 1177 c.c., concorrendo in tal caso la causa del mandato (o della commissione) con quella del depositario, ancorché gli elementi di quest'ultimo contratto siano prevalenti, […]
Leggi di più…[…] A parere del MIT, anche l'art. 1177 c.c. stabilisce che l'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna. […]
Leggi di più…[…] tale da determinare il tipo negoziale in cui il contratto stesso si sostanzia: negli altri casi, in cui l'obbligazione di custodire ha natura meramente accessoria rispetto a quella dedotta in obbligazione, l'obbligo di custodia deve essere adempiuto, a termini della disposizione contenuta nell'art. 1177 c.c., secondo le regole stabilite per l'adempimento delle obbligazioni in generale; ne consegue che la responsabilità del prestatore d'opera che non abbia potuto restituire le cose affidategli per un evento che abbia inciso negativamente sull'obbligo di custodia, sussiste soltanto se tale obbligo non sia stato adempiuto per mancanza della diligenza del buon padre di famiglia, […]
Leggi di più…[…] Allo stesso risultato (ovverosia, quello dell'applicazione della disciplina di cui all'inadempimento dell'obbligazione) si perverrebbe anche in applicazione dei principi generali in tema di obbligazioni, considerando che, in ossequio all'art. 1177 c.c., l'obbligo di consegna di una cosa determinata (nella specie, il bene locato, per effetto della risoluzione del contratto) implica l'obbligo di sua custodia fino alla consegna, […]
Leggi di più…[…] Evidenziava il ricorrente, inoltre, che, ai sensi degli artt. 1766 e 1177 c.c., “l'obbligo di custodire il veicolo doveva intendersi limitato al tempo necessario per l'esecuzione del lavaggio, giacchè nessun accordo era stato raggiunto per il tempo successivo”. […] Precisava la Cassazione, infatti, che “il prestatore d'opera, se conviene con il committente di prendere in consegna il bene per l'esecuzione della prestazione principale su di esso, assume, ai sensi degli artt. 2222 e 1177 c.c., anche l'obbligo accessorio di custodirlo fino alla riconsegna, pure in caso di deposito a titolo gratuito o di cortesia”. […]
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