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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1177.
(Obbligazione di custodire).
L'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna.
(Obbligazione di custodire).
L'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna.
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- 1. Vincolo di destinazione in perpetuo di locale adibito ad alloggio del portiereAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 22 novembre 2024 · 238.86604
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Nola, sentenza 30/08/2023, n. 2283Provvedimento: […] cod. civ.) di conservazione in vista della restituzione, il cui inadempimento rileva secondo la disciplina di cui all'art. 1177 cod. civ. per cui l'obbligazione di consegnare (a cui si è equiparata a questo effetto l'obbligazione di restituire) importa, come contenuto essenziale, anche il dovere di custodire la cosa sino alla consegna, che trova applicazione indipendentemente dal fatto che si sia concluso un contratto di deposito,Leggi di più...
- art. 1177 cod. civ.·
- inammissibilità appello·
- compensazione spese·
- responsabilità extracontrattuale·
- art. 259 cod. proc. pen.·
- obbligo di custodia·
- danno risarcibile·
- onere della prova