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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/07/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5859/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. v.g. 5859/2024 promossa con ricorso congiunto depositato il 15.05.2024 da nata a [...] il [...] con l'avv. Giovanna Parte_1
Giacomelli
e nato a [...] il [...] con l'avv. Giovanna Giacomelli CP_1 con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio conclusioni delle parti: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti CONDIZIONI:
1. Il sig. continuerà ad abitare nella casa coniugale di sua proprietà. CP_1
2. La figlia viene affidata congiuntamente ai genitori con residenza prevalente presso Per_1 il padre nella casa coniugale, ancorchè risulti ancora residenza per tutta la famiglia, come si evince dal certificato di stato famiglia allegato sub 2, conseguentemente la signora si impegna a trasferire in altro immobile la sua residenza;
Parte_1
3. Il padre e la madre avranno diritto di tenere con loro la figlia minore in modo paritario secondo il seguente calendario tipo da valere per due settimane e poi ricominciare nel medesimo modo: -la prima settimana tipo starà con la madre il mercoledì ed il giovedì Per_1
e gli altri giorni starà con il padre;
-la seconda settimana tipo starà con il padre il Per_1 mercoledì ed il giovedì e gli altri giorni con la madre, - il giorno di Natale, del primo dell'anno e di Pasqua ad anni alterni e durante le vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore con determinazione del periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31/5 di ogni anno;
4. Ciascun genitore si impegna al mantenimento diretto di quando la tiene con sè, Per_1 mentre le spese straordinarie saranno suddivise al 50% fatta eccezione per le spese di cancelleria della scuola durante l'anno e le spese di parafarmacia che rimarranno a carico del padre.
Per tutte le altre spese le parti si atterranno al protocollo del Tribunale di Padova che qui si riporta
A. che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi, da ripartire fra i genitori;
d) trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
e) ticket sanitari;
B. che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche che superino il costo di € 500,00 annui e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
2) SPESE SCOLASTICHE
A. che non richiedono il preventivo accordo: a) rette della scuola d'infanzia, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
B. che richiedono il preventivo accordo: a) rette dell'asilo nido, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
3) SPESE EXTRASCOLASTICHE
A. che non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva e pertinente attrezzatura;
B. che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) spese di custodia, baby sitter.
5. Le parti concordano che l'assegno unico familiare continui ad essere accreditato in un conto corrente cointestato che verrà utilizzato per il pagamento delle spese straordinarie per con impegno per i genitori a documentare la spesa ce ciascuno di loro farà. Per_1 6. I coniugi dichiarano di essere autosufficienti avendo entrambi un proprio lavoro che conferisce a ciascuno un reddito.
7. Il mutuo gravante sulla casa coniugale contratto per un periodo di 20 anni, sarà pagato dal sig. . CP_1
8. Il cane rimarrà nella casa coniugale con il sig. che ne sosterrà tutte le spese CP_1 annesse e connesse, con diritto per la signora di vederlo previo accordo con il sig. CP_1
ed accudirlo nei periodi di assenza da casa di quest'ultimo. CP_1
9. Entrambi i genitori si impegnano ad autorizzare il rilascio del documento valido per l'espatrio per la figlia minore”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio in Parte_1 CP_1
Padova in data 20.05.2017, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Padova al n. 31, Parte II, Serie A dell'anno 2017.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Giudice del. del Tribunale di
Padova mediante note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza del 17.09.2024 e la separazione è stata omologata con sentenza n. 617/2024 pubblicata il 09.10.2024 e passata in cosa giudicata in pari data.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Giudice del. del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli della figlia (nata il [...]) Per_1 minore e non economicamente autosufficiente, e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Quanto ai punti 5), 7) e 8) delle rassegnate conclusioni, si dà atto che pur essendo volti alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Alla luce della natura e dell'esito del procedimento nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune CP_1 di Padova al n. 31, Parte II, Serie A dell'anno 2017;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 10.07.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. v.g. 5859/2024 promossa con ricorso congiunto depositato il 15.05.2024 da nata a [...] il [...] con l'avv. Giovanna Parte_1
Giacomelli
e nato a [...] il [...] con l'avv. Giovanna Giacomelli CP_1 con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio conclusioni delle parti: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti CONDIZIONI:
1. Il sig. continuerà ad abitare nella casa coniugale di sua proprietà. CP_1
2. La figlia viene affidata congiuntamente ai genitori con residenza prevalente presso Per_1 il padre nella casa coniugale, ancorchè risulti ancora residenza per tutta la famiglia, come si evince dal certificato di stato famiglia allegato sub 2, conseguentemente la signora si impegna a trasferire in altro immobile la sua residenza;
Parte_1
3. Il padre e la madre avranno diritto di tenere con loro la figlia minore in modo paritario secondo il seguente calendario tipo da valere per due settimane e poi ricominciare nel medesimo modo: -la prima settimana tipo starà con la madre il mercoledì ed il giovedì Per_1
e gli altri giorni starà con il padre;
-la seconda settimana tipo starà con il padre il Per_1 mercoledì ed il giovedì e gli altri giorni con la madre, - il giorno di Natale, del primo dell'anno e di Pasqua ad anni alterni e durante le vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore con determinazione del periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31/5 di ogni anno;
4. Ciascun genitore si impegna al mantenimento diretto di quando la tiene con sè, Per_1 mentre le spese straordinarie saranno suddivise al 50% fatta eccezione per le spese di cancelleria della scuola durante l'anno e le spese di parafarmacia che rimarranno a carico del padre.
Per tutte le altre spese le parti si atterranno al protocollo del Tribunale di Padova che qui si riporta
A. che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi, da ripartire fra i genitori;
d) trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
e) ticket sanitari;
B. che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche che superino il costo di € 500,00 annui e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
2) SPESE SCOLASTICHE
A. che non richiedono il preventivo accordo: a) rette della scuola d'infanzia, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
B. che richiedono il preventivo accordo: a) rette dell'asilo nido, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
3) SPESE EXTRASCOLASTICHE
A. che non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva e pertinente attrezzatura;
B. che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) spese di custodia, baby sitter.
5. Le parti concordano che l'assegno unico familiare continui ad essere accreditato in un conto corrente cointestato che verrà utilizzato per il pagamento delle spese straordinarie per con impegno per i genitori a documentare la spesa ce ciascuno di loro farà. Per_1 6. I coniugi dichiarano di essere autosufficienti avendo entrambi un proprio lavoro che conferisce a ciascuno un reddito.
7. Il mutuo gravante sulla casa coniugale contratto per un periodo di 20 anni, sarà pagato dal sig. . CP_1
8. Il cane rimarrà nella casa coniugale con il sig. che ne sosterrà tutte le spese CP_1 annesse e connesse, con diritto per la signora di vederlo previo accordo con il sig. CP_1
ed accudirlo nei periodi di assenza da casa di quest'ultimo. CP_1
9. Entrambi i genitori si impegnano ad autorizzare il rilascio del documento valido per l'espatrio per la figlia minore”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio in Parte_1 CP_1
Padova in data 20.05.2017, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Padova al n. 31, Parte II, Serie A dell'anno 2017.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Giudice del. del Tribunale di
Padova mediante note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza del 17.09.2024 e la separazione è stata omologata con sentenza n. 617/2024 pubblicata il 09.10.2024 e passata in cosa giudicata in pari data.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Giudice del. del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli della figlia (nata il [...]) Per_1 minore e non economicamente autosufficiente, e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Quanto ai punti 5), 7) e 8) delle rassegnate conclusioni, si dà atto che pur essendo volti alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Alla luce della natura e dell'esito del procedimento nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune CP_1 di Padova al n. 31, Parte II, Serie A dell'anno 2017;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 10.07.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari