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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 947/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile in persona dei magistrati:
dr. Domenico Bonaretti Presidente
dr. Anna Ferrari Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 947/2024, promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Roma, via Sabotino n. 2/A, presso lo studio dell'avv. Valentino Vulpetti, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. ; CP_1 C.F._2
appellato contumace
pagina 1 di 7 (C.F. , elettivamente domiciliato in Comiso, via G. CP_2 C.F._3
Matteotti n. 22, presso lo studio dell'avv. Adele Leggio, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellato
Avente ad oggetto: arricchimento senza causa
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“La sig.ra , con il presente atto dichiara la sopravvenuta carenza di interesse Parte_2 alla decisione e chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello Voglia dichiarare improcedibile per quanto sopra l'appello con compensazione delle spese di giudizio”.
Per CP_2
“Chiede che l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, Voglia così provvedere: in via preliminare:
- rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, per le ragioni esposte in premessa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivamente proposto;
nel merito:
- rigettare l'appello spiegato in quanto manifestamente infondato, temerario, pretestuoso per le ragioni su esposte e documentate.
Il tutto con condanna della parte appellante alla refusione delle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 1839/2016 pubblicata in data 4.11.2016, il Tribunale di Busto Arsizio, in accoglimento della domanda proposta da , condannava CP_2 Parte_2
- rimasta contumace - al risarcimento dei danni, liquidati in euro 60.000,00, oltre
[...]
pagina 2 di 7 interessi legali e rivalutazione monetaria e alla rifusione delle spese processuali liquidate in euro 7.800,00 per compensi, oltre euro 810,00 per spese ed accessori di legge.
2. Essenzialmente, il Tribunale di Busto Arsizio riteneva responsabile la convenuta, all'epoca dei fatti collaboratrice dell'Agenzia Immobiliare Gabetti di Busto Arsizio, per avere incassato sei assegni circolari, dell'importo di euro 10.000 ciascuno, che le erano stati consegnati dal promittente acquirente affinché li negoziasse CP_2
personalmente, stante il rifiuto del promissario venditore di ricevere assegni in pagamento.
3. Con atto di citazione in appello notificato in data 22 marzo 2024, Parte_2
deduceva che:
- il 21 febbraio 2024 aveva ricevuto la notifica della citata sentenza n. 1839/2016, unitamente all'atto di precetto, con la quale veniva intimata al pagamento di complessivi euro
84.024,64, oltre interessi di mora dal 21.2.2024 al soddisfo, alle spese di notifica del precetto e alle successive occorrende, entro dieci giorni dalla notifica;
- in precedenza, non aveva ricevuto la notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (R.G. n. 6435/2014);
- in data 13.03.2024, effettuato l'accesso al fascicolo, non rinveniva alcuna documentazione attestante la notifica della citazione, come da certificato di Cancelleria che produceva in appello;
- su tali basi, si doleva della violazione del principio del contraddittorio e concludeva per la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per omessa vocatio in ius;
- l'appello doveva ritenersi tempestivamente proposto ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c.
(in base al quale: “Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa e per la nullità della notificazione degli atti di cui all'art. 292 c.p.c.”).
4. si è costituito in appello concludendo per la sua inammissibilità, in quanto CP_2
tardivo o, comunque, per il rigetto e la conferma della sentenza di primo grado.
5. Alla prima udienza di comparizione del 2.10.2024, le parti, su invito del Consigliere
Istruttore, precisavano le conclusioni e, assegnato termine per il deposito di nota conclusiva,
la causa veniva avviata per discussione orale, avanti al collegio, ex art. 350 bis c.p.c.
pagina 3 di 7 6. Alla successiva udienza del 14.11.2024, su richiesta dei procuratori delle parti, veniva disposto il rinvio della causa per verificare la possibile definizione conciliativa, che aveva esito negativo.
7. In data 27.11.2024, la causa veniva discussa dai procuratori delle parti e, all'esito, veniva trattenuta per la decisione, assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Preliminarmente, si rileva come , in data 11.11.2024, abbia depositato Parte_2
“dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse”, con la quale deduceva di avere avuto contezza - solo in appello e in seguito al deposito della documentazione avversaria - della regolarità della notifica dell'atto di citazione di primo grado, avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; inoltre, che l'appello era stato proposto “in buona fede sulla base di assenza di documenti comprovanti la regolare citazione nel giudizio di primo grado e l'effettiva conoscenza dello stesso”; pertanto, che era venuto meno l'interesse dell'appellante alla decisione, chiedendosi, per l'effetto, la declaratoria di improcedibilità del giudizio.
La Corte ritiene che la domanda proposta da parte appellante, nei termini evidenziati, non possa essere accolta.
Invero, a fondamento dell'istanza indicata, parte appellante adduce ragioni di merito e attinenti al proposto motivo di appello (i.e. la nullità della notificazione della citazione di primo grado) e non a circostanze “sopravvenute” all'impugnazione.
Sotto altro profilo, anche ipotizzando di rivalutare l'istanza in esame quale “rinuncia agli atti del giudizio” (sebbene così non proposta), si osserva che l'appellato costituito non abbia manifestato alcuna accettazione (espressa o tacita), avendo, anzi, dichiarato di avere interesse alla prosecuzione del giudizio ed alla pronuncia sulle spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Pertanto, l'istanza in esame è da rigettare.
II. Passando al merito, risulta per tabulas (oltre che, da ultimo, confermato dalla stessa appellante) che:
pagina 4 di 7 - l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado veniva notificato, a Parte_2
ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in Castellanza, via Pomini n. 31, ove la medesima era all'epoca
[...]
residente - come da atto di citazione esibito in originale da parte appellata all'udienza del
17.4.2024 e come da certificato di residenza agli atti (cfr. verbale di udienza 17.4.2024 e cfr. doc. nn. 2 e 3 ; CP_2
- veniva dichiarata contumace, dal Tribunale di Busto Arsizio, all'udienza Parte_2
del 14.01.2014 (cfr. verbale udienza fascicolo primo grado);
- il Tribunale definiva il giudizio con sentenza n. 1839/2016 resa in data 4.11.2016;
- in data 19.12.2016 – effettuava un accesso al fascicolo di primo grado e Parte_2
chiedeva copia della sentenza (così, doc. n. 1 storico del fascicolo di primo grado, ove si CP_2 legge “la sig.ra estrae copie semplici”). Parte_2
Di conseguenza, la medesima avrebbe potuto proporre appello, tempestivamente, in quanto – al
19.12.2016 – la sentenza di primo grado non era stata ancora notificata.
L'ulteriore attestazione di Cancelleria dell'anno 2024 - prodotta dalla medesima appellante ed in base alla quale non risultava, agli atti del fascicolo di ufficio, la prova della notifica della citazione di primo grado - trova ragione nel fatto che, a tale data, il “fascicolo di parte” (parte era CP_2 stato da tempo ritirato (cfr. doc. n. 1 “atti richiesti non presenti nel fascicolo d'ufficio”). CP_2
II.A. Per tali ragioni, l'appello viene respinto, in quanto l'unico motivo proposto risulta infondato.
Invero, secondo l'interpretazione che si intende ribadire, la parte rimasta contumace in primo grado, per poter proporre impugnazione tardiva ai sensi dell'art. 327 c.p.c., deve dare prova – oltre che della pretesa nullità della notificazione della citazione di primo grado (ovvero della nullità della citazione o della notificazione degli atti di cui all'art. 292 c.p.c.) – del fatto che, in conseguenza di tali nullità, non abbia avuto conoscenza del processo.1
Entrambi i profili indicati risultano insussistenti, alla luce della documentazione in precedenza disaminata. 1 Cfr., fra molte, Cass. Civ., Sez. 2, sentenza 3.1.2019, n. 8; pagina 5 di 7 III. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al d.m.
55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri minimi in ragione dell'unica questione trattata, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva concretamente svolta
(che esclude, in appello, la fase istruttoria).
III.A. Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , di un ulteriore Parte_2 importo, ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c., che si determina, in via equitativa, in misura pari alle spese processuali.
Si ricorda che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 20 aprile 2018, n. 9912,
hanno così statuito:
“La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma, 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede né la domanda di parte, né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede
che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, così che possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla contro parte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata,
ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”.
Con riferimento al caso in decisione, questa Corte ritiene che parte appellante non abbia adoperato quel “grado minimo di diligenza” che le avrebbe consentito di acquisire piena coscienza della manifesta infondatezza della propria prospettazione.
In particolare, parte appellante non risulta essersi attivata per proporre tempestivo appello, avverso la sentenza di primo grado, sebbene avesse contezza della pronuncia già dal 19.12.2016; né di avere chiesto, alla controparte, copia della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, onde poter verificare la regolarità della notifica ed evitare l'instaurazione di un inutile contenzioso;
pagina 6 di 7 infine, solo in appello e in prossimità dell'udienza fissata ex art. 350 bis c.p.c., parte appellante confermava la regolarità di tale notifica, pur avendo avuto coscienza di ciò sin dalla prima udienza.
III.B. è tenuta altresì, ai sensi del novellato art. 96, 4° comma, c.p.c. al Parte_2
pagamento, in favore della Cassa delle Ammende, di euro 1.000,00.
III.C. Si dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche,
che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , di un ulteriore Parte_2
importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da nei confronti di e, Parte_2 CP_2 per l'effetto, conferma la sentenza n. 1839/2016 del Tribunale di Busto Arsizio pubblicata in data 4 novembre 2016;
- condanna alla rifusione, in favore di , delle ulteriori Parte_2 CP_2
spese del grado, che liquida in euro 4.997,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- condanna al pagamento, ai sensi dell'art. 96, 3° e 4° comma, c.p.c., Parte_2
di ulteriori euro 4.997,00 in favore di e di euro 1.000,00 in favore della CP_2
Cassa delle Ammende;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , di un ulteriore Parte_2
importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 27 novembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Domenico Bonaretti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile in persona dei magistrati:
dr. Domenico Bonaretti Presidente
dr. Anna Ferrari Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 947/2024, promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Roma, via Sabotino n. 2/A, presso lo studio dell'avv. Valentino Vulpetti, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. ; CP_1 C.F._2
appellato contumace
pagina 1 di 7 (C.F. , elettivamente domiciliato in Comiso, via G. CP_2 C.F._3
Matteotti n. 22, presso lo studio dell'avv. Adele Leggio, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellato
Avente ad oggetto: arricchimento senza causa
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“La sig.ra , con il presente atto dichiara la sopravvenuta carenza di interesse Parte_2 alla decisione e chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello Voglia dichiarare improcedibile per quanto sopra l'appello con compensazione delle spese di giudizio”.
Per CP_2
“Chiede che l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, Voglia così provvedere: in via preliminare:
- rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, per le ragioni esposte in premessa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivamente proposto;
nel merito:
- rigettare l'appello spiegato in quanto manifestamente infondato, temerario, pretestuoso per le ragioni su esposte e documentate.
Il tutto con condanna della parte appellante alla refusione delle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 1839/2016 pubblicata in data 4.11.2016, il Tribunale di Busto Arsizio, in accoglimento della domanda proposta da , condannava CP_2 Parte_2
- rimasta contumace - al risarcimento dei danni, liquidati in euro 60.000,00, oltre
[...]
pagina 2 di 7 interessi legali e rivalutazione monetaria e alla rifusione delle spese processuali liquidate in euro 7.800,00 per compensi, oltre euro 810,00 per spese ed accessori di legge.
2. Essenzialmente, il Tribunale di Busto Arsizio riteneva responsabile la convenuta, all'epoca dei fatti collaboratrice dell'Agenzia Immobiliare Gabetti di Busto Arsizio, per avere incassato sei assegni circolari, dell'importo di euro 10.000 ciascuno, che le erano stati consegnati dal promittente acquirente affinché li negoziasse CP_2
personalmente, stante il rifiuto del promissario venditore di ricevere assegni in pagamento.
3. Con atto di citazione in appello notificato in data 22 marzo 2024, Parte_2
deduceva che:
- il 21 febbraio 2024 aveva ricevuto la notifica della citata sentenza n. 1839/2016, unitamente all'atto di precetto, con la quale veniva intimata al pagamento di complessivi euro
84.024,64, oltre interessi di mora dal 21.2.2024 al soddisfo, alle spese di notifica del precetto e alle successive occorrende, entro dieci giorni dalla notifica;
- in precedenza, non aveva ricevuto la notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (R.G. n. 6435/2014);
- in data 13.03.2024, effettuato l'accesso al fascicolo, non rinveniva alcuna documentazione attestante la notifica della citazione, come da certificato di Cancelleria che produceva in appello;
- su tali basi, si doleva della violazione del principio del contraddittorio e concludeva per la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per omessa vocatio in ius;
- l'appello doveva ritenersi tempestivamente proposto ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c.
(in base al quale: “Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa e per la nullità della notificazione degli atti di cui all'art. 292 c.p.c.”).
4. si è costituito in appello concludendo per la sua inammissibilità, in quanto CP_2
tardivo o, comunque, per il rigetto e la conferma della sentenza di primo grado.
5. Alla prima udienza di comparizione del 2.10.2024, le parti, su invito del Consigliere
Istruttore, precisavano le conclusioni e, assegnato termine per il deposito di nota conclusiva,
la causa veniva avviata per discussione orale, avanti al collegio, ex art. 350 bis c.p.c.
pagina 3 di 7 6. Alla successiva udienza del 14.11.2024, su richiesta dei procuratori delle parti, veniva disposto il rinvio della causa per verificare la possibile definizione conciliativa, che aveva esito negativo.
7. In data 27.11.2024, la causa veniva discussa dai procuratori delle parti e, all'esito, veniva trattenuta per la decisione, assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Preliminarmente, si rileva come , in data 11.11.2024, abbia depositato Parte_2
“dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse”, con la quale deduceva di avere avuto contezza - solo in appello e in seguito al deposito della documentazione avversaria - della regolarità della notifica dell'atto di citazione di primo grado, avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; inoltre, che l'appello era stato proposto “in buona fede sulla base di assenza di documenti comprovanti la regolare citazione nel giudizio di primo grado e l'effettiva conoscenza dello stesso”; pertanto, che era venuto meno l'interesse dell'appellante alla decisione, chiedendosi, per l'effetto, la declaratoria di improcedibilità del giudizio.
La Corte ritiene che la domanda proposta da parte appellante, nei termini evidenziati, non possa essere accolta.
Invero, a fondamento dell'istanza indicata, parte appellante adduce ragioni di merito e attinenti al proposto motivo di appello (i.e. la nullità della notificazione della citazione di primo grado) e non a circostanze “sopravvenute” all'impugnazione.
Sotto altro profilo, anche ipotizzando di rivalutare l'istanza in esame quale “rinuncia agli atti del giudizio” (sebbene così non proposta), si osserva che l'appellato costituito non abbia manifestato alcuna accettazione (espressa o tacita), avendo, anzi, dichiarato di avere interesse alla prosecuzione del giudizio ed alla pronuncia sulle spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Pertanto, l'istanza in esame è da rigettare.
II. Passando al merito, risulta per tabulas (oltre che, da ultimo, confermato dalla stessa appellante) che:
pagina 4 di 7 - l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado veniva notificato, a Parte_2
ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in Castellanza, via Pomini n. 31, ove la medesima era all'epoca
[...]
residente - come da atto di citazione esibito in originale da parte appellata all'udienza del
17.4.2024 e come da certificato di residenza agli atti (cfr. verbale di udienza 17.4.2024 e cfr. doc. nn. 2 e 3 ; CP_2
- veniva dichiarata contumace, dal Tribunale di Busto Arsizio, all'udienza Parte_2
del 14.01.2014 (cfr. verbale udienza fascicolo primo grado);
- il Tribunale definiva il giudizio con sentenza n. 1839/2016 resa in data 4.11.2016;
- in data 19.12.2016 – effettuava un accesso al fascicolo di primo grado e Parte_2
chiedeva copia della sentenza (così, doc. n. 1 storico del fascicolo di primo grado, ove si CP_2 legge “la sig.ra estrae copie semplici”). Parte_2
Di conseguenza, la medesima avrebbe potuto proporre appello, tempestivamente, in quanto – al
19.12.2016 – la sentenza di primo grado non era stata ancora notificata.
L'ulteriore attestazione di Cancelleria dell'anno 2024 - prodotta dalla medesima appellante ed in base alla quale non risultava, agli atti del fascicolo di ufficio, la prova della notifica della citazione di primo grado - trova ragione nel fatto che, a tale data, il “fascicolo di parte” (parte era CP_2 stato da tempo ritirato (cfr. doc. n. 1 “atti richiesti non presenti nel fascicolo d'ufficio”). CP_2
II.A. Per tali ragioni, l'appello viene respinto, in quanto l'unico motivo proposto risulta infondato.
Invero, secondo l'interpretazione che si intende ribadire, la parte rimasta contumace in primo grado, per poter proporre impugnazione tardiva ai sensi dell'art. 327 c.p.c., deve dare prova – oltre che della pretesa nullità della notificazione della citazione di primo grado (ovvero della nullità della citazione o della notificazione degli atti di cui all'art. 292 c.p.c.) – del fatto che, in conseguenza di tali nullità, non abbia avuto conoscenza del processo.1
Entrambi i profili indicati risultano insussistenti, alla luce della documentazione in precedenza disaminata. 1 Cfr., fra molte, Cass. Civ., Sez. 2, sentenza 3.1.2019, n. 8; pagina 5 di 7 III. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al d.m.
55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri minimi in ragione dell'unica questione trattata, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva concretamente svolta
(che esclude, in appello, la fase istruttoria).
III.A. Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , di un ulteriore Parte_2 importo, ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c., che si determina, in via equitativa, in misura pari alle spese processuali.
Si ricorda che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 20 aprile 2018, n. 9912,
hanno così statuito:
“La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma, 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede né la domanda di parte, né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede
che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, così che possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla contro parte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata,
ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”.
Con riferimento al caso in decisione, questa Corte ritiene che parte appellante non abbia adoperato quel “grado minimo di diligenza” che le avrebbe consentito di acquisire piena coscienza della manifesta infondatezza della propria prospettazione.
In particolare, parte appellante non risulta essersi attivata per proporre tempestivo appello, avverso la sentenza di primo grado, sebbene avesse contezza della pronuncia già dal 19.12.2016; né di avere chiesto, alla controparte, copia della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, onde poter verificare la regolarità della notifica ed evitare l'instaurazione di un inutile contenzioso;
pagina 6 di 7 infine, solo in appello e in prossimità dell'udienza fissata ex art. 350 bis c.p.c., parte appellante confermava la regolarità di tale notifica, pur avendo avuto coscienza di ciò sin dalla prima udienza.
III.B. è tenuta altresì, ai sensi del novellato art. 96, 4° comma, c.p.c. al Parte_2
pagamento, in favore della Cassa delle Ammende, di euro 1.000,00.
III.C. Si dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche,
che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , di un ulteriore Parte_2
importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da nei confronti di e, Parte_2 CP_2 per l'effetto, conferma la sentenza n. 1839/2016 del Tribunale di Busto Arsizio pubblicata in data 4 novembre 2016;
- condanna alla rifusione, in favore di , delle ulteriori Parte_2 CP_2
spese del grado, che liquida in euro 4.997,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- condanna al pagamento, ai sensi dell'art. 96, 3° e 4° comma, c.p.c., Parte_2
di ulteriori euro 4.997,00 in favore di e di euro 1.000,00 in favore della CP_2
Cassa delle Ammende;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , di un ulteriore Parte_2
importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 27 novembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Domenico Bonaretti
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