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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 13/11/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 669/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
Dott. IU AO Presidente rel.
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n.° 669/2023 R.G. posta in decisione all'udienza
collegiale del 22.10.2025 e promossa d a
(c.f. ), in persona del Ministro Parte_1 P.IVA_1
pro tempore e PREFETTURA di Brescia (c.f. ), rappresentati e P.IVA_2
difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F. , P.IVA_3
presso i cui uffici sono legalmente domiciliati in Brescia, via Santa Caterina n. 6,
e che dichiarano di voler ricevere eventuali comunicazioni o notificazioni via telefax al n. 030/41.267 o per posta elettronica certificata all'indirizzo
Email_1 APPELLANTI
c o n t r o
C.F. ), in persona del suo Legale Rappresentate Controparte_1 P.IVA_4
con sede in Cremona (CR), Via delle Vigne n. 188/A, nel Controparte_2
domicilio eletto presso l'Avv. Giovanni Guareschi (Cod. Fisc.
- PEC: del Foro di C.F._1 Email_2
Cremona con studio in Cremona, Via Ponchielli n.4, come da procura allegata telematicamente al presente atto ai sensi dell'art. 83 c.p.c...
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia sezione seconda civile, n.°1488/2023 pubblicata il 15.6.2023.
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
“Voglia la Corte di Appello di Brescia, contrariis reiectis, in riforma della
sentenza impugnata:
- In via principale, dichiarare l'estinzione del giudizio per tardività della
riassunzione, nonché la prescrizione del credito sottostante;
- In via subordinata, rideterminare il dovuto nella misura degli interessi legali ai
sensi dell'art. 1284 cc comma 1;
- Con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio.”
Dell'appellata:
“Voglia rigettare l'appello proposto dal (C.F. Parte_1 ) e dalla Prefettura di Brescia (C.F. ) e per l'effetto P.IVA_1 P.IVA_2
confermare integralmente la Sentenza n. 1488/2023 resa il 15.06.2023 dal
Tribunale di Brescia.
Con vittoria di spese ed onorari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 27.10.2015 depositava, Parte_2
avanti al Tribunale di Roma, ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della
Prefettura di Brescia, al fine di ottenere il pagamento della somma di €
163.837,36, oltre gli interessi dovuti.
In data 26.11.2015 il Tribunale di Roma emetteva il decreto ingiuntivo sub r.g.
n.° 72602/2015, avverso il quale a Prefettura di Brescia proponeva atto di citazione in opposizione, notificato in data 5.2.2016.
Nelle more del giudizio, l'opponente provvedeva a pagare l'intera somma capitale ingiunta, fatti salvi gli interessi maturati richiesti.
Il Tribunale di Roma con decreto del 26.10.2020 disponeva procedersi nella definizione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e con decreti del
3.12.2020 e del 28.3.2021, fissava udienza di discussione orale con contestuale lettura del dispositivo per il giorno 21.4.2021 disponendo che l'udienza stessa venisse sostituita da scambio di brevi note scritte.
Il 21.4.2021, giorno dell'udienza di discussione orale celebrata tramite scambio di note scritte, il Tribunale di Roma emetteva sentenza n.° 6923/2021 con cui dichiarava la propria incompetenza territoriale, in favore del Tribunale di Brescia senza indicare termini per la riassunzione del procedimento.
In data 22/11/2021, riassumeva la causa, avanti il Tribunale di CP_1 CP_1
Brescia, eccependo il difetto di comunicazione della sentenza n.° 6923/2021 da parte della Cancelleria del Tribunale di Roma e chiedendo la condanna della
Prefettura di Brescia, al pagamento degli interessi maturati quantificati in €
36.128,19.
L'Amministrazione, costituitasi in giudizio, rilevava l'estinzione del procedimento per riassunzione tardiva, nonché, la prescrizione del credito ed, in via subordinata, l'infondatezza della domanda.
Il Tribunale di Brescia accoglieva il ricorso e condannava la Prefettura di Brescia
al pagamento della somma di € 36.128,19, a titolo di interessi, oltre alle spese processuali.
Avverso tale decisione proponevano appello il e la Parte_1
Prefettura di Brescia, a cui resisteva Controparte_1
La causa era rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 22.10.2025,
una volta decorsi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, censura la sentenza, laddove, il Tribunale non ha accolto l'eccezione di estinzione ex art 50 c.p.c. per mancato rispetto del termine di tre mesi dalla pronuncia.
Il primo giudice, ha respinto l'eccezione ritenendo che, nel caso in esame,
l'udienza non si è tenuta e sostituita da uno scambio cartolare, per cui trova applicazione la regola generale della comunicazione da parte della cancelleria
(cfr.: artt. 133 e 134 c.p.c.).
Secondo il Tribunale, il termine per la riassunzione della causa, ai sensi dell'art. 50 c.p.c. decorre dalla data di comunicazione della sentenza che abbia dichiarato l'incompetenza, o, in mancanza, da quella della notificazione, ma non dal momento del passaggio in giudicato della decisione: poiché entrambe le forme sono mancate e, quindi, non sussiste un evento che integri conoscenza legale, il termine non decorre e la riassunzione deve ritenersi tempestiva.
In particolare, l'appellante deduce che, nel caso di specie, non sussisteva alcun obbligo giuridico di comunicazione della sentenza, procedendosi ex art. 281-
sexies: perciò, il termine per la riassunzione doveva, necessariamente, decorrere dalla data dell'udienza in cui veniva pronunciata sentenza, cioè, dal 21.4.2021 e la successiva riassunzione del 22.11.2021 deve essere, quindi, dichiarata tardiva e inammissibile dal momento che non può che individuarsi nella data del
21.4.2021 il dies a quo, conosciuto dalle parti, del termine utile per la riassunzione della causa.
Ad avviso della Corte, il motivo è fondato.
Ed, infatti, la conoscenza legale, a prescindere dalle modalità di svolgimento dell'udienza e dalla pacifica mancata lettura del dispositivo, decorre certamente inter partes, dall'avvenuta pubblicazione delle sentenza, cioè, dal 21.4.2021
essendo essa la data di inserimento nella relativa consolle che rappresenta per tutte le parti del processo, la piena conoscibilità del provvedimento stesso. Pertanto, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per tardività della riassunzione della causa, avanti al Tribunale di Brescia, come disposto dalla sentenza del
Tribunale di Roma n.° 6923/2021 pubblicata il 21.4.2021.
Con il secondo motivo, lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2945
c.c. perché in ragione di quanto esposto al primo motivo di impugnazione,
ribadisce la prescrizione del credito sottostante il giudizio tardivamente riassunto,
posto che non può essere fatta applicazione dell'art. 2945 comma 2 c.c., bensì. del comma 3, talché, a fronte di residua materia del contendere relativa soltanto ad interessi (il capitale è già stato da tempo pagato), deve ritenersi maturata la prescrizione quinquennale, trattandosi di interessi, avuto riguardo all'ultimo atto interruttivo precedente l'atto di riassunzione e, cioè, il ricorso per decreto ingiuntivo con decreto notificato nel gennaio 2016, rispetto al quale la notifica dell'atto di riassunzione è intervenuta quasi 6 anni dopo.
Con il terzo motivo, censura la sentenza per violazione e/o falsa applicazione del
D.L.vo n.° 231/02 e dell'art. 1284 c.c in quanto il contratto di affidamento alla di cui al presente giudizio, all'art. 6 rimandi, in caso di ritardo nei Controparte_1
pagamenti, all'applicazione degli interessi legali previsti dalle leggi vigenti, cioè,
quelli di cui all'art. 1284 c.c. e non agli interessi commerciali di cui al D.L.vo n.°
231/02.
Il secondo ed il terzo motivo restano assorbiti dall'accoglimento del primo.
In ragione della soccombenza di la stessa, è tenuta al pagamento a Controparte_1
favore solidale del e della Prefettura di Brescia delle spese Parte_1 del primo grado, liquidate in complessivi € 7.616,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,0 per la fase di trattazione e
€ 2.905,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15%, ed accessori di legge e di quelle del secondo grado, liquidate in complessivi € 6.946,00 (di cui €
2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva e € 3.470,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15%, ed accessori di legge sulla base dei parametri medi di cui al D.M. n.° 55/2014 (come aggiornati dal D.M. n.°
147/2022) per le cause di valore da € 26.001,00 a € 52.000,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_3
, avverso la sentenza n.° 1488/2023 emessa dal Tribunale di Brescia il
[...]
15.6.2023, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello ed in riforma della sentenza, dichiara l'estinzione del giudizio;
- condanna a rifondere, solidalmente, al ed Controparte_1 Parte_1
alla Prefettura di Brescia, le spese di lite come in parte motiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Il Presidente est.
IU AO
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
Dott. IU AO Presidente rel.
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n.° 669/2023 R.G. posta in decisione all'udienza
collegiale del 22.10.2025 e promossa d a
(c.f. ), in persona del Ministro Parte_1 P.IVA_1
pro tempore e PREFETTURA di Brescia (c.f. ), rappresentati e P.IVA_2
difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F. , P.IVA_3
presso i cui uffici sono legalmente domiciliati in Brescia, via Santa Caterina n. 6,
e che dichiarano di voler ricevere eventuali comunicazioni o notificazioni via telefax al n. 030/41.267 o per posta elettronica certificata all'indirizzo
Email_1 APPELLANTI
c o n t r o
C.F. ), in persona del suo Legale Rappresentate Controparte_1 P.IVA_4
con sede in Cremona (CR), Via delle Vigne n. 188/A, nel Controparte_2
domicilio eletto presso l'Avv. Giovanni Guareschi (Cod. Fisc.
- PEC: del Foro di C.F._1 Email_2
Cremona con studio in Cremona, Via Ponchielli n.4, come da procura allegata telematicamente al presente atto ai sensi dell'art. 83 c.p.c...
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia sezione seconda civile, n.°1488/2023 pubblicata il 15.6.2023.
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
“Voglia la Corte di Appello di Brescia, contrariis reiectis, in riforma della
sentenza impugnata:
- In via principale, dichiarare l'estinzione del giudizio per tardività della
riassunzione, nonché la prescrizione del credito sottostante;
- In via subordinata, rideterminare il dovuto nella misura degli interessi legali ai
sensi dell'art. 1284 cc comma 1;
- Con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio.”
Dell'appellata:
“Voglia rigettare l'appello proposto dal (C.F. Parte_1 ) e dalla Prefettura di Brescia (C.F. ) e per l'effetto P.IVA_1 P.IVA_2
confermare integralmente la Sentenza n. 1488/2023 resa il 15.06.2023 dal
Tribunale di Brescia.
Con vittoria di spese ed onorari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 27.10.2015 depositava, Parte_2
avanti al Tribunale di Roma, ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della
Prefettura di Brescia, al fine di ottenere il pagamento della somma di €
163.837,36, oltre gli interessi dovuti.
In data 26.11.2015 il Tribunale di Roma emetteva il decreto ingiuntivo sub r.g.
n.° 72602/2015, avverso il quale a Prefettura di Brescia proponeva atto di citazione in opposizione, notificato in data 5.2.2016.
Nelle more del giudizio, l'opponente provvedeva a pagare l'intera somma capitale ingiunta, fatti salvi gli interessi maturati richiesti.
Il Tribunale di Roma con decreto del 26.10.2020 disponeva procedersi nella definizione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e con decreti del
3.12.2020 e del 28.3.2021, fissava udienza di discussione orale con contestuale lettura del dispositivo per il giorno 21.4.2021 disponendo che l'udienza stessa venisse sostituita da scambio di brevi note scritte.
Il 21.4.2021, giorno dell'udienza di discussione orale celebrata tramite scambio di note scritte, il Tribunale di Roma emetteva sentenza n.° 6923/2021 con cui dichiarava la propria incompetenza territoriale, in favore del Tribunale di Brescia senza indicare termini per la riassunzione del procedimento.
In data 22/11/2021, riassumeva la causa, avanti il Tribunale di CP_1 CP_1
Brescia, eccependo il difetto di comunicazione della sentenza n.° 6923/2021 da parte della Cancelleria del Tribunale di Roma e chiedendo la condanna della
Prefettura di Brescia, al pagamento degli interessi maturati quantificati in €
36.128,19.
L'Amministrazione, costituitasi in giudizio, rilevava l'estinzione del procedimento per riassunzione tardiva, nonché, la prescrizione del credito ed, in via subordinata, l'infondatezza della domanda.
Il Tribunale di Brescia accoglieva il ricorso e condannava la Prefettura di Brescia
al pagamento della somma di € 36.128,19, a titolo di interessi, oltre alle spese processuali.
Avverso tale decisione proponevano appello il e la Parte_1
Prefettura di Brescia, a cui resisteva Controparte_1
La causa era rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 22.10.2025,
una volta decorsi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, censura la sentenza, laddove, il Tribunale non ha accolto l'eccezione di estinzione ex art 50 c.p.c. per mancato rispetto del termine di tre mesi dalla pronuncia.
Il primo giudice, ha respinto l'eccezione ritenendo che, nel caso in esame,
l'udienza non si è tenuta e sostituita da uno scambio cartolare, per cui trova applicazione la regola generale della comunicazione da parte della cancelleria
(cfr.: artt. 133 e 134 c.p.c.).
Secondo il Tribunale, il termine per la riassunzione della causa, ai sensi dell'art. 50 c.p.c. decorre dalla data di comunicazione della sentenza che abbia dichiarato l'incompetenza, o, in mancanza, da quella della notificazione, ma non dal momento del passaggio in giudicato della decisione: poiché entrambe le forme sono mancate e, quindi, non sussiste un evento che integri conoscenza legale, il termine non decorre e la riassunzione deve ritenersi tempestiva.
In particolare, l'appellante deduce che, nel caso di specie, non sussisteva alcun obbligo giuridico di comunicazione della sentenza, procedendosi ex art. 281-
sexies: perciò, il termine per la riassunzione doveva, necessariamente, decorrere dalla data dell'udienza in cui veniva pronunciata sentenza, cioè, dal 21.4.2021 e la successiva riassunzione del 22.11.2021 deve essere, quindi, dichiarata tardiva e inammissibile dal momento che non può che individuarsi nella data del
21.4.2021 il dies a quo, conosciuto dalle parti, del termine utile per la riassunzione della causa.
Ad avviso della Corte, il motivo è fondato.
Ed, infatti, la conoscenza legale, a prescindere dalle modalità di svolgimento dell'udienza e dalla pacifica mancata lettura del dispositivo, decorre certamente inter partes, dall'avvenuta pubblicazione delle sentenza, cioè, dal 21.4.2021
essendo essa la data di inserimento nella relativa consolle che rappresenta per tutte le parti del processo, la piena conoscibilità del provvedimento stesso. Pertanto, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per tardività della riassunzione della causa, avanti al Tribunale di Brescia, come disposto dalla sentenza del
Tribunale di Roma n.° 6923/2021 pubblicata il 21.4.2021.
Con il secondo motivo, lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2945
c.c. perché in ragione di quanto esposto al primo motivo di impugnazione,
ribadisce la prescrizione del credito sottostante il giudizio tardivamente riassunto,
posto che non può essere fatta applicazione dell'art. 2945 comma 2 c.c., bensì. del comma 3, talché, a fronte di residua materia del contendere relativa soltanto ad interessi (il capitale è già stato da tempo pagato), deve ritenersi maturata la prescrizione quinquennale, trattandosi di interessi, avuto riguardo all'ultimo atto interruttivo precedente l'atto di riassunzione e, cioè, il ricorso per decreto ingiuntivo con decreto notificato nel gennaio 2016, rispetto al quale la notifica dell'atto di riassunzione è intervenuta quasi 6 anni dopo.
Con il terzo motivo, censura la sentenza per violazione e/o falsa applicazione del
D.L.vo n.° 231/02 e dell'art. 1284 c.c in quanto il contratto di affidamento alla di cui al presente giudizio, all'art. 6 rimandi, in caso di ritardo nei Controparte_1
pagamenti, all'applicazione degli interessi legali previsti dalle leggi vigenti, cioè,
quelli di cui all'art. 1284 c.c. e non agli interessi commerciali di cui al D.L.vo n.°
231/02.
Il secondo ed il terzo motivo restano assorbiti dall'accoglimento del primo.
In ragione della soccombenza di la stessa, è tenuta al pagamento a Controparte_1
favore solidale del e della Prefettura di Brescia delle spese Parte_1 del primo grado, liquidate in complessivi € 7.616,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,0 per la fase di trattazione e
€ 2.905,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15%, ed accessori di legge e di quelle del secondo grado, liquidate in complessivi € 6.946,00 (di cui €
2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva e € 3.470,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15%, ed accessori di legge sulla base dei parametri medi di cui al D.M. n.° 55/2014 (come aggiornati dal D.M. n.°
147/2022) per le cause di valore da € 26.001,00 a € 52.000,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_3
, avverso la sentenza n.° 1488/2023 emessa dal Tribunale di Brescia il
[...]
15.6.2023, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello ed in riforma della sentenza, dichiara l'estinzione del giudizio;
- condanna a rifondere, solidalmente, al ed Controparte_1 Parte_1
alla Prefettura di Brescia, le spese di lite come in parte motiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Il Presidente est.
IU AO