Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/06/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3588 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
C.F._1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CHINDEMI SANTA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
29/10/2024, i coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 30/08/2008, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 511, parte II, serie A;
- che dall'unione era nato, il 23/09/2012, il figlio di nome;
Per_1
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1.= I ricorrenti esprimono la comune e irrevocabile volontà di separarsi consensualmente. 2.= i sigg.ri e continueranno a vivere assieme nella Parte_1 CP_1
casa coniugale, sita in Messina, via San Jachiddu n. 90 - Scala L, Isolato: Pal 20 denominato
“Residence Puglisi”, frazione Ritiro e ciascuno occuperà una stanza da letto diversa e ciò sino a quando il figlio non avrà raggiunto l'età di 15 anni ed in ogni caso fino a quando uno dei due non intratterrà rapporti sentimentali con terzi. In tale ultima ipotesi la casa, con tutto l'arredamento, resterà assegnata al coniuge con il quale il minore continuerà a vivere stabilmente. 3.= I coniugi concordemente stabiliscono che il figlio è affidato a Per_1
entrambi i genitori che provvederanno alla cura, alla assistenza ed all'educazione assecondando le sue aspirazioni e concordando nel suo esclusivo interesse le modalità esplicative e la condotta di vita. 4.= Entrambi i genitori, vivendo nella stessa casa, avranno la ampia facoltà di vedere il figlio e di intrattenere con lui i più ampi rapporti per una armoniosa crescita morale e affettiva dello stesso, secondo le condizioni che verranno di volta in volta concordate tra di loro ed il figlio, anche in considerazione delle esigenze e degli impegni di ciascuno di essi. Ed, in particolare, entrambi i genitori provvederanno, alternativamente e compatibilmente con gli impegni di lavoro del padre, ad accompagnarlo a scuola e/o al calcetto tre volte alla settimana ed a lezione di breakdance due volte alla settimana. Entrambi
i genitori trascorreranno con il figlio le festività pasquali e natalizie e si organizzeranno un periodo di 20 giorni da trascorrere insieme e/o da soli con il minore durante le ferie estive. In caso di disaccordo, i due coniugi stabiliscono sin da ora che il minore trascorrerà con il padre dal martedì santo al martedì successivo per le festività pasquali e dal 22 al 30 dicembre per le festività natalizie. Il padre terrà, inoltre, con sé il figlio per un periodo di venti giorni nel mese di luglio e/o di agosto da concordare di volta in volta in base alle esigenze e gli impegni della moglie e del figlio. Si allega piano genitoriale di base (All. 9). 5.= Il sig. si obbliga a CP_1
versare, entro i primi cinque giorni di ogni mese, alla sig.ra sul c/c bancario alla Parte_1
stessa intestato la somma di E. 300,00 per il suo mantenimento personale e ciò sino a quando la moglie non avrà trovato una valida occupazione di lavoro. 6.= Il sig. provvederà, CP_1 altresì, al pagamento del canone di locazione della casa coniugale di E. 700,00 mensili, oltre alle spese condominiali. 7.= Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra con CP_1 Parte_1
bonifico da effettuarsi sul c/c della medesima entro i primi cinque giorni di ogni mese, per il mantenimento del figlio la somma mensile di Euro 400,00, con rivalutazione Per_1
automatica annuale a decorrere dall'anno 2024. 9.= Il sig. obbliga, altresì, a CP_2
contribuire unitamente alla moglie nella misura del 90% a tutte le spese straordinarie necessarie, ivi comprese quelle scolastiche, viaggi di istruzione e le spese mediche non mutuabili relative al figlio e si obbliga a versare in un'unica soluzione alla sig.ra Parte_1
le somme percepite a titolo di assegno unico famigliare. 10.= Gli odierni istanti, inoltre, dichiarano, di aver regolato e definito tutti i rapporti personali e patrimoniali tra i medesimi sorti in conseguenza del contratto di matrimonio”.
All'udienza del 28/05/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di non volersi riconciliare e di insistere nella domanda congiunta precisando, relativamente alla coabitazione, che “Il sig. lascerà a breve la casa coniugale per trasferirsi Controparte_1
nell'immobile sito in Messina, via Palermo n. 511 complesso “La Tartaruga” che è attualmente abitato dai genitori di lui. La casa coniugale, con tutto l'arredamento, rimarrà assegnata alla sig.ra che vivrà con il figlio ”. Parte_1 Per_1
La causa veniva assunta quindi in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 29/10/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nata a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1
nato a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse, così come integrato con atto del 22/05/2025, e trascritte in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 30/08/2008, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 511, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 29/05/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.