Articolo 41 della Legge 21 luglio 1967, n. 613
Articolo 40Articolo 42
Versione
18 agosto 1967
Art. 41.
Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare del permesso, previa contestazione dei motivi e prefissione di un congruo termine per le deduzioni dell'interessato, quando il titolare stesso:
1) perde i requisiti soggettivi di cui al precedente art. 16, salvo il caso previsto al terzo comma dell'articolo 18;
2) non inizia i lavori nei termini prescritti;
3) non svolge i programmi alla esecuzione dei quali il permesso e' stato subordinato e non si attiene alle disposizioni delle autorita' minerarie e marittime;
4) non chiede la concessione di coltivazione nel termine previsto dal precedente art. 27;
5) sospende i lavori senza averne avuto autorizzazione e persiste nella sospensione nonostante diffida;
6) non corrisponde nei termini il canone;
7) cede il permesso senza averne avuta autorizzazione;
8) procede alla estrazione ed alla utilizzazione delle sostanze minerali senza averne avuta autorizzazione;
9) non adempie agli altri obblighi derivanti dalla presente legge ed imposti dal permesso a pena di decadenza.
Entrata in vigore il 18 agosto 1967