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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 02/12/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
n.R.G. 1631/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di IN
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
CI, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 26 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1631/2021 promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni PASTORE e Parte_1
RA DI CO come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Caserta, Via Unità Italiana n. 77
- ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dagli Avv.ti Patrizia CARINO e Matteo MUNGARI come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Guido d'Arezzo
n. 32
- resistente
Oggetto: appalto per la pulizia del materiale rotabile – differenze retributive – CP_1
responsabilità solidale del committente
Conclusioni: come rassegnate nelle note sostitutive dell'udienza del 26 novembre 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 30.8.2021 e ritualmente notificato, Parte_1
espone di avere lavorato alle dipendenze di in forza di
[...] Controparte_2
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario part-time orizzontale per 18 ore settimanali fino al 30 marzo 2017 e per 24 ore settimanali dal
1.4.2015 al 31.1.2020, nell'ambito dell'appalto affidato alla predetta società da CP_1
per i servizi di pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali;
di essere
[...]
stato inquadrato nel livello F2 del CCNL Mobilità Attività Ferroviarie, con qualifica di operaio e mansioni di addetto alla pulizia dei vagoni-treno regionali della committente presso la stazione ferroviaria di Formia;
di avere utilizzato, nell'attività di pulizia esterna e interna dei vagoni-treno, prodotti contenenti sostanze tossiche, abrasive e corrosive;
di avere indossato appositi indumenti da lavoro DPI forniti dall'appaltatrice per proteggerlo dalle sostanze organiche e inorganiche con cui veniva a CP_2
contatto durante le operazioni di pulizia e dalle sostanze contenute nei prodotti per la detersione e sanificazione dei vagoni;
di essere stato inserito, dall'assunzione fino al
31.12.2016, in un unico turno di servizio notturno per sei giorni alla settimana, compresa la domenica, dalle ore 23.00 alle ore 2.30 del giorno successivo, iniziando la domenica alle ore 23.00 e terminando il sabato successivo alle ore 2.30; di avere lavorato, dall'anno 2017, in turni avvicendati, osservando per due settimane il turno dalle ore 23.00 alle ore 3.00, per sei giorni alla settimana, dalla domenica al sabato successivo, e per due settimane il turno dalle ore 10.00 alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì, e dalle ore 23.00 del sabato alle ore 3.00 della domenica;
di avere lavorato, dall'assunzione fino al mese di marzo 2017, secondo una percentuale di part-time del
47,37%, pari a 18 ore settimanali, inferiore al limite minimo inderogabile fissato dal CCNL applicato, pari al 50 per cento del tempo pieno, corrispondente a 19 ore settimanali.
2. Tanto esposto, il ricorrente, premessa la competenza territoriale del Tribunale di
IN e la responsabilità solidale della committente per i crediti Controparte_1
retributivi maturati dal lavoratore nei confronti della datrice di lavoro e appaltatrice richiamata la disciplina contrattuale collettiva degli istituti Controparte_2
contrattuali oggetto della domanda, deduce di avere maturato, per l'attività lavorativa svolta alle dipendenze di dal 1.4.2015 al 31.1.2020, il diritto al Controparte_2
risarcimento del danno nella misura corrispondente alle differenze sulla retribuzione tabellare che sarebbe spettata avuto riguardo all'orario minimo contrattuale di 19 ore settimanali per il part-time orizzontale (fino al 30 marzo 2017) nonché differenze retributive a titolo di indennità per il 6° giorno lavorato, indennità per lavorazioni in condizioni disagiate, indennità per flessibilità legate a prestazioni lavorative notturne, incidenza di tali differenze retributive sulle mensilità supplementari e sul trattamento di fine rapporto da accantonarsi.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto e argomentato, il ricorrente chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
− accertare e dichiarare che il sig. per le concrete modalità di svolgimento della Parte_1
prestazione lavorativa resa dal 1.4.2015 al 30.3.2017, ha diritto al riconoscimento di un part- time di 19 ore settimanali avuto riguardo all'orario minimo fissato dall'art. 20 CCNL;
− accertare e dichiarare che il ricorrente, per il periodo dal 1.4.2015 al 31.12.2018, ha diritto al riconoscimento delle differenze retributive nella misura di euro 7.247,29 di cui euro 928,61 a titolo di risarcimento del danno, da considerarsi in re ipsa, per differenze sulla retribuzione tabellare che sarebbe spettata al ricorrente avuto riguardo all'orario minimo contrattuale di 19 ore settimanali per il part-time di tipo orizzontale, nonché sugli altri istituti, 13ma, 14ma ed anche per differenze su accantonamento TFR dall'aprile 2015 al 30 marzo 2017, euro 543,16 per differenze su indennità per il 6° giorno lavorato, euro 1.667,33 per indennità per lavorazioni in condizioni disagiate, euro 3.940,00 per indennità flessibilità legate a prestazioni lavorative notturne ed euro 168,19 a titolo di differenze sul calcolo del TFR da accantonarsi come per legge;
− per l'effetto, condannare al pagamento in favore del ricorrente della somma di Controparte_1
euro 7.247,29 di cui euro 168,19 da destinarsi ai fini dell'accantonamento del Trattamento di
Fine Rapporto come per legge, con ogni conseguenza ed in conformità della legislazione vigente in materia di contribuzione previdenziale e fiscale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto all'effettivo soddisfo o dell'altra somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa anche mediante CTU contabile che in caso di contestazione fin d'ora si chiede;
− vittoria di competenze professionali da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio Controparte_1
chiedendo in via principale di rigettare integralmente l'avversa domanda e in via subordinata di limitare la condanna in accoglimento delle eccezioni formulate nella memoria difensiva e, in particolare, di quella relativa alla prescrizione maturata. La società convenuta eccepisce, in particolare, la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi richiesti da controparte;
l'omessa produzione del contratto di appalto tra e;
l'inapplicabilità della responsabilità solidale della committente CP_1 CP_2
ex art. 1676 c.c. per difetto dei relativi presupposti ed ex art. 29 del D.Lgs. n. 276 del
2003, dovendo trovare applicazione per le pubbliche amministrazioni il codice dei contratti pubblici;
l'inoperatività di tale responsabilità solidale per gli emolumenti di carattere indennitario e non retributivo.
5. La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti e l'assunzione della prova testimoniale. All'esito dell'istruttoria è stata disposta CTU contabile per la quantificazione delle spettanze del ricorrente. Depositate dalle parti le note ex art. 127- ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 26 novembre 2025, la causa è stata infine decisa come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'azione promossa dal ricorrente è diretta all'accertamento del credito risarcitorio e per differenze retributive per i titoli indicati in premessa – risarcimento del danno per mancata osservanza dell'orario minimo part-time, indennità per lavorazioni in condizioni disagiate, indennità per il sesto giorno lavorato, indennità per flessibilità legate a prestazioni lavorative notturne, incidenza di tali voci sulle mensilità supplementari e il trattamento di fine rapporto da accantonare – asseritamente maturato dal lavoratore per l'attività prestata alle dipendenze di dal Controparte_2
1.4.2015 al 31.1.2020 in esecuzione dell'appalto affidato dalla committente CP_1
quale addetto, presso la stazione ferroviaria di Formia, alle pulizie interne ed
[...]
esterne dei vagoni treno di quest'ultima società, e alla conseguente condanna di quale committente responsabile in solido ai sensi dell'art. 29, comma Controparte_1
2, del D.Lgs. n. 276 del 2003, al pagamento del suddetto credito, quantificato nei conteggi di parte nella misura complessiva di euro 7.247,29, di cui euro 168,19 da accantonarsi a titolo di trattamento di fine rapporto.
7. Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
8. Il ricorrente invoca, per l'adempimento del proprio credito retributivo, l'applicabilità alla convenuta dell'istituto della responsabilità solidale prevista dall'art. Controparte_1
29, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003, quale committente dell'appalto di pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali della stessa.
9. L'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003, nella formulazione vigente ratione temporis, prevede che “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.
10. Non coglie nel segno l'eccezione di parte resistente secondo cui alla stessa, in quanto rientrante tra i soggetti equiparati alle pubbliche amministrazioni appaltanti, quale concessionaria ex lege del servizio ferroviario, si applica il Codice dei contratti pubblici
(all'epoca dei fatti, il D.Lgs. n. 163 del 2006), quale corpus di disciplina speciale e derogatoria rispetto alla disciplina regolante gli appalti privati, ivi compreso l'art. 29 del
D.Lgs. n. 276 del 2003, tenuto anche conto che l'art. 9, co. 1, D.L. n. 76 del 2013, conv. con mod. dalla L. n. 99 del 2013, stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 29, comma
2, del D.Lgs. n. 276 del 2003 non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. n.
165 del 2001.
11. Questo giudice ritiene di aderire, in quanto maggiormente persuasiva, a quella giurisprudenza di legittimità ormai consolidatasi (oltre a Cass. sez. lav. n. 10731/2016, cfr. anche Cass. sez. lav. n. 8955/2017, n. 10777/2017, n. 32867/2023) secondo la quale il divieto posto dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003, che esclude l'applicabilità alle pubbliche amministrazioni della responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, del citato decreto, ulteriormente specificato dall'art. 9 del D.L. n. 76 del 2013, conv. con modif. dalla L. n. 99 del 2013, non sussiste nei confronti di soggetti privati – nella specie, – cui pure si applica il codice dei contratti Controparte_1
pubblici quali “enti aggiudicatori”, attesa l'assenza di un espresso divieto di legge e la compatibilità tra il D.Lgs. n. 276 del 2003, che regola la materia dell'occupazione e del mercato del lavoro, sul piano della tutela delle condizioni dei lavoratori, ed il D.Lgs. n.
163 del 2006 che opera, invece, sul piano della disciplina degli appalti pubblici, anche apprestando una tutela ai lavoratori, ma con più intensa concentrazione sull'esecuzione dell'appalto.
12. È stata peraltro condivisibilmente ritenuta dalla giurisprudenza di merito manifestamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003, ove ritenuto applicabile in concorso con il Codice dei contratti pubblici, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, in quanto, secondo la prospettazione di in giudizi analoghi al presente, gli imprenditori Controparte_1
come qualificati “enti aggiudicatori” dal codice dei contratti pubblici, nel CP_1
ruolo di committenti degli appalti pubblici sarebbero destinatari di una triplice disciplina, eccessivamente onerosa rispetto a qualsivoglia altro operatore economico, pubblico o privato che sia. Sul punto basti richiamare quanto condivisibilmente osservato dalla Suprema Corte, secondo cui l'applicabilità dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003 ai soggetti privati – come nella specie società partecipata Controparte_1
pubblica – assoggettati, quali “enti aggiudicatori”, al codice dei contratti pubblici, invece esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs.
n. 165 del 2001, non viola l'art. 3 Cost., in ragione della diversità delle situazioni a confronto e degli interessi tutelati, atteso che i privati imprenditori non incontrano alcun limite nella scelta del contraente, laddove nelle procedure di evidenza pubblica la tutela del lavoratore è assicurata sin dal momento della scelta suddetta;
né tale regolamentazione limita l'iniziativa economica dei privati imprenditori per l'aggravio di responsabilità, non essendo precluso al legislatore modulare le tutele dei lavoratori in rapporto alla diversa natura dei committenti (Cass. civ. n. 10777/2017). 13. Ritenuta dunque l'applicabilità dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003 anche agli appalti affidati da si rileva che la mancata evocazione in giudizio della società Controparte_1
non inficia la rituale instaurazione del contraddittorio, in quanto la Controparte_2
solidarietà passiva nell'obbligazione non dà luogo, di regola, ad una ipotesi di litisconsorzio necessario (Cass. civ. n. 5415/2022). Stando così le cose, la scelta processuale del ricorrente appare giustificata anche alla luce di ragioni di economia processuale, tenuto conto che, con la sentenza emessa dal Tribunale di Torino, sezione fallimentare, n. 34/2020 del 4.2.2020, è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società ai sensi del D.Lgs. n. 270 del 1999, con affidamento della Controparte_2
gestione dell'impresa ai nominati commissari giudiziali. A seguito di tale sentenza, il procedente giudizio promosso dall'odierno ricorrente dinnanzi all'intestato Tribunale nei confronti di e con n.r.g. 2412/2019, è stato Controparte_2 Controparte_1
interrotto con provvedimento del 18.11.2020 (cfr. documenti depositati dal ricorrente il 25.3.2022).
14. Tanto chiarito, occorre verificare se sussiste nella specie il credito per differenze retributive rivendicato dal ricorrente.
15. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito sollevata da Il giudice di legittimità ha chiarito che il rapporto di lavoro Controparte_1
a tempo indeterminato, come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs.
n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. (Cass. civ. n. 26246/2022; Cass. civ. n. 18008/2024). Il rapporto di lavoro dedotto in causa è cessato in data 31.1.2020 (cfr. deposizioni testimoniali). Da tale momento ha iniziato a decorrere il termine di prescrizione quinquennale dei crediti rivendicati per il periodo dal 1.4.2015 al 31.1.2020. Tale termine è stato interrotto dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio avvenuta in data 22.10.2021, come affermato dalla stessa . CP_1
16. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte convenuta, è stata fornita la prova della sussistenza di un contratto di appalto tra la committente e l'appaltatrice Controparte_1
per la pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali, Controparte_2
dell'adibizione del ricorrente al suddetto appalto presso la stazione di Formia con mansioni di operaio addetto alle pulizie esterne ed interne dei vagoni-treno e dell'afferenza dei crediti retributivi per cui agisce all'esecuzione dell'appalto. L'onere probatorio è stato assolto sia con le dichiarazioni testimoniali raccolte sia mediante la produzione documentale del 25.3.2022, e segnatamente del verbale di cambio appalto del 28.7.2014, sottoscritto in occasione del subentro della alla società Controparte_2
uscente Compass Group Italia S.p.a. nell'appalto di e della lista elaborata da CP_1
contenente l'elenco dei dipendenti destinati a transitare dalla CP_1 CP_2
alle dipendenze della appaltatrice subentrante nel febbraio 2020,
[...] [...]
ove figura il nominativo del ricorrente, documenti non Controparte_3
oggetto di disconoscimento ex adverso.
17. I testi escussi hanno riferito sulle mansioni svolte dal ricorrente, sulle modalità e gli strumenti di pulizia con cui venivano effettuate, e su turni e orari di lavoro osservati.
18. dipendente di dal 1.8.2014 e addetto come il ricorrente Testimone_1 CP_2
alla stazione di Formia, ha dichiarato: “Confermo che il ricorrente si occupava delle pulizie dei vagoni ferroviari presso la stazione di Formia-Gaeta. Il ricorrente utilizzava quali strumenti di pulizia la macchina a vapore, una idropulitrice ed un aspira liquidi. Tutti i mezzi indicati sono stati utilizzati fino a fine appalto. Il ricorrente utilizzava prodotti quali Easy Lux, Azzera acciaio e Bicomponente esterno per cassa, per la pulizia della parte esterna del treno. Erano prodotti corrosivi. Ne porto anche qualche segno addosso. Il ricorrente utilizzava mascherine ffp2, guanti in lattice e scarpe antiinfortunistiche. Rimuovevamo anche i graffiti esternamente, con Azzera Graffiti Esterno, anche questo acido e corrosivo, squagliava la vernice. La pulizia era più specifica all'interno del treno. Venivano utilizzato anche gli spruzzini per i vetri ed altri detergenti per i bagni, alcuni recanti etichette quali prodotti nocivi. Di solito ero in turno con il ricorrente. Il ricorrente lavorava su un unico turno di notte (dalle 23.00 alle 2.30), sei giorni su sette, dalla domenica notte fino alle 2.30 del sabato mattina, quando staccavamo. Nel 2016, da luglio a settembre, il turno era dall'1.00 alle 5.00 di mattina per un cambiamento degli orari dei treni. Poi sono stati ripristinati i turni precedenti. Dal
2017 c'è stato un incremento di lavoro sul cantiere di Formia ed il ricorrente ha lavorato anche sul turno di mattina (dalle 10.00 alle 14.00) dal lunedì al venerdì. Si completava con il turno di notte dalle 23.00 alle 2.30, che era settimanale, e andava a completare l'orario contrattuale”.
19. Di analogo tenore le dichiarazioni di : “Confermo che il ricorrente lavorava Testimone_2
con me per presso la stazione ferroviaria di Formia. Non ricordo nello specifico il periodo. CP_2
Il ricorrente ha iniziato a lavorare pochi mesi dopo di me. Per me e per il ricorrente il rapporto con
è cessato nel 2020. Il ricorrente si occupava della pulizia interna ed esterna dei vagoni CP_2
dei treni. Confermo che venivano utilizzati i seguenti prodotti: Azzera Pavimenti Green, Green 2.0
e Sgrassante Esterno Cassa Green 2.0. Le pulizie venivano effettuate sia a mano sia mediante utilizzo dell'idropulitrice, di cui abbiamo sempre avuto la disponibilità. Nello svolgimento dell'attività lavorativa utilizzavamo scarpe antiinfortunistiche, guanti, vestiario idoneo. Confermo che dall'assunzione fino a tutto il 2016 il ricorrente ha osservato il turno di cui al capitolo 12; per il 2017 confermo integralmente i turni che mi si leggono sub cap. 12. Io e il ricorrente abbiamo sempre lavorato insieme, avevamo gli stessi turni”.
20. Infine ha dichiarato: “Ho lavorato per dall'agosto 2014 Testimone_3 CP_2
fino alla cessazione dell'appalto di , nel 2020. Non ho contenziosi con e con CP_2 CP_2
. Confermo che il ricorrente ha lavorato per Manitalidea presso la stazione ferroviaria di CP_1
Formia, nello stesso periodo in cui ho lavorato io. Avevamo gli stessi turni. Il ricorrente si occupava delle pulizie dei vagoni dei treni, sia interne che esterne. Confermo che il ricorrente utilizzava i seguenti prodotti: Azzera Pavimenti Green, Green 2.0. e Sgrassante esterno cassa Green 2.0. Le pulizie venivano effettuate mediante idropulitrice, aspira liquidi, spazzole. L'idropulitrice è sempre stata sempre a disposizione. Alcuni lavori venivano fatti a mano, tipo la rimozione dei graffiti. Il ricorrente utilizzava tute di protezione, a volte guanti, scarpe antiinfortunistiche. Non venivano utilizzate mascherine. Confermo che il ricorrente, dall'assunzione fino a tutto il 2016 ha osservato il turno che mi si legge sub cap, 12. Anche io ho lavorato con lui nel medesimo turno. Confermo che il ricorrente, dall'anno 2017, ha osservato il turno indicato nel cap. 12. Anche io ho lavorato con lui in tale turno”
21. I testi hanno reso sul punto dichiarazioni circostanziate, convergenti e tra loro coerenti, confermando pienamente gli orari di lavoro dedotti in ricorso. Della loro attendibilità non vi è motivo di dubitare, anche in considerazione della conoscenza diretta, de visu, dei fatti riferiti, trattandosi di colleghi di lavoro del ricorrente assegnati alla medesima stazione di Formia e nei medesimi turni di lavoro del ricorrente. I testi e Tes_3
senza alcun contenzioso con e , hanno reso Tes_2 CP_1 CP_2
dichiarazioni sovrapponibili a quelle del teste , che ha dichiarato di avere Tes_1
promosso un giudizio contro per differenze retributive, così fornendo un CP_1
riscontro della sua attendibilità. Il teste di parte resistente, non ha potuto invece Tes_4
offrire alcun contributo utile all'accertamento degli orari di lavoro, tenuto conto che, come dallo stesso dichiarato, non aveva una conoscenza personale del ricorrente e non ha assistito alle operazioni di pulizia, traendo le sue conoscenze unicamente dalla documentazione trasmessa da . CP_2
22. Può quindi ritenersi accertato che il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze di dal 1.4.2015 al 31.1.2020 nell'ambito dell'appalto Controparte_2
per la pulizia del materiale rotabile affidato da con inquadramento nel Controparte_1
livello F2 del CCNL Mobilità Attività Ferroviarie e ha osservato, nel periodo di afferenza delle rivendicate differenze retributive (cfr. conteggi), i seguenti orari di lavoro: dall'assunzione fino al 31.12.2016 ha lavorato su un unico turno di servizio notturno dalle ore 23.00 alle ore 2.30 per sei giorni a settimana, iniziando alle ore 23.00 della domenica e terminando alle ore 2.30 del sabato successivo;
dal 1° gennaio 2017,
a seguito di una modificazione dei turni, il ricorrente ha lavorato due settimane su un unico turno di servizio notturno dalle ore 23.00 alle ore 3.00 per sei giorni a settimana, iniziando alle ore 23.00 della domenica e terminando alle ore 3.00 del sabato successivo, e due settimane dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 e la notte tra il sabato e la domenica dalle ore 23.00 alle ore 3.00.
23. Alla luce dei fatti così accertati è possibile procedere alla disamina delle singole voci retributive ed indennità richieste dal ricorrente.
24. Il ricorrente chiede la condanna di al pagamento in proprio favore a Controparte_1
titolo risarcitorio della somma di euro 928,61, determinata della differenza tra la retribuzione percepita in relazione all'orario di lavoro part-time per 18 ore settimanali, pari al 47,37% dell'orario ordinario (38 ore settimanali), previsto contrattualmente fino al 31.3.2017, e la retribuzione corrispondente al part-time al 50 per cento (19 ore settimanali), oltre differenze calcolate per incidenza sulle mensilità supplementari e sul trattamento di fine rapporto, assumendo che, ai sensi dell'art. 20 del CCNL Mobilità
A.F., in caso di part-time orizzontale la misura minima della prestazione inderogabilmente stabilita non può essere inferiore alle 19 ore settimanali (part time al
50 per cento). L'art. 20, comma 4, così prevede: “Per i lavoratori assunti a tempo parziale…per il tempo parziale orizzontale la prestazione settimanale, suddivisa su 5 o 6 giorni lavorativi, non potrà essere inferiore al 50% dell'orario normale settimanale”.
25. La domanda non può trovare accoglimento, in quanto non opera in relazione a tale pretesa di natura risarcitoria la responsabilità solidale del committente. Va sul punto richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini di una corretta perimetrazione della responsabilità solidale del committente ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003, la locuzione “trattamenti retributivi” di cui alla disposizione citata deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti e tra questi non vi rientrano le indennità da erogare a titolo risarcitorio o con natura mista (retributiva e risarcitoria), sicché, ad esempio, tale responsabilità solidale è stata esclusa per l'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti (Cass. civ. n. 5247/2022; Cass. civ n. 23303/2019; Cass. civ. n. 10354/2016).
26. Spettano invece al ricorrente, alla luce degli orari di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione accertati, le ulteriori voci retributive richieste.
27. L'indennità per flessibilità legata a prestazioni lavorative notturne è prevista dall'art. 83, punto 4.2., del CCNL Mobilità A.F., il quale stabilisce: “Per le flessibilità legate a prestazioni lavorative notturne, come definite a livello aziendale, ai lavoratori è corrisposta una indennità, per ciascun servizio, pari a € 10,00”. La suddetta flessibilità si pone come deroga della regola posta dall'art. 27, punto 1.9., del medesimo CCNL, per il quale i servizi notturni, vale a dire quelli compresi tra le ore 0.00 e le ore 5.00, “sono programmabili nel numero massimo di: a) due servizi tra due riposi settimanali, elevabili a 3 servizi, purché il terzo non sia consecutivo al precedente, previa contrattazione a livello aziendale;
b) 10 per mese;
c) 79 per anno”.
28. Per la quantificazione della predetta indennità, di natura retributiva in ragione della sua stretta correlazione alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, si è chiesto al nominato CTU di tenere conto, quale limite massimo, del numero dei “servizi notturni” dedotti nell'atto introduttivo dal ricorrente per il tramite dei conteggi allegati, che del ricorso costituiscono parte integrante. Ne discende che, laddove il CTU ha riscontrato che il numero dei servizi notturni effettuati dal ricorrente è stato quantificato nei conteggi di parte in misura minore rispetto a quanto derivante dalla meccanica applicazione, indistintamente e senza eccezioni per ogni mese, degli orari emersi dall'istruttoria testimoniale, il consulente ha calcolato le differenze retributive attenendosi al numero dei servizi notturni dedotti dal ricorrente. Tale modo di procedere si giustifica in quanto l'allegazione nei conteggi di parte del numero dei servizi notturni svolti è deduzione di un vero e proprio fatto costitutivo del credito di cui si discute, cosicché quest'ultimo va riconosciuto nei limiti dell'allegazione della parte e non oltre, in osservanza del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. 29. Ciò posto, il CTU ha rilevato le eccedenze su base mensile o annua dei servizi notturni prestati dal ricorrente rispetto al n. di 10 per mese e 79 per anno, e ha conseguentemente determinato l'indennità spettante, al netto dei giorni di assenza, con una semplice operazione aritmetica, moltiplicando l'importo unitario di euro 10.00 per il numero dei turni in eccedenza. L'importo complessivo è stato così determinato in euro 2.030,00.
30. L'art. 82, punto 1., CCNL Mobilità A.F., rubricato “Indennità per lavorazioni in presenza di sostanze nocive o tossiche”, così dispone: “
1.1. Ai lavoratori addetti a lavorazioni che richiedono l'uso di un mezzo di protezione individuale integrale per la manipolazione
o il contatto di sostanze nocive o tossiche, intendendosi per tale l'insieme delle protezioni delle vie respiratorie, degli arti superiori, del busto e degli arti inferiori, da utilizzarsi in aggiunta e/o parziale sostituzione dei normali indumenti di lavoro nelle lavorazioni di seguito indicate: - operazioni di disinfezione e disinfestazione comportanti l'uso di sostanze nocive o tossiche;
- interventi con emissione di polveri, gas, fumi e vapori nocivi o tossici che implichino l'uso continuato, rispetto ai limiti individuati dagli Organi sanitari competenti, dell'insieme di tutte le protezioni di cui sopra per periodi anche non continuativi superiori a 4 ore nella giornata lavorativa;
è corrisposta una indennità giornaliera pari a
€ 11,00. 1.2. Ai lavoratori non ricompresi tra quelli di cui al precedente punto 1.1, addetti con i normali indumenti di protezione a lavorazioni che richiedono manipolazione o contatto di sostanze nocive o tossiche, come definite a tali fini dagli Organi sanitari competenti, e comportano, quindi, condizioni di reale disagio, è corrisposta una indennità giornaliera pari a € 1,40. 1.3. Le indennità giornaliere di cui ai precedenti punti non sono cumulabili tra loro”.
31. Dai documenti prodotti (cfr. le riproduzioni fotografiche delle confezioni dei prodotti utilizzati per le pulizie e l'estratto del DVR aziendale) e dalle deposizioni testimoniali è emerso l'impiego da parte del ricorrente, per lo svolgimento delle operazioni di pulizia interna ed esterna dei vagoni ferroviari, di prodotti chimici comportanti rischi da inalazione di vapori nocivi e da contatto con prodotti irritanti e corrosivo (Azzera
Pavimenti Green 2.0.; Sgrassante Esterno Cassa Green 2.0.), con utilizzo di normali indumenti di protezione, quali guanti, pantaloni, scarpe antiinfortunistiche, tuta usa e getta, mascherine, sicché può ritenersi integrata l'ipotesi prevista dal punto 1.2. del citato art. 82, con conseguente spettanza in favore del ricorrente della relativa indennità giornaliera quantificata in euro 1,40. La somma complessiva maturata dal ricorrente a tale titolo è stata quantificata dal CTU, sulla base delle giornate effettivamente lavorate come desunte dalle buste paga, in euro 1.015,00.
32. L'indennità per il 6° giorno lavorato è disciplinata dall'art. 83, comma 2, del CCNL
Mobilità – AF: “Nei casi di ripartizione concordata dell'orario di lavoro settimanale su 6 giorni secondo quanto stabilito al 2° e 3° comma del punto 1.5 dell'art. 27 (Orario di lavoro) del presente
c.c.n.l., ai lavoratori verrà corrisposta, per ogni 6° giorno lavorato, una indennità pari a € 15,00”. A sua volta il punto 1.5. dell'art. 27 prevede: “L'orario di lavoro settimanale è ripartito, di norma, su 5 giorni. In relazione a specifiche esigenze tecniche, produttive od organizzative l'orario di lavoro settimanale potrà essere ripartito su 6 giorni. La ripartizione dell'orario di lavoro settimanale su 6 giorni, fatti salvi gli accordi in essere, sarà oggetto di specifico accordo a livello di contrattazione aziendale con le strutture sindacali interessate delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente
c.c.n.l., nell'ambito di una procedura negoziale da attivarsi almeno due mesi prima della sua applicazione e da concludersi entro 20 giorni dalla attivazione della procedura stessa”.
33. I testi escussi hanno confermato che il ricorrente ha sempre lavorato per sei giorni a settimana. Tale indennità è stata quindi quantificata dal consulente tecnico d'ufficio, sulla base dei dati – numero di seste giornate lavorate in un mese, somme percepite a tale titolo – rilevati dalle buste paga ove presenti o, in assenza delle buste paga, dai conteggi di parte, tenuto conto che la conferma testimoniale rileva nei limiti del fatto costitutivo allegato, stante il divieto di ultrapetizione, e dunque nei limiti della quantità di seste giornate lavorate desumibili dai conteggi di parte. Le differenze retributive scaturiscono, per i periodi in cui sono presenti buste paga, ma lo stesso si evince dai conteggi di parte anche per i periodi non coperti da busta paga, non dalla effettuazione di un numero di seste giornate lavorate superiori a quelle retribuite dal datore di lavoro, ma dal mancato adeguamento della retribuzione per tali seste giornate lavorate alla misura della indennità alla misura giornaliera di 15,00 euro indicata dal contratto collettivo, come si rileva dai predetti documenti, e segnatamente dal “percepito”. Le differenze spettanti a tale titolo sono state quantificate dal CTU in euro 543,16.
34. Deve osservarsi che gli emolumenti indicati non sono stati riparametrati alla percentuale di part-time, in quanto le suddette indennità non sono direttamente correlate all'orario di lavoro, ma unicamente alle particolari modalità della prestazione lavorativa (condizioni di disagio per la prestazione lavorativa nel 6° giorno o per la collocazione prevalente della prestazione in orario notturno o per il rischio derivante dalla esposizione a sostanze nocive o tossiche), rispetto alle quali ciò che rileva è unicamente l' “an” della effettiva presenza in servizio, quale rilevabile dalle buste paga,
e non anche il “quantum”, ovvero la misura oraria della prestazione. Per tale ragione appare corretta – contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente – anche la scelta del CTU di non quantificare le predette differenze retributive per i mesi di luglio e agosto 2015 e gennaio 2018, stante la manza delle relative buste paga e la conseguente impossibilità di documentare i giorni di effettiva presenza in servizio al netto dei giorni di assenza giustificata dal lavoro (malattia, ferie, permessi).
35. Premesso che, ai sensi dell'art. 84 del CCNL, solo l'indennità per lavorazioni in condizioni disagiate, tra i titoli oggetto di quantificazione, rientra nella retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto, l'ausiliario ha determinato l'incidenza delle differenze retributive dovute per tale voce sul TFR da accantonare in euro 72,60.
36. Fatte queste precisazioni, le risultanze contabili della relazione tecnica del consulente d'ufficio meritano di essere integralmente recepite, perché i conteggi sono stati sviluppati in aderenza al quesito – dunque sulla base dei fatti a accertati in istruttoria e nei limiti delle allegazioni dei fatti costitutivi di parte ricorrente in ossequio al principio di cui all'art. 112 c.p.c. – in modo coerente con le previsioni del contratto collettivo e sempre con il riscontro dei dati risultanti dalle buste paga e dai conteggi di parte, senza apparenti incongruenze o errori di calcolo, con il corredo di una chiara ed esaustiva esplicazione che non presta il fianco a critiche. Nessuna delle parti ha fatto pervenire al CTU osservazioni critiche successivamente alla comunicazione della cd. bozza peritale.
37. Le differenze lorde complessivamente maturate dal ricorrente per i titoli indicati secondo la quantificazione determinata dal consulente d'ufficio ammontano a complessivi euro 3.660,76 (euro 2.030,00 + euro 543,16 + euro 1.015,00 + euro 72,60).
38. Va in conclusione accertato e dichiarato che il ricorrente, per l'attività lavorativa svolta alle dipendenze di , è rimasto creditore della somma di euro 3.660,76 Controparte_2
per i titoli indicati in motivazione. La committente obbligata in solido Controparte_1
con la datrice di lavoro del ricorrente ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003, va condannata al pagamento della predetta somma in favore di Parte_1
di cui euro 72,60 da accantonarsi a titolo di maggior dovuto sul TFR, oltre
[...]
accessori come per legge.
39. secondo soccombenza, va condannata al pagamento delle spese Controparte_1
processuali in favore dei difensori antistatari del ricorrente nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014 e delle tabelle allegate, con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi in relazione alle cause di lavoro rientranti nello scaglione di valore compreso tra euro 1.100,01 ad euro 5.200,00.
40. I compensi del consulente tecnico d'ufficio sono posti a carico di e Controparte_1
liquidati come da separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara che è creditore di quale Parte_1 Controparte_1
committente obbligata in solido ex art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003, per la somma complessiva di euro 3.660,76, di cui euro 72,60 da accantonarsi a titolo di maggior dovuto sul trattamento di fine rapporto, in forza dell'intercorso rapporto di lavoro subordinato con la società Controparte_2
− per l'effetto, condanna al pagamento in favore del ricorrente della Controparte_1
somma di euro 3.660,76, di cui euro 72,60 da accantonarsi a titolo di maggior dovuto sul trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
− condanna a corrispondere ai difensori antistatari del ricorrente le spese Controparte_1
processuali, da liquidarsi in euro 2.626,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA;
− pone a carico di le spese di della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate Controparte_1
come da separato decreto.
IN, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele CI
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di IN
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
CI, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 26 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1631/2021 promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni PASTORE e Parte_1
RA DI CO come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Caserta, Via Unità Italiana n. 77
- ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dagli Avv.ti Patrizia CARINO e Matteo MUNGARI come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Guido d'Arezzo
n. 32
- resistente
Oggetto: appalto per la pulizia del materiale rotabile – differenze retributive – CP_1
responsabilità solidale del committente
Conclusioni: come rassegnate nelle note sostitutive dell'udienza del 26 novembre 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 30.8.2021 e ritualmente notificato, Parte_1
espone di avere lavorato alle dipendenze di in forza di
[...] Controparte_2
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario part-time orizzontale per 18 ore settimanali fino al 30 marzo 2017 e per 24 ore settimanali dal
1.4.2015 al 31.1.2020, nell'ambito dell'appalto affidato alla predetta società da CP_1
per i servizi di pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali;
di essere
[...]
stato inquadrato nel livello F2 del CCNL Mobilità Attività Ferroviarie, con qualifica di operaio e mansioni di addetto alla pulizia dei vagoni-treno regionali della committente presso la stazione ferroviaria di Formia;
di avere utilizzato, nell'attività di pulizia esterna e interna dei vagoni-treno, prodotti contenenti sostanze tossiche, abrasive e corrosive;
di avere indossato appositi indumenti da lavoro DPI forniti dall'appaltatrice per proteggerlo dalle sostanze organiche e inorganiche con cui veniva a CP_2
contatto durante le operazioni di pulizia e dalle sostanze contenute nei prodotti per la detersione e sanificazione dei vagoni;
di essere stato inserito, dall'assunzione fino al
31.12.2016, in un unico turno di servizio notturno per sei giorni alla settimana, compresa la domenica, dalle ore 23.00 alle ore 2.30 del giorno successivo, iniziando la domenica alle ore 23.00 e terminando il sabato successivo alle ore 2.30; di avere lavorato, dall'anno 2017, in turni avvicendati, osservando per due settimane il turno dalle ore 23.00 alle ore 3.00, per sei giorni alla settimana, dalla domenica al sabato successivo, e per due settimane il turno dalle ore 10.00 alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì, e dalle ore 23.00 del sabato alle ore 3.00 della domenica;
di avere lavorato, dall'assunzione fino al mese di marzo 2017, secondo una percentuale di part-time del
47,37%, pari a 18 ore settimanali, inferiore al limite minimo inderogabile fissato dal CCNL applicato, pari al 50 per cento del tempo pieno, corrispondente a 19 ore settimanali.
2. Tanto esposto, il ricorrente, premessa la competenza territoriale del Tribunale di
IN e la responsabilità solidale della committente per i crediti Controparte_1
retributivi maturati dal lavoratore nei confronti della datrice di lavoro e appaltatrice richiamata la disciplina contrattuale collettiva degli istituti Controparte_2
contrattuali oggetto della domanda, deduce di avere maturato, per l'attività lavorativa svolta alle dipendenze di dal 1.4.2015 al 31.1.2020, il diritto al Controparte_2
risarcimento del danno nella misura corrispondente alle differenze sulla retribuzione tabellare che sarebbe spettata avuto riguardo all'orario minimo contrattuale di 19 ore settimanali per il part-time orizzontale (fino al 30 marzo 2017) nonché differenze retributive a titolo di indennità per il 6° giorno lavorato, indennità per lavorazioni in condizioni disagiate, indennità per flessibilità legate a prestazioni lavorative notturne, incidenza di tali differenze retributive sulle mensilità supplementari e sul trattamento di fine rapporto da accantonarsi.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto e argomentato, il ricorrente chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
− accertare e dichiarare che il sig. per le concrete modalità di svolgimento della Parte_1
prestazione lavorativa resa dal 1.4.2015 al 30.3.2017, ha diritto al riconoscimento di un part- time di 19 ore settimanali avuto riguardo all'orario minimo fissato dall'art. 20 CCNL;
− accertare e dichiarare che il ricorrente, per il periodo dal 1.4.2015 al 31.12.2018, ha diritto al riconoscimento delle differenze retributive nella misura di euro 7.247,29 di cui euro 928,61 a titolo di risarcimento del danno, da considerarsi in re ipsa, per differenze sulla retribuzione tabellare che sarebbe spettata al ricorrente avuto riguardo all'orario minimo contrattuale di 19 ore settimanali per il part-time di tipo orizzontale, nonché sugli altri istituti, 13ma, 14ma ed anche per differenze su accantonamento TFR dall'aprile 2015 al 30 marzo 2017, euro 543,16 per differenze su indennità per il 6° giorno lavorato, euro 1.667,33 per indennità per lavorazioni in condizioni disagiate, euro 3.940,00 per indennità flessibilità legate a prestazioni lavorative notturne ed euro 168,19 a titolo di differenze sul calcolo del TFR da accantonarsi come per legge;
− per l'effetto, condannare al pagamento in favore del ricorrente della somma di Controparte_1
euro 7.247,29 di cui euro 168,19 da destinarsi ai fini dell'accantonamento del Trattamento di
Fine Rapporto come per legge, con ogni conseguenza ed in conformità della legislazione vigente in materia di contribuzione previdenziale e fiscale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto all'effettivo soddisfo o dell'altra somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa anche mediante CTU contabile che in caso di contestazione fin d'ora si chiede;
− vittoria di competenze professionali da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio Controparte_1
chiedendo in via principale di rigettare integralmente l'avversa domanda e in via subordinata di limitare la condanna in accoglimento delle eccezioni formulate nella memoria difensiva e, in particolare, di quella relativa alla prescrizione maturata. La società convenuta eccepisce, in particolare, la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi richiesti da controparte;
l'omessa produzione del contratto di appalto tra e;
l'inapplicabilità della responsabilità solidale della committente CP_1 CP_2
ex art. 1676 c.c. per difetto dei relativi presupposti ed ex art. 29 del D.Lgs. n. 276 del
2003, dovendo trovare applicazione per le pubbliche amministrazioni il codice dei contratti pubblici;
l'inoperatività di tale responsabilità solidale per gli emolumenti di carattere indennitario e non retributivo.
5. La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti e l'assunzione della prova testimoniale. All'esito dell'istruttoria è stata disposta CTU contabile per la quantificazione delle spettanze del ricorrente. Depositate dalle parti le note ex art. 127- ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 26 novembre 2025, la causa è stata infine decisa come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'azione promossa dal ricorrente è diretta all'accertamento del credito risarcitorio e per differenze retributive per i titoli indicati in premessa – risarcimento del danno per mancata osservanza dell'orario minimo part-time, indennità per lavorazioni in condizioni disagiate, indennità per il sesto giorno lavorato, indennità per flessibilità legate a prestazioni lavorative notturne, incidenza di tali voci sulle mensilità supplementari e il trattamento di fine rapporto da accantonare – asseritamente maturato dal lavoratore per l'attività prestata alle dipendenze di dal Controparte_2
1.4.2015 al 31.1.2020 in esecuzione dell'appalto affidato dalla committente CP_1
quale addetto, presso la stazione ferroviaria di Formia, alle pulizie interne ed
[...]
esterne dei vagoni treno di quest'ultima società, e alla conseguente condanna di quale committente responsabile in solido ai sensi dell'art. 29, comma Controparte_1
2, del D.Lgs. n. 276 del 2003, al pagamento del suddetto credito, quantificato nei conteggi di parte nella misura complessiva di euro 7.247,29, di cui euro 168,19 da accantonarsi a titolo di trattamento di fine rapporto.
7. Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
8. Il ricorrente invoca, per l'adempimento del proprio credito retributivo, l'applicabilità alla convenuta dell'istituto della responsabilità solidale prevista dall'art. Controparte_1
29, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003, quale committente dell'appalto di pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali della stessa.
9. L'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003, nella formulazione vigente ratione temporis, prevede che “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.
10. Non coglie nel segno l'eccezione di parte resistente secondo cui alla stessa, in quanto rientrante tra i soggetti equiparati alle pubbliche amministrazioni appaltanti, quale concessionaria ex lege del servizio ferroviario, si applica il Codice dei contratti pubblici
(all'epoca dei fatti, il D.Lgs. n. 163 del 2006), quale corpus di disciplina speciale e derogatoria rispetto alla disciplina regolante gli appalti privati, ivi compreso l'art. 29 del
D.Lgs. n. 276 del 2003, tenuto anche conto che l'art. 9, co. 1, D.L. n. 76 del 2013, conv. con mod. dalla L. n. 99 del 2013, stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 29, comma
2, del D.Lgs. n. 276 del 2003 non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. n.
165 del 2001.
11. Questo giudice ritiene di aderire, in quanto maggiormente persuasiva, a quella giurisprudenza di legittimità ormai consolidatasi (oltre a Cass. sez. lav. n. 10731/2016, cfr. anche Cass. sez. lav. n. 8955/2017, n. 10777/2017, n. 32867/2023) secondo la quale il divieto posto dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003, che esclude l'applicabilità alle pubbliche amministrazioni della responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, del citato decreto, ulteriormente specificato dall'art. 9 del D.L. n. 76 del 2013, conv. con modif. dalla L. n. 99 del 2013, non sussiste nei confronti di soggetti privati – nella specie, – cui pure si applica il codice dei contratti Controparte_1
pubblici quali “enti aggiudicatori”, attesa l'assenza di un espresso divieto di legge e la compatibilità tra il D.Lgs. n. 276 del 2003, che regola la materia dell'occupazione e del mercato del lavoro, sul piano della tutela delle condizioni dei lavoratori, ed il D.Lgs. n.
163 del 2006 che opera, invece, sul piano della disciplina degli appalti pubblici, anche apprestando una tutela ai lavoratori, ma con più intensa concentrazione sull'esecuzione dell'appalto.
12. È stata peraltro condivisibilmente ritenuta dalla giurisprudenza di merito manifestamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003, ove ritenuto applicabile in concorso con il Codice dei contratti pubblici, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, in quanto, secondo la prospettazione di in giudizi analoghi al presente, gli imprenditori Controparte_1
come qualificati “enti aggiudicatori” dal codice dei contratti pubblici, nel CP_1
ruolo di committenti degli appalti pubblici sarebbero destinatari di una triplice disciplina, eccessivamente onerosa rispetto a qualsivoglia altro operatore economico, pubblico o privato che sia. Sul punto basti richiamare quanto condivisibilmente osservato dalla Suprema Corte, secondo cui l'applicabilità dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003 ai soggetti privati – come nella specie società partecipata Controparte_1
pubblica – assoggettati, quali “enti aggiudicatori”, al codice dei contratti pubblici, invece esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs.
n. 165 del 2001, non viola l'art. 3 Cost., in ragione della diversità delle situazioni a confronto e degli interessi tutelati, atteso che i privati imprenditori non incontrano alcun limite nella scelta del contraente, laddove nelle procedure di evidenza pubblica la tutela del lavoratore è assicurata sin dal momento della scelta suddetta;
né tale regolamentazione limita l'iniziativa economica dei privati imprenditori per l'aggravio di responsabilità, non essendo precluso al legislatore modulare le tutele dei lavoratori in rapporto alla diversa natura dei committenti (Cass. civ. n. 10777/2017). 13. Ritenuta dunque l'applicabilità dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003 anche agli appalti affidati da si rileva che la mancata evocazione in giudizio della società Controparte_1
non inficia la rituale instaurazione del contraddittorio, in quanto la Controparte_2
solidarietà passiva nell'obbligazione non dà luogo, di regola, ad una ipotesi di litisconsorzio necessario (Cass. civ. n. 5415/2022). Stando così le cose, la scelta processuale del ricorrente appare giustificata anche alla luce di ragioni di economia processuale, tenuto conto che, con la sentenza emessa dal Tribunale di Torino, sezione fallimentare, n. 34/2020 del 4.2.2020, è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società ai sensi del D.Lgs. n. 270 del 1999, con affidamento della Controparte_2
gestione dell'impresa ai nominati commissari giudiziali. A seguito di tale sentenza, il procedente giudizio promosso dall'odierno ricorrente dinnanzi all'intestato Tribunale nei confronti di e con n.r.g. 2412/2019, è stato Controparte_2 Controparte_1
interrotto con provvedimento del 18.11.2020 (cfr. documenti depositati dal ricorrente il 25.3.2022).
14. Tanto chiarito, occorre verificare se sussiste nella specie il credito per differenze retributive rivendicato dal ricorrente.
15. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito sollevata da Il giudice di legittimità ha chiarito che il rapporto di lavoro Controparte_1
a tempo indeterminato, come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs.
n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. (Cass. civ. n. 26246/2022; Cass. civ. n. 18008/2024). Il rapporto di lavoro dedotto in causa è cessato in data 31.1.2020 (cfr. deposizioni testimoniali). Da tale momento ha iniziato a decorrere il termine di prescrizione quinquennale dei crediti rivendicati per il periodo dal 1.4.2015 al 31.1.2020. Tale termine è stato interrotto dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio avvenuta in data 22.10.2021, come affermato dalla stessa . CP_1
16. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte convenuta, è stata fornita la prova della sussistenza di un contratto di appalto tra la committente e l'appaltatrice Controparte_1
per la pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali, Controparte_2
dell'adibizione del ricorrente al suddetto appalto presso la stazione di Formia con mansioni di operaio addetto alle pulizie esterne ed interne dei vagoni-treno e dell'afferenza dei crediti retributivi per cui agisce all'esecuzione dell'appalto. L'onere probatorio è stato assolto sia con le dichiarazioni testimoniali raccolte sia mediante la produzione documentale del 25.3.2022, e segnatamente del verbale di cambio appalto del 28.7.2014, sottoscritto in occasione del subentro della alla società Controparte_2
uscente Compass Group Italia S.p.a. nell'appalto di e della lista elaborata da CP_1
contenente l'elenco dei dipendenti destinati a transitare dalla CP_1 CP_2
alle dipendenze della appaltatrice subentrante nel febbraio 2020,
[...] [...]
ove figura il nominativo del ricorrente, documenti non Controparte_3
oggetto di disconoscimento ex adverso.
17. I testi escussi hanno riferito sulle mansioni svolte dal ricorrente, sulle modalità e gli strumenti di pulizia con cui venivano effettuate, e su turni e orari di lavoro osservati.
18. dipendente di dal 1.8.2014 e addetto come il ricorrente Testimone_1 CP_2
alla stazione di Formia, ha dichiarato: “Confermo che il ricorrente si occupava delle pulizie dei vagoni ferroviari presso la stazione di Formia-Gaeta. Il ricorrente utilizzava quali strumenti di pulizia la macchina a vapore, una idropulitrice ed un aspira liquidi. Tutti i mezzi indicati sono stati utilizzati fino a fine appalto. Il ricorrente utilizzava prodotti quali Easy Lux, Azzera acciaio e Bicomponente esterno per cassa, per la pulizia della parte esterna del treno. Erano prodotti corrosivi. Ne porto anche qualche segno addosso. Il ricorrente utilizzava mascherine ffp2, guanti in lattice e scarpe antiinfortunistiche. Rimuovevamo anche i graffiti esternamente, con Azzera Graffiti Esterno, anche questo acido e corrosivo, squagliava la vernice. La pulizia era più specifica all'interno del treno. Venivano utilizzato anche gli spruzzini per i vetri ed altri detergenti per i bagni, alcuni recanti etichette quali prodotti nocivi. Di solito ero in turno con il ricorrente. Il ricorrente lavorava su un unico turno di notte (dalle 23.00 alle 2.30), sei giorni su sette, dalla domenica notte fino alle 2.30 del sabato mattina, quando staccavamo. Nel 2016, da luglio a settembre, il turno era dall'1.00 alle 5.00 di mattina per un cambiamento degli orari dei treni. Poi sono stati ripristinati i turni precedenti. Dal
2017 c'è stato un incremento di lavoro sul cantiere di Formia ed il ricorrente ha lavorato anche sul turno di mattina (dalle 10.00 alle 14.00) dal lunedì al venerdì. Si completava con il turno di notte dalle 23.00 alle 2.30, che era settimanale, e andava a completare l'orario contrattuale”.
19. Di analogo tenore le dichiarazioni di : “Confermo che il ricorrente lavorava Testimone_2
con me per presso la stazione ferroviaria di Formia. Non ricordo nello specifico il periodo. CP_2
Il ricorrente ha iniziato a lavorare pochi mesi dopo di me. Per me e per il ricorrente il rapporto con
è cessato nel 2020. Il ricorrente si occupava della pulizia interna ed esterna dei vagoni CP_2
dei treni. Confermo che venivano utilizzati i seguenti prodotti: Azzera Pavimenti Green, Green 2.0
e Sgrassante Esterno Cassa Green 2.0. Le pulizie venivano effettuate sia a mano sia mediante utilizzo dell'idropulitrice, di cui abbiamo sempre avuto la disponibilità. Nello svolgimento dell'attività lavorativa utilizzavamo scarpe antiinfortunistiche, guanti, vestiario idoneo. Confermo che dall'assunzione fino a tutto il 2016 il ricorrente ha osservato il turno di cui al capitolo 12; per il 2017 confermo integralmente i turni che mi si leggono sub cap. 12. Io e il ricorrente abbiamo sempre lavorato insieme, avevamo gli stessi turni”.
20. Infine ha dichiarato: “Ho lavorato per dall'agosto 2014 Testimone_3 CP_2
fino alla cessazione dell'appalto di , nel 2020. Non ho contenziosi con e con CP_2 CP_2
. Confermo che il ricorrente ha lavorato per Manitalidea presso la stazione ferroviaria di CP_1
Formia, nello stesso periodo in cui ho lavorato io. Avevamo gli stessi turni. Il ricorrente si occupava delle pulizie dei vagoni dei treni, sia interne che esterne. Confermo che il ricorrente utilizzava i seguenti prodotti: Azzera Pavimenti Green, Green 2.0. e Sgrassante esterno cassa Green 2.0. Le pulizie venivano effettuate mediante idropulitrice, aspira liquidi, spazzole. L'idropulitrice è sempre stata sempre a disposizione. Alcuni lavori venivano fatti a mano, tipo la rimozione dei graffiti. Il ricorrente utilizzava tute di protezione, a volte guanti, scarpe antiinfortunistiche. Non venivano utilizzate mascherine. Confermo che il ricorrente, dall'assunzione fino a tutto il 2016 ha osservato il turno che mi si legge sub cap, 12. Anche io ho lavorato con lui nel medesimo turno. Confermo che il ricorrente, dall'anno 2017, ha osservato il turno indicato nel cap. 12. Anche io ho lavorato con lui in tale turno”
21. I testi hanno reso sul punto dichiarazioni circostanziate, convergenti e tra loro coerenti, confermando pienamente gli orari di lavoro dedotti in ricorso. Della loro attendibilità non vi è motivo di dubitare, anche in considerazione della conoscenza diretta, de visu, dei fatti riferiti, trattandosi di colleghi di lavoro del ricorrente assegnati alla medesima stazione di Formia e nei medesimi turni di lavoro del ricorrente. I testi e Tes_3
senza alcun contenzioso con e , hanno reso Tes_2 CP_1 CP_2
dichiarazioni sovrapponibili a quelle del teste , che ha dichiarato di avere Tes_1
promosso un giudizio contro per differenze retributive, così fornendo un CP_1
riscontro della sua attendibilità. Il teste di parte resistente, non ha potuto invece Tes_4
offrire alcun contributo utile all'accertamento degli orari di lavoro, tenuto conto che, come dallo stesso dichiarato, non aveva una conoscenza personale del ricorrente e non ha assistito alle operazioni di pulizia, traendo le sue conoscenze unicamente dalla documentazione trasmessa da . CP_2
22. Può quindi ritenersi accertato che il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze di dal 1.4.2015 al 31.1.2020 nell'ambito dell'appalto Controparte_2
per la pulizia del materiale rotabile affidato da con inquadramento nel Controparte_1
livello F2 del CCNL Mobilità Attività Ferroviarie e ha osservato, nel periodo di afferenza delle rivendicate differenze retributive (cfr. conteggi), i seguenti orari di lavoro: dall'assunzione fino al 31.12.2016 ha lavorato su un unico turno di servizio notturno dalle ore 23.00 alle ore 2.30 per sei giorni a settimana, iniziando alle ore 23.00 della domenica e terminando alle ore 2.30 del sabato successivo;
dal 1° gennaio 2017,
a seguito di una modificazione dei turni, il ricorrente ha lavorato due settimane su un unico turno di servizio notturno dalle ore 23.00 alle ore 3.00 per sei giorni a settimana, iniziando alle ore 23.00 della domenica e terminando alle ore 3.00 del sabato successivo, e due settimane dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 e la notte tra il sabato e la domenica dalle ore 23.00 alle ore 3.00.
23. Alla luce dei fatti così accertati è possibile procedere alla disamina delle singole voci retributive ed indennità richieste dal ricorrente.
24. Il ricorrente chiede la condanna di al pagamento in proprio favore a Controparte_1
titolo risarcitorio della somma di euro 928,61, determinata della differenza tra la retribuzione percepita in relazione all'orario di lavoro part-time per 18 ore settimanali, pari al 47,37% dell'orario ordinario (38 ore settimanali), previsto contrattualmente fino al 31.3.2017, e la retribuzione corrispondente al part-time al 50 per cento (19 ore settimanali), oltre differenze calcolate per incidenza sulle mensilità supplementari e sul trattamento di fine rapporto, assumendo che, ai sensi dell'art. 20 del CCNL Mobilità
A.F., in caso di part-time orizzontale la misura minima della prestazione inderogabilmente stabilita non può essere inferiore alle 19 ore settimanali (part time al
50 per cento). L'art. 20, comma 4, così prevede: “Per i lavoratori assunti a tempo parziale…per il tempo parziale orizzontale la prestazione settimanale, suddivisa su 5 o 6 giorni lavorativi, non potrà essere inferiore al 50% dell'orario normale settimanale”.
25. La domanda non può trovare accoglimento, in quanto non opera in relazione a tale pretesa di natura risarcitoria la responsabilità solidale del committente. Va sul punto richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini di una corretta perimetrazione della responsabilità solidale del committente ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003, la locuzione “trattamenti retributivi” di cui alla disposizione citata deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti e tra questi non vi rientrano le indennità da erogare a titolo risarcitorio o con natura mista (retributiva e risarcitoria), sicché, ad esempio, tale responsabilità solidale è stata esclusa per l'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti (Cass. civ. n. 5247/2022; Cass. civ n. 23303/2019; Cass. civ. n. 10354/2016).
26. Spettano invece al ricorrente, alla luce degli orari di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione accertati, le ulteriori voci retributive richieste.
27. L'indennità per flessibilità legata a prestazioni lavorative notturne è prevista dall'art. 83, punto 4.2., del CCNL Mobilità A.F., il quale stabilisce: “Per le flessibilità legate a prestazioni lavorative notturne, come definite a livello aziendale, ai lavoratori è corrisposta una indennità, per ciascun servizio, pari a € 10,00”. La suddetta flessibilità si pone come deroga della regola posta dall'art. 27, punto 1.9., del medesimo CCNL, per il quale i servizi notturni, vale a dire quelli compresi tra le ore 0.00 e le ore 5.00, “sono programmabili nel numero massimo di: a) due servizi tra due riposi settimanali, elevabili a 3 servizi, purché il terzo non sia consecutivo al precedente, previa contrattazione a livello aziendale;
b) 10 per mese;
c) 79 per anno”.
28. Per la quantificazione della predetta indennità, di natura retributiva in ragione della sua stretta correlazione alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, si è chiesto al nominato CTU di tenere conto, quale limite massimo, del numero dei “servizi notturni” dedotti nell'atto introduttivo dal ricorrente per il tramite dei conteggi allegati, che del ricorso costituiscono parte integrante. Ne discende che, laddove il CTU ha riscontrato che il numero dei servizi notturni effettuati dal ricorrente è stato quantificato nei conteggi di parte in misura minore rispetto a quanto derivante dalla meccanica applicazione, indistintamente e senza eccezioni per ogni mese, degli orari emersi dall'istruttoria testimoniale, il consulente ha calcolato le differenze retributive attenendosi al numero dei servizi notturni dedotti dal ricorrente. Tale modo di procedere si giustifica in quanto l'allegazione nei conteggi di parte del numero dei servizi notturni svolti è deduzione di un vero e proprio fatto costitutivo del credito di cui si discute, cosicché quest'ultimo va riconosciuto nei limiti dell'allegazione della parte e non oltre, in osservanza del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. 29. Ciò posto, il CTU ha rilevato le eccedenze su base mensile o annua dei servizi notturni prestati dal ricorrente rispetto al n. di 10 per mese e 79 per anno, e ha conseguentemente determinato l'indennità spettante, al netto dei giorni di assenza, con una semplice operazione aritmetica, moltiplicando l'importo unitario di euro 10.00 per il numero dei turni in eccedenza. L'importo complessivo è stato così determinato in euro 2.030,00.
30. L'art. 82, punto 1., CCNL Mobilità A.F., rubricato “Indennità per lavorazioni in presenza di sostanze nocive o tossiche”, così dispone: “
1.1. Ai lavoratori addetti a lavorazioni che richiedono l'uso di un mezzo di protezione individuale integrale per la manipolazione
o il contatto di sostanze nocive o tossiche, intendendosi per tale l'insieme delle protezioni delle vie respiratorie, degli arti superiori, del busto e degli arti inferiori, da utilizzarsi in aggiunta e/o parziale sostituzione dei normali indumenti di lavoro nelle lavorazioni di seguito indicate: - operazioni di disinfezione e disinfestazione comportanti l'uso di sostanze nocive o tossiche;
- interventi con emissione di polveri, gas, fumi e vapori nocivi o tossici che implichino l'uso continuato, rispetto ai limiti individuati dagli Organi sanitari competenti, dell'insieme di tutte le protezioni di cui sopra per periodi anche non continuativi superiori a 4 ore nella giornata lavorativa;
è corrisposta una indennità giornaliera pari a
€ 11,00. 1.2. Ai lavoratori non ricompresi tra quelli di cui al precedente punto 1.1, addetti con i normali indumenti di protezione a lavorazioni che richiedono manipolazione o contatto di sostanze nocive o tossiche, come definite a tali fini dagli Organi sanitari competenti, e comportano, quindi, condizioni di reale disagio, è corrisposta una indennità giornaliera pari a € 1,40. 1.3. Le indennità giornaliere di cui ai precedenti punti non sono cumulabili tra loro”.
31. Dai documenti prodotti (cfr. le riproduzioni fotografiche delle confezioni dei prodotti utilizzati per le pulizie e l'estratto del DVR aziendale) e dalle deposizioni testimoniali è emerso l'impiego da parte del ricorrente, per lo svolgimento delle operazioni di pulizia interna ed esterna dei vagoni ferroviari, di prodotti chimici comportanti rischi da inalazione di vapori nocivi e da contatto con prodotti irritanti e corrosivo (Azzera
Pavimenti Green 2.0.; Sgrassante Esterno Cassa Green 2.0.), con utilizzo di normali indumenti di protezione, quali guanti, pantaloni, scarpe antiinfortunistiche, tuta usa e getta, mascherine, sicché può ritenersi integrata l'ipotesi prevista dal punto 1.2. del citato art. 82, con conseguente spettanza in favore del ricorrente della relativa indennità giornaliera quantificata in euro 1,40. La somma complessiva maturata dal ricorrente a tale titolo è stata quantificata dal CTU, sulla base delle giornate effettivamente lavorate come desunte dalle buste paga, in euro 1.015,00.
32. L'indennità per il 6° giorno lavorato è disciplinata dall'art. 83, comma 2, del CCNL
Mobilità – AF: “Nei casi di ripartizione concordata dell'orario di lavoro settimanale su 6 giorni secondo quanto stabilito al 2° e 3° comma del punto 1.5 dell'art. 27 (Orario di lavoro) del presente
c.c.n.l., ai lavoratori verrà corrisposta, per ogni 6° giorno lavorato, una indennità pari a € 15,00”. A sua volta il punto 1.5. dell'art. 27 prevede: “L'orario di lavoro settimanale è ripartito, di norma, su 5 giorni. In relazione a specifiche esigenze tecniche, produttive od organizzative l'orario di lavoro settimanale potrà essere ripartito su 6 giorni. La ripartizione dell'orario di lavoro settimanale su 6 giorni, fatti salvi gli accordi in essere, sarà oggetto di specifico accordo a livello di contrattazione aziendale con le strutture sindacali interessate delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente
c.c.n.l., nell'ambito di una procedura negoziale da attivarsi almeno due mesi prima della sua applicazione e da concludersi entro 20 giorni dalla attivazione della procedura stessa”.
33. I testi escussi hanno confermato che il ricorrente ha sempre lavorato per sei giorni a settimana. Tale indennità è stata quindi quantificata dal consulente tecnico d'ufficio, sulla base dei dati – numero di seste giornate lavorate in un mese, somme percepite a tale titolo – rilevati dalle buste paga ove presenti o, in assenza delle buste paga, dai conteggi di parte, tenuto conto che la conferma testimoniale rileva nei limiti del fatto costitutivo allegato, stante il divieto di ultrapetizione, e dunque nei limiti della quantità di seste giornate lavorate desumibili dai conteggi di parte. Le differenze retributive scaturiscono, per i periodi in cui sono presenti buste paga, ma lo stesso si evince dai conteggi di parte anche per i periodi non coperti da busta paga, non dalla effettuazione di un numero di seste giornate lavorate superiori a quelle retribuite dal datore di lavoro, ma dal mancato adeguamento della retribuzione per tali seste giornate lavorate alla misura della indennità alla misura giornaliera di 15,00 euro indicata dal contratto collettivo, come si rileva dai predetti documenti, e segnatamente dal “percepito”. Le differenze spettanti a tale titolo sono state quantificate dal CTU in euro 543,16.
34. Deve osservarsi che gli emolumenti indicati non sono stati riparametrati alla percentuale di part-time, in quanto le suddette indennità non sono direttamente correlate all'orario di lavoro, ma unicamente alle particolari modalità della prestazione lavorativa (condizioni di disagio per la prestazione lavorativa nel 6° giorno o per la collocazione prevalente della prestazione in orario notturno o per il rischio derivante dalla esposizione a sostanze nocive o tossiche), rispetto alle quali ciò che rileva è unicamente l' “an” della effettiva presenza in servizio, quale rilevabile dalle buste paga,
e non anche il “quantum”, ovvero la misura oraria della prestazione. Per tale ragione appare corretta – contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente – anche la scelta del CTU di non quantificare le predette differenze retributive per i mesi di luglio e agosto 2015 e gennaio 2018, stante la manza delle relative buste paga e la conseguente impossibilità di documentare i giorni di effettiva presenza in servizio al netto dei giorni di assenza giustificata dal lavoro (malattia, ferie, permessi).
35. Premesso che, ai sensi dell'art. 84 del CCNL, solo l'indennità per lavorazioni in condizioni disagiate, tra i titoli oggetto di quantificazione, rientra nella retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto, l'ausiliario ha determinato l'incidenza delle differenze retributive dovute per tale voce sul TFR da accantonare in euro 72,60.
36. Fatte queste precisazioni, le risultanze contabili della relazione tecnica del consulente d'ufficio meritano di essere integralmente recepite, perché i conteggi sono stati sviluppati in aderenza al quesito – dunque sulla base dei fatti a accertati in istruttoria e nei limiti delle allegazioni dei fatti costitutivi di parte ricorrente in ossequio al principio di cui all'art. 112 c.p.c. – in modo coerente con le previsioni del contratto collettivo e sempre con il riscontro dei dati risultanti dalle buste paga e dai conteggi di parte, senza apparenti incongruenze o errori di calcolo, con il corredo di una chiara ed esaustiva esplicazione che non presta il fianco a critiche. Nessuna delle parti ha fatto pervenire al CTU osservazioni critiche successivamente alla comunicazione della cd. bozza peritale.
37. Le differenze lorde complessivamente maturate dal ricorrente per i titoli indicati secondo la quantificazione determinata dal consulente d'ufficio ammontano a complessivi euro 3.660,76 (euro 2.030,00 + euro 543,16 + euro 1.015,00 + euro 72,60).
38. Va in conclusione accertato e dichiarato che il ricorrente, per l'attività lavorativa svolta alle dipendenze di , è rimasto creditore della somma di euro 3.660,76 Controparte_2
per i titoli indicati in motivazione. La committente obbligata in solido Controparte_1
con la datrice di lavoro del ricorrente ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003, va condannata al pagamento della predetta somma in favore di Parte_1
di cui euro 72,60 da accantonarsi a titolo di maggior dovuto sul TFR, oltre
[...]
accessori come per legge.
39. secondo soccombenza, va condannata al pagamento delle spese Controparte_1
processuali in favore dei difensori antistatari del ricorrente nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014 e delle tabelle allegate, con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi in relazione alle cause di lavoro rientranti nello scaglione di valore compreso tra euro 1.100,01 ad euro 5.200,00.
40. I compensi del consulente tecnico d'ufficio sono posti a carico di e Controparte_1
liquidati come da separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara che è creditore di quale Parte_1 Controparte_1
committente obbligata in solido ex art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003, per la somma complessiva di euro 3.660,76, di cui euro 72,60 da accantonarsi a titolo di maggior dovuto sul trattamento di fine rapporto, in forza dell'intercorso rapporto di lavoro subordinato con la società Controparte_2
− per l'effetto, condanna al pagamento in favore del ricorrente della Controparte_1
somma di euro 3.660,76, di cui euro 72,60 da accantonarsi a titolo di maggior dovuto sul trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
− condanna a corrispondere ai difensori antistatari del ricorrente le spese Controparte_1
processuali, da liquidarsi in euro 2.626,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA;
− pone a carico di le spese di della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate Controparte_1
come da separato decreto.
IN, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele CI