Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Presidente 1 Dott.ssa Mariauisa Crucitti
2 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere
Consigliere rel 3 Dott.ssa Maria Carla Arena
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ( scadenza note
14/1/25) viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 780/22 R.G.L. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte 1 '
residente a [...]
Demetrio Tripepi n. 11, rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziano Balboni;
-Appellante-
,con sede legale in Roma Controparte_1
P.IVA 1 , in persona del alla Via G. Grezar n. 14, codice fiscale e P.IVA n. rappresentata e difesa dall'Avv. Procuratore pro tempore, Dott. CP 2
Gabriella Morgillo
CP 3 rappresentato e difeso dall'Avv., Angela Maria Laganà;
-Appellati -
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
[...] , ha formulato opposizione all'intimazione di pagamento n.
09420209003878774000 del 31/01/2020, in relazione agli avvisi di addebito n.
39420140003016312000, 39420140005137722000, n. n.
39420150000333443000, n. 39420150001714901000, n. 39420170003870540000
di cui ha eccepito l'omessa notifica, ha sollevato l'eccezione di prescrizione dei crediti anche in relazione al periodo successivo alla data di asserita notificazione, in ragione dell'assenza di atti interruttivi della prescrizione tra la data di configurazione del credito e quella di notifica dell'intimazione impugnata.
Controparte 1 dell' CP_3Nella resistenza dell' con la sentenza impugnata n. 972/2022 il Tribunale Civile di Reggio Calabria, ha rigettato il ricorso accertando la regolare notifica degli avvisi di addebito da parte dell' CP_3 nonché la notifica di atti interruttivi della prescrizione.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il ricorrente rilevando che il
Tribunale ha omesso di vagliare l'eccezione di non conformità agli originali delle copie prodotte ai fini della prova della notifica degli atti ed in particolare dell'intimazione di pagamento n. 09420179007328426000. Ha eccepito che non avendo l'appellato CP 4 prodotto l'originale ed in presenza di un espresso disconoscimento, tale documentazione non poteva essere ritenuta utile nel giudizio di primo grado di semplice cartula priva di ogni valore ed autenticità >>.
Ha eccepito anche la nullità del procedimento di notificazione degli atti presupposti all'intimazione perché sono state effettuate alla madre del ricorrente, Sig.ra la quale non era convivente con lo stesso,Parte 2 in quanto l'appellante da anni si trova a Milano per motivi lavorativi>>.
Si è costituito il Concessionario della riscossione e l' CP_3 per difendersi.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti costituite.
Sono state depositate note nel termine del 14.1.25 fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP Va rilevato in via preliminare che il profilo relativo alla legittimazione di e di CP_4 non è stato oggetto di appello, sicchè sullo stesso si è creato il giudicato interno.
Per il resto l'appello è infondato.
Il primo motivo di appello relativo alla inutilizzabilità delle documentazione prodotta da CP 4 concernente la prova della notifica degli avvisi di addebito ed in particolare dell'intimazione 09420179007328426000 perché oggetto di disconoscimento è infondata.
Come affermato dal Tribunale, il cui percorso motivazionale è condivisibile,
l'eccezione va disattesa.
Il Collegio ritiene di dover dare seguito al principio per il quale, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (così Cass. n. 40750/2021, nonché Cass. n. 14279/2021).
In tema di prova documentale, l'onere, stabilito dall'art. 2719 cod. civ., di disconoscere "espressamente" la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato, sicché, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte, la contestazione non preclude l'utilizzazione della copia come mezzo di prova, a meno che non venga ribadita successivamente alla produzione del documento e con espresso riferimento ad esso. Cass., 775/2014.
La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed
- a pena di inefficacia irrilevante", ma va operata in modo chiaro e
-
circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. Cass.,
12730/2016 Peraltro, non va trascurato che il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, di cui all'art 2719 non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art 215 c.p.c. giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione ai sensi dell'articolo 2719 C.C., non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. n. 24191/06, nonché, tra le altre, Cass. n. 11269104 e n. 9439110)>>.
Nel caso in esame la tesi dell'appellante secondo cui in presenza di disconoscimento generico della non conformità all'originale delle relate prodotte in copia il Tribunale avrebbe dovuto acquisire l'originale a pena di inutilizzabilità della stesse non è corretta.
Applicando i principi sopra enunciati al caso in esame l'eccezione va disattesa atteso che la stessa è formulata in maniera generica e aprioristica volta più a sconfessare il valore probatorio delle copie e non la loro asserita non conformità agli originali.
Per il resto l'appello va rigettato.
Con riferimento alla notifica degli atti sottesi all'intimazione l'appellante ha eccepito la nullità perché ricevuti dalla propria madre tale Parte_2 non convivente in quanto lo stesso da anni si trova a Milano e non è convivente con quest'ultima.
L'eccezione non è fondata.
Non è contestato che le relate sia state ricevute all'indirizzo di residenza dell'originario ricorrente e che siano state ricevute dal soggetto qualificatosi madre, anzi è lo stesso appellante che ammette che siano state ricevute dalla propria madre sebbene dichiara, senza fornire prova della sua residenza anagrafica, di essere domiciliato a Milano e dunque di non essere convivente con la madre.
Ciò precisato in punto di fatto, deve osservarsi che "In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della
L. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del
2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato" (Cass., Sez. 6 5,
-
Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018, Rv. 651834 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019, Rv. 653680 - 01, secondo cui "In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione della L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 883, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della L. n. 890 del 1982").
In questa direzione, del resto, depone proprio il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, che consente agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento,
precisando che in caso di notifica "nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda" (comma 2) o al "portiere dello stabile dov'è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda" del destinatario, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da tali soggetti, prevedendo lo stesso art. 26, il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n.
14196/2014, Cass. ord. n. 3254/16, Cass. n. 802 del 2018; conf. Cass. n. 12083 del
2016 e n. 29022 del 2017).
E d'altro canto, come affermato da Cass. n. 28872 del 12/11/2018, sopra citata, la Corte costituzionale, occupandosi della questione ha dichiarato, con la sentenza n. 175 del 2018, la conformità a Costituzione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26,
comma 1, rilevando che "la semplificazione insita nella notificazione diretta", consistente "nella mancanza della relazione di notificazione di cui all'art. 148
c.p.c. e alla L. n. 890 del 1982, art. 3" e nella "mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (cosiddetta CAN)", "anche se (...) comporta, in quanto eseguita nel rispetto del citato codice postale, uno scostamento rispetto all'ordinario procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale ai sensi della
L. n. 890 del 1982, non di meno (...) è comunque garantita al destinatario un'effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1" ha precisato il Giudice delle leggi che, seppure non sia prevista la relata di notifica, nella notificazione
"diretta" ai sensi del citato art. 26 "c'è il completamento dell'avviso di ricevimento da parte dell'operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell'avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo".
La questione della necessità dell'inoltro della raccomandata informativa è stata anche affrontata dalla Corte Costituzionale che con la sentenza 175/2018 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art 26 DpR 602/73 nella parte in cui abilita il concessionario della riscossione alla notifica diretta, senza intermediario, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento della cartella di pagamento, senza l'osservanza delle previsioni di cui all'art 7 legge n.890/82 come modificato con legge 31/2008 ( che prevede per la notifica a Parte persona diversa dal destinatario l'inoltro della c.d raccomandata informativa
).
Inoltre, la mancata previsione di un obbligo di comunicazione di avvenuta notifica (ma solo nel caso in cui il plico sia consegnato dall'operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere), "non costituisce nella disciplina della notificazione", nonostante tale “obbligo vale indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa (art. 24 Cost., commi 1 e 2) del destinatario dell'atto", "una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto." (Cass., 28872/2018).
Anche di recente la Suprema Corte ( sentenza n. 24492/2023) ha confermato il principio ribadendo che «In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1,
d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)» (Cass. n. 10131 del 2020; Cass. sez. 6-5, n. 2339 del 2021); ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass. 06/06/2012, n. 9111;
Cass. Sez. 5, Ord. n. 1631 del 2023); con la precisazione che, persino se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato e/o la relativa sottoscrizione sia inintelligibile, l'atto è comunque valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. (Cass.
21/02/2018, n. 4275; Sez. 5, Ordinanza n. 26688 del 2022); - in particolare, la
Corte Costituzionale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, secondo periodo del d.P.R.
602 del 1973 e 14 legge n. 890 del 1982 nella parte in cui, ammettendo la notificazione diretta degli atti impositivi da parte degli uffici finanziari erariali e locali nonché degli enti di riscossione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, escludono l'applicazione delle modalità previste dalla legge n. 890 del
1982 per la consegna del plico a persona diversa dal destinatario (tra cui l'invio di comunicazione di avvenuta notifica). La Corte Costituzionale ha rimarcato che la notificazione diretta, a mezzo del servizio postale, ha connotati di specialità, e di semplificazione, rispetto a quella dettata dall'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e dalla legge n. 890 del 1982, e che una siffatta disciplina - che assicura un sufficiente livello di conoscibilità dell'atto, stante l'avvenuta consegna del plico (oltre che al destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo non supera il limite inderogabile della discrezionalità del legislatore né compromette il diritto di difesa del destinatario della notifica, correlandosi alla natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell'attività dell'agente della riscossione e trovando fondamento nel regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte che,
a sua volta, risponde all'esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica (Corte cost. n. 2 del 2020;
Corte cost. n. 175 del 2018).
Con riferimento poi alla sottoscrizione apposta alle relate, se è vero che «ai fini della notificazione a mezzo del servizio postale, l'incaricato al ritiro del piego depositato nell'ufficio postale a causa dell' assenza del destinatario, non deve avere i requisiti stabiliti dall'art. 7 della legge n. 890 del 1982 per i soggetti abilitati a ricevere il plico nel luogo indicato sul piego postale, essendo sufficiente, in considerazione della circostanza che il destinatario ha conferito l'incarico a chi provvede a ritirare il plico all'ufficio postale, che il delegato sottoscriva l'avviso di ricevimento con la indicazione della specifica qualità e l'agente postale certifichi con la sua firma in calce al documento la ritualità della consegna (Sez. 3, n. 14606 del 12/07/2005)» (così in motivazione Cassazione sez.
VI, 05/12/2017 n. 29019) nei casi ordinari - come quello in esame di consegna del plico raccomandato a soggetto che si trova all'interno del domicilio del destinatario l'operatore postale non è tenuto a compiere alcun accertamento circa le generalità della persona che riceve il plico se con nei casi di cui all'art. 7 comma
4 della legge n.890 citata. Questo implica che l'apocrifia della sottoscrizione apposta dal ricevente nel luogo di cui all'art. 1335 c.c. non ha alcuna incidenza sulla regolarità della consegna/notifica e non è opponibile né all'Ente accertatore né al Concessionario>>.
In conclusione come accertato dal Tribunale, il cui capo è stato genericamente contestato con l'eccezione di nullità delle notifiche per mancanza di convivenza con il soggetto che ha sottoscritto le relate, l' avvisi di addebito n.
39420140003016312000, è stato notificato in data 21.10.2014, l'avviso di addebito n. 39420140005137722000, è stato notificato in data 11.02.2015,
l'avviso di addebito n. 39420150000333443000, è stato notificato in data
11.08.2015, ed infine l'avviso di addebito n. 39420150001714901000, in data,
26.10.2015.
Orbene la regolarità della notifica degli avvisi di addebito in esame come dal tribunale nonché la notifica dell'intimazione n.accertato 09420179007328426000, determina pacificamente il rigetto dell'eccezione di prescrizione, con conferma della sentenza appellata.
Dunque, l'appello deve essere rigettato e le spese del presente grado, da liquidarsi in favore degli appellati in ragione del valore della causa (€ 12.715,71) nella misura dei valori medi dimezzati, attesa la semplicità e serialità delle questioni trattate e delle eccezioni mosse che hanno ad oggetto solo la prescrizione relativi al terzo scaglione (da € 5.200,00 a € 26.000) esclusa la fase istruttoria non tenutasi, della tabella 4 del DM 37/2018 in euro 1984,00 vanno poste in favore dell'CP_3 anche quale mandatorio della CP_5 e in favore di
CP_4
Dà atto che l'appellante è obbligata al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto
P.Q.M.
la corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 4/11/22 da
'contumace, e Parte 1
contro
Controparte 1
CP_3 е CP_5 avverso la sentenza n. 972/2022, pubblicata in data 06/06/2022, del
Giudice del lavoro di Reggio Calabria:
-Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
-Condanna l'appellante a rifondere a ciascuno degli appellati (CP_3 e CP_5 da considerare come una sola parte) spese del grado, che liquida in complessivi €
1984,00, oltre accessori secondo legge;
Condanna l'appellante a rifondere ad Controparte_1 le spese del grado, che liquida in complessivi € 1984,00, oltre accessori secondo legge con distrazione in favore dell'Avv. Gabriella Morgillo dichiaratasi antistataria.
-Dà atto che l'appellante è obbligata al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Reggio Calabria, 15/1/2025
Il Relatore Il Presidente
( dott.ssa Maria Carla Arena) (dott.. Marialuisa Crucitti)