Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/04/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
RE PU BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Consigliere relatore dott.ssa Alessandra Martinelli
Consigliere dott. Roberto Pascarelli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 186/2024 RGA
avverso la sentenza n. 153/2023 del Tribunale di Piacenza, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 724/2020, pubblicata in data 28.09.2023 (non notificata);
avente ad oggetto: infortunio CP_1 ;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 03.4.2025; promossa da: Parte 1 (C.F. C.F. 1 ), nato il [...] a [...], inpersona del suo Amministratore di Sostegno, avv. Alessandro Massa, giusta decreto di nomina di Amministrazione di Sostegno del Tribunale di Piacenza - Ufficio del Giudice
Tutelare del 25/10/2018 e decreto di autorizzazione del 04/03/2024, rappresentato e difeso nel presente procedimento, anche disgiuntamente, del Prof. Avv. Mauro Paladini del Foro di Piacenza e domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in 29121 Piacenza, via
Mazzini, n. 6, come da procura agli atti;
- Appellante;
contro
(C. F. P.IVA 1 ), con sede in ROMA, via
[...]
IV Novembre n° 144, in persona del Direttore Regionale dell'Emilia-Romagna, dott.sa rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Maccolini in virtù di procura CP_3
,
generale alle liti per atto del notaio Persona 1 del 13 febbraio 2019, n. 23467 del rep. not., con domicilio eletto in Bologna, via Amendola n.3, presso l'Avvocatura
Regionale INAIL;
Appellato;
udita la relazione della causa del Consigliere Alessandra Martinelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto, in persona del suo amministratore di sostegno, avv. Parte 1
Alessandro Massa, conveniva in giudizio 1 CP_1 innanzi al Tribunale di Piacenza sezione lavoro al fine di ottenere la declaratoria di accertamento e conseguente dichiarazione che l'infortunio occorsogli in data 03.01.2017, presso l'alloggio sito in Città del Messico ove era stato "trasferito" dalla propria datrice di lavoro CP 4
(società attiva operante nel campo della progettazione, costruzione, manutenzione, etc., di impianti nel settore “Oil e Gas”, avente sede in Parma con cantieri anche all'estero), era da qualificarsi quale “infortunio sul lavoro", perciò indennizzabile ai sensi dell'art. 2
D.P.R. 1124/65; instava, conseguentemente, per la condanna dell' CP_1 al pagamento delle relative provvidenze economiche - previo accertamento dei postumi invalidanti permanenti conseguenti all'infortunio indicati nella misura del 100%, ovvero in diversa misura accertata in corso di causa nonché degli accessori di legge dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo, con integrale riconoscimento delle spese di giudizio.
Si costituiva CP_1 che sosteneva l'infondatezza del ricorso, ribadendo la valutazione già resa in sede amministrativa laddove negava l'indennizzo richiesto dal lavoratore ritenendo l'infortunio non avvenuto per rischio lavorativo “bensì per il verificarsi di rischio generico incombente su tutti i cittadini e comune ad altre situazioni del vivere quotidiano"; segnatamente contestava la dinamica del sinistro offerta dal ricorrente, ritenendo l'insussistenza di elementi probatori in merito alla causa lavorativa che lo avrebbe determinato. Contestava inoltre l'applicabilità al caso di specie della circolare CP 1 n. 52 del 23 ottobre 2013, afferente ai “Criteri per la trattazione dei casi di infortunio avvenuti in missione e in trasferta" negando che nel caso di specie ricorressero i presupposti della "trasferta" - invero dedotta da parte ricorrente già in sede di ricorso presentato in sede amministrativa ex art. 104 D.P.R. cit. per carenza dei connotati della “temporaneità dello
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spostamento” e della permanenza del legame del prestatore di lavoro con il luogo del lavoro definito al momento dell'assunzione.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, il Giudice di I grado, tentata infruttuosamente la conciliazione, istruiva la causa svolgendo CTU medico-legale nonché assumendo prove orali;
esauriti gli incombenti istruttori, giungeva a discussione all'udienza del 28.09.2023, ad esito della quale emetteva sentenza di integrale rigetto delle domande del ricorrente.
In estrema sintesi, il Giudice di prime cure pur ritenendo dimostrata, alla luce delle
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prove orali assunte nel corso del giudizio, che Parte 1 svolgeva attività lavorativa anche presso l'abitazione messagli a disposizione dall'azienda, e ciò anche il giorno stesso della rovinosa caduta dalla porta-finestra dell'alloggio privo di parapetto - riteneva che il
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lavoratore non avesse assolto al rigoroso onere probatorio incombente in capo allo stesso circa la sussistenza del necessario nesso funzionale tra lo svolgimento di attività lavorativa e la caduta, non ritenendo sufficiente al tal fine la dimostrazione che il fatto si fosse verificato in giornata ed orario lavorativo, presso l'immobile ad uso abitativo messogli a disposizione dall'azienda. Indimostrata “"l'occasione di lavoro”, respingeva in toto il ricorso e condannava la parte soccombente al pagamento delle spese di lite, statuizione quest'ultima poi sottoposta a procedura di correzione per errore materiale ai fini dell'applicabilità del disposto di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
2. È stato interposto tempestivo appello avverso la detta sentenza con formulazione di un unico motivo, rubricato: “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 d.p.r. 1124/1965":
Segnatamente si censura la sentenza per avere ha fatto cattivo uso del concetto di
“occasione di lavoro" e dei principi di diritto formatisi in materia di infortunio sul lavoro.
L'appellante, nello sviluppare la propria difesa, ritiene che trovino ormai tutela non solo gli infortuni provocati da “un rischio specifico diretto o proprio”, bensì anche quelli provocati da "un rischio specifico improprio o rischio generico aggravato”, che pur non afferendo all'attività materiale tipica, specifica, comunque riguardi situazioni e attività strettamente connesse alla prestazione lavorativa. In tal senso richiama il concetto per cui “non è sufficiente e/o necessario che esso si sia verificato sul lavoro, ma deve invece assumersi che si sia verificato per il lavoro"; ed ancora che il rischio può provenire “da qualsiasi situazione ricollegabile in modo diretto o indiretto allo svolgimento dell'attività lavorativa", accezione da rapportare - afferma l'appellante
- anche agli obblighi di sicurezza sul lavoro da parte del datore ex art. 2087 c.c. ritenuti violati, nel caso di specie, in ragione della pericolosità dell'immobile messo a disposizione dalla società (in quanto in particolare - privo di sistemi di protezione -
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quali parapetti in corrispondenza delle porta-finestre con apertura a libro presenti
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nell'immobile).
Richiama, inoltre, un ulteriore allargamento della nozione di “occasione da lavoro", come emergerebbe dalla Circolare CP_1 n. 52 del 23 ottobre 2013 in caso di
"trasferimenti e mission?", in particolare laddove si legge che: "la missione, infatti, è caratterizzata da modalità di svolgimento imposte dal datore di lavoro con la conseguenza che tutto ciò che accade nel corso della stessa deve essere considerato come verificatosi in attualità di lavoro, in quanto accessorio all'attività lavorativa e alla stessa funzionalmente connesso, e ciò dal momento in cui la missione ha inizio e fino al momento della sua conclusione". Alla stregua di tale lettura avallata dallo stesso in conclusioneCP_1 , l'appellate insiste per l'indennizzabilità
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dell'infortunio in quanto da considerarsi alla stregua di un vero e proprio "infortunio in attualità da lavoro” perché “conseguente all'obbligo del lavoratore da contratto di effettuare le proprie prestazioni all'estero” e “strumentalmente collegato alla temporanea permanenza del lavoratore nell'alloggio fornitogli dal datore di lavoro".
Si costituiva la società appellata la quale contestava recisamente le deduzioni avversarie, veicolando le difese già svolte in I grado, instando per il rigetto dell'appello in quanto ritenuto infondato.
3. Tanto premesso quanto allo svolgimento del processo in I grado, ritenuto di potere decidere sulla base degli atti di cui al fascicolo senza che occorra alcun approfondimento istruttorio, ritiene la Corte che l'appello sia infondato per le ragioni che seguono.
Occorre premettere, in punto di fatto, che le emergenze probatorie consentono di ritenere accertato che Parte 1 il quale già prima del grave evento lesivo occorsogli e dallo stesso rivendicato in tale sede come “infortunio sul lavoro", aveva lavorato
(segnatamente dal 2008) alle dipendenze della società dell'impresa CP 4 con sede in Parma in data 1/01/2015 (cfr. doc. 1 prodotto da parte appellante e già
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prodotto in I grado) concludeva contratto di lavoro a tempo determinato quale impiegato tecnico VII livello - "logistic manager" - impegnandosi a svolgere la propria. prestazione lavorativa in Messico, presso un cantiere sito segnatamente a Città del
Messico, ove l'impresa datrice di lavoro aveva assunto l'impegno al compimento di una commessa. Si precisava, in sede contrattuale, che gli effetti decorressero dall'arrivo in
Messico del lavoratore, sino al completamento dell'opera alla quale si era impegnata l'impresa.
Inoltre il lavoratore si impegnava a trasferirsi, a spese del datore di lavoro, e a risiedere in
Messico per l'intera durata del contratto, presso alloggio messogli a disposizione dall'impresa "Bonatti s.r.l.".
Ebbene, alla luce di quanto posto in rilievo con riguardo alla sede dell'attività lavorativa così come concordata dalle parti, deve escludersi la fondatezza dell'assunto esposto dalla parte ricorrente sin dal proprio atto introduttivo, secondo cui, nel caso di specie, ricorrerebbe l'ipotesi di "trasferta", allegazione finalizzata ad ottenere la riconducibilità del fatto dedotto come infortunio nell'alveo interpretativo della circolare CP 1 n. 52 del 23 ottobre 2013 per le ipotesi di "trasferimenti e mission?", allo scopo di vedersi riconosciuto l'indennizzo secondo l'ampia accezione di infortunio “verificatosi in attualità di lavoro".
Piuttosto dato che, nel caso di specie, il Messico rappresenta la sede abituale di lavoro concordata in sede negoziale, deve ritenersi che ricorra un mero "trasferimento" del lavoratore pressoil luogo stabilito dalle parti in contratto ai fini dell'assolvimento dell'impegno quanto alla prestazione lavorativa, privo di quella "costrittività lavorativa" che connota la "missione/trasferta" del lavoratore a cui si riferisce la circolare CP_1 cit., in cui si avalla un concetto di “occasione di lavoro” di ampiezza tale da prevedere la copertura integrale al lavoratore che si trovi in quella specifica condizione. Occorre porre in rilievo, infatti, come tale circolare si riferisca a quella situazioni fattuali che, pur nel mantenimento dello stabile legame con il luogo di lavoro, presuppongono lo spostamento del luogo ove il lavoratore deve adempiere la propria prestazione lavorativa per fatti del tutto occasionali e contingenti, stabiliti - nell'ambito della propria autonomia decisionale dal datore di lavoro in relazione alle proprie esigenze produttive, prescindendo dal consenso del lavoratore che subisce, quindi, la decisione datoriale.
Tale condizione di “costrittività lavorativa" vale di per sé a connotare tutto ciò che accade nel corso della "missione/trasferta" dal momento in cui inizia sino alla sua conclusione, di talché qualsivoglia evento, in quanto considerato riconducibile a scelte e direttive imposte dal datore di lavoro, deve ricondursi alla nozione di infortunio sul lavoro, dovendosi in tal senso leggere la circolare laddove indica che "tutto ciò che accade nel corso della stessa" (missione/trasferta) "deve essere considerato come verificatosi in attualità di lavoro, in quanto accessorio all'attività lavorativa e alla stessa funzionalmente connesso".
Il precipitato processuale di tale lettura interpretativa è l'alleggerimento dell'onere probatorio in capo al lavoratore, il quale sarà tenuto a provare il rapporto di lavoro, la ricorrenza dell'ipotesi di trasferta/missione e la verificazione dell'evento lesivo, senza la necessità di fornire la rigorosa prova del nesso funzionale tra attività lavorativa ed evento.
Tanto chiarito, con riguardo alla fattispecie concreta trattata in tale sede si ritiene- in tal senso integrando la motivazione della gravata sentenza che non si sia in presenza
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di un'ipotesi di trasferta ma di mero trasferimento in Messico, liberamente individuato dalle parti in sede contrattuale - e non, pertanto, dal solo datore di lavoro - quale luogo abituale per l'adempimento della prestazione lavorativa;
se ne inferisce che la parte ricorrente non potrà valersi dell'attenuazione dell'onere probatorio sopra delineato alla luce della indicazioni interpretative come esposte.
Tanto precisato, si ritiene che la parte appellante, per ottenere l'indennizzo richiesto, avrebbe dovuto provare che la caduta dalla porta-finestra dell'alloggio messogli a disposizione dal datore di lavoro era derivante funzionalmente dallo svolgimento di quell'attività prodromica e strumentale consistita nell'invio di messaggi di posta elettronica e telefonate risultata provata alla luce degli esiti dell' istruttoria svolta nel corso del processo;
onere ancor più gravoso considerando che, nel caso di specie, il fatto lesivo si è verificato presso l'abitazione del lavoratore, luogo che era nella sua esclusiva disponibilità e ove poteva permanere per svolgere, senza alcuna limitazione, attività volte a soddisfare interessi del tutto personali, svincolati da esigenze lavorative.
Ebbene, questo onere probatorio non risulta soddisfatto nel caso di specie, come correttamente posto in rilievo dal primo giudice il quale - con affermazione da avallarsi pienamente - giungeva a ritenere: "Tanto non può ritenersi avvenuto nel caso di specie, non essendo affatto sufficiente dimostrare l'attività lavorativa (invio missive tramite posta elettronica) che Parte 1 stava svolgendo presso l'abitazione messagli a disposizione dall'azienda, dovendo, piuttosto, egli dimostrare che quell'attività strumentale sia stata la causa come detto, diretta o indiretta
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-dell'evento lesivo.
Ebbene, il ricorrente si è limitato ad affermare che l'infortunio de quo è stato conseguente all'obbligo previsto nel contratto di effettuare le proprie prestazioni all'estero, in specie in Messico, e
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strumentalmente collegato alla temporanea permanenza del lavoratore nell'alloggio fornitogli dal datore di lavoro;
ha, invero, dedotto che la caduta dal secondo piano dello stabile dove era domiciliato è avvenuta in un giorno (martedi) e in un orario (ore 16.00 circa) lavorativi.
Non vi è, però, prova alcuna della sussistenza di un nesso funzionale tra la caduta e lo svolgimento di attività lavorativa".
-Ed infatti, dall'attività istruttoria svolta nel corso del processo, è emerso in particolare valorizzando la testimonianza resa dalla compagna del lavoratore, Testimone 1
[...] - unica testimone oculare del fatto, della cui attendibilità non è dato dubitare e rispetto alla quale non sono stati sollevati dubbi di sorta che
- Parte 1 lavorava principalmente in cantiere e che l'attività lavorativa svolta presso la loro comune abitazione era limitata all'utilizzo della posta elettronica, attività che aveva svolto anche il giorno del fatto;
tali circostanze sono state, peraltro, confermate anche dal fratello dell'appellante il quale, precisato che non era presente al Testimone 2
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momento del fatto e che lo stava attendendo per pranzare (alle ore 16:00, orario previsto per la pausa pranzo in Messico), chiariva di avere avuto modo di visionare il telefono ed il computer a disposizione del fratello appurando che questi, prima del sinistro, aveva in effetti inviato mail ed utilizzato il telefono.
Oltre a ciò nessun altro elemento fattuale emerge dal compendio probatorio in atti circa l'effettiva dinamica del fatto;
in altri termini, non emergono dati fattuali significativi, anche di natura presuntiva, idonei a consentire l'accertamento del nesso di funzionalità tra attività lavorativa svolta presso l'abitazione - invio di mail e, al più, telefonate – e la
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rovinosa caduta dalla porta-finestra priva del parapetto, non potendosi ritenere a tal fine sufficiente l'accertamento che poco prima del fatto l'appellante avesse svolto tali attività; non è, infatti, dato comprendere – in assenza di specifica prova su tale dirimente aspetto fattuale come la caduta dalla porta-finestra del soggiorno di casa sia avvenuta “per" il
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lavoro svolto, dovendosi così confermare la inappuntabile conclusione cui è pervenuto il giudice di prime cure laddove afferma: “L'usuale riferita attività di inviare posta elettronica ed effettuare chiamate svolta dai locali dell'alloggio messo a disposizione dal datore di lavoro CP 4
può soltanto eventualmente attestare che quella fosse la sua ordinaria modalità di svolgere il lavoro domiciliare, a differenza delle prestazioni svolte nei cantieri, ma non certo che l'evento lesivo si sia verificato in quella specifica circostanza. Ne consegue che a rimanere del tutto indimostrata è stata proprio l'occasione di lavoro".
Si ritiene piuttosto, avallandosi in tal modo la valutazione già espressa in sede ammnistrativa dall' CP_1 che il fatto gravemente lesivo della sfera psico-fisica del
, Parte 1 si sia verificato quale manifestazione del rischio generico cui sono sottoposti tutti i consociati.
Alla luce di quanto evidenziato e già puntualmente acclarato nella sentenza gravata, deve ritenersi che con motivazione immune da vizi logico-giuridici in quanto
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puntualmente ed esaustivamente argomentata in punto di fatto e di diritto - il giudice di prime cure abbia dato piena attuazione ai principi delineati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui è sufficiente ma anche necessaria la sussistenza di un nesso causale (sia pure anche solo indiretto) tra evento e prestazione lavorativa
(cfr. Cass. Sez. L.-, Sentenza n. 32257 del 05/11/2021, da intendersi qui richiamata anche ai sensi dell'art.118 disp. att. c.p.c. -"... la questione prospettata nell'ordinanza interlocutoria sopra richiamata postula un ulteriore approfondimento del significato della locuzione
"occasione di lavoro" contenuta nell'art. 2 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (d.P.R. n. 1124 del 1965), intesa quale misura della relazione intercorrente fra lavoro e infortunio ai fini dell'erogazione delle prestazioni previdenziali;
è pacificamente acquisito, anche nella dottrina più risalente, che con l'utilizzo di tale formula, diversa da quella secondo cui, ai medesimi fini di tutela previdenziale, la malattia professionale deve essere stata causata dal lavoro ("a causa del lavoro"), il legame che dà diritto alle prestazioni derivanti da infortunio non debba ritenersi rigidamente subordinato al verificarsi di un evento strettamente determinato dallo svolgimento della prestazione;
l'orientamento giurisprudenziale consolidato ha valorizzato un approccio interpretativo per il quale, per darsi luogo alla tutela antinfortunistica, è sufficiente che sussista un nesso causale anche solo indiretto fra l'accaduto e la prestazione lavorativa, precisando che l'occasione di lavoro si determina ogni qual volta lo svolgimento di un'attività lavorativa abbia esposto il soggetto protetto al rischio del verificarsi dell'evento lesivo (per tutte cfr. Cass. n. 1171 del 1990 e Cass. n. 4716 del 1988); [...] ancora, in Cass. n. 2838 del 2018, l'obbligo assicurativo è stato riconosciuto non solo per gli infortuni occorsi nello svolgimento delle attività tipiche in funzione delle quali è sancito, ma anche per quelli verificatisi nel corso di attività prodromiche e strumentali allo svolgimento delle medesime mansioni, purché ad esse connesse [...]"; si veda anche, significativamente quanto alla protezione anche delle attività non solo tipiche ma anche
"preparatorie, accessorie o connesse purché indispensabili alla prestazione lavorativa" sicché
"l'occasione di lavoro” deve essere intesa “in senso funzionale”, cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza
n. 30874 del 26/11/2019. : "come questa Corte ha reiteratamente affermato l'art. 2 del d.P.R. n.
1124 del 1965 copre tutti i casi di infortunio avvenuto per causa violenta "in occasione di lavoro" che cagionino un'inabilità al lavoro superiore a tre giorni, rientrando nella nozione di occasione di lavoro tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine, alle persone, al comportamento colposo dello stesso lavoratore, ivi compresi gli spostamenti spaziali funzionali allo svolgimento del prestazione;
con l'avvertenza che sotto quest'ultimo aspetto devono ritenersi protette 'non solo le attività manuali tipiche ma anche quelle preparatorie, accessorie o connesse, purché indispensabili alla prestazione lavorativa" (Cass.12549/18), con l'unico limite del rischio elettivo, inteso come tutto ciò che sia estraneo e non riguardante l'attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore
(Cass. 17917/2017). Ai fini della protezione di un infortunio attraverso l'assicurazione sociale obbligatoria gestita dall CP_1 è necessario, pertanto, che ricorra l'occasione di lavoro intesa in senso funzionale" - cfr. conforme anche Cass. n. 2838 del 06.02.2018, puntualmente richiamata nella sentenza gravata al fine di delineare il quadro giuridico di riferimento per le valutazioni giudiziali;
con riguardo specifico agli spostamenti spaziali funzionali allo svolgimento di attività lavorative, anche in senso strumentale ed accessorio, si veda altresì Cass. Sez. L, Sentenza n. 5841 del 22/04/2002: “La giurisprudenza di questa Corte ha ricostruito, in numerose sentenze (delle quali alcune citate infra) alla cui motivazione si deve rinviare per economia della funzione, la lunga evoluzione del sistema complessivo di tutela infortunistica, ed in particolare della nozione di occasione di lavoro, consolidandosi sulla conclusione che, pur nella identità di espressione lessicale, risalente alla Legge 17 marzo 1898, n. 80 la nozione di occasione di lavoro, di cui all'art. 2 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, comprende ora tutti i fatti, anche straordinari e imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine e alle persone, sia dei colleghi, sia di terzi, ed anche dello stesso infortunato, attinenti alle condizioni oggettive e storiche della prestazione lavorativa presupposto dell'obbligo assicurativo, ivi compresi gli spostamenti spaziali del lavoratore assicurato, funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l'unico limite in quest'ultimo caso del rischio elettivo (ex plurimis 13447/2000... [...]”).
4. Alla luce di quanto esposto, la Corte perviene alla valutazione di infondatezza dell'appello, che deve essere pertanto rigettato.
Cionondimeno, la particolarità e la notevole complessità della fattispecie trattata, considerate unitamente alle difficoltà ricostruttive della vicenda per cui è causa (dai contorni fattuali rimasti indubbiamente incerti), costituiscono - ad avviso della Corte -
"gravi ed eccezionali ragioni" ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel testo novellato dalla sentenza della Corte Cost. n. 77/2018, per compensare integralmente tra le parti le spese del grado.
Infine, si dà atto della insussistenza dei presupposti applicativi dell'innovato disposto di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 giacché dagli atti emerge come l'appellante sia soggetto esente ai sensi dell'art. 10 D.P.R. cit..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo nella causa n.
186/2024 RGA, così provvede:
respinge l'appello; 1.
compensa le spese del presente grado di giudizio. 2.
Così deciso a Bologna, il 03/04/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott.ssa Marcella Angelini