Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 12/06/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 766/2024 R.G.
Appello sentenza Tribunale Lecce
N. 3745 del 27.11.2024
Oggetto: spese processuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro LOMBARDI Presidente relatore dott.ssa Maria Grazia CORBASCIO Consigliere dott. Domenico MONTERISI Giudice ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza, in grado d'appello, iscritta al n. 766.2024 del Ruolo
Generale Sez. lav. Appelli, promossa da rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. Giulio Insalata Parte_1
domiciliatario;
APPELLANTE contro con sede in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, per CP_1
procura generale alle liti richiamata in atti dagli avv.ti Francesca Romana Belli e Fabrizia Florio, domiciliatari;
APPELLATO
All'udienza dell'11.6.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.11.2024 ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza indicata in epigrafe con la quale nei confronti dell' si era ottenuto CP_1
l'accoglimento della domanda (ricalcolo rateo pensionistico della pensione VOART
(per ratei differenziali dal 18.4.2016 al 27.11.2024) nonché alle spese di lite, quantificate in € 1.500, oltre accessori e spese forfetarie.
Ha lamentato l'erroneità della decisione limitatamente all'entità dei compensi di lite in quanto non rispondente ai minimi tariffari. Ha chiesto- in parziale riforma della impugnata sentenza- la condanna dell'Istituto al pagamento, con distrazione, delle spese nella misura di € 5391 (o, quale minimo di € 2.695) nonché alla rifusione delle spese di questo grado.
L' nella memoria di costituzione ha contestato l'avverso argomento ed ha CP_1
concluso per il rigetto dell'appello.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è data lettura.
Non v'è contestazione sulla totale soccombenza dell' nel pregresso grado di CP_1
giudizio, così come pacifica, poiché non specificamente contestato, deve ritenersi il valore data alla controversia (€ 9.241,10 quale credito riconosciuto per ratei differenziali anche posteriori alla domanda di cui al ricorso del 18.4.2019; in esso la parte ha chiesto
“…fatte salve le future differenze…” e per tale ragione deve aversi riguardo al valore del decisum (cfr da ultimo ord Cass 11124.2025))
L'entità delle spese liquidate (€1500) è, con ogni evidenza, inferiore ai minimi tariffari tenuto conto del citato valore della controversia;
l'importo spettante va ricalcolato alla stregua delle disposizioni ratione temporis vigenti (DM 55/2014) e quantificato in €
2.697 oltre IVA, CAP e spese forfetarie, quale minimo tariffario per la serialità della controversia..
Le spese del presente giudizio sono poste a carico del soccombente istituto e rapportate ad un valore di € 1197 (differenza fra l'importo di € 1500 stabilito in sentenza e quello di
€ 2697 qui riconosciuti), al minimo tariffario per la serialità della controversia e all'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 29.11.2024 da nei confronti dell' avverso la sentenza del 2711.24 n. 3745 Parte_1 CP_1
del Tribunale di Lecce, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, ridetermina l'importo delle spese del giudizio di primo grado in € 2697oltre accessori e spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Giulio Insalata
Condanna l'appellato al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 962 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Giulio Insalata
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni
Così deciso in Lecce il 11.6.25
Il Presidente estensore