Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/06/2025, n. 3317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3317 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Lidia Greco Presidente dott. IA Carmelita Nicoletta Di Gesu Giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 5165/2024 R.G. promossa da:
n. nella FEDERAZIONE RUSSA l'11/05/1984 (C.F.: Parte_1
, rappr. e dif. dall' avv. ROCCUZZO VALENTINA, presso il cui studio C.F._1
legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
e da
, n. a PATERNÒ (CT) il 18/11/1980, (C.F.: Parte_2
), rappr. e dif. dall'avv. LEONARDI ENZA DANIELA, presso il cui C.F._2
studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione con decreto del 05.06.2025, a seguito dell'udienza del 14.05.2025, svoltasi in modalità cartolare, come da note autorizzate e depositate al fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 25/11/2024 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del 2022, e Parte_1 Parte_2
(in Ct il 16/05/2015).
Esponevano di essersi separati e di non essersi più riconciliati, a tal fine allegavano copia dell'accordo di negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 132/2014 del 02/11/2022 e pedissequo decreto di nulla osta emesso dalla Procura della Repubblica di Catania il 28.11.2022, esponendo quindi di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il giudice delegato assegnava termine fino al 14.05.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 [...]
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta Parte_2
copia dell'accordo di negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 132/2014 e pedissequo decreto di nulla osta emesso dalla Procura della Repubblica di Catania il 28.11.2022.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali e l'affidamento della prole va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio avvenga alle seguenti condizioni: “
1. nulla statuire a titolo di assegno divorzile, posto che ciascun coniuge è economicamente autonomo e titolare di adeguati mezzi propri;
2. confermare l'affidamento congiunto delle figlie minori e IA ad entrambi i Per_1
genitori, con collocamento presso la madre;
3. confermare che il diritto di visita del padre negli stessi termini e modalità pattuiti in negoziazione;
4. confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Paternò alla Via Emanuele Bellia
n. 316, comprese tutte le suppellettili e gli arredi, affinché la continui ad abitare con le figlie;
5. stabilire che il IG. corrisponderà a titolo di mantenimento Parte_2
per le due figlie minori la somma di € 750,00 (settecentocinquanta,00) e cioè € 375,00 per ciascuna delle due figlie, oltre aumento Istat come per legge, tramite versamento sul conto corrente indicato dalla IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, fino Parte_1
al raggiungimento della maggiore età delle figlie che potranno se vorranno percepire direttamente le somme per il mantenimento. Tale contributo mensile di € 750,00
(settecentocinquanta,00) sarà comprensivo anche dell'assegno unico di mantenimento che il padre autorizza sin d'ora la IG.ra a percepire anche la propria Parte_1
quota per intero, ma nel caso in cui il IG. volesse richiedere direttamente la quota Pt_2
del 50% dell'assegno unico, dovrà versarne alla madre l'importo corrispondente a titolo di alimenti”.
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge
8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.lgs n. 154/2013.
Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione. Le spese di giudizio vanno Compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Paternò il 01/03/2017 tra e Parte_1
, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_2
dello stato civile del Comune di Paternò dell'anno 2017, al n. 10, della parte 1, alle condizioni di cui al ricorso.
Statuisce in ordine all'affidamento ed al mantenimento delle figlie minori come in parte motiva.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Dichiara compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 06/06/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco