Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/05/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'SI ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 92 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2023 vertente tra:
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'Avv. Pellegrino Cavuoto ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Benevento, Via Ennio
Goduti – Pal. Parte_1
Ricorrente
E
(P. IVA: ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa CP_2 P.IVA_2 dall'Avv. Bianca Lombardi e dall'Avv. Nicola Di Giovanni, ed elettivamente domiciliata presso
Viale Kennedy,25 – Napoli. Controparte_3
Resistente
Avente ad oggetto: Azione di manutenzione.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti:
Per la società ricorrente: accoglimento della domanda con vittoria di spese e competenze di lite con distrazione.
Per parte convenuta: rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 9 gennaio 2023 la conveniva, davanti Parte_2 questo Tribunale, l' esponendo di esercitare da tempo il possesso su un'area di proprietà CP_2
della stessa sita nello svincolo con la S.S. 212 del Raccordo Controparte_4
Autostradale A/16-BN, riportata in catasto come parte della particella n. 78, Foglio n.76 del Comune di Benevento, estesa circa mq. 4000, concessa in uso con nota n. 5203 del 15.02.1990 in funzione dell'esecuzione di lavori appaltati ad un Consorzio di Imprese, del quale faceva parte anche l'impresa dante causa dell'attuale ricorrente, poi restata nel possesso esclusivo del cespite fino all'attualità.
L' con diffida del 6.07.1999, revocava la concessione dell'area, diffidando la ditta AR CP_2
IO (oggi trasformata in , al rilascio. CP_5
Tale rilascio del bene, però, non era mai avvenuto e sulla predetta area, detenuta prima e posseduta poi da oltre un ventennio, la ricorrente affermava di aver realizzato opere e migliorie, posizionando una sbarra all'ingresso della strada, recintando l'intera superfice, apponendo un cancello metallico al fine di impedire l'accesso, anche pedonale, agli estranei e costruendo diversi manufatti.
L rivendicando la proprietà dell'area oggetto di causa, con comunicazioni PEC del CP_2
2.11.2022 e del 1.12.22, diffidava la all'immediato rilascio del terreno, minacciando, in CP_1
mancanza, azioni legali ed intimando il non utilizzo della stessa.
La società ricorrente, ritenendo che dette comunicazioni costituivano una turbativa nel possesso esercitato, promuoveva la presente azione, invocando tutela manutenzionale e risarcimento del danno.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente, si costituiva in giudizio l'
[...] che eccepiva l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'azione per non aver la ricorrente agito CP_2 nell'anno dalla turbativa nonché, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione, nonché il difetto dei requisiti di legge per l'ottenimento della tutela possessoria.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti il GI, con provvedimento non reclamato, rigettava il ricorso ritenendolo infondato per inesistenza della lamentata molestia.
Preso atto, la depositava ricorso per la prosecuzione nel merito del giudizio possessorio;
CP_1 all'esito di nuova udienza per la comparizione delle parti, il GI assegnava alle stesse i termini ex art. 3
183 VI comma cpc (formulazione previgente) allo spirare dei quali, non ritenendo necessario lo svolgimento di attività istruttoria, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e in quella sede assegnava alle parti i termini ex art.190 cpc.
La domanda della è risulta inammissibile per i seguenti Parte_2
MOTIVI
Preliminarmente occorre che nella presente controversia si ritiene di dover far applicazione del criterio della “ragione più liquida”, il quale suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile - per economia processuale ed ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia - rispetto a quello della coerenza logico-sistematica, con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il principio citato risponde ad “esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost, e che ha come sfondo una visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (cfr. Cass. S.U. 9.10.2008
n. 24883; conf. Cass. sez. un. 12.12.2014, n. 26242; Cass, SU 8.05.2014 nr. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.
- deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di altre questioni.
Com'è pacifico in giurisprudenza di merito e di legittimità, ai fini dell'utile esperimento dell'azione di manutenzione (art. 1170 c.c.), è necessario che la molestia presenti un apprezzabile e congruo contenuto di disturbo, tale da rendere oggettivamente impossibile, o più gravoso, il godimento materiale della cosa, con la conseguenza che ne restano escluse quelle condotte le quali, pur costituendo un'ingerenza, non risultino incompatibili con l'esercizio del possesso (Tribunale La
Spezia, ordinanza 4 gennaio 2020).
La molestia o turbativa è un'indebita ingerenza non grave come lo spoglio, ma sicuramente condizionante il regolare e pacifico esercizio del potere di fatto sulla cosa e si verifica quando un terzo si ingerisce sulla cosa in un modo che sarebbe illecito ove il possessore fosse titolare del diritto corrispondente al suo possesso. 4
Dunque, la violazione delle distanze legali, le immissioni intollerabili di fumi, di vapori ed odori o l'innalzamento di un muro di cinta che limita l'afflusso di luce ed aria costituiscono per la giurisprudenza le forme tipiche di molestia e non solo perché più ricorrenti.
La lesione che deriva dalla molestia deve essere reale, effettiva, non saltuaria e nemmeno motivata da semplice e generico timore: “un'immutazione dello stato dei luoghi che non arrechi attualmente danno al possesso altrui può egualmente configurare una molestia, se sia idonea a porre in dubbio
o in pericolo siffatto possesso, ma a tal fine è necessario che la detta immutazione sia per sé stessa evolutiva nella direzione di uno specifico attentato pregiudizievole.” Cass. 29 gennaio 1990, n. 532.
La molestia o turbativa può essere anche di diritto quando consiste in atti giudiziali o stragiudiziali, attraverso i quali si contesti l'altrui potere e che inducano il timore reale di imminenti azioni materiali contrastanti con la situazione stessa di possesso.
Assume parte ricorrente che l'aver rivendicato, da parte dell' la proprietà dell'area oggetto di CP_2
causa ed averne chiesto la liberazione e riconsegna rappresenti una turbativa nel possesso, tale da giustificare il ricorso alla corrispondente tutela.
Tale opinione non appare condivisibile, poiché i richiamati principi vanno coordinati con la fondamentale norma fissata all'art. 948 cc, la quale disciplina, nell'ambito dei diritti reali, l'azione di rivendica del cespite riconosciuta al proprietario: “Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa.”
Trattasi di azione imprescrittibile e, quindi, legittimamente esperibile in qualunque momento dal proprietario del cespite.
Nella fattispecie concreta in esame, non è controverso, per pacifica ammissione fattane da parte ricorrente, che il cespite risulti ancora in proprietà dell' non avendo tale Ente subito alcuna CP_2
deprivazione di tale diritto per intervenuto esercizio di azione di usucapione o di qualsiasi altra natura;
pertanto è di tutta evidenza che la diffida stragiudiziale, con la quale il proprietario rivendichi tale sua qualifica e preannunci di voler riprendere e riaffermare la signoria sul bene, sia azione pienamente legittima e non può costituire turbativa nell'esercizio del possesso, che, peraltro, rimane immodificato sino all'esito di un eventuale giudizio petitorio.
Tali argomentazioni assorbono ogni questione indotta in giudizio;
le spese di lite seguono la soccombenza. 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento – I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda di tutela possessoria avanzata dalla nei confronti CP_1 dell' CP_2
2) Condanna la in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione in favore di parte Parte_2 attrice delle competenze di giudizio, quantificate in € 2.800,00 per competenze professionale per tutte le fasi del giudizio, oltre rimborso spese generali 15 % su tali competenze, IVA e contributo CNF come per legge, se dovuti.
Benevento, li 14 maggio 2025.
Il GOP
Dott. Luigi D'SI