Ordinanza collegiale 25 maggio 2016
Ordinanza presidenziale 10 febbraio 2023
Decreto presidenziale 22 settembre 2023
Sentenza 14 novembre 2023
Ordinanza collegiale 23 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 14/11/2023, n. 3413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3413 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/11/2023
N. 03413/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00300/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 300 del 2015, proposto da
F.I.B. S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Carmelo Marra e Valentina Urso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Messina, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
della sentenza del T.A.R. Sicilia, Catania, II, in data 4 giugno 2014, n. 1609.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2023 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza del T.A.R. di Catania n. 1609/2014 in data 4 giugno 2014.
Il Comune di Messina non si è costituito in giudizio.
La ricorrente ha depositato memorie in data 24 e 25 ottobre 2023 - sebbene la seconda memoria sia formalmente tardiva, posto che il termine per il loro rituale deposito va computato secondo il cosiddetto criterio dei “giorni liberi” - ribadendo e precisando le proprie difese.
In data 24 e 25 ottobre 2023 la ricorrente ha anche depositato - sebbene tardivamente - documentazione.
Il Comune di Messina non si è costituito in giudizio.
Nell’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
Con la sentenza portata in esecuzione il Tribunale ha stabilito i criteri in base ai quali l’Amministrazione doveva proporre a favore della parte ricorrente il pagamento entro un congruo termine (art. 34, quarto comma, c.p.a.).
Segnatamente, la Sezione ha disposto che all’interessata fosse corrisposto il 5% dell’offerta economica in proporzione alla quota di partecipazione all’associazione temporanea di imprese (da computarsi in relazione al valore della quota di beni dell’appalto che la stessa avrebbe dovuto realizzare, come esposti nell’offerta a suo tempo prodotta).
Il Tribunale ha anche riconosciuto la rivalutazione monetaria sino alla data della cosiddetta aestimatio (che interviene con la presente decisione), nonché, in seguito, gli interessi legali.
Con il presente gravame la ricorrente ha chiesto la determinazione della somma dovuta in ragione del mancato adempimento dell’obbligo dell’Amministrazione di proporre il pagamento di una somma entro il termine di sessanta giorni indicato nella decisione.
Il 5% dell’offerta economica corrisponde ad € 8.441,50.
L’importo va ridotto della metà in proporzione alla quota di partecipazione (50%) della ricorrente all’associazione temporanea di imprese, giungendosi, quindi, ad un importo di € 4.220,75.
La ricorrente ha osservato che, venendo in rilievo un’associazione di tipo orizzontale, la società avrebbe potuto sostituire l’altra impresa nell’esecuzione dell’appalto, sicché l’importo di € 8.441,50 dovrebbe essere conservato integro.
Tale conclusione contrasta, però, con la pronuncia di cui è stata chiesta l’esecuzione, nella quale si afferma esplicitamente che il risarcimento andava ridotto “in proporzione alla quota di partecipazione… nell’esecuzione dell’appalto”, con riferimento, quindi, ad un elemento cristallizzato nella formulazione dell’offerta, in cui la partecipazione delle due imprese all’associazione è stata indicata come paritaria.
Inoltre, la rivalutazione monetaria non va computata dalla data di adozione del provvedimento di esclusione (o a far data da altri atti adottati dall’Amministrazione), ma dal verificarsi del danno, cioè dal momento in cui si è concretizzato il pregiudizio economico derivante dai provvedimenti assunti dalla stazione appaltante (secondo quanto ritenuto nella decisione portata in esecuzione).
Pertanto, l’’importo di € 4.220,75 dovrà essere rivalutato da tale data sino alla presente “aestimatio” , come espressamente statuito nella decisione del Tribunale, cioè sino alla concreta stima del danno effettuata con la presente decisione.
A far data dal deposito della presente decisione sono, poi, dovuti gli interessi legali, secondo quanto stabilito nella sentenza n. 1609/2014 in data 4 giugno 2014 ( “dovranno altresì essere riconosciuti dapprima la rivalutazione monetaria sino alla data della c.d. aestimatio nonché, in seguito, gli interessi legali fino al soddisfo” ).
Per le considerazioni che precedono il ricorso va accolto nei termini che sono stati indicati e, per l’effetto, il Comune di Messina va condannato a corrispondere alla ricorrente l’importo di € 4.220,75, oltre rivalutazione monetaria a far data dall’aggiudicazione della procedura per la fornitura di cui al ricorso n. 1591/2002 (definito con sentenza n. 1609/2014 in data 4 giugno 2014) e sino al deposito della presente decisione, nonché al versamento degli interessi legali a far data dal deposito della presente decisione sino all’effettivo soddisfo.
Per l’ipotesi di inadempienza dell’Amministrazione intimata si nomina quale commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Nizza di Sicilia, con facoltà di delega ad altro funzionario del Comune in possesso della necessaria professionalità.
Il commissario ad acta si insedierà decorso il termine di sessanta giorni dalla comunicazione al Comune della presente decisione e provvederà nell’ulteriore termine di giorni sessanta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, anche tenuto conto della semplicità della controversia in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) accoglie il ricorso secondo quanto indicato in motivazione e, per l’effetto, condanna il Comune di Messina a corrispondere alla ricorrente l’importo di € 4.220,75, oltre rivalutazione monetaria a far data dall’aggiudicazione della procedura per la fornitura di cui al ricorso n. 1591/2002 (definito con sentenza n. 1609/2014 in data 4 giugno 2014) e sino al deposito della presente decisione, nonché al versamento degli interessi legali a far data dal deposito della presente decisione sino all’effettivo soddisfo; 2) nomina quale commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Nizza di Sicilia, con facoltà di delega ad altro funzionario del Comune in possesso della necessaria professionalità, il quale provvederà secondo quanto indicato in motivazione; 3) condanna il Comune di Messina alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO