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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/02/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Olga Quartuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 769 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Galasso Stefano, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
parte attrice
e
(P.I.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso P.IVA_2
lo studio dell'Avv. Palamara Valentina, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
parte convenuta nonché contro
(C.F.: ) Controparte_2 C.F._1
convenuto contumace
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie;
CONCLUSIONI: come da note in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.05.2019, la in Parte_1
persona del proprio legale rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio la società
[...
[...] [
al fine di ottenere l'integrazione del risarcimento di Controparte_3
tutti i danni subiti in occasione del sinistro stradale verificatosi in data 18.07.2017, alle ore 09:40 circa, sulla Strada Statale 106, all'altezza del km 123+600, in località Favaco, in agro del comune di Stignano (RC).
A tal fine esponeva: che, nelle predette circostanze di tempo e luogo, – legale Controparte_4 rappresentante della – si trovava alla guida dell'autovettura PE AS tg. Parte_1
FB340YM, di proprietà della predetta società, con direzione di marcia Catanzaro-Reggio Calabria;
che, all'altezza del km 123+600, si verificava un sinistro stradale tra l'autovettura PE AS e l'autovettura YO RI tg. EX084PK, di proprietà e condotta da che la Controparte_2
RI, la quale viaggiava lungo la corsia di marcia opposta a quella percorsa dall' si CP_4 fermava all'intersezione dando precedenza ad una prima autovettura (che precedeva la PE
AS), ma poi si immetteva improvvisamente sulla carreggiata opposta, omettendo di dare la precedenza alla PE AS, con la quale impattava;
che sul luogo del sinistro intervenivano i
Carabinieri della Stazione di Placanica, i quali redigevano un verbale di accertamento e provvedevano al sequestro delle automobili;
che in data 24.08.2017 veniva avanzata nei confronti della compagnia assicurativa una richiesta di risarcimento danni al mezzo e alla persona, a seguito della quale veniva aperto il sinistro n. 007030017025293-3; che l'autovettura PE AS, a seguito del dissequestro, veniva trasportata con il carroattrezzi presso la concessionaria PE “Tema
Motori” di ND (CS), ove veniva emesso il preventivo dei danni al mezzo;
che essendo l'autoveicolo incidentato un mezzo aziendale, aveva dovuto noleggiare Controparte_4 un'autovettura per continuare a svolgere le proprie mansioni lavorative per conto della ditta;
che la compagnia di assicurazioni liquidava alla a titolo di risarcimento danni, Parte_1
l'importo di € 7.000,00 comprensivi di spese legali, riconoscendo ad un concorso Controparte_4
di colpa pari al 25%; che tramite PEC del 12.03.2018 il procuratore dell'odierna parte attrice richiedeva alla compagnia assicuratrice una visita medico-legale sulla persona di Controparte_4
al fine di valutare i danni alla persona, senza tuttavia ottenere riscontro;
che anche l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita si rivelava infruttuoso, in ragione della mancata adesione della compagnia assicuratrice;
che, successivamente, veniva fissata visita medico-legale all'esito della quale veniva emesso nei confronti di un assegno di Controparte_4
€ 385,00; che, secondo la prospettazione attorea, riportava “un 2% di invalidità Controparte_4
2 permanente nonché un'invalidità temporanea di 10 gg al 100% per un totale pari ad € 1.965,62 comprensivi di spese mediche”; che, pertanto, doveva ricevere un'integrazione Controparte_4
del risarcimento, quantificata in € 23.150,05 (di cui € 21.469,33 per i danni al mezzo, comprensivi delle relative spese di recupero e noleggio, ed € 1.680,72 per danni fisici e spese mediche).
Alla luce delle superiori premesse, la parte attrice ha chiesto che venisse accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità di per il sinistro oggetto di causa, con conseguente Controparte_2
condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni in favore di quale Controparte_4 legale rappresentante della ditta quantificati in € 23.150,05, o nella diversa Parte_1
misura ritenuta equa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, il tutto con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del di lui procuratore, dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.10.2019, si costituiva in giudizio la
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_5
tempore, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva dell'odierna parte attrice;
nel merito, contestava l'an e il quantum delle pretese avversarie, ritenendo di avere già corrisposto le somme necessarie a risarcire il lamentato danno, anche in considerazione della responsabilità dello stesso nella causazione del sinistro. Pertanto, instava per il rigetto della domanda CP_4
proposta ex adverso, in quanto infondata in fatto ed in diritto o, in subordine, per la riduzione delle
“pretese risarcitorie avanzate da parte avversa a congrua cifra, giusta ed equa”, qualora fosse stata “ravvisata una qualche tenutezza della concludente società di assicurazioni”, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
benché ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_2
La causa è stata istruita, oltre che documentalmente, a mezzo prova testimoniale ed interrogatorio formale di . Controparte_2
All'udienza del 26.04.2023, il giudice precedentemente titolare del procedimento sottoponeva alle parti “la questione afferente alla legittimazione attiva (rectius titolarità del diritto) di parte attrice in ordine al danno biologico lamentato, risultando l'azione proposta da , Parte_1
invitandole al deposito di note su detta questione;
disponeva altresì consulenza tecnica d'ufficio, al fine di accertare la natura e l'entità dei danni riportati dal veicolo di parte attrice, la compatibilità dei danni con la dinamica del sinistro emersa in corso di causa ed il valore del veicolo al tempo del sinistro.
3 Espletata la c.t.u., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
22.05.2024; con decreto del 9.02.2024 di questo Giudice, subentrato nella titolarità del procedimento solo a far data dal 25.01.2024, la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti all'udienza tabellare del 20.06.2024 sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.; con ordinanza del 29.06.2024, comunicata alle parti in pari data, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di il quale, benché Controparte_2
ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
Sempre in via preliminare deve essere scrutinata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo all'odierna parte attrice, sollevata dalla compagnia assicurativa nella propria comparsa di costituzione e risposta in quanto “la procura è sottoscritta dal Sig. (e non anche Controparte_4
dal Sig. nella qualità di legale rappresentante della , Controparte_4 Parte_1
laddove invece, la domanda avanzata con atto di citazione viene spiegata per la Parte_1
e non anche per il Sig. in proprio”.
[...] Controparte_4
L'eccezione è infondata.
Ed invero, la Suprema Corte ha condivisibilmente affermato che “la procura speciale alle liti conferita al difensore da chi agisca … quale legale rappresentante di una persona giuridica, è idonea ad attribuire al primo il potere rappresentativo anche per quest'ultima, pur in mancanza di una specifica dichiarazione, ove, interpretato l'atto sulla base dell'intenzione del conferente e ricorrendo, nel dubbio, al principio di conservazione dei suoi effetti - così da addivenire ad una pronuncia risolutiva del merito della controversia piuttosto che al rilievo di una preclusione processuale - tale volontà sia ricavabile "aliunde", ed in particolare dal contenuto dell'atto processuale cui accede la procura stessa” (Cass. civ., Sez. L, n. 24263/2016).
Infatti, “la certificazione del difensore nel mandato alle liti in calce o a margine di atto processuale riguarda l'autografia della sottoscrizione della persona che, conferendo la procura, si fa attrice o della persona che nell'atto si dichiara rappresentante della persona fisica o giuridica che agisce in giudizio … con la conseguenza che deve considerarsi essenziale, ai fini della validità della procura stessa, che in essa, o nell'atto processuale al quale accede, risulti indicato il
4 nominativo di colui che ha rilasciato la procura, facendosi attore nel nome proprio o altrui, in modo da rendere possibile alle altre parti e al giudice l'accertamento della sua legittimazione e dello "ius postulandi del difensore”” (Cass. civ., Sez. 3, n. 7765/2021).
Nella fattispecie, nell'atto processuale cui la procura accede, ossia nell'atto di citazione, è indicato chiaramente il nominativo del conferente la procura, , il quale ha agito in giudizio Controparte_4
non in proprio, bensì esclusivamente quale legale rappresentante della Parte_1
Pertanto, dovendosi ritenere che la procura alle liti sia stata validamente rilasciata da CP_4
nella qualità di legale rappresentante della l'eccezione sollevata
[...] Parte_1
dalla compagnia assicurativa deve essere respinta.
Tanto premesso, è opportuno procedere ad un breve inquadramento in diritto della fattispecie oggetto del presente giudizio.
In tema di circolazione di veicoli, l'art. 2054, co.1, c.c. stabilisce che “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Il secondo comma pone una presunzione legale nello stabilire che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
La Suprema Corte ha chiarito che “la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art.
2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro”
(Cass. civ., Sez. 3, n. 9353/2019).
Infatti, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, co.2 c.c. nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. civ., Sez. 3, n. 9550/2009).
5 Tuttavia, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Ed infatti, entrambe le parti processuali che agiscono e resistono nel giudizio avente a oggetto il risarcimento dei danni derivati da uno scontro di veicoli, per superare la presunzione legale di pari concorso nella causazione del sinistro sono onerate non soltanto della prova della condotta dell'altro conducente violativa della regola che impone il principio del neminem laedere e delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma altresì, della prova (positiva) della propria condotta, che deve risultare conforme alle prescrizioni del Codice della Strada e immune da colpa generica, dovendo essere improntata la condotta di guida sempre alla massima attenzione, ed essendo pertanto tenuto il conducente del veicolo a fare tutto quanto possibile per evitare il danno e a porre in atto le manovre di emergenza che, avuto riguardo alle concrete circostanze di fatto, erano esigibili (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. 3, n. 7057/2017).
Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, come l'inosservanza del diritto di precedenza, commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (in tal senso cfr. Cass. civ., Sez. 3, n.
5671/2000; Cass. civ., Sez. 3, n. 33483/2024: “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta”).
Invero, l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (Cass. civ., Sez. 6 - 3, n. 21130/2013; Sez. 3, n.
9528/2012).
6 Nel caso di concorso tra condotte, di cui l'una integri la violazione dell'obbligo di precedenza e l'altra la violazione dell'obbligo di limitare la velocità, infatti, la seconda di tali condotte non è idonea, di norma, ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento di guida del conducente sfavorito e l'incidente (Cass. civ., Sez. 6 - 3, n. 15504/2013).
Infatti, l'art. 145, comma 1, del Codice della Strada - nel prevedere che i conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti
- si rivolge a tutti i conducenti, anche al conducente favorito, giacché il diritto di precedenza spettante al conducente del veicolo proveniente da destra non esonera il conducente medesimo dall'obbligo di usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengano alla norma, recata dal comma secondo del medesimo art. 145, che impone di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione (Cass. civ., Sez. 1, n.
15928/2006; Cass. civ., Sez. 3, n. 9528/2012: “In tema di circolazione stradale, il conducente che impegna un incrocio, ancorché provenendo da destra, per il solo fatto che goda del diritto di precedenza non è esentato dall'obbligo di usare la dovuta attenzione nell'attraversamento, anche in relazione ai pericoli derivanti da comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengono al segnale di arresto”). Ancora, la Suprema Corte ha statuito che la disciplina legale delle precedenze da osservare nei crocevia estende la sua efficacia vincolante nei confronti dei conducenti su tutta la relativa area, e non è pertanto necessario accertare in quale punto del crocevia abbia avuto luogo la collisione, a meno che tale accertamento non sia idoneo a dimostrare che il conducente sfavorito aveva intersecato l'altrui traiettoria con tale anticipo da potere compiere la manovra di attraversamento con assoluta sicurezza e senza obbligare l'altro conducente ad alcuna manovra di emergenza (Cass. civ., Sez. 3, n. 13449/2004).
Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso in esame, si osserva quanto segue.
Nella fattispecie, la ha allegato che il sinistro oggetto di causa si sarebbe Parte_1
verificato in quanto, mentre (legale rappresentante della società) si trovava sulla Controparte_4
Strada Statale 106 alla guida dell'autovettura PE AS tg. FB340YM, di proprietà dell'odierna attrice, con direzione di marcia Catanzaro-Reggio Calabria, all'altezza del km 123+600
l'autovettura YO RI tg. EX084PK, di proprietà e condotta da - che Controparte_2
viaggiava lungo la corsia di marcia opposta a quella percorsa dall' e che si era dapprima CP_4
7 fermata all'intersezione dando precedenza ad un'altra autovettura che precedeva la PE AS - si immetteva improvvisamente sulla carreggiata opposta, omettendo di dare la precedenza alla PE
AS, causando così lo scontro tra i due veicoli.
L'attrice ha quindi chiesto al Tribunale di accertare che la responsabilità dell'occorso fosse ascrivibile interamente a proprietario e conducente della YO RI;
la Controparte_2
compagnia assicurativa, pur senza contestare il fatto storico del sinistro (per il quale in via stragiudiziale ha corrisposto € 7.000,00 per i danni al mezzo ed € 385,00 per i danni alla persona di ), ha contestato le ulteriori pretese risarcitorie avversarie ritenendo di avere già Controparte_4
corrisposto le somme necessarie a risarcire il lamentato danno, anche in considerazione della responsabilità dello stesso nella causazione del sinistro. In particolare, la compagnia CP_4
assicurativa ha prodotto in giudizio sia la lettera con cui il legale di ha rivolto Controparte_2
alla propria assicurazione ( la denuncia del medesimo sinistro, sia la richiesta di CP_6
risarcimento danni indirizzata ad entrambe le compagnie assicurative, rilevando che in entrambe le missive la responsabilità dell'occorso veniva ascritta ad , in ragione dell'elevata Controparte_4 velocità con cui sopraggiungeva all'intersezione. Pertanto, ha concluso affermando che il sinistro dovesse “addebitarsi ad un notevole eccesso di velocità dell'attore (che evidentemente non procedeva osservando il limite prescritto di 50 Km/h)”, anche considerato lo stato dei luoghi descritto nel verbale dei Carabinieri e la presenza di segnaletica stradale di intersezione con il limite di 50 km/h.
Tanto premesso, ritiene questo Giudice che la prova dell'evento e della sua dinamica possa ritenersi sufficientemente raggiunta, tenuto conto degli esiti dell'istruttoria espletata in corso di causa.
In particolare, il teste – il quale era già stato escusso a sommarie ES
informazioni dai Carabinieri di Placanica il giorno dopo il sinistro ed aveva dichiarato: “Alle ore
09.50 circa del 18.07.2017 percorrevo la SS. 106 direzione di marcia Reggio Calabria-Catanzaro giunto nei pressi del bivio per Placanica-Stignano (loc. favaco), rallentavo perché vi è una intersezione. Davanti a me vi erano due auto oltre la YO RI quest'ultima coinvolta nel sinistro stradale in questione. Premetto che la YO RI si trovava in testa alla fila. Nella corsia opposta sopraggiungevano due autovetture, il conducente della YO RI dava precedenza alla prima auto, successivamente si immetteva nel bivio Stignano Placanica, non
8 dando la precedenza all'altra autovettura PE AS che sopraggiungeva dietro alla prima quindi si verificava il sinistro. Prontamente mi sono fermato ed ho chiamato il 118. In una autovettura che mi precedeva vi era un signore a me sconosciuto, che si è qualificato medico il quale ha dato assistenza ed interloquito telefonicamente con il centralino del 118” (cfr. verbale in atti) – ha riferito: “posso rispondere sui fatti di causa in quanto io ho assistito al sinistro. Non ricordo quando sia avvenuto, credo in Primavera- estate del 2017. Era mattina. Io mi trovavo lungo la SS
106 con direzione RC-CZ, in prossimità del bivio Favaco-Stignano. Mi trovavo dietro la RI, ma tra di noi c'erano altre due autovetture. La RI era di colore grigio (ma preciso che sono un poco daltonico) ed era ferma per immettersi nell'incrocio, dando la precedenza. La RI ha dato precedenza ad un'auto e poi si è immessa, quando è sopraggiunta un'altra macchina, una station wagon bianca. Non so dire quale parte della RI sia stata colpita, credo la fiancata. Posso dire che il veicolo si era appena immesso, aveva iniziato cioè la manovra di immissione. Il movimento della RI non è stato repentino, ma comunque non ha dato la precedenza. Io ho visto due macchine venire dalla corsia opposta e la RI far passare solo la prima per poi immettersi. Non so dire a che velocità procedessero i veicoli che provenivano dalla corsia opposta. Io ho chiamato il 118. Sono intervenuti i Carabinieri. L'ambulanza ha trasportato i feriti ma non so presso quale
Ospedale. Non ricordo le lesioni subite di soggetti coinvolti” (cfr. verbale d'udienza del
24.03.2021).
Il narrato del teste deve considerarsi attendibile, risultando munito di sufficiente coerenza logica e di adeguata precisione ed essendo adeguatamente circostanziato ed esente da contraddizioni;
né, del resto, sono emersi motivi per ritenere che il dichiarante fosse mosso da un intento compiacente nei confronti dell'odierna parte attrice. La circostanza che sottoposto ad Controparte_2 interrogatorio formale all'udienza del 24.03.2021, abbia dichiarato: “Preciso che prima della PE non c'erano altri veicoli. Ribadisco che mi ero fermato prima di svoltare. Dietro al mio veicolo non c'era nessuno” non è idonea ad inficiare l'attendibilità del testimone escusso, in quanto propalazione proveniente da una parte dell'odierno giudizio.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, le deposizioni rese dal teste S_
costituiscono piena prova circa gli accadimenti riferiti.
E' a questo punto necessario analizzare l'intero compendio probatorio in atti, al fine di pervenire all'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nella vicenda de qua.
9 convenuto contumace, è stato – come anticipato – sottoposto ad interrogatorio Controparte_2
formale all'udienza del 24.03.2021 e, in quella sede, ha confermato tutte le circostanze articolate nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c. di parte convenuta (“a) "vero che il 18 luglio 2017, alle 09:40 circa, il Sig. a bordo della vettura YO RI tg EX084PK Controparte_2
percorreva la S.S. 106 nel territorio del Comune di Stignano, con direzione di marcia Reggio
Calabria / Catanzaro, mantenendo la destra ed a regolare andatura"; b) "vero che la sig.ra
era trasportata sull'autovettura del;
c) "vero che giunto in Controparte_7 Controparte_2 prossimità dell'incrocio della S.S. 106 con la strada Provinciale che conduce al Comune di
Placanica, il Sig. dopo aver regolarmente e tempestivamente azionato Controparte_2
l'indicatore di direzione per segnalare la manovra di svolta a sinistra, si posizionava in prossimità della linea di mezzeria e, avvedutosi dell'assenza di veicoli provenienti dal senso opposto di marcia, dava inizio alla manovra di svolta a sinistra – precedentemente segnalata – per immettersi sulla suddetta strada provinciale"; d) "vero che nella fase di ultimazione della detta manovra, l'autovettura del veniva urtata violentemente nella parte laterale _2 posteriore destra dall'autovettura, modello PE Station Wagon, tg FB340YM, condotta dal sig.
, che percorreva il detto tratto di strada in direzione opposta (CZ/RC) a quella Controparte_4 del si. e ad elevata velocità"; e) "vero che in seguito dell'urto, l'autovettura YO RI _2
di proprietà del sig. subiva ingenti danni e che a seguito del sinistro de quo, Controparte_2
intervenivano i Carabinieri della Stazione di Placanica e sottoponevano a sequestro i veicoli coinvolti "; f) "vero che il limite di velocità imposto dalla segnaletica era di 50 Km/h"; g) "vero che il mezzo YO riportava danni nella parte posteriore destra e che la ruota posteriore destra veniva divelta”), dichiarando: “Confermo la circostanza sub. a della memoria ex art. 183, comma
6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta, precisando che andavo a 40 km/h. Posso essere così preciso perché mia moglie si spaventava e non volesse che superassi questo limite in quel tratto di strada.
Confermo la circostanza sub. b), precisando che la sig.ra , mia moglie, è oggi morta. CP_7
Confermo la circostanza sub. c). confermo la circostanza sub. d). Confermo le circostanze e), f) e
g)”.
Com'è noto, l'art. 2730 c.c. dispone che “la confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte. La confessione è giudiziale o
10 stragiudiziale”; l'art. 228 c.p.c. prevede che “la confessione giudiziale è spontanea o provocata mediante interrogatorio formale”, quest'ultimo disciplinato dagli artt. 230 e ss. c.p.c.
Orbene, la Suprema Corte ha chiarito che “l'interrogatorio formale reso in un processo con pluralità di parti, essendo volto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli alla parte confitente e favorevoli al soggetto che si trova, rispetto ad essa, in posizione antitetica e contrastante, non può essere deferito, su un punto dibattuto in quello stesso processo, tra il soggetto deferente ed un terzo diverso dall'interrogando, non avendo valore confessorio le risposte, eventualmente affermative, fornite dall'interrogato. Invero, la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti, tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette” (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 6 - 2, n. 38626/2021).
Applicando il suesposto principio di diritto al caso in esame si può concludere ritenendo che la conferma resa da alla circostanza sub d) – relativa all'elevata velocità di Controparte_2 crociera della vettura condotta dall' – non può in alcun modo acquisire il valore di prova CP_4
legale nei confronti del conducente della PE AS, non avendo il confitente alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo agli altri soggetti del rapporto processuale.
Né, per il resto, il convenuto ha reso alcuna altra dichiarazione dotata di valore confessorio ai propri danni, essendosi limitato a dichiarare che lo stesso stesse “andando a 40 km/h”, confermando altresì la circostanza sub c) in merito alla regolare attivazione da parte sua dell'indicatore di direzione e dell'avvenuta intrapresa della manovra di svolta solo dopo aver verificato l'assenza di altri veicoli provenienti dal senso opposto di marcia.
Premesso che le dichiarazioni a sé favorevoli, rese dall'interpellato in sede di interrogatorio formale, sono soggette al libero apprezzamento del giudice, il quale può trarne argomenti di prova nell'ambito della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie (Cass. civ., Sez. 3, n.
24799/2024), nel caso in esame dette dichiarazioni contrastano con il narrato del teste S_
11 (unico, tra i testi escussi, ad essere presente in occasione del sinistro oggetto di causa), avendo il dichiarato altresì che “prima della PE non c'erano altri veicoli. Ribadisco che mi ero _2 fermato prima di svoltare. Dietro al mio veicolo non c'era nessuno”, laddove il teste ha S_ riferito: “Mi trovavo dietro la RI, ma tra di noi c'erano altre due autovetture. La RI era di colore grigio (ma preciso che sono un poco daltonico) ed era ferma per immettersi nell'incrocio, dando la precedenza. La RI ha dato precedenza ad un'auto e poi si è immessa, quando è sopraggiunta un'altra macchina, una station wagon bianca … Posso dire che il veicolo si era appena immesso, aveva iniziato cioè la manovra di immissione. Il movimento della RI non è stato repentino, ma comunque non ha dato la precedenza. Io ho visto due macchine venire dalla corsia opposta e la RI far passare solo la prima per poi immettersi”.
Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie in atti può ritenersi provato che la RI – che, per attraversare la corsia di marcia opposta avrebbe dovuto dare la precedenza ai veicoli che circolavano su detta corsia e, quindi, provenienti dalla sua destra – non abbia rispettato la prescrizione di cui all'art. 145 co.2 del Codice della Strada secondo cui “quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione”.
Ciononostante, come anticipato, l'accertamento dell'intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non esonera il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (Cass. civ., Sez. 6
- 3, n. 21130/2013; Sez. 3, n. 9528/2012; Sez. 6 - 3, n. 15504/2013).
Infatti, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 co.2 c.c. deve trovare applicazione ogni qualvolta non sia possibile ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente ed accertare che l'altro conducente abbia tenuto una corretta condotta di guida esente da ogni censura (Cass. civ., Sez. 3, n. 23431/2014, così massimata: “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma,
12 cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta”).
Nella fattispecie in esame la non ha fornito adeguata prova che il proprio Parte_1
legale rappresentante abbia tenuto una corretta condotta di guida esente da ogni censura. Infatti,
l'unico capitolo di prova orale articolato sul punto nella memoria istruttoria di parte attrice (se vero che “le due autovetture, tra cui l'PE AS, che provenivano dalla corsia opposta, procedevano a velocità elevata”) non è stato confermato né smentito dal teste ES
, il quale – pur essendo presente sui luoghi al momento del sinistro – non ha reso alcuna
[...]
utile dichiarazione sulla velocità di crociera della PE AS (cfr. verbale d'udienza del
24.03.2021: “Non so dire a che velocità procedessero i veicoli che provenivano dalla corsia opposta”).
Tuttavia, che la PE AS stesse procedendo con andatura non moderata può desumersi dalla circostanza che il suo conducente non sia stato in grado di arrestare tempestivamente il veicolo, prima di impattare con la YO RI.
Sul punto, merita osservarsi che l'art. 141 del Codice della Strada prevede che: “1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico
e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni (…)”; inoltre, l'art. 145 co.1 del Codice della Strada dispone che “I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti”.
Tanto premesso, ritiene questo Giudice che, se è pur vero che fu il conducente della YO RI ad innescare la serie causale che diede origine all'incidente, è altresì indubitabile che il conducente della PE AS procedeva con andatura non moderata e non adeguata all'intersezione teatro del sinistro, così come può inferirsi dalla circostanza che lo stesso non sia riuscito a frenare in tempo il
13 veicolo prima di impattare con la parte anteriore destra della vettura contro la fiancata posteriore destra della RI, che aveva impegnato l'intersezione.
La circostanza che il conducente della PE AS viaggiasse ad una velocità non consona allo stato dei luoghi è peraltro evincibile dalla spinta trasferita sul mezzo antagonista che ha eseguito una rotazione di 180°, trovandosi in posizione di quiete con la parte anteriore nel senso opposto a quello di marcia, anteriormente all'impatto (cfr. sul punto la relazione di c.t.u., pag. 19: “la YO per effetto dell'urto violento ha fatto una rotazione di 180 gradi in senso orario , ritrovandosi con il “muso”, (parte anteriore), dell'auto verso mare anziché' verso monte. (orientamento/verso prima dell'impatto)”).
Pertanto, la condotta di guida posta in essere dal conducente della PE AS ha concorso senza dubbio nella produzione del sinistro in quanto non è stata affatto adeguata alle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato l'incidente, tenuto conto della peculiarità del tratto di strada interessato dall'evento e della presenza incontestata di segnaletica stradale rispetto al senso di marcia di ciascuno dei veicoli coinvolti, suffragata dal verbale di rilevamento tecnico-descrittivo del sinistro stilato dai Carabinieri intervenuti, ove si legge che il limite di velocità era di 50 km/h e che era presente “segnaletica intersezione”, nonché di “divieto di sorpasso”. In parte qua, peraltro, il verbale dei Carabinieri è assistito da fede privilegiata, trattandosi di circostanze apprese direttamente dai verbalizzanti e confermate dal fascicolo fotografico del sinistro (sull'efficacia del verbale cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. 3, n. 10376/2024: “Il rapporto di polizia fa piena prova, fino
a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria”).
Tanto premesso, occorre a questo punto procedere alla disamina della graduazione della responsabilità dei due conducenti coinvolti nel sinistro. A tal proposito, occorre ribadire la funzione sussidiaria della presunzione di eguale concorso di colpa prevista dall'art. 2054, co. 2
c.c., la quale opera soltanto qualora le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (Cass. civ., Sez. 3, n. 9353/2019).
14 Nel caso di specie, ritiene questo Giudice che la prevalente responsabilità del sinistro ricada sul conducente della YO RI che non ha dato la precedenza al conducente della PE AS (il quale, comunque, non ha rispettato le norme sulla regolazione della velocità rispetto all'intersezione teatro del sinistro).
Sul punto, non appaiono del tutto condivisibili le risultanze della c.t.u. espletata in corso di causa.
Il c.t.u. ha ricostruito la verosimile velocità di crociera della PE AS, ritenendo detto fattore determinante nella causazione del sinistro ed attribuendo pertanto al conducente di detta vettura una quota di responsabilità “uguale o maggiore al 66%”; ha poi concluso affermando: “il conducente YO ci ha messo 1 secondo per distogliere lo sguardo dalla corsia opposta,
(guardare che non arrivasse nessuno), ed 1 secondo per ingranare la marcia, ma di fatto è ancora fermo, in questi due secondi la PE ha percorso 46 metri, la YO per poter sgomberare la corsia ci mette 1,4 secondi e la PE nel frattempo ne ha percorsi altri 32 m, quindi è arrivata nel
Punto di . Questo per chiarire che l'autista YO trovandosi la PE a 76 metri di Pt_2 distanza, di fatto non l'ha scorta/avvistata perché sufficientemente lontana, e se l'avesse scorta avrebbe pensato che fosse ad una distanza tale da poter completare la manovra di svolta a sinistra. Non avendo percepito l'effettiva velocità a cui stava avanzando” (cfr. pag. 23 della relazione).
Tuttavia, il precedente giudicante non aveva demandato al c.t.u. la ricostruzione della dinamica del sinistro né la graduazione delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, bensì soltanto di accertare la natura dei danni riportati dal veicolo di parte attrice, di verificare la compatibilità dei danni riportati con la dinamica del sinistro così come risultante dagli atti di causa (tenuto conto, in particolare, della prova per testi espletata), di accertare l'entità dei danni del mezzo, precisando i costi necessari per la riparazione e di stimare il valore del mezzo al momento del sinistro.
Premesso, infatti, che la graduazione della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro stradale è un vaglio che compete al Giudice (sulla scorta anche degli elementi tecnici offerti dal c.t.u.), nel caso in esame, in assenza di specifici quesiti rivolti sui superiori punti al c.t.u., questo giudicante ritiene di poter prescindere dalle conclusioni cui, sul punto, è pervenuto il consulente, prendendo in esame la relazione di consulenza nei limiti dei quesiti effettivamente conferiti all'ausiliario.
15 Per mera completezza, si osserva in ogni caso che la ricostruzione effettuata dal consulente non appare convincente, atteso che il teste (che si trovava sui luoghi alla guida del proprio S_
autoveicolo, dietro altri due veicoli oltre la RI condotta da ha dichiarato di Controparte_2 aver visto due macchine provenire dall'opposto senso di marcia (“Io ho visto due macchine venire dalla corsia opposta e la RI far passare solo la prima per poi immettersi”). Ne consegue che appare del tutto inverosimile che alla guida del veicolo posto in testa alla fila, Controparte_2
non abbia scorto la PE, avvistata invece da . ES
Pertanto, ad avviso di questo Giudice e tenuto conto dell'intero compendio istruttorio in atti la responsabilità dell'incidente de quo è ascrivibile, nella misura del 60% a che Controparte_2
non ha dato la precedenza, pur segnalata, ad e, nella restante misura del 40%, a Controparte_4 quest'ultimo, che non ha tenuto una velocità di crociera adeguata allo stato dei luoghi.
Infatti, il conducente della YO RI – che, secondo la ricostruzione offerta dal teste si S_
era fermato per dare la precedenza al veicolo che precedeva la PE Corsa – avrebbe dovuto attendere il passaggio della PE AS prima di impegnare l'intersezione, dovendo dare la precedenza ai veicoli che marciavano sull'opposta corsia di marcia (pur non avendo sulla propria corsia un segnale di stop).
D'altra parte, sebbene il sinistro si sia verificato in estate, in pieno giorno (ore 9:40), in condizioni di tempo sereno, e nonostante la strada fosse asfaltata e priva di anomalie e il fondo stradale fosse asciutto (cfr. verbale dei Carabinieri), il conducente del veicolo favorito (ossia quello attoreo, che aveva la precedenza), che proveniva da un tratto di strada rettilineo (cfr. fotografie in atti, anche allegate alla c.t.u.), avrebbe potuto accorgersi dell'attraversamento dell'intersezione da parte della
YO e, comunque, avrebbe dovuto prestare maggiore prudenza nell'avvicinarsi all'intersezione, moderando la propria andatura. Peraltro, non è stata offerta alcuna prova in giudizio delle eventuali manovre di emergenza poste in essere dal conducente della PE AS per evitare l'impatto con la YO RI.
Ne discende che, nonostante il conducente della PE AS avesse la precedenza, costui ha concorso alla causazione dei danni lamentati dall'odierna parte attrice per non aver fatto quanto possibile per evitare il sinistro;
tuttavia, ad avviso di questo Giudice la quota di responsabilità ascrivibile al conducente della RI risulta maggiore, per non aver rispettato la regola che gli
16 imponeva, prima di impegnare l'intersezione, di dare la precedenza ai veicoli provenienti dall'opposta corsia di marcia, alla propria destra.
Il suddetto riparto di responsabilità non risulta smentito dalla circostanza che, in fase stragiudiziale, la compagnia assicurativa avesse riconosciuto un concorso di colpa del conducente della PE AS limitato al 25%: invero, spetta al Giudice la graduazione della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro stradale, alla luce dell'intero compendio probatorio in atti e, quindi, delle prove precostituite e costituende assunte in corso di causa.
Pertanto, in applicazione dei principi sopra riportati e delle regole di comportamento che devono improntare la guida in corrispondenza delle intersezioni, sulla base dell'istruttoria svolta in giudizio, è possibile escludere l'apporto causale esclusivo di nella causazione Controparte_2
del sinistro in esame, avendovi concorso la condotta dell'altro conducente.
Detta conclusione è vieppiù rafforzata dalla visione delle fotografie allegate al fascicolo di parte attrice, in particolare dalla fotografia contrassegnata dalla lett. “I”, da cui è possibile evincere che l'impatto della PE contro la YO abbia interessato la fiancata destra posteriore e la ruota di quest'ultima, sicché – anche avuto riguardo alla ricostruzione operata dai Carabinieri in merito al presumibile punto della carreggiata in cui è avvenuto lo scontro tra le vetture (contrassegnato dalla lett. “Z” nello schizzo planimetrico dell'incidente), in cui sono stati riscontrati dei frammenti di vetro – è possibile ritenere, con elevato grado di probabilità, che la YO RI fosse a metà dell'intersezione quando è sopraggiunta la PE AS. Pertanto, se il conducente del PE AS avesse rallentato in prossimità dell'intersezione o tentato una manovra di emergenza, verosimilmente il sinistro non si sarebbe verificato, quantomeno con le modalità che lo hanno caratterizzato e con i danni che ne sono derivati.
Pertanto, alla luce di tutte le considerazioni che precedono deve affermarsi che la responsabilità del sinistro oggetto di causa sia ascrivibile a nella misura del 60%. Controparte_2
In ordine ai danni-conseguenza si osserva quanto segue.
Innanzitutto, non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento dei danni alla persona del conducente della PE AS, , essendo stata la domanda giudiziale proposta Controparte_4
soltanto dalla in persona di quale legale rappresentante Parte_1 Controparte_4
della società (come peraltro ribadito da parte attrice nella memoria ex art. 183 co.6 n. 1) c.p.c.).
17 Sul punto, all'udienza del 26.04.2023 il precedente giudicante ha sollecitato il contraddittorio delle parti, invitandole a prendere posizione sulla questione: solo la parte convenuta ha formulato le proprie osservazioni evidenziando che “la domanda non è accoglibile poiché il conducente del veicolo PE AS tg FB340YM che avrebbe patito la lesione del diritto alla salute e che in linea teorica avrebbe diritto ad agire, è soggetto diverso dalla persona giuridica che agisce in giudizio”.
Pertanto, acclarato che il presente giudizio è stato avviato esclusivamente dalla Parte_1
in persona del proprio legale rappresentante, e non anche da quest'ultimo in proprio, la
[...]
domanda di risarcimento del danno biologico non merita accoglimento per difetto di titolarità del diritto al risarcimento del danno biologico in capo all'odierna parte attrice (cfr. Cass. civ., Sez.
Un., n. 2951/2016 sulla distinzione tra la legittimazione ad agire e la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo).
Con riguardo alla quantificazione degli ulteriori danni dedotti in giudizio, si osserva quanto segue.
L'odierna parte attrice ha allegato di aver subito, a seguito del sinistro oggetto di giudizio, “un danno al mezzo pari ad € 23.223,53”, producendo a sostegno due preventivi emessi dall'autocarrozzeria della per detto importo;
inoltre, ha pacificamente Controparte_8
ammesso di aver ricevuto in via stragiudiziale dalla compagnia assicurativa la somma di €
7.000,00.
Giova sul punto premettere che, ai sensi dell'art. 1908 co.1 c.c., “nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro”. Detta norma, benché non inderogabile ai sensi dell'art. 1932 c.c., non risulta essere stata derogata dalle parti dell'odierno giudizio.
Peraltro, si rammenta che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058, comma 2, c.c., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di una somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo (Cass. civ., Sez. 6 - 3, n. 10196/2022). Infatti, “la disposizione dell'art. 2058 c.c. prevede
18 che il danneggiato possa chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile (1° co.), consentendo tuttavia al giudice di disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore;
ciò significa che, in relazione al danno subito da un veicolo, nel primo caso la somma dovuta è calcolata sui costi necessari per la riparazione, mentre nel secondo è riferita alla differenza fra il valore del bene integro (ossia nel suo stato ante sinistro) e quello del bene danneggiato (cfr. Cass. n. 5993/1997 e Cass. n. 27546/2017), ovvero nella «differenza fra il valore commerciale del veicolo prima dell'incidente e la somma ricavabile dalla vendita di esso, nelle condizioni in cui si è venuto a trovare dopo l'incidente, con l'aggiunta ulteriore della somma occorrente per le spese di immatricolazione e accessori del veicolo sostitutivo di quello danneggiato» (Cass. n. 4035/1975); le due modalità di liquidazione si pongono, fra loro, in un rapporto di regola ed eccezione, nel senso che la reintegrazione in forma specifica (che vale a ripristinare la situazione patrimoniale lesa mediante la riparazione del bene) costituisce la modalità ordinaria, che può tuttavia essere derogata dal giudice -con valutazione rimessa al suo prudente apprezzamento (“può disporre”)- in favore del risarcimento per equivalente, laddove la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per la parte obbligata;
quanto all'eccessiva onerosità, la giurisprudenza di legittimità l'ha ritenuta ricorrente «allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo» (Cass. n. 2402/1998,
Cass. n. 21012/2010 e Cass. n. 10196/2022), non mancando di rilevare che, se la somma occorrente per la reintegrazione in forma specifica «supera notevolmente il valore di mercato dell'auto, da una parte essa risulta eccessivamente onerosa per il debitore danneggiante e dall'altra finisce per costituire una locupletazione del danneggiato» (Cass. n. 24718/2013, in motivazione, a pag. 5)” (in tal senso cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 10686/2023).
Tanto premesso, nella fattispecie in esame i due preventivi emessi dall'autocarrozzeria della per l'importo di € 23.223,53 sono stati confermati in giudizio dal teste Controparte_8
verniciatore della il quale ha dichiarato: “Confermo Testimone_2 CP_8 CP_8
pienamente i preventivi che mi vengono offerti in visione allegati al fascicolo di parte attrice relativi ai danni sia interni che esterni dell'autovettura. Ho visionato personalmente con un mio collega l'autovettura PE AS S.W bianca. Non abbiamo effettuato le riparazioni indicate nel preventivo” (cfr. verbale d'udienza del 18.05.2022).
19 Tuttavia, i costi necessari per le riparazioni del veicolo sono stati quantificati in una diversa e più ridotta misura dal c.t.u. nominato dal precedente giudicante, ing. . Persona_1
In particolare, il c.t.u. ha innanzitutto quantificato in € 18.700,00 il valore di mercato del veicolo al tempo del sinistro, considerati sia l'anno di immatricolazione (2016), sia i km percorsi dalla vettura (km 32.737, come risultante dal verbale di sequestro del veicolo); inoltre, il c.t.u. ha accertato la natura dei danni riportati dal veicolo di parte attrice, riconoscendone la compatibilità con le deformazioni subite dalla YO e con quanto indicato dai testi e riportato nella documentazione dei Carabinieri, quantificando dettagliatamente i costi alle pag. 16, 17 e 18 della propria relazione, e stimandoli complessivamente in € 17.072,13 sulla scorta di un listino prezzi aggiornato all'1.06.2023, per come indicato nella relazione.
Detti importi non sono stati in alcun modo contestati dalla parte attrice nelle proprie osservazioni, la quale si è piuttosto limitata a contestare soltanto il riparto di responsabilità operato dal c.t.u.; invece, il c.t.p. della convenuta ha osservato che: “In punto quantum la stima analitica del CTU può trovarci concordi ma resta il fatto che a tutt'oggi il veicolo non è stato ripristinato e tale stima eseguita con i costi attuali dovrà essere decurtata almeno del 20%. Ad ogni buon conto è molto probabile che eseguendo opportuna stima verificando anche i danni occulti la stessa supererebbe il V.C. che il veicolo, omologato autocarro, aveva al momento dell'evento ovverosia
17.000,00 € (iva compresa) al quale si dovrebbero aggiungere gli oneri amministrativi qualora si rottamasse lo stesso o decurtarlo del V.R. pari a 3.000,00 € per un V.S. pari a 14.000,00 € (iva compresa). Il CTU ha riportato il V.C. del modello ad uso promiscuo e non quello di autocarro.
Da tenere presente che attore è soggetto iva si dovrà decurtare la percentuale che scarica: se è il
100% si avrà un danno totale sintetico pari a 11.475,00 € iva esclusa” (cfr. osservazioni alla c.t.u. di parte convenuta, pag. 19). Il c.t.u. ha puntualmente risposto alle osservazioni segnalando che “il preventivo è stato fatto con i costi attuali, ed ancora deve essere riparato, ne consegue che
l'importo rappresenta il costo della riparazione all'attualità pari a 17.072,13€ (di cui l'iva contenuta in tale importo è pari a 3.0789,58€). Si conferma il valore commerciale, al momento del sinistro, del veicolo indicato in CTU pari a 18.700€, naturalmente il valore commerciale è sempre iva compresa. Il fatto che all'acquisto del veicolo nuovo sia omologata autocarro non ne comporta una riduzione del valore commerciale, (all'acquisto per la trasformazione c'è
“addirittura” un incremento di costo per apportare le modifiche necessarie), il fatto che si tratta
20 di una società “ ” e che questa possa scaricarsi l'iva in liquidazione periodica Parte_1
Iva ed ammortizzare l'intero costo, è puramente un fatto contabile che nulla c'entra con il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, che si conferma pari a quanto indicato nella
CTU trasmessa. Gli oneri amministrativi di rottamazione del veicolo immatricolato ad autocarro sono identici a quello immatricolato come autovettura, (da indagine attuale effettuata presso i centri di rottamazione fra i 60 ed i 120€), + naturalmente le spese di trasporto, dipendenti dalla distanza fra il centro di rottamazione e la località, (Montalto Uffugo in cui è stata visionata
l'auto), che potrà essere mediamente fra i 100 ed i 160€. Peraltro non facenti parte dei quesiti posti” (cfr. all.8 alla c.t.u. “risposte osservazioni”).
Orbene, ritiene questo Giudice che il c.t.u. abbia compiutamente risposto sul punto alle osservazioni del c.t.p. di parte convenuta, potendo pertanto la sua valutazione in merito al valore commerciale del veicolo ed ai costi per le riparazioni essere posta alla base della presente decisione.
Ne consegue che, pur dovendo procedere ad una rivalutazione all'attualità del costo delle riparazioni (stimato dal c.t.u. in € 17.072,13 alla data del deposito della relazione, ossia il
28.09.2023), la somma risultante, pari ad € 17.208,71, è contenuta entro il limite del valore commerciale del veicolo al tempo del sinistro stimato dal c.t.u., sicché l'importo dovuto (che comunque dovrà essere decurtato in ragione del concorso di colpa del danneggiato) non integra una c.d. riparazione antieconomica.
Alla luce e nei limiti di quanto precede, la domanda attorea di risarcimento dei danni al mezzo incidentato può essere accolta e, per l'effetto, i convenuti in solido devono essere condannati, per la riparazione della PE AS tg. FB340YM, al pagamento nei confronti dell'odierna parte attrice dell'importo di € 3.325,22 all'attualità, importo così determinato tenendo conto sia del concorso di colpa del danneggiato nella misura stabilita del 40%, sia del versamento della somma di €
7.000,00 già effettuato dall'assicurazione in fase stragiudiziale.
Per completezza merita osservarsi che, avuto riguardo all'importo di € 7.000,00 liquidato dalla compagnia assicuratrice, la parte attrice ha prodotto tardivamente (ossia solo in data 15.11.2023) la fattura n. 3 del 15.01.2018 emessa dal proprio procuratore, con cui le è stato richiesto il pagamento di € 600,00 a titolo di “spese legali liquidate dalla compagnia di assicurazioni” in riferimento al sinistro oggetto di causa: tuttavia, stante la tardività della produzione documentale e in difetto di
21 prova dell'avvenuto pagamento di detta fattura, deve concludersi che l'intero importo di €
7.000,00, erogato in favore della vada decurtato dal risarcimento ancora Parte_1 dovuto all'odierna parte attrice, ferma la regolazione dei rapporti interni tra quest'ultima ed il proprio difensore.
L'odierna parte attrice ha poi allegato di aver sostenuto “una spesa di recupero auto e noleggio pari ad € 4.745,80”, chiedendo la condanna delle controparti al pagamento di dette ulteriori somme.
È noto che, in tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del quantum debeatur (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 11765/2013; Tribunale Potenza, sez. I, n.
281/2022: “In tema di risarcimento dei danni derivanti da scontro tra veicoli, la fattura commerciale emessa dal soggetto incaricato della riparazione della cosa danneggiata, come il relativo preventivo di spesa, in quanto documento redatto da un terzo e in assenza di contraddittorio, non può costituire prova dell'ammontare del pregiudizio economico verificatosi nella sfera giuridica del danneggiato, ma può assumere eventualmente valenza probatoria a condizione che sia accompagnata dalla prova del relativo pagamento o sia confermata in giudizio dal suo autore”). Inoltre, la Suprema Corte ha recentemente affermato il principio per cui i danni subiti da un autoveicolo in un incidente stradale sono risarcibili se sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito e la relativa valutazione spetta al giudice di merito, senza che rilevi l'assenza di prova dell'esborso dell'importo indicato nel preventivo per le riparazioni (Cass. civ.,
Sez. 3, n. 17670/2024).
Con specifico riferimento alle spese per il noleggio di una vettura sostitutiva va inoltre segnalato il recente arresto della Suprema Corte secondo cui “il danno consistente nella necessità di noleggiare un veicolo sostitutivo va provato, non è, come si suol dire, in re ipsa … atteso che il danno va provato, è il danneggiato a dover dimostrare di avere sostenuto una spesa per il noleggio in conseguenza del fermo del suo veicolo. Che il danneggiato non debba limitarsi a dimostrare di aver subito il fermo del veicolo, ossia a dimostrare la mera indisponibilità del mezzo dì trasporto, è pacifico (oltre alla già citata Cass. n. 20620/ 2015; Cass. n. 124 del 2016, ed infine Cass. n. 9348 del 2019, poi Cass. 17897/ 2020, nei motivi): egli deve dimostrare di aver
22 sostenuto la spesa per il noleggio quale conseguenza del danneggiamento del suo veicolo. Questa dimostrazione è però sufficiente a provare il danno, poiché la relazione causale tra il fermo ed il noleggio è presumibile, ossia è inducibile secondo le normali regole del ragionamento presuntivo”
(Cass. civ., Sez. 3, n. 27389/2022).
Ebbene, ritiene questo Giudice che sia stata offerta adeguata prova in giudizio delle spese sostenute dall'odierna parte attrice per il noleggio della vettura sostitutiva, mentre con riguardo al costo di € 350,00 per il recupero del veicolo incidentato presso il deposito giudiziario (risultante
“non pagato” dalla fattura in atti) sono emersi dall'istruttoria dati contrastanti, che inducono questo giudicante ad escludere il relativo importo dalla quantificazione del risarcimento.
A tale ultimo proposito, l'odierna parte attrice ha allegato che, dopo il dissequestro della CP_9
(avvenuto il 31.10.2017, giusta verbale in atti), la vettura era stata trasportata con il
[...] carroattrezzi presso la concessionaria , di ND (CS); a sostegno di detta Controparte_8
allegazione ha depositato la fattura n. 15 emessa da “Carrozzeria industriale Crisafi allestimenti” in data 8.11.2017, recante la descrizione “recupero di intervento vostra auto PE AS SW targata FB340YM dal deposito giudiziario di Monasterace a Montalto Uffugo (CS)”; il teste
, escusso all'udienza del 13.10.2021, ha dichiarato: “sono il titolare Testimone_3 dell'autocarrozzeria industriale “ ”. Posso confermare di Controparte_10 aver emesso fattura n. 15 dell'8.11.2017 che riconosco (il Giudice dà atto che viene esibita al teste la fattura n. 15/2017, prima pagina dell'all. n. 10 del fascicolo di parte attrice). Confermo di aver effettuato l'intervento di recupero-trasporto dell'autovettura PE AS indicata in fattura dal deposito di Monasterace fino ad una carrozzeria a Luzzi, Cosenza” (cfr. verbale d'udienza del
13.10.2021).
Ebbene, i contrastanti dati in merito al luogo ove la vettura, dopo il dissequestro, sarebbe stata trasportata (presso la concessionaria di ND (CS) in base alle allegazioni Controparte_8 attoree;
in “Montalto Uffugo (CS)” sulla scorta di quanto emerge dalla fattura;
presso “una carrozzeria a Luzzi, Cosenza” alla stregua della deposizione del teste Crisafi) non consentono di ritenere adeguatamente provata la prestazione di recupero e conseguente trasporto del veicolo per come allegata dall'attrice, sicché non è possibile tener conto, nella quantificazione del danno emergente, dell'importo di € 350,00 indicato nella fattura.
23 Per quanto concerne, invece, le spese di noleggio dell'auto sostitutiva, l'attrice ha allegato che, essendo il veicolo incidentato un mezzo aziendale, il suo legale rappresentante aveva dovuto provvedere al detto noleggio nel periodo in cui la PE era indisponibile, versando in atti le fatture n. 245, 248 e 256, rispettivamente emesse nelle date del 10.11.2017, 16.11.2017 e 30.11.2017 dalla ditta OB AU – soccorso Stradale – Autonoleggio VAI 24h”, per il complessivo importo di € 4.440,80.
Dette fatture, recanti tutte la dicitura “pagato”, sono state confermate in giudizio dal loro autore: invero, il teste OB AU ha dichiarato: “Confermo che le fatture nn.245, 248 e 2[5]6 del 2017 sono state da me emesse alla ditta ” (cfr. verbale d'udienza del Parte_1
26.01.2022), sicché deve ritenersi ampiamente provato l'avvenuto esborso da parte dell'odierna parte attrice delle spese per il noleggio di una vettura sostitutiva di quella incidentata.
Le contestazioni mosse sul punto dalla convenuta, formulate per la prima volta in comparsa conclusionale e, pertanto, tardivamente, non colgono comunque nel segno, atteso che evidentemente l'indicazione nell'atto di citazione del giorno “18.08.2017” come data del sinistro è frutto di un errore materiale, considerata invece la corretta data (18.07.2017) risultante dalla documentazione in atti, in particolare dal verbale di intervento dei Carabinieri.
Pertanto, le parti convenute devono essere condannate in solido al pagamento nei confronti dell'odierna attrice dell'ulteriore importo di € 2.664,48, così calcolato in ragione del concorso di colpa al 40% della parte danneggiata nella causazione del sinistro.
In definitiva, la domanda di parte attrice deve essere accolta entro i limiti suesposti, con conseguente condanna delle convenute in solido al pagamento nei confronti dell'attrice del complessivo importo di € 5.989,70 all'attualità.
Sull'importo così determinato occorre riconoscere anche il c.d. lucro cessante, ossia il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
Detto danno non è presunto ex lege, ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 1226 (e 2056, co. 2), c.c.
Non avendo nel caso in esame l'odierna attrice fornito alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il c.d. lucro cessante dovrà essere equitativamente calcolato, secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712 e Cass.
24 Civ. sez. III, n. 2325 del 16.11.2005 sul calcolo di interessi per debiti di valore) applicando ad una base di calcolo costituita dal credito come sopra determinato - devalutato all'epoca del verificarsi del fatto e poi rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat - un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza, sull'importo complessivamente liquidato decorreranno gli interessi legali fino al soddisfacimento del credito.
L'esito complessivo della lite giustifica la compensazione per metà delle spese di lite, con conseguente condanna delle convenute in solido alla rifusione della restante metà nei confronti dell'odierna parte attrice, spese da distrarsi in favore del di lei procuratore, dichiaratosi antistatario.
Le spese sono liquidate ai sensi dell'art. 9 d.l. 1/2012 e del successivo d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento in base al decisum (fino a € 26.000,00, parametri prossimi ai medi), nel seguente modo: € 900,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria, € 1.700,00 per la fase decisoria, con un compenso totale di € 4.800,00, oltre € 290,00 per esborsi (contributo unificato, bollo, intimazione testi), su cui operare la compensazione per metà.
Le spese di c.t.u., nei rapporti tra le parti, sono poste definitivamente a carico delle parti convenute in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_2
- rigetta la domanda di risarcimento dei danni alla persona di , per le ragioni Controparte_4
esposte in parte motiva;
- accoglie nel resto ed entro i limiti esposti in parte motiva la domanda proposta da parte attrice e per l'effetto:
a) dichiara che la responsabilità per il sinistro stradale verificatosi in data 18.07.2017, alle ore 09:40 circa, sulla Strada Statale 106, all'altezza del km 123+600, in località
Favaco, in agro del comune di Stignano (RC) è ascrivibile a per il Controparte_2
60% e ad per il 40%; Controparte_4
25 b) condanna la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore e in solido, al risarcimento dei danni patiti dalla società Controparte_2
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, Parte_1 quantificati complessivamente in € 5.989,70 all'attualità, oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
- compensa per metà le spese di lite tra le parti e, per la restante metà, condanna la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore e Controparte_1 _2
, in solido, alla rifusione delle stesse nei confronti della parte attrice, che liquida in
[...]
€ 2.400,00 per compensi ed € 145,00 per esborsi, già applicata la compensazione, oltre spese generali nella misura del 15%, cpa e i.v.a. come per legge, spese da distrarsi in favore del procuratore dell'attrice, dichiaratosi antistatario;
- le spese di c.t.u., nei rapporti tra le parti, sono poste definitivamente a carico delle parti convenute in solido.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data 11/02/2025, tramite l'applicativo
Consolle del magistrato
Il Giudice
(dott.ssa Olga Quartuccio)
26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Olga Quartuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 769 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Galasso Stefano, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
parte attrice
e
(P.I.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso P.IVA_2
lo studio dell'Avv. Palamara Valentina, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
parte convenuta nonché contro
(C.F.: ) Controparte_2 C.F._1
convenuto contumace
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie;
CONCLUSIONI: come da note in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.05.2019, la in Parte_1
persona del proprio legale rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio la società
[...
[...] [
al fine di ottenere l'integrazione del risarcimento di Controparte_3
tutti i danni subiti in occasione del sinistro stradale verificatosi in data 18.07.2017, alle ore 09:40 circa, sulla Strada Statale 106, all'altezza del km 123+600, in località Favaco, in agro del comune di Stignano (RC).
A tal fine esponeva: che, nelle predette circostanze di tempo e luogo, – legale Controparte_4 rappresentante della – si trovava alla guida dell'autovettura PE AS tg. Parte_1
FB340YM, di proprietà della predetta società, con direzione di marcia Catanzaro-Reggio Calabria;
che, all'altezza del km 123+600, si verificava un sinistro stradale tra l'autovettura PE AS e l'autovettura YO RI tg. EX084PK, di proprietà e condotta da che la Controparte_2
RI, la quale viaggiava lungo la corsia di marcia opposta a quella percorsa dall' si CP_4 fermava all'intersezione dando precedenza ad una prima autovettura (che precedeva la PE
AS), ma poi si immetteva improvvisamente sulla carreggiata opposta, omettendo di dare la precedenza alla PE AS, con la quale impattava;
che sul luogo del sinistro intervenivano i
Carabinieri della Stazione di Placanica, i quali redigevano un verbale di accertamento e provvedevano al sequestro delle automobili;
che in data 24.08.2017 veniva avanzata nei confronti della compagnia assicurativa una richiesta di risarcimento danni al mezzo e alla persona, a seguito della quale veniva aperto il sinistro n. 007030017025293-3; che l'autovettura PE AS, a seguito del dissequestro, veniva trasportata con il carroattrezzi presso la concessionaria PE “Tema
Motori” di ND (CS), ove veniva emesso il preventivo dei danni al mezzo;
che essendo l'autoveicolo incidentato un mezzo aziendale, aveva dovuto noleggiare Controparte_4 un'autovettura per continuare a svolgere le proprie mansioni lavorative per conto della ditta;
che la compagnia di assicurazioni liquidava alla a titolo di risarcimento danni, Parte_1
l'importo di € 7.000,00 comprensivi di spese legali, riconoscendo ad un concorso Controparte_4
di colpa pari al 25%; che tramite PEC del 12.03.2018 il procuratore dell'odierna parte attrice richiedeva alla compagnia assicuratrice una visita medico-legale sulla persona di Controparte_4
al fine di valutare i danni alla persona, senza tuttavia ottenere riscontro;
che anche l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita si rivelava infruttuoso, in ragione della mancata adesione della compagnia assicuratrice;
che, successivamente, veniva fissata visita medico-legale all'esito della quale veniva emesso nei confronti di un assegno di Controparte_4
€ 385,00; che, secondo la prospettazione attorea, riportava “un 2% di invalidità Controparte_4
2 permanente nonché un'invalidità temporanea di 10 gg al 100% per un totale pari ad € 1.965,62 comprensivi di spese mediche”; che, pertanto, doveva ricevere un'integrazione Controparte_4
del risarcimento, quantificata in € 23.150,05 (di cui € 21.469,33 per i danni al mezzo, comprensivi delle relative spese di recupero e noleggio, ed € 1.680,72 per danni fisici e spese mediche).
Alla luce delle superiori premesse, la parte attrice ha chiesto che venisse accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità di per il sinistro oggetto di causa, con conseguente Controparte_2
condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni in favore di quale Controparte_4 legale rappresentante della ditta quantificati in € 23.150,05, o nella diversa Parte_1
misura ritenuta equa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, il tutto con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del di lui procuratore, dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.10.2019, si costituiva in giudizio la
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_5
tempore, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva dell'odierna parte attrice;
nel merito, contestava l'an e il quantum delle pretese avversarie, ritenendo di avere già corrisposto le somme necessarie a risarcire il lamentato danno, anche in considerazione della responsabilità dello stesso nella causazione del sinistro. Pertanto, instava per il rigetto della domanda CP_4
proposta ex adverso, in quanto infondata in fatto ed in diritto o, in subordine, per la riduzione delle
“pretese risarcitorie avanzate da parte avversa a congrua cifra, giusta ed equa”, qualora fosse stata “ravvisata una qualche tenutezza della concludente società di assicurazioni”, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
benché ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_2
La causa è stata istruita, oltre che documentalmente, a mezzo prova testimoniale ed interrogatorio formale di . Controparte_2
All'udienza del 26.04.2023, il giudice precedentemente titolare del procedimento sottoponeva alle parti “la questione afferente alla legittimazione attiva (rectius titolarità del diritto) di parte attrice in ordine al danno biologico lamentato, risultando l'azione proposta da , Parte_1
invitandole al deposito di note su detta questione;
disponeva altresì consulenza tecnica d'ufficio, al fine di accertare la natura e l'entità dei danni riportati dal veicolo di parte attrice, la compatibilità dei danni con la dinamica del sinistro emersa in corso di causa ed il valore del veicolo al tempo del sinistro.
3 Espletata la c.t.u., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
22.05.2024; con decreto del 9.02.2024 di questo Giudice, subentrato nella titolarità del procedimento solo a far data dal 25.01.2024, la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti all'udienza tabellare del 20.06.2024 sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.; con ordinanza del 29.06.2024, comunicata alle parti in pari data, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di il quale, benché Controparte_2
ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
Sempre in via preliminare deve essere scrutinata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo all'odierna parte attrice, sollevata dalla compagnia assicurativa nella propria comparsa di costituzione e risposta in quanto “la procura è sottoscritta dal Sig. (e non anche Controparte_4
dal Sig. nella qualità di legale rappresentante della , Controparte_4 Parte_1
laddove invece, la domanda avanzata con atto di citazione viene spiegata per la Parte_1
e non anche per il Sig. in proprio”.
[...] Controparte_4
L'eccezione è infondata.
Ed invero, la Suprema Corte ha condivisibilmente affermato che “la procura speciale alle liti conferita al difensore da chi agisca … quale legale rappresentante di una persona giuridica, è idonea ad attribuire al primo il potere rappresentativo anche per quest'ultima, pur in mancanza di una specifica dichiarazione, ove, interpretato l'atto sulla base dell'intenzione del conferente e ricorrendo, nel dubbio, al principio di conservazione dei suoi effetti - così da addivenire ad una pronuncia risolutiva del merito della controversia piuttosto che al rilievo di una preclusione processuale - tale volontà sia ricavabile "aliunde", ed in particolare dal contenuto dell'atto processuale cui accede la procura stessa” (Cass. civ., Sez. L, n. 24263/2016).
Infatti, “la certificazione del difensore nel mandato alle liti in calce o a margine di atto processuale riguarda l'autografia della sottoscrizione della persona che, conferendo la procura, si fa attrice o della persona che nell'atto si dichiara rappresentante della persona fisica o giuridica che agisce in giudizio … con la conseguenza che deve considerarsi essenziale, ai fini della validità della procura stessa, che in essa, o nell'atto processuale al quale accede, risulti indicato il
4 nominativo di colui che ha rilasciato la procura, facendosi attore nel nome proprio o altrui, in modo da rendere possibile alle altre parti e al giudice l'accertamento della sua legittimazione e dello "ius postulandi del difensore”” (Cass. civ., Sez. 3, n. 7765/2021).
Nella fattispecie, nell'atto processuale cui la procura accede, ossia nell'atto di citazione, è indicato chiaramente il nominativo del conferente la procura, , il quale ha agito in giudizio Controparte_4
non in proprio, bensì esclusivamente quale legale rappresentante della Parte_1
Pertanto, dovendosi ritenere che la procura alle liti sia stata validamente rilasciata da CP_4
nella qualità di legale rappresentante della l'eccezione sollevata
[...] Parte_1
dalla compagnia assicurativa deve essere respinta.
Tanto premesso, è opportuno procedere ad un breve inquadramento in diritto della fattispecie oggetto del presente giudizio.
In tema di circolazione di veicoli, l'art. 2054, co.1, c.c. stabilisce che “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Il secondo comma pone una presunzione legale nello stabilire che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
La Suprema Corte ha chiarito che “la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art.
2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro”
(Cass. civ., Sez. 3, n. 9353/2019).
Infatti, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, co.2 c.c. nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. civ., Sez. 3, n. 9550/2009).
5 Tuttavia, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Ed infatti, entrambe le parti processuali che agiscono e resistono nel giudizio avente a oggetto il risarcimento dei danni derivati da uno scontro di veicoli, per superare la presunzione legale di pari concorso nella causazione del sinistro sono onerate non soltanto della prova della condotta dell'altro conducente violativa della regola che impone il principio del neminem laedere e delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma altresì, della prova (positiva) della propria condotta, che deve risultare conforme alle prescrizioni del Codice della Strada e immune da colpa generica, dovendo essere improntata la condotta di guida sempre alla massima attenzione, ed essendo pertanto tenuto il conducente del veicolo a fare tutto quanto possibile per evitare il danno e a porre in atto le manovre di emergenza che, avuto riguardo alle concrete circostanze di fatto, erano esigibili (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. 3, n. 7057/2017).
Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, come l'inosservanza del diritto di precedenza, commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (in tal senso cfr. Cass. civ., Sez. 3, n.
5671/2000; Cass. civ., Sez. 3, n. 33483/2024: “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta”).
Invero, l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (Cass. civ., Sez. 6 - 3, n. 21130/2013; Sez. 3, n.
9528/2012).
6 Nel caso di concorso tra condotte, di cui l'una integri la violazione dell'obbligo di precedenza e l'altra la violazione dell'obbligo di limitare la velocità, infatti, la seconda di tali condotte non è idonea, di norma, ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento di guida del conducente sfavorito e l'incidente (Cass. civ., Sez. 6 - 3, n. 15504/2013).
Infatti, l'art. 145, comma 1, del Codice della Strada - nel prevedere che i conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti
- si rivolge a tutti i conducenti, anche al conducente favorito, giacché il diritto di precedenza spettante al conducente del veicolo proveniente da destra non esonera il conducente medesimo dall'obbligo di usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengano alla norma, recata dal comma secondo del medesimo art. 145, che impone di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione (Cass. civ., Sez. 1, n.
15928/2006; Cass. civ., Sez. 3, n. 9528/2012: “In tema di circolazione stradale, il conducente che impegna un incrocio, ancorché provenendo da destra, per il solo fatto che goda del diritto di precedenza non è esentato dall'obbligo di usare la dovuta attenzione nell'attraversamento, anche in relazione ai pericoli derivanti da comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengono al segnale di arresto”). Ancora, la Suprema Corte ha statuito che la disciplina legale delle precedenze da osservare nei crocevia estende la sua efficacia vincolante nei confronti dei conducenti su tutta la relativa area, e non è pertanto necessario accertare in quale punto del crocevia abbia avuto luogo la collisione, a meno che tale accertamento non sia idoneo a dimostrare che il conducente sfavorito aveva intersecato l'altrui traiettoria con tale anticipo da potere compiere la manovra di attraversamento con assoluta sicurezza e senza obbligare l'altro conducente ad alcuna manovra di emergenza (Cass. civ., Sez. 3, n. 13449/2004).
Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso in esame, si osserva quanto segue.
Nella fattispecie, la ha allegato che il sinistro oggetto di causa si sarebbe Parte_1
verificato in quanto, mentre (legale rappresentante della società) si trovava sulla Controparte_4
Strada Statale 106 alla guida dell'autovettura PE AS tg. FB340YM, di proprietà dell'odierna attrice, con direzione di marcia Catanzaro-Reggio Calabria, all'altezza del km 123+600
l'autovettura YO RI tg. EX084PK, di proprietà e condotta da - che Controparte_2
viaggiava lungo la corsia di marcia opposta a quella percorsa dall' e che si era dapprima CP_4
7 fermata all'intersezione dando precedenza ad un'altra autovettura che precedeva la PE AS - si immetteva improvvisamente sulla carreggiata opposta, omettendo di dare la precedenza alla PE
AS, causando così lo scontro tra i due veicoli.
L'attrice ha quindi chiesto al Tribunale di accertare che la responsabilità dell'occorso fosse ascrivibile interamente a proprietario e conducente della YO RI;
la Controparte_2
compagnia assicurativa, pur senza contestare il fatto storico del sinistro (per il quale in via stragiudiziale ha corrisposto € 7.000,00 per i danni al mezzo ed € 385,00 per i danni alla persona di ), ha contestato le ulteriori pretese risarcitorie avversarie ritenendo di avere già Controparte_4
corrisposto le somme necessarie a risarcire il lamentato danno, anche in considerazione della responsabilità dello stesso nella causazione del sinistro. In particolare, la compagnia CP_4
assicurativa ha prodotto in giudizio sia la lettera con cui il legale di ha rivolto Controparte_2
alla propria assicurazione ( la denuncia del medesimo sinistro, sia la richiesta di CP_6
risarcimento danni indirizzata ad entrambe le compagnie assicurative, rilevando che in entrambe le missive la responsabilità dell'occorso veniva ascritta ad , in ragione dell'elevata Controparte_4 velocità con cui sopraggiungeva all'intersezione. Pertanto, ha concluso affermando che il sinistro dovesse “addebitarsi ad un notevole eccesso di velocità dell'attore (che evidentemente non procedeva osservando il limite prescritto di 50 Km/h)”, anche considerato lo stato dei luoghi descritto nel verbale dei Carabinieri e la presenza di segnaletica stradale di intersezione con il limite di 50 km/h.
Tanto premesso, ritiene questo Giudice che la prova dell'evento e della sua dinamica possa ritenersi sufficientemente raggiunta, tenuto conto degli esiti dell'istruttoria espletata in corso di causa.
In particolare, il teste – il quale era già stato escusso a sommarie ES
informazioni dai Carabinieri di Placanica il giorno dopo il sinistro ed aveva dichiarato: “Alle ore
09.50 circa del 18.07.2017 percorrevo la SS. 106 direzione di marcia Reggio Calabria-Catanzaro giunto nei pressi del bivio per Placanica-Stignano (loc. favaco), rallentavo perché vi è una intersezione. Davanti a me vi erano due auto oltre la YO RI quest'ultima coinvolta nel sinistro stradale in questione. Premetto che la YO RI si trovava in testa alla fila. Nella corsia opposta sopraggiungevano due autovetture, il conducente della YO RI dava precedenza alla prima auto, successivamente si immetteva nel bivio Stignano Placanica, non
8 dando la precedenza all'altra autovettura PE AS che sopraggiungeva dietro alla prima quindi si verificava il sinistro. Prontamente mi sono fermato ed ho chiamato il 118. In una autovettura che mi precedeva vi era un signore a me sconosciuto, che si è qualificato medico il quale ha dato assistenza ed interloquito telefonicamente con il centralino del 118” (cfr. verbale in atti) – ha riferito: “posso rispondere sui fatti di causa in quanto io ho assistito al sinistro. Non ricordo quando sia avvenuto, credo in Primavera- estate del 2017. Era mattina. Io mi trovavo lungo la SS
106 con direzione RC-CZ, in prossimità del bivio Favaco-Stignano. Mi trovavo dietro la RI, ma tra di noi c'erano altre due autovetture. La RI era di colore grigio (ma preciso che sono un poco daltonico) ed era ferma per immettersi nell'incrocio, dando la precedenza. La RI ha dato precedenza ad un'auto e poi si è immessa, quando è sopraggiunta un'altra macchina, una station wagon bianca. Non so dire quale parte della RI sia stata colpita, credo la fiancata. Posso dire che il veicolo si era appena immesso, aveva iniziato cioè la manovra di immissione. Il movimento della RI non è stato repentino, ma comunque non ha dato la precedenza. Io ho visto due macchine venire dalla corsia opposta e la RI far passare solo la prima per poi immettersi. Non so dire a che velocità procedessero i veicoli che provenivano dalla corsia opposta. Io ho chiamato il 118. Sono intervenuti i Carabinieri. L'ambulanza ha trasportato i feriti ma non so presso quale
Ospedale. Non ricordo le lesioni subite di soggetti coinvolti” (cfr. verbale d'udienza del
24.03.2021).
Il narrato del teste deve considerarsi attendibile, risultando munito di sufficiente coerenza logica e di adeguata precisione ed essendo adeguatamente circostanziato ed esente da contraddizioni;
né, del resto, sono emersi motivi per ritenere che il dichiarante fosse mosso da un intento compiacente nei confronti dell'odierna parte attrice. La circostanza che sottoposto ad Controparte_2 interrogatorio formale all'udienza del 24.03.2021, abbia dichiarato: “Preciso che prima della PE non c'erano altri veicoli. Ribadisco che mi ero fermato prima di svoltare. Dietro al mio veicolo non c'era nessuno” non è idonea ad inficiare l'attendibilità del testimone escusso, in quanto propalazione proveniente da una parte dell'odierno giudizio.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, le deposizioni rese dal teste S_
costituiscono piena prova circa gli accadimenti riferiti.
E' a questo punto necessario analizzare l'intero compendio probatorio in atti, al fine di pervenire all'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nella vicenda de qua.
9 convenuto contumace, è stato – come anticipato – sottoposto ad interrogatorio Controparte_2
formale all'udienza del 24.03.2021 e, in quella sede, ha confermato tutte le circostanze articolate nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c. di parte convenuta (“a) "vero che il 18 luglio 2017, alle 09:40 circa, il Sig. a bordo della vettura YO RI tg EX084PK Controparte_2
percorreva la S.S. 106 nel territorio del Comune di Stignano, con direzione di marcia Reggio
Calabria / Catanzaro, mantenendo la destra ed a regolare andatura"; b) "vero che la sig.ra
era trasportata sull'autovettura del;
c) "vero che giunto in Controparte_7 Controparte_2 prossimità dell'incrocio della S.S. 106 con la strada Provinciale che conduce al Comune di
Placanica, il Sig. dopo aver regolarmente e tempestivamente azionato Controparte_2
l'indicatore di direzione per segnalare la manovra di svolta a sinistra, si posizionava in prossimità della linea di mezzeria e, avvedutosi dell'assenza di veicoli provenienti dal senso opposto di marcia, dava inizio alla manovra di svolta a sinistra – precedentemente segnalata – per immettersi sulla suddetta strada provinciale"; d) "vero che nella fase di ultimazione della detta manovra, l'autovettura del veniva urtata violentemente nella parte laterale _2 posteriore destra dall'autovettura, modello PE Station Wagon, tg FB340YM, condotta dal sig.
, che percorreva il detto tratto di strada in direzione opposta (CZ/RC) a quella Controparte_4 del si. e ad elevata velocità"; e) "vero che in seguito dell'urto, l'autovettura YO RI _2
di proprietà del sig. subiva ingenti danni e che a seguito del sinistro de quo, Controparte_2
intervenivano i Carabinieri della Stazione di Placanica e sottoponevano a sequestro i veicoli coinvolti "; f) "vero che il limite di velocità imposto dalla segnaletica era di 50 Km/h"; g) "vero che il mezzo YO riportava danni nella parte posteriore destra e che la ruota posteriore destra veniva divelta”), dichiarando: “Confermo la circostanza sub. a della memoria ex art. 183, comma
6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta, precisando che andavo a 40 km/h. Posso essere così preciso perché mia moglie si spaventava e non volesse che superassi questo limite in quel tratto di strada.
Confermo la circostanza sub. b), precisando che la sig.ra , mia moglie, è oggi morta. CP_7
Confermo la circostanza sub. c). confermo la circostanza sub. d). Confermo le circostanze e), f) e
g)”.
Com'è noto, l'art. 2730 c.c. dispone che “la confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte. La confessione è giudiziale o
10 stragiudiziale”; l'art. 228 c.p.c. prevede che “la confessione giudiziale è spontanea o provocata mediante interrogatorio formale”, quest'ultimo disciplinato dagli artt. 230 e ss. c.p.c.
Orbene, la Suprema Corte ha chiarito che “l'interrogatorio formale reso in un processo con pluralità di parti, essendo volto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli alla parte confitente e favorevoli al soggetto che si trova, rispetto ad essa, in posizione antitetica e contrastante, non può essere deferito, su un punto dibattuto in quello stesso processo, tra il soggetto deferente ed un terzo diverso dall'interrogando, non avendo valore confessorio le risposte, eventualmente affermative, fornite dall'interrogato. Invero, la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti, tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette” (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 6 - 2, n. 38626/2021).
Applicando il suesposto principio di diritto al caso in esame si può concludere ritenendo che la conferma resa da alla circostanza sub d) – relativa all'elevata velocità di Controparte_2 crociera della vettura condotta dall' – non può in alcun modo acquisire il valore di prova CP_4
legale nei confronti del conducente della PE AS, non avendo il confitente alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo agli altri soggetti del rapporto processuale.
Né, per il resto, il convenuto ha reso alcuna altra dichiarazione dotata di valore confessorio ai propri danni, essendosi limitato a dichiarare che lo stesso stesse “andando a 40 km/h”, confermando altresì la circostanza sub c) in merito alla regolare attivazione da parte sua dell'indicatore di direzione e dell'avvenuta intrapresa della manovra di svolta solo dopo aver verificato l'assenza di altri veicoli provenienti dal senso opposto di marcia.
Premesso che le dichiarazioni a sé favorevoli, rese dall'interpellato in sede di interrogatorio formale, sono soggette al libero apprezzamento del giudice, il quale può trarne argomenti di prova nell'ambito della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie (Cass. civ., Sez. 3, n.
24799/2024), nel caso in esame dette dichiarazioni contrastano con il narrato del teste S_
11 (unico, tra i testi escussi, ad essere presente in occasione del sinistro oggetto di causa), avendo il dichiarato altresì che “prima della PE non c'erano altri veicoli. Ribadisco che mi ero _2 fermato prima di svoltare. Dietro al mio veicolo non c'era nessuno”, laddove il teste ha S_ riferito: “Mi trovavo dietro la RI, ma tra di noi c'erano altre due autovetture. La RI era di colore grigio (ma preciso che sono un poco daltonico) ed era ferma per immettersi nell'incrocio, dando la precedenza. La RI ha dato precedenza ad un'auto e poi si è immessa, quando è sopraggiunta un'altra macchina, una station wagon bianca … Posso dire che il veicolo si era appena immesso, aveva iniziato cioè la manovra di immissione. Il movimento della RI non è stato repentino, ma comunque non ha dato la precedenza. Io ho visto due macchine venire dalla corsia opposta e la RI far passare solo la prima per poi immettersi”.
Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie in atti può ritenersi provato che la RI – che, per attraversare la corsia di marcia opposta avrebbe dovuto dare la precedenza ai veicoli che circolavano su detta corsia e, quindi, provenienti dalla sua destra – non abbia rispettato la prescrizione di cui all'art. 145 co.2 del Codice della Strada secondo cui “quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione”.
Ciononostante, come anticipato, l'accertamento dell'intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non esonera il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (Cass. civ., Sez. 6
- 3, n. 21130/2013; Sez. 3, n. 9528/2012; Sez. 6 - 3, n. 15504/2013).
Infatti, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 co.2 c.c. deve trovare applicazione ogni qualvolta non sia possibile ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente ed accertare che l'altro conducente abbia tenuto una corretta condotta di guida esente da ogni censura (Cass. civ., Sez. 3, n. 23431/2014, così massimata: “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma,
12 cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta”).
Nella fattispecie in esame la non ha fornito adeguata prova che il proprio Parte_1
legale rappresentante abbia tenuto una corretta condotta di guida esente da ogni censura. Infatti,
l'unico capitolo di prova orale articolato sul punto nella memoria istruttoria di parte attrice (se vero che “le due autovetture, tra cui l'PE AS, che provenivano dalla corsia opposta, procedevano a velocità elevata”) non è stato confermato né smentito dal teste ES
, il quale – pur essendo presente sui luoghi al momento del sinistro – non ha reso alcuna
[...]
utile dichiarazione sulla velocità di crociera della PE AS (cfr. verbale d'udienza del
24.03.2021: “Non so dire a che velocità procedessero i veicoli che provenivano dalla corsia opposta”).
Tuttavia, che la PE AS stesse procedendo con andatura non moderata può desumersi dalla circostanza che il suo conducente non sia stato in grado di arrestare tempestivamente il veicolo, prima di impattare con la YO RI.
Sul punto, merita osservarsi che l'art. 141 del Codice della Strada prevede che: “1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico
e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni (…)”; inoltre, l'art. 145 co.1 del Codice della Strada dispone che “I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti”.
Tanto premesso, ritiene questo Giudice che, se è pur vero che fu il conducente della YO RI ad innescare la serie causale che diede origine all'incidente, è altresì indubitabile che il conducente della PE AS procedeva con andatura non moderata e non adeguata all'intersezione teatro del sinistro, così come può inferirsi dalla circostanza che lo stesso non sia riuscito a frenare in tempo il
13 veicolo prima di impattare con la parte anteriore destra della vettura contro la fiancata posteriore destra della RI, che aveva impegnato l'intersezione.
La circostanza che il conducente della PE AS viaggiasse ad una velocità non consona allo stato dei luoghi è peraltro evincibile dalla spinta trasferita sul mezzo antagonista che ha eseguito una rotazione di 180°, trovandosi in posizione di quiete con la parte anteriore nel senso opposto a quello di marcia, anteriormente all'impatto (cfr. sul punto la relazione di c.t.u., pag. 19: “la YO per effetto dell'urto violento ha fatto una rotazione di 180 gradi in senso orario , ritrovandosi con il “muso”, (parte anteriore), dell'auto verso mare anziché' verso monte. (orientamento/verso prima dell'impatto)”).
Pertanto, la condotta di guida posta in essere dal conducente della PE AS ha concorso senza dubbio nella produzione del sinistro in quanto non è stata affatto adeguata alle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato l'incidente, tenuto conto della peculiarità del tratto di strada interessato dall'evento e della presenza incontestata di segnaletica stradale rispetto al senso di marcia di ciascuno dei veicoli coinvolti, suffragata dal verbale di rilevamento tecnico-descrittivo del sinistro stilato dai Carabinieri intervenuti, ove si legge che il limite di velocità era di 50 km/h e che era presente “segnaletica intersezione”, nonché di “divieto di sorpasso”. In parte qua, peraltro, il verbale dei Carabinieri è assistito da fede privilegiata, trattandosi di circostanze apprese direttamente dai verbalizzanti e confermate dal fascicolo fotografico del sinistro (sull'efficacia del verbale cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. 3, n. 10376/2024: “Il rapporto di polizia fa piena prova, fino
a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria”).
Tanto premesso, occorre a questo punto procedere alla disamina della graduazione della responsabilità dei due conducenti coinvolti nel sinistro. A tal proposito, occorre ribadire la funzione sussidiaria della presunzione di eguale concorso di colpa prevista dall'art. 2054, co. 2
c.c., la quale opera soltanto qualora le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (Cass. civ., Sez. 3, n. 9353/2019).
14 Nel caso di specie, ritiene questo Giudice che la prevalente responsabilità del sinistro ricada sul conducente della YO RI che non ha dato la precedenza al conducente della PE AS (il quale, comunque, non ha rispettato le norme sulla regolazione della velocità rispetto all'intersezione teatro del sinistro).
Sul punto, non appaiono del tutto condivisibili le risultanze della c.t.u. espletata in corso di causa.
Il c.t.u. ha ricostruito la verosimile velocità di crociera della PE AS, ritenendo detto fattore determinante nella causazione del sinistro ed attribuendo pertanto al conducente di detta vettura una quota di responsabilità “uguale o maggiore al 66%”; ha poi concluso affermando: “il conducente YO ci ha messo 1 secondo per distogliere lo sguardo dalla corsia opposta,
(guardare che non arrivasse nessuno), ed 1 secondo per ingranare la marcia, ma di fatto è ancora fermo, in questi due secondi la PE ha percorso 46 metri, la YO per poter sgomberare la corsia ci mette 1,4 secondi e la PE nel frattempo ne ha percorsi altri 32 m, quindi è arrivata nel
Punto di . Questo per chiarire che l'autista YO trovandosi la PE a 76 metri di Pt_2 distanza, di fatto non l'ha scorta/avvistata perché sufficientemente lontana, e se l'avesse scorta avrebbe pensato che fosse ad una distanza tale da poter completare la manovra di svolta a sinistra. Non avendo percepito l'effettiva velocità a cui stava avanzando” (cfr. pag. 23 della relazione).
Tuttavia, il precedente giudicante non aveva demandato al c.t.u. la ricostruzione della dinamica del sinistro né la graduazione delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, bensì soltanto di accertare la natura dei danni riportati dal veicolo di parte attrice, di verificare la compatibilità dei danni riportati con la dinamica del sinistro così come risultante dagli atti di causa (tenuto conto, in particolare, della prova per testi espletata), di accertare l'entità dei danni del mezzo, precisando i costi necessari per la riparazione e di stimare il valore del mezzo al momento del sinistro.
Premesso, infatti, che la graduazione della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro stradale è un vaglio che compete al Giudice (sulla scorta anche degli elementi tecnici offerti dal c.t.u.), nel caso in esame, in assenza di specifici quesiti rivolti sui superiori punti al c.t.u., questo giudicante ritiene di poter prescindere dalle conclusioni cui, sul punto, è pervenuto il consulente, prendendo in esame la relazione di consulenza nei limiti dei quesiti effettivamente conferiti all'ausiliario.
15 Per mera completezza, si osserva in ogni caso che la ricostruzione effettuata dal consulente non appare convincente, atteso che il teste (che si trovava sui luoghi alla guida del proprio S_
autoveicolo, dietro altri due veicoli oltre la RI condotta da ha dichiarato di Controparte_2 aver visto due macchine provenire dall'opposto senso di marcia (“Io ho visto due macchine venire dalla corsia opposta e la RI far passare solo la prima per poi immettersi”). Ne consegue che appare del tutto inverosimile che alla guida del veicolo posto in testa alla fila, Controparte_2
non abbia scorto la PE, avvistata invece da . ES
Pertanto, ad avviso di questo Giudice e tenuto conto dell'intero compendio istruttorio in atti la responsabilità dell'incidente de quo è ascrivibile, nella misura del 60% a che Controparte_2
non ha dato la precedenza, pur segnalata, ad e, nella restante misura del 40%, a Controparte_4 quest'ultimo, che non ha tenuto una velocità di crociera adeguata allo stato dei luoghi.
Infatti, il conducente della YO RI – che, secondo la ricostruzione offerta dal teste si S_
era fermato per dare la precedenza al veicolo che precedeva la PE Corsa – avrebbe dovuto attendere il passaggio della PE AS prima di impegnare l'intersezione, dovendo dare la precedenza ai veicoli che marciavano sull'opposta corsia di marcia (pur non avendo sulla propria corsia un segnale di stop).
D'altra parte, sebbene il sinistro si sia verificato in estate, in pieno giorno (ore 9:40), in condizioni di tempo sereno, e nonostante la strada fosse asfaltata e priva di anomalie e il fondo stradale fosse asciutto (cfr. verbale dei Carabinieri), il conducente del veicolo favorito (ossia quello attoreo, che aveva la precedenza), che proveniva da un tratto di strada rettilineo (cfr. fotografie in atti, anche allegate alla c.t.u.), avrebbe potuto accorgersi dell'attraversamento dell'intersezione da parte della
YO e, comunque, avrebbe dovuto prestare maggiore prudenza nell'avvicinarsi all'intersezione, moderando la propria andatura. Peraltro, non è stata offerta alcuna prova in giudizio delle eventuali manovre di emergenza poste in essere dal conducente della PE AS per evitare l'impatto con la YO RI.
Ne discende che, nonostante il conducente della PE AS avesse la precedenza, costui ha concorso alla causazione dei danni lamentati dall'odierna parte attrice per non aver fatto quanto possibile per evitare il sinistro;
tuttavia, ad avviso di questo Giudice la quota di responsabilità ascrivibile al conducente della RI risulta maggiore, per non aver rispettato la regola che gli
16 imponeva, prima di impegnare l'intersezione, di dare la precedenza ai veicoli provenienti dall'opposta corsia di marcia, alla propria destra.
Il suddetto riparto di responsabilità non risulta smentito dalla circostanza che, in fase stragiudiziale, la compagnia assicurativa avesse riconosciuto un concorso di colpa del conducente della PE AS limitato al 25%: invero, spetta al Giudice la graduazione della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro stradale, alla luce dell'intero compendio probatorio in atti e, quindi, delle prove precostituite e costituende assunte in corso di causa.
Pertanto, in applicazione dei principi sopra riportati e delle regole di comportamento che devono improntare la guida in corrispondenza delle intersezioni, sulla base dell'istruttoria svolta in giudizio, è possibile escludere l'apporto causale esclusivo di nella causazione Controparte_2
del sinistro in esame, avendovi concorso la condotta dell'altro conducente.
Detta conclusione è vieppiù rafforzata dalla visione delle fotografie allegate al fascicolo di parte attrice, in particolare dalla fotografia contrassegnata dalla lett. “I”, da cui è possibile evincere che l'impatto della PE contro la YO abbia interessato la fiancata destra posteriore e la ruota di quest'ultima, sicché – anche avuto riguardo alla ricostruzione operata dai Carabinieri in merito al presumibile punto della carreggiata in cui è avvenuto lo scontro tra le vetture (contrassegnato dalla lett. “Z” nello schizzo planimetrico dell'incidente), in cui sono stati riscontrati dei frammenti di vetro – è possibile ritenere, con elevato grado di probabilità, che la YO RI fosse a metà dell'intersezione quando è sopraggiunta la PE AS. Pertanto, se il conducente del PE AS avesse rallentato in prossimità dell'intersezione o tentato una manovra di emergenza, verosimilmente il sinistro non si sarebbe verificato, quantomeno con le modalità che lo hanno caratterizzato e con i danni che ne sono derivati.
Pertanto, alla luce di tutte le considerazioni che precedono deve affermarsi che la responsabilità del sinistro oggetto di causa sia ascrivibile a nella misura del 60%. Controparte_2
In ordine ai danni-conseguenza si osserva quanto segue.
Innanzitutto, non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento dei danni alla persona del conducente della PE AS, , essendo stata la domanda giudiziale proposta Controparte_4
soltanto dalla in persona di quale legale rappresentante Parte_1 Controparte_4
della società (come peraltro ribadito da parte attrice nella memoria ex art. 183 co.6 n. 1) c.p.c.).
17 Sul punto, all'udienza del 26.04.2023 il precedente giudicante ha sollecitato il contraddittorio delle parti, invitandole a prendere posizione sulla questione: solo la parte convenuta ha formulato le proprie osservazioni evidenziando che “la domanda non è accoglibile poiché il conducente del veicolo PE AS tg FB340YM che avrebbe patito la lesione del diritto alla salute e che in linea teorica avrebbe diritto ad agire, è soggetto diverso dalla persona giuridica che agisce in giudizio”.
Pertanto, acclarato che il presente giudizio è stato avviato esclusivamente dalla Parte_1
in persona del proprio legale rappresentante, e non anche da quest'ultimo in proprio, la
[...]
domanda di risarcimento del danno biologico non merita accoglimento per difetto di titolarità del diritto al risarcimento del danno biologico in capo all'odierna parte attrice (cfr. Cass. civ., Sez.
Un., n. 2951/2016 sulla distinzione tra la legittimazione ad agire e la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo).
Con riguardo alla quantificazione degli ulteriori danni dedotti in giudizio, si osserva quanto segue.
L'odierna parte attrice ha allegato di aver subito, a seguito del sinistro oggetto di giudizio, “un danno al mezzo pari ad € 23.223,53”, producendo a sostegno due preventivi emessi dall'autocarrozzeria della per detto importo;
inoltre, ha pacificamente Controparte_8
ammesso di aver ricevuto in via stragiudiziale dalla compagnia assicurativa la somma di €
7.000,00.
Giova sul punto premettere che, ai sensi dell'art. 1908 co.1 c.c., “nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro”. Detta norma, benché non inderogabile ai sensi dell'art. 1932 c.c., non risulta essere stata derogata dalle parti dell'odierno giudizio.
Peraltro, si rammenta che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058, comma 2, c.c., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di una somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo (Cass. civ., Sez. 6 - 3, n. 10196/2022). Infatti, “la disposizione dell'art. 2058 c.c. prevede
18 che il danneggiato possa chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile (1° co.), consentendo tuttavia al giudice di disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore;
ciò significa che, in relazione al danno subito da un veicolo, nel primo caso la somma dovuta è calcolata sui costi necessari per la riparazione, mentre nel secondo è riferita alla differenza fra il valore del bene integro (ossia nel suo stato ante sinistro) e quello del bene danneggiato (cfr. Cass. n. 5993/1997 e Cass. n. 27546/2017), ovvero nella «differenza fra il valore commerciale del veicolo prima dell'incidente e la somma ricavabile dalla vendita di esso, nelle condizioni in cui si è venuto a trovare dopo l'incidente, con l'aggiunta ulteriore della somma occorrente per le spese di immatricolazione e accessori del veicolo sostitutivo di quello danneggiato» (Cass. n. 4035/1975); le due modalità di liquidazione si pongono, fra loro, in un rapporto di regola ed eccezione, nel senso che la reintegrazione in forma specifica (che vale a ripristinare la situazione patrimoniale lesa mediante la riparazione del bene) costituisce la modalità ordinaria, che può tuttavia essere derogata dal giudice -con valutazione rimessa al suo prudente apprezzamento (“può disporre”)- in favore del risarcimento per equivalente, laddove la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per la parte obbligata;
quanto all'eccessiva onerosità, la giurisprudenza di legittimità l'ha ritenuta ricorrente «allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo» (Cass. n. 2402/1998,
Cass. n. 21012/2010 e Cass. n. 10196/2022), non mancando di rilevare che, se la somma occorrente per la reintegrazione in forma specifica «supera notevolmente il valore di mercato dell'auto, da una parte essa risulta eccessivamente onerosa per il debitore danneggiante e dall'altra finisce per costituire una locupletazione del danneggiato» (Cass. n. 24718/2013, in motivazione, a pag. 5)” (in tal senso cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 10686/2023).
Tanto premesso, nella fattispecie in esame i due preventivi emessi dall'autocarrozzeria della per l'importo di € 23.223,53 sono stati confermati in giudizio dal teste Controparte_8
verniciatore della il quale ha dichiarato: “Confermo Testimone_2 CP_8 CP_8
pienamente i preventivi che mi vengono offerti in visione allegati al fascicolo di parte attrice relativi ai danni sia interni che esterni dell'autovettura. Ho visionato personalmente con un mio collega l'autovettura PE AS S.W bianca. Non abbiamo effettuato le riparazioni indicate nel preventivo” (cfr. verbale d'udienza del 18.05.2022).
19 Tuttavia, i costi necessari per le riparazioni del veicolo sono stati quantificati in una diversa e più ridotta misura dal c.t.u. nominato dal precedente giudicante, ing. . Persona_1
In particolare, il c.t.u. ha innanzitutto quantificato in € 18.700,00 il valore di mercato del veicolo al tempo del sinistro, considerati sia l'anno di immatricolazione (2016), sia i km percorsi dalla vettura (km 32.737, come risultante dal verbale di sequestro del veicolo); inoltre, il c.t.u. ha accertato la natura dei danni riportati dal veicolo di parte attrice, riconoscendone la compatibilità con le deformazioni subite dalla YO e con quanto indicato dai testi e riportato nella documentazione dei Carabinieri, quantificando dettagliatamente i costi alle pag. 16, 17 e 18 della propria relazione, e stimandoli complessivamente in € 17.072,13 sulla scorta di un listino prezzi aggiornato all'1.06.2023, per come indicato nella relazione.
Detti importi non sono stati in alcun modo contestati dalla parte attrice nelle proprie osservazioni, la quale si è piuttosto limitata a contestare soltanto il riparto di responsabilità operato dal c.t.u.; invece, il c.t.p. della convenuta ha osservato che: “In punto quantum la stima analitica del CTU può trovarci concordi ma resta il fatto che a tutt'oggi il veicolo non è stato ripristinato e tale stima eseguita con i costi attuali dovrà essere decurtata almeno del 20%. Ad ogni buon conto è molto probabile che eseguendo opportuna stima verificando anche i danni occulti la stessa supererebbe il V.C. che il veicolo, omologato autocarro, aveva al momento dell'evento ovverosia
17.000,00 € (iva compresa) al quale si dovrebbero aggiungere gli oneri amministrativi qualora si rottamasse lo stesso o decurtarlo del V.R. pari a 3.000,00 € per un V.S. pari a 14.000,00 € (iva compresa). Il CTU ha riportato il V.C. del modello ad uso promiscuo e non quello di autocarro.
Da tenere presente che attore è soggetto iva si dovrà decurtare la percentuale che scarica: se è il
100% si avrà un danno totale sintetico pari a 11.475,00 € iva esclusa” (cfr. osservazioni alla c.t.u. di parte convenuta, pag. 19). Il c.t.u. ha puntualmente risposto alle osservazioni segnalando che “il preventivo è stato fatto con i costi attuali, ed ancora deve essere riparato, ne consegue che
l'importo rappresenta il costo della riparazione all'attualità pari a 17.072,13€ (di cui l'iva contenuta in tale importo è pari a 3.0789,58€). Si conferma il valore commerciale, al momento del sinistro, del veicolo indicato in CTU pari a 18.700€, naturalmente il valore commerciale è sempre iva compresa. Il fatto che all'acquisto del veicolo nuovo sia omologata autocarro non ne comporta una riduzione del valore commerciale, (all'acquisto per la trasformazione c'è
“addirittura” un incremento di costo per apportare le modifiche necessarie), il fatto che si tratta
20 di una società “ ” e che questa possa scaricarsi l'iva in liquidazione periodica Parte_1
Iva ed ammortizzare l'intero costo, è puramente un fatto contabile che nulla c'entra con il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, che si conferma pari a quanto indicato nella
CTU trasmessa. Gli oneri amministrativi di rottamazione del veicolo immatricolato ad autocarro sono identici a quello immatricolato come autovettura, (da indagine attuale effettuata presso i centri di rottamazione fra i 60 ed i 120€), + naturalmente le spese di trasporto, dipendenti dalla distanza fra il centro di rottamazione e la località, (Montalto Uffugo in cui è stata visionata
l'auto), che potrà essere mediamente fra i 100 ed i 160€. Peraltro non facenti parte dei quesiti posti” (cfr. all.8 alla c.t.u. “risposte osservazioni”).
Orbene, ritiene questo Giudice che il c.t.u. abbia compiutamente risposto sul punto alle osservazioni del c.t.p. di parte convenuta, potendo pertanto la sua valutazione in merito al valore commerciale del veicolo ed ai costi per le riparazioni essere posta alla base della presente decisione.
Ne consegue che, pur dovendo procedere ad una rivalutazione all'attualità del costo delle riparazioni (stimato dal c.t.u. in € 17.072,13 alla data del deposito della relazione, ossia il
28.09.2023), la somma risultante, pari ad € 17.208,71, è contenuta entro il limite del valore commerciale del veicolo al tempo del sinistro stimato dal c.t.u., sicché l'importo dovuto (che comunque dovrà essere decurtato in ragione del concorso di colpa del danneggiato) non integra una c.d. riparazione antieconomica.
Alla luce e nei limiti di quanto precede, la domanda attorea di risarcimento dei danni al mezzo incidentato può essere accolta e, per l'effetto, i convenuti in solido devono essere condannati, per la riparazione della PE AS tg. FB340YM, al pagamento nei confronti dell'odierna parte attrice dell'importo di € 3.325,22 all'attualità, importo così determinato tenendo conto sia del concorso di colpa del danneggiato nella misura stabilita del 40%, sia del versamento della somma di €
7.000,00 già effettuato dall'assicurazione in fase stragiudiziale.
Per completezza merita osservarsi che, avuto riguardo all'importo di € 7.000,00 liquidato dalla compagnia assicuratrice, la parte attrice ha prodotto tardivamente (ossia solo in data 15.11.2023) la fattura n. 3 del 15.01.2018 emessa dal proprio procuratore, con cui le è stato richiesto il pagamento di € 600,00 a titolo di “spese legali liquidate dalla compagnia di assicurazioni” in riferimento al sinistro oggetto di causa: tuttavia, stante la tardività della produzione documentale e in difetto di
21 prova dell'avvenuto pagamento di detta fattura, deve concludersi che l'intero importo di €
7.000,00, erogato in favore della vada decurtato dal risarcimento ancora Parte_1 dovuto all'odierna parte attrice, ferma la regolazione dei rapporti interni tra quest'ultima ed il proprio difensore.
L'odierna parte attrice ha poi allegato di aver sostenuto “una spesa di recupero auto e noleggio pari ad € 4.745,80”, chiedendo la condanna delle controparti al pagamento di dette ulteriori somme.
È noto che, in tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del quantum debeatur (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 11765/2013; Tribunale Potenza, sez. I, n.
281/2022: “In tema di risarcimento dei danni derivanti da scontro tra veicoli, la fattura commerciale emessa dal soggetto incaricato della riparazione della cosa danneggiata, come il relativo preventivo di spesa, in quanto documento redatto da un terzo e in assenza di contraddittorio, non può costituire prova dell'ammontare del pregiudizio economico verificatosi nella sfera giuridica del danneggiato, ma può assumere eventualmente valenza probatoria a condizione che sia accompagnata dalla prova del relativo pagamento o sia confermata in giudizio dal suo autore”). Inoltre, la Suprema Corte ha recentemente affermato il principio per cui i danni subiti da un autoveicolo in un incidente stradale sono risarcibili se sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito e la relativa valutazione spetta al giudice di merito, senza che rilevi l'assenza di prova dell'esborso dell'importo indicato nel preventivo per le riparazioni (Cass. civ.,
Sez. 3, n. 17670/2024).
Con specifico riferimento alle spese per il noleggio di una vettura sostitutiva va inoltre segnalato il recente arresto della Suprema Corte secondo cui “il danno consistente nella necessità di noleggiare un veicolo sostitutivo va provato, non è, come si suol dire, in re ipsa … atteso che il danno va provato, è il danneggiato a dover dimostrare di avere sostenuto una spesa per il noleggio in conseguenza del fermo del suo veicolo. Che il danneggiato non debba limitarsi a dimostrare di aver subito il fermo del veicolo, ossia a dimostrare la mera indisponibilità del mezzo dì trasporto, è pacifico (oltre alla già citata Cass. n. 20620/ 2015; Cass. n. 124 del 2016, ed infine Cass. n. 9348 del 2019, poi Cass. 17897/ 2020, nei motivi): egli deve dimostrare di aver
22 sostenuto la spesa per il noleggio quale conseguenza del danneggiamento del suo veicolo. Questa dimostrazione è però sufficiente a provare il danno, poiché la relazione causale tra il fermo ed il noleggio è presumibile, ossia è inducibile secondo le normali regole del ragionamento presuntivo”
(Cass. civ., Sez. 3, n. 27389/2022).
Ebbene, ritiene questo Giudice che sia stata offerta adeguata prova in giudizio delle spese sostenute dall'odierna parte attrice per il noleggio della vettura sostitutiva, mentre con riguardo al costo di € 350,00 per il recupero del veicolo incidentato presso il deposito giudiziario (risultante
“non pagato” dalla fattura in atti) sono emersi dall'istruttoria dati contrastanti, che inducono questo giudicante ad escludere il relativo importo dalla quantificazione del risarcimento.
A tale ultimo proposito, l'odierna parte attrice ha allegato che, dopo il dissequestro della CP_9
(avvenuto il 31.10.2017, giusta verbale in atti), la vettura era stata trasportata con il
[...] carroattrezzi presso la concessionaria , di ND (CS); a sostegno di detta Controparte_8
allegazione ha depositato la fattura n. 15 emessa da “Carrozzeria industriale Crisafi allestimenti” in data 8.11.2017, recante la descrizione “recupero di intervento vostra auto PE AS SW targata FB340YM dal deposito giudiziario di Monasterace a Montalto Uffugo (CS)”; il teste
, escusso all'udienza del 13.10.2021, ha dichiarato: “sono il titolare Testimone_3 dell'autocarrozzeria industriale “ ”. Posso confermare di Controparte_10 aver emesso fattura n. 15 dell'8.11.2017 che riconosco (il Giudice dà atto che viene esibita al teste la fattura n. 15/2017, prima pagina dell'all. n. 10 del fascicolo di parte attrice). Confermo di aver effettuato l'intervento di recupero-trasporto dell'autovettura PE AS indicata in fattura dal deposito di Monasterace fino ad una carrozzeria a Luzzi, Cosenza” (cfr. verbale d'udienza del
13.10.2021).
Ebbene, i contrastanti dati in merito al luogo ove la vettura, dopo il dissequestro, sarebbe stata trasportata (presso la concessionaria di ND (CS) in base alle allegazioni Controparte_8 attoree;
in “Montalto Uffugo (CS)” sulla scorta di quanto emerge dalla fattura;
presso “una carrozzeria a Luzzi, Cosenza” alla stregua della deposizione del teste Crisafi) non consentono di ritenere adeguatamente provata la prestazione di recupero e conseguente trasporto del veicolo per come allegata dall'attrice, sicché non è possibile tener conto, nella quantificazione del danno emergente, dell'importo di € 350,00 indicato nella fattura.
23 Per quanto concerne, invece, le spese di noleggio dell'auto sostitutiva, l'attrice ha allegato che, essendo il veicolo incidentato un mezzo aziendale, il suo legale rappresentante aveva dovuto provvedere al detto noleggio nel periodo in cui la PE era indisponibile, versando in atti le fatture n. 245, 248 e 256, rispettivamente emesse nelle date del 10.11.2017, 16.11.2017 e 30.11.2017 dalla ditta OB AU – soccorso Stradale – Autonoleggio VAI 24h”, per il complessivo importo di € 4.440,80.
Dette fatture, recanti tutte la dicitura “pagato”, sono state confermate in giudizio dal loro autore: invero, il teste OB AU ha dichiarato: “Confermo che le fatture nn.245, 248 e 2[5]6 del 2017 sono state da me emesse alla ditta ” (cfr. verbale d'udienza del Parte_1
26.01.2022), sicché deve ritenersi ampiamente provato l'avvenuto esborso da parte dell'odierna parte attrice delle spese per il noleggio di una vettura sostitutiva di quella incidentata.
Le contestazioni mosse sul punto dalla convenuta, formulate per la prima volta in comparsa conclusionale e, pertanto, tardivamente, non colgono comunque nel segno, atteso che evidentemente l'indicazione nell'atto di citazione del giorno “18.08.2017” come data del sinistro è frutto di un errore materiale, considerata invece la corretta data (18.07.2017) risultante dalla documentazione in atti, in particolare dal verbale di intervento dei Carabinieri.
Pertanto, le parti convenute devono essere condannate in solido al pagamento nei confronti dell'odierna attrice dell'ulteriore importo di € 2.664,48, così calcolato in ragione del concorso di colpa al 40% della parte danneggiata nella causazione del sinistro.
In definitiva, la domanda di parte attrice deve essere accolta entro i limiti suesposti, con conseguente condanna delle convenute in solido al pagamento nei confronti dell'attrice del complessivo importo di € 5.989,70 all'attualità.
Sull'importo così determinato occorre riconoscere anche il c.d. lucro cessante, ossia il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
Detto danno non è presunto ex lege, ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 1226 (e 2056, co. 2), c.c.
Non avendo nel caso in esame l'odierna attrice fornito alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il c.d. lucro cessante dovrà essere equitativamente calcolato, secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712 e Cass.
24 Civ. sez. III, n. 2325 del 16.11.2005 sul calcolo di interessi per debiti di valore) applicando ad una base di calcolo costituita dal credito come sopra determinato - devalutato all'epoca del verificarsi del fatto e poi rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat - un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza, sull'importo complessivamente liquidato decorreranno gli interessi legali fino al soddisfacimento del credito.
L'esito complessivo della lite giustifica la compensazione per metà delle spese di lite, con conseguente condanna delle convenute in solido alla rifusione della restante metà nei confronti dell'odierna parte attrice, spese da distrarsi in favore del di lei procuratore, dichiaratosi antistatario.
Le spese sono liquidate ai sensi dell'art. 9 d.l. 1/2012 e del successivo d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento in base al decisum (fino a € 26.000,00, parametri prossimi ai medi), nel seguente modo: € 900,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria, € 1.700,00 per la fase decisoria, con un compenso totale di € 4.800,00, oltre € 290,00 per esborsi (contributo unificato, bollo, intimazione testi), su cui operare la compensazione per metà.
Le spese di c.t.u., nei rapporti tra le parti, sono poste definitivamente a carico delle parti convenute in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_2
- rigetta la domanda di risarcimento dei danni alla persona di , per le ragioni Controparte_4
esposte in parte motiva;
- accoglie nel resto ed entro i limiti esposti in parte motiva la domanda proposta da parte attrice e per l'effetto:
a) dichiara che la responsabilità per il sinistro stradale verificatosi in data 18.07.2017, alle ore 09:40 circa, sulla Strada Statale 106, all'altezza del km 123+600, in località
Favaco, in agro del comune di Stignano (RC) è ascrivibile a per il Controparte_2
60% e ad per il 40%; Controparte_4
25 b) condanna la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore e in solido, al risarcimento dei danni patiti dalla società Controparte_2
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, Parte_1 quantificati complessivamente in € 5.989,70 all'attualità, oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
- compensa per metà le spese di lite tra le parti e, per la restante metà, condanna la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore e Controparte_1 _2
, in solido, alla rifusione delle stesse nei confronti della parte attrice, che liquida in
[...]
€ 2.400,00 per compensi ed € 145,00 per esborsi, già applicata la compensazione, oltre spese generali nella misura del 15%, cpa e i.v.a. come per legge, spese da distrarsi in favore del procuratore dell'attrice, dichiaratosi antistatario;
- le spese di c.t.u., nei rapporti tra le parti, sono poste definitivamente a carico delle parti convenute in solido.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data 11/02/2025, tramite l'applicativo
Consolle del magistrato
Il Giudice
(dott.ssa Olga Quartuccio)
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