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Sentenza 23 settembre 2024
Sentenza 23 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 23/09/2024, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 381/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 381/2024 V.G. promosso da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Avezzano (AQ), via Monte Zebio n. 33, presso lo studio dell'avv. Francesca Organtini, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso nonché
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_2 C.F._2
Avezzano (AQ), via Monte Zebio n. 33, presso lo studio dell'avv. Francesca Organtini, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
Avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
Le parti, con ricorso depositato 28 maggio 2024, hanno chiesto la modifica delle condizioni previste nel provvedimento di omologa di separazione n. 2711/2015, emesso dal Tribunale di Avezzano il 28 aprile 2015 (R.G. 2061/2014) ed, in particolare, di “disporre che non sia più dovuto l'assegno di mantenimento a carico del sig. Parte_1
1 ed in favore della sig.ra in ragione del venir meno, per tutte le ragioni di Parte_2 cui in premessa, dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso, e conseguentemente disporne la revoca.”
Le condizioni dell'accordo di separazione, per quanto di interesse, prevedevano:
“[…] 5. Il Sig. che si recherà a vivere in Avezzano (AQ), alla Via Borgo Parte_1
Angizia n 6, in un'abitazione di proprietà del nipote figlio del fratello , Persona_1 Pt_3 attualmente svolge l'attività di imprenditore e per l'anno 2013 ha dichiarato un reddito complessivo di € 10.006,00. Tenuto conto di tale situazione finanziaria i coniugi sono d'accordo sulla opportunità di stabilire un assegno di mantenimento a favore della moglie dell'importo di
€ 200,00 (duecento/00). Lo stesso Sig. si impegna a provvedere, mensilmente alle Pt_1 esigenze economiche della sig.ra A tale proposito, in particolare, oltre alle necessità di Pt_2 natura alimentare e di vestiario, già assicurate con il previsto assegno di mantenimento, e a quelle per manutenzioni straordinarie relative all'immobile adibito a casa coniugale, si obbliga
a contribuire, nella misura del 50% alle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie, quali viste mediche specialistiche non mutuabili, istruttive e formative. Tali spese, in ogni caso, andranno preventivamente concordate tra i coniugi e saranno erogate dal Sig. alla Sig.ra Pt_1 al momento del verificarsi della specifica esigenza, con successivo onere per la moglie Pt_2 di presentazione al marito del relativo riscontro di spesa;
[…]”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato 28 maggio 2024, le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni di separazione, omologate con provvedimento emesso da questo tribunale il 28 aprile 2015 nel procedimento contrassegnato da n. R.G. 2061/2014 ed, in particolare, la cessazione dell'obbligo per il marito di corrispondere l'assegno di mantenimento previsto in favore della moglie, in quanto quest'ultimo risulta attualmente disoccupato.
All'udienza del 18 settembre 2024, le parti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso e ha rinunciato al patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
Il giudice istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
2. Il Collegio, valutata la non contrarietà delle condizioni previste alle norme imperative o di ordine pubblico, ritiene che nulla osti alla modifica concordata dalle parti e, dunque, ne recepisce integralmente le condizioni come sopra riportate.
2 3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
PRENDE ATTO degli accordi di modifica intervenuti e DISPONE che le condizioni di separazione stabilite con decreto di omologa di separazione n. 2711/2015, emesso da questo Tribunale il 28 aprile 2015 (R.G. 2061/2014), vengano modificate eliminando l'obbligo per di versare l'assegno di mantenimento previsto in favore Parte_1
di a partire dalla data della domanda. Parte_2
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
PROVVEDE alla revoca del patrocinio a spese dello Stato con separato provvedimento.
Così deciso in Avezzano, il 19 settembre 2024.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
Provvedimento redatto con la collaborazione delle tirocinanti ex art. 73 dott.sse Francesca Errichelli e
Silvia Gatti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 381/2024 V.G. promosso da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Avezzano (AQ), via Monte Zebio n. 33, presso lo studio dell'avv. Francesca Organtini, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso nonché
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_2 C.F._2
Avezzano (AQ), via Monte Zebio n. 33, presso lo studio dell'avv. Francesca Organtini, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
Avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
Le parti, con ricorso depositato 28 maggio 2024, hanno chiesto la modifica delle condizioni previste nel provvedimento di omologa di separazione n. 2711/2015, emesso dal Tribunale di Avezzano il 28 aprile 2015 (R.G. 2061/2014) ed, in particolare, di “disporre che non sia più dovuto l'assegno di mantenimento a carico del sig. Parte_1
1 ed in favore della sig.ra in ragione del venir meno, per tutte le ragioni di Parte_2 cui in premessa, dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso, e conseguentemente disporne la revoca.”
Le condizioni dell'accordo di separazione, per quanto di interesse, prevedevano:
“[…] 5. Il Sig. che si recherà a vivere in Avezzano (AQ), alla Via Borgo Parte_1
Angizia n 6, in un'abitazione di proprietà del nipote figlio del fratello , Persona_1 Pt_3 attualmente svolge l'attività di imprenditore e per l'anno 2013 ha dichiarato un reddito complessivo di € 10.006,00. Tenuto conto di tale situazione finanziaria i coniugi sono d'accordo sulla opportunità di stabilire un assegno di mantenimento a favore della moglie dell'importo di
€ 200,00 (duecento/00). Lo stesso Sig. si impegna a provvedere, mensilmente alle Pt_1 esigenze economiche della sig.ra A tale proposito, in particolare, oltre alle necessità di Pt_2 natura alimentare e di vestiario, già assicurate con il previsto assegno di mantenimento, e a quelle per manutenzioni straordinarie relative all'immobile adibito a casa coniugale, si obbliga
a contribuire, nella misura del 50% alle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie, quali viste mediche specialistiche non mutuabili, istruttive e formative. Tali spese, in ogni caso, andranno preventivamente concordate tra i coniugi e saranno erogate dal Sig. alla Sig.ra Pt_1 al momento del verificarsi della specifica esigenza, con successivo onere per la moglie Pt_2 di presentazione al marito del relativo riscontro di spesa;
[…]”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato 28 maggio 2024, le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni di separazione, omologate con provvedimento emesso da questo tribunale il 28 aprile 2015 nel procedimento contrassegnato da n. R.G. 2061/2014 ed, in particolare, la cessazione dell'obbligo per il marito di corrispondere l'assegno di mantenimento previsto in favore della moglie, in quanto quest'ultimo risulta attualmente disoccupato.
All'udienza del 18 settembre 2024, le parti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso e ha rinunciato al patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
Il giudice istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
2. Il Collegio, valutata la non contrarietà delle condizioni previste alle norme imperative o di ordine pubblico, ritiene che nulla osti alla modifica concordata dalle parti e, dunque, ne recepisce integralmente le condizioni come sopra riportate.
2 3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
PRENDE ATTO degli accordi di modifica intervenuti e DISPONE che le condizioni di separazione stabilite con decreto di omologa di separazione n. 2711/2015, emesso da questo Tribunale il 28 aprile 2015 (R.G. 2061/2014), vengano modificate eliminando l'obbligo per di versare l'assegno di mantenimento previsto in favore Parte_1
di a partire dalla data della domanda. Parte_2
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
PROVVEDE alla revoca del patrocinio a spese dello Stato con separato provvedimento.
Così deciso in Avezzano, il 19 settembre 2024.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
Provvedimento redatto con la collaborazione delle tirocinanti ex art. 73 dott.sse Francesca Errichelli e
Silvia Gatti.
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