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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/03/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
8268 /2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n.8268/2022 Ruolo Generale, all'esito della discussione, ha emesso ai sensi degli artt.420 e 447bis cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che la ricorrente agisce contro Parte_1 Controparte_1
deducendo di essere proprietaria di un immobile sito in Brescia via Rodi n.5 (come meglio identificato in atti), a suo tempo locato con contratto in data 18 maggio
1983 a tale madre della resistente, che in data 5 febbraio 2005 la Persona_1
signora era deceduta e che la signora aveva da allora continuato Per_1 CP_1
ad occupare l'immobile e vane erano rimaste le richieste della locatrice per la stipula di un nuovo contratto o in alternativa per il rilascio dell'immobile, per cui concludeva chiedendo che, accertata e dichiarata la detenzione senza giusto motivo da parte della resistente dell'immobile in questione, essa fosse condannata
1 al rilascio dello stesso, oltre al risarcimento dei danni con riferimento al valore locatizio dell'immobile ed al rimborso delle spese condominiali;
rilevato che si costituiva la ricorrente sostenendo che la madre Controparte_1
non aveva mai risieduto nell'appartamento di Brescia in cui invece Persona_1
risiedeva lei e detta circostanza era nota alla ricorrente, eccepiva inoltre che il contratto del 1983 non risultava registrato mentre risultavano pagamenti per la registrazione di un contratto di locazione non meglio individuato solo a decorrere dal 2003, contestava infine il conteggio dei canoni e concludeva chiedendo il rigetto delle domande della ricorrente ed in via riconvenzionale la condanna della ricorrente al pagamento della somma di euro 39.360,00 oltre interessi per somme versate dalla resistente a titolo di canoni e non dovute;
rilevato che il giudice esperiva il tentativo di conciliazione che non aveva esito positivo per cui all'esito della discussione si riservava il deposito del provvedimento;
ciò premesso, la causa per quanto riguarda la domanda di condanna al rilascio dell'immobile può ben essere decisa alla luce della documentazione prodotta, mentre per quanto riguarda le questioni economiche oggetto delle ulteriori domande di parte ricorrente (risarcimento danni e rimborso spese condominiali) nonché della riconvenzionale di parte resistente, la causa va rimessa in istruzione come da separata ordinanza;
rilevato infatti in ordine al contratto di locazione che parte ricorrente ha chiarito che c'era un unico contratto di locazione, quello datato 18 maggio 1983 (cfr. doc. prodotto da entrambe le parti), che in origine non venne registrato in quanto all'epoca non sussisteva detto obbligo, per cui venne registrato solo successivamente quanto intervenne la relativa previsione normativa;
2 rilevato per il resto che parte resistente non ha comunque provato l'esistenza di un altro e diverso contratto rispetto a quello originario indicato da parte ricorrente, per cui ad esso occorre necessariamente fare riferimento;
rilevato a questo riguardo che detto contratto indica come conduttore Per_1
e da essa risulta sottoscritto, per cui in assenza delle condizioni previste
[...]
dall'art.6 della legge n.392/1978 (peraltro neppure dedotte dalla resistente) il titolo si deve intendere estinto con la morte del titolare del rapporto (cfr. Cass.n.3074/95,
Cass.n.6965/01, etc.) e l'occupante, come nel caso della signora assume CP_1
quindi la qualifica di un detentore precario, sine titulo, della res locata al de cuius, e quindi soggetto sia all'azione di rilascio che a quella per responsabilità extracontrattuale;
ritenuto perciò che in accoglimento della domanda della ricorrente, accertata e dichiarata la detenzione senza giusto motivo da parte della resistente dell'immobile in questione, essa va condannata al rilascio dello stesso, libero da cose e persone, a favore di entro il termine di tre mesi dalla notifica Parte_1
della presente sentenza;
ritenuto quanto alle spese che, trattandosi di sentenza definitiva per quanto riguarda la condanna al rilascio, esse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
rimette per il resto la causa in istruzione come da separata ordinanza;
P.Q.M.
il Tribunale, in persona del giudice istruttore, così giudica:
a) accerta e dichiara che detiene sine titulo l'immobile in Controparte_1
questione sito in Brescia via Rodi n.5 (come meglio identificato in atti) e per l'effetto la condanna a rilasciare a favore di detto Parte_1
3 immobile, libero da cose e persone, entro il termine di tre mesi dalla notifica della presente sentenza;
b) condanna a rimborsare a le spese di Controparte_1 Parte_1
causa che si liquidano in euro 3.000,00 per compensi professionali ed euro
286,00 per spese e/o anticipazioni, oltre rimborso spese forfettario, IVA e
CPA come per legge;
c) rimette la causa in istruzione per la definizione delle questioni economiche come da separata ordinanza.
Così deciso in Brescia il 6 marzo 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n.8268/2022 Ruolo Generale, all'esito della discussione, ha emesso ai sensi degli artt.420 e 447bis cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che la ricorrente agisce contro Parte_1 Controparte_1
deducendo di essere proprietaria di un immobile sito in Brescia via Rodi n.5 (come meglio identificato in atti), a suo tempo locato con contratto in data 18 maggio
1983 a tale madre della resistente, che in data 5 febbraio 2005 la Persona_1
signora era deceduta e che la signora aveva da allora continuato Per_1 CP_1
ad occupare l'immobile e vane erano rimaste le richieste della locatrice per la stipula di un nuovo contratto o in alternativa per il rilascio dell'immobile, per cui concludeva chiedendo che, accertata e dichiarata la detenzione senza giusto motivo da parte della resistente dell'immobile in questione, essa fosse condannata
1 al rilascio dello stesso, oltre al risarcimento dei danni con riferimento al valore locatizio dell'immobile ed al rimborso delle spese condominiali;
rilevato che si costituiva la ricorrente sostenendo che la madre Controparte_1
non aveva mai risieduto nell'appartamento di Brescia in cui invece Persona_1
risiedeva lei e detta circostanza era nota alla ricorrente, eccepiva inoltre che il contratto del 1983 non risultava registrato mentre risultavano pagamenti per la registrazione di un contratto di locazione non meglio individuato solo a decorrere dal 2003, contestava infine il conteggio dei canoni e concludeva chiedendo il rigetto delle domande della ricorrente ed in via riconvenzionale la condanna della ricorrente al pagamento della somma di euro 39.360,00 oltre interessi per somme versate dalla resistente a titolo di canoni e non dovute;
rilevato che il giudice esperiva il tentativo di conciliazione che non aveva esito positivo per cui all'esito della discussione si riservava il deposito del provvedimento;
ciò premesso, la causa per quanto riguarda la domanda di condanna al rilascio dell'immobile può ben essere decisa alla luce della documentazione prodotta, mentre per quanto riguarda le questioni economiche oggetto delle ulteriori domande di parte ricorrente (risarcimento danni e rimborso spese condominiali) nonché della riconvenzionale di parte resistente, la causa va rimessa in istruzione come da separata ordinanza;
rilevato infatti in ordine al contratto di locazione che parte ricorrente ha chiarito che c'era un unico contratto di locazione, quello datato 18 maggio 1983 (cfr. doc. prodotto da entrambe le parti), che in origine non venne registrato in quanto all'epoca non sussisteva detto obbligo, per cui venne registrato solo successivamente quanto intervenne la relativa previsione normativa;
2 rilevato per il resto che parte resistente non ha comunque provato l'esistenza di un altro e diverso contratto rispetto a quello originario indicato da parte ricorrente, per cui ad esso occorre necessariamente fare riferimento;
rilevato a questo riguardo che detto contratto indica come conduttore Per_1
e da essa risulta sottoscritto, per cui in assenza delle condizioni previste
[...]
dall'art.6 della legge n.392/1978 (peraltro neppure dedotte dalla resistente) il titolo si deve intendere estinto con la morte del titolare del rapporto (cfr. Cass.n.3074/95,
Cass.n.6965/01, etc.) e l'occupante, come nel caso della signora assume CP_1
quindi la qualifica di un detentore precario, sine titulo, della res locata al de cuius, e quindi soggetto sia all'azione di rilascio che a quella per responsabilità extracontrattuale;
ritenuto perciò che in accoglimento della domanda della ricorrente, accertata e dichiarata la detenzione senza giusto motivo da parte della resistente dell'immobile in questione, essa va condannata al rilascio dello stesso, libero da cose e persone, a favore di entro il termine di tre mesi dalla notifica Parte_1
della presente sentenza;
ritenuto quanto alle spese che, trattandosi di sentenza definitiva per quanto riguarda la condanna al rilascio, esse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
rimette per il resto la causa in istruzione come da separata ordinanza;
P.Q.M.
il Tribunale, in persona del giudice istruttore, così giudica:
a) accerta e dichiara che detiene sine titulo l'immobile in Controparte_1
questione sito in Brescia via Rodi n.5 (come meglio identificato in atti) e per l'effetto la condanna a rilasciare a favore di detto Parte_1
3 immobile, libero da cose e persone, entro il termine di tre mesi dalla notifica della presente sentenza;
b) condanna a rimborsare a le spese di Controparte_1 Parte_1
causa che si liquidano in euro 3.000,00 per compensi professionali ed euro
286,00 per spese e/o anticipazioni, oltre rimborso spese forfettario, IVA e
CPA come per legge;
c) rimette la causa in istruzione per la definizione delle questioni economiche come da separata ordinanza.
Così deciso in Brescia il 6 marzo 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
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