Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/03/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3762 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato ad [...] il Controparte_1 C.F._1
27/06/1981, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra VISONÀ e
Barbara Agostina NARDON;
e
C.F. , nata ad [...] il CP_2 C.F._2
5/10/1982, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca BASSO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
“1 – I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare ove crede la propria residenza.
2 – Affido della FI NO. La FI NO viene affidata Persona_1
congiuntamente ad entrambi i genitori con obbligo di provvedere di intesa tra loro alla sua educazione, istruzione, cura e mantenimento. La FI abiterà con la madre, presso la quale fisserà la propria residenza. Il sig. Controparte_1
terrà con sé la FI con le seguenti modalità, salvi diversi accordi fra i coniugi:
• a settimane alterne, dal sabato dopo la scuola fino al lunedì mattino,
allorquando il padre porterà la FI a scuola o presso la madre nei periodi di vacanza;
• inoltre, il padre terrà con sé la FI nella giornata di martedì, dopo il lavoro,
quando l'andrà a prendere presso la madre, fino al mattino seguente,
allorquando la porterà a scuola o presso la madre nei periodi di vacanza;
• 7 giorni durante le vacanze natalizie comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale e quello di Capodanno;
• 3 giorni durante le vacanze scolastiche pasquali, comprendenti ad anni alterni, il giorno di Pasqua ed il Lunedì in Albis;
• due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, nel periodo che i coniugi riterranno opportuno, da concordare tra quest'ultimi di
2 anno in anno ed entro il giorno 31 maggio di ogni anno. Lo stesso periodo viene riconosciuto anche a favore della madre, con le stesse modalità.
• ciascun genitore potrà tenere con sé la FI per il giorno del compleanno della stessa, alternando il pranzo e la cena ad anni alterni, nonché per il giorno del proprio compleanno e rispettivamente per la festa della mamma e del papà;
le restanti festività la FI rimarrà con ciascun genitore ad anni alterni
(compresi i “ponti”)
3 – Mantenimento della FI NOnne. Fermo restando l'obbligo di ciascun genitore a provvedere al mantenimento diretto della FI NO, per i periodi in cui la stessa soggiornerà con loro, i coniugi concordano che il sig.
corrisponderà alla sig.ra un contributo per il mantenimento CP_1 CP_2
ordinario della FI di euro 375,00 mensili, che verrà aumentato ad Euro
600,00 mensili nell'ipotesi in cui madre e FI trasferiscano altrove la residenza, rilasciando l'abitazione coniugale di proprietà di;
Controparte_1
quest'ultimo corrisponderà, inoltre, il 50%, delle spese straordinarie mediche,
scolastiche, e per attività sportive e ricreative riguardanti la FI,
preventivamente concordate o comunque necessarie in ossequio al protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza e sulla base di idonea documentazione.
Per spese straordinarie mediche si intendendo in generale tutte quelle non coperte dal servizio sanitario nazionale.
Inoltre, entrambi i genitori si impegnano ed obbligano a continuare a versare a favore della FI la somma di € 75,00 mensili ciascuno presso il Fondo
MEDIOLANUM e ciò sino al compimento del diciottesimo compleanno della
3 stessa. Tale fondo verrà messo a disposizione della FI per le spese universitarie o di altra formazione.
4 – I coniugi concordano che l'assegno unico INPS verrà percepito interamente dalla sig.ra ; la detrazione fiscale per le spese CP_2
straordinarie della FI in sede di dichiarazione dei redditi sarà usufruita dal sig. e dalla sig.ra al 50% ciascuno. Controparte_1 CP_2
5 – Mantenimento fra coniugi. I coniugi nulla si chiedono l'un l'altro a titolo di contributo per il mantenimento, dichiarando entrambi di svolgere attività
lavorativa adeguatamente remunerata.
6 – Casa coniugale. La casa coniugale, sita in Trissino (VI), Via G. Pascoli n.
19/A, di proprietà di , con gli arredi in essa contenuti, viene Controparte_1
assegnata alla moglie che vi abiterà con la FI , ove la stessa manterrà Per_1
la propria residenza.
7 – Animali domestici. I signori e danno atto Controparte_1 CP_2
che il cane di razza LA di nome è di proprietà del marito, mentre il Per_2
cane di razza LA di nome è di proprietà della moglie;
il gatto di Per_3
nome è di proprietà comune dei coniugi. I predetti animali vengono Per_4
affidati alla sig.ra che li custodirà presso la abitazione di propria CP_2
residenza. I coniugi contribuiranno in ragione della metà ciascuno ai costi di mantenimento, di cura, di vaccinazione, di pensione (qualora entrambi siano assenti e non possano provvedervi) dei predetti animali.
8 – Trasferimento dell'auto. L'autoveicolo Nissan Quashqai tg. EZ914DY di proprietà di verrà trasferito in proprietà a entro Controparte_1 CP_2
4 un mese da quando la Sentenza di separazione diverrà definitiva e senza corresponsione monetaria. I coniugi danno atto che il predetto trasferimento rientra negli accordi di separazione e, pertanto, chiedono di beneficiare delle agevolazioni fiscali (esenzione da imposte) previste dall'art. 19 della legge
06/03/1987 n. 74.
9 - I coniugi danno atto che i rimanenti rapporti patrimoniali verranno regolati separatamente”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Montecchio Maggiore (VI)
in data 6/10/2007, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 30/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
5 - i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della FI NO , alla prevalente collocazione Per_1
della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- fermo restando l'obbligo di ciascun genitore di provvedere al mantenimento diretto della FI NO per i periodi in cui la stessa soggiornerà con loro,
neppure vi è motivo di disattendere la determinazione dell'ulteriore contributo al mantenimento della FI a carico del padre, così come concordato Per_1
dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della NO;
- le spese straordinarie relative alla FI NO , come regolamentate Per_1
dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Trissino (VI), Via G. Pascoli n. 19/A, in favore di quale CP_2
genitore convivente con la FI NO;
Per_1
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente;
6 - delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
uniti in matrimonio in Montecchio Maggiore (VI) in data CP_2
6/10/2007 con atto trascritto al n. 39, Parte II, Serie A, Anno 2007, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Montecchio Maggiore (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Biancamaria Biondo
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