TAR Catania, sez. V, sentenza 30/01/2026, n. 261
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Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il giudice amministrativo ha dichiarato la propria inammissibilità per difetto di giurisdizione, poiché la controversia verte sulla lesione di un diritto di credito, la cui cognizione spetta al giudice ordinario, anche nell'ambito delle procedure di accertamento e liquidazione dei debiti ex artt. 252 e ss. del D.Lgs. 267/2000. L'organo straordinario di liquidazione compie accertamenti e valutazioni di ordine tecnico, non discrezionali, a fronte dei quali permangono posizioni di pieno diritto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. V, sentenza 30/01/2026, n. 261
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 261
    Data del deposito : 30 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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