Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 30/01/2026, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00261/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02280/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2280 del 2025, proposto da
International Factors Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Valentino Capece Minutolo Del Sasso, Marco Giuliani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milazzo, Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Milazzo, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
-della Deliberazione n. 193 del 10.7.2025, comunicata a mezzo pec il 22.7.2025, dell'Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Milazzo, con la quale non è stata ammessa l'istanza di ammissione alla massa passiva nonché ove occorra, di ogni altro atto presupposto, preordinato, conseguente e/o connesso menzionato nel ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa AG NA RO e udito il difensore della parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente è creditrice del Comune di Milazzo in forza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Ordinario di Roma n. 6968/2013 (sorte capitale di € 73.131,24, oltre accessori).
A seguito della dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Milazzo, la società chiedeva l’ammissione del credito alla massa passiva (istanza datata 11 giugno 2013).
Con comunicazione del 4 maggio 2021, l’Organo Straordinario di Liquidazione comunicava che:
- l’originaria procedura di dissesto era stata annullata con Sentenza TAR Catania n.1968/2015;
- con delibera di C.C. n. 101/2016 era stata dichiarata una nuova procedura di dissesto;
- era, pertanto, necessaria la presentazione di una nuova istanza di ammissione alla massa passiva riferita alla procedura di dissesto del 2016.
Con istanza del 7 giugno 2021 la società chiedeva l’ammissione al passivo del credito comprensivo della sorte capitale e degli accessori di cui al sopra citato decreto ingiuntivo, oltre agli interessi convenzionali relativi alle forniture in regime di salvaguardia calcolati fino alla data dell’8 novembre 2016, oltre i successivi interessi maturati e maturandi fino al saldo.
Con nota prot. n. 214 del 7 marzo 2025, l’O.S.L. comunicava il preavviso di rigetto della richiesta “ in quanto il debito risulta prescritto. Difatti, agli atti d’ufficio non si rilevano atti interruttivi dall’anno 2008, nè risulta trasmesso il decreto di esecutorietà ex art.647 del cpc. Inoltre, da documentazione contabile rinvenuta agli atti d’ufficio, le fatture risultano essere state già pagate ad ENEL ENERGIA S.p.a .”
Con nota del 17 marzo 2025, la società formulava le proprie osservazioni nelle quali: a) indicava una serie di atti interruttivi della prescrizione; b) riteneva che il decreto di esecutorietà non dovesse essere trasmesso all’amministrazione; c) contestava l’avvenuto pagamento delle fatture; d) precisava che la sorte capitale richiesta era differente rispetto a quella indicata dalla O.S.L.
Con nota del 22 luglio 2025, l’O.S.L. denegava la richiesta ritenendo “non ammissibile” il credito della ricorrente per “maturato termine prescrizionale oltre che assolvimento delle obbligazioni contrattuali ”.
Con il ricorso in esame, notificato il 20 ottobre 2025, la società ricorrente ha chiesto l’annullamento del summenzionato provvedimento contestandone il contenuto e sostenendo, in sintesi:
- l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione, con indicazione di numerosi atti interruttivi (primo motivo);
- l’insussistenza di alcun adempimento da parte dell’ente (secondo motivo);
- la definitività del titolo, non opposto dal Comune di Milazzo (terzo motivo);
- l’erronea indicazione, da parte dell’O.S.L. di un importo minore rispetto a quello richiesto con l’istanza di ammissione al passivo.
Le amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.
Con memoria depositata il 22 dicembre 2025, parte ricorrente ha insistito per l’infondatezza del 3° motivo di ricorso allegando, in ogni caso, il decreto di esecutorietà.
Il 23 gennaio 2026 parte ricorrente ha depositato ulteriori documenti tra cui la deliberazione n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui l’O.S.L. ha:
- revocato la deliberazione n. 193 del 10.7.2025 (provvedimento impugnato);
- dichiarato la parziale ammissibilità dell’istanza per € 106.365,78;
- dichiarato non ammissibile la somma di € 10,602,01.
Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2026, il difensore della parte ricorrente, richiamando la summenzionata documentazione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese delle amministrazioni intimate; contestualmente, il Collegio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a, ha rappresentato l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione a fronte di un’azione a tutela di un diritto soggettivo (diritto di credito). Quindi il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Occorre premettere che la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. Un., 16 marzo 2025, n. 7008; Cass. civ., Sez. Un., 19 febbraio 2024, n. 4413; Cass. civ., Sez. Un., 12 aprile 2023, n. 9791; Cass. civ., Sez. Un., 10 novembre 2022, n. 33242; Cass. civ., Sez. Un., 21 settembre 2021, n. 25480).
Nel caso in esame, la società ricorrente ha proposto il ricorso a tutela del proprio diritto di credito, formulando censure direttamente concernenti l’an e il quantum del credito vantato; la posizione di diritto soggettivo è pertanto l'oggetto stesso della cognizione che parte ricorrente ha sottoposto al Giudice adito, determinando il perimetro di questa controversia.
Orbene, spetta al giudice ordinario la cognizione delle controversie relative alla lesione di diritti di credito nell'ambito della procedura di accertamento e liquidazione dei debiti ex artt. 252 e ss. del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla base del rilievo che qualunque sia la procedura seguita, ordinaria o semplificata, infatti, nell'insinuare i debiti nella massa passiva, l'organo straordinario di liquidazione non effettua mai valutazioni caratterizzate da discrezionalità amministrativa, a fronte delle quali sarebbero configurabili posizioni soggettive di interesse legittimo, ma compie accertamenti o, tutt'al più, valutazioni di ordine tecnico, nei confronti delle quali si pongono e permangono posizioni di pieno diritto (cfr. in termini, T.A.R. Sicilia - Catania, sez. I 7 luglio , 2025, n. 2146; sez. V, 22 maggio 2025, n. 1622; 14 febbraio 2025, n. 590; 13 novembre 2024, n. 3775; T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, 18 marzo 2025, n. 176 e giurisprudenza ivi richiamata).
Peraltro, nello specifico caso in esame, anche a fronte della richiesta di parte ricorrente (cessazione della materia del contendere con accertamento della soccombenza virtuale), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non potendo il giudice adito - privo di giurisdizione - pronunciare sulla questione di merito sottesa all’eventuale soccombenza virtuale del giudice ordinario
In applicazione del principio della traslatio iudicii, affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 12 marzo 2007, n. 77 e disciplinato dall’art. 11 cod. proc. amm., ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio stabilito dall’art. 11 cod. proc. amm.
Nessuna statuizione deve essere resa in punto di spese di lite stante la mancata costituzione in giudizio delle parti intimate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, davanti al quale il processo potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AG NA RO, Presidente, Estensore
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AG NA RO |
IL SEGRETARIO