Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3606/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3606 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 16 gennaio 2025 avente ad oggetto separazione consensuale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Afragola alla Parte_1 C.F._1
via Venezia, 81 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Catalano che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in Afragola alla Controparte_1 C.F._2
via Venezia, 81 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Catalano che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1
All'udienza del 16 gennaio 2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 30-9-2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Afragola il 7 settembre 2016, dal quale nascevano due figlie (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...])- chiedevano Per_1 Per_2
pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 16 gennaio 2025, all' esito del deposito del certificato di matrimonio del comune di celebrazione, i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al
Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.Confermare l'affidamento condiviso delle figlie e ad entrambi i genitori, in modo Per_1 Per_2
da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla sua cura, istruzione ed educazione.
3. Che il sig. provvederà a versare mensilmente a titolo di mantenimento per le Controparte_1
figlie fino a quando quest'ultime non saranno autonome la cifra di € 450,00.
4. Le spese straordinarie si quantificano al 50% in capo ai coniugi.
Va, quindi, pronunciata la separazione alle condizioni indicate essendo conformi alla legge ed all'interesse della prole il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
2 V.G. n. 3606/2024
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nata a [...] il [...]) e Parte_1
(nato a [...] il [...]); Controparte_1
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Afragola (atto n.160, parte II, Serie A, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 2016) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 20 gennaio 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
3