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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/04/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio e con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2447/2024 RG discussa all'udienza del 04/04/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
MANELLI GIANLUIGI
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. CARACUTA FERNANDO Controparte_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
1. accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti con cui il ha disposto la Controparte_1 sospensione dell'erogazione delle somme per la progressione orizzontale –effettuata con decorrenza
01.01.2010- per i motivi tutti espressi in narrativa;
2. per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del Sig. a fruire del beneficio connesso alla Parte_1 progressione orizzontale conseguita giusta determinazione dirigenziale n. 430/10, per come successivamente modificata dalla determinazione n. 460/10, ove occorra previa disapplicazione della determina n. 219/11 e di quelle successive sino all'adozione della determinazione n. 209/13;
3. conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto del Sig. a percepire le somme Parte_1 da quest'ultimo maturate a far data dal 01.01.2010 e sino alla data dell'erogazione, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo, ovvero da quell'altra data che sarà accertata in corso di
1 causa e che l'Ill.mo Giudice del Lavoro riterrà equo e di giustizia con conseguente condanna del a pagare le relative somme in favore della ricorrente;
… Controparte_1
In punto di fatto ha rappresentato che:
1. Il Sig. presta attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato, categoria Parte_1 giuridica C, presso il Comune di a far data dal 04.01.1988 (doc. 1).
2. Nelle more dello CP_1 svolgimento dell'attività lavorativa è accaduto che, con eliberazione di GC n. 115 del 24.08.2010, il di ha costituito la delegazione di parte pubblica, abilitata ad avviare e condurre CP_1 CP_1 le trattative con la delegazione sindacale sugli istituti rimessi alla contrattazione collettiva integrativa. In data 23.09.2010, le trattative tra le citate delegazioni si sono concluse con la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, con riferimento alla quale il Revisore Unico dei Conti ha successivamente espresso parere favorevole (“Il Collegio Unico dopo aver esaminato la documentazione esibita dal Presidente della delegazione trattante, con allegata l'intesa raggiunta in sede decentrata del contratto, ha acquisito la documentazione contabile dalla quale risulta che gli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole del contratto decentrato sono coerenti con i vincoli posti dal contratto nazionale e dal bilancio del ). CP_1
Pertanto, con deliberazione n. 141 del 20.10.2010 (doc. 2), la Giunta Comunale di ha CP_1 autorizzato il Segretario Generale, in qualità di Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, a procedere con la sottoscrizione definitiva dell'accordo decentrato integrativo per l'anno 2010 disciplinante -tra l'altro- la progressione economica orizzontale dei dipendenti all'interno della stessa categoria (di seguito solo progressione orizzontale). Più in particolare, l'accordo decentrato ha previsto di effettuare selezioni per l'attribuzione della progressione orizzontale, con decorrenza 01.01.2010, nella misura del 60% del personale in servizio, stabilendo (1) il numero delle selezioni da indire;
(2)
l'ammontare delle risorse a tal fine destinate, (3) i criteri di partecipazione, (4) i criteri di valutazione delle prestazioni nonché (5) la procedura di selezione (consistente nella valutazione, da parte dei
Responsabili di Settore, dei titoli culturali e professionali e delle prestazioni eseguite dal personale in possesso dei requisiti richiesti dal bando, che abbia presentato apposita istanza).
3. In ottemperanza a quanto previsto dal contratto integrativo, il ha espletato la Controparte_1 predetta procedura (cui il ricorrente ha preso parte) e, con determinazione n. 430 del 24.11.2010
(doc. 3), ha approvato l'elenco del personale dipendente risultato vincitore (nel quale è inserito a pieno titolo anche il ricorrente). In forza della citata determinazione n. 430/10, il personale risultante dalla graduatoria definitiva è pertanto divenuto titolare del diritto a conseguire, con decorrenza 01.01.2010, la posizione economica successiva a quella di inquadramento alla data del 31.12.2009 nonché il diritto ad ottenere il connesso beneficio economico.
2 All'esito della descritta procedura il ricorrente ha ottenuto il passaggio dalla posizione economica C2
(di inquadramento alla data del 31.12.2009) alla successiva posizione C3 (con decorrenza 01.01.2010), con un arretrato annuo relativo al 2010 quantificato dall'Amministrazione in complessivi euro 604,07
(vd. allegato alla determinazione dirigenziale n. 460 del 07.12.2010, che sostituisce il precedente allegato B della determinazione n. 430 del 24.11.2010; doc. 4).
4. Nel periodo compreso tra il 06.12.2010 ed il 21.01.2011, il Comune di è stato oggetto di CP_1 accertamento ispettivo da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato, con riferimento a diversi aspetti di carattere amministrativo e contabile relativi ai soli anni 2004/2009.
Compiute le verifiche ritenute necessarie, in data 16.05.2011 la Ragioneria Generale dello Stato ha depositato presso il Comune di la relazione conclusiva (prot. n. 62880/11) con cui ha formulato CP_1 una serie di rilievi -si ripete, con specifico riferimento agli anni 2004/2009- ed ha invitato l'Ente ad intervenire per rimuovere le situazioni di irregolarità e/o criticità.
Sennonché, con determinazione dirigenziale n. 219 del 07.06.2011 (doc. 5) il di CP_1 CP_1 preso atto della citata relazione, ha ritenuto di dover sospendere una serie di erogazioni tra cui anche quella riconosciuta per la progressione orizzontale effettuata con decorrenza 01.01.2010 in favore del personale avente diritto (?!?), precisando che “detta sospensione sia limitata al trattamento salariale di giugno 2011, al fine di consentire l'adozione di ulteriori determinazioni sulla base di un esame scrupoloso e prudente sul contenuto degli atti contestati”.
Tuttavia, la predetta sospensione, che -come detto- avrebbe dovuto riguardare solo ed esclusivamente il mese di giugno 2011 (individuato dallo stesso Comune quale “tempo strettamente necessario” ai sensi dell'art. 21-quater, co. 2, l. n. 241/90), è stata via via prorogata nel tempo fino a tramutarsi in una sospensione sine die.
Parte ricorrente indica che la sospensione è proseguita sostanzialmente ininterrottamente e menziona giurisprudenza favorevole alla tesi attorea e relativa alla posizione di altri colleghi del ricorrente. Fa presente che il ha poi effettuato un'ulteriore tornata di CP_1 avanzamenti e che comunque lo stesso ente continua a riconoscere la progressione senza tuttavia procedere all'erogazione delle somme in attesa della definizione del contenzioso ancora in essere.
Ciò detto, parte ricorrente eccepisce:
a) Violazione e falsa applicazione dell'art. 21-quater l. N. 241/90 e ss.mm.ii..;
b) Illegittimità dei provvedimenti di sospensione per insussistenza di una grave ragione;
3 c) Violazione e falsa applicazione degli artt. 45 e 52 d.lgs. n. 165/01 e ss.mm.ii. – violazione degli artt. 36 e 97 cost – violazione del diritto del lavoratore a ricevere una giusta retribuzione – violazione del principio di buon andamento della pa – disparità di trattamento – sul diritto al riconoscimento della progressione orizzontale ed alle conseguenti spettanze economiche.
Si è costituito il formulando anche domanda riconvenzionale, e Controparte_1 chiedendo: accertare e dichiarare la nullità/illegittimità della clausola, contenuta nell'accordo decentrato integrativo per l'anno 2010 del che prevede l'attribuzione della progressione economica Controparte_1 orizzontale nella misura del 60% del personale in servizio, per tutte le ragioni ampiamente esposte nella presente memoria, con ogni conseguenza di legge in ordine all'intera procedura selettiva;
…
Ha eccepito prescrizione del diritto di credito e infondatezza della pretesa.
In punto di fatto ha rappresentato:
… con deliberazione n. 141 del 20/10/2010, la Giunta Comunale del comune di ha autorizzato CP_1 la sottoscrizione dell'accordo decentrato integrativo 2010, relativo ad una progressione economica orizzontale all'interno della categoria contrattuale, sulla scorta di una “selezione” per l'attribuzione del conseguente beneficio economico, nella misura del 60% del personale in servizio, e con lo stanziamento dell'importo di Euro 32.300,00 (DOC. 3).
2. A tale procedura hanno partecipato n. 28 dipendenti comunali, i quali, all'esito di detta “selezione”, sono risultati tutti vincitori, giusta determinazione n. 430 del 24/11/2010 (DOC. 4).
3. Ciò che il ricorrente ha omesso di specificare, tuttavia, è che tutte e 28 le unità ammesse in graduatoria,
e risultate vincitrici, costituivano, all'epoca dei fatti, la totalità dei dipendenti comunali aventi diritto a partecipare alla surrichiamata progressione economica.
Ed invero, alla data del 31/12/2009, i dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso il comune di erano 46, oltre a 2 altri dipendenti assunti a tempo determinato, i quali, tuttavia, non possono CP_1 partecipare alla progressione economica e, dunque, non vanno computati ai fini del calcolo della percentuale prevista dal succitato accordo integrativo. Di questi 46 dipendenti, però, ben 18 NON avevano diritto a prendere parte alla suddetta progressione: ed infatti 17 avevano già raggiunto il beneficio della massima posizione economica all'interno della categoria di appartenenza, come risulta, tra l'altro, documentalmente provato dalle determinazioni n. 79 del 22/02/2006 e n. 20 del 01/02/2008 …
In diritto, eccepisce che l'ente avrebbe provveduto ad attribuire le progressioni in maniera generalizzata e ciò in contrasto con le disposizioni di legge.
4 ***
1) Rispetto alla prima censura va fatto presente che – trattandosi di pubblico impiego privatizzato - non trova applicazione la l. 241/1990. In tal senso appare opportuno richiamare la giurisprudenza di legittimità secondo cui: In tema di pubblico impiego privatizzato, nelle selezioni per progressioni orizzontali non vengono in evidenza atti amministrativi di ambito concorsuale, ma atti paritetici di gestione dei rapporti di lavoro, adottati con i poteri e le capacità del datore di lavoro privato;
pertanto, non trovano applicazione le norme sul procedimento amministrativo, ma il datore di lavoro è pur sempre tenuto all'osservanza degli obblighi di buona fede e correttezza, il cui contenuto, rispetto alla esibizione di documenti necessari per la partecipazione alla selezione, va conformato ai princìpi desumibili dall'art. 18, comma 2, della l. n. 241 del 1990 …
Così si è espressa Cass. n. 23827 del 02/09/2021.
Quanto sopra consente anche di respingere, in via preliminare, l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta nei confronti della riconvenzionale. L'accordo integrativo è atto di diritto privato e non di macro-organizzazione pubblicistica. Parimenti, l'esigenza di rispetto del vincolo di contabilità pubblica rende attuale l'interesse del a risolvere la CP_1 questione tenuto anche corso del contenzioso in essere. Pertanto, il ha pieno CP_1 interesse ad eccepire la nullità della clausola.
2) Il provvedimento di sospensione può ritenersi equivalente alla condotta del contraente che si sottragga all'adempimento del contratto nullo. In tal senso, si richiama Cass.
25020/2017: …qualora l'atto adottato risulti in contrasto con norma imperativa, l'ente pubblico, che è tenuto a conformare la propria condotta alla legge, nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 97 Cost., ben può sottrarsi unilateralmente all'adempimento delle obbligazioni che trovano titolo nell'atto illegittimo ed in tal caso, al di là dello strumento formalmente utilizzato e dell'autoqualificazione, la condotta della P.A. è equiparabile a quella del contraente che non osservi il contratto stipulato, ritenendolo inefficace perché affetto da nullità (Cass. 26.2.2016 n. 3826, Cass.
1.10.2015 n. 19626, Cass.
8.4.2010 n. 8328 e Cass.
24.10.2008 n. 25761 quest'ultima in tema di revoca di inquadramento illegittimamente attribuito).
In ogni caso, la sospensione – ancorché reiterata – non potrebbe mai far diventare legittima la spettanza di somme non dovute.
3) A livello normativo, l'art. 23 dlgs 150/2009 – ratione temporis applicabile – recitava:
1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52,
5 comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.
2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione. […]
In punto di fatto, l'Amministrazione comunale, in memoria, ha dimostrato la non selettività della procedura del 2010, in quanto ottennero la progressione tutti i dipendenti
“promuovibili”.
In tal senso, la Corte dei Conti FVG 22/2013 afferma: Per converso, una indistinta attribuzione della progressione economica alla generalità dei dipendenti, priva del supporto legittimante rappresentato dal criterio meritocratico e dalla modalità selettiva del riconoscimento, può infatti comportare il rischio di una condizione di assorbimento e di irrigidimento di buona parte delle risorse del fondo, senza che queste abbiano avuto un reale effetto incentivante. Le concrete modalità d'attuazione non possono determinare un'attribuzione generalizzata al personale in servizio della progressione economica, provocando uno slittamento verso l'alto della dotazione organica” (deliberazione n.89 del 12.7.2012). L'effettività di una selezione è infatti riconoscibile dalla circostanza che essa avvenga al termine e in relazione agli esiti della procedura attivata, che deve essere ordinariamente aperta alla pluralità dei soggetti che si trovano in una determinata situazione di partenza, e non sulla sola base di una verifica del possesso di requisiti predeterminati e comuni ab initio a tutti i soggetti ammessi e cioè costituenti sia condizione per la partecipazione alla procedura sia (unico) presupposto per un epilogo favorevole della stessa.
Sempre in tema di progressioni a pioggia, CdC Toscana 288/2020 ha fatto presente che:
È innegabile, infatti, che le scelte effettuate dall'amministrazione in sede di contrattazione decentrata si siano rivelate contrarie ai principi dettati dall'art. 40, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001 in virtù del quale “la contrattazione collettiva decentrata si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali (…). Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione
(…)” e, più in generale, ai principi di sana amministrazione che dovrebbero sempre ispirare le scelte di coloro ai quali è affidata la gestione della cosa pubblica….
E che la violazione da parte del ccni rispetto al ccnl comporti nullità è circostanza sancita dalla giurisprudenza di legittimità.
6 In particolare, Cass. 214/2018: in materia di pubblico impiego privatizzato, la disciplina delle procedure selettive interne finalizzate alla mera progressione economica o professionale all'interno della medesima area o fascia, in quanto rientrante nella materia degli inquadramenti, è affidata alla contrattazione collettiva che può derogare alle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 497 del 1994, nel rispetto del principio di selettività;…
L'art. 52 c. 1 bis dlgs 165/2001, ratione temporis vigente, prevedeva espressamente il criterio di selettività quale principio fondate in materia.
La condotta del - che ha sostanzialmente aggirato tale principio proponendo una CP_1 selezione viziata dal fatto che essa ha promosso tutti i promuovibili senza formulare alcuna distinzione – si è posta quindi in violazione di tale norma imperativa. Infatti, la percentuale del 60% è calcolata includendovi anche i soggetti non idonei a partecipare alla selezione stessa;
è quindi un sostanziale aggiramento dei limiti di legge.
Su questo punto alcune ulteriori precisazioni vanno effettuate.
In primo luogo, non rileva la successiva delibera del 2020 in quanto relativa a diversa progressione.
Inoltre, non si ritiene di poter applicare una sostituzione automatica di clausola in quanto l'art. 40 c. 3 quinquies TUPI prevede la sostituzione delle clausole nulle con clausole valide previste dagli accordi nazionali. Infatti, la sostituzione è possibile nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge…
Non si ritiene si verta in simile ipotesi ove vi sia un aggiramento del criterio di selettività.
Inoltre, come detto, presupposto della sostituzione è che vi sia una norma idonea a subentrare. Il CCNL non prevede l'indicazione di criteri specifici. Pertanto, il contrasto dell'accordo integrativo è con principi di “ordine pubblico” economico ed amministrativo.
In sostanza, si ha una condotta in frode alla previsione di “selettività delle selezioni”. La proposta di sostituzione della clausola nei termini indicati da parte ricorrente (ossia applicare il 60% agli aventi diritto per categoria) non trova appiglio nella contrattazione nazionale, rispetto alla quale l'art. 40 cit. prevede la possibilità di sostituzione in determinate ipotesi. In questo caso la sostituzione sarebbe sostanzialmente di natura discrezionale/equitativa e quindi non possibile. Manca - pertanto - il criterio di selettività.
Non rileva, in ultimo, l'argomentazione della difesa ricorrente di ricalcolare per area la percentuale di promuovibili.
7 Nel caso di specie, inoltre il ha dato prova del fatto che i dipendenti “promossi” CP_1 con la selezione del 2010 fossero tutti quelli promuovibili. Infatti, la circostanza puntualmente allegata in memoria non è stata specificamente contestata ma altresì il ha fornito supporto documentale alla citata affermazione (docc. da 5 a 8). CP_1
La clausola del ccni è quindi effettivamente nulla per quanto sopra esposto.
Dall'accoglimento della domanda riconvenzionale del deriva il rigetto del ricorso. CP_1
Circa la spese, le stesse si compensano data la presenza di difformi orientamenti di merito.
Resta assorbita ogni ulteriore argomentazione.
P.Q.M.
Il Giudice,
visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2447/2024, così provvede: accolta la domanda riconvenzionale per quanto in motivazione, rigetta il ricorso del Pt_1 nei confronti del Controparte_1 spese compensate.
Lecce, 04/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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