Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 09/06/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 01017/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00959/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 959 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Boccini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di GR, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del Decreto del Prefetto della Provincia di GR prot. Interno n. -OMISSIS- del -OMISSIS- nel procedimento n. -OMISSIS- recante divieto di detenzione armi ex art. 39 TULPS, notificato in data -OMISSIS-
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17/9/2024:
del Decreto del Questore della Provincia di GR prot. Interno n. -OMISSIS-del -OMISSIS- nel procedimento n. -OMISSIS- recante la revoca della licenza di porto d’armi rilasciata il -OMISSIS- con n. -OMISSIS- a -OMISSIS- -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di GR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sig. -OMISSIS--OMISSIS- ha impugnato, con il ricorso introduttivo, il decreto del Prefetto della Provincia di GR (prot. Interno n. -OMISSIS-) del -OMISSIS- di divieto di detenzione armi ex art. 39 TULPS.
Il giudizio pronostico negativo, alla base del divieto di detenzione ora impugnato, trova il proprio presupposto nella nota (n. -OMISSIS-) del -OMISSIS-, con cui il Comando Stazione dei Carabinieri di Gavorrano ha comunicato di aver appreso di una lite intervenuta il -OMISSIS- tra il ricorrente e suo fratello per futili motivi riguardanti la fornitura del gas.
Con un’unica ma articolata censura si sostiene l’esistenza di una motivazione carente e contraddittoria e il venire in essere di un eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, in quanto il ricorrente non avrebbe subito alcuna condanna, così come l’Autorità di P.S non avrebbe fornito alcun serio riscontro in merito alla pericolosità dell’interessato.
Anche la vicenda relativa alla lite intercorsa con il fratello non sarebbe idonea a fondare un giudizio di inaffidabilità, in quanto farebbe riferimento ad un episodio isolato e di lieve entità, quanto alle modalità di svolgimento.
Con successivi motivi aggiunti si è impugnato, altresì, il decreto del Questore della Provincia di GR (prot. Interno n. -OMISSIS-) del -OMISSIS-, recante la revoca della licenza di porto d’armi rilasciata il -OMISSIS-, reiterando le medesime censure proposte.
Si è costituito il Ministero dell’Interno contestando le argomentazioni proposte e chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza del 29 maggio 2025, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso introduttivo, unitamente ai successivi motivi aggiunti, sono infondati e vanno respinti.
1.1 Non sono condivisibili le argomentazioni con le quali il ricorrente sostiene l’esistenza di una motivazione carente e contraddittoria e il venire in essere di un eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, in quanto l’Autorità di P.S non avrebbe fornito alcun serio riscontro in merito alla pericolosità dell’interessato.
Sempre a parere del ricorrente il giudizio negativo espresso dall’Autorità di P.S., circa l’assenza dei requisiti di buona condotta e piena affidabilità nell’uso delle armi, sarebbe arbitrario, in quanto le considerazioni degli organi di polizia amministrativa, pedissequamente recepite nei provvedimenti impugnati, non fornirebbero alcun elemento che possa far dubitare dell’affidabilità nella custodia e nell’uso delle armi.
1.2 Dette argomentazioni non sono condivisibili e vanno respinte.
1.3 Non soltanto la mancanza di una condanna penale (e l’archiviazione del procedimento) non ha un rilievo determinante (potendo i provvedimenti in materia di armi essere adottati pacificamente anche per fatti privi di rilievo penale), ma la motivazione del divieto prefettizio contiene il riferimento alla necessità, in ottica preventiva, di togliere la disponibilità delle armi a chi risulta coinvolto in un’accesa conflittualità familiare.
1.4 Si consideri che l’esistenza di una conflittualità familiare non è nemmeno contestata e il ricorrente si limita a indicare elementi non determinanti, non suscettibili di superare la prevalente esigenza di tutela della pubblica incolumità alla base dei provvedimenti impugnati.
1.5 Non risulta determinante infatti la circostanza che i due fratelli non siano vicini di casa e, ciò, considerando che è incontestato che gli stessi hanno una proprietà in comune e che comunque il rischio di abuso delle armi in questo caso è connesso solo alla situazione di litigiosità.
1.6 Dal divieto di detenzione e dalla successiva revoca della licenza di porto d’armi (basata anch’essa sui medesimi presupposti) è possibile evincere i caratteri della lite, nell’ambito della quale intervenivano i Carabinieri, con conseguente proponimento di reciproche querele, lite scaturita dal fatto che “ la ditta chiamata dal fratello portava via a sua insaputa il serbatoio del gas… che riforniva entrambe le abitazioni ”.
1.7 In fattispecie del tutto analoghe un costante orientamento giurisprudenziale, fatto proprio anche da questo Tribunale, ha avuto modo di sancire la legittimità dell’adozione di un provvedimento di revoca del porto d’armi, a prescindere da episodi aggressivi o violenti e nell’irrilevanza di chi sia la vittima o l’autore di detta situazione.
1.8 Si è affermato, infatti, come sia del tutto ragionevole, e comunque insindacabile in sede di giurisdizione di legittimità, la scelta dell'Amministrazione di prevenire che determinate situazioni possano degenerare, vietando la detenzione di armi e munizioni a chi ha formulato minacce nel corso di litigi, anche se in assenza di un contestuale uso di armi (Cons. Stato, Sez. III, n. 3693/2016, Consiglio di Stato sez. III, 24/04/2020, n.2614).
1.9 Anche questo Tribunale, con numerose pronunce dalle quali non vi è ragione di discostarsi, ha affermato che “ stante il carattere preventivo dei provvedimenti che l’Amministrazione assume in materia che hanno la finalità di prevenire i delitti che potrebbero avere occasione dalla disponibilità delle armi, è legittimo il provvedimento recante il divieto di detenere armi e quello di revoca della licenza di porto armi, che vengano emessi in presenza di conflittualità nei rapporti familiari (TAR Toscana, Sez. II, n. 1593/2018 TAR Toscana, Sez. II, n. 1234/2021)”.
2. Tale giudizio, ampiamente discrezionale, può (come nel caso di specie) anche prescindere dalla commissione di illeciti penali da parte del titolare della licenza e può riguardare anche un solo episodio che non costituisca reato, ma dal quale risulti ragionevole desumere in via prognostica il rischio di un uso improprio delle armi da parte dello stesso (Cons. St., sez. III, 19 novembre 2019, n. 7903; Cons. Stato Sez. III, 13/01/2020, n. 265).
2.1 Ne consegue che non era necessaria né, una motivazione ulteriore né, una dettagliata valutazione della personalità del destinatario della misura preventiva e cautelare, ma solo l'indicazione dei presupposti fattuali e della loro idoneità a porre in dubbio le stringenti garanzie di affidabilità che l'ordinamento esige dai soggetti autorizzati a portare le armi (T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 23/07/2021).
2.2 Risulta, pertanto, del tutto legittima l’adozione dei provvedimenti impugnati, che risultano immuni dalle censure dedotte.
2.3 Il ricorso e i successivi motivi aggiunti sono, pertanto, infondati e vanno respinti, mentre le spese possono essere compensate in considerazione della particolarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, unitamente ai successivi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’attuale ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore
Nicola Fenicia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Ricchiuto | Riccardo Giani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.