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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 04/04/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 10.04.2024 al n. 1333 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione promossa da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. NICOLETTA COLLALTO, nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MA- Controparte_1 C.F._2
RIA CARMINE PORETTI, con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO Sede.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come congiuntamente precisate dalle parti private all'udienza celebrata in data 03.04.2025 accettando la proposta conciliativa formulata dal giudice istruttore di seguito riportata per esteso.
Per le parti private:
“conferma dei provvedimenti economici vigenti e del piano genitoriale elaborato in sede di COGE per come innanzi integrato e l'impegno ad avviare un percorso alla genitorialità da svolgersi sia singolarmente che in coppia, per accompagnare in modo sempre più armonioso e adeguato nel per-corso di crescita, Per_1
spese di lite compensate”. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno convissuto more uxorio dal 2018 presso l'abitazione di proprietà esclusiva della resistente, sita in Parabiago (MI), Via Enrico Fermi n. 11 - scala G.
Dalla loro unione è nata la figlia (a Rho il 21.09.2021). Persona_2
Entrambi i genitori svolgono attività lavorativa: il ricorrente lavora invece in proprio come grafico e ha allegato le ultime tre dichiarazioni dei redditi “dalle quali risultano, per anno di imposta: per l'anno 2020 (reddito lordo € 50.661; reddito netto € 36.088) per l'anno 2021
(reddito lordo € 50.677; reddito netto € 37.118) per l'anno 2022 (reddito lordo € 50.555; reddito net- to € 36.352)”; la ricorrente è assunta a tempo pieno e indeterminato come impiegata dalla società Boncato S.r.l. di Arese.
La nascita della bambina ha travolto l'assetto della coppia genitoriale e nel gennaio 2024
“si è verificata la rottura definitiva del rapporto tra i due genitori e la cessazione della convivenza”.
Il ricorrente ha lasciato la residenza familiare e si è trasferito a vivere presso l'abitazione della madre sita in Cinisello Balsamo (MI), Via Luigi Galvani n. 9.
Il padre del ricorrente è deceduto in data 15.03.2024.
La resistente, tra l'altro, ha dedotto di avere invano proposto alla controparte un percor- so di sostegno alla genitorialità e che “con lo stipendio netto di € 1.450,00 per dodici mensilità deve sostenere i costi abitativi per il rimborso del mutuo (per € 465,50 mensili) (Doc.10) per le spese condominiali (per € 150,00 al mese) (Doc.11) e le utenze domestiche per circa 100,00 euro mensili, la rata della macchina e l'assicurazione per € 287,80 (Docc.12-13)”.
In data 10.04.2024 il giudice istruttore ha affidato ai SS dei Comuni di Parabiago e di Ci- nisello Balsamo l'espletamento di un'accurata indagine psicosociale sul nucleo familiare delle parti.
Alla prima udienza celebrata in data 10.07.2024 il ricorrente ha dichiarato di avere reperi- to un immobile, trilocale, in locazione in Parabiago a partire dall'01.09.2024 in forza di accordi verbali che è in procinto di formalizzare al canone mensile di € 700,00, oltre spe- se, di godere di ferie dall'08 al 22 agosto indicativamente, di non avere programmato va- canze, che attualmente vede il martedì e il giovedì dalle 16:00 circa alle 20:30/21:00 Per_1 e un sabato dalle 10:00 circa alle 20:30/21:00 e una domenica alternati dalle 10:00 circa alle 18:30 e che ha pernottato una sola notte presso la casa dei nonni paterni senza Per_1
problemi. La resistente ha dichiarato che il bonus nido e l'AU sono stati versati sul c/c cointestato sino al mese di gennaio 2024, di averne chiesto l'accredito sul c/c n. 1012 di cui è intestataria esclusiva nel mese di febbraio, di avere tre settimane di ferie dal 09 ago- sto, che frequenta l'asilo nido fino alla fine di luglio con possibilità di prolunga- Per_1
mento fino al 2 agosto e di non avere programmato vacanze.
Le parti, in via provvisoria e urgente, si sono accordate come segue: il padre terrà il Per_1
martedì e il giovedì di tutte le settimane come già avviene e il sabato e la domenica a set- timane alternate agli orari innanzi indicati sino alla chiusura estiva del nido. Successiva- mente, durante il periodo di ferie, il padre potrà trascorrere la prima settimana di agosto con alternando due giorni consecutivi con pernottamento a un pernottamento Per_1
presso la casa materna (del tipo: lunedì e martedì con il papà, martedì notte con la mamma e così via); la seconda o la terza di agosto con la mamma;
l'altra settimana di agosto anche tre notti consecutive con il papà, fatti salvi i migliori accordi con le parti e il diritto del genitore “assente” a telefonare una volta al giorno al genitore collocatario per sapere di verso le ore 18:00. Le parti, inoltre, hanno dichiarato di essere disponibili Per_1
ad avviare un percorso di coordinazione genitoriale ed eventualmente su suggerimento del professionista nominato anche un percorso individuale di sostegno alla genitorialità.
Il giudice relatore, dato atto di quanto sopra, ha adottato i seguenti provvedimenti prov- visori e urgenti, “1) dispone l'affido condiviso della figlia minorenne a entrambi i genitori e il suo col- locamento prevalente presso la madre nell'immobile sito in Parabiago di cui quest'ultima è proprietaria piena ed esclusiva;
2) dispone che il padre contribuisca al mantenimento indiretto ordinario di ver- Per_1
sando alla madre l'importo mensile di € 400,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni me- se, tramite bonifico bancario e partecipi alle spese straordinarie da sostenere per nella misura del Per_1
60% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di AN (compreso il servizio mensa di cui la minore fruisce e fruirà); 3) conferma l'integrale percezione dell'assegno unico e universale spettante per la prole (e di ogni altro sussidio/aiuto pubblico) da parte della madre che già li percepisce in forza di pregresso ac- cordo;
4) dispone che le parti si attengano agli accordi innanzi formalizzati per quanto riguarda la fre- quentazione padre/figlia minore e avviino senza ritardo un percorso di coordinazione genitoriale al fine di facilitare il dialogo tra le stesse, la composizione dei punti di disaccordo, la condivisione delle informa- zioni “fondamentali” relative a e l'assunzione delle decisioni più importanti avuto riguardo al su- Per_1
periore interesse morale e materiale della minore, garantire la “migliore” frequentazione possibile di da parte del padre anche attraverso un'adeguata fase di sperimentazione (con facoltà di modifica-re gli accordi vigenti recependo del indicazioni del COGE), segnalare le eventuali criticità riscontrate nello svolgimento di detto incarico, la necessità di un eventuale approfondi-mento delle capacità genitoriali e/o le eventuali misure di sostegno da attivare e ogni al-tra situazione potenzialmente pregiudizievole per la minore;
5) prescrive ai genitori, nell'esclusivo interesse di di mantenere un contegno di rispetto re- Per_1
ciproco e di serena comunicazione tra loro e di impegnarsi a tutelare la figura materna e paterna astenen- dosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della stessa;
6) sospende, allo stato, l'incarico affidato ai SS dei Comuni di Cinisello Balsamo e di Parabiago;
7) propone alle parti di consensualizzare la presente vertenza con la conferma dei provvedimenti innanzi as- sunti;
8) fissa per le necessarie verifiche l'udienza con trattazione scritta del 07.11.2024 che costituirà per le parti il termine perentorio entro cui depositare note scritte onerando le parti di depositare la docu- mentazione contrattuale sottoscritta con il COGE e relazione a sua firma sull'andamento del percorso avviato e il ricorrente di depositare il contratto di locazione non appena a sue mani”.
Alla successiva udienza con trattazione scritta celebrata in data 07.11.2024 il giudice istruttore ha concesso il rinvio richiesto congiuntamente dalle parti per consentire loro di proseguire e completare il percorso di COGE avviato nel mese di ottobre 2024 presso il
e Familiare ad Parte_2 [...]
in Legnano. Controparte_2
All'udienza celebrata in data 23.01.2025 il ricorrente ha dichiarato che il diritto di visita paterno si è ampliato, che da lunedì 20 le parti si attengono al calendario concordato in sede di COGE, di essere disponibile a proseguire il percorso di COGE con la massima adesione e il massimo coinvolgimento possibile anche dell'altro genitore e di essere di- sponibile a continuare a contribuire al mantenimento ordinario e straordinario di Per_1 così come stabilito in via provvisoria e ha chiesto, tra l'altro, che da settembre venga ga- rantita l'alternanza nei fine settimana dal sabato mattina alle ore 10:00 al lunedì mattina con accompagnamento alla scuola dell'infanzia come da conclusioni rassegnate anche dalla resistente anche per le vacanze natalizie ed estive.
La resistente ha dichiarato di essere disponibile a proseguire il percorso di COGE avvia- to per migliorare la comunicazione genitoriale e la gestione degli imprevisti anche legati alla salute della minore e di essere disponibile ad accettare la conferma dei provvedimenti economici vigenti rispetto ai quali non vi sono criticità e ha chiesto la prosecuzione del giudizio al fine di un ulteriore monitoraggio del percorso avviato e della bontà del calen- dario concordato tra le parti in fase di sperimentazione.
Le parti si sono accordate per la chiusura del c/c cointestato.
Il giudice relatore ha concesso un ulteriore rinvio per verificare la tenuta degli accordi perfezionatisi in sede di COGE, la possibilità di ampliamento della frequentazione della minore nei weekend a partire dal mese di settembre 2025 e gli accordi siglati per quanto riguarda le vacanze estive, natalizie, ponti e festività e la gestione della malattia della mi- nore, tra l'altro, invitando i COGE nominati dalle parti a valutare l'opportunità di creare una chat condivisa con le parti al fine di sostenere, guidare e orientare la comunicazione genitoriale soprattutto nella gestione degli imprevisti nel superiore interesse morale e ma- teriale di e di sostenere la circolazione delle informazioni più importanti rispetto al- Per_1
la salute, educazione, istruzione e svago della minore e a segnalare le criticità riscontrate nell'adempimento dell'incarico loro conferito e l'eventuale necessità di approfondimenti sulle competenze genitoriali dell'una e/o dell'altra parte o di avvio di percorsi individuali di sostegno psicologico e/o alla genitorialità.
In data 01.04.2025 il ricorrente ha depositato la relazione datata 31.03.2025 a firma dei
COGE nominati e e il piano genitoriale ivi Persona_4 Persona_5
redatto.
All'udienza celebrata in data 03.04.2025 il ricorrente ha chiesto integrare il piano genito- riale nel senso di prevedere “che dall'anno 2027 le festività natalizie vengano ripartite in due bloc- chi dal 26 al 31 e dall'1 al 6 e vissute dalla minore secondo la regola dell'alternanza con l'uno o l'altro genitore [e che] dal gennaio 2027 il weekend di sua competenza [abbia inizio] dal venerdì pomeriggio
(rinunciando al giovedì pomeriggio) con accompagnamento a scuola della minore il lunedì mattina”.
La resistente ha dichiarato di aderire.
Il giudice relatore ha proposto alle parti la conferma dei provvedimenti provvisori e ur- genti (economici) assunti in data 10.07.2024 e del piano genitoriale elaborato in sede di
COGE per come innanzi integrato (che inequivocabilmente implica anche la conferma dell'affido condiviso della minore ai genitori e del suo collocamento prevalente presso la madre nella casa sita in Parabiago giusta ordinanza assunta in data 10.07.2024),
l'assunzione dell'impegno ad avviare un percorso alla genitorialità da svolgersi sia singo- larmente che in coppia, per accompagnare in modo sempre più armonioso e ade- Per_1
guato nel per-corso di crescita e la compensazione delle spese di lite.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per prendere atto dell'accordo perfezionatosi tra i geni- tori di che, ove puntualmente e scrupolosamente rispettato, appare con- Persona_2
forme al superiore interesse morale e materiale della minore e idoneo a garantirle il dirit- to a una crescita psicofisica, intellettuale e morale sana ed equilibrata o, quanto meno, a contenere i pregiudizi derivatile dalla disgregazione del nucleo familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
PRENDE ATTO dell'accordo perfezionatosi tra le parti (genitori di , na- Persona_2
ta a Rho il 21.09.2021) e, in conformità,
CONFERMA l'affido condiviso della figlia minorenne a entrambi i genitori e il suo col- locamento prevalente presso la madre nell'immobile sito in Parabiago di cui quest'ultima
è proprietaria piena ed esclusiva;
CONFERMA l'obbligo paterno di contribuire al mantenimento indiretto ordinario di versando alla madre l'importo mensile di € 400,00, rivalutato come per legge, entro Per_1
il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e di partecipare alle spese straordina- rie da sostenere per nella misura del 60% come da protocollo vigente presso la Per_1
C.d.A. di AN (compreso il servizio mensa di cui la minore fruisce e fruirà);
CONFERMA l'integrale percezione dell'assegno unico e universale spettante per la prole (e di ogni altro sussidio/aiuto pubblico) da parte della madre che già li percepisce in forza di pregresso accordo;
DÀ ATTO CHE le parti si sono impegnate a rispettare puntualmente e scrupolosamen- te il piano genitoriale depositato dal ricorrente in data 01.04.2025, per come integrato in parte motiva (all'udienza celebrata in data 03.04.2025) e ad avviare un percorso di soste- gno alla genitorialità da svolgersi sia singolarmente che in coppia per le finalità di cui in parte motiva;
PRESCRIVE alle parti, nell'esclusivo interesse di di mantenere un contegno di Per_1
rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro e di impegnarsi a tutelare la figura materna e paterna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della stessa;
COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 03/04/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 10.04.2024 al n. 1333 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione promossa da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. NICOLETTA COLLALTO, nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MA- Controparte_1 C.F._2
RIA CARMINE PORETTI, con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO Sede.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come congiuntamente precisate dalle parti private all'udienza celebrata in data 03.04.2025 accettando la proposta conciliativa formulata dal giudice istruttore di seguito riportata per esteso.
Per le parti private:
“conferma dei provvedimenti economici vigenti e del piano genitoriale elaborato in sede di COGE per come innanzi integrato e l'impegno ad avviare un percorso alla genitorialità da svolgersi sia singolarmente che in coppia, per accompagnare in modo sempre più armonioso e adeguato nel per-corso di crescita, Per_1
spese di lite compensate”. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno convissuto more uxorio dal 2018 presso l'abitazione di proprietà esclusiva della resistente, sita in Parabiago (MI), Via Enrico Fermi n. 11 - scala G.
Dalla loro unione è nata la figlia (a Rho il 21.09.2021). Persona_2
Entrambi i genitori svolgono attività lavorativa: il ricorrente lavora invece in proprio come grafico e ha allegato le ultime tre dichiarazioni dei redditi “dalle quali risultano, per anno di imposta: per l'anno 2020 (reddito lordo € 50.661; reddito netto € 36.088) per l'anno 2021
(reddito lordo € 50.677; reddito netto € 37.118) per l'anno 2022 (reddito lordo € 50.555; reddito net- to € 36.352)”; la ricorrente è assunta a tempo pieno e indeterminato come impiegata dalla società Boncato S.r.l. di Arese.
La nascita della bambina ha travolto l'assetto della coppia genitoriale e nel gennaio 2024
“si è verificata la rottura definitiva del rapporto tra i due genitori e la cessazione della convivenza”.
Il ricorrente ha lasciato la residenza familiare e si è trasferito a vivere presso l'abitazione della madre sita in Cinisello Balsamo (MI), Via Luigi Galvani n. 9.
Il padre del ricorrente è deceduto in data 15.03.2024.
La resistente, tra l'altro, ha dedotto di avere invano proposto alla controparte un percor- so di sostegno alla genitorialità e che “con lo stipendio netto di € 1.450,00 per dodici mensilità deve sostenere i costi abitativi per il rimborso del mutuo (per € 465,50 mensili) (Doc.10) per le spese condominiali (per € 150,00 al mese) (Doc.11) e le utenze domestiche per circa 100,00 euro mensili, la rata della macchina e l'assicurazione per € 287,80 (Docc.12-13)”.
In data 10.04.2024 il giudice istruttore ha affidato ai SS dei Comuni di Parabiago e di Ci- nisello Balsamo l'espletamento di un'accurata indagine psicosociale sul nucleo familiare delle parti.
Alla prima udienza celebrata in data 10.07.2024 il ricorrente ha dichiarato di avere reperi- to un immobile, trilocale, in locazione in Parabiago a partire dall'01.09.2024 in forza di accordi verbali che è in procinto di formalizzare al canone mensile di € 700,00, oltre spe- se, di godere di ferie dall'08 al 22 agosto indicativamente, di non avere programmato va- canze, che attualmente vede il martedì e il giovedì dalle 16:00 circa alle 20:30/21:00 Per_1 e un sabato dalle 10:00 circa alle 20:30/21:00 e una domenica alternati dalle 10:00 circa alle 18:30 e che ha pernottato una sola notte presso la casa dei nonni paterni senza Per_1
problemi. La resistente ha dichiarato che il bonus nido e l'AU sono stati versati sul c/c cointestato sino al mese di gennaio 2024, di averne chiesto l'accredito sul c/c n. 1012 di cui è intestataria esclusiva nel mese di febbraio, di avere tre settimane di ferie dal 09 ago- sto, che frequenta l'asilo nido fino alla fine di luglio con possibilità di prolunga- Per_1
mento fino al 2 agosto e di non avere programmato vacanze.
Le parti, in via provvisoria e urgente, si sono accordate come segue: il padre terrà il Per_1
martedì e il giovedì di tutte le settimane come già avviene e il sabato e la domenica a set- timane alternate agli orari innanzi indicati sino alla chiusura estiva del nido. Successiva- mente, durante il periodo di ferie, il padre potrà trascorrere la prima settimana di agosto con alternando due giorni consecutivi con pernottamento a un pernottamento Per_1
presso la casa materna (del tipo: lunedì e martedì con il papà, martedì notte con la mamma e così via); la seconda o la terza di agosto con la mamma;
l'altra settimana di agosto anche tre notti consecutive con il papà, fatti salvi i migliori accordi con le parti e il diritto del genitore “assente” a telefonare una volta al giorno al genitore collocatario per sapere di verso le ore 18:00. Le parti, inoltre, hanno dichiarato di essere disponibili Per_1
ad avviare un percorso di coordinazione genitoriale ed eventualmente su suggerimento del professionista nominato anche un percorso individuale di sostegno alla genitorialità.
Il giudice relatore, dato atto di quanto sopra, ha adottato i seguenti provvedimenti prov- visori e urgenti, “1) dispone l'affido condiviso della figlia minorenne a entrambi i genitori e il suo col- locamento prevalente presso la madre nell'immobile sito in Parabiago di cui quest'ultima è proprietaria piena ed esclusiva;
2) dispone che il padre contribuisca al mantenimento indiretto ordinario di ver- Per_1
sando alla madre l'importo mensile di € 400,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni me- se, tramite bonifico bancario e partecipi alle spese straordinarie da sostenere per nella misura del Per_1
60% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di AN (compreso il servizio mensa di cui la minore fruisce e fruirà); 3) conferma l'integrale percezione dell'assegno unico e universale spettante per la prole (e di ogni altro sussidio/aiuto pubblico) da parte della madre che già li percepisce in forza di pregresso ac- cordo;
4) dispone che le parti si attengano agli accordi innanzi formalizzati per quanto riguarda la fre- quentazione padre/figlia minore e avviino senza ritardo un percorso di coordinazione genitoriale al fine di facilitare il dialogo tra le stesse, la composizione dei punti di disaccordo, la condivisione delle informa- zioni “fondamentali” relative a e l'assunzione delle decisioni più importanti avuto riguardo al su- Per_1
periore interesse morale e materiale della minore, garantire la “migliore” frequentazione possibile di da parte del padre anche attraverso un'adeguata fase di sperimentazione (con facoltà di modifica-re gli accordi vigenti recependo del indicazioni del COGE), segnalare le eventuali criticità riscontrate nello svolgimento di detto incarico, la necessità di un eventuale approfondi-mento delle capacità genitoriali e/o le eventuali misure di sostegno da attivare e ogni al-tra situazione potenzialmente pregiudizievole per la minore;
5) prescrive ai genitori, nell'esclusivo interesse di di mantenere un contegno di rispetto re- Per_1
ciproco e di serena comunicazione tra loro e di impegnarsi a tutelare la figura materna e paterna astenen- dosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della stessa;
6) sospende, allo stato, l'incarico affidato ai SS dei Comuni di Cinisello Balsamo e di Parabiago;
7) propone alle parti di consensualizzare la presente vertenza con la conferma dei provvedimenti innanzi as- sunti;
8) fissa per le necessarie verifiche l'udienza con trattazione scritta del 07.11.2024 che costituirà per le parti il termine perentorio entro cui depositare note scritte onerando le parti di depositare la docu- mentazione contrattuale sottoscritta con il COGE e relazione a sua firma sull'andamento del percorso avviato e il ricorrente di depositare il contratto di locazione non appena a sue mani”.
Alla successiva udienza con trattazione scritta celebrata in data 07.11.2024 il giudice istruttore ha concesso il rinvio richiesto congiuntamente dalle parti per consentire loro di proseguire e completare il percorso di COGE avviato nel mese di ottobre 2024 presso il
e Familiare ad Parte_2 [...]
in Legnano. Controparte_2
All'udienza celebrata in data 23.01.2025 il ricorrente ha dichiarato che il diritto di visita paterno si è ampliato, che da lunedì 20 le parti si attengono al calendario concordato in sede di COGE, di essere disponibile a proseguire il percorso di COGE con la massima adesione e il massimo coinvolgimento possibile anche dell'altro genitore e di essere di- sponibile a continuare a contribuire al mantenimento ordinario e straordinario di Per_1 così come stabilito in via provvisoria e ha chiesto, tra l'altro, che da settembre venga ga- rantita l'alternanza nei fine settimana dal sabato mattina alle ore 10:00 al lunedì mattina con accompagnamento alla scuola dell'infanzia come da conclusioni rassegnate anche dalla resistente anche per le vacanze natalizie ed estive.
La resistente ha dichiarato di essere disponibile a proseguire il percorso di COGE avvia- to per migliorare la comunicazione genitoriale e la gestione degli imprevisti anche legati alla salute della minore e di essere disponibile ad accettare la conferma dei provvedimenti economici vigenti rispetto ai quali non vi sono criticità e ha chiesto la prosecuzione del giudizio al fine di un ulteriore monitoraggio del percorso avviato e della bontà del calen- dario concordato tra le parti in fase di sperimentazione.
Le parti si sono accordate per la chiusura del c/c cointestato.
Il giudice relatore ha concesso un ulteriore rinvio per verificare la tenuta degli accordi perfezionatisi in sede di COGE, la possibilità di ampliamento della frequentazione della minore nei weekend a partire dal mese di settembre 2025 e gli accordi siglati per quanto riguarda le vacanze estive, natalizie, ponti e festività e la gestione della malattia della mi- nore, tra l'altro, invitando i COGE nominati dalle parti a valutare l'opportunità di creare una chat condivisa con le parti al fine di sostenere, guidare e orientare la comunicazione genitoriale soprattutto nella gestione degli imprevisti nel superiore interesse morale e ma- teriale di e di sostenere la circolazione delle informazioni più importanti rispetto al- Per_1
la salute, educazione, istruzione e svago della minore e a segnalare le criticità riscontrate nell'adempimento dell'incarico loro conferito e l'eventuale necessità di approfondimenti sulle competenze genitoriali dell'una e/o dell'altra parte o di avvio di percorsi individuali di sostegno psicologico e/o alla genitorialità.
In data 01.04.2025 il ricorrente ha depositato la relazione datata 31.03.2025 a firma dei
COGE nominati e e il piano genitoriale ivi Persona_4 Persona_5
redatto.
All'udienza celebrata in data 03.04.2025 il ricorrente ha chiesto integrare il piano genito- riale nel senso di prevedere “che dall'anno 2027 le festività natalizie vengano ripartite in due bloc- chi dal 26 al 31 e dall'1 al 6 e vissute dalla minore secondo la regola dell'alternanza con l'uno o l'altro genitore [e che] dal gennaio 2027 il weekend di sua competenza [abbia inizio] dal venerdì pomeriggio
(rinunciando al giovedì pomeriggio) con accompagnamento a scuola della minore il lunedì mattina”.
La resistente ha dichiarato di aderire.
Il giudice relatore ha proposto alle parti la conferma dei provvedimenti provvisori e ur- genti (economici) assunti in data 10.07.2024 e del piano genitoriale elaborato in sede di
COGE per come innanzi integrato (che inequivocabilmente implica anche la conferma dell'affido condiviso della minore ai genitori e del suo collocamento prevalente presso la madre nella casa sita in Parabiago giusta ordinanza assunta in data 10.07.2024),
l'assunzione dell'impegno ad avviare un percorso alla genitorialità da svolgersi sia singo- larmente che in coppia, per accompagnare in modo sempre più armonioso e ade- Per_1
guato nel per-corso di crescita e la compensazione delle spese di lite.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per prendere atto dell'accordo perfezionatosi tra i geni- tori di che, ove puntualmente e scrupolosamente rispettato, appare con- Persona_2
forme al superiore interesse morale e materiale della minore e idoneo a garantirle il dirit- to a una crescita psicofisica, intellettuale e morale sana ed equilibrata o, quanto meno, a contenere i pregiudizi derivatile dalla disgregazione del nucleo familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
PRENDE ATTO dell'accordo perfezionatosi tra le parti (genitori di , na- Persona_2
ta a Rho il 21.09.2021) e, in conformità,
CONFERMA l'affido condiviso della figlia minorenne a entrambi i genitori e il suo col- locamento prevalente presso la madre nell'immobile sito in Parabiago di cui quest'ultima
è proprietaria piena ed esclusiva;
CONFERMA l'obbligo paterno di contribuire al mantenimento indiretto ordinario di versando alla madre l'importo mensile di € 400,00, rivalutato come per legge, entro Per_1
il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e di partecipare alle spese straordina- rie da sostenere per nella misura del 60% come da protocollo vigente presso la Per_1
C.d.A. di AN (compreso il servizio mensa di cui la minore fruisce e fruirà);
CONFERMA l'integrale percezione dell'assegno unico e universale spettante per la prole (e di ogni altro sussidio/aiuto pubblico) da parte della madre che già li percepisce in forza di pregresso accordo;
DÀ ATTO CHE le parti si sono impegnate a rispettare puntualmente e scrupolosamen- te il piano genitoriale depositato dal ricorrente in data 01.04.2025, per come integrato in parte motiva (all'udienza celebrata in data 03.04.2025) e ad avviare un percorso di soste- gno alla genitorialità da svolgersi sia singolarmente che in coppia per le finalità di cui in parte motiva;
PRESCRIVE alle parti, nell'esclusivo interesse di di mantenere un contegno di Per_1
rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro e di impegnarsi a tutelare la figura materna e paterna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della stessa;
COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 03/04/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa