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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 26/11/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Salerno
La Corte D'Appello di Salerno, I sezione civile, in persona dei magistrati: dr.ssa Maria Balletti Presidente dr.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. est. dr.ssa Marina Mainenti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1252/2024 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 5440/2024, pubblicata il 14.11.2024 tra in persona dei legali rapp.ti p.t, assistita e difesa Parte_1 dall'Avv. Saverio Di Matteo
Appellante
e
, , assistiti e difesi dagli Avv.ti Controparte_1 Controparte_2
NZ DE e GI DE
Appellati - Appellanti incidentali nonchè
CP_3
Appellato contumace
1 Conclusioni: Le parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da atti di costituzione e da note depositate nei termini concessi ex art. 352 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Controparte_1
, quali unici eredi legittimi del defunto Controparte_2 Per_1
, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, la
[...] società e , in qualità, rispettivamente, di Parte_1 CP_3 impresa assicurativa e proprietario del motociclo corresponsabile del sinistro, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa della perdita del loro unico figlio, deceduto a seguito di un incidente stradale verificatosi nella notte tra l'11 ed il 12 ottobre
2019 in Cava dei Tirreni (SA).
Al riguardo, gli attori esponevano che il conducente del motociclo
HONDA 125 tg. AB87485, sul quale il loro figlio viaggiava in qualità di passeggero, nell'immettersi sulla Strada Statale “Tirrena Inferiore” in direzione Salerno, occupava la propria corsia di marcia, ma, nel contempo, veniva improvvisamente e violentemente travolto dall'autovettura MERCEDES CLASSE A tg. DJ936NW, di proprietà di
, il quale, procedendo a velocità sostenuta, invadeva Controparte_4 la corsia di pertinenza del suddetto motociclo.
Precisavano che, sul luogo del sinistro, erano intervenuti i Carabinieri di Cava dei Tirreni, i quali, dopo aver prestato i primi soccorsi, procedevano all'irrogazione di sanzioni amministrative nei confronti di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti. Ed invero, proprio a causa delle violazioni del C.d.S. ivi contestate, veniva instaurato presso il
Tribunale di Nocera Inferiore un procedimento penale a carico di
. CP_3
I coniugi deducevano, pertanto, che il sinistro fosse da CP_1 attribuirsi alla condotta imprudente e colposa di , CP_3 proprietario del motociclo, il quale, omettendo di osservare la 2 segnaletica stradale e di concedere la dovuta precedenza agli altri veicoli, aveva determinato una situazione di pericolo per l'autovettura
, con la quale, poi, si era verificato l'impatto. Controparte_5
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio l'impresa assicurativa chiedendo, in via preliminare, la Parte_1 sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. poiché gli attori si erano costituiti parti civili nell'ambito del giudizio penale pendente dinnanzi al Tribunale di Nocera Inferiore.
Nel merito, la parte convenuta eccepiva il concorso di colpa del de cuius, , nella causazione dell'incidente stradale in Persona_1 quanto, innanzitutto, egli aveva accettato di essere trasportato sul predetto motociclo senza indossare ovvero indossando in modo non corretto il casco protettivo, il cui corretto utilizzo, invece, avrebbe mitigato le lesioni subite;
in secondo luogo, era risultato positivo al test per i cannabinoidi ed al test alcolemico;
infine, aveva accettato il rischio di salire su un motoveicolo condotto da un soggetto in stato confusionale e di alterazione psicofisica, atteso che anche CP_3
era risultato positivo al test per l'assunzione dei cannabinoidi.
[...]
Non si costituiva in giudizio, invece, , il quale, CP_3 regolarmente citato, veniva dichiarato contumace.
Nell'ambito del giudizio di primo grado, il Tribunale, previa valutazione della documentazione depositata dal difensore di parte attrice, rigettava l'eccezione di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., rilevando che, nell'ambito del giudizio penale, era stata disposta la revoca della costituzione di parte civile ed era stato, altresì, estromesso il responsabile civile (cioè, l'impresa assicurativa Pt_1
.
[...]
Con sentenza n. 5440/2024, pubblicata il 14.11.2024, il Tribunale di
Salerno accoglieva, per quanto di ragione, la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condannava la società in solido con Parte_1
, al pagamento, in favore di e CP_3 Controparte_1 [...]
, a titolo di risarcimento dei danni subiti per la perdita del CP_2
3 loro figlio, dell'importo di euro 330.496,00 ciascuno, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonchè al pagamento delle spese di lite.
In particolare, il giudice di prime cure, accertata la responsabilità concorsuale dello nella causazione del sinistro stradale, CP_3 riteneva corresponsabile dell'evento dannoso anche il de cuius, Per_1
, per avere “accettato il rischio di essere trasportato su un
[...] veicolo condotto da un soggetto che aveva assunto sostanze psicotrope”, con conseguente riduzione del risarcimento dovuto nella misura del 20%.
Quanto alla liquidazione del pregiudizio patito, il Tribunale riconosceva agli attori, iure hereditatis, “il danno biologico al 100% e la inabilità temporanea assoluta per la durata di 9 giorni”, e, iure proprio, il danno da perdita del rapporto parentale, valorizzando il vincolo affettivo intercorrente tra i danneggiati e la vittima, ma non il parametro della convivenza in quanto ritenuto non provato.
Avverso detta decisione, con citazione ritualmente notificata, ha proposto impugnazione l'impresa assicurativa in Parte_1 persona dei legali rappresentanti pro tempore, innanzi a questa Corte di Appello e, per i motivi di seguito meglio indicati, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza, richiesta, deduzione e conclusione, così decidere e provvedere:
a) In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto a norma dell'art. 283 c.p.c.
b) in via preliminare e pregiudiziale, accogliere la sollevata eccezione preliminare di nullità della sentenza impugnata per le motivazioni tutte ampiamente esposte nel corpo del presente atto e per l'effetto rigettare le domande risarcitorie così come proposte dagli appellati nella loro dichiarata qualità di genitori e unici eredi del defunto Sig.
4 , il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di Persona_1 giudizio.
c) ancora in via preliminare e pregiudiziale, accogliere la sollevata eccezione di ingiusto rigetto della richiesta di sospensione del processo civile per pregiudizialità penale, con conseguente improponibilità e/o improcedibilità delle domande risarcitorie proposte dagli appellati, nella loro dichiarata qualità di genitori unici eredi del defunto Sig. , con conseguente riforma integrale della Persona_1 impugnata sentenza e con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
d) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 5440/2024, emessa dal Tribunale di Salerno, seconda sez. civile, dott. Danise, nell'ambito del giudizio N.R.G.
5679409/2022, pubblicata il 14.11.2024 e notificata a mezzo pec dal'avv. NZ DE in data 20.11.2024, rigettare le domande risarcitorie proposte dagli appellati, nella loro dichiarata qualità di genitori e unici eredi del Sig. perchè infondata in fatto Persona_1 ed in diritto, con condanna degli appellati alla restituzione della somma di € 18486,08 versata dalla per le spese legali Parte_1 riconosciute, somme tutte pagate da parte appellante in esecuzione parziale della sentenza impugnata, il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
e) in via gradata e subordinata, in riforma parziale della impugnata sentenza, quantificare nella corretta misura il danno biologico terminale ed il danno da perdita del rapporto parentale secondo le analitiche tabelle del Tribunale di Milano e per l'effetto dichiarare che la somma inoltrata dalla nella fase stragiudiziale pari a Parte_1
€ 560.000,00 complessive, riconoscendo a ciascuno dei due appellati la somma di € 280.000,00, sia da ritenersi congrua e satisfattiva, il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio”.
5 L'odierna appellante ha, altresì, presentato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 351
c.p.c., accolta da questa Corte con ordinanza del 11.02.2025.
Si sono costituiti in giudizio e , i Controparte_1 Controparte_2 quali, contestando i singoli motivi addotti a fondamento dell'atto di appello e, spiegando, nel contempo, appello incidentale e così concludendo:
“previa correzione e/o giusta qualificazione del danno biologico al
100% quale danno iure proprio, dichiarare che lo stesso è in ogni caso dovuto in favore di essi anche in conseguenza dello Parte_2 svolto appello incidentale;
e, per l'effetto, sentirlo quantificare almeno nella misura già riconosciuta in primo grado e/o in quella diversa che la investita C.A. vorrà ritenere più equa e giusta, con condanna di essa Parte_1
(appellante principale) e del sig. (appellato), in solido CP_3 tra loro, al pagamento del relativo importo a favore degli attuali appellati/appellanti incidentali;
accertare, quantificare e liquidare in favore di essi e , CP_1 CP_2 quali appellati incidentali, anche il danno da convivenza, non riconosciuto erroneamente in primo grado, con conseguente condanna sempre di essa (appellante principale) e del sig. Parte_1
(appellato), in solido tra loro, al pagamento in loro CP_3 favore del relativo importo;
previa corretta qualificazione del casco indossato dal al CP_1 momento dell'incidente, da intendersi quale casco “JET” e non “a scodella”, emettere i consequenziali provvedimenti, nessuno escluso, con tutte le ovvie conseguenze di legge, ivi compreso il rigetto di qualsivoglia domanda formulata dalla di concorsualità nel Parte_1 verificarsi del sinistro per cui si discute;
accertare, quantificare e liquidare i compensi professionali liquidati in primo grado, secondo le tabelle ministeriali, non al minimo ma al massimo, per via della espletata attività istruttoria, con deposito di
6 memorie ex art. 183 c.p.c., primo e secondo termine, nonché per la complessità della materia, per l'elevato valore economico della vertenza, per aver agito nell'interesse di due parti processuali e per la giovane età della vittima del sinistro stradale, con ogni conseguenza anche in merito alla relativa condanna della e dello Parte_1 CP_3
al pagamento, sempre in solido tra loro e sempre con
[...] distrazione a favore dell'avvocato dichiaratosi in primo grado antistatario, del nuovo importo a determinarsi, detratto quanto già riconosciuto dal Tribunale in primo grado e pagato dalla;
Parte_1 con vittoria di onorari e spese anche del presente grado di giudizio, da attribuirsi ai procuratori antistatari costituiti”.
, invece, non si è costituito neanche nella presente fase CP_3 di gravame, restando, pertanto, contumace.
Il giudice istruttore, dopo aver concesso alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 2 ottobre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di , non CP_3 costituitosi in giudizio, nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo.
Ciò premesso, ritiene la Corte che sia l'appello principale che quello incidentale siano, in parte, fondati e che, quindi, vadano accolti nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
Procedendo alla disamina dell'impugnazione principale, si rileva che l'impresa assicurativa ha, in primo luogo, eccepito la Parte_1 nullità della sentenza impugnata, deducendo l'irregolare instaurazione del contraddittorio nei confronti del presunto responsabile del sinistro,
, dichiarato, erroneamente, contumace dal giudice di CP_3 primo grado.
Sostiene, al riguardo, che l'atto introduttivo del giudizio era stato erroneamente notificato all'indirizzo riferito all'attività Pt_3
7 professionale svolta dallo e, come tale, inidoneo a ricevere CP_3 comunicazioni relative a contenziosi estranei all'attività di impresa esercitata.
Pertanto, ad avviso dell'odierna appellante, la notifica del predetto atto di citazione deve ritenersi nulla ai sensi dell'art. 161 c.p.c., con conseguente invalidità della relativa sentenza impugnata in virtù del principio di cui all'art. 159 c.p.c.
L'eccezione è infondata.
Sul punto, occorre precisare che, a seguito dell'istituzione del c.d.
"domicilio digitale", di cui all'art. 16 sexies del D.L. n. 179 del 2012, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite - in base a quanto previsto dall'art. 16 ter, comma 1, della citata normativa - presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6 bis, 6 quater e 62 del D.Lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'art. 16, comma 12, dello stesso Decreto, dall'art. 16, comma 6, del D.L. n.
185 del 2008, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato Ini-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E.
Ed infatti, la giurisprudenza di legittimità ha, in più occasioni, affermato che “in tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto” (cfr. Cass. civ. Sez. I, ord. n. 1615, 22 gennaio 2025; Cass. civ. Sez. I, ord. n. 12134, 6 maggio 2024; Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2460, 3 febbraio 2021).
Nel caso di specie, deve ritenersi che l'atto introduttivo del giudizio di primo grado sia stato correttamente notificato all'indirizzo pec dello
8 attinto dall'apposito registro Ini-PEC, attivato dal destinatario CP_3 con riferimento alla propria attività professionale, ma utilizzabile, a norma dell'art. 3 bis, comma 1, L. n. 53/94, anche per la notificazione di atti ad essa estranei.
Invero, nella relata di notifica in esame, il difensore di parte attrice aveva correttamente indicato, a norma del suddetto art. 3 bis,
l'indirizzo risultante dal pubblico elenco Ini-PEC,
cui la notifica era stata regolarmente eseguita. Email_1
Il primo motivo di gravame va, dunque, rigettato.
Con il secondo motivo, la società appellante critica le argomentazioni con cui il Tribunale ha disatteso l'istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c.
Rileva, a tal proposito, che gli ex coniugi nel momento in cui CP_1 avevano introdotto il giudizio di primo grado, si erano già costituiti parte civile nel procedimento penale pendente dinnanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, operando, in tal modo, un'illegittima ed inammissibile duplicazione della domanda risarcitoria nei confronti della Parte_1
La censura è infondata.
In via preliminare, occorre precisare che la sospensione necessaria del giudizio civile è limitata all'ipotesi in cui l'azione in sede civile sia stata proposta dopo la costituzione di p.c. nel processo penale.
Tuttavia, nel caso in esame, sono intervenuti fatti e circostanze tali da indurre gli odierni appellati ad abbandonare il procedimento penale ed a proseguire, invece, esclusivamente, in sede civile.
In particolare, il GUP del Tribunale di Nocera Inferiore, rilevata la nullità della notifica all'imputato, , aveva revocato la CP_3 dichiarazione di contumacia ed aveva disposto il rinnovo della notifica nei suoi confronti, con conseguente rinnovazione di tutti gli atti precedentemente compiuti, rinviando il procedimento per il prosieguo all'udienza del 18.01.2023.
9 Ebbene, in tale udienza, gli ex coniugi non comparivano, né CP_1 tantomeno riproponevano la necessaria ricostituzione di parte civile.
Soltanto all'udienza del 12.09.2023 il difensore degli odierni appellati rappresentava al giudice penale le ragioni che avevano indotto i suoi assistiti a non rinnovare la costituzione di parte civile. Quindi, il GUP disponeva la revoca della costituzione di p.c. e, conseguentemente,
l'estromissione del responsabile civile, dal processo Parte_1 penale in corso.
Orbene, tali circostanze risultano documentate nell'attestazione di cancelleria del Tribunale di Nocera Inferiore, tempestivamente depositata ed esibita nell'ambito del giudizio civile, sulla base della quale il giudice di prime cure ha legittimamente e correttamente rigettato l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. avanzata dall'impresa assicurativa.
Il secondo motivo, quindi, non merita accoglimento.
Con il terzo motivo, l'impresa assicurativa contesta la Parte_1 statuizione di primo grado nella parte in cui ha escluso la corresponsabilità del de cuius, , ai sensi dell'art. 1227 Persona_1
c.c., per non avere indossato ovvero per avere indossato in modo non corretto il casco protettivo, nonchè per essere risultato positivo al test per cannabinoidi ed al test alcolemico.
Tali circostanze, ad avviso dell'odierna appellante, hanno senz'altro contribuito a determinare l'evento dannoso, aggravandone gli esiti, e, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere un concorso di colpa del in misura maggiore del 20%, con tutto ciò che ne consegue CP_1 in punto di riduzione del quantum debeatur.
La doglianza non può trovare accoglimento.
Per quanto riguarda il non corretto utilizzo del casco protettivo, occorre rilevare come le censure dell'appellante, meramente reiterative di quanto già dedotto nell'ambito del giudizio di primo grado, risultano apodittiche nonchè sfornite di un adeguato fondamento probatorio.
10 Ed infatti, come correttamente rilevato dal primo giudice, dalle relazioni peritali eseguite dal consulente tecnico del PM in sede penale, utilizzabili anche nel giudizio civile quali prove atipiche, emergono indizi chiari e sufficienti per ritenere che il CP_1 indossasse regolarmente il casco protettivo al momento del sinistro.
Nello specifico, in una fotografia (n. 22) allegata alla perizia tecnica risultano raffigurati i caschi protettivi utilizzati dai due soggetti a bordo del motoveicolo e dalla relazione medico-legale si evince che, dopo l'incidente stradale, la vittima presentava un “grave trauma facciale”, la cui morfologia è compatibile con il tipo di casco raffigurato nella predetta fotografia.
Quanto allo stato di alterazione da sostanze psicotrope ed alcoliche in cui si trovava il al momento del sinistro, occorre verificare se CP_1 tale circostanza, di per sè, ha inciso sulla determinazione dell'incidente stradale.
Ed invero, logicamente prima ancora che giuridicamente, il danneggiato può ritenersi corresponsabile, ai sensi dell'art. 1227 c.c., solo ove la sua condotta colposa si inerisca nella serie causale da cui discende l'evento dannoso. Chiaramente, non occorre che il suo contributo eziologico si attui mediante una condotta colposa attiva, ben potendo realizzarsi anche con un contegno omissivo.
Nondimeno, è necessario distinguere la condotta colposa che incide causalmente nella produzione dell'evento dannoso dalla condotta che, indipendentemente all'elemento soggettivo che la connota, risulta priva di nesso eziologico con l'evento stesso. Ne consegue che non ogni esposizione al rischio da parte del danneggiato è idonea ad integrare un concorso colposo giuridicamente rilevante, occorrendo, invece, che tale condotta si configuri come concreta concausa dell'evento de quo (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 1295, 19 gennaio
2017).
Nel caso di specie, lo stato di alterazione psichica in cui versava il al momento del sinistro non integra, di per sè, circostanza CP_1
11 rilevante ai fini della configurazione di un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., tenuto conto che la vittima viaggiava a bordo del motociclo in qualità di trasportato. Non si comprende, infatti, come tale condizione, isolatamente considerata, possa aver inciso sulla condotta di guida imprudente dello il quale, percorrendo la CP_3 strada “Tirrena Inferiore” in direzione Salerno, non rispettava la segnaletica stradale.
Pertanto, il giudice di prime cure ha fatto buon governo dei suindicati principi di diritto, giungendo correttamente ad escludere, con motivazione congrua e puntuale, la corresponsabilità del de cuius,
, per le circostanze indicate con il presente motivo di Persona_1 appello.
La sentenza gravata, infatti, ha disatteso le osservazioni di parte, replicate anche in questo giudizio, mediante un'irreprensibile analisi della documentazione acquisita, mentre le critiche esposte si risolvono in mere valutazioni di carattere soggettivo, come tali inidonee a scalfire le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice.
Il terzo motivo di gravame va, dunque, rigettato.
Con il quarto motivo, la società appellante censura la qualificazione e la quantificazione dei danni risarcibili effettuata dal Tribunale di
Salerno.
In particolare, l'impresa assicurativa sostiene che il giudice di primo grado abbia errato nell'attribuire, a titolo di danno biologico terminale, una percentuale di invalidità permanente pari al 100%, laddove, invece, avrebbe dovuto riconoscere, esclusivamente, un'invalidità temporanea totale della durata di 9 giorni, dal momento del sinistro fino al decesso.
La censura è fondata.
In punto di diritto si osserva che il danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di: danno biologico terminale, ossia di danno
12 biologico da invalidità temporanea assoluta;
e danno morale terminale, consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assista allo spegnersi della propria vita e, quindi, nella sofferenza psicologica derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus letale.
Quest'ultima forma di pregiudizio, infatti, richiede che, nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso, la persona si trovi in una condizione di “lucidità agonica”, in quanto in grado di percepire la sua situazione e, in particolare, l'imminenza della morte (cfr. ex multis
Cass. civ., Sez. III, sent. n. 26851, 19 settembre 2023; Cass. civ.,
Sez. III, ord. n. 16592, 20 giugno 2019).
Il danno biologico terminale, invece, si configura quando la vittima subisce un pregiudizio alla salute, purchè tra il momento di insorgenza delle lesioni ed il decesso intercorra un apprezzabile lasso di tempo.
Ed invero, lo stato d'invalidità che precede il decesso è sufficiente a fondarne il risarcimento solo ove la vittima sopravviva oltre le 24 ore, termine convenzionalmente adottato in medicina legale per considerare “apprezzabile” l'invalidità temporanea (cfr. Cass. civ, Sez.
III, ord. n. 18056, 5 luglio 2019), in modo tale che il diritto al risarcimento entri a far parte del patrimonio della vittima e possa, quindi, essere trasmesso agli eredi iure successionis.
Tale pregiudizio, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità e sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione dell'offesa all'integrità personale da parte della vittima (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n.
7923, 23 marzo 2024; Cass. civ., Sez. L, sent. n. 34987, 28 novembre
2022).
Quanto ai criteri di quantificazione, occorre rilevare che il danno biologico terminale, in quanto fenomenologicamente riconducibile ad uno stato di malattia caratterizzato da un'inabilità biologica apprezzabile - tendenzialmente assoluta - del soggetto leso, ricalca la nozione di danno biologico da inabilità temporanea (Cass. civ., Sez.
13 L, sent. n. 35416, 1 dicembre 2022). Ne consegue che, in sede di liquidazione, deve farsi riferimento ai parametri dell'invalidità temporanea, essendo la patologia ontologicamente limitata nel tempo e destinata ad esaurirsi con l'evento del decesso.
Tanto premesso, nel caso che ci occupa, il giudice di prime cure ha correttamente riconosciuto agli appellanti, iure hereditatis, il risarcimento del danno biologico terminale, negando, invece, la sua personalizzazione a titolo di danno morale terminale (c.d. danno catastrofale).
Ed invero, il de cuius, , non appena trasportato in Persona_1 ospedale, fu ricoverato in rianimazione, in coma, rimanendo in tale stato fino al decesso, verificatosi nove giorni dopo l'incidente stradale.
Quindi, non essendo cosciente, egli non era stato in grado di percepire, lucidamente, l'avvicinarsi della morte.
Senonchè, il Tribunale, pur avendo correttamente individuato i criteri di liquidazione del danno biologico terminale, ha errato nel quantificare tale pregiudizio, parametrandolo all'invalidità permanente in luogo dell'invalidità temporanea totale.
Pertanto, occorre procedere alla rideterminazione del danno biologico terminale sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, considerando la natura peculiare del pregiudizio subito dalla vittima, deceduto a soli ventitré anni di età.
Di conseguenza, il periodo di inabilità deve essere individuato in quello compreso tra il fatto illecito ed il giorno del suo decesso, ovverosia dal
12.10.2019 (giorno dell'incidente stradale) fino al 20.10.2019, per un totale di nove giorni.
Al riguardo, le Tabelle di Milano (anno 2024) prevedono, per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, l'importo massimo giornaliero di euro 173,00; moltiplicando tale valore per nove giorni, il danno biologico terminale ammonta ad euro 1.557,00. Tale somma, poi, deve essere suddivisa tra i genitori del in qualità di unici eredi CP_1 legittimi.
14 Le considerazioni svolte impongono l'accoglimento del presente motivo di gravame sicchè, in riforma della sentenza impugnata,
l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno iure hereditatis va rideterminato come innanzi precisato.
Passando alla disamina dell'appello incidentale articolato da
[...]
e , si osserva che costoro hanno, in primo CP_1 Controparte_2 luogo, censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha erroneamente qualificato il “danno biologico da invalidità permanente al 100%” quale danno iure hereditatis e non iure proprio.
Deducono, sul punto, che il riconosciuto “danno biologico al 100%” costituisce un pregiudizio maturato direttamente dagli eredi della vittima, come tale ad essi spettante in modo assoluto per legge.
Ad avviso di questa Corte tale assunto è privo di pregio in quanto il giudice di prime cure ha individuato, in modo chiaro ed analitico, i diversi pregiudizi subiti dai genitori della vittima, distinguendoli in base al titolo della pretesa risarcitoria e liquidando, separatamente, il danno da perdita del rapporto parentale, come tale spettante agli ex coniugi iure proprio. CP_1
Ed invero, qualora il Tribunale avesse voluto intendere la locuzione
“danno biologico da invalidità permanente al 100%” come riferita ai pregiudizi patiti iure proprio dai genitori del de cuius, ne avrebbe esplicitato il diverso fondamento, consistente nella compromissione dell'integrità psico-fisica subita dagli stessi a causa dalla perdita di un prossimo congiunto.
Il primo motivo di gravame va, dunque, rigettato.
Con il secondo motivo, gli appellanti incidentali contestano la statuizione di primo grado laddove il giudice ha riconosciuto la corresponsabilità del de cuius, , ai sensi dell'art. 1227 Persona_1
c.c., per avere “accettato il rischio di essere trasportato su un veicolo condotto da un soggetto che aveva assunto sostanze psicotrope”.
Rilevano, al riguardo, che la circostanza che il fosse a CP_1 conoscenza dello stato psicofisico dello non è mai stata CP_3
15 provata né accertata e, come tale, resta una mera ipotesi. Al contrario, lo stesso aveva assunto sostanze psicotrope e, CP_1 dunque, non sarebbe stato in grado di percepire l'altrui stato di alterazione.
La doglianza non può trovare accoglimento.
In punto di diritto, si osserva che l'art. 1227 c.c. non consente di presumere, in via generale ed astratta, il concorso di colpa del danneggiato che abbia accettato di essere trasportato su un mezzo condotto da una persona in stato di alterazione. Occorre, infatti, verificare se ed in quale misura la condotta della vittima abbia effettivamente concorso alla determinazione del sinistro, fermo restando il divieto di giungere a valutazioni che escludano interamente il diritto al risarcimento spettante al trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent.
n. 24920, 17 settembre 2024).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha, in più occasioni, precisato che “in tema di risarcimento del danno da incidente stradale, la consapevolezza della persona trasportata che il conducente sia sotto l'effetto di alcol o di altre sostanze eccitanti, pur non potendo determinare l'assoluta esclusione del suo diritto alla tutela assicurativa, ai sensi dell'art. 13 Direttiva 2009/103/CE, costituendo una esposizione volontaria ad un rischio, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato ed a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, ponendosi come antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento ai sensi dell'art. 1227, comma primo, cod. civ.” (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. III, sent. n.
21896, 30 luglio 2025).
Nella specie, in applicazione dei suindicati principi di diritto, il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto sussistente il concorso di colpa del de cuius, , per avere accettato di essere Persona_1 trasportato da un conducente sotto l'effetto di sostanze psicotrope,
16 riducendo il risarcimento dovuto nella misura del 20%, senza in alcun modo escludere la copertura assicurativa.
Peraltro, il Tribunale, nell'analizzare la questione del concorso di colpa del danneggiato, ha individuato l'evento dannoso non nel singolo incidente stradale, bensì nell'intera serie causale eziologicamente riconducibile al pregiudizio subito dalla vittima.
Ed invero, l'evento de quo non si sarebbe verificato se non si fossero realizzati i relativi antecedenti causali: se lo avesse guidato il CP_3 motociclo rispettando la segnaletica stradale e le regole generali di prudenza, e se, a monte, il si fosse astenuto dal salire sul CP_1 veicolo, conoscendo ovvero potendo conoscere, essendo anch'egli in stato di alterazione, lo stato confusionale in cui versava il conducente.
È dunque possibile affermare, diversamente da quanto sostenuto nel motivo di gravame in esame, che la condotta del ha concorso CP_1 alla determinazione dell'evento dannoso, essendosi quest'ultimo esposto al rischio di essere coinvolto in un incidente stradale allorquando è salito sul predetto motociclo e non ne ha impedito la circolazione.
Ne consegue che i pregiudizi risarcibili devono essere proporzionalmente ridotti nella misura in cui sono stati provocati anche dall'apporto causale del danneggiato stesso, così come adeguatamente statuito dal primo giudice.
Il secondo motivo, quindi, non merita accoglimento.
Con il terzo motivo, gli appellanti censurano la qualificazione CP_1 attribuita dal Tribunale al casco protettivo indossato dalla vittima al momento del sinistro.
Rilevano, infatti, che il dispositivo fosse un casco c.d. “JET” – e non
“a scodella” – e, come tale, omologato, aperto e perfettamente legale.
Tale circostanza, secondo gli odierni appellanti incidentali, dovrebbe essere presa in considerazione da questa Corte al fine di respingere le doglianze dell'impresa assicurativa in ordine all'asserito concorso di colpa del CP_1
17 Effettivamente ha errato il giudice di prime cure nell'affermare che il de cuius indossasse, al momento del sinistro, un “casco c.d. a scodella”, pur qualificandolo come dispositivo omologato. Al contrario, dal rilievo fotografico (foto n. 22) allegato alla perizia tecnica eseguita dal consulente del PM emerge che entrambi i soggetti a bordo del motoveicolo portavano caschi di tipo “JET”.
Tuttavia, l'errata individuazione del casco protettivo indossato dalla vittima non ha avuto alcuna incidenza determinante nell'esame della questione del concorso di colpa del da parte del giudice di CP_1 primo grado, esclusa da questa Corte in sede di disamina del terzo motivo dell'appello principale.
Con il quarto motivo, gli appellanti incidentali contestano la decisione impugnata in quanto, in sede di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, non ha riconosciuto la sussistenza del parametro della convivenza.
Osservano, al riguardo, che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non provata la convivenza, basandosi sul fatto che il luogo di residenza del de cuius risultava diverso dall'indirizzo di residenza dei suoi genitori, così come indicato nell'atto introduttivo del processo di primo grado.
Al contrario, dalla documentazione acquisita nell'ambito del relativo giudizio (e, in particolare, dai documenti di riconoscimento di entrambi i genitori allegati alla missiva inviata all' Parte_1 nonché dalla notifica della comunicazione dell'udienza preliminare del
Tribunale di Nocera Inferiore) si evince che gli ex coniugi CP_1 risiedevano a Salerno, alla via Salita Indipendenza, n. 3, ovvero nello stesso luogo ove risiedeva il defunto al momento del Persona_1 sinistro.
La doglianza è fondata.
In punto di diritto si osserva che la convivenza tra la vittima primaria ed i congiunti danneggiati non costituisce presupposto necessario per il riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale, ma
18 rappresenta un indice presuntivo della maggiore intensità del vincolo affettivo, rilevante ai fini della quantificazione del risarcimento.
Ne deriva che è onere dei prossimi congiunti del defunto provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza costituisce un elemento utile a dimostrarne l'ampiezza e profondità, con tutto ciò che ne consegue in punto di determinazione del quantum debeatur. Tale onere probatorio può essere assolto anche mediante il ricorso a presunzioni semplici e massime di comune esperienza, considerato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 25541, 30 agosto 2022).
Tanto premesso, nel caso di specie, si osserva che gli attori avevano indicato, allegando all'atto introduttivo del giudizio di primo grado il prospetto di calcolo, i parametri rilevanti ai fini della quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, comprensivi dell'incremento correlato alla convivenza con il de cuius.
Ebbene, poiché l'allegazione documentale integra il contenuto dell'atto di citazione, il rapporto di coabitazione degli odierni appellanti con il proprio figlio deve ritenersi circostanza già dedotta nel corso del giudizio dinnanzi al Tribunale.
Pertanto, considerato che l'impresa assicurativa convenuta, regolarmente costituitasi, non aveva contestato espressamente tale rapporto di convivenza, il giudice di prime cure avrebbe dovuto valorizzare detta circostanza, con conseguente incremento del risarcimento spettante a ciascun genitore per il danno da lesione del rapporto parentale.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., "il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita". La non contestazione, quindi, costituisce un comportamento che impone al giudice di astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e di ritenerlo sussistente, atteso che l'atteggiamento
19 difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti.
Alla luce di quanto innanzi, occorre procedere ad una nuova liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, valorizzando, tra i parametri di riferimento, anche il rapporto di convivenza.
Di conseguenza, in applicazione delle Tabelle milanesi vigenti, il risarcimento del danno spettante iure proprio a ciascun genitore deve essere determinato nella misura di euro 391.103,00.
Le considerazioni svolte, dunque, impongono l'accoglimento del presente motivo di gravame incidentale sicché, in riforma della sentenza impugnata, l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale va rideterminato come innanzi precisato.
Con il quinto motivo, gli ex coniugi deducono l'erroneità della CP_1 statuizione sulle spese di lite contenuta nella sentenza di primo grado.
Lamentano, infatti, l'applicazione del “minimo tabellare”, ritenuto inadeguato in considerazione della complessità della vertenza giudiziaria, nonché della rilevante entità della pretesa risarcitoria azionata.
Orbene, dovendosi procedere, per effetto del parziale accoglimento sia dell'appello principale che di quello incidentale, alla riforma della decisione impugnata anche in ordine alla regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. 2, Ord., 03/10/2023, n.
27891; Sez. 6 - 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n.
14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. 3,
11/06/2008, n. 15483), il motivo di gravame deve ritenersi assorbito.
In definitiva, l'appello principale e quello incidentale vanno parzialmente accolti e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, va rideterminata in euro 1.557,00 la somma dovuta a titolo
20 di risarcimento del danno biologico subito dal defunto, spettante agli appellati iure hereditario, nonché in 392.660,00 la somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni patiti iure proprio da Controparte_1
e per la perdita del loro figlio (danno parentale). Controparte_2
Quanto alle spese del doppio grado di giudizio, in considerazione dell'avvenuto riconoscimento di una somma a titolo di risarcimento nettamente inferiore rispetto a quella richiesta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, pur non ricorrendo un'ipotesi di reciproca soccombenza (in quanto gli attori/appellanti incidentali sono, comunque, vittoriosi in base alla domanda risarcitoria proposta nei confronti dei convenuti), risulta giustificata, ai sensi dell'art. 92, co.2,
c.p.c., la compensazione tra le parti nella misura di un terzo con condanna dei soccombenti al pagamento dei restanti due terzi.
Esse, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, vanno liquidate, come in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al D.M.
n. 55 del 2014 e succ. mod. , con aumento del 20% ex art. 4, comma,
2 e con riferimento allo scaglione da euro 260.001,00 ad euro
520.000,00, in considerazione del valore della controversia
(determinato in base al decisum, tenendo conto dell'importo del risarcimento di più alto valore tra quelli riconosciuti ai singoli danneggiati, non potendosi applicare il cumulo di cui all'art. 10 c.p.c.
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 17/04/2024, n. 10367).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella presente controversia, disattesa ogni diversa domanda, difesa o eccezione, così decide nel contraddittorio delle parti:
1) accoglie, per quanto di ragione, l'appello principale proposto dalla società e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza Parte_1 impugnata, ridetermina il risarcimento dovuto a titolo di danno non
21 patrimoniale iure hereditatis nell'importo complessivo di euro
1.557,00;
2) accoglie, per quanto di ragione, l'appello incidentale proposto da e e, per l'effetto, in parziale Controparte_1 Controparte_2 riforma della sentenza impugnata, ridetermina il risarcimento dovuto a titolo di danno iure proprio da perdita del rapporto parentale nell'importo di euro 392.660,00 per ciascun genitore;
3) liquida le spese di lite, per il primo grado, in euro 547,50 per rimborsi ed euro 13.474,80,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% dei compensi, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, per il secondo grado, in euro 2.556,00 per rimborsi ed euro 12.072,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) compensa tra le parti le spese come sopra liquidate nella misura di un terzo e condanna l' e al pagamento, in Parte_1 CP_3 solido, dei restanti due terzi in favore di e Controparte_1 [...]
, con attribuzione ai procuratori antistatari per dichiarato CP_2 anticipo.
5) conferma nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Salerno, il 14 novembre 2025
Il Consigliere estensore dr.ssa Maria Elena Del Forno
Il Presidente dr.ssa Maria Balletti
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Salerno
La Corte D'Appello di Salerno, I sezione civile, in persona dei magistrati: dr.ssa Maria Balletti Presidente dr.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. est. dr.ssa Marina Mainenti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1252/2024 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 5440/2024, pubblicata il 14.11.2024 tra in persona dei legali rapp.ti p.t, assistita e difesa Parte_1 dall'Avv. Saverio Di Matteo
Appellante
e
, , assistiti e difesi dagli Avv.ti Controparte_1 Controparte_2
NZ DE e GI DE
Appellati - Appellanti incidentali nonchè
CP_3
Appellato contumace
1 Conclusioni: Le parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da atti di costituzione e da note depositate nei termini concessi ex art. 352 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Controparte_1
, quali unici eredi legittimi del defunto Controparte_2 Per_1
, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, la
[...] società e , in qualità, rispettivamente, di Parte_1 CP_3 impresa assicurativa e proprietario del motociclo corresponsabile del sinistro, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa della perdita del loro unico figlio, deceduto a seguito di un incidente stradale verificatosi nella notte tra l'11 ed il 12 ottobre
2019 in Cava dei Tirreni (SA).
Al riguardo, gli attori esponevano che il conducente del motociclo
HONDA 125 tg. AB87485, sul quale il loro figlio viaggiava in qualità di passeggero, nell'immettersi sulla Strada Statale “Tirrena Inferiore” in direzione Salerno, occupava la propria corsia di marcia, ma, nel contempo, veniva improvvisamente e violentemente travolto dall'autovettura MERCEDES CLASSE A tg. DJ936NW, di proprietà di
, il quale, procedendo a velocità sostenuta, invadeva Controparte_4 la corsia di pertinenza del suddetto motociclo.
Precisavano che, sul luogo del sinistro, erano intervenuti i Carabinieri di Cava dei Tirreni, i quali, dopo aver prestato i primi soccorsi, procedevano all'irrogazione di sanzioni amministrative nei confronti di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti. Ed invero, proprio a causa delle violazioni del C.d.S. ivi contestate, veniva instaurato presso il
Tribunale di Nocera Inferiore un procedimento penale a carico di
. CP_3
I coniugi deducevano, pertanto, che il sinistro fosse da CP_1 attribuirsi alla condotta imprudente e colposa di , CP_3 proprietario del motociclo, il quale, omettendo di osservare la 2 segnaletica stradale e di concedere la dovuta precedenza agli altri veicoli, aveva determinato una situazione di pericolo per l'autovettura
, con la quale, poi, si era verificato l'impatto. Controparte_5
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio l'impresa assicurativa chiedendo, in via preliminare, la Parte_1 sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. poiché gli attori si erano costituiti parti civili nell'ambito del giudizio penale pendente dinnanzi al Tribunale di Nocera Inferiore.
Nel merito, la parte convenuta eccepiva il concorso di colpa del de cuius, , nella causazione dell'incidente stradale in Persona_1 quanto, innanzitutto, egli aveva accettato di essere trasportato sul predetto motociclo senza indossare ovvero indossando in modo non corretto il casco protettivo, il cui corretto utilizzo, invece, avrebbe mitigato le lesioni subite;
in secondo luogo, era risultato positivo al test per i cannabinoidi ed al test alcolemico;
infine, aveva accettato il rischio di salire su un motoveicolo condotto da un soggetto in stato confusionale e di alterazione psicofisica, atteso che anche CP_3
era risultato positivo al test per l'assunzione dei cannabinoidi.
[...]
Non si costituiva in giudizio, invece, , il quale, CP_3 regolarmente citato, veniva dichiarato contumace.
Nell'ambito del giudizio di primo grado, il Tribunale, previa valutazione della documentazione depositata dal difensore di parte attrice, rigettava l'eccezione di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., rilevando che, nell'ambito del giudizio penale, era stata disposta la revoca della costituzione di parte civile ed era stato, altresì, estromesso il responsabile civile (cioè, l'impresa assicurativa Pt_1
.
[...]
Con sentenza n. 5440/2024, pubblicata il 14.11.2024, il Tribunale di
Salerno accoglieva, per quanto di ragione, la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condannava la società in solido con Parte_1
, al pagamento, in favore di e CP_3 Controparte_1 [...]
, a titolo di risarcimento dei danni subiti per la perdita del CP_2
3 loro figlio, dell'importo di euro 330.496,00 ciascuno, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonchè al pagamento delle spese di lite.
In particolare, il giudice di prime cure, accertata la responsabilità concorsuale dello nella causazione del sinistro stradale, CP_3 riteneva corresponsabile dell'evento dannoso anche il de cuius, Per_1
, per avere “accettato il rischio di essere trasportato su un
[...] veicolo condotto da un soggetto che aveva assunto sostanze psicotrope”, con conseguente riduzione del risarcimento dovuto nella misura del 20%.
Quanto alla liquidazione del pregiudizio patito, il Tribunale riconosceva agli attori, iure hereditatis, “il danno biologico al 100% e la inabilità temporanea assoluta per la durata di 9 giorni”, e, iure proprio, il danno da perdita del rapporto parentale, valorizzando il vincolo affettivo intercorrente tra i danneggiati e la vittima, ma non il parametro della convivenza in quanto ritenuto non provato.
Avverso detta decisione, con citazione ritualmente notificata, ha proposto impugnazione l'impresa assicurativa in Parte_1 persona dei legali rappresentanti pro tempore, innanzi a questa Corte di Appello e, per i motivi di seguito meglio indicati, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza, richiesta, deduzione e conclusione, così decidere e provvedere:
a) In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto a norma dell'art. 283 c.p.c.
b) in via preliminare e pregiudiziale, accogliere la sollevata eccezione preliminare di nullità della sentenza impugnata per le motivazioni tutte ampiamente esposte nel corpo del presente atto e per l'effetto rigettare le domande risarcitorie così come proposte dagli appellati nella loro dichiarata qualità di genitori e unici eredi del defunto Sig.
4 , il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di Persona_1 giudizio.
c) ancora in via preliminare e pregiudiziale, accogliere la sollevata eccezione di ingiusto rigetto della richiesta di sospensione del processo civile per pregiudizialità penale, con conseguente improponibilità e/o improcedibilità delle domande risarcitorie proposte dagli appellati, nella loro dichiarata qualità di genitori unici eredi del defunto Sig. , con conseguente riforma integrale della Persona_1 impugnata sentenza e con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
d) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 5440/2024, emessa dal Tribunale di Salerno, seconda sez. civile, dott. Danise, nell'ambito del giudizio N.R.G.
5679409/2022, pubblicata il 14.11.2024 e notificata a mezzo pec dal'avv. NZ DE in data 20.11.2024, rigettare le domande risarcitorie proposte dagli appellati, nella loro dichiarata qualità di genitori e unici eredi del Sig. perchè infondata in fatto Persona_1 ed in diritto, con condanna degli appellati alla restituzione della somma di € 18486,08 versata dalla per le spese legali Parte_1 riconosciute, somme tutte pagate da parte appellante in esecuzione parziale della sentenza impugnata, il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
e) in via gradata e subordinata, in riforma parziale della impugnata sentenza, quantificare nella corretta misura il danno biologico terminale ed il danno da perdita del rapporto parentale secondo le analitiche tabelle del Tribunale di Milano e per l'effetto dichiarare che la somma inoltrata dalla nella fase stragiudiziale pari a Parte_1
€ 560.000,00 complessive, riconoscendo a ciascuno dei due appellati la somma di € 280.000,00, sia da ritenersi congrua e satisfattiva, il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio”.
5 L'odierna appellante ha, altresì, presentato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 351
c.p.c., accolta da questa Corte con ordinanza del 11.02.2025.
Si sono costituiti in giudizio e , i Controparte_1 Controparte_2 quali, contestando i singoli motivi addotti a fondamento dell'atto di appello e, spiegando, nel contempo, appello incidentale e così concludendo:
“previa correzione e/o giusta qualificazione del danno biologico al
100% quale danno iure proprio, dichiarare che lo stesso è in ogni caso dovuto in favore di essi anche in conseguenza dello Parte_2 svolto appello incidentale;
e, per l'effetto, sentirlo quantificare almeno nella misura già riconosciuta in primo grado e/o in quella diversa che la investita C.A. vorrà ritenere più equa e giusta, con condanna di essa Parte_1
(appellante principale) e del sig. (appellato), in solido CP_3 tra loro, al pagamento del relativo importo a favore degli attuali appellati/appellanti incidentali;
accertare, quantificare e liquidare in favore di essi e , CP_1 CP_2 quali appellati incidentali, anche il danno da convivenza, non riconosciuto erroneamente in primo grado, con conseguente condanna sempre di essa (appellante principale) e del sig. Parte_1
(appellato), in solido tra loro, al pagamento in loro CP_3 favore del relativo importo;
previa corretta qualificazione del casco indossato dal al CP_1 momento dell'incidente, da intendersi quale casco “JET” e non “a scodella”, emettere i consequenziali provvedimenti, nessuno escluso, con tutte le ovvie conseguenze di legge, ivi compreso il rigetto di qualsivoglia domanda formulata dalla di concorsualità nel Parte_1 verificarsi del sinistro per cui si discute;
accertare, quantificare e liquidare i compensi professionali liquidati in primo grado, secondo le tabelle ministeriali, non al minimo ma al massimo, per via della espletata attività istruttoria, con deposito di
6 memorie ex art. 183 c.p.c., primo e secondo termine, nonché per la complessità della materia, per l'elevato valore economico della vertenza, per aver agito nell'interesse di due parti processuali e per la giovane età della vittima del sinistro stradale, con ogni conseguenza anche in merito alla relativa condanna della e dello Parte_1 CP_3
al pagamento, sempre in solido tra loro e sempre con
[...] distrazione a favore dell'avvocato dichiaratosi in primo grado antistatario, del nuovo importo a determinarsi, detratto quanto già riconosciuto dal Tribunale in primo grado e pagato dalla;
Parte_1 con vittoria di onorari e spese anche del presente grado di giudizio, da attribuirsi ai procuratori antistatari costituiti”.
, invece, non si è costituito neanche nella presente fase CP_3 di gravame, restando, pertanto, contumace.
Il giudice istruttore, dopo aver concesso alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 2 ottobre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di , non CP_3 costituitosi in giudizio, nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo.
Ciò premesso, ritiene la Corte che sia l'appello principale che quello incidentale siano, in parte, fondati e che, quindi, vadano accolti nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
Procedendo alla disamina dell'impugnazione principale, si rileva che l'impresa assicurativa ha, in primo luogo, eccepito la Parte_1 nullità della sentenza impugnata, deducendo l'irregolare instaurazione del contraddittorio nei confronti del presunto responsabile del sinistro,
, dichiarato, erroneamente, contumace dal giudice di CP_3 primo grado.
Sostiene, al riguardo, che l'atto introduttivo del giudizio era stato erroneamente notificato all'indirizzo riferito all'attività Pt_3
7 professionale svolta dallo e, come tale, inidoneo a ricevere CP_3 comunicazioni relative a contenziosi estranei all'attività di impresa esercitata.
Pertanto, ad avviso dell'odierna appellante, la notifica del predetto atto di citazione deve ritenersi nulla ai sensi dell'art. 161 c.p.c., con conseguente invalidità della relativa sentenza impugnata in virtù del principio di cui all'art. 159 c.p.c.
L'eccezione è infondata.
Sul punto, occorre precisare che, a seguito dell'istituzione del c.d.
"domicilio digitale", di cui all'art. 16 sexies del D.L. n. 179 del 2012, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite - in base a quanto previsto dall'art. 16 ter, comma 1, della citata normativa - presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6 bis, 6 quater e 62 del D.Lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'art. 16, comma 12, dello stesso Decreto, dall'art. 16, comma 6, del D.L. n.
185 del 2008, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato Ini-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E.
Ed infatti, la giurisprudenza di legittimità ha, in più occasioni, affermato che “in tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto” (cfr. Cass. civ. Sez. I, ord. n. 1615, 22 gennaio 2025; Cass. civ. Sez. I, ord. n. 12134, 6 maggio 2024; Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2460, 3 febbraio 2021).
Nel caso di specie, deve ritenersi che l'atto introduttivo del giudizio di primo grado sia stato correttamente notificato all'indirizzo pec dello
8 attinto dall'apposito registro Ini-PEC, attivato dal destinatario CP_3 con riferimento alla propria attività professionale, ma utilizzabile, a norma dell'art. 3 bis, comma 1, L. n. 53/94, anche per la notificazione di atti ad essa estranei.
Invero, nella relata di notifica in esame, il difensore di parte attrice aveva correttamente indicato, a norma del suddetto art. 3 bis,
l'indirizzo risultante dal pubblico elenco Ini-PEC,
cui la notifica era stata regolarmente eseguita. Email_1
Il primo motivo di gravame va, dunque, rigettato.
Con il secondo motivo, la società appellante critica le argomentazioni con cui il Tribunale ha disatteso l'istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c.
Rileva, a tal proposito, che gli ex coniugi nel momento in cui CP_1 avevano introdotto il giudizio di primo grado, si erano già costituiti parte civile nel procedimento penale pendente dinnanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, operando, in tal modo, un'illegittima ed inammissibile duplicazione della domanda risarcitoria nei confronti della Parte_1
La censura è infondata.
In via preliminare, occorre precisare che la sospensione necessaria del giudizio civile è limitata all'ipotesi in cui l'azione in sede civile sia stata proposta dopo la costituzione di p.c. nel processo penale.
Tuttavia, nel caso in esame, sono intervenuti fatti e circostanze tali da indurre gli odierni appellati ad abbandonare il procedimento penale ed a proseguire, invece, esclusivamente, in sede civile.
In particolare, il GUP del Tribunale di Nocera Inferiore, rilevata la nullità della notifica all'imputato, , aveva revocato la CP_3 dichiarazione di contumacia ed aveva disposto il rinnovo della notifica nei suoi confronti, con conseguente rinnovazione di tutti gli atti precedentemente compiuti, rinviando il procedimento per il prosieguo all'udienza del 18.01.2023.
9 Ebbene, in tale udienza, gli ex coniugi non comparivano, né CP_1 tantomeno riproponevano la necessaria ricostituzione di parte civile.
Soltanto all'udienza del 12.09.2023 il difensore degli odierni appellati rappresentava al giudice penale le ragioni che avevano indotto i suoi assistiti a non rinnovare la costituzione di parte civile. Quindi, il GUP disponeva la revoca della costituzione di p.c. e, conseguentemente,
l'estromissione del responsabile civile, dal processo Parte_1 penale in corso.
Orbene, tali circostanze risultano documentate nell'attestazione di cancelleria del Tribunale di Nocera Inferiore, tempestivamente depositata ed esibita nell'ambito del giudizio civile, sulla base della quale il giudice di prime cure ha legittimamente e correttamente rigettato l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. avanzata dall'impresa assicurativa.
Il secondo motivo, quindi, non merita accoglimento.
Con il terzo motivo, l'impresa assicurativa contesta la Parte_1 statuizione di primo grado nella parte in cui ha escluso la corresponsabilità del de cuius, , ai sensi dell'art. 1227 Persona_1
c.c., per non avere indossato ovvero per avere indossato in modo non corretto il casco protettivo, nonchè per essere risultato positivo al test per cannabinoidi ed al test alcolemico.
Tali circostanze, ad avviso dell'odierna appellante, hanno senz'altro contribuito a determinare l'evento dannoso, aggravandone gli esiti, e, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere un concorso di colpa del in misura maggiore del 20%, con tutto ciò che ne consegue CP_1 in punto di riduzione del quantum debeatur.
La doglianza non può trovare accoglimento.
Per quanto riguarda il non corretto utilizzo del casco protettivo, occorre rilevare come le censure dell'appellante, meramente reiterative di quanto già dedotto nell'ambito del giudizio di primo grado, risultano apodittiche nonchè sfornite di un adeguato fondamento probatorio.
10 Ed infatti, come correttamente rilevato dal primo giudice, dalle relazioni peritali eseguite dal consulente tecnico del PM in sede penale, utilizzabili anche nel giudizio civile quali prove atipiche, emergono indizi chiari e sufficienti per ritenere che il CP_1 indossasse regolarmente il casco protettivo al momento del sinistro.
Nello specifico, in una fotografia (n. 22) allegata alla perizia tecnica risultano raffigurati i caschi protettivi utilizzati dai due soggetti a bordo del motoveicolo e dalla relazione medico-legale si evince che, dopo l'incidente stradale, la vittima presentava un “grave trauma facciale”, la cui morfologia è compatibile con il tipo di casco raffigurato nella predetta fotografia.
Quanto allo stato di alterazione da sostanze psicotrope ed alcoliche in cui si trovava il al momento del sinistro, occorre verificare se CP_1 tale circostanza, di per sè, ha inciso sulla determinazione dell'incidente stradale.
Ed invero, logicamente prima ancora che giuridicamente, il danneggiato può ritenersi corresponsabile, ai sensi dell'art. 1227 c.c., solo ove la sua condotta colposa si inerisca nella serie causale da cui discende l'evento dannoso. Chiaramente, non occorre che il suo contributo eziologico si attui mediante una condotta colposa attiva, ben potendo realizzarsi anche con un contegno omissivo.
Nondimeno, è necessario distinguere la condotta colposa che incide causalmente nella produzione dell'evento dannoso dalla condotta che, indipendentemente all'elemento soggettivo che la connota, risulta priva di nesso eziologico con l'evento stesso. Ne consegue che non ogni esposizione al rischio da parte del danneggiato è idonea ad integrare un concorso colposo giuridicamente rilevante, occorrendo, invece, che tale condotta si configuri come concreta concausa dell'evento de quo (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 1295, 19 gennaio
2017).
Nel caso di specie, lo stato di alterazione psichica in cui versava il al momento del sinistro non integra, di per sè, circostanza CP_1
11 rilevante ai fini della configurazione di un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., tenuto conto che la vittima viaggiava a bordo del motociclo in qualità di trasportato. Non si comprende, infatti, come tale condizione, isolatamente considerata, possa aver inciso sulla condotta di guida imprudente dello il quale, percorrendo la CP_3 strada “Tirrena Inferiore” in direzione Salerno, non rispettava la segnaletica stradale.
Pertanto, il giudice di prime cure ha fatto buon governo dei suindicati principi di diritto, giungendo correttamente ad escludere, con motivazione congrua e puntuale, la corresponsabilità del de cuius,
, per le circostanze indicate con il presente motivo di Persona_1 appello.
La sentenza gravata, infatti, ha disatteso le osservazioni di parte, replicate anche in questo giudizio, mediante un'irreprensibile analisi della documentazione acquisita, mentre le critiche esposte si risolvono in mere valutazioni di carattere soggettivo, come tali inidonee a scalfire le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice.
Il terzo motivo di gravame va, dunque, rigettato.
Con il quarto motivo, la società appellante censura la qualificazione e la quantificazione dei danni risarcibili effettuata dal Tribunale di
Salerno.
In particolare, l'impresa assicurativa sostiene che il giudice di primo grado abbia errato nell'attribuire, a titolo di danno biologico terminale, una percentuale di invalidità permanente pari al 100%, laddove, invece, avrebbe dovuto riconoscere, esclusivamente, un'invalidità temporanea totale della durata di 9 giorni, dal momento del sinistro fino al decesso.
La censura è fondata.
In punto di diritto si osserva che il danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di: danno biologico terminale, ossia di danno
12 biologico da invalidità temporanea assoluta;
e danno morale terminale, consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assista allo spegnersi della propria vita e, quindi, nella sofferenza psicologica derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus letale.
Quest'ultima forma di pregiudizio, infatti, richiede che, nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso, la persona si trovi in una condizione di “lucidità agonica”, in quanto in grado di percepire la sua situazione e, in particolare, l'imminenza della morte (cfr. ex multis
Cass. civ., Sez. III, sent. n. 26851, 19 settembre 2023; Cass. civ.,
Sez. III, ord. n. 16592, 20 giugno 2019).
Il danno biologico terminale, invece, si configura quando la vittima subisce un pregiudizio alla salute, purchè tra il momento di insorgenza delle lesioni ed il decesso intercorra un apprezzabile lasso di tempo.
Ed invero, lo stato d'invalidità che precede il decesso è sufficiente a fondarne il risarcimento solo ove la vittima sopravviva oltre le 24 ore, termine convenzionalmente adottato in medicina legale per considerare “apprezzabile” l'invalidità temporanea (cfr. Cass. civ, Sez.
III, ord. n. 18056, 5 luglio 2019), in modo tale che il diritto al risarcimento entri a far parte del patrimonio della vittima e possa, quindi, essere trasmesso agli eredi iure successionis.
Tale pregiudizio, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità e sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione dell'offesa all'integrità personale da parte della vittima (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n.
7923, 23 marzo 2024; Cass. civ., Sez. L, sent. n. 34987, 28 novembre
2022).
Quanto ai criteri di quantificazione, occorre rilevare che il danno biologico terminale, in quanto fenomenologicamente riconducibile ad uno stato di malattia caratterizzato da un'inabilità biologica apprezzabile - tendenzialmente assoluta - del soggetto leso, ricalca la nozione di danno biologico da inabilità temporanea (Cass. civ., Sez.
13 L, sent. n. 35416, 1 dicembre 2022). Ne consegue che, in sede di liquidazione, deve farsi riferimento ai parametri dell'invalidità temporanea, essendo la patologia ontologicamente limitata nel tempo e destinata ad esaurirsi con l'evento del decesso.
Tanto premesso, nel caso che ci occupa, il giudice di prime cure ha correttamente riconosciuto agli appellanti, iure hereditatis, il risarcimento del danno biologico terminale, negando, invece, la sua personalizzazione a titolo di danno morale terminale (c.d. danno catastrofale).
Ed invero, il de cuius, , non appena trasportato in Persona_1 ospedale, fu ricoverato in rianimazione, in coma, rimanendo in tale stato fino al decesso, verificatosi nove giorni dopo l'incidente stradale.
Quindi, non essendo cosciente, egli non era stato in grado di percepire, lucidamente, l'avvicinarsi della morte.
Senonchè, il Tribunale, pur avendo correttamente individuato i criteri di liquidazione del danno biologico terminale, ha errato nel quantificare tale pregiudizio, parametrandolo all'invalidità permanente in luogo dell'invalidità temporanea totale.
Pertanto, occorre procedere alla rideterminazione del danno biologico terminale sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, considerando la natura peculiare del pregiudizio subito dalla vittima, deceduto a soli ventitré anni di età.
Di conseguenza, il periodo di inabilità deve essere individuato in quello compreso tra il fatto illecito ed il giorno del suo decesso, ovverosia dal
12.10.2019 (giorno dell'incidente stradale) fino al 20.10.2019, per un totale di nove giorni.
Al riguardo, le Tabelle di Milano (anno 2024) prevedono, per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, l'importo massimo giornaliero di euro 173,00; moltiplicando tale valore per nove giorni, il danno biologico terminale ammonta ad euro 1.557,00. Tale somma, poi, deve essere suddivisa tra i genitori del in qualità di unici eredi CP_1 legittimi.
14 Le considerazioni svolte impongono l'accoglimento del presente motivo di gravame sicchè, in riforma della sentenza impugnata,
l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno iure hereditatis va rideterminato come innanzi precisato.
Passando alla disamina dell'appello incidentale articolato da
[...]
e , si osserva che costoro hanno, in primo CP_1 Controparte_2 luogo, censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha erroneamente qualificato il “danno biologico da invalidità permanente al 100%” quale danno iure hereditatis e non iure proprio.
Deducono, sul punto, che il riconosciuto “danno biologico al 100%” costituisce un pregiudizio maturato direttamente dagli eredi della vittima, come tale ad essi spettante in modo assoluto per legge.
Ad avviso di questa Corte tale assunto è privo di pregio in quanto il giudice di prime cure ha individuato, in modo chiaro ed analitico, i diversi pregiudizi subiti dai genitori della vittima, distinguendoli in base al titolo della pretesa risarcitoria e liquidando, separatamente, il danno da perdita del rapporto parentale, come tale spettante agli ex coniugi iure proprio. CP_1
Ed invero, qualora il Tribunale avesse voluto intendere la locuzione
“danno biologico da invalidità permanente al 100%” come riferita ai pregiudizi patiti iure proprio dai genitori del de cuius, ne avrebbe esplicitato il diverso fondamento, consistente nella compromissione dell'integrità psico-fisica subita dagli stessi a causa dalla perdita di un prossimo congiunto.
Il primo motivo di gravame va, dunque, rigettato.
Con il secondo motivo, gli appellanti incidentali contestano la statuizione di primo grado laddove il giudice ha riconosciuto la corresponsabilità del de cuius, , ai sensi dell'art. 1227 Persona_1
c.c., per avere “accettato il rischio di essere trasportato su un veicolo condotto da un soggetto che aveva assunto sostanze psicotrope”.
Rilevano, al riguardo, che la circostanza che il fosse a CP_1 conoscenza dello stato psicofisico dello non è mai stata CP_3
15 provata né accertata e, come tale, resta una mera ipotesi. Al contrario, lo stesso aveva assunto sostanze psicotrope e, CP_1 dunque, non sarebbe stato in grado di percepire l'altrui stato di alterazione.
La doglianza non può trovare accoglimento.
In punto di diritto, si osserva che l'art. 1227 c.c. non consente di presumere, in via generale ed astratta, il concorso di colpa del danneggiato che abbia accettato di essere trasportato su un mezzo condotto da una persona in stato di alterazione. Occorre, infatti, verificare se ed in quale misura la condotta della vittima abbia effettivamente concorso alla determinazione del sinistro, fermo restando il divieto di giungere a valutazioni che escludano interamente il diritto al risarcimento spettante al trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent.
n. 24920, 17 settembre 2024).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha, in più occasioni, precisato che “in tema di risarcimento del danno da incidente stradale, la consapevolezza della persona trasportata che il conducente sia sotto l'effetto di alcol o di altre sostanze eccitanti, pur non potendo determinare l'assoluta esclusione del suo diritto alla tutela assicurativa, ai sensi dell'art. 13 Direttiva 2009/103/CE, costituendo una esposizione volontaria ad un rischio, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato ed a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, ponendosi come antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento ai sensi dell'art. 1227, comma primo, cod. civ.” (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. III, sent. n.
21896, 30 luglio 2025).
Nella specie, in applicazione dei suindicati principi di diritto, il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto sussistente il concorso di colpa del de cuius, , per avere accettato di essere Persona_1 trasportato da un conducente sotto l'effetto di sostanze psicotrope,
16 riducendo il risarcimento dovuto nella misura del 20%, senza in alcun modo escludere la copertura assicurativa.
Peraltro, il Tribunale, nell'analizzare la questione del concorso di colpa del danneggiato, ha individuato l'evento dannoso non nel singolo incidente stradale, bensì nell'intera serie causale eziologicamente riconducibile al pregiudizio subito dalla vittima.
Ed invero, l'evento de quo non si sarebbe verificato se non si fossero realizzati i relativi antecedenti causali: se lo avesse guidato il CP_3 motociclo rispettando la segnaletica stradale e le regole generali di prudenza, e se, a monte, il si fosse astenuto dal salire sul CP_1 veicolo, conoscendo ovvero potendo conoscere, essendo anch'egli in stato di alterazione, lo stato confusionale in cui versava il conducente.
È dunque possibile affermare, diversamente da quanto sostenuto nel motivo di gravame in esame, che la condotta del ha concorso CP_1 alla determinazione dell'evento dannoso, essendosi quest'ultimo esposto al rischio di essere coinvolto in un incidente stradale allorquando è salito sul predetto motociclo e non ne ha impedito la circolazione.
Ne consegue che i pregiudizi risarcibili devono essere proporzionalmente ridotti nella misura in cui sono stati provocati anche dall'apporto causale del danneggiato stesso, così come adeguatamente statuito dal primo giudice.
Il secondo motivo, quindi, non merita accoglimento.
Con il terzo motivo, gli appellanti censurano la qualificazione CP_1 attribuita dal Tribunale al casco protettivo indossato dalla vittima al momento del sinistro.
Rilevano, infatti, che il dispositivo fosse un casco c.d. “JET” – e non
“a scodella” – e, come tale, omologato, aperto e perfettamente legale.
Tale circostanza, secondo gli odierni appellanti incidentali, dovrebbe essere presa in considerazione da questa Corte al fine di respingere le doglianze dell'impresa assicurativa in ordine all'asserito concorso di colpa del CP_1
17 Effettivamente ha errato il giudice di prime cure nell'affermare che il de cuius indossasse, al momento del sinistro, un “casco c.d. a scodella”, pur qualificandolo come dispositivo omologato. Al contrario, dal rilievo fotografico (foto n. 22) allegato alla perizia tecnica eseguita dal consulente del PM emerge che entrambi i soggetti a bordo del motoveicolo portavano caschi di tipo “JET”.
Tuttavia, l'errata individuazione del casco protettivo indossato dalla vittima non ha avuto alcuna incidenza determinante nell'esame della questione del concorso di colpa del da parte del giudice di CP_1 primo grado, esclusa da questa Corte in sede di disamina del terzo motivo dell'appello principale.
Con il quarto motivo, gli appellanti incidentali contestano la decisione impugnata in quanto, in sede di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, non ha riconosciuto la sussistenza del parametro della convivenza.
Osservano, al riguardo, che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non provata la convivenza, basandosi sul fatto che il luogo di residenza del de cuius risultava diverso dall'indirizzo di residenza dei suoi genitori, così come indicato nell'atto introduttivo del processo di primo grado.
Al contrario, dalla documentazione acquisita nell'ambito del relativo giudizio (e, in particolare, dai documenti di riconoscimento di entrambi i genitori allegati alla missiva inviata all' Parte_1 nonché dalla notifica della comunicazione dell'udienza preliminare del
Tribunale di Nocera Inferiore) si evince che gli ex coniugi CP_1 risiedevano a Salerno, alla via Salita Indipendenza, n. 3, ovvero nello stesso luogo ove risiedeva il defunto al momento del Persona_1 sinistro.
La doglianza è fondata.
In punto di diritto si osserva che la convivenza tra la vittima primaria ed i congiunti danneggiati non costituisce presupposto necessario per il riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale, ma
18 rappresenta un indice presuntivo della maggiore intensità del vincolo affettivo, rilevante ai fini della quantificazione del risarcimento.
Ne deriva che è onere dei prossimi congiunti del defunto provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza costituisce un elemento utile a dimostrarne l'ampiezza e profondità, con tutto ciò che ne consegue in punto di determinazione del quantum debeatur. Tale onere probatorio può essere assolto anche mediante il ricorso a presunzioni semplici e massime di comune esperienza, considerato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 25541, 30 agosto 2022).
Tanto premesso, nel caso di specie, si osserva che gli attori avevano indicato, allegando all'atto introduttivo del giudizio di primo grado il prospetto di calcolo, i parametri rilevanti ai fini della quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, comprensivi dell'incremento correlato alla convivenza con il de cuius.
Ebbene, poiché l'allegazione documentale integra il contenuto dell'atto di citazione, il rapporto di coabitazione degli odierni appellanti con il proprio figlio deve ritenersi circostanza già dedotta nel corso del giudizio dinnanzi al Tribunale.
Pertanto, considerato che l'impresa assicurativa convenuta, regolarmente costituitasi, non aveva contestato espressamente tale rapporto di convivenza, il giudice di prime cure avrebbe dovuto valorizzare detta circostanza, con conseguente incremento del risarcimento spettante a ciascun genitore per il danno da lesione del rapporto parentale.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., "il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita". La non contestazione, quindi, costituisce un comportamento che impone al giudice di astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e di ritenerlo sussistente, atteso che l'atteggiamento
19 difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti.
Alla luce di quanto innanzi, occorre procedere ad una nuova liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, valorizzando, tra i parametri di riferimento, anche il rapporto di convivenza.
Di conseguenza, in applicazione delle Tabelle milanesi vigenti, il risarcimento del danno spettante iure proprio a ciascun genitore deve essere determinato nella misura di euro 391.103,00.
Le considerazioni svolte, dunque, impongono l'accoglimento del presente motivo di gravame incidentale sicché, in riforma della sentenza impugnata, l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale va rideterminato come innanzi precisato.
Con il quinto motivo, gli ex coniugi deducono l'erroneità della CP_1 statuizione sulle spese di lite contenuta nella sentenza di primo grado.
Lamentano, infatti, l'applicazione del “minimo tabellare”, ritenuto inadeguato in considerazione della complessità della vertenza giudiziaria, nonché della rilevante entità della pretesa risarcitoria azionata.
Orbene, dovendosi procedere, per effetto del parziale accoglimento sia dell'appello principale che di quello incidentale, alla riforma della decisione impugnata anche in ordine alla regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. 2, Ord., 03/10/2023, n.
27891; Sez. 6 - 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n.
14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. 3,
11/06/2008, n. 15483), il motivo di gravame deve ritenersi assorbito.
In definitiva, l'appello principale e quello incidentale vanno parzialmente accolti e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, va rideterminata in euro 1.557,00 la somma dovuta a titolo
20 di risarcimento del danno biologico subito dal defunto, spettante agli appellati iure hereditario, nonché in 392.660,00 la somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni patiti iure proprio da Controparte_1
e per la perdita del loro figlio (danno parentale). Controparte_2
Quanto alle spese del doppio grado di giudizio, in considerazione dell'avvenuto riconoscimento di una somma a titolo di risarcimento nettamente inferiore rispetto a quella richiesta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, pur non ricorrendo un'ipotesi di reciproca soccombenza (in quanto gli attori/appellanti incidentali sono, comunque, vittoriosi in base alla domanda risarcitoria proposta nei confronti dei convenuti), risulta giustificata, ai sensi dell'art. 92, co.2,
c.p.c., la compensazione tra le parti nella misura di un terzo con condanna dei soccombenti al pagamento dei restanti due terzi.
Esse, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, vanno liquidate, come in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al D.M.
n. 55 del 2014 e succ. mod. , con aumento del 20% ex art. 4, comma,
2 e con riferimento allo scaglione da euro 260.001,00 ad euro
520.000,00, in considerazione del valore della controversia
(determinato in base al decisum, tenendo conto dell'importo del risarcimento di più alto valore tra quelli riconosciuti ai singoli danneggiati, non potendosi applicare il cumulo di cui all'art. 10 c.p.c.
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 17/04/2024, n. 10367).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella presente controversia, disattesa ogni diversa domanda, difesa o eccezione, così decide nel contraddittorio delle parti:
1) accoglie, per quanto di ragione, l'appello principale proposto dalla società e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza Parte_1 impugnata, ridetermina il risarcimento dovuto a titolo di danno non
21 patrimoniale iure hereditatis nell'importo complessivo di euro
1.557,00;
2) accoglie, per quanto di ragione, l'appello incidentale proposto da e e, per l'effetto, in parziale Controparte_1 Controparte_2 riforma della sentenza impugnata, ridetermina il risarcimento dovuto a titolo di danno iure proprio da perdita del rapporto parentale nell'importo di euro 392.660,00 per ciascun genitore;
3) liquida le spese di lite, per il primo grado, in euro 547,50 per rimborsi ed euro 13.474,80,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% dei compensi, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, per il secondo grado, in euro 2.556,00 per rimborsi ed euro 12.072,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) compensa tra le parti le spese come sopra liquidate nella misura di un terzo e condanna l' e al pagamento, in Parte_1 CP_3 solido, dei restanti due terzi in favore di e Controparte_1 [...]
, con attribuzione ai procuratori antistatari per dichiarato CP_2 anticipo.
5) conferma nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Salerno, il 14 novembre 2025
Il Consigliere estensore dr.ssa Maria Elena Del Forno
Il Presidente dr.ssa Maria Balletti
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