Cass. civ., sez. III, ordinanza 20/04/2023, n. 10686
CASS
Ordinanza 20 aprile 2023

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Ai fini dell'applicazione dell'art. 2058, comma 2, c.c., la verifica relativa all'eccessiva onerosità non può basarsi soltanto sull'entità dei costi, dovendosi valutare, altresì, se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato; laddove, peraltro, il danneggiato decida - com'è suo diritto - di procedere alla riparazione anziché alla sostituzione del mezzo danneggiato, non risulta giustificato, traducendosi in una indebita locupletazione per il responsabile, il mancato riconoscimento di tutte le voci di danno che competerebbero in caso di rottamazione e sostituzione del veicolo.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 20/04/2023, n. 10686
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10686
Data del deposito : 20 aprile 2023

Testo completo