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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/09/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, sezione prima civile, composto da:
Dott. Ennio Ricci presidente rel.
Dott.ssa Floriana Consolante giudice
Dr.ssa Serena Berruti giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n 1175 R.G. Cont. anno 2025 da
, nata a [...] il [...] Parte_1
e
, nato a [...] [...] Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio in CERRETO SANNITA il 27/08/2014
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex. art. 473-bis.5l c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10/05/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le dichiarazioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personate merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma. c.c.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita in quanta regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art. 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter,
5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito delle note scritte.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sui ruolo del Giudice Relatore affiche questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter,
5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il
Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis.l9, 2° comma, c.p.c.. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni ai rapporti economici di cui all'art. 413-bis.5l, 2° comma, c.p.c..
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
II Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
.
[...]
2) Ordina al Comune di CERRETO SANNITA di annotate l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dal 9.9.25.
3) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
4) Prende atto delle u1teriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
5) Spese di lite al definitivo.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CERRETO SANNITA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice Relatore.
Così deciso in Benevento, 11/09/2025
Il Presidente rel.
(Dott. Ennio Ricci)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, sezione prima civile, composto da:
Dott. Ennio Ricci presidente rel.
Dott.ssa Floriana Consolante giudice
Dr.ssa Serena Berruti giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n 1175 R.G. Cont. anno 2025 da
, nata a [...] il [...] Parte_1
e
, nato a [...] [...] Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio in CERRETO SANNITA il 27/08/2014
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex. art. 473-bis.5l c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10/05/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le dichiarazioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personate merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma. c.c.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita in quanta regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art. 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter,
5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito delle note scritte.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sui ruolo del Giudice Relatore affiche questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter,
5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il
Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis.l9, 2° comma, c.p.c.. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni ai rapporti economici di cui all'art. 413-bis.5l, 2° comma, c.p.c..
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
II Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
.
[...]
2) Ordina al Comune di CERRETO SANNITA di annotate l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dal 9.9.25.
3) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
4) Prende atto delle u1teriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
5) Spese di lite al definitivo.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CERRETO SANNITA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice Relatore.
Così deciso in Benevento, 11/09/2025
Il Presidente rel.
(Dott. Ennio Ricci)