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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/03/2025, n. 1824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1824 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8979/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di LA
Sesta sezione Civile
In persona del giudice unico dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 8979/2023 ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione all'udienza del 13.11.2024 e vertente
TRA
C.F. C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_1
C.F. C.F._2 Parte_2 C.F._3 [...]
, C.F. C.F. Parte_3 C.F._4 Parte_4
, C.F. C.F._5 Parte_5 C.F._6 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Antonino Zarcone, giusta procura in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Palermo, via Di Stefano n. 19
Attori
E
società risultante dalla fusione tra CP_1 Controparte_2
e con atto a rogito del Notaio
[...] Controparte_3 dott. n. rep. 13501 e racc. 7087 del 13/12/2016, Persona_1 incorporante, con atto a rogito del Notaio dott. n. Persona_1 rep. 14671 e racc. 7783 del 15/11/2018 della – quale CP_1 conferitaria di in virtù dell'atto di Controparte_2 conferimento di ramo d'azienda del 13/12/2016 a favore di CP_2
pagina 1 di 7 ora n. rep. 13500 e racc. 7086, a Controparte_4 CP_1 rogito del Notaio Dott. registrato a in data Persona_1 CP_2
29/12/2016 al n. 45271, in persona della procuratrice dottoressa munitoadei poteri giusta procura speciale in autentica CP_5
Notaio dott. di Verona, rep. n. 3867 e racc. Persona_2
n. 3219 del 19/10/2021, rappresentata e difesa, giusta delega a margine della comparsa di costituzione dagli avv.ti Giulio Federico
Colombo e prof. Francesco Rigano ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in , Via Besana 9 CP_2
Convenuta
Conclusioni per parte attrice
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Ritenere e dichiarare che in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, ha agito in violazione del canone di diligenza del c.d. bonus argentarius, nonché in violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., per i fatti e le causali esposte in narrativa e conseguentemente condannare la società convenuta al risarcimento del danno patrimoniale pari ad euro 260.000,00 subito dai SIg.ri Parte_1
; e n.q. di eredi del SI.
[...] Parte_2 Parte_1
e Persona_3 Parte_3 Parte_4 Parte_5
n.q. di eredi della SI.ra (o le somme
[...] Persona_4 maggiori che si accerteranno anche in esito alle risultanze istruttorie), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese del presente giudizio.
In via istruttoria parte attrice reiterava le istanze avanzate in corso di causa.
Conclusioni per parte convenuta
La difesa di dichiarando di non accettare il Controparte_1 contraddittorio in relazione a eventuali nuove domande, eccezioni, produzioni e deduzioni di controparte, precisa come di seguito le proprie conclusioni:
“Voglia il Giudice Ill.mo respingere le domande e istanze, anche istruttorie, proposte dagli attori perché inammissibili, prescritte e pagina 2 di 7 infondate in fatto e in diritto;
con vittoria di compensi e spese, anche generali forfetarie”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto dagli attori sopra indicati per chiedere che fosse condannata al risarcimento Controparte_1 dei danni causatigli, pari ad euro 260.000,00 per avere agito in violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c.
A sostegno della domanda gli attori deducevano: che i fratelli ed erano gli unici eredi della SI.ra Per_4 Pt_1 Pt_3
nata a [...] il 15.07 1946 e deceduta a Persona_5 CP_2
l'11.01.2007, come riconosciuto anche con sentenza n. 7050/2010 del
Tribunale di LA;
che in tale sentenza veniva infatti dichiarato falso il testamento attribuito alla SI.ra datato Persona_5
03.01.2007 e pubblicato in data 06.02.2007, ove veniva nominata erede universale la SI.ra che la sentenza, impugnata dalla _6 SI.ra , veniva confermata dalla Corte di Appello di LA _6
(sentenza n. 1119/13); che nel frattempo, a seguito di due richieste rivolte alla Banca per avere informazioni sul c/c n. 000000011095 intestato alla defunta, in data 18 luglio 2012 e 11 settembre 2012, i fratelli apprendevano che, in data 10 dicembre 2007, la banca Pt_1 aveva liquidato a terzi la somma di € 262.639,49 (e cioè alla SI.ra
; che la aveva agito senza la dovuta diligenza, _6 CP_2 noncurante della pendenza del giudizio R.G. 15378/2007 avente ad oggetto l'accertamento della nullità del testamento, di cui era stata prontamente informata e nonostante l'avvenuta trascrizione della relativa domanda di citazione in data 7.03.2007.
Costituendosi chiedeva, in via preliminare, il Controparte_1 differimento dell'udienza per poter chiamare in causa ex art. 106
c.p.c. la SInora al fine di sentirla condannare a _6 manlevarla dal pregiudizio economico subito in caso di accoglimento delle domande degli attori. affermava poi che gli attori non avevano provato di CP_1
pagina 3 di 7 essere gli eredi della SInora e chiedeva comunque Persona_5 il rigetto delle domande avanzate in citazione sostenendo di avere agito correttamente in quanto non a conoscenza, al momento del trasferimento del saldo del conto in favore della SI.ra , _6 dell'instaurazione del giudizio di impugnazione del testamento. La
convenuta eccepiva in ogni caso la prescrizione delle pretese CP_2 attoree.
Tanto premesso, in primo luogo, deve ritenersi che gli attori abbiano agito nel presente giudizio in quanto eredi della SI.ra Per_5
di cui erano fratello ( e nipoti (figli di
[...] Parte_1
ed , fratelli della SI.ra , entrambi Per_4 Pt_3 Per_5 deceduti rispettivamente in data 20 settembre 2019 e 22 settembre
2020).
“La parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria”, infatti, “non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede.” (Cass. 390/2025).
La domanda dai medesimi proposta è tuttavia infondata.
Allorché la Banca procedeva in data 10 dicembre 2007 a trasferire la somma di euro 262.639,49, quale saldo risultante del c/c intestato alla de cuius, alla SI.ra , quest'ultima risultava averne _6 diritto in base al testamento con cui era stata nominata erede universale della SI.ra . Tale testamento infatti veniva Pt_1 dichiarato falso con sentenza n. 7050/2010 emessa dal Tribunale di
LA.
Gli attori contestavano la condotta tenuta dalla Banca sostenendo che la stessa, al momento della liquidazione, era a conoscenza dell'avvenuta impugnazione del testamento da parte dei fratelli della pagina 4 di 7 de cuius ( , e , i quali in data 7 marzo 2007, Per_4 Pt_3 Pt_1 avevano anche trascritto, presso la Conservatoria 9 dei Registri
Immobiliari di , l'atto di citazione notificato alla SI.ra CP_2
_6
In particolare, gli attori affermavano: “A seguito della suddetta trascrizione, gli stessi hanno poi provveduto a consegnare l'atto di citazione trascritto presso l'agenzia 4 sita in corso Buenos CP_2
Aires n. 36, del ” Controparte_1
Tale circostanza non trovava tuttavia riscontro nel presente giudizio.
In primo luogo, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, non può dirsi riconosciuta dalla convenuta, che sin dalla CP_2 comparsa affermava: “Si contesta inoltre l'affermazione avversaria secondo cui la sarebbe stata a conoscenza dal 2007 CP_2 dell'instaurazione del giudizio di impugnazione del testamento.”
Risultava poi ininfluente l'interrogatorio articolato su tale circostanza da parte degli attori, in quanto rivolto nei conforti della SI.ra , vale a dire di una di loro invece che di Parte_4 controparte e dunque inidoneo al fine di poter considerare ammessi i fatti formanti oggetto del mezzo istruttorio.
Infine, neppure può dirsi, come affermato da parte attrice, che la
, in ottemperanza agli obblighi di diligenza dell'accorto CP_2 banchiere, avrebbe comunque dovuto sapere che il testamento era stato impugnato, a seguito della trascrizione della domanda da parte degli eredi legittimi.
Se è vero, infatti, che una volta acquisita conoscenza del decesso del correntista, la banca deve tenere una condotta ispirata a prudenza e a buona amministrazione, volta a conservare integre le ragioni dell'eredità, non appare sostenibile che ciò comporti l'obbligo di acquisire autonomamente ed in mancanza di evidenti elementi di falsità, informazioni circa la presenza di un'eventuale vertenza giudiziale volta a contestare la validità del testamento in base al quale un soggetto si sia presentato quale erede.
pagina 5 di 7 Deve pertanto ritenersi che debba trovare applicazione, nel caso di specie, la disposizione di cui all'art. 1189 c.c., circa l'effetto liberatorio del pagamento effettuato dal debitore in buona fede a chi appare legittimato a riceverla.
Sul punto deve richiamarsi la sentenza citata da parte convenuta
Cass. n. 12921/1992 secondo la quale tale norma, “ben può trovare applicazione nel caso di pagamento effettuato dalla banca a chi appare titolare di una situazione giuridica (qualità di erede testamentario) in realtà inesistente (per la presenza di erede legittimo individuato attraverso la dichiarazione di inefficacia della disposizione testamentaria). E questo indipendentemente da ogni valutazione sul comportamento del soggetto che tale situazione di apparenza abbia invocato, in quanto l'art. 1189 cod. civ. già richiamato è norma posta a protezione del soggetto al quale la situazione giuridica appare, sia nelle ipotesi di cosiddetta
"apparenza pura", che in quelle di "apparenza impropria" o "colposa", come questa Corte ha avuto già modo di precisare (sent. n. 423 del
1987).
La Corte rilevava fin anche “che il rifiuto, o anche il semplice ritardo, del debitore nel pagamento, fondato sulla non piena certezza legale in ordine alla legittimazione del richiedente, ben potrebbe configurare una ipotesi di inadempimento del debitore, la richiesta di adempimento giudiziale del credito ed un ritardo dell'attuazione dei rapporti obbligatori, i quali sono tutti effetti estranei alla norma contenuta nell'art. 1189 cod. civ. (…)”.
Deve pertanto ritenersi che alcun inadempimento sia imputabile alla
Banca per il trasferimento di denaro in favore della SI.ra e _6 che pertanto la domanda risarcitoria avanzata in citazione vada rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147 del 2022 ai valori medi salvo fase istruttoria al minimo, poiché la causa è stata decisa sulla base dei soli documenti.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda proposta da , C.F. Parte_1 C.F._1
Parte_1 C.F._2 Parte_2 Parte_3
e nei confronti di Parte_4 Parte_5 CP_1
;
[...] condanna gli attori alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta che liquida in euro 12650,00 per CP_1 compenso oltre rimborso forfettario, IVA e CPA;
LA, 3.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Guantario
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di LA
Sesta sezione Civile
In persona del giudice unico dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 8979/2023 ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione all'udienza del 13.11.2024 e vertente
TRA
C.F. C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_1
C.F. C.F._2 Parte_2 C.F._3 [...]
, C.F. C.F. Parte_3 C.F._4 Parte_4
, C.F. C.F._5 Parte_5 C.F._6 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Antonino Zarcone, giusta procura in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Palermo, via Di Stefano n. 19
Attori
E
società risultante dalla fusione tra CP_1 Controparte_2
e con atto a rogito del Notaio
[...] Controparte_3 dott. n. rep. 13501 e racc. 7087 del 13/12/2016, Persona_1 incorporante, con atto a rogito del Notaio dott. n. Persona_1 rep. 14671 e racc. 7783 del 15/11/2018 della – quale CP_1 conferitaria di in virtù dell'atto di Controparte_2 conferimento di ramo d'azienda del 13/12/2016 a favore di CP_2
pagina 1 di 7 ora n. rep. 13500 e racc. 7086, a Controparte_4 CP_1 rogito del Notaio Dott. registrato a in data Persona_1 CP_2
29/12/2016 al n. 45271, in persona della procuratrice dottoressa munitoadei poteri giusta procura speciale in autentica CP_5
Notaio dott. di Verona, rep. n. 3867 e racc. Persona_2
n. 3219 del 19/10/2021, rappresentata e difesa, giusta delega a margine della comparsa di costituzione dagli avv.ti Giulio Federico
Colombo e prof. Francesco Rigano ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in , Via Besana 9 CP_2
Convenuta
Conclusioni per parte attrice
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Ritenere e dichiarare che in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, ha agito in violazione del canone di diligenza del c.d. bonus argentarius, nonché in violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., per i fatti e le causali esposte in narrativa e conseguentemente condannare la società convenuta al risarcimento del danno patrimoniale pari ad euro 260.000,00 subito dai SIg.ri Parte_1
; e n.q. di eredi del SI.
[...] Parte_2 Parte_1
e Persona_3 Parte_3 Parte_4 Parte_5
n.q. di eredi della SI.ra (o le somme
[...] Persona_4 maggiori che si accerteranno anche in esito alle risultanze istruttorie), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese del presente giudizio.
In via istruttoria parte attrice reiterava le istanze avanzate in corso di causa.
Conclusioni per parte convenuta
La difesa di dichiarando di non accettare il Controparte_1 contraddittorio in relazione a eventuali nuove domande, eccezioni, produzioni e deduzioni di controparte, precisa come di seguito le proprie conclusioni:
“Voglia il Giudice Ill.mo respingere le domande e istanze, anche istruttorie, proposte dagli attori perché inammissibili, prescritte e pagina 2 di 7 infondate in fatto e in diritto;
con vittoria di compensi e spese, anche generali forfetarie”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto dagli attori sopra indicati per chiedere che fosse condannata al risarcimento Controparte_1 dei danni causatigli, pari ad euro 260.000,00 per avere agito in violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c.
A sostegno della domanda gli attori deducevano: che i fratelli ed erano gli unici eredi della SI.ra Per_4 Pt_1 Pt_3
nata a [...] il 15.07 1946 e deceduta a Persona_5 CP_2
l'11.01.2007, come riconosciuto anche con sentenza n. 7050/2010 del
Tribunale di LA;
che in tale sentenza veniva infatti dichiarato falso il testamento attribuito alla SI.ra datato Persona_5
03.01.2007 e pubblicato in data 06.02.2007, ove veniva nominata erede universale la SI.ra che la sentenza, impugnata dalla _6 SI.ra , veniva confermata dalla Corte di Appello di LA _6
(sentenza n. 1119/13); che nel frattempo, a seguito di due richieste rivolte alla Banca per avere informazioni sul c/c n. 000000011095 intestato alla defunta, in data 18 luglio 2012 e 11 settembre 2012, i fratelli apprendevano che, in data 10 dicembre 2007, la banca Pt_1 aveva liquidato a terzi la somma di € 262.639,49 (e cioè alla SI.ra
; che la aveva agito senza la dovuta diligenza, _6 CP_2 noncurante della pendenza del giudizio R.G. 15378/2007 avente ad oggetto l'accertamento della nullità del testamento, di cui era stata prontamente informata e nonostante l'avvenuta trascrizione della relativa domanda di citazione in data 7.03.2007.
Costituendosi chiedeva, in via preliminare, il Controparte_1 differimento dell'udienza per poter chiamare in causa ex art. 106
c.p.c. la SInora al fine di sentirla condannare a _6 manlevarla dal pregiudizio economico subito in caso di accoglimento delle domande degli attori. affermava poi che gli attori non avevano provato di CP_1
pagina 3 di 7 essere gli eredi della SInora e chiedeva comunque Persona_5 il rigetto delle domande avanzate in citazione sostenendo di avere agito correttamente in quanto non a conoscenza, al momento del trasferimento del saldo del conto in favore della SI.ra , _6 dell'instaurazione del giudizio di impugnazione del testamento. La
convenuta eccepiva in ogni caso la prescrizione delle pretese CP_2 attoree.
Tanto premesso, in primo luogo, deve ritenersi che gli attori abbiano agito nel presente giudizio in quanto eredi della SI.ra Per_5
di cui erano fratello ( e nipoti (figli di
[...] Parte_1
ed , fratelli della SI.ra , entrambi Per_4 Pt_3 Per_5 deceduti rispettivamente in data 20 settembre 2019 e 22 settembre
2020).
“La parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria”, infatti, “non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede.” (Cass. 390/2025).
La domanda dai medesimi proposta è tuttavia infondata.
Allorché la Banca procedeva in data 10 dicembre 2007 a trasferire la somma di euro 262.639,49, quale saldo risultante del c/c intestato alla de cuius, alla SI.ra , quest'ultima risultava averne _6 diritto in base al testamento con cui era stata nominata erede universale della SI.ra . Tale testamento infatti veniva Pt_1 dichiarato falso con sentenza n. 7050/2010 emessa dal Tribunale di
LA.
Gli attori contestavano la condotta tenuta dalla Banca sostenendo che la stessa, al momento della liquidazione, era a conoscenza dell'avvenuta impugnazione del testamento da parte dei fratelli della pagina 4 di 7 de cuius ( , e , i quali in data 7 marzo 2007, Per_4 Pt_3 Pt_1 avevano anche trascritto, presso la Conservatoria 9 dei Registri
Immobiliari di , l'atto di citazione notificato alla SI.ra CP_2
_6
In particolare, gli attori affermavano: “A seguito della suddetta trascrizione, gli stessi hanno poi provveduto a consegnare l'atto di citazione trascritto presso l'agenzia 4 sita in corso Buenos CP_2
Aires n. 36, del ” Controparte_1
Tale circostanza non trovava tuttavia riscontro nel presente giudizio.
In primo luogo, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, non può dirsi riconosciuta dalla convenuta, che sin dalla CP_2 comparsa affermava: “Si contesta inoltre l'affermazione avversaria secondo cui la sarebbe stata a conoscenza dal 2007 CP_2 dell'instaurazione del giudizio di impugnazione del testamento.”
Risultava poi ininfluente l'interrogatorio articolato su tale circostanza da parte degli attori, in quanto rivolto nei conforti della SI.ra , vale a dire di una di loro invece che di Parte_4 controparte e dunque inidoneo al fine di poter considerare ammessi i fatti formanti oggetto del mezzo istruttorio.
Infine, neppure può dirsi, come affermato da parte attrice, che la
, in ottemperanza agli obblighi di diligenza dell'accorto CP_2 banchiere, avrebbe comunque dovuto sapere che il testamento era stato impugnato, a seguito della trascrizione della domanda da parte degli eredi legittimi.
Se è vero, infatti, che una volta acquisita conoscenza del decesso del correntista, la banca deve tenere una condotta ispirata a prudenza e a buona amministrazione, volta a conservare integre le ragioni dell'eredità, non appare sostenibile che ciò comporti l'obbligo di acquisire autonomamente ed in mancanza di evidenti elementi di falsità, informazioni circa la presenza di un'eventuale vertenza giudiziale volta a contestare la validità del testamento in base al quale un soggetto si sia presentato quale erede.
pagina 5 di 7 Deve pertanto ritenersi che debba trovare applicazione, nel caso di specie, la disposizione di cui all'art. 1189 c.c., circa l'effetto liberatorio del pagamento effettuato dal debitore in buona fede a chi appare legittimato a riceverla.
Sul punto deve richiamarsi la sentenza citata da parte convenuta
Cass. n. 12921/1992 secondo la quale tale norma, “ben può trovare applicazione nel caso di pagamento effettuato dalla banca a chi appare titolare di una situazione giuridica (qualità di erede testamentario) in realtà inesistente (per la presenza di erede legittimo individuato attraverso la dichiarazione di inefficacia della disposizione testamentaria). E questo indipendentemente da ogni valutazione sul comportamento del soggetto che tale situazione di apparenza abbia invocato, in quanto l'art. 1189 cod. civ. già richiamato è norma posta a protezione del soggetto al quale la situazione giuridica appare, sia nelle ipotesi di cosiddetta
"apparenza pura", che in quelle di "apparenza impropria" o "colposa", come questa Corte ha avuto già modo di precisare (sent. n. 423 del
1987).
La Corte rilevava fin anche “che il rifiuto, o anche il semplice ritardo, del debitore nel pagamento, fondato sulla non piena certezza legale in ordine alla legittimazione del richiedente, ben potrebbe configurare una ipotesi di inadempimento del debitore, la richiesta di adempimento giudiziale del credito ed un ritardo dell'attuazione dei rapporti obbligatori, i quali sono tutti effetti estranei alla norma contenuta nell'art. 1189 cod. civ. (…)”.
Deve pertanto ritenersi che alcun inadempimento sia imputabile alla
Banca per il trasferimento di denaro in favore della SI.ra e _6 che pertanto la domanda risarcitoria avanzata in citazione vada rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147 del 2022 ai valori medi salvo fase istruttoria al minimo, poiché la causa è stata decisa sulla base dei soli documenti.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda proposta da , C.F. Parte_1 C.F._1
Parte_1 C.F._2 Parte_2 Parte_3
e nei confronti di Parte_4 Parte_5 CP_1
;
[...] condanna gli attori alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta che liquida in euro 12650,00 per CP_1 compenso oltre rimborso forfettario, IVA e CPA;
LA, 3.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Guantario
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