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Sentenza 16 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto presidenziale 05/05/2021, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/05/2021
N. 00242/2021 REG.PROV.PRES.
N. 01054/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1054 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Catia Salvalaggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea;
per l'annullamento
- della Cartella n. 30020180000011765/000, ruolo n. 2018/000003 di AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, e inerente il pagamento del c.d. “prelievo latte” per gli anni 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001, per una somma intimata complessiva pari ad € 114.044,62;
- dell'atto di iscrizione a ruolo e avverso il ruolo indicato nella cartella sopra descritta, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli articoli 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70 e 25, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di stato n. 134 del 22 maggio 2020 recante “ Regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti ”;
Atteso che per la trattazione del presente ricorso risulta fissata l’udienza pubblica del 12 maggio 2021, ore di rito;
Rilevata la necessità di acquisire chiarimenti dalle parti in ordine ai fatti di causa;
Ritenuto, pertanto, di dover disporre la discussione con modalità da remoto, ai sensi degli articoli 25, comma 1, del decreto-legge n. 137/2020 e 4, comma 1, settimo periodo, del decreto-legge n. 28/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;
Precisato che le parti che non intendano partecipare alla discussione potranno depositare note di udienza fino alle ore 12,00 del giorno antecedente all’udienza;
P.Q.M.
Dispone che la discussione del presente ricorso, fissato per l’udienza pubblica del 12 maggio 2021, avvenga con modalità da remoto.
Manda la Segreteria del Tribunale per la comunicazione ai procuratori delle parti, ai sensi dell’art. 2, comma 5 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020, del giorno e dell’ora del collegamento da remoto in videoconferenza.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia il giorno 5 maggio 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO