Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/04/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Raffaella Filoni, sulle conclusioni prese all'udienza del 9 aprile 2025 , sostituita con note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. di R.G. 4249/2024, promossa da:
Sig. (C.F.: , rappresentato, Parte_1 C.F._1 difeso ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv Marco Flore in Mortara via Bianchi n 4, che l0 rappresenta e difende in forza di procura in atti ( comunicazioni di Cancelleria: tramite PEC
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- ricorrente- contro
Sig. (C.F.: ), CP_1 C.F._2
- resistente- contumace -
CONCLUSIONI
Come da atti introduttivi e note scritte udienza 9 aprile 2025
Per Parte ricorrente Sig. : “ convalidare lo sfratto per Parte_1 morosità relativamente all'immobile suindicato e fissare la data per l'esecuzione; emettere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per la somma di € 4.500,00, oltre interessi legali, spese e competenze professionali;
in via subordinata, in caso di opposizione, pronunciare ordinanza di rilascio immediatamente esecutiva fissando la data per l'esecuzione”
ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI PRECEDENTI DI FATTO E PROCESSUALI
Con ricorso per intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida del 23.4.2024, iscritto il 22.5.2024, il Sig Pt_1 ha convenuto in giudizio il Sig chiedendo convalidare
[...] CP_1 lo sfratto per morosità relativamente all'immobile sito in San Giorgio Lomellina alla Via Vittorio Veneto n. 19, piano primo A/3 cl.2 di 4,5 vani più box di c.a. mq. 13 cat. C/6 cl.1 e fissare la data per l'esecuzione; emettere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per la somma di € 4.500,00, poiché conduttore si è reso inadempiente nel pagamento dei canoni di locazione a partire dal mese di novembre 2022, accumulando una
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in via subordinata, in caso di opposizione, pronunciare ordinanza di rilascio immediatamente esecutiva fissando la data per l'esecuzione.
All'udienza fissata il 21.6.2024, in sede di procedimento di convalida di sfratto , veniva disposto rinnovo della notifica al resistente, all'esito, all'udienza del 21.11.2024, il Giudice dava atto della irreperibilità del Sig e visto l'art 667 cpc disponeva il mutamento del rito, CP_1 fissando udienza il 2.4.2025 per gli adempienti di cui all'art 420 cpc.
Mutato il rito, il processo veniva riassegnato e all'esito dell'udienza del 2.4.2025 ex art 420 cpc , sostituita con note scritte, con ordinanza del 3.4.2025 veniva fissata udienza di discussione e lettura dispositivo , il 9 aprile 2025, sostituita con note scritte, ivi dandosi atto che, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c. è possibile sostituire l'udienza con il deposito di note scritte : il d.lgs. n. 164/2024, correttivo del processo civile in vigore dal 26 novembre u.s., applicabile anche ai procedimenti pendenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023, ha confermato che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 127-ter c.p.c. nei casi in cui l'udienza di discussione richieda la lettura del dispositivo, le Parti possono depositare note scritte fino al termine di quello stesso giorno e che il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si consideri letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi che, nella predetta ordinanza del 3 aprile 2025, era stato indicato che oggetto del presente processo, dopo il mutamento del rito, all'esito del procedimento di convalida di sfratto, con ordinanza del 21.11.2024, è l'accertamento della risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, la condanna al rilascio e la condanna al pagamento dei canoni di locazione maturati, da quantificarsi alla data delle note di discussione, e maturandi sino alla data dell'effettivo rilascio, poiché dopo la trasformazione del rito, si determina la cessazione dell'originario rapporto processuale, fondato sulla domanda di convalida, e l'insorgere di un nuovo e diverso rapporto processuale, alla cui base è l'ordinaria domanda di accertamento e di condanna o di risoluzione e di condanna.
Nelle note conclusive udienza 9.4.2025 il Difensore di Parte ricorrente ha così concluso: “ convalidare lo sfratto per morosità relativamente all'immobile suindicato e fissare la data per l'esecuzione; emettere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per la somma di € 4.500,00, oltre interessi legali, spese e competenze professionali;
in via subordinata, in caso di opposizione, pronunciare ordinanza di rilascio immediatamente esecutiva fissando la data per l'esecuzione”.
2 Deve, tuttavia, osservarsi che il procedimento di convalida di sfratto si articola in due fasi, una a cognizione sommaria, l'altra a cognizione piena. Alla prima non si applica il rito locatizio, applicabile invece alla seconda (art. 447 bis cod. proc. civ.)previo provvedimento di cambiamento del rito (art. 667 cod. proc. civ.). Tale provvedimento può essere emesso in qualunque stato del procedimento rimanendo validi gli atti compiuti salvo che la mancata adozione del rito speciale non abbia causato un concreto pregiudizio alle parti riguardo al regime delle prove ed all'esercizio del diritto di difesa. Sez. 3, Sentenza n. 4620 del 10/05/1999
Inoltre sul punto si osserva che “l'ordinanza ex art. 665 e 667 cod. proc. civ., che dispone la prosecuzione del giudizio di merito, determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un autonomo procedimento di cognizione, nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, e in cui non è più consentito alle stesse di discutere sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di convalida, essendo tale nuovo procedimento destinato a concludersi con la pronuncia di una normale sentenza, dovendo il locatore dimostrare che sussiste il fatto costitutivo della sua pretesa, non desumibile dalla sola circostanza che in sede di convalida il conduttore non abbia proposto una valida sua opposizione.” Sez. 3, Sentenza n. 15525 del 07/07/2006
Così risulta nella motivazione della predetta sentenza: “Anche a seguito della disciplina conseguente all'introduzione delle norme di cui agli art. 447 bis e 661 cod. proc. civ. (secondo cui è riservata in via esclusiva al tribunale del luogo in cui è situato l'immobile locato la competenza inderogabile sia per il procedimento di convalida che per il giudizio di merito) deve ribadirsi -a proposito della questione, già discussa in dottrina, relativa all'inerenza dell'ordinanza di rilascio alla fase speciale o ordinaria del procedimento- che, esaurita la fase del procedimento speciale di convalida con la pronuncia di accoglimento o di rigetto dell'ordinanza interinale di rilascio con riserva delle eccezioni, nella successiva fase del giudizio ordinario a rito speciale non è proponibile una nuova istanza diretta ad ottenere il rilascio ai sensi dell'art. 665 cod. proc. civ., già negato, ovvero la modifica o la revoca del rilascio provvisorio già concesso, dato che soltanto dalla sentenza di merito, che ha ad oggetto la cognizione della domanda di risoluzione del contratto di locazione, può discendere l'ordine di definitivo rilascio, in caso di accoglimento della domanda del locatore, ovvero la revoca del rilascio provvisoriamente disposto, in caso di rigetto della domanda stessa. In sostanza, l'ordinanza (concessiva o ammissiva) del rilascio provvisorio chiude la fase speciale del procedimento per convalida, della quale non è ipotizzabile una protrazione che renda possibile un riesame del provvedimento emesso o, ancor meno, l'emissione del provvedimento definitivo di convalida, di cui all'art. 663 cod. proc. civ., del quale la parte interessata abbia eventualmente a lamentare la mancata adozione, assumendo che ne sussistevano le richieste condizioni di legge, erroneamente ignorate dal giudice in sede di procedimento speciale. Sul tema, infatti, la giurisprudenza di legittimità è del
3 tutto pacifica (ex plurimis: Cass., n. 58/96; Cass., n. 1223/2006) nel ritenere che l'opposizione dell'intimato, di cui all'art. 665 cod. proc. civ., determina la conclusione del procedimento di convalida a carattere sommario e l'introduzione di un procedimento di cognizione autonomo, nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle loro rispettive posizioni e in cui non è più consentito alle stesse di discutere sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di convalida, essendo tale nuovo procedimento destinato a concludersi con la pronuncia di una normale sentenza.”.
Pertanto, in questa sede, ovverosia nel processo di merito, instaurato a seguito della predetta ordinanza di mutamento del rito ex art 667 cpc emessa dal precedente Giudice della fase del giudizio di convalida, oggetto del giudizio è l'accertamento della risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, la condanna al rilascio e la condanna al pagamento dei canoni di locazione, poiché, dopo la trasformazione del rito, si determina la cessazione dell'originario rapporto processuale, fondato sulla domanda di convalida, e l'insorgere di un nuovo e diverso rapporto processuale, alla cui base è l'ordinaria domanda di accertamento e di condanna o di risoluzione e di condanna.
Ciò posto, deve ritenersi che le conclusioni sopra indicate possano riqualificarsi nei predetti termini.
Nel merito, deve pertanto ritenersi accertato il suddetto inadempimento, essendo il creditore onerato unicamente di allegarlo ed essendo onere del debitore convenuto provare di avere adempiuto o sollevare eccezioni idonee a paralizzare la relativa pretesa (cfr., tra le tante, Cass. S.U. n. 13533/2001, e Cass. ord. n. 98/2019).
A norma dell'art. 5 della L. n. 392/1978 - salva la sanatoria prevista dall'art. 55 della stessa legge, nella specie non verificatasi - il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'art. 1455 c.c. In proposito, con riferimento agli immobili ad uso abitativo, la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento non è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente ai sensi delle sopra citate disposizioni (cfr., Cass. n. 23257/2010); d'altra parte, l'intimato- Reistente, Sig non si CP_1
è costituito e risulta di fatto irreperibile ( come risulta dall'esito delle notifiche, sia in San Giorgio Lomellina Via Vittorio Veneto n 19. sia nel luogo di residenza in Abbiategrasso via C. Menotti n 55 ) e, quindi, non solo non ha sollevato le eccezioni di cui sopra, ma, neppure, ha offerto elementi per la valutazione delle ragioni sostanziali dell'inadempimento.
Pertanto, deve essere accolta la domanda di risoluzione e, con essa, quella di condanna al pagamento dei canoni dovuti fino all'odierna udienza, pari a complessivi € 4.500,00, oltre al pagamento dell'indennità di
4 occupazione nella misura dei canoni mensili sino all'effettivo rilascio, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 c.c.
Inoltre, l'intimato deve essere condannato al rilascio dell'immobile locato in favore dell'intimante. A norma dell'art. 56 L. n. 392/1978 deve essere fissato termine dilatorio per l'esecuzione del rilascio, che si reputa equo fissare al 14 maggio 2025, dal momento che l'intimato risulta, di fatto, irreperibile: come risulta dall'esito delle notifiche, sia in San Giorgio Lomellina Via Vittorio Veneto n 19, sia nel luogo di residenza in Abbiategrasso via C. Menotti n 55.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, precisandosi che il valore, per quanto riguarda la domanda di risoluzione, è rappresentato dall'ammontare dei canoni del residuo periodo della locazione che la domanda dell'attore mira a far cessare anticipatamente (cfr., Cass. civ., sez. III, sent. n. 4921 del 2.3.2018), espunta la fase istruttoria non svolta, con valori medi per la fase di studio e introduttiva e valori minimi per la fase decisionale, per la natura dei fatti dedotti e analizzati e lo svolgimento del processo.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione:
1. dichiara la risoluzione per inadempimento di Parte Resistente Sig del contratto di locazione per cui è causa;
CP_1
2. condanna Parte ricorrente Sig al pagamento in CP_1 favore di Parte Resistente Sig dei canoni dovuti fino Parte_1 all'odierna udienza, pari a complessivi € 4.500,00, oltre al pagamento dell'indennità di occupazione nella misura dei canoni mensili sino all'effettivo rilascio, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 c.c.
3. condanna Parte Resistente a rilasciare l'immobile che ne costituisce oggetto in favore di Parte Ricorrente, disponendo che l'esecuzione abbia inizio non prima del 14 maggio 2025;
4. condanna Parte Resistente Sig alla rifusione in CP_1 favore di Parte Ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 49,00 per esborsi ed € 1276,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso in Pavia il 10 aprile 2025
Sentenza con motivazione contestuale depositata il 10 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Filoni
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