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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 09/10/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1602/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 09/9/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1602/2023 R.G., promossa da
c.f.: , nato il [...] a [...] ivi Parte_1 C.F._1 residente in Piazza Gattinara ed ivi elettivamente domiciliato alla Via G. Marconi n.75, presso lo studio dell'Avv. Elisa Iannelli, del Foro di ZI Terme , che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Opponente contro con sede in Roma, alla Via Giuseppe Controparte_1
Grezar n. 14 (cod. fisc./P. I.V.A. n. , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Patti P.IVA_1 presso il cui studio in Catania, alla Via Vincenzo Giuffrida, n. 2/B è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Opposta
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa - qui da intendersi integralmente riprodotte -, come da dispositivo e contestuali
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 14.12.2023, , proponeva opposizione avverso la Parte_1
Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076202200000836000, notificata il
17/11/2023, limitatamente alla cartella di pagamento n. 03020120026736739000 avente ad oggetto contributi ed agli AVA emessi dall' n. 33020112000479080000 dell'importo di euro CP_2 CP_3
1.847,06, n. 33020120000946618000 dell'importo di euro 2.246,93, n. 33020120001027583000 dell'importo di euro 829,77, n. 33020130001023324000 dell'importo di euro 3.780,70, n.
33020130002513243000 dell'importo di euro 251,85 e n. 33020130002513950000 dell'importo di euro 367,47.
Eccepiva al riguardo, la nullità/inesistenza delle notifiche di ogni singolo avviso di addebito e della cartella di pagamento, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito contributivo, la nullità della pretesa per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
2. Nel costituirsi in giudizio l' eccepiva preliminarmente il Controparte_1 proprio difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità del ricorso per la mancata chiamata in CP_ giudizio degli enti impositori e contestava, inoltre, la fondatezza dell'eccezione di CP_2 prescrizione stante la esistenza di validi atti interruttivi.
3. A seguito dell'udienza del 9.9.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note depositate dalla sola parte ricorrente, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito specificate.
Quanto all'eccezione di omessa notifica degli atti prodromici alla iscrizione a ruolo e di intervenuta prescrizione del credito, si deve dare atto della recente pronuncia della Suprema Corte, a Sezioni
Unite, n. 7514 del giorno 8.03.2022, nella quale, in caso sovrapponibile al presente, è stato enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”.
Nella motivazione della sentenza si afferma, inoltre, che “in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs.
26 febbraio 1999 n. 46, (..) la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso
l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito» Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222,
Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo.”.
5. Nel caso di specie, oggetto dell'atto di opposizione è l'omessa notifica degli atti prodromici alla CP_ emissione della cartella e degli avvisi impugnati, di cui si chiede la declaratoria di CP_2 nullità/illegittimità, oltre alla prescrizione del credito portato dalle cartella/avvisi medesimi e, pertanto, l'impugnazione si riferisce, all'attività dell'Ente Impositore che ha emesso l'atto e non rientra, in alcun modo, nella sfera di competenza di , a cui spetta Controparte_1 solo l'attività successiva di riscossione delle somme comunicate dall'Ente competente per materia.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione è da rigettare per difetto di legittimazione passiva in capo all'agente della riscossione, unico soggetto convenuto in giudizio.
6. Tenuto conto del recente orientamento giurisprudenziale, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
ZI Terme, 9.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 09/9/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1602/2023 R.G., promossa da
c.f.: , nato il [...] a [...] ivi Parte_1 C.F._1 residente in Piazza Gattinara ed ivi elettivamente domiciliato alla Via G. Marconi n.75, presso lo studio dell'Avv. Elisa Iannelli, del Foro di ZI Terme , che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Opponente contro con sede in Roma, alla Via Giuseppe Controparte_1
Grezar n. 14 (cod. fisc./P. I.V.A. n. , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Patti P.IVA_1 presso il cui studio in Catania, alla Via Vincenzo Giuffrida, n. 2/B è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Opposta
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa - qui da intendersi integralmente riprodotte -, come da dispositivo e contestuali
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 14.12.2023, , proponeva opposizione avverso la Parte_1
Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076202200000836000, notificata il
17/11/2023, limitatamente alla cartella di pagamento n. 03020120026736739000 avente ad oggetto contributi ed agli AVA emessi dall' n. 33020112000479080000 dell'importo di euro CP_2 CP_3
1.847,06, n. 33020120000946618000 dell'importo di euro 2.246,93, n. 33020120001027583000 dell'importo di euro 829,77, n. 33020130001023324000 dell'importo di euro 3.780,70, n.
33020130002513243000 dell'importo di euro 251,85 e n. 33020130002513950000 dell'importo di euro 367,47.
Eccepiva al riguardo, la nullità/inesistenza delle notifiche di ogni singolo avviso di addebito e della cartella di pagamento, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito contributivo, la nullità della pretesa per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
2. Nel costituirsi in giudizio l' eccepiva preliminarmente il Controparte_1 proprio difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità del ricorso per la mancata chiamata in CP_ giudizio degli enti impositori e contestava, inoltre, la fondatezza dell'eccezione di CP_2 prescrizione stante la esistenza di validi atti interruttivi.
3. A seguito dell'udienza del 9.9.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note depositate dalla sola parte ricorrente, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito specificate.
Quanto all'eccezione di omessa notifica degli atti prodromici alla iscrizione a ruolo e di intervenuta prescrizione del credito, si deve dare atto della recente pronuncia della Suprema Corte, a Sezioni
Unite, n. 7514 del giorno 8.03.2022, nella quale, in caso sovrapponibile al presente, è stato enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”.
Nella motivazione della sentenza si afferma, inoltre, che “in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs.
26 febbraio 1999 n. 46, (..) la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso
l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito» Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222,
Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo.”.
5. Nel caso di specie, oggetto dell'atto di opposizione è l'omessa notifica degli atti prodromici alla CP_ emissione della cartella e degli avvisi impugnati, di cui si chiede la declaratoria di CP_2 nullità/illegittimità, oltre alla prescrizione del credito portato dalle cartella/avvisi medesimi e, pertanto, l'impugnazione si riferisce, all'attività dell'Ente Impositore che ha emesso l'atto e non rientra, in alcun modo, nella sfera di competenza di , a cui spetta Controparte_1 solo l'attività successiva di riscossione delle somme comunicate dall'Ente competente per materia.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione è da rigettare per difetto di legittimazione passiva in capo all'agente della riscossione, unico soggetto convenuto in giudizio.
6. Tenuto conto del recente orientamento giurisprudenziale, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
ZI Terme, 9.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara