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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 14/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Matteo Marini ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. R.G. 1969/2023 promosso da:
C.F. , rappresenta- Parte_1 P.IVA_1 ta e difesa dall'avv. VICHI ENZO;
- parte attrice - contro
, C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. ROSSI GABRIELE;
P.IVA_2
C.F. e C.F. Parte_2 P.IVA_3 Parte_3
, rappresentate e difesr dagli avv.ti ALESSANDRO BARBARO e AN- P.IVA_4
ZA' MARIO;
- parte convenuta resistente opposta –
Oggetto: giudizio merito dopo opposizione alla distribuzione.
Conclusioni parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pistoia, contrariis reiec- tis e previa ogni declaratoria di ragione del caso, - nel merito: annullare, revocare e comun- que dichiarare prive di effetto le ordinanze del Giudice dell'Esecuzione 20.11.2022, 28.11.2022, 8.06.2023 (rigetto della opposizione in sede cautelare), 8.06.2023 (ordinanza con cui viene disposto il pagamento delle somme oggetto di assegnazione), e 21.06.2023 (integrazione della precedente ordinanza 8.06.2023) e comunque di tutti i provvedimenti di approvazione e di esecuzione del piano di distribuzione qui contestato, e comunque annul- lare il piano di distribuzione stesso, con adozione di ogni provvedimento teso alla riformula- zione dello stesso - accertare e dichiarare che non risulta valida cessione di credito nei con- fronti di e dei suoi danti causa, con conseguente inammissibilità delle ri- Controparte_1 chieste avanzate dalla stessa e dai suoi danti causa, ed inopponibilità ed inefficacia della ipoteca dalla stessa azionata;
- conseguentemente modificare il progetto di distribuzione, assegnando a quale creditore ipotecario in primo grado, la Parte_1 somma di € 105.340,61= oltre ad € 8.367,94 per interessi legali ex art. 2855 c.c., come ri- chiesto in atto di precisazione del credito, o quella somma che sarà ritenuta di giustizia, e disporre del residuo secondo diritto, condannando in persona del legale Controparte_1
1 rappresentante p.t., a riversare dette somme alla procedura esecutiva, per procedere ad una nuova assegnazione secondo diritto, o a restituirle alla Parte_1 Con vittoria di spese e compensi di Avvocato, oltre accessori come per legge
Conclusioni parte convenuta : “l'adito Tribunale, contra- Controparte_2 riis rejectis, voglia rigettare l'opposizione promossa dalla società Parte_1
poiché totalmente infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese e compensi del pre-
[...]
giudizio anche ai sensi dell'art. 96 primo e terzo comma c.p.c.”.
Conclusioni parte e : “accogliere la domanda attorea, con CP_3 Pt_3 vittoria di spese e compensi di lite”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Parte attrice ha dedotto di essere creditrice di e Persona_1 [...]
con garanzia ipotecaria formalmente di secondo grado sui beni og- CP_4 getto dell'esecuzione immobiliare e poi alla stessa aggiudicati;
tuttavia in sede di distribuzione erano stati dalla parte dubbi sul reale creditore ipotecario di primo grado sfociati nella sua opposizione al progetto di distribuzione con la quale ave- va chiesto che il suo credito fosse collocato con il privilegio ipotecario di primo grado. Tuttavia, detta richiesta era stata rigettata dal giudice dell'esecuzione che aveva approvato il progetto confermando il privilegio di secondo grado e provo- cando quindi l'opposizione alla distribuzione e alla successiva ordinanza con cui esso era stata dichiarato esecutivo. Nel presente giudizio ha quindi, previa evi- denziazione di vizi dell'ordinanza (tra cui erronea interpretazione della domanda, erronea eccezione del difetto di legittimazione), lamentato che “non vi sia prova alcuna, opponibile all'esponente (che, lo si ribadisce, è un terzo rispetto ai vari as- seriti danti causa della delle varie cessioni del credito de quibus”, Controparte_1 non potendo all'uopo rilevare la semplice pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della comunicazione della cessione essendo invece necessaria la produzione dei con- tratto di cessione come dalla stessa evidenziato a seguito della richiesta di paga- mento ex art. 41 TUB.
Alle deduzioni così come sopra articolate ha replicato parte convenuta la quale ha opposto che: Controparte_2
a) l'attrice era priva di legittimazione attiva e di interesse ad agire in quan- to “l'efficacia delle eventuali successive cessioni costituisce vicenda che coinvolge esclusivamente la società cedente, le società cessionarie e il debitore (non anche i terzi)”;
b) era stato omesso il contraddittorio nei confronti degli intervenuti nell'esecuzione;
2 c) vi era la prova delle successive cessioni.
Anche e si sono costituite in giudizio associando- Parte_2 Pt_3 si alla conclusioni dell'attrice.
2.- In via preliminare, si deve osservare che parte attrice ha un interesse giuridicamente rilevante alla contestazione del diritto del creditore ipotecario di primo grado a rifarsi sulla somma ricavata dalla vendita forzata dei beni oggetto di esecuzione, in quanto da un eventuale accoglimento della propria domanda potrebbe aspirare, in quanto ipotecaria di secondo grado, a “scalzare” il ceditore con collocazione “potiore”. Inoltre, la stessa parte può validamente eccepire quale difesa nella fase distributiva la mancata prova della legittimazione del creditore al pari del debitore per la semplice ragione che il diritto di difesa non può conoscere limiti e non può affermarsi che specifiche eccezioni siano appannaggio esclusivo di specifiche categorie di parti.
Dunque, occorre prendere in considerazione le doglianze della parte attri- ce, limitandosi a verificare quale fosse la legittimazione al momento della distru- zione (il creditore era all'epoca ) che – per così dire - cristallizza lo CP_1 stato procedurale oggetto di scrutinio.
Questa è la catena delle varie cessioni dell'originario credito costituito dal mutuo fondiario 23 marzo 2006 concesso da Cassa di Risparmio di Pistoia estin- to con il mutuo 23 dicembre 2008 da Banca Toscana:
da Banca Toscana a fusione 23 marzo Controparte_5
2009
da a per cessione ramo di azienda
Controparte_5 CP_6
0 doc. 5 intervento ) CP_6
da a RA PV (in G.U. 16 dicembre 2017 n. 148 CP_6
doc. 7 intervento ) CP_6
da RA a (in GU 10 dicembre 2020)
Controparte_7
da a (in GU 15 dicembre
Controparte_7 CP_1
3 Come è evidente, fuori dubbio è il trasferimento del credito a seguito di fu- sione e di cessione di ramo di azienda, trattandosi di successione a titolo univer- sale, mentre merita attenzione la cessione da a RA in quanto le suc- CP_6 cessive operazioni si riferiscono per relationem ad essa. Sul punto, la Corte di
Cassazione ha ritenuto – con argomentazioni che il Tribunale fa proprie - che “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58
TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la pro- duzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enume- razione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, ol- tre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in con- formità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia” (Cass. 22 aprile 2024, n.
10860). Orbene, nell'avviso di cui sopra i crediti vengono così descritti: “crediti … di banca derivanti da contratti di finanziamento ... ipotecari … sorti nel pe- CP_6 riodo compreso tra il 1974 e 2016 i cui debitori sono stati classificati 'a sofferen- za'”. Trattandosi di cessione in blocco, è evidente che la descrizione dell'oggetto dell'operazione è per forza sommaria, essendo impossibile una elencazione anali- tica di essi, mentre è sufficiente che vi sia una descrizione che possa comunque consentire una facile identificazione. Non è nemmeno necessario il deposito del contratto di cessione che rappresenta sempre res inter alios acta. In virtù delle indicazioni contenute nell'avviso, è possibile effettivamente ritenere che le coor- dinate temporali coincidono con quelle del mutuo che era stato stipulato negli anni 2006 e 2008, mentre il credito può dirsi ragionevolmente “passato a soffe- renza” in quanto la banca aveva svolto intervento in procedura esecutiva per il credito vantato.
Da ciò consegue che la domanda principale non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo se- condo i valori medi.
P . Q . M .
4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda svolta da Parte_1
- condanna a rifondere le spese sostenute Parte_1 da che si quantificano in € 8.000,00 oltre accessori come Controparte_1 per legge.
Pistoia, 13/01/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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